TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 02/07/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1673/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1673/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MARASCHI ALBERTO
RICORRENTE contro
C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONUMACE
E con l'intervento del PM
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lodi adito, così disporre:
pagina 1 di 7 1) In principalità, nel merito, affidarsi la minore , nata a CR (CR) il [...], in [...]
via esclusiva alla madre.
2) Per l'effetto, delegarsi ai competenti Servizi Sociali la regolamentazione degli eventuali incontri tra padre e figlia, da tenersi comunque sotto vigilanza e in luogo protetto con durata e cadenza da stabilirsi.
3) In ogni caso, porsi a carico del convenuto, quale contributo per il mantenimento della figlia minore , convivente con la madre, un assegno mensile di complessivi € 250,00/300,00, Persona_1
da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici Istat dei prezzi al consumo e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, nonché il 50% delle spese straordinarie così come stabilito dalla convenzione vigente presso il distretto della Corte d'Appello di Milano.
4) Sempre con vittoria di spese e compensi di causa.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 10.9.2024 ha adito il Tribunale di Parte_1
Lodi al fine di ottenere la regolamentazione in ordine alla figlia nata il [...] dalla Per_1 relazione con Nello specifico, parte ricorrente ha domandato l'affido esclusivo CP_1
della figlia minore con collocamento presso di sé e regolamentazione delle visite paterne in Per_1
luogo protetto, nonché la condanna del padre a contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento di € 250,00/300,00 al mese, oltre il 50% delle spese straordinarie.
benché regolarmente citato, non si è costituito e pertanto all'udienza CP_1
dell'11.4.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
2. Preliminarmente occorre dare atto che il Tribunale per i Minorenni di Brescia, con decreto n.
4252/2023 dell'8.9.2023, ha disposto l'affido all'Ente della minore per un periodo di due anni, prevedendo altresì il collocamento della stessa “presso la struttura individuata prevedendo un progetto di supporto all'autonomia della diade madre-figlia”.
3. Ciò posto, al fine di decidere in ordine ad affido e collocamento della minore occorre anzitutto esaminare le relazioni dei Sevizi sociali di Lodi e CR, acquisite nell'ambito del presente procedimento.
pagina 2 di 7 I Servizi sociali di Lodi, con relazione del 22.5.2025, hanno dato atto di aver iniziato a seguire il nucleo familiare a giugno 2024 a seguito del trasferimento della madre con la figlia nel Comune di Lodi e che sin dal passaggio di consegne dal Servizio di CR “si è appreso dell'irreperibilità del padre della minore […] Di fatti, da circa due anni, in concomitanza con l'ultimo incontro in spazio neutro, il sig. non ha contatti di alcun tipo con il nucleo monogenitoriale”. Per_1
Quanto alla madre, il Servizio ha evidenziato che “la sig.ra di quasi 26 anni, Parte_1
si è posta con il servizio con modalità collaboranti e di autentico coinvolgimento. Ad oggi è assunta con contratto a tempo indeterminato presso un'azienda sita a Chieve (CR) ove, tra
l'altro, ha conosciuto l'attuale compagno […] con il quale intrattiene una relazione stabile da circa due anni. La famiglia del giovane rappresenta un'importante risorsa supportiva e familiare per la diade”.
Per quanto riguarda invece la minore, i Servizi hanno evidenziato che è “una bambina Per_1 curata ed educata, e subito si è potuto osservare la buona relazione con la madre” e che anche dal confronto intercorso con l'asilo è emerso che è “una bambina vivace, curiosa, entra in Per_1 relazione serenamente con l'adulto di riferimento che con gli altri bambini”.
Il Servizio sociale di Lodi, pertanto, ha così concluso: “Dalla conoscenza emergono buone capacità da parte della madre, nonché un quadro di maggiore stabilità, acquisendo maggiore sicurezza nel proprio ruolo genitoriale e personale.
