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Ordinanza 21 marzo 2025
Ordinanza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, ordinanza 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 87/2025 VG
CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione V civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Fabio Laurenzi Presidente
Paola Tanara Consigliere rel.
Valentina Paletto Consigliere
Federica Figna Consigliere onorario Bruno Pighi Consigliere onorario
ORDINANZA
Nella causa civile iscritta al RG 87/2025 V.G. tra:
AVV. (C.F. ), con Studio in Varese, Via Morazzone Controparte_1 C.F._1
n. 5, presso cui è elettivamente domiciliata, in qualità di curatore speciale del minore , Persona_1 nato a [...] il [...] e residente a [...], curatore speciale ammesso al Patrocinio a sepse dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine di Milano n. 2025/597 del 30.1.2025;
RECLAMANTE contro
, nata a [...] il [...] e residente a [...]Controparte_2
(VA), via Gallidabino n. 38;
e
(C.F. ), nato a [...] l'[...], Persona_1 C.F._2 residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Chiara
Mussi del Foro di Busto Arsizio, presso il cui studio, sito in Somma Lombardo (VA) Via Mazzini n. 4, è elettivamente domiciliato;
RECLAMATI Con l'intervento del Procuratore Generale, Luisa Russo che ha concluso chiedendo la modifica del provvedimento impugnato disponendo il collocamento comunitario madre- bambino presso idonea struttura educativa, la prosecuzione del percorso SERT per il padre e la presa in carico presso SERT la madre nonché l'avvio degli incontri con il padre e con la famiglia paterna con modalità protetta e assistita (con facoltà di sospensione se pregiudizievoli).
OGGETTO: reclamo ex art. 473 bis n. 24 c.p.c. avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. dal Tribunale per i minorenni di Milano in data 15.01.2025 e comunicata in data 20.01.2025 nell'ambito del procedimento avente R.G. n. 7014/2024 a tutela del minore R_1
n. a Gallarate il 7.6.2023
[...]
Premesso che:
1. in data 25.12.2024, la signora richiedeva l'intervento delle Forze Controparte_2
Pagina 1 dell'Ordine di Somma Lombardo a seguito di un litigio verificatosi presso l'abitazione di Somma R_ Lombardo con il suo compagno, , che aveva coinvolto anche il minore , figlio Persona_1 della coppia.
La donna, accompagnata presso gli Uffici del Comando, sporgeva denuncia-querela per i maltrattamenti subiti dal compagno, rappresentando che quest'ultimo nel medesimo pomeriggio, R_ aveva dato uno schiaffo al figlio , di appena diciotto mesi, aveva graffiato ed afferrato per il collo la e le aveva chiesto dei soldi, minacciando di fare del male a lei e al bambino nel caso CP_2 in cui ella non le avesse consegnato il denaro. La donna riferiva altresì che il , R_1 tossicodipendente, era solito minacciarla per estorcerle denaro da impiegare nell'acquisto di sostanze stupefacenti (in particolare, cocaina) e che l'uomo, già in altre occasioni, aveva assunto condotte violente per le quali la signora, nel 2023, aveva sporto analoga querela, successivamente rimessa nella convinzione che il compagno avrebbe cessato tali comportamenti.
2. Con provvedimento adottato ex art. 403 c.c. dai Carabinieri della Stazione di Somma R_ Lombardo in pari data, veniva collocato in un luogo protetto unitamente alla madre.
3. Sulla base di tali elementi, in data 26.12.2024, la presso il Parte_1
Tribunale per i minorenni di Milano, proponeva ricorso ex artt. 473-bis 13, 473-bis 15 e 473-bis
40 c.p.c. al medesimo Tribunale, chiedendo di: disporre la convalida del provvedimento di collocamento ex art. 403 c.c. adottato dai C.C. Somma Lombardo in data 25.12.2024; disporre la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale e la limitazione della responsabilità genitoriale della madre;
affidare il minore all'Ente territorialmente competente con valutazione del collocamento ritenuto più idoneo, allo stato presso idonea struttura unitamente alla madre o solo in caso di allontanamento della stessa;
provvedere alla nomina di un curatore speciale ex artt. 473-bis 2 e 473-bis 8 c.p.c.; regolamentare gli incontri tra il padre ed il minore con modalità protetta ed assistita e con facoltà di sospensione se pregiudizievoli;
effettuare una valutazione delle capacità genitoriali di entrambi i genitori con valutazione psicodiagnostica degli stessi ed attivazione degli opportuni sostegni all'esito delle valutazioni;
impartire le necessarie prescrizioni ai genitori (in particolare percorso al SERT per il padre); disporre gli opportuni interventi di sostegno psico- educativo in favore del minore.
4. In data 27.12.2024, il Tribunale per i Minorenni di Milano convalidava il provvedimento ex art. 403 c.c. adottato dai C.C. di Somma Lombardo il 25.12.2024, fissava le udienze del 10.01.2025
e 13.01.2025 per la comparizione dei genitori (rispettivamente, della madre e del padre) nonché l'udienza del 23.10.2025 per il prosieguo del procedimento e nominava curatore speciale del minore l'Avv. che si costituiva con memoria del 31.12.2024. Controparte_1 R_
5. In data 9.01.2025, si costituiva in giudizio , padre del minore , chiedendo di: Persona_1 affidare il bambino all'Ente in attesa di una valutazione sulle capacità genitoriali, con collocamento dello stesso presso i nonni o gli zii paterni;
disporre l'avvio degli incontri tra il minore e il padre in spazio neutro nell'ottica di una liberalizzazione;
disporre la presa in carico di entrambi i genitori al Sert.
