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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/05/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 134/2020 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 23 gennaio 2025, previa assegnazione dei termini minimi di cui all'art.190 c.p.c., promossa da
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Messina, via Cavalluccio 28, presso lo studio dell'avv. Simone Giardina, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellante (p. i.v.a.: , in persona del legale Parte_2 CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, via Pippo Romeo 4, e rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletta Carè, giusta procura in atti, appellata oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace adottata all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo.
In fatto e in diritto
ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_3 CP_1 ingiuntivo n. 40/2018 con il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 749,97, oltre interessi e spese di Parte_1 procedura liquidate in € 271,50.
Con sentenza n. 819/2019 – pubblicata il 27.5.2019 –, il Giudice di pace di Messina – procedimento n. 930/2018 R.G. – ha accolto l'opposizione e revocato il suddetto decreto ingiuntivo, condannando al Parte_1 pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 350,00.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza del Giudice di pace, lamentando, quali motivi di impugnazione, la violazione degli artt. 24 e 117 Cost., in relazione all'art. 6 Cedu, per violazione e falsa applicazione degli artt. 633 e 336 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 474 c.p.c. e la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., data la supposta erronea valutazione del giudice di prime cure quanto a irripetibilità delle somme pagate per sussistenza del titolo al momento della esecuzione, nonché quanto a configurabilità di un bis in idem sulla medesima domanda presentata in sede di prima opposizione e di secondo giudizio monitorio.
Al riguardo, a fondamento del proposto appello, ha Parte_1 allegato i seguenti fatti: in data 21.11.2013, ha emesso Parte_2 CP_1 fattura per la fornitura di materiale di cancelleria pari a € 396,50, sulla scorta della quale ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 633/2014 – depositato in data 27.3.2014 – per il pagamento da parte dell'odierno appellante della somma suddetta, oltreché di spese e interessi liquidati in € 238,50; sempre in data 27.3.2014, ha effettuato in favore della fornitrice un bonifico pari a € Pt_1
251,00, ritenendo il residuo non dovuto;
a seguito di pignoramento presso terzi da parte della ha proceduto al pagamento Parte_2 CP_1 Pt_1 spontaneo della somma di € 749,00, quale credito rimanente oggetto di ingiunzione, nonché spese del monitorio e della procedura esecutiva;
con sentenza n. 1072/2016 di accoglimento della opposizione frattanto proposta da il suddetto decreto ingiuntivo è stato revocato e la Pt_1 Parte_2 condannata al pagamento della somma di € 145,50; successivamente, CP_1 ha proposto ricorso in monitorio da cui l'adozione del decreto Pt_1 ingiuntivo n. 40/2018 per la somma di € 749,97, oltre interessi e spese pari a € 271,50.
Con comparsa di costituzione depositata in data 20.4.2020, la ha contestato le allegazioni di controparte, chiedendo il Parte_2 CP_1 rigetto della domanda attorea.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Preliminarmente, occorre rilevare come, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo n. 633/2014, l'odierno appellante si sia limitato a formulare domanda di risarcimento dei danni asseritamente patiti, mentre in sede monitoria definita con decreto ingiuntivo n. 40/2018 lo stesso ha esperito azione di ripetizione di indebito oggettivo al fine di ottenere la restituzione di quanto previamente versato alla in esecuzione della Parte_2 CP_1
(prima) ingiunzione allo stesso rivolta. Pertanto, erra il giudice di prime cure laddove ritiene integrati gli estremi di un “bis in idem”, avendo le pretese avanzate nei suddetti due giudizi titoli diversi, vale a dire il preteso inadempimento contrattuale della – da cui il credito Parte_2 CP_1 risarcitorio esercitato in sede di (prima) opposizione – e l'esecuzione di una prestazione successivamente ritenuta indebita – da cui il credito alla ripetizione esercitato col (secondo) giudizio monitorio. L'appello è comunque infondato – con conseguente conferma della sentenza n. 819/2019 – poiché la prestazione di cui l'odierno appellante chiede la restituzione non può qualificarsi come indebita e la fattispecie concreta in oggetto non può quindi non è sussumibile in quella astratta di cui all'art. 2033 c.c.
2 In merito, occorre rilevare come il giudice della prima opposizione – con la sentenza n. 1072/2016 – ha revocato il decreto ingiuntivo n. 633/2014, nel corso della cui esecuzione forzata l'odierno appellante ha spontaneamente pagato la somma di cui chiede la restituzione, ma con la motivazione che “il successivo pagamento, a seguito della concessione della provvisoria esecutorietà del decreto, delle somme ingiunte e precettate comporta la revoca del decreto”, in aggiunta alla considerazione secondo la quale “il pagamento, parziale, della fattura emessa dalla opposta è stato effettuato solo dopo varie richieste di pagamento, rimaste inevase, e dopo che l'opposta aveva depositato il ricorso per il decreto ingiuntivo”. A ciò consegue che il presupposto logico-giuridico della revoca non sia stato l'accertamento della insussistenza originaria del credito, ma della sua sopravvenuta estinzione per adempimento cui è conseguita, per tale ragione, la revoca del decreto ingiuntivo. Anzi, a contrario, è deducibile come la pronuncia in oggetto abbia quale presupposto l'accertamento della sussistenza originaria del credito vantato dalla e come il giudice abbia provveduto alla Parte_2 CP_1 liquidazione del controcredito risarcitorio fatto valere dall'allora ingiunto, odierno appellante. La motivazione secondo cui il pagamento della fattura è avvenuto all'esito di svariate richieste da parte della fornitrice assume rilievo ai fini della decisione solo nella misura in cui assioma di partenza sia la sussistenza del credito di titolarità della in altri termini, il Parte_2 CP_1
Giudice ha accordato rilievo al fatto (estintivo) del pagamento parziale da parte di avvenuto soltanto a seguito di solleciti da parte della Pt_1 fornitrice sol perché ha ritenuto esistente il credito accertato sommariamente in sede monitoria.
