Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 14/05/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 256/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco TREMOLADA Presidente rel. dott. Dario COLASANTI Giudice dott. Alessandro COLNAGHI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 256/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Galbiate, Via Per Colle Brianza n. 17 con il patrocinio degli avv.ti LURAGHI MARTA e
CHIORAZZO SARA
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
LZ, Via Giovanni XXIII n. 7, con il patrocinio dell'avv. PEREGO LUCA con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai SI.ri e in Parte_1 Pt_2 LZ (LC) trascritto negli atti di matrimonio nel predetto Comune al n. 1 parte II Serie A Anno 2020, alle condizioni di seguito riportate, disponendo le rituali comunicazioni all'Ufficiale di Stato Civile competente.
CONDIZIONI
1. affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre nella casa familiare sita Per_1 in LZ, via Papa Giovanni XXIII n. 7, che resta assegnata alla SI.ra con l'arredamento ad eccezione dei Pt_2 seguenti beni mobili che verranno restituiti al SI. divano del salotto acquistato dallo stesso, macchina del Parte_1 caffè, macchina della pasta (restituita in data 13.12.24), n. 4 sedie della taverna e divano rosso taverna;
con precisazione che il tutto viene restituito “visto e piaciuto” nello stato di fatto in cui si trovano i beni con le modifiche apportate stante la necessità di preservare al meglio la salubrità dei beni oggetto di restituzione (vedasi divano modificato nella forma e colore poiché ammuffito);
2. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da ciascun coniuge separatamente dall'altro con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione quando la minore sarà presso di sé, mentre, per le decisioni di straordinaria
3. il SI. potrà vedere e tenere con sé secondo il seguente calendario a decorrere dal settembre 2025- Parte_1 Per_1 fino ad allora sarà in vigore quello concordato in separazione con integrazioni concordate tra le parti-:
- a fine settimana alternati, e quando il fine settimana è di spettanza del padre questo sarà da sabato alle 18.00 sino al martedì compreso con accompagnamento di all'asilo il mercoledì mattina;
Per_1
- il fine settimana di spettanza della mamma sarà sino al martedì e il padre, quando non ha il week end di spettanza andrà il mercoledì pomeriggio a ritirare la figlia e la terrà sino al giovedì mattina.
4. assegno di mantenimento a favore della minore a carico del SI. da corrisponderesti entro il 20 di Per_1 Parte_1 ciascun mese nella misura di euro 200,00 mensili, da aumentarsi a partire dal mese di settembre 2025 ad euro 300,00
(trecento//00) mensili da rivalutarsi secondo indice ISTAT a partire dall'anno successivo ossia da settembre 2026;
5. le parti concordano l'iscrizione della figlia minore alla scuola dell'infanzia di LZ “ ” a Persona_2 decorrere dal corrente anno scolastico 2025/2026 e per tutto il triennio di frequentazione ovvero fino al giugno 2028, la SI.ra si impegna, vista la scelta della scuola in questione, a sostenere integralmente la quota di iscrizione e la Pt_2 retta mensile dell'asilo di LZ per l'intero triennio della scuola dell'infanzia, e quindi sino al giugno 2028, nonché le spese per le attività extra da effettuarsi all'asilo ed eventuale post e/o pre orario;
resta inteso che verranno suddivise al 50% tra i genitori le spese afferenti i pasti, il materiale scolastico e l'eventuale quota del mese di luglio, richiamando sul punto il Protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale di Lecco;
6. in relazione alle ferie estive, ciascuno dei genitori potrà tenere la figlia per due settimane anche non consecutive da concordare entro il 1.03 di ogni anno, per le vacanze natalizie, la figlia starà con un genitore dal 23.12 al 30.12 e con l'altro dal 31.12 al 6.1, con l'alternanza dei periodi di anno in anno;
per le vacanze pasquali, le parti alterneranno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
7. le parti concordano il divieto di pubblicazione diretta sui social di foto che ritraggano la figlia, escluso what app, come ad esempio foto profilo del padre con la figlia, le parti lo utilizzeranno con buonsenso;
8. i coniugi si dichiarano autonomi e indipendenti, pertanto non è previsto alcun mantenimento a carico degli stessi;
9. l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla SI.ra ; Pt_2
10. le spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore individuate come da elenco che segue e protocollo Per_1 d'intesa del Tribunale di Lecco, saranno decise dai genitori di comune accordo, in osservanza del principio di bigenitorialità di cui alla L. 54/2006 e saranno sostenute al 50% ciascuno, ad eccezione della quota iscrizione e retta mensile asilo ed attività ed orario extra da svolgere all'asilo (vedi punto 5) che sarà al 100% a carico della SI.ra
, con diritto alla rifusione della quota di spettanza dell'altro a fronte dell'esibizione della relativa Pt_2 documentazione (fattura e/o ricevute);
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/ o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/ o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/ o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/ o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero conSIliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/ o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/ o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle eSIenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e / o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall' attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture). Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell' altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
11. i Coniugi si autorizzano, reciprocamente e per la figlia, a richiedere all'Autorità competente il rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
RAGIONI DELLA DECISIONE I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario il 31/12/2019 a DOLZAGO e dalla loro unione è nata la figlia (in data Per_1
26.10.2022), attualmente ancora minorenne.
La separazione personale dei coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di Lecco con sentenza n.
531/2024 pubblicata il 10/7/2024.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
19/02/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti Per_1
i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a
DOLZAGO il 31/12/2019 tra trascritto nei registri Parte_1 Parte_2 dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2020, parte II, serie A, numero
1;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di DOLZAGO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 12/05/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada