TRIB
Sentenza 19 settembre 2024
Sentenza 19 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/09/2024, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2090/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA MASSIMO D'AZEGLIO, 25 90143 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. INGUAGGIATO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliata in VIA MASSIMO D'AZEGLIO, 25 90143 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. INGUAGGIATO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale dell'udienza del 5 luglio
2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio celebrato a Palermo, il 20 settembre 2000 alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 2 maggio 2024 e sottoscritto il 23 aprile 2024;
1 All'udienza del 5 luglio 2024 i coniugi sono comparsi personalmente e hanno dichiarato che non è possibile una riconciliazione, dando indicazioni sulle loro condizioni reddituali e patrimoniali e insistendo nell'accordo di separazione e nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso;
il Giudice delegato ha quindi rimesso la causa in decisione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“A. rimanere obbligati al mutuo rispetto pur vivendo separati;
B. la casa coniugale, condotta in affitto, sarà assegnata alla sig.ra Pt_2 che vi continuerà ad abitare insieme ai figli , e;
Persona_1 Per_2 Per_3
C. la figlia ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente Per_4 non vive più con la madre perché ha costituito un nuovo nucleo familiare, i figli ed , ormai maggiorenne ed economicamente Per_3 Per_2 autosufficiente, continueranno per il momento a vivere presso l'abitazione della mamma, ; Parte_2
D. Nessun mantenimento dovrà essere corrisposto dal sig. in Parte_1 favore della sig.ra né viceversa in quanto ciascuno dei coniugi, essendo Pt_2 economicamente autosufficienti, provvederà al proprio mantenimento, senza nulla chiedere all'altro, e nessun mantenimento dovrà essere corrisposto dal in favore dei figli , ed in quanto ormai Parte_1 Per_4 Per_3 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
E. Mentre l'affidamento del figlio , ancora minorenne, sarà Persona_1 condiviso con domicilio prevalente presso la madre;
F. il sig. provvederà a versare, entro il giorno 5 di ogni mese, per Parte_1 il solo mantenimento del figlio minorenne , un assegno mensile Persona_1 di € 200,00;
G. il sig. si impegnerà a corrispondere il 50% delle spese Parte_1 straordinarie mediche, da individuarsi nelle spese relative a cure non somministrate dal servizio sanitario nazionale, nonché il 50% delle spese scolastiche in favore del figlio minorenne.
H. il sig. potrà incontrare e tenere con sé il figlio, Parte_1
2 compatibilmente con le esigenze del bambino, secondo le seguenti modalità:
- per tre pomeriggi alla settimana in base alle esigenze lavorative di entrambi i genitori.
- a settimane alterne, nel fine settimana dal pomeriggio di sabato fino a domenica sera con facoltà di pernottamento nella notte intermedia.
-per 7 giorni consecutivi durante il periodo feriale estivo con facoltà di pernottamento, da concordare tra le parti;
- ad anni alterni, dalle ore 15.00 del 24 dicembre alle ore 15.00 del 27 dicembre ovvero dalle ore 15.00 del 30 dicembre alle ore 15.00 del 02 gennaio, con facoltà di pernottamento nelle notti intermedie.
- ad anni alterni, dalle ore 10.00 alle ore 21.00 del giorno di Pasqua ovvero dalle ore 10.00 alle ore 21.00 del Lunedì dell'Angelo;
- durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro genitore ad anni alterni.
I. stante che ciascuno dei coniugi è economicamente autosufficiente, rinunziano entrambi ad ogni assegno e/o contributo al riguardo.
J. non avendo alcun bene in comunione, ciascuno di essi manterrà la titolarità e disponibilità di quelli eventualmente posseduti, ivi comprese le autovetture e mezzi di trasporto in genere loro intestati;
K. i ricorrenti si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto, senza alcuna condizione.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Il giudizio deve proseguire, coma da separata ordinanza, per la trattazione della domanda congiunta di divorzio, proposta contestualmente dalle parti ex art. 473bis.49 e 51 c.p.c.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio iscritto al n. 2090/2024:
- omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del depositato in data 2 maggio 2024 e sottoscritto il 23 aprile 2024 e riportate in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da
3 separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese processuali;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Palermo al n. 20, p.