6. In data 10.01.2025, veniva sentita la sig.ra la quale dichiarava: “ADR: Confermo tutto CP_2 quello che ho raccontato ai CC di Somma lombardo il 25.12.2024. In particolare, confermo di avere sentito il bambino che piangeva forte e ho visto il piatto del bambino con la pasta dentro per terra. In precedenza io e lui avevamo discusso. Lui mi ha detto «gli prendo la culla e gliela lancio». Lui disprezzava il bambino, ma so che non gli avrebbe fatto del male. ADR: confermo che due R_ R_ giorni prima ho dovuto dare 20 euro a , poi altri 40 perché ha minacciato di dare uno R_ schiaffo a , e allora io per paura che gli facesse male glieli ho dati. ADR: ci sono state anche altre occasioni simili. ADR: fa uso di cocaina regolarmente, negli ultimi tempi era R_1 peggiorato tanto: la prendeva e veniva a casa. Io me ne accorgevo. Io conosco la tossicodipendenza da cocaina e altre sostanze per via della mia famiglia. ADR: io da minorenne sono stata in una Comunità diurna a Castellanza, per problemi di tossicodipendenza dei genitori, e ho avuto un momento di depressione, hanno cercato di seguire gli psicologi. ADR: io non uso cocaina né altre sostanze, tranne qualche canna prima che nascesse mio figlio. ADR: col R_1
Pagina 2 sono stata assieme dal 2022. Lui mi ha nascosto per tre mesi che faceva uso di cocaina, poi me ne sono accorto una sera. Io sono uscita e l'ho vista. ADR: Lui ha iniziato ad avere debiti dopo un R_ mezzo che eravamo insieme lui ha iniziato a fare debiti, dopo che abbiamo avuto è peggiorato. R_ R_ ADR: praticamente io l'ho cresciuto da sola. Lui pensava che fosse una condanna. Lui non mi ha mai aiutato. Non gli compra niente, nemmeno i pannolini, lui i soldi li aveva, il suo focus era la cocaina. Lui usa la cocaina insieme alla birra. Dice «va giù meglio». ADR: la casa è in affitto. il contratto è intestato a lui e lui paga lui. Lui fa il muratore. Lui lavora con il suo patrigno. ADR: per adesso io preferisco rimanere in Comunità, caso mai posso chiedere successivamente il rientro. ADR: sono seguita dal CAV di Busto Arsizio, Eva Onlus la dr.ssa che mi segue si chiama
ADR: non ho niente in contrario all'avvio di incontri del con mio figlio, purché Pt_2 R_1 ci sia un educatore presente. ADR: prima di rimanere incinta facevo la pasticciera e vorrei riprendere: i SS, un educatore della comunità, mi ha detto che mi può aiutare ad avere un contatto per trovare lavoro. ADR: la zia una volta ogni tanto lo veniva a trovare. ADR: per due mesi sono stata fuori casa a maggio per due mesi perché volevo stare via dalla situazione, e per quei due mesi il bambino lo hanno tenuto padre e sua sorella. Soprattutto lo teneva la zia. ADR: io volevo evitare assistenti sociali. Adesso sono a collaborare alle indagini. Sono disponibile anche a fare controlli al Sert, non ho mai usato sostanze”. Alla medesima udienza, era altresì presente la dott.ssa del Servizio di Tutela Persona_2 R_ minori “Cooperativa Marta” per Somma Lombardo, la quale riferiva che: , secondo quanto riferito dal pediatra, era curato ed in salute;
la sig.ra era stata affidata alla nonna fino al CP_2 compimento del 18esimo anno di età, a causa della decadenza di entrambi i suoi genitori;
la sorella R_ del sig. (zia di ) aveva un lavoro stabile ed era una figura presente per il nipote;
il sig. R_1
aveva ammesso di fare uso di sostanze (hashish e cocaina), avendo, a tal fine, fissato un R_1 appuntamento al Sert previsto per l'8.01.2025 ed effettuato gli esami delle urine;
il , R_1 contattati gli operatori, aveva chiesto del bambino e quando avrebbe potuto vederlo.
Al termine dell'udienza, l'Assistente sociale chiedeva l'affido del minore all'Ente e il collocamento dello stesso in Comunità educativa con indirizzo segretato, nonché l'avvio di incontri in Spazio Neutro con il padre e l'effettuazione di indagini sul nucleo familiare.
7. In data 13.01.2025, veniva sentito il sig. , il quale dichiarava: “ADR: tante cose che ha R_1 raccontato la non sono vere. La famiglia di nel 2022 l'aveva buttata fuori di CP_2 CP_2 R_ casa. Io in precedenza dal 2019 facevo uso di cocaina, dopo due mesi dalla nascita di sono ricaduto. Un mio amico aveva una relazione con , ho chiamato mia sorella. Lei ha scelto CP_2 di andarsene con questo ragazzo, , è andata via due mesi. In quei tre mesi ci dividevamo le R_3 giornate. La sera lo prendevo io. Lei si è fatta sentite poco. Era verso novembre 2023. Io quindi R_ sono andato dai miei con , e lei è stata via tre mesi. Io ero andato fuori di testa, lui era il mio migliore amico, lui mi diceva di mettermi l'anima in pace. Ogni tanto chiamava. Questo ha R_3 convissuto con in una casa fatiscente a Casorate, una casa abbandonata. Lei si faceva CP_2 vedere una volta la settimana. Nonostante tutto la amavo ancora. Quindi quando lei mi ha chiesto di tornare insieme, ci simo rivisti, io volevo avere fiducia. Siamo tornati a convivere tutti e tre in via Gallibadino 38. Un mese e mezzo dopo mi sono accorto che lei si sentiva ancora con , e R_3 R_ allora nuovamente se ne è andata. Lui non ha lavoro. Mi ha lasciato di nuovo , e io stavo per perdere il lavoro. ADR: io ho fatto 15 giorni di malattia per tenere mio figlio. Alla fine sono andato dal mio capo, gli ho spiegato, mi ha creduto. Poi dopo 15 giorni il padre di è venuto a CP_2 suonarmi, e mi ha convito a riprendermi in casa . L'accordo era che non avrebbe più CP_2 dovuto andarsene. Poi ho avuto una ricaduta nella dipendenza da cocaina. ADR: L'8 gennaio ho ripreso il percorso al Sert, ho fatto le prime urine, deve fare altri prelievi dopodomani. L'esame del capello, prendo atto che devo chiederlo. ADR: preciso che anche lei usava sostanze, lei usava THC e anche cocaina «pucciotti». ADR: nego di avere tirato uno schiaffo a mio figlio il 25 dicembre, il piatto l'ha rotto lei io ero pieno di lasagne. ADR: ci sono state delle spinte, cioè stata una lite, io dovevo uscire, lei era gelosa. ADR: io non ho mai chiesto soldi con minacce. Io facevo gestire da lei i miei soldi, le ho chiesto il 25 dicembre 50 euro. Nego di avere tirato uno schiaffo a mio figlio.
