Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/06/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. 5862/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 05.06.2025, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5862/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro pubblico privatizzato: retribuzione” e vertente
TRA
( ) - avv. LAMBERTI LUCIA Parte_1 C.F._1
( ), avv. CERRATO ANIELLO ( ) C.F._2 C.F._3
RICORRENTE
E
( - avv. PESCE PIERPAOLO CP_1 P.IVA_1
( ); C.F._4
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.12.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe esponeva di essere stata dipendente dell' sino alla CP_1
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data di collocamento in quiescenza del 31.03.2022 e di aver prestato la propria attività lavorativa presso la DEA di I livello PP.OO di Per_1
Nocera, evidenziando che, con deliberazione n. 1523 del 27.12.2005 (nota prot. n. 391 del 23.01.2006), le era stato conferito l'incarico di coordinamento infermieristico presso la U.O. Neonatologia TIN del P.O. di Nocera Inferiore, incarico annuale e rinnovabile per il quale Per_1 era prevista la corresponsione, a far data dall'01.01.2016, di una indennità di coordinamento variabile, oltre quella in misura fissa, sempre regolarmente erogata. Precisava che per il triennio 2016-2017-2018, la parte variabile della suddetta indennità le era stata corrisposta, per poi essere sospesa, nonostante la ricorrente, sino alla data del collocamento in quiescenza, abbia continuato a svolgere mansioni e compiti di caposala deputato al coordinamento e alla gestione del personale infermieristico e ausiliario. Pertanto, declinati gli elementi in diritto, chiedeva al giudice del lavoro adito di condannare la datrice pubblica al pagamento, in suo favore, dell'indennità di cui all'art. 10 del ccnl di categoria, quantificata nella complessiva somma di € 5.423,04 come da conteggi calcolati dal 2019 al
31.03.2022, ovvero al risarcimento del danno in via equitativa per perdita di chance per la mancata percezione dell'indennità di coordinamento a causa della violazione da parte della datrice pubblica di completare il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di graduazione delle funzione e di pesatura degli incarichi.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva tempestivamente in giudizio con memoria difensiva depositata in data
07.05.2025, eccependo la prescrizione del diritto attoreo e concludendo, nel merito, per il rigetto della domanda.
La pretesa attorea non è fondata e non merita accoglimento.
Preliminarmente, va osservato che, se è pacifico e incontestato tra le parti che la lavoratrice ha espletato funzioni di coordinamento infermieristico per il periodo in oggetto, è altrettanto incontroverso che la stessa ha ricevuto, di contro, unicamente la parte fissa della specifica indennità prevista dalla contrattazione pattizia e non anche la parte variabile della stessa, non avendo le parti sociali trovato un accordo in
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merito alla graduazione delle funzioni e alla provvista economica da destinare al relativo fondo.
Sul punto, si rileva che la norma collettiva prevede che “Le aziende, in connessione con la complessità dei compiti di coordinamento, possono prevedere in aggiunta alla parte fissa dell'indennità di funzione di coordinamento, una parte variabile, sino ad un massimo di ulteriori L.
3.000.000, finanziabile con le risorse disponibili nel fondo dell'art. 39 del
CCNL 7 aprile 1999” (cfr. art. 10 comma 4 ccnl del 20.06.2001). Inoltre, il successivo comma 8 contempla espressamente che “L'applicazione dei commi 3 e 4 del presente articolo nonché i criteri di valutazione del personale interessato verranno definiti previa concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 9 comma 2 del CCNL 7 aprile 1999. L'utilizzo delle risorse del fondo dell'art. 39 avviene nell'ambito della contrattazione integrativa”.
Ne deriva, di per sé, stante la mera possibilità e non l'obbligo per la datrice di erogare tale emolumento, che va concertato tra le parti sociali,
l'infondatezza della domanda attorea spiegata in via principale, non essendosi costituito il diritto soggettivo della lavoratrice a ricevere il trattamento retributivo accessorio in assenza di una sua espressa previsione da parte della contrattazione integrativa. Né, peraltro, si comprende, vista l'assenza di graduazione delle funzioni e di provviste contenute nel fondo per il finanziamento dell'indennità di coordinamento variabile, la ragione per la quale la parte ricorrente ha indicato, nei propri conteggi, in € 129,12 mensili la quota da destinarsi per il riconoscimento di tale prestazione.
