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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/07/2025, n. 6251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6251 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12120/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa IC TR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12120/2021 promossa da:
(P.IVA ), in persona del presidente Controparte_1 P.IVA_1 del Consiglio di amministrazione, Sig. rappresentata e difesa, Controparte_2 congiuntamente e disgiuntamente, per procura in calce all'originale atto, dagli avv.ti
OV NI (C.F.: e dall'avv. Gaetano Tasca (C.F. C.F._1
), presso il cui studio in Milano, via Carducci n. 18, è domiciliata C.F._2
attrice contro
(C.F. , in persona Controparte_3 P.IVA_2 dell'Amministratore Delegato, legale rappresentante pro tempore, dott. , Controparte_4 rappresentata e difesa, anche in via disgiuntiva, dagli avvocati Laura Mammoli (CF.
) ed (CF. ), presso il cui C.F._3 Parte_1 C.F._4 studio in Milano via Emilio Visconti Venosta 4 è elettivamente domiciliata convenuta
Oggetto: Contratto di agenzia
Conclusioni
Per l'attrice In via principale:
- Ritenuto che la convenuta si sia volontariamente resa inadempiente ed Controparte_3 abbia impedito la prestazione dell'agente, dichiarare l'intervenuta risoluzione contrattuale ex art. 1467 c.c. e comunque ex art. 12 comma 1 del contratto di agenzia, e per effetto della diffida ad adempiere;
- Condannare al pagamento dell'indennità di cessazione del rapporto Controparte_3 dovuta alla nella misura di legge e/o che comunque il Giudice riterrà Controparte_1 più giusta, decidendo anche, ove lo ritenesse, equitativamente;
- Condannare altresì a risarcire il danno provocato dall'inadempimento Controparte_3 della convenuta, quantificato in € 55.000 per danno emergente, oltre ad € 813.015,00 per lucro cessante, o nella misura che il Giudice riterrà più giusta, e per perdita di chance, da quantificarsi a seguito dell'integrazione dell'istruttoria; In via istruttoria,
- Ammettere supplemento di CTU contabile, previa integrazione del quesito, per le ragioni esposte in narrativa;
- Ammettere la prova testimoniale e interrogatorio formale così come domandati con la memoria n. 2 ex art. 183 VI co. cpc;
- Ammettere ordine di esibizione ex art. art. 210 c.p.c., così come domandato nelle note di trattazione dell'udienza del 04.10.2022. Precisamente: a) quanto al contratto tra ed stipulato nell'estate 2020 ed i libri contabili che CP_3 CP_5 evidenzino il fatturato relativo a tale contratto, si chiede che codesto Ecc.mo Giudice voglia ordinare l'esibizione - ex art. 210 c.p.c. e 2711 c.c. – dei suddetti documenti nei confronti di e CP_6
. CP_7 b) quanto alla documentazione contabile che attesti il fatturato relativo al periodo dal 30.8.2019 al 2020 per i prodotti/clienti di cui al contratto di agenzia stipulato con la Controparte_1 si chiede dunque che codesto Ecc.mo Giudice voglia ordinare all'Agenzia delle Entrate l'esibizione ex art. 210 c.p.c. – o, in subordine, con i poteri conferiti al Giudice dall'art. 213 c.p.c. – delle fatture relative alle vendite effettuate da ai soggetti di cui ai punti 1) e 2) che precedono nel CP_3 periodo dal 30.8.2019 al 2020. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Per la convenuta Voglia l'Ill.mo Tribunale, Preliminarmente ritenuta la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., adotti i provvedimenti previsti dall'art. 164, comma 5, c.p.c., ovvero ogni diverso più opportuno provvedimento, rimettendo in termini la convenuta ai sensi dell'art. 294 c.p.c., comma 1 c.p.c In subordine, nel merito respingere ogni domanda spiegata dall'attrice nei riguardi di , in quanto Controparte_3 infondata in fatto e in diritto In sede istruttoria ordinare all'attrice l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., dei libri contabili (registro Iva e fatture attive e passive) riferiti al periodo successivo al 1.01.2019, nonché di tutti contratti di agenzia che ha eseguito in veste di agente nel medesimo periodo. Con le conseguenze di legge in ordine alle spese di lite.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 11.3.2021, Controparte_1
(di seguito anche solo ) ha agito in giudizio nei confronti di CP_1 Controparte_3
(di seguito anche solo “ ) al fine di ottenere la
[...] CP_3 dichiarazione di intervenuta risoluzione per inadempimento del contratto di agenzia precedentemente in essere tra le parti, ex art. 1467 c.c. e art. 12 comma 1 del contratto, per
2 effetto della diffida ad adempiere inviata dall'agente, nonché la condanna della convenuta al pagamento dell'indennità di cessazione del rapporto e al risarcimento dei danni patiti dall'agente a causa dell'inadempimento.