I, dell'anno 2000).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 13/09/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2090/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA MASSIMO D'AZEGLIO, 25 90143 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. INGUAGGIATO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliata in VIA MASSIMO D'AZEGLIO, 25 90143 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. INGUAGGIATO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale dell'udienza del 5 luglio
2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio celebrato a Palermo, il 20 settembre 2000 alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 2 maggio 2024 e sottoscritto il 23 aprile 2024;
1 All'udienza del 5 luglio 2024 i coniugi sono comparsi personalmente e hanno dichiarato che non è possibile una riconciliazione, dando indicazioni sulle loro condizioni reddituali e patrimoniali e insistendo nell'accordo di separazione e nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso;
il Giudice delegato ha quindi rimesso la causa in decisione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“A. rimanere obbligati al mutuo rispetto pur vivendo separati;
B. la casa coniugale, condotta in affitto, sarà assegnata alla sig.ra Pt_2 che vi continuerà ad abitare insieme ai figli , e;
Persona_1 Per_2 Per_3
C. la figlia ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente Per_4 non vive più con la madre perché ha costituito un nuovo nucleo familiare, i figli ed , ormai maggiorenne ed economicamente Per_3 Per_2 autosufficiente, continueranno per il momento a vivere presso l'abitazione della mamma, ; Parte_2
D. Nessun mantenimento dovrà essere corrisposto dal sig. in Parte_1 favore della sig.ra né viceversa in quanto ciascuno dei coniugi, essendo Pt_2 economicamente autosufficienti, provvederà al proprio mantenimento, senza nulla chiedere all'altro, e nessun mantenimento dovrà essere corrisposto dal in favore dei figli , ed in quanto ormai Parte_1 Per_4 Per_3 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
E. Mentre l'affidamento del figlio , ancora minorenne, sarà Persona_1 condiviso con domicilio prevalente presso la madre;
F. il sig. provvederà a versare, entro il giorno 5 di ogni mese, per Parte_1 il solo mantenimento del figlio minorenne , un assegno mensile Persona_1 di € 200,00;
G. il sig. si impegnerà a corrispondere il 50% delle spese Parte_1 straordinarie mediche, da individuarsi nelle spese relative a cure non somministrate dal servizio sanitario nazionale, nonché il 50% delle spese scolastiche in favore del figlio minorenne.
H. il sig. potrà incontrare e tenere con sé il figlio, Parte_1
2 compatibilmente con le esigenze del bambino, secondo le seguenti modalità:
- per tre pomeriggi alla settimana in base alle esigenze lavorative di entrambi i genitori.
- a settimane alterne, nel fine settimana dal pomeriggio di sabato fino a domenica sera con facoltà di pernottamento nella notte intermedia.
-per 7 giorni consecutivi durante il periodo feriale estivo con facoltà di pernottamento, da concordare tra le parti;
- ad anni alterni, dalle ore 15.00 del 24 dicembre alle ore 15.00 del 27 dicembre ovvero dalle ore 15.00 del 30 dicembre alle ore 15.00 del 02 gennaio, con facoltà di pernottamento nelle notti intermedie.
- ad anni alterni, dalle ore 10.00 alle ore 21.00 del giorno di Pasqua ovvero dalle ore 10.00 alle ore 21.00 del Lunedì dell'Angelo;
- durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro genitore ad anni alterni.
I. stante che ciascuno dei coniugi è economicamente autosufficiente, rinunziano entrambi ad ogni assegno e/o contributo al riguardo.
J. non avendo alcun bene in comunione, ciascuno di essi manterrà la titolarità e disponibilità di quelli eventualmente posseduti, ivi comprese le autovetture e mezzi di trasporto in genere loro intestati;
K. i ricorrenti si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto, senza alcuna condizione.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Il giudizio deve proseguire, coma da separata ordinanza, per la trattazione della domanda congiunta di divorzio, proposta contestualmente dalle parti ex art. 473bis.49 e 51 c.p.c.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio iscritto al n. 2090/2024:
- omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del depositato in data 2 maggio 2024 e sottoscritto il 23 aprile 2024 e riportate in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da
3 separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese processuali;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Palermo al n. 20, p.
I, dell'anno 2000).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 13/09/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
4