Invero, si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, in un caso analogo al presente, che il provvedimento di graduazione delle funzioni integra un elemento costitutivo della parte variabile della retribuzione di posizione, con la conseguenza che, in sua mancanza, la componente variabile non può essere determinata né con riferimento soltanto all'importanza e complessità dell'incarico ricoperto, né, in maniera indifferenziata, in proporzione alla disponibilità dell'apposito fondo aziendale (cfr. Cass. n. 20480/20 ove la domanda di riconoscimento della parte variabile della retribuzione di posizione è stata respinta perché
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mancava pacificamente la graduazione delle specifiche funzioni di direzione di un istituto penitenziario, tanto che era stata chiesta l'applicazione in via analogica degli importi previsti per i dirigenti di cancelleria del ). Inoltre, la Corte regolatrice ha Controparte_2 chiarito che in materia di pubblico impiego contrattualizzato, la parte variabile della retribuzione non può essere scissa da quella fissa, né ne può essere omessa la corresponsione, con il solo limite, posto all'autonomia delle parti, del rispetto delle risorse disponibili e dei vincoli di finanza pubblica stabiliti dall'amministrazione nella graduazione delle funzioni e responsabilità dirigenziali e nell'attribuzione del valore economico a tali incarichi (cfr. Cass. n. 13062/14 in materia di trattamento economico dei dirigenti).
Quanto alla richiesta spiegata in via subordinata connessa alla perdita di chance che avrebbe subito la lavoratrice per la perdita della parte variabile dell'indennità di coordinamento, va rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di illegittima esclusione di dipendente, da parte del datore di lavoro, nella selezione per il conferimento di qualifiche superiori o altri benefici, il conseguente danno da perdita di chance dev'essere liquidato con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., tenendo presente, ai fini del giudizio probabilistico e comparativo necessario, ogni elemento di prova ritualmente introdotto nel processo. Ne consegue che il giudice dovrà rigettare la domanda risarcitoria quando gli elementi probatori acquisiti permettano di escludere con adeguata sicurezza che il lavoratore potesse avere concrete possibilità di successo, mentre, in mancanza di risultanze sul possibile esito della selezione ove correttamente eseguita, potrà ricorrere al criterio residuale del rapporto tra il numero dei soggetti da selezionare e quello dei lavoratori che avrebbero dovuto formare oggetto di selezione, se del caso traendo argomenti di convincimento, circa il grado di probabilità favorevole, anche dal comportamento processuale delle parti, e in particolare dalle carenze di allegazione e prova dei fatti rilevanti e rientranti nell'ambito delle rispettive conoscenze e possibilità di attestazione (Cass. n. 3415/12).
Pertanto, configurandosi il danno derivante da perita di chance non come una mera aspettativa di fatto, ma come una concreta ed effettiva
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possibilità di conseguire un determinato risultato, esso contempla necessariamente, secondo i canoni della imputabilità del danno, seppure eventistica, un fatto illecito integrato da un comportamento illegittimo del danneggiante, espletato con dolo o colpa. Quest'ultima ipotesi manca, invece, nel caso di specie, in quanto non solo la previsione della parte variabile è vista come meramente eventuale e non obbligatoria, ma la mancata provvista per il riconoscimento della parte variabile dell'emolumento non può neppure essere ascritta unicamente alla responsabilità della datrice, essendo, infatti, devoluta congiuntamente alle parti sociali tramite la contrattazione integrativa.
Né può essere rilevante per il caso che qui occupa la giurisprudenza citata dalla lavoratrice (cfr. Cass. n. 7110/23), atteso che la parte ricorrente non deduce - e comunque non dimostra - una inadempienza datoriale in ordine alla mancata attivazione della procedura finalizzata al riconoscimento dei presupposti giuridici per l'ottenimento dell'indennità, tenuto conto che gli stessi vanno concertati attraverso la contrattazione integrativa ovvero attraverso un accordo con le parti sociali che, nella fattispecie, non si è verificato.
Ogni altra considerazione può ritenersi assorbita.
Spese secondo soccombenza e liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte resistente, liquidate in € 2.109,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, iva e cpa.
Nocera Inferiore, 05.06.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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