Tenutasi la prima udienza il 21.10.2021 nelle forme a trattazione scritta, la giudice allora procedente, preso atto della mancata costituzione della convenuta, ha rinviato per i medesimi incombenti all'udienza a trattazione scritta del 20.12.2021, invitando l'attrice a depositare documentazione idonea a provare la valida e tempestiva notifica dell'atto introduttivo.
A tale udienza, la giudice ha dichiarato la contumacia della convenuta e ha assegnato i termini di cui all'art. 183 co.6 c.p..c, fissando l'udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova il 10.5.2022.
All'udienza del 10.5.2022 - tenutasi mediante lo scambio di note scritte – la giudice ha ordinato alla convenuta l'esibizione ex art. 210 c.p.c., tramite deposito in cancelleria entro il
31.7.22, degli estratti dei libri contabili relativamente al fatturato relativo al periodo dal
30.8.2019 (data di stipula del contratto di agenzia) al 2020 per i prodotti/clienti di cui al contratto di agenzia stipulato con la società e di copia del contratto fornitura “private CP_1 label” stipulato con nell'estate del 2020. CP_6
Nella medesima udienza la giudice ha ammesso CTU contabile al fine di accertare l'ammontare delle indennità eventualmente dovute per fine rapporto, l'ammontare dell'indennità sostitutiva del preavviso eventualmente dovuta e l'ammontare delle provvigioni eventualmente dovute all'agente e non corrisposte, a tal fine nominando CTU il dott.
[...]
e fissando l'udienza del 4.10.22 a trattazione scritta per il conferimento Per_1 dell'incarico al medesimo.
Preso atto dell'incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del dott. , con Persona_1 decreto del 14.5.2022 la giudice ha nominato quale CTU il dott. Persona_2
All'udienza del 19.10.22 la giudice ha rigettato l'istanza della convenuta di rimessione in termini ex art. 294 c.p.c. nonché le ulteriori istanze istruttorie formulate dalle parti e ha confermato il quesito posto al CTU.
Con ordinanza del 27.10.2022, a scioglimento della riserva precedentemente assunta, letta la dichiarazione di impegno del CTU depositata in data 25.10.22, la giudice ha fissato l'inizio delle operazioni peritali il 23.11.22, con termine al 3.5.23 per il deposito dell'elaborato definitivo da parte del CTU, rinviando la causa all'udienza del 5.10.2023 nelle forme a trattazione scritta.
3 Successivamente, in accoglimento dell'istanza formulata dal CTU in data 3.3.23, la giudice ha prorogato il termine per il deposito della relazione peritale al 15.7.23, confermando l'udienza già fissata al 5.10.23.
All'udienza del 5.10.23, rigettata l'istanza di integrazione della CTU avanzata dall'attrice, la giudice ha fissato l'udienza a trattazione scritta del 13.11.24 per la precisazione delle conclusioni.
La scrivente giudice - divenuta assegnataria della causa il 26.03.2024 - lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti, ha assegnato la causa in decisione con ordinanza del 18.11.2024, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Parte attrice ha esposto di aver stipulato con la convenuta un contratto di agenzia in data
30.8.2019, con decorrenza dell'incarico a partire dall' 1.3.2020, data coincidente con la cessazione dei mandati in essere tra la preponente e gli agenti ancora operanti CP_3 nelle zone in cui avrebbe successivamente svolto la propria attività CP_1
Secondo quanto ricostruito in punto di fatto dall'attrice, contestualmente a tale contratto di agenzia è stato stipulato un contratto di collaborazione professionale tra e CP_3
socio e presidente del Consiglio di amministrazione dell'odierna attrice, Controparte_2 con decorrenza dal 30.8.2019 e termine il 1.3.2020.
