Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/03/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.1209.2023 R.A.C.L., promossa da:
Andrea Fracella
con il proc. avv. Sabato
CONTRO
CP_1
avvocatura
Controparte_2
Parte ricorrente ha adito in data 31.1.23 questo Tribunale, chiedendo annullarsi l'avviso di addebito emesso il 24.12.22. Il tutto con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.
Lamenta come in relazione al 2021 i contributi siano stati versati per il periodo lavorato quale ditta autonoma quale socio della Cooperativa Solaris e come infondatamente sia stato escluso il rapporto di lavoro subordinato intrattenuto nel 2014\15 per la società cooperativa SB DI &Co ; come, pendendo ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria avverso il verbale relativo al 2014\15, il credito non poteva essere iscritto a ruolo;
come l'importo preteso per il 2021 è stato già versato.
Non vi è prova dell'avvenuta notifica del ricorso ad , sicchè Controparte_2 deve dichiararsi la improcedibilità della domanda nella parte de qua.
A seguito della notifica della cartella di pagamento\avviso di addebito il contribuente può contestare la regolarità formale della cartella\avviso, i vizi del procedimento di formazione del ruolo oltre alla fondatezza della pretesa.
Si tratta semmai di verificare se la previsione di cui all'art.24 dlgsvo 46\99 esaurisca le forme di tutela riconoscibili al contribuente;
che è quanto si deve escludere solo che si apprezzi il successivo art.29 il cui capoverso esclude l'applicabilità per i crediti contributivi (ed altre entrate elencate nel comma I) dell'art.57, I comma, dPr 602 del 1973 che, come è noto, limita i motivi di opposizione di cui agli artt.615 e 617 cpc.
Pertanto, successivamente alla notifica della cartella di pagamento \avviso di addebito ma precedentemente all'inizio della procedura esecutiva il debitore di un ente previdenziale potrà proporre al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro: opposizione in relazione al merito della pretesa ed il giudizio sarà regolato dai commi V e VI dell'art.24 e quindi agli artt.442ss cpc cui detto articolo rinvia;
opposizione per quanto concerna il diritto di procedere ad esecuzione forzata (così come avviene con l'opposizione a precetto) e troverà applicazione l'art.618 bis, I comma, cpc
[anzi, giova ricordare come si ritenga che il contribuente, dopo la notifica di una cartella esattoriale, possa proporre soltanto siffatta azione e non un'azione di accertamento negativo, per far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo: Cass. SS.UU. 13.7.00 n.489]; opposizione agli atti esecutivi per contestare la regolarità del titolo esecutivo e del precetto, trovando applicazione in tal caso l'art.618 bis, I comma, cpc.
Che possa trovare applicazione nella materia in esame l'art.618 bis cpc, lo si può dedurre dal contenuto già evidenziato dell'art.29 dlgsvo 46 del 1999 con cui si prevede, giova ripetere, che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie (che in relazione ai crediti contributivi sono disciplinate appunto dall'art.618 bis cpc) nelle materie non devolute alla giurisdizione tributaria.
Secondo i principi generali regolanti la materia delle opposizioni in seno al processo esecutivo, mentre l'opposizione all'esecuzione investe l' "an" dell'azione esecutiva (e cio' sia quando risulti contestata l'esistenza o la validita' del titolo, sia quando venga posta in discussione la legittimita' del pignoramento di alcuni beni), la opposizione agli atti esecutivi attiene al "quomodo" del procedimento, investendo la legittimita' dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, ossia la regolarita' formale del titolo esecutivo, del precetto, ovvero, infine, di tutti i successivi atti esecutivi. Deve, conseguentemente, ritenersi e qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi quella con cui l'esecutato deduca la nullita' dell'apposizione della formula esecutiva al titolo notificato.
Ebbene, l'art.24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 [Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337, recita come è noto, che: “Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali.
1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.
2. L'ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all'iscrizione a ruolo delle rate dovute. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, l'iscrizione a ruolo è eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento.
3. Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.
4. In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25.
5. Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore.
6. Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.
7. Il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione al concessionario.
8. Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.”
Tra gli impedimenti alla iscrizione a ruolo si deve pertanto annoverare l'avvenuto deposito presso la cancelleria del tribunale di un ricorso teso all'accertamento negativo dell'obbligo contributivo. Il legislatore, pertanto, ha ritenuto di inibire la possibilità per l'ente di avanzare una pretesa sottoposta già all'esame dell'autorità giurisdizionale.
Detta inibizione deve ritenersi operativa fino all'adozione di un provvedimento esecutivo del giudice, formula legislativa questa che deve svolgersi in quella di sentenza di condanna oppure di accertamento negativo passata in giudicato. Infatti, l'art. 282 c.p.c., nella formulazione vigente per effetto della sostituzione operata dall'art. 33 della legge n. 353 del 1990, non consente di ritenere che l'efficacia delle sentenze di primo grado aventi natura di accertamento e/o costitutiva sia anticipata rispetto alla formazione della cosa giudicata sulla sentenza e deve, dunque, affermarsi che dette sentenze possono vedere anticipata la loro efficacia rispetto a quel momento soltanto in forza di espressa previsione di legge (come accade, ad esempio, nell'art. 421 c.c.); tuttavia qualora ad esse acceda una statuizione condannatoria (come, ad esempio, quella sulle spese di una sentenza di rigetto di una domanda), tale statuizione, in forza della riferibilità dell'immediata efficacia esecutiva della sentenza di primo grado a tutte le pronunce di condanna, indipendentemente dalla loro accessorietà ad una statuizione principale di accertamento e/o costituiva, deve considerarsi provvisoriamente esecutiva [Cassazione civile , sez. III, 10 novembre 2004, n. 21367].
Ebbene, l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali è subordinata, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, all'emissione di un provvedimento esecutivo del giudice ove l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, senza distinguere se esso sia eseguito dall'ente previdenziale ovvero da altro ufficio pubblico e senza richiedere la conoscenza, da parte dell'ente creditore, dell'impugnazione proposta [Cass. Sez. L, Sentenza n. 4032 dell'1/03/2016].
La censura in merito alla violazione di detta norma integra una opposizione alla esecuzione. Infatti, oggetto dell'opposizione di cui all'art. 615 cod. proc. civ. è, alla stregua dell'ampia formulazione di quest'ultimo, la contestazione, in ogni suo momento ed aspetto, del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata (in ciò distinguendosi dal rimedio di cui all'art. 617 cod. proc. civ. che investe, invece, il "quomodo" di tale esecuzione), in essa dovendosi ravvisare una richiesta di declaratoria di attuale insussistenza, perché originaria o sopravvenuta, del menzionato diritto [Cass. civ. Sez. III Sent., 27/11/2012, n. 20989]. Si deve pertanto ritenere illegittima la iscrizione a ruolo in pendenza di opposizione al sotteso verbale.
Tuttavia, in giurisprudenza si è osservato che in tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo [Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 06-07-2018, n. 17858].
Ebbene, il giudizio avverso il verbale sotteso dall'avviso opposto è stato definito con la sentenza resa inter partes all'esito del procedimento n.10108.2021 con cui è stato rigettato il ricorso azionato dall'odierna parte ricorrente. Detta pronunzia risulta coperta da giudicato.
Né a dirsi che nella specie emerga una estinzione del credito azionato in relazione al 2021, risultando le somme versate scomputate dal credito azionato con l'avviso di addebito opposto.
La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, CP_ annulla l'avviso opposto e condanna parte opponente a versare ad le somme in detto avviso liquidate oltre accessori per i titoli ivi individuati. Spese compensate. Lecce, 25/03/2025
Lorenzo Bellanova