Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 26/03/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro- n. 2045/2024 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa promossa da
– con Avv. RODOLFO Parte_1
MASERA FEDERICO;
contro
Controparte_1
– con il direttore dott. ;
[...] CP_2
oggi 26/03/2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di
Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente in collegamento da remoto l'Avv. RODOLFO
MASERA FEDERICO, per la parte resistente l'Avv. MARIANNA CIAMBRONE e l'Avv.
GAIA COLOMBO .
Il Giudice invita le parti alla discussione.
Entrambi i procuratori convengono sul fatto che è cessata la materia del contendere e che va valutata la soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
L'Avv. RODOLFO MASERA FEDERICO rileva che l'annullamento essendo stato effettuato solo dopo la notifica del ricorso chiede la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite. Rileva che essendovi un termine per la proposizione dell'opposizione il cittadino è obbligato a proporre il giudizio. Evidenzia che lo sgravio è stato fatto in ragione delle argomentazioni di cui al ricorso.
1
ha effettuato la rettifica, poi revocata, dalla
[...]
quale decorrevano comunque nuovamente i termini per l'opposizione.
I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Federica Trovò
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2045/2024, avente per oggetto
“opposizione ad ordinanza ingiunzione”, promossa
DA
(c.f. e Parte_1 P.IVA_1 Parte_3
(c.f. ) – rappresentati e difesi dall'Avv. MASERA C.F._1
FEDERICO RODOLFO, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. Controparte_3
) – rappresentato e difeso dal Direttore con il patrocinio del Direttore, P.IVA_2
Avv. , CP_2
parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 18/12/2024, Parte_1
hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.72/24, Parte_3
con la quale, l Parte_4
ha richiesto loro il pagamento dell'importo di € 35.332,34, nonostante che esso si riferisse alle somme determinate con verbale di accertamento n.LC00000/2021-255-
02 del 16/12/2021, in seguito al quale essi avevano provveduto sin dal 23.3.2022, nei
3 termini prescritti, al pagamento in misura ridotta, “documentando la circostanza all'ITL”.
La parte ricorrente ha pertanto chiesto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione in quanto illegittima.
Si è costituito in giudizio l Controparte_4
, assumendo di non avere mai ricevuto la
[...]
comunicazione del pagamento eseguito dopo la notifica del verbale di accertamento e perciò sostenendo di avere legittimamente emesso l'ordinanza ingiunzione;
spiegando poi di avere appreso del pagamento solo in seguito a comunicazione della società in data 25.11.2024, ma di avere poi erroneamente emesso ordinanza di rettifica della precedente ordinanza ingiunzione, che veniva dapprima notificata in data 27.12.2024 e poi revocata il 20.12.2024.
2. Questa essendo la cronologia degli eventi dedotta dalle parti e documentata dalle rispettive allegazioni, è pacifico che sia cessata la materia del contendere, perché
l'ordinanza qui opposta è stata dapprima rettificata e poi ritirata dall CP_1
(docc. nn. 5 e 6).
È vero quanto dedotto dall e cioè che non sia provata la circostanza della CP_1
tempestiva comunicazione del pagamento delle somme indicate nel verbale di accertamento, tale circostanza essendo stata dedotta ma non dimostrata dalla parte ricorrente. Può quindi ritenersi dimostrato solo il fatto che il pagamento sia stato comunicato all in data 25.11.2024. CP_1
È anche vero tuttavia che l'odierna impugnazione è stata proposta soltanto in data
18.12.2024, quando ancora non era pervenuta la revoca dell'ordinanza ingiunzione, essendo stato anzi dedotto dallo stesso che in data 27.12.2024 esso CP_1
abbia notificato alla parte ricorrente, piuttosto che una revoca, la rettifica della precedente ordinanza ingiunzione.
Valutate le condotte delle parti, si ritiene -ai fini della determinazione della soccombenza virtuale- che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite nella misura della metà, perchè l'ordinanza ingiunzione non sarebbe stata
4 verosimilmente emessa se vi fosse stata tempestiva comunicazione del pagamento, ma -d'altra parte- l , avvisato di Parte_4
tale circostanza in data 25.11.2024, avrebbe potuto ritirarla prima della scadenza del termine per l'opposizione.
Rispetto alla determinazione dei compensi, si ritiene di liquidare la sola fase introduttiva (€ 1.202,00) e le spese anticipate nella misura di cui è documentato l'esborso (€ 21,50), in quanto l'unico motivo posto a base dell'opposizione è quello dell'avvenuto pagamento delle sanzioni, che non ha richiesto alcun approfondimento in diritto, mentre la discussione si è risolta nella mera riproposizione degli argomenti del ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da
[...]
e nei confronti Parte_1 Parte_3
dell Controparte_5
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita,
[...]
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente la metà delle spese del giudizio, che liquida in detta quota in € 601,00 per compensi professionali, € 21,50 per spese anticipate, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge, dichiarando compensata tra le parti la restante quota della metà di dette spese.
Lecco, 26 marzo 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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