In esecuzione del contratto di agenzia, ha affermato di aver iniziato a adoperarsi per CP_1 la futura promozione dii contratti della preponente promovendo, in particolare, la stipula di un contratto di fornitura “private label” con il gruppo come dimostrato CP_7 CP_6 tramite mail allegata (doc. 10).
L'attrice ha quindi affermato di aver ricevuto, pochi giorni prima l'inizio di validità del contratto di agenzia in data 28.2.2020, una comunicazione proveniente dalla controparte manifestante la volontà della preponente di risolvere il contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.
Tale dichiarazione di risoluzione è stata contestata da poiché, da una parte, non erano CP_1 integrati i presupposti per la risoluzione ex art. 1467 c.c. e, d'altra, dal comportamento successivo delle parti è emerso che la volontà delle stesse era contraria rispetto alla dichiarazione. A tal riguardo ha precisato che, a seguito dell'invio di tale comunicazione,
per tramite di tale dott. avrebbe dichiarato di averla inoltrata a meri CP_3 Per_3 fini formali, connessi all'ammissione della preponente a una procedura di concordato preventivo, come confermerebbe la successiva esecuzione data da al rapporto CP_3 di agenzia, mediante la stipula nell'estate del 2020 del contratto con procacciato CP_6 da L'attrice ha lamentato che, a seguito della stipula del contratto con , la CP_1 CP_5
4 convenuta ha interrotto ogni contatto con l'agente, impedendo ad essa di eseguire il proprio incarico.
Pertanto, in data 25.9.2020, aveva diffidato la convenuta ad adoperarsi al fine di CP_1 consentire alla società agente di svolgere l'incarico affidatole per la durata concordata di 5 anni, con l'avvertimento che, in assenza di tale adempimento nel termine di 15 giorni, il contratto di agenzia avrebbe dovuto intendersi risolto ai sensi dell'art. 1453 cc e dell'art. 12 del contratto stesso, il quale prevedeva letteralmente che “il contratto non può essere risolto prima della scadenza del termine se non per giusta causa”, dovendosi considerare ricompresi nella “giusta causa” i comportamenti della convenuta incompatibili con la prosecuzione del rapporto. Dell'avvenuta risoluzione veniva data comunicazione da alla odierna CP_1 convenuta in data 13.11.2020 (doc. 6).
L'odierna parte attrice chiede pertanto a questo Tribunale di dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 cc, dell'art. 12 del contratto di agenzia e per effetto della diffida a adempiere, con corresponsione dell'indennità di cessazione del rapporto di cui all'art. 1751 cc, da quantificarsi sulla base del fatturato di in relazione CP_3 al contratto di fornitura con promosso dall'agente e di cui l'attrice chiede di CP_6 disporre la produzione in giudizio.
L'attrice ha domandato altresì la condanna di al risarcimento del danno CP_3 conseguente all'inadempimento, nelle forme del danno emergente e del lucro cessante, quantificato in oltre € 800.000,00.
Quanto al danno emergente, lo ha individuato nelle provvigioni maturate per la conclusione del contratto con e nelle spese sostenute nell'esecuzione del rapporto. CP_6
Per quanto riguarda la quantificazione delle provvigioni maturate, ha affermato che per la conclusione del contratto di fornitura con , sarebbero spettati all'agente circa €55.000,00 CP_5 all'anno, secondo una stima effettuata sulla base della quantità di bottiglie di acqua richiesta in un anno dalla cliente.
Con riguardo all'entità delle spese, l'attrice si è invece riservata di provarla nel corso del giudizio.
Quanto invece al lucro cessante, l'attrice ha precisato che esso consiste nel caso di specie nelle provvigioni che l'agente avrebbe conseguito ove il contratto fosse stato eseguito, quantificato in € 813.015,00. L'attrice ha domandato alla giudice allora procedente di disporre l'esibizione dei documenti attestanti i fatturati della convenuta al fine di calcolare correttamente l'ammontare del danno in termini di lucro cessante, anche ammettendo CTU contabile a tal fine.