Per quanto esposto, non ricorrono gli estremi di cui all'art. 2033 c.c., dato che la prestazione eseguita dall'odierno appellante – ovvero il pagamento successivo al decreto ingiuntivo n. 633/2014 poi revocato – è da qualificarsi come debita poiché sussisteva in capo alla il diritto di Parte_2 CP_1 credito esercitato in sede di (primo) giudizio monitorio, nel quantum di cui alla fattura su menzionata. L'odierno appellante, pertanto, non ha titolo per ottenere la ripetizione delle somme pagate alla società fornitrice. L'appello va pertanto rigettato anche in punto di spese di lite tenuto conto della soccombenza in primo grado e per l'effetto la sentenza impugnata va, confermata anche riguardo al capo delle spese di lite tenuto conto della soccombenza. Stante l'esito decisorio l'appellante deve essere condannato al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore dell'appellato, liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014 (con applicazione dei parametri minimi relativi allo scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione). Visto l'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma, con conseguente
3 obbligo in capo all'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa d'appello promossa da Parte_1
(c.f.: ), contro . (p. i.v.a.: C.F._1 Parte_2 CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, parte P.IVA_1 appellata, nel procedimento n. 134/2020 R.G., così dispone:
1. rigetta l'appello avanzato da e per l'effetto conferma Parte_1 sentenza n. 819/2019 del Giudice di Pace di Messina;
2. condanna a pagare le spese del presente giudizio nei Parte_1 confronti di . liquidate in € 852,00 per compensi, oltre Parte_2 CP_1 accessori di legge;
3. Visto l'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione se dovuto. Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina il 20 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 134/2020 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 23 gennaio 2025, previa assegnazione dei termini minimi di cui all'art.190 c.p.c., promossa da
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Messina, via Cavalluccio 28, presso lo studio dell'avv. Simone Giardina, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellante (p. i.v.a.: , in persona del legale Parte_2 CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, via Pippo Romeo 4, e rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletta Carè, giusta procura in atti, appellata oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace adottata all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo.
In fatto e in diritto
ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_3 CP_1 ingiuntivo n. 40/2018 con il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 749,97, oltre interessi e spese di Parte_1 procedura liquidate in € 271,50.
Con sentenza n. 819/2019 – pubblicata il 27.5.2019 –, il Giudice di pace di Messina – procedimento n. 930/2018 R.G. – ha accolto l'opposizione e revocato il suddetto decreto ingiuntivo, condannando al Parte_1 pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 350,00.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza del Giudice di pace, lamentando, quali motivi di impugnazione, la violazione degli artt. 24 e 117 Cost., in relazione all'art. 6 Cedu, per violazione e falsa applicazione degli artt. 633 e 336 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 474 c.p.c. e la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., data la supposta erronea valutazione del giudice di prime cure quanto a irripetibilità delle somme pagate per sussistenza del titolo al momento della esecuzione, nonché quanto a configurabilità di un bis in idem sulla medesima domanda presentata in sede di prima opposizione e di secondo giudizio monitorio.
Al riguardo, a fondamento del proposto appello, ha Parte_1 allegato i seguenti fatti: in data 21.11.2013, ha emesso Parte_2 CP_1 fattura per la fornitura di materiale di cancelleria pari a € 396,50, sulla scorta della quale ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 633/2014 – depositato in data 27.3.2014 – per il pagamento da parte dell'odierno appellante della somma suddetta, oltreché di spese e interessi liquidati in € 238,50; sempre in data 27.3.2014, ha effettuato in favore della fornitrice un bonifico pari a € Pt_1
251,00, ritenendo il residuo non dovuto;
a seguito di pignoramento presso terzi da parte della ha proceduto al pagamento Parte_2 CP_1 Pt_1 spontaneo della somma di € 749,00, quale credito rimanente oggetto di ingiunzione, nonché spese del monitorio e della procedura esecutiva;
con sentenza n. 1072/2016 di accoglimento della opposizione frattanto proposta da il suddetto decreto ingiuntivo è stato revocato e la Pt_1 Parte_2 condannata al pagamento della somma di € 145,50; successivamente, CP_1 ha proposto ricorso in monitorio da cui l'adozione del decreto Pt_1 ingiuntivo n. 40/2018 per la somma di € 749,97, oltre interessi e spese pari a € 271,50.