Pagina 3 ADR: anche a giugno ero stato denunciato, per aggressione, che la minacciavo. ADR: ame risulta che lei ha denunciato, falsamente, , per violenza sessuale. ADR: io faccio ponteggi in R_3 edilizia. ADR: la casa dove abitiamo è intestata a me, in affitto. ADR: io non sono contrario ad allontanarmi da casa per fare rientrare mio figlio. Io posso andare da mia mamma o da mia sorella. ADR: il padre di mi ha minacciato, se lo rifà lo denuncio. ADR: da minorenne CP_2 ho fatto una MAP, non ricordo per che reato. ADR: ho iniziato a usare cocaina nel 2019”. Al termine dell'udienza, la difesa paterna dichiarava di non opporsi all'affido del minore all'Ente né all'allontanamento del dall'abitazione familiare;
chiedeva poi l'avvio degli incontri padre- R_1 figlio inizialmente in Spazio Neutro, in un'ottica di liberalizzazione. Il Curatore speciale chiedeva l'affido del minore all'Ente con collocamento in Comunità segretata e attivazione degli incontri in Spazio Neutro con il padre, disponendo anche indagini sulle capacità genitoriali, interventi di supporto e percorsi al Sert per entrambi i genitori.
7. Con ordinanza ex art. 473 bis n.22 comma 1 c.p.c. comunicata in data 20.01.2025 e in questa sede impugnata, il Tribunale per i Minorenni di Milano, rilevato il clima di elevata conflittualità familiare e tenuto conto della disponibilità del padre ad allontanarsi dall'abitazione, così statuiva in via provvisoria: “Dispone l'affido del minore all'Ente, Comune di Somma Lombardo, con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori sotto il profilo delle scelte sanitarie, educative, scolastiche e di collocamento;
Conferma la convalida del collocamento d'urgenza ex art 403 c.c. Visti gli artt. 479 bis 69 e 70 c.p.c., dispone l'allontanamento del padre dall'abitazione familiare, con divieto di avvicinamento al minore a e alla madre dello stesso ed ai luoghi da essi frequentati, tenendosi ad una distanza non inferiore a 500 metri dagli stessi. Il padre del minore consegnerà le chiavi dell'appartamento ai Carabinieri competenti, previo prelievo dei suoi effetti personali;
Dispone il rientro del minore insieme alla madre nell'abitazione familiare;
Dispone che gli incontri del padre, e di altri familiari che ne facessero richiesta, col minore, siano regolati dai Servizi sociali in Spazio Neutro;
Dispone che i Servizi sociali procedano ad una indagine psicosociale, con valutazione specialistica delle capacità genitoriali, e valutazione delle risorse della famiglia allargata, oltre che delle condizioni psicoemotive delle minori;
Prescrive ai genitori di collaborare con i servizi sociali nell'attuazione del presente decreto;
Dispone che i servizi sociali forniscano tutti i supporti e sostegni necessari”.
8. Avverso tale provvedimento, ha proposto tempestivamente reclamo in data 28.01.2025 il Curatore speciale del minore, avv. chiedendo di: “1) disporre la collocazione Controparte_1 della signora e del figlio presso una Comunità mamma-bambino Controparte_2 Persona_1 segretata sino a quando la madre sarà in grado di far fronte autonomamente alle esigenze proprie
e del minore;
2) disporre per entrambi i genitori controlli e presa in carico per i presso il Servizio Tossicodipendenze territorialmente competente”. Il Curatore speciale ha censurato la decisione di prime cure nella parte in cui essa ha disposto il R_ rientro di insieme alla madre nell'abitazione familiare, rappresentando che tale decisione, oltre ad essere contraria al benessere del minore, non tiene in alcun modo conto dei dati emersi dagli atti depositati e delle istanze formulate all'udienza del 10.01.2025 dalla madre del bambino, dalla dott.ssa dei Servizi sociali e dalla stessa Curatrice dei minori, le quali avevano tutte fatto R_2 R_ richiesta di affidare e la sig.ra al supporto costante di una Comunità madre-bambino. CP_2 A sostegno delle proprie doglianze, l'avv. ha evidenziato che, nel caso in cui la Controparte_1 madre e il bambino tornassero nell'abitazione familiare di Somma Lombardo: a) la sig.ra CP_2 potrebbe essere sottoposta a pressioni da parte dei familiari e degli amici del sig. , pressioni R_1 che, allo stato attuale, non è in grado di gestire autonomamente, come da lei stessa riferito ai Servizi sociali;
b) la madre e il bambino si troverebbero isolati, non avendo essi alcuna rete familiare né amicale di supporto sul territorio di Somma Lombardo;
c) la sig.ra non riuscirebbe a far CP_2 fronte alle spese connesse alla gestione dell'abitazione e al mantenimento proprio e del figlio, avendo attualmente come unica entrata disponibile l'Assegno Unico di circa € 200,00 mensili e non potendo reperire un'occupazione lavorativa per via dell'accudimento del figlio, non essendo stato possibile inserire il piccolo all'asilo nido;
d) tenuto conto della giovanissima età della sig.ra CP_2
Pagina 4 (21 anni) e della sua storia familiare, caratterizzata dall'abbandono da parte delle figure genitoriali e dal probabile utilizzo di sostanze stupefacenti suo e dei suoi genitori, ella avrebbe ulteriori difficoltà R_ a rispondere adeguatamente ai bisogni di crescita di;
d) vi sarebbero problemi di tipo logistico all'effettuazione degli incontri in Spazio neutro tra il minore e il padre come disposti dal Tribunale, non avendo la sig.ra la patente di guida ed essendo difficoltoso recarsi al luogo ove è situato CP_2 il suddetto spazio con i mezzi del trasporto pubblico.
Tali criticità, a detta del Curatore speciale, potrebbero essere efficacemente arginate con un collocamento temporaneo della signora e del minore presso una Comunità di accoglienza, CP_2 ove la madre potrebbe usufruire di un supporto psicologico ed economico, oltre che logistico, ed essere sottoposta ad un'adeguata valutazione delle competenze genitoriali, così come richiesto dal Tribunale. Ad ulteriore sostegno delle proprie istanze, l'Avv. ha allegato una mail inviata alla stessa CP_1 dalla dott.ssa – responsabile della Casa Rifugio “Antigone”, che ha ospitato la Testimone_1
e il figlio – in data 22.01.2025 (doc 6) e la relazione redatta il 24.01.2025 dall'Assistente CP_2
Sociale del Comune di Somma Lombardo, Dott.ssa indirizzata al Tribunale per Persona_4
i Minorenni di Milano (doc. 7), nelle quali si esprime scetticismo in relazione alla prospettiva del rientro della signora nella casa familiare. CP_2
9. Con decreto del Presidente di questa Corte del 30.01.2025, è stata fissata la trattazione in camera di consiglio fissata per la data odierna al 12.03.2025, in assenza delle parti.
10. In data 20.02.2025, si è costituito , chiedendo di: “confermare l'efficacia Persona_1 esecutiva del provvedimento reclamato e dunque disporre il rientro della Sig.ra e del CP_2 minore presso la ex abitazione familiare;
Chiede altresì, ad integrazione del Persona_1 provvedimento emesso dal TM, in persona del Giudice Dott. Viti, di disporre la presa in carico al Serd per entrambi i genitori”. Parte reclamata ha contestato integralmente il reclamo avversario, evidenziando che le argomentazioni addotte dal Curatore speciale, oltre ad essere deboli e a basarsi su circostanze non ancora accertate né provate (la tossicodipendenza e il comportamento aggressivo del ), non R_1 sono volte a tutelare al meglio la posizione del minore, ma, piuttosto, a prendere la decisione più confacente alle attuali mancanze e fragilità materne, per le quali, a detta del reclamato, sarebbe R_ invero più opportuno valutare un collocamento intra-famigliare di presso la nonna o la zia, che avrebbero le risorse economiche, logistiche ed emotive per gestire il nipote.
In particolare, il ha rappresentato che, nel caso in cui la diade madre-figlio facesse ritorno R_1 nell'abitazione di Somma Lombardo: non è vero che la sig.ra subirebbe pressioni dai CP_2 familiari del , posto che la famiglia d'origine paterna, oltre a essere stata ritenuta dai R_1 R_ Servizi sociali una presenza positiva per , è stata sempre un sostegno per la ed il CP_2
, anche quando la donna ha abbandonato il figlio piccolissimo per andare a vivere con un R_1 altro uomo;
la madre e il bambino non subirebbero un isolamento sociale nei termini descritti dal Curatore speciale, abitando essi ormai da tempo nella città di Somma Lombardo ed essendo, la sig.ra una ragazza giovane che ben potrebbe instaurare nuove conoscenze;
la sig.ra CP_2 CP_2 potrebbe essere supportata economicamente dal , il quale si è già attivato per procurare a R_1 lei e al bambino i beni che la donna aveva chiesto ai Servizi sociali, e, in generale, si è da subito R_ reso disponibile a contribuire al mantenimento il figlio , sia in maniera diretta, sia attraverso il pagamento del canone di locazione o l'acquisto di beni utili per il bambino. Infine, a detta di parte reclamata, contrariamente a quanto ritenuto dal Curatore, non può costituire motivo fondante la permanenza in Comunità della sig.ra la difficoltà logistica della stessa, CP_2 sprovvista di patente di guida, nel portare il figlio agli incontri in Spazio Neutro prescritti dal
Tribunale, posto che la mancanza, da parte della donna, del documento suddetto, non deve ricadere sulle scelte più idonee che è necessario prendere nell'interesse del minore. Nonostante la regolarità della notifica del reclamo e del decreto presidenziale a Controparte_2
(avvenuta ad opera della Polizia Municipale a mani della stessa in data 7.2.2025) la stessa non si è costituita.
Pagina 5 11. In data 27.02.2025, i Servizi sociali di Somma Lombardo hanno trasmesso relazione R_ psicosociale relativa al nucleo familiare, esprimendo molta preoccupazione per il minore , esposto alle posizioni poco chiare dei genitori e alle ripercussioni della storia personale di ciascuno di essi sulla situazione presente.