5 L'attrice ha domandato infine che la giudice procedente tenesse conto in via equitativa del fatto che, al fine di addivenire alla stipula del contratto con l'odierna attrice CP_3 aveva rinunciato ad altro proficuo contratto di agenzia.
3. La convenuta si è costituita tardivamente in giudizio, chiedendo di essere rimessa in termini ex art. 294 c.p.c. in conseguenza della nullità della citazione avversaria, la quale avrebbe impedito agli organi della Procedura concorsuale - alla quale era asseritamente sottoposta la resistente al momento dell'instaurazione del giudizio - di valutare l'opportunità della costituzione in giudizio. In particolare ha dedotto l'obiettiva incertezza della “cosa oggetto della domanda” e della “esposizione degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda”, sostenendo che non era chiaramente indicata nella citazione la dichiarazione di recesso cui l'attrice fa riferimento ai fini dello scioglimento del contratto, con conseguente situazione di incertezza derivante anche dal fatto che l'attrice ha proposto cumulativamente due domande tra loro incompatibili - entrambe derivanti dall'applicazione dell'art. 12 del contratto di agenzia in essere tra le parti – l'una volta ad accertare il recesso senza giusta causa della preponente e l'altra volta ad accertare l'avvenuto recesso per giusta causa dell'agente. ha affermato infine che tale genericità affliggerebbe anche la CP_3 domanda risarcitoria avversaria, considerato che l'art. 12 del contratto di agenzia prevedeva una penale per l'ipotesi di recesso ingiustificato della preponente ma non faceva salvo il maggior danno dell'agente.
Venendo al merito delle questioni di cui è causa, la convenuta ha affermato che l'agente non ha svolto alcuna attività promozionale a seguito della comunicazione di recesso/risoluzione inviatale dalla preponente il 28.02.2020.
In punto di diritto la convenuta ha dedotto che le attività asseritamente svolte da tra CP_1 la sottoscrizione del contratto e la data di inizio del contratto non possono costituire esecuzione anticipata del contratto - il quale avrebbe iniziato a produrre effetti tra le parti solo a partire dall'1.03.2020 – e che il contratto non può considerarsi efficace per il periodo successivo al 28.02.2020, essendo intervenuto lo scioglimento dello stesso da parte della preponente;
da tali circostanze la convenuta ha dedotto l'assenza di alcuna provvigione dovuta all'agente - che non avrebbe svolto alcuna attività agenziale - e di alcun inadempimento contrattuale addebitabile ad CP_3
Quanto all'imputabilità della cessazione del rapporto, la convenuta ha dedotto che, anche ove dovesse riconoscersi l'illegittimità del proprio recesso, l'unica condanna nei propri confronti potrebbe essere quella al pagamento di “una somma risarcitoria a titolo di penale pari a un'annualità di provvigioni da calcolarsi sulla media provvigionale riferita agli anni di
6 durata del rapporto” ai sensi dell'art. 12 del contratto di agenzia. La risoluzione del contratto da parte dell'agente dovrebbe invece considerarsi inefficace in quanto intervenuta su un rapporto già concluso mediante recesso della preponente. Da ciò deriverebbe l'insussistenza di alcun danno aggiuntivo rispetto all'indennità di cui all'art. 12 del contratto e la non debenza di alcuna indennità ex art. 1751 cc.
Venendo alla quantificazione dei danni che la controparte ha affermato di aver subito in conseguenza dell'inadempimento di la convenuta ha rilevato che si debba CP_3 tenere conto – decurtandoli dall'ammontare dei danni - dei costi che l'attrice avrebbe dovuto sostenere per lo svolgimento dell'incarico agenziale e che non ha sostenuto in seguito al recesso della preponente dal contratto nel mese di febbraio, nonché dei guadagni che la stessa ha ottenuto o avrebbe potuto ottenere mediante l'accettazione di nuovi incarichi agenziali in seguito allo scioglimento del rapporto di cui è causa.