, nonostante l'età è risultata un genitore presente e accudente, sapendo altresì creare una Pt_1
Per_ rete di supporto impegnata nella quotidianità della piccola .
Stante l'osservazione del Servizio e la protratta assenza del padre (ostativa all'assunzione degli obblighi connessi all'esercizio della responsabilità genitoriale), in risposta al mandato di S.V., il
Servizio ritiene di concordare con un regime di affido di tipo esclusivo a favore della madre”.
I Servizi Sociali di CR, con relazione del 30.5.2025, hanno dato atto di essere riusciti a contattare telefonicamente solo lo scorso 17 aprile, dopo un lungo periodo di CP_1 irreperibilità dello stesso: “L'uomo si è mostrato poco propenso al confronto e vago rispetto alla sua attuale condizione di vita. Ha riferito di essere domiciliato nei pressi di Roma da circa un anno […] a casa della madre […] ha riportato che ad oggi non sta lavorando e che da anni ha solamente occupazioni saltuarie;
per il futuro desidererebbe trasferirsi all'estero, nonostante attualmente non abbia solidi progetti […] sostiene di non avere nessuna comunicazione in merito
pagina 3 di 7 Per_ a da diversi anni con la sig.ra e di non volerla sentire in quanto, a suo Parte_1 parere “non c'è alcun motivo” […] In seguito alla suddetta telefonata, il sig. si è reso Per_1
Per_ nuovamente irreperibile”. Secondo il Servizio pertanto la madre rappresenta “ad oggi per
l'unica figura genitoriale di riferimento e di accudimento”.
3.1 La ricorrente, poi, sentita dal Giudice istruttore all'udienza del 13.12.2024, ha confermato che il padre è ormai da tempo sparito completamente dalla vita della figlia: “io non sento il mio compagno da novembre 2021 quando sono entrata in struttura;
sono uscita a maggio 2024; ho visto il mio compagno in occasione dell'udienza avanti al Tribunale per i minorenni di Brescia a marzo 2022; lui da maggio 2023 è sparito anche dai Servizi sociali;
non ho idea di dove si trovi;
la bimba non lo vede da maggio 2023; dopo quell'incontro in spazio neutro è sparito;
gli incontri erano comunque già molto rari, lui non sempre andava;
non ho neanche un suo recapito telefonico;
lui non risponde più al numero di telefono che aveva dato ai servizi e neanche alla e- mail” (cfr. verbale udienza 13.12.2024).
3.2 Come noto, in materia di affidamento dei figli minori in situazioni di crisi familiare, il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è quello dell'affido condiviso, che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 co. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
Le circostanze che legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente (nella specie quello esclusivo), non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori, essendo, invece, necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi, tale per cui appare preferibile, nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori (sul punto cfr. Cass civ. 29 marzo 2012, n. 5108).
3.3 Orbene, nel caso in esame non sussistono i presupposti per l'affido condiviso in ragione dell'incapacità mostrata dal padre a sostenere adeguatamente l'esercizio della responsabilità genitoriale. Il resistente, infatti, durante gli ultimi due anni si è del tutto disinteressato alle esigenze – morali e materiali – della minore, rendendosi addirittura irreperibile.
L'allontanamento del padre dalla figlia non trova giustificazione alcuna, integrando di contro una completa inidoneità dello stesso al ruolo genitoriale.
pagina 4 di 7 Risulta quindi provata quella manifesta carenza o inidoneità genitoriale del padre che renderebbe in concreto pregiudizievole per la minore il suo affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
Occorre di contro evidenziare – in positivo – la responsabilità costantemente esercitata dalla madre nei confronti della figlia, avendo provveduto da sola negli ultimi anni alla educazione, crescita, oltre che al mantenimento della stessa.
3.4 Tutto ciò considerato deve ritenersi che il regime di affido che meglio corrisponde all'interesse della minore è quello dell'affido esclusivo alla madre, la quale già assiste la figlia quotidianamente, prendendosi cura di tutti i suoi bisogni e necessità. Quest'ultima pertanto potrà assumere, da sola, in conformità all'art. 337quater c.c. le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, ai documenti per l'espatrio e alla scelta della residenza abituale (c.d. “affidamento super esclusivo”).