In particolare, gli operatori hanno evidenziato che: entrambi i genitori hanno avuto vissuti faticosi (la sig.ra l'affidamento ai Servizi sociali e il collocamento presso la nonna materna all'età CP_2 di 8 anni a causa della tossicodipendenza del padre e dei problemi psichiatrici della madre, nonché il complicato rapporto con la nonna materna collocataria e la mancanza di una rete sociale amicale e familiare sul territorio di Somma Lombardo;
il sig. : la separazione dei genitori, il R_1 complicato rapporto con la madre, l'incarcerazione del padre, l'accusa di “atti osceni in luogo pubblico” a suo carico, la dipendenza da sostanze stupefacenti da lui stesso ammessa) e parrebbero ora intenzionati a voler ricostruire la loro relazione;
la sig.ra ha fornito una narrazione ricca CP_2 R_ di incongruenze circa i suoi rapporti con la famiglia e i rapporti tra questa e il figlio;
R_1 entrambi i genitori, se pur con sfumature differenti, hanno raccontato agli operatori di un episodio occorso nell'ultimo anno, quando la sig.ra aveva abbandonato la casa familiare per iniziare CP_2 R_ la relazione con un nuovo compagno, amico del , lasciando il figlio alle cure del padre R_1 e della sorella per alcuni mesi;
dopo l'emanazione del provvedimento impugnato, nonostante i Servizi avessero fatto notare alla sig.ra le grandi difficoltà di un immediato ritorno a casa, la CP_2 sig.ra ha deciso di abbandonare la casa rifugio e in data 18.02.2025 è stata accompagnata con il figlio presso la casa familiare;
lo stesso giorno era stato programmato un primo colloquio conoscitivo con l'operatrice di Spazio Neutro, che è stato però disatteso dalla sig.ra senza CP_2 avvisare;
contattata più volte per cercare di programmare il recupero dell'incontro, la sig.ra ha comunicato di non voler prendere parte allo Spazio Neutro, di aver ritirato le denunce a carico del R_
e di voler far incontrare liberamente con il padre;
convocata dagli operatori affinché R_1 spiegasse le ragioni delle sue scelte, la sig.ra che aveva lasciato il figlio dalla nonna paterna CP_2
- in contrasto con quanto disposto dall'AG che aveva previsto la possibilità di incontri con i familiari solo in modalità protetta – ha riferito in modo contraddittorio di essere disponibile ad accompagnare il figlio in Spazio Neutro e di voler seguire le indicazioni dei Servizi, ma al tempo stesso di voler “vedersela da sola”, senza l'intervento degli Assistenti sociali;
il sig. , dopo R_1
l'emissione del provvedimento impugnato si è mostrato collaborante e adeguato, presentandosi ai colloqui – ove ha chiesto del figlio – nonché, prima ancora di avere indicazioni sul punto da parte Part degli operatori, al d di Gallarate, ove ha fissato le date per i controlli tossicologici e le visite con gli specialisti;
egli ha, inoltre, accettato il video-colloquio organizzato per conoscere l'operatrice dello Spazio Neutro, nonostante lo scarso preavviso e quindi il poco tempo a disposizione per organizzarsi con il lavoro;
la sorella e il padre del hanno contattato gli operatori per avere R_1 R_ informazioni sulla gestione di , verso cui, specialmente il nonno, ha manifestato forte preoccupazione se pur assumendo toni poco appropriati e minacciosi. Alla luce di tali elementi, il Servizio ha manifestato forte preoccupazione per il minore, a causa della relazione conflittuale e poco stabile dei genitori, della fragilità emotiva della madre – sulla cui competenza genitoriale gli operatori hanno manifestato forti dubbi –, della tossicodipendenza del
, nonché della circostanza che la famiglia del padre, nonostante il forte legame col nipote, R_1 non sembra poter costituire una risorsa adeguata alla crescita del minore. Gli operatori hanno, quindi, suggerito l'opportunità di disporre il collocamento in Comunità della madre e del bambino e R_ di avviare incontri protetti tra il padre ed e tra questi e la famiglia , disponendo altresì R_1 una valutazione psicodiagnostica della sig.ra CP_2
12. In data 7.03.2025, il Procuratore Generale, nella persona della dott.ssa Luisa Russo, ha presentato le proprie conclusioni scritte con le quali ha chiesto la modifica del provvedimento reclamato, disponendo il collocamento comunitario madre-bambino presso idonea struttura educativa, la prosecuzione del percorso SERT per il padre e la presa in carico presso SERT la madre nonché l'avvio degli incontri con il padre e con la famiglia paterna con modalità protetta e assistita (con facoltà di sospensione se pregiudizievoli).
Pagina 6 Il PG ha, infatti, condiviso le preoccupazioni manifestate dal Curatore speciale nel proprio reclamo e confermate nella relazione dei Servizi sociali, evidenziando che la decisione di prime cure di collocare il piccolo nell'abitazione familiare con la madre esporrebbe il minore ad una situazione a rischio, posto che la complessa situazione familiare, nonché la fragilità emotiva e psicologica della non la rendono al momento in grado di garantire adeguata tutela al figlio piccolo. CP_2
******
Preliminarmente, attesa la regolarità della notifica del reclamo e del provvedimento presidenziale alla sig.ra e considerata la sua mancata costituzione, ne va dichiarata la contumacia. CP_2
Nel merito reputa la Corte che il reclamo debba trovare accoglimento. Il divieto di avvicinamento del padre alla diade madre e figlio, non appare sufficientemente tutelante: ne è riprova la circostanza, riportata dai Servizi sociali, che la coppia - appena la signora è tornata casa - si CP_2 è incontrata presso l'abitazione familiare, in aperta violazione del divieto imposto dal Tribunale. Le criticità di ciascun genitore impongono, a parere di questa Corte, l'inserimento comunitario di mamma e bambino.