4. Nel corso del giudizio è stata disposta CTU contabile avente a oggetto l'accertamento dell'eventuale apporto di nuovi clienti nel periodo di esecuzione del contratto di agenzia, la circostanza se gli eventuali nuovi clienti siano rimasti alla Preponente dopo un anno dalla cessazione del rapporto, l'eventuale nuovo fatturato procurato alla Preponente, l'equa aliquota da 0 a 100 delle indennità eventualmente dovute per fine rapporto a mente dell'art. 1751 cc,
l'ammontare dell'indennità sostitutiva del preavviso eventualmente dovuta relativamente al contratto di agenzia e, infine, l'ammontare delle provvigioni eventualmente dovute all'Agente
e non corrisposte.
Il CTU ha dato preliminarmente atto che nel corso dei lavori peritali, oltre agli atti e ai documenti di causa, è stata esaminata la documentazione trasmessa e depositata nel fascicolo telematico dalla convenuta a seguito dell'ordine di esibizione emesso nel corso dell'udienza del 10/5/2022 nonché del fatto che, nel corso della riunione del 20/4/2023, il difensore di ha formulato proposta conciliativa volta a riconoscere alla controparte un CP_3 importo di € 30.000,00, oltre ad un contributo per spese di lite e di CTU da definire, proposta rifiutata da in quanto ritenuta valutato incongrua. CP_1
A seguito del fallimento del tentativo di conciliazione e dopo aver svolto un'attività propedeutica volta ad individuare i termini del contratto di agenzia che ha regolato i rapporti tra le Parti e i fatti oggetto di contestazione, il CTU ha preliminarmente chiarito che gli importi da esso quantificati sono da considerarsi spettanti all'agente solo ove si accolga la ricostruzione dei fatti prospettata da parte attrice;
al contrario, secondo la ricostruzione operata dalla convenuta, a non spetterebbe alcun importo in quanto il contratto di CP_1 agenzia non avrebbe mai avuto inizio in quanto risolto da in data 28/2/2020 e CP_3
7 quindi prima della data dell' 1/3/2020, stabilita all'interno dello stesso quale momento di decorrenza.
Ove dovesse ritenersi comunque decorso il contratto dalla data dell' 1/3/2020 - supponendo non valida la risoluzione operata da in data 28/2/2020 – il CTU ha rilevato CP_3 che esso dovrebbe considerarsi il 10/10/2020 (quindicesimo giorno successivo alla diffida a adempiere inviata da ovvero il 10.11.2020 (data della successiva comunicazione CP_1 trasmessa ad da . CP_3 CP_1
Il CTU ha ritenuto che - in tale seconda ipotesi - gli importi dovuti a devono essere CP_1 determinati solo in termini di provvigioni da corrispondere in relazione alle vendite comunque effettuate da nel periodo Marzo 2020 – Novembre 2020, in termini di CP_3
Indennità di cessazione del rapporto di cui all'art. 10 dell'AEC Settore Industria - richiamato dall'art. 13 del Contratto di agenzia, con esclusione della Indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., in quanto alternativa a quelle di cui al medesimo AEC Settore Industria, e dell'Indennità meritocratica, per l'assenza del presupposto legato all'incremento degli affari della Preponente per effetto dell'apporto di nuovi clienti da Parte dell'Agente, considerato che la società era già cliente di prima del Marzo 2020, come emerge dalle CP_5 CP_3 vendite effettuate da ad prima di tale data. CP_3 CP_5
Il CTU ha aggiunto che comunque la misura massima dell'Indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 cc risulterebbe astrattamente pari a € 79.896,95, importo dal quale andrebbe detratto l'ammontare delle Indennità di cessazione del rapporto di cui al Capo I e al
Capo II dell'art. 10 dell'AEC Settore Industria.
L'ammontare della Indennità di risoluzione del rapporto di cui al Capo I dell'art.10 AEC è stata quantificata dal CTU in € 816,23 mentre l'Indennità suppletiva di clientela di cui al
Capo II dell'art. 10 AEC è stata quantificata in € 1.797,68.