3.5 All'affido alla madre segue la collocazione della minore presso la stessa.
4. Quanto alla regolamentazione delle visite paterne, non pare opportuno allo stato dettare un calendario atteso il disinteresse sinora manifestato dal resistente.
Il padre, in ogni caso, potrà vedere la figlia – qualora faccia richiesta in tal senso – per il tramite dei Servizi Sociali territorialmente competenti, con i tempi e le modalità dagli stessi ritenuti più opportuni.
5. Per quanto riguarda il mantenimento della minore, occorre analizzare la situazione patrimoniale e la capacità reddituale delle parti. in sede di ricorso ha dato atto di lavorare a tempo indeterminato Parte_1 presso un'industria di Chieve e di percepire circa € 1.300,00 al mese.
La stessa, sentita all'udienza dell'11.4.2025, ha dichiarato: “lavoro con contratto a tempo indeterminato, come impiegata, in una ditta a Chieve, vicino a CR;
prendo circa € 1.300,00 al mese per 14 mensilità; prendo per intero l'assegno unico che è di € 201,00; io vivo da un anno
a Lodi, vivo in affitto, pago € 430,00 al mese comprese l'acqua e le spese, senza spese sono €
360,00”.
Per quanto riguarda la ricorrente in sede di ricorso ha riferito che il predetto – CP_1
prima di rendersi irreperibile – lavorava, percependo uno stipendio mensile di circa € 1.500,00.
pagina 5 di 7 sentita all'udienza dell'11.4.2025, ha dichiarato: “finché siamo stati Pt_1 Parte_1
insieme lavorava in un bar a CR;
lui ha una mamma che vive a Roma, con la madre ci siamo sentite per un po' anche dopo il mio ingresso in struttura, adesso non ci sentiamo più”.
Dalle certificazioni uniche depositate dall'Agenzia delle Entrate nel corso del giudizio si evince che il resistente ha percepito le seguenti somme: € 50,08 da in relazione Controparte_2 all'anno 2018, € 1.730,04 da in relazione all'anno 2019, € 307,55 da CP_3 CP_4 in relazione all'anno 2019, € 12.581,54 da in relazione all'anno 2021, € 7.756,82
[...] Parte_2 da in relazione all'anno 2022. Parte_2
5.1 Tutto ciò considerato, tenuto conto che attualmente i compiti domestici e di cura della minore
(art. 337 ter co. 4 nn. 3 e 5 c.c.) sono esclusivamente a carico della madre e considerato che la madre percepisce per intero l'assegno unico, deve essere disposto a carico del padre un contributo mensile di € 300,00, omnicomprensivo, atteso il disinteresse sinora mostrato dal resistente e risultando improbabile, allo stato, che il padre contribuisca alle spese straordinarie a semplice richiesta, attesa la sua attuale irreperibilità.
6. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, seguono la soccombenza e sono interamente a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) affida la minore in via esclusiva alla madre, con collocamento prevalente presso la Per_1 stessa e con delega esclusiva a quest'ultima di adottare, senza la necessità del consenso del padre, ogni decisione che riguarda la minore in materia d'istruzione, educazione, salute, residenza, rilascio di documenti anche per espatrio (cd. affido “super esclusivo);
2) demanda ai Servizi Sociali territorialmente competenti la regolamentazione delle visite paterne, qualora ne faccia richiesta;
CP_1
3) dichiara tenuto e condanna a corrispondere a CP_1 Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, la somma mensile di € 300,00, omnicomprensiva, a far data dalla domanda;
somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
pagina 6 di 7 4) condanna al pagamento delle spese di lite a favore di CP_1 Parte_1
che si liquidano in € 4.358,00 per compensi, oltre al 15% spese generali, IVA e
[...]