Il ha ammesso di fare uso da tempo di sostanze stupefacenti, la sua infanzia è stata segnata R_1 dalla separazione dei genitori, dalla carcerazione del padre e da un difficile rapporto con la madre;
a suo carico, poi, risulta un'accusa di atti osceni in luogo pubblico. Né appare sufficientemente R_ tutelante la convivenza di con la madre senza alcuna vigilanza e supporto da parte dei Servizi.
La giovanissima donna (ventunenne) ha avuto un'infanzia difficile caratterizzata dalla presenza di un padre tossicodipendente e una madre con problemi psichiatrici, è vissuta con la nonna, con la quale però aveva un rapporto altamente conflittuale. Ha ammesso di aver abbandonato il compagno e il figlio per una relazione sentimentale con un amico del , con il quale era andata ad R_1 abitare in una condizione alloggiativa di grave degrado segnata anche dalla presenza del di lei padre tossicodipendente. E' totalmente priva di una rete familiare o amicale propria che la possano sostenere, non ha un lavoro e di risorse economiche;
non è chiaro il suo rapporto con i familiari del
. R_1
Il suo comportamento sia rispetto alla relazione con il sia rispetto al suo ruolo di madre R_1 mostra ambiguità e fragilità preoccupanti: ha ritirato le denunce per aggressioni nei confronti del compagno, ha lasciato la casa rifugio ove era collocata con il figlio, senza confrontarsi con gli operatori, ha disatteso senza preavviso il primo incontro fissato con l'operatrice dello Spazio Neutro R_ che avrebbe dovuto organizzare gli incontri tra e il padre, non ha risposto alle molteplici telefonate della predetta operatrice e non ha dato alcun riscontro alla proposta di recuperare il predetto incontro, ha dichiarato di voler far incontrare padre e figlio liberamente e di non volere aver intenzione di seguire le indicazioni degli operatori, ha fatto incontrare il piccolo alla nonna paterna in violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento impugnato.
La sua mancata costituzione nel presente procedimento dimostra la difficoltà della stessa a comprendere l'importanza dell'intervento di sostegno delle istituzioni nel processo di crescita di R_
.
Come correttamente rilevato dalla curatrice e dai Servizi sociali entrambi i genitori necessitano di un significativo sostegno sia personale sia nel loro ruolo genitoriale, previo approfondimento relativamente alle loro fragilità; solo il collocamento comunitario mamma-bambino in Comunità segretata potrà consentire di procedere in sicurezza a tale approfondimento ( già disposto dal Giudice a quo) e di individuare gli interventi di sostegno più adeguati, nonché il progetto R_ maggiormente confacente alle esigenze di crescita di . Per il momento si impone il collocamento in luogo segretato, in considerazione del comportamento tenuto dal in R_1 passato e della violazione da parte dello stesso del divieto di avvicinamento.
In ragione di quanto esposto, deve essere confermato l'incarico ai Servizi Sociali di regolamentare R_ gli incontri tra il padre nonché i familiari dello stesso che ne facciano richiesta e in Spazio
Neutro alla presenza di un educatore. Si auspica che la sig.ra colga il significato di “aiuto” di tale collocamento;
qualora, però, la CP_2 R_ stessa decida al non aderire a tale disposizione, la tutela di impone che il piccolo venga
Pagina 7 R_ collocato in Comunità segretata per soli infanti. In tal caso incontrerà anche la madre in Spazio
Neutro alla presenza di un educatore. La tossicodipendenza del e il riferito uso saltuario di cannabis da parte della R_1 CP_2 impongono di invitare entrambi a rivolgersi al SERT per i controlli e per l'avvio di un programma di recupero.
Nei termini esposti il provvedimento impugnato deve essere parzialmente modificato con conferma nelle restanti parti. Parte reclamata, in quanto soccombente, deve essere condannata al pagamento in favore dell'Erario delle spese processuali sostenute da parte reclamante ( ammessa al patrocinio a Spese dello Stato) che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis n 24 I c. c.p.c., a parziale modifica dell'ordinanza ex art. 473 bis n. 22 c.p.c. emessa il 15.01.2025 e comunicata in data 20.01.2025 dal Tribunale per i Minorenni di Milano nell'ambito del procedimento avente R.G. n. 7014/2024, così provvede:
- dispone l'immediato collocamento di madre e figlio in Comunità segretata, con incarico ai
Servizi sociali di regolamentare i rapporti tra il minore e il padre, nonché i componenti della famiglia d'origine paterna che ne facciano richiesta, in Spazio Neutro con modalità osservate;
- qualora la madre rifiuti detto collocamento, dispone il collocamento di in Persona_1
Comunità per soli infanti;
in tal caso i Servizi sociali regolamenteranno i rapporti tra il minore e la madre con le medesime modalità previste per gli incontri padre-figlio;
- invita i genitori a rivolgersi al più presto al SERD territorialmente competente per una pronta presa in carico volta ad affrancarsi dall'uso di sostanze stupefacenti;
- conferma nel resto il provvedimento impugnato;
- condanna parte reclamata alla rifusione delle spese processuali sostenute da parte reclamante che si liquidano in complessivi €. 1.664,00 da versarsi a favore dell'Erario.
- dichiara il presente provvedimento decreto immediatamente esecutivo.
Si notifichi a mezzo Polizia Municipale alla sig.ra . Controparte_2
Si comunichi a cura della cancelleria alle parti, e al P.G.
Così deciso in Milano, 12.03.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Paola Tanara Fabio Laurenzi
Pagina 8
CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione V civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Fabio Laurenzi Presidente
Paola Tanara Consigliere rel.