Quanto all'ammontare delle provvigioni eventualmente dovute all'agente e non corrisposte, il
CTU le ha ricondotte alle vendite eseguite da nel periodo marzo 2020 - CP_3 novembre 2020 nelle due aree assegnate all'agente e le ha quantificate in un importo CP_1 complessivamente pari ad € 59.922,71.
In relazione all'Indennità sostitutiva del preavviso, il CTU ha ritenuto la stessa non spettante, assumendo come efficace la risoluzione azionata da e avendo osservato che né Parte CP_1 attrice né Parte convenuta ha svolto una specifica domanda in atti.
Al termine dell'accertamento peritale, il CTU ha formulato due diverse ipotesi di lavoro:
1) la prima ipotesipresuppone che il contratto di agenzia non sia mai entrato in vigore in quanto risolto da in data 28/2/2020 - prima della data dell' 1/3/2020 stabilita CP_3
8 all'interno dello stesso quale momento di inizio della relativa decorrenza – e non ha quindi consentito di determinare importi a favore della società CP_1
2) la seconda ipotesipresuppone che il medesimo contratto sia comunque decorso dalla data dell' 1/3/2020 con la debenza da parte della preponente dell'importo complessivo di €
62.536,62 (come più avanti specificato).
5. Ritiene il Tribunale che debba innanzi tutto essere disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata da parte convenuta, con contestuale richiesta di rimessione in termini, per pretesa contraddittorietà delle domande svolte da parte attrice.
Dalla lettura dell'atto di citazione (e delle successive memorie) si rilevano gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento delle domande avanzate da parte attrice;
la pretesa contraddittorietà del petitum attiene alla valutazione del merito delle domande stesse, essendosi comunque resa possibile una puntuale difesa della parte convenuta sulle domande svolte da parte attrice.
Quanto alla tempistica e alla modalità di scioglimento del vincolo contrattuale non ritiene il
Tribunale sussistenti i presupposti la “risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta” intimata dalla convenuta con la lettera in data 28.02.2020 (doc. 28 . CP_1
Come è noto, la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta non opera di diritto e deve essere oggetto di una pronuncia giudiziale avente natura costitutiva con la conseguenza che l'intenzione manifestata da una delle parti di avvalersi di tale rimedio non la autorizza a sospendere l'esecuzione della prestazione, posto che non vi è estinzione dell'obbligazione (come nel caso dell'impossibilità sopravvenuta) e non ricorre una delle ipotesi disciplinate dagli artt. 1460 e 1461 c.c. che, a determinate condizioni, consentono ad uno dei contraenti di rifiutare o sospendere in via di autotutela l'esecuzione della propria prestazione. non ha richiesto - né in questa sede né altrove - di accertare e dichiarare la CP_3 risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, peraltro insussistente alla luce delle circostanze allegate nella citata missiva, tutte attinenti alle “condizioni economico- finanziarie che caratterizzano la scrivente al momento attuale (l'esercizio 2018 ha registrato una flessione di oltre 40 punti percentuali dell'EBITDA rispetto all'esercizio precedente e un risultato netto ampiamente negativo;
e per l'esercizio 2019 è prevista un'ulteriore flessione dell'EBITDA”, condizioni asseritamente imprevedibili all'epoca in cui era stato sottoscritto il contratto di agenzia in oggetto e che avrebbero reso “del tutto squilibrato e insostenibile”
l'impegno assunto da con il richiamato contratto. CP_3
9 Merita qui ricordare che l'onerosità eccessiva va riferita alla prestazione considerata oggettivamente, e non già, come preteso da alla situazione soggettiva in cui CP_3 si è venuto a trovare il debitore dopo la stipula del contratto;
ciò porta ad escludere che il contratto di agenzia si sia risolto su intimazione della preponente per eccessiva onerosità, dovendosi piuttosto ritenere valida la diffida ad adempiere trasmessa dall'agente.