CPA come per legge.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 24 giugno 2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1673/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MARASCHI ALBERTO
RICORRENTE contro
C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONUMACE
E con l'intervento del PM
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lodi adito, così disporre:
pagina 1 di 7 1) In principalità, nel merito, affidarsi la minore , nata a CR (CR) il [...], in [...]
via esclusiva alla madre.
2) Per l'effetto, delegarsi ai competenti Servizi Sociali la regolamentazione degli eventuali incontri tra padre e figlia, da tenersi comunque sotto vigilanza e in luogo protetto con durata e cadenza da stabilirsi.
3) In ogni caso, porsi a carico del convenuto, quale contributo per il mantenimento della figlia minore , convivente con la madre, un assegno mensile di complessivi € 250,00/300,00, Persona_1
da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici Istat dei prezzi al consumo e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, nonché il 50% delle spese straordinarie così come stabilito dalla convenzione vigente presso il distretto della Corte d'Appello di Milano.
4) Sempre con vittoria di spese e compensi di causa.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 10.9.2024 ha adito il Tribunale di Parte_1
Lodi al fine di ottenere la regolamentazione in ordine alla figlia nata il [...] dalla Per_1 relazione con Nello specifico, parte ricorrente ha domandato l'affido esclusivo CP_1
della figlia minore con collocamento presso di sé e regolamentazione delle visite paterne in Per_1
luogo protetto, nonché la condanna del padre a contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento di € 250,00/300,00 al mese, oltre il 50% delle spese straordinarie.
benché regolarmente citato, non si è costituito e pertanto all'udienza CP_1
dell'11.4.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
2. Preliminarmente occorre dare atto che il Tribunale per i Minorenni di Brescia, con decreto n.
4252/2023 dell'8.9.2023, ha disposto l'affido all'Ente della minore per un periodo di due anni, prevedendo altresì il collocamento della stessa “presso la struttura individuata prevedendo un progetto di supporto all'autonomia della diade madre-figlia”.
3. Ciò posto, al fine di decidere in ordine ad affido e collocamento della minore occorre anzitutto esaminare le relazioni dei Sevizi sociali di Lodi e CR, acquisite nell'ambito del presente procedimento.
pagina 2 di 7 I Servizi sociali di Lodi, con relazione del 22.5.2025, hanno dato atto di aver iniziato a seguire il nucleo familiare a giugno 2024 a seguito del trasferimento della madre con la figlia nel Comune di Lodi e che sin dal passaggio di consegne dal Servizio di CR “si è appreso dell'irreperibilità del padre della minore […] Di fatti, da circa due anni, in concomitanza con l'ultimo incontro in spazio neutro, il sig. non ha contatti di alcun tipo con il nucleo monogenitoriale”. Per_1
Quanto alla madre, il Servizio ha evidenziato che “la sig.ra di quasi 26 anni, Parte_1
si è posta con il servizio con modalità collaboranti e di autentico coinvolgimento. Ad oggi è assunta con contratto a tempo indeterminato presso un'azienda sita a Chieve (CR) ove, tra
l'altro, ha conosciuto l'attuale compagno […] con il quale intrattiene una relazione stabile da circa due anni. La famiglia del giovane rappresenta un'importante risorsa supportiva e familiare per la diade”.
Per quanto riguarda invece la minore, i Servizi hanno evidenziato che è “una bambina Per_1 curata ed educata, e subito si è potuto osservare la buona relazione con la madre” e che anche dal confronto intercorso con l'asilo è emerso che è “una bambina vivace, curiosa, entra in Per_1 relazione serenamente con l'adulto di riferimento che con gli altri bambini”.
Il Servizio sociale di Lodi, pertanto, ha così concluso: “Dalla conoscenza emergono buone capacità da parte della madre, nonché un quadro di maggiore stabilità, acquisendo maggiore sicurezza nel proprio ruolo genitoriale e personale.
, nonostante l'età è risultata un genitore presente e accudente, sapendo altresì creare una Pt_1
Per_ rete di supporto impegnata nella quotidianità della piccola .