Valentina Paletto Consigliere
Federica Figna Consigliere onorario Bruno Pighi Consigliere onorario
ORDINANZA
Nella causa civile iscritta al RG 87/2025 V.G. tra:
AVV. (C.F. ), con Studio in Varese, Via Morazzone Controparte_1 C.F._1
n. 5, presso cui è elettivamente domiciliata, in qualità di curatore speciale del minore , Persona_1 nato a [...] il [...] e residente a [...], curatore speciale ammesso al Patrocinio a sepse dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine di Milano n. 2025/597 del 30.1.2025;
RECLAMANTE contro
, nata a [...] il [...] e residente a [...]Controparte_2
(VA), via Gallidabino n. 38;
e
(C.F. ), nato a [...] l'[...], Persona_1 C.F._2 residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Chiara
Mussi del Foro di Busto Arsizio, presso il cui studio, sito in Somma Lombardo (VA) Via Mazzini n. 4, è elettivamente domiciliato;
RECLAMATI Con l'intervento del Procuratore Generale, Luisa Russo che ha concluso chiedendo la modifica del provvedimento impugnato disponendo il collocamento comunitario madre- bambino presso idonea struttura educativa, la prosecuzione del percorso SERT per il padre e la presa in carico presso SERT la madre nonché l'avvio degli incontri con il padre e con la famiglia paterna con modalità protetta e assistita (con facoltà di sospensione se pregiudizievoli).
OGGETTO: reclamo ex art. 473 bis n. 24 c.p.c. avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. dal Tribunale per i minorenni di Milano in data 15.01.2025 e comunicata in data 20.01.2025 nell'ambito del procedimento avente R.G. n. 7014/2024 a tutela del minore R_1
n. a Gallarate il 7.6.2023
[...]
Premesso che:
1. in data 25.12.2024, la signora richiedeva l'intervento delle Forze Controparte_2
Pagina 1 dell'Ordine di Somma Lombardo a seguito di un litigio verificatosi presso l'abitazione di Somma R_ Lombardo con il suo compagno, , che aveva coinvolto anche il minore , figlio Persona_1 della coppia.
La donna, accompagnata presso gli Uffici del Comando, sporgeva denuncia-querela per i maltrattamenti subiti dal compagno, rappresentando che quest'ultimo nel medesimo pomeriggio, R_ aveva dato uno schiaffo al figlio , di appena diciotto mesi, aveva graffiato ed afferrato per il collo la e le aveva chiesto dei soldi, minacciando di fare del male a lei e al bambino nel caso CP_2 in cui ella non le avesse consegnato il denaro. La donna riferiva altresì che il , R_1 tossicodipendente, era solito minacciarla per estorcerle denaro da impiegare nell'acquisto di sostanze stupefacenti (in particolare, cocaina) e che l'uomo, già in altre occasioni, aveva assunto condotte violente per le quali la signora, nel 2023, aveva sporto analoga querela, successivamente rimessa nella convinzione che il compagno avrebbe cessato tali comportamenti.
2. Con provvedimento adottato ex art. 403 c.c. dai Carabinieri della Stazione di Somma R_ Lombardo in pari data, veniva collocato in un luogo protetto unitamente alla madre.
3. Sulla base di tali elementi, in data 26.12.2024, la presso il Parte_1
Tribunale per i minorenni di Milano, proponeva ricorso ex artt. 473-bis 13, 473-bis 15 e 473-bis
40 c.p.c. al medesimo Tribunale, chiedendo di: disporre la convalida del provvedimento di collocamento ex art. 403 c.c. adottato dai C.C. Somma Lombardo in data 25.12.2024; disporre la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale e la limitazione della responsabilità genitoriale della madre;
affidare il minore all'Ente territorialmente competente con valutazione del collocamento ritenuto più idoneo, allo stato presso idonea struttura unitamente alla madre o solo in caso di allontanamento della stessa;
provvedere alla nomina di un curatore speciale ex artt. 473-bis 2 e 473-bis 8 c.p.c.; regolamentare gli incontri tra il padre ed il minore con modalità protetta ed assistita e con facoltà di sospensione se pregiudizievoli;
effettuare una valutazione delle capacità genitoriali di entrambi i genitori con valutazione psicodiagnostica degli stessi ed attivazione degli opportuni sostegni all'esito delle valutazioni;
impartire le necessarie prescrizioni ai genitori (in particolare percorso al SERT per il padre); disporre gli opportuni interventi di sostegno psico- educativo in favore del minore.
4. In data 27.12.2024, il Tribunale per i Minorenni di Milano convalidava il provvedimento ex art. 403 c.c. adottato dai C.C. di Somma Lombardo il 25.12.2024, fissava le udienze del 10.01.2025
e 13.01.2025 per la comparizione dei genitori (rispettivamente, della madre e del padre) nonché l'udienza del 23.10.2025 per il prosieguo del procedimento e nominava curatore speciale del minore l'Avv. che si costituiva con memoria del 31.12.2024. Controparte_1 R_
5. In data 9.01.2025, si costituiva in giudizio , padre del minore , chiedendo di: Persona_1 affidare il bambino all'Ente in attesa di una valutazione sulle capacità genitoriali, con collocamento dello stesso presso i nonni o gli zii paterni;
disporre l'avvio degli incontri tra il minore e il padre in spazio neutro nell'ottica di una liberalizzazione;
disporre la presa in carico di entrambi i genitori al Sert.