Con comparsa di costituzione depositata in data 20.4.2020, la ha contestato le allegazioni di controparte, chiedendo il Parte_2 CP_1 rigetto della domanda attorea.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Preliminarmente, occorre rilevare come, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo n. 633/2014, l'odierno appellante si sia limitato a formulare domanda di risarcimento dei danni asseritamente patiti, mentre in sede monitoria definita con decreto ingiuntivo n. 40/2018 lo stesso ha esperito azione di ripetizione di indebito oggettivo al fine di ottenere la restituzione di quanto previamente versato alla in esecuzione della Parte_2 CP_1
(prima) ingiunzione allo stesso rivolta. Pertanto, erra il giudice di prime cure laddove ritiene integrati gli estremi di un “bis in idem”, avendo le pretese avanzate nei suddetti due giudizi titoli diversi, vale a dire il preteso inadempimento contrattuale della – da cui il credito Parte_2 CP_1 risarcitorio esercitato in sede di (prima) opposizione – e l'esecuzione di una prestazione successivamente ritenuta indebita – da cui il credito alla ripetizione esercitato col (secondo) giudizio monitorio. L'appello è comunque infondato – con conseguente conferma della sentenza n. 819/2019 – poiché la prestazione di cui l'odierno appellante chiede la restituzione non può qualificarsi come indebita e la fattispecie concreta in oggetto non può quindi non è sussumibile in quella astratta di cui all'art. 2033 c.c.
2 In merito, occorre rilevare come il giudice della prima opposizione – con la sentenza n. 1072/2016 – ha revocato il decreto ingiuntivo n. 633/2014, nel corso della cui esecuzione forzata l'odierno appellante ha spontaneamente pagato la somma di cui chiede la restituzione, ma con la motivazione che “il successivo pagamento, a seguito della concessione della provvisoria esecutorietà del decreto, delle somme ingiunte e precettate comporta la revoca del decreto”, in aggiunta alla considerazione secondo la quale “il pagamento, parziale, della fattura emessa dalla opposta è stato effettuato solo dopo varie richieste di pagamento, rimaste inevase, e dopo che l'opposta aveva depositato il ricorso per il decreto ingiuntivo”. A ciò consegue che il presupposto logico-giuridico della revoca non sia stato l'accertamento della insussistenza originaria del credito, ma della sua sopravvenuta estinzione per adempimento cui è conseguita, per tale ragione, la revoca del decreto ingiuntivo. Anzi, a contrario, è deducibile come la pronuncia in oggetto abbia quale presupposto l'accertamento della sussistenza originaria del credito vantato dalla e come il giudice abbia provveduto alla Parte_2 CP_1 liquidazione del controcredito risarcitorio fatto valere dall'allora ingiunto, odierno appellante. La motivazione secondo cui il pagamento della fattura è avvenuto all'esito di svariate richieste da parte della fornitrice assume rilievo ai fini della decisione solo nella misura in cui assioma di partenza sia la sussistenza del credito di titolarità della in altri termini, il Parte_2 CP_1
Giudice ha accordato rilievo al fatto (estintivo) del pagamento parziale da parte di avvenuto soltanto a seguito di solleciti da parte della Pt_1 fornitrice sol perché ha ritenuto esistente il credito accertato sommariamente in sede monitoria.
Per quanto esposto, non ricorrono gli estremi di cui all'art. 2033 c.c., dato che la prestazione eseguita dall'odierno appellante – ovvero il pagamento successivo al decreto ingiuntivo n. 633/2014 poi revocato – è da qualificarsi come debita poiché sussisteva in capo alla il diritto di Parte_2 CP_1 credito esercitato in sede di (primo) giudizio monitorio, nel quantum di cui alla fattura su menzionata. L'odierno appellante, pertanto, non ha titolo per ottenere la ripetizione delle somme pagate alla società fornitrice. L'appello va pertanto rigettato anche in punto di spese di lite tenuto conto della soccombenza in primo grado e per l'effetto la sentenza impugnata va, confermata anche riguardo al capo delle spese di lite tenuto conto della soccombenza. Stante l'esito decisorio l'appellante deve essere condannato al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore dell'appellato, liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014 (con applicazione dei parametri minimi relativi allo scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione). Visto l'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma, con conseguente
3 obbligo in capo all'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa d'appello promossa da Parte_1
(c.f.: ), contro . (p. i.v.a.: C.F._1 Parte_2 CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, parte P.IVA_1 appellata, nel procedimento n. 134/2020 R.G., così dispone:
1. rigetta l'appello avanzato da e per l'effetto conferma Parte_1 sentenza n. 819/2019 del Giudice di Pace di Messina;
2. condanna a pagare le spese del presente giudizio nei Parte_1 confronti di . liquidate in € 852,00 per compensi, oltre Parte_2 CP_1 accessori di legge;
3. Visto l'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione se dovuto. Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina il 20 maggio 2025.
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