Stante l'osservazione del Servizio e la protratta assenza del padre (ostativa all'assunzione degli obblighi connessi all'esercizio della responsabilità genitoriale), in risposta al mandato di S.V., il
Servizio ritiene di concordare con un regime di affido di tipo esclusivo a favore della madre”.
I Servizi Sociali di CR, con relazione del 30.5.2025, hanno dato atto di essere riusciti a contattare telefonicamente solo lo scorso 17 aprile, dopo un lungo periodo di CP_1 irreperibilità dello stesso: “L'uomo si è mostrato poco propenso al confronto e vago rispetto alla sua attuale condizione di vita. Ha riferito di essere domiciliato nei pressi di Roma da circa un anno […] a casa della madre […] ha riportato che ad oggi non sta lavorando e che da anni ha solamente occupazioni saltuarie;
per il futuro desidererebbe trasferirsi all'estero, nonostante attualmente non abbia solidi progetti […] sostiene di non avere nessuna comunicazione in merito
pagina 3 di 7 Per_ a da diversi anni con la sig.ra e di non volerla sentire in quanto, a suo Parte_1 parere “non c'è alcun motivo” […] In seguito alla suddetta telefonata, il sig. si è reso Per_1
Per_ nuovamente irreperibile”. Secondo il Servizio pertanto la madre rappresenta “ad oggi per
l'unica figura genitoriale di riferimento e di accudimento”.
3.1 La ricorrente, poi, sentita dal Giudice istruttore all'udienza del 13.12.2024, ha confermato che il padre è ormai da tempo sparito completamente dalla vita della figlia: “io non sento il mio compagno da novembre 2021 quando sono entrata in struttura;
sono uscita a maggio 2024; ho visto il mio compagno in occasione dell'udienza avanti al Tribunale per i minorenni di Brescia a marzo 2022; lui da maggio 2023 è sparito anche dai Servizi sociali;
non ho idea di dove si trovi;
la bimba non lo vede da maggio 2023; dopo quell'incontro in spazio neutro è sparito;
gli incontri erano comunque già molto rari, lui non sempre andava;
non ho neanche un suo recapito telefonico;
lui non risponde più al numero di telefono che aveva dato ai servizi e neanche alla e- mail” (cfr. verbale udienza 13.12.2024).
3.2 Come noto, in materia di affidamento dei figli minori in situazioni di crisi familiare, il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è quello dell'affido condiviso, che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 co. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
Le circostanze che legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente (nella specie quello esclusivo), non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori, essendo, invece, necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi, tale per cui appare preferibile, nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori (sul punto cfr. Cass civ. 29 marzo 2012, n. 5108).
3.3 Orbene, nel caso in esame non sussistono i presupposti per l'affido condiviso in ragione dell'incapacità mostrata dal padre a sostenere adeguatamente l'esercizio della responsabilità genitoriale. Il resistente, infatti, durante gli ultimi due anni si è del tutto disinteressato alle esigenze – morali e materiali – della minore, rendendosi addirittura irreperibile.
L'allontanamento del padre dalla figlia non trova giustificazione alcuna, integrando di contro una completa inidoneità dello stesso al ruolo genitoriale.
pagina 4 di 7 Risulta quindi provata quella manifesta carenza o inidoneità genitoriale del padre che renderebbe in concreto pregiudizievole per la minore il suo affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
Occorre di contro evidenziare – in positivo – la responsabilità costantemente esercitata dalla madre nei confronti della figlia, avendo provveduto da sola negli ultimi anni alla educazione, crescita, oltre che al mantenimento della stessa.
3.4 Tutto ciò considerato deve ritenersi che il regime di affido che meglio corrisponde all'interesse della minore è quello dell'affido esclusivo alla madre, la quale già assiste la figlia quotidianamente, prendendosi cura di tutti i suoi bisogni e necessità. Quest'ultima pertanto potrà assumere, da sola, in conformità all'art. 337quater c.c. le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, ai documenti per l'espatrio e alla scelta della residenza abituale (c.d. “affidamento super esclusivo”).