A tal riguardo ha dichiarato di aver appreso da terze persone che il dott. – CP_1 Per_3 dipendente di cui faceva riferimento – non aveva più un rapporto CP_3 CP_1 alle dipendenze di e che, da quel momento, aveva cessato CP_3 CP_3 ogni contatto con gli odierni attori, impedendo all'agente di eseguire il proprio incarico e ciò era avvenuto appena dopo la firma del contratto Acque Minerali/IGES, procacciato da
CP_1
Per tale motivo, in data 25 settembre 2020, l'attrice aveva inviato una diffida ad adempiere invitando ad adoperarsi concretamente per permettere alla società agente di CP_3 svolgere l'incarico affidatole per la durata contrattualmente prevista (5 anni), contestualmente intimando il pagamento della somma complessiva di € 50.000 in favore del sig. CP_2
in adempimento dell'accordo con il medesimo sottoscritto.
[...]
Rimasta la diffida senza riscontro, in assenza di circostanze giustificative addotte dalla preponente, il contratto deve dunque ritenersi risolto ex art 1453 c.c. (nonché ai sensi dell'art. 12 comma 1 del contratto di agenzia) per fatto e responsabilità di (come CP_3 comunicato dall'agente alla preponente in data 13 novembre 2020, senza riscontro alcuno).
Ne consegue che il contratto ha avuto decorrenza dalla data dell'1/3/2020 con termine al quindicesimo giorno successivo alla intimata diffida.
6. Il c.t.u., con ricostruzione contabile che il Tribunale condivide e recepisce, ha quindi ricostruito le spettanze di parte attrice come segue:
a) € 59.922,71, a titolo di provvigioni dovute all'agente e non corrisposte,
b) € 816,23, a titolo di Indennità di risoluzione del rapporto di cui al Capo I dell'art.10 AEC
Settore Industria,
c) € 1.797,68, a titolo di Indennità suppletiva di clientela di cui al Capo II dell'art.10 AEC
Settore Industria e così complessivamente € 62.536,62.
Su detto importo va applicato il tasso maggiorato d'interesse previsto per le transazioni commerciali (Cass. 10528/22).
Assume parte attrice che il consulente avrebbe errato nel ritenere insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'indennità meritocratica, asserendo che non sarebbe stata considerata la circostanza che la cliente – effettivamente preesistente all'avvio del CP_5
10 contratto di agenzia con – in epoca precedente aveva rapporto con CP_1 CP_3 per la produzione del marchio Spinner mentre, grazie all'apporto di venne avviato il CP_1 progetto di ampliare la produzione e distribuzione di un marchio personalizzato per
[...] marchio che, nei primi mesi del 2021, aveva dimostrato un netto incremento di Pt_2 vendite rispetto all'anno 2020.
Si deve preliminarmente osservare che si tratta di argomento nuovo, non sviluppato negli iscritti iniziali e neppure sottoposto al vaglio del perito in sede di consulenza tecnica.
Tale argomento – in ogni caso - non confuta il dato contabile (incontestato) posto dal CTU a fondamento della propria affermazione di insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di indennità meritocratica ovvero il raffronto dei dati sulle vendite effettuate da
[...] alla cliente prima del marzo 2020 con i dati successivi all'avvio del contratto CP_3 CP_5 di agenzia.
Si richiama il passaggio rilevante della consulenza, contenuto alla pag.18: “ sul punto rileva inoltre il fatto che a fronte delle vendite (fatturato netto) complessivamente conseguite nella zona contrattuale nel periodo marzo 2020 – novembre 2020, pari a Euro 2.434.522 e quindi di una media mensile (nove mesi) di Euro 270.502, nel periodo settembre 2019 – dicembre
2019 sono state conseguite vendite nella stessa zona per complessivi Euro 1.262.548
(prodotto e depositato nel fascicolo telematico - doc.
8 - da in data Controparte_3
21/3/2023), corrispondenti a una media mensile (quattro mesi) di Euro 315.637, evidentemente superiore a quella di Euro 270.502”.
Si ritiene pertanto corretta – alla luce dei dati contabili riferiti - l'esclusione dell'indennità meritocratica dai calcoli eseguiti.
7. Quanto, infine, alla richiesta di risarcimento dei danni ulteriori, avanzata da sotto il CP_1 profilo tanto del danno emergente quanto del lucro cessante, parte attrice deduce l'incompletezza del quesito peritale insistendo, da ultimo anche negli scritti finali, per un supplemento di perizia, stante l'incompletezza dell'attività istruttoria.