3.5 All'affido alla madre segue la collocazione della minore presso la stessa.
4. Quanto alla regolamentazione delle visite paterne, non pare opportuno allo stato dettare un calendario atteso il disinteresse sinora manifestato dal resistente.
Il padre, in ogni caso, potrà vedere la figlia – qualora faccia richiesta in tal senso – per il tramite dei Servizi Sociali territorialmente competenti, con i tempi e le modalità dagli stessi ritenuti più opportuni.
5. Per quanto riguarda il mantenimento della minore, occorre analizzare la situazione patrimoniale e la capacità reddituale delle parti. in sede di ricorso ha dato atto di lavorare a tempo indeterminato Parte_1 presso un'industria di Chieve e di percepire circa € 1.300,00 al mese.
La stessa, sentita all'udienza dell'11.4.2025, ha dichiarato: “lavoro con contratto a tempo indeterminato, come impiegata, in una ditta a Chieve, vicino a CR;
prendo circa € 1.300,00 al mese per 14 mensilità; prendo per intero l'assegno unico che è di € 201,00; io vivo da un anno
a Lodi, vivo in affitto, pago € 430,00 al mese comprese l'acqua e le spese, senza spese sono €
360,00”.
Per quanto riguarda la ricorrente in sede di ricorso ha riferito che il predetto – CP_1
prima di rendersi irreperibile – lavorava, percependo uno stipendio mensile di circa € 1.500,00.
pagina 5 di 7 sentita all'udienza dell'11.4.2025, ha dichiarato: “finché siamo stati Pt_1 Parte_1
insieme lavorava in un bar a CR;
lui ha una mamma che vive a Roma, con la madre ci siamo sentite per un po' anche dopo il mio ingresso in struttura, adesso non ci sentiamo più”.
Dalle certificazioni uniche depositate dall'Agenzia delle Entrate nel corso del giudizio si evince che il resistente ha percepito le seguenti somme: € 50,08 da in relazione Controparte_2 all'anno 2018, € 1.730,04 da in relazione all'anno 2019, € 307,55 da CP_3 CP_4 in relazione all'anno 2019, € 12.581,54 da in relazione all'anno 2021, € 7.756,82
[...] Parte_2 da in relazione all'anno 2022. Parte_2
5.1 Tutto ciò considerato, tenuto conto che attualmente i compiti domestici e di cura della minore
(art. 337 ter co. 4 nn. 3 e 5 c.c.) sono esclusivamente a carico della madre e considerato che la madre percepisce per intero l'assegno unico, deve essere disposto a carico del padre un contributo mensile di € 300,00, omnicomprensivo, atteso il disinteresse sinora mostrato dal resistente e risultando improbabile, allo stato, che il padre contribuisca alle spese straordinarie a semplice richiesta, attesa la sua attuale irreperibilità.
6. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, seguono la soccombenza e sono interamente a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) affida la minore in via esclusiva alla madre, con collocamento prevalente presso la Per_1 stessa e con delega esclusiva a quest'ultima di adottare, senza la necessità del consenso del padre, ogni decisione che riguarda la minore in materia d'istruzione, educazione, salute, residenza, rilascio di documenti anche per espatrio (cd. affido “super esclusivo);
2) demanda ai Servizi Sociali territorialmente competenti la regolamentazione delle visite paterne, qualora ne faccia richiesta;
CP_1
3) dichiara tenuto e condanna a corrispondere a CP_1 Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, la somma mensile di € 300,00, omnicomprensiva, a far data dalla domanda;
somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
pagina 6 di 7 4) condanna al pagamento delle spese di lite a favore di CP_1 Parte_1
che si liquidano in € 4.358,00 per compensi, oltre al 15% spese generali, IVA e
[...]
CPA come per legge.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 24 giugno 2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
pagina 7 di 7