Assume che la risoluzione del contratto, per inadempimento di CP_1 CP_3 avrebbe comportato per l'agente danni ulteriori sotto il profilo del danno emergente
(provvigioni attese per il periodo di durata del contratto, da calcolarsi sulla base del 2.5% sul fatturato GDO – spese sostenute da nell'esecuzione del rapporto) e lucro cessante CP_1
(mancato guadagno atteso in base al regolare svolgimento del rapporto contrattuale).
Deve preliminarmente rilevarsi che la voce “provvigioni attese” e non conseguite rientra nella voce “lucro cessante” piuttosto “danno emergente” ed appare una duplicazione del danno richiesto sotto questa ultima voce.
11 Quanto al danno emergente, le dedotte “spese” sono rimaste prive del benché minimo supporto documentale, attestante la natura ed entità di dette spese e, stante tale lacuna, la consulenza tecnica avrebbe avuto contenuto meramente esplorativo.
Nulla consente del resto di poter affermare, stante la genericità dell'allegazione, per quale motivo dovrebbe trattarsi di una voce di danno risarcibile anziché di spese connaturate allo svolgimento dell'incarico di agente, da ritenersi remunerate attraverso i compensi derivanti dal contratto.
Anche con riguardo “lucro cessante”, parte attrice non ha prodotto in giudizio i documenti utili a valutare la sussistenza ed entità dell'allegata voce di danno.
Mancano, ad esempio, i bilanci della società nell'anno 2020 e successivi e ciò CP_1 impedisce di accertare se la cessazione del contratto di agenzia di cui si discute abbia determinato un mancato guadagno o se invece l'agente abbia assunto diversi e nuovi incarichi che gli hanno consentito di raggiungere profitti in ipotesi anche maggiori di quelli astrattamente ipotizzati sulla base del rapporto con CP_3
8. Il consulente ha inoltre rilevato un'ulteriore carenza in ordine alla possibilità di valutare la voce di “lucro cessante” solo sulla base delle allegazioni di parte attrice (guadagni attesi) non risultando “presenti gli elementi per poter svolgere una compiuta analisi tecnico contabile e in modo particolare per poter individuare i costi che l'Agente avrebbe dovuto sostenere se avesse invece operato;
costi da portare in detrazione dai mancati ricavi attesi/lamentati”.
Ritiene pertanto il Tribunale, alla luce di tali elementi, che del lamentato danno ulteriore manca la prova dell'an (che doveva essere fornita da parte attrice) e che a tale carenza non può supplirsi mediante una consulenza tecnica in punto di quantum.
Ne consegue il rigetto della relativa domanda.
9. Le spese del giudizio vengono regolate in base al principio della soccombenza, liquidate, visto il D.M. 55/14 – parametri medi – e avuto riguardo al valore della controversia in base al decisum (€ 62.536,62) e non al disputatum (oltre € 800.000,00) in € 7.500,00 per compensi
(di cui € 1.900,00 per la fase di studio della controversia, € 1.000,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.000,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed € 2.600,00 per la fase decisionale) oltre rimborso forfettario spese, rimborso spese vive e accessori di legge.
Le spese della CTU vengono poste a carico delle parti in via solidale, stante l'utilità dell'accertamento a favore di entrambe.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
12 dispone:
- dichiara la risoluzione del contratto di agenzia stipulato il 30.8.2019 tra le parti per inadempimento di Controparte_3
- condanna al pagamento dell'importo di € Controparte_3
62.536,62 in favore di per le causali in Controparte_1 motivazione specificate, oltre interessi moratori dal dì del dovuto al saldo;
- condanna al rimborso delle spese di Controparte_3 giudizio in favore di iquidate in € 7.500,00 Controparte_1 per compensi, oltre rimborso forfettario spese, rimborso di spese vive e accessori di legge;
- pone definitivamente a carico delle parti in via solidale le spese di CTU.
Così deciso in Milano, il 25 luglio 2025
La giudice
IC TR
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