6. In data 10.01.2025, veniva sentita la sig.ra la quale dichiarava: “ADR: Confermo tutto CP_2 quello che ho raccontato ai CC di Somma lombardo il 25.12.2024. In particolare, confermo di avere sentito il bambino che piangeva forte e ho visto il piatto del bambino con la pasta dentro per terra. In precedenza io e lui avevamo discusso. Lui mi ha detto «gli prendo la culla e gliela lancio». Lui disprezzava il bambino, ma so che non gli avrebbe fatto del male. ADR: confermo che due R_ R_ giorni prima ho dovuto dare 20 euro a , poi altri 40 perché ha minacciato di dare uno R_ schiaffo a , e allora io per paura che gli facesse male glieli ho dati. ADR: ci sono state anche altre occasioni simili. ADR: fa uso di cocaina regolarmente, negli ultimi tempi era R_1 peggiorato tanto: la prendeva e veniva a casa. Io me ne accorgevo. Io conosco la tossicodipendenza da cocaina e altre sostanze per via della mia famiglia. ADR: io da minorenne sono stata in una Comunità diurna a Castellanza, per problemi di tossicodipendenza dei genitori, e ho avuto un momento di depressione, hanno cercato di seguire gli psicologi. ADR: io non uso cocaina né altre sostanze, tranne qualche canna prima che nascesse mio figlio. ADR: col R_1
Pagina 2 sono stata assieme dal 2022. Lui mi ha nascosto per tre mesi che faceva uso di cocaina, poi me ne sono accorto una sera. Io sono uscita e l'ho vista. ADR: Lui ha iniziato ad avere debiti dopo un R_ mezzo che eravamo insieme lui ha iniziato a fare debiti, dopo che abbiamo avuto è peggiorato. R_ R_ ADR: praticamente io l'ho cresciuto da sola. Lui pensava che fosse una condanna. Lui non mi ha mai aiutato. Non gli compra niente, nemmeno i pannolini, lui i soldi li aveva, il suo focus era la cocaina. Lui usa la cocaina insieme alla birra. Dice «va giù meglio». ADR: la casa è in affitto. il contratto è intestato a lui e lui paga lui. Lui fa il muratore. Lui lavora con il suo patrigno. ADR: per adesso io preferisco rimanere in Comunità, caso mai posso chiedere successivamente il rientro. ADR: sono seguita dal CAV di Busto Arsizio, Eva Onlus la dr.ssa che mi segue si chiama
ADR: non ho niente in contrario all'avvio di incontri del con mio figlio, purché Pt_2 R_1 ci sia un educatore presente. ADR: prima di rimanere incinta facevo la pasticciera e vorrei riprendere: i SS, un educatore della comunità, mi ha detto che mi può aiutare ad avere un contatto per trovare lavoro. ADR: la zia una volta ogni tanto lo veniva a trovare. ADR: per due mesi sono stata fuori casa a maggio per due mesi perché volevo stare via dalla situazione, e per quei due mesi il bambino lo hanno tenuto padre e sua sorella. Soprattutto lo teneva la zia. ADR: io volevo evitare assistenti sociali. Adesso sono a collaborare alle indagini. Sono disponibile anche a fare controlli al Sert, non ho mai usato sostanze”. Alla medesima udienza, era altresì presente la dott.ssa del Servizio di Tutela Persona_2 R_ minori “Cooperativa Marta” per Somma Lombardo, la quale riferiva che: , secondo quanto riferito dal pediatra, era curato ed in salute;
la sig.ra era stata affidata alla nonna fino al CP_2 compimento del 18esimo anno di età, a causa della decadenza di entrambi i suoi genitori;
la sorella R_ del sig. (zia di ) aveva un lavoro stabile ed era una figura presente per il nipote;
il sig. R_1
aveva ammesso di fare uso di sostanze (hashish e cocaina), avendo, a tal fine, fissato un R_1 appuntamento al Sert previsto per l'8.01.2025 ed effettuato gli esami delle urine;
il , R_1 contattati gli operatori, aveva chiesto del bambino e quando avrebbe potuto vederlo.
Al termine dell'udienza, l'Assistente sociale chiedeva l'affido del minore all'Ente e il collocamento dello stesso in Comunità educativa con indirizzo segretato, nonché l'avvio di incontri in Spazio Neutro con il padre e l'effettuazione di indagini sul nucleo familiare.
7. In data 13.01.2025, veniva sentito il sig. , il quale dichiarava: “ADR: tante cose che ha R_1 raccontato la non sono vere. La famiglia di nel 2022 l'aveva buttata fuori di CP_2 CP_2 R_ casa. Io in precedenza dal 2019 facevo uso di cocaina, dopo due mesi dalla nascita di sono ricaduto. Un mio amico aveva una relazione con , ho chiamato mia sorella. Lei ha scelto CP_2 di andarsene con questo ragazzo, , è andata via due mesi. In quei tre mesi ci dividevamo le R_3 giornate. La sera lo prendevo io. Lei si è fatta sentite poco. Era verso novembre 2023. Io quindi R_ sono andato dai miei con , e lei è stata via tre mesi. Io ero andato fuori di testa, lui era il mio migliore amico, lui mi diceva di mettermi l'anima in pace. Ogni tanto chiamava. Questo ha R_3 convissuto con in una casa fatiscente a Casorate, una casa abbandonata. Lei si faceva CP_2 vedere una volta la settimana. Nonostante tutto la amavo ancora. Quindi quando lei mi ha chiesto di tornare insieme, ci simo rivisti, io volevo avere fiducia. Siamo tornati a convivere tutti e tre in via Gallibadino 38. Un mese e mezzo dopo mi sono accorto che lei si sentiva ancora con , e R_3 R_ allora nuovamente se ne è andata. Lui non ha lavoro. Mi ha lasciato di nuovo , e io stavo per perdere il lavoro. ADR: io ho fatto 15 giorni di malattia per tenere mio figlio. Alla fine sono andato dal mio capo, gli ho spiegato, mi ha creduto. Poi dopo 15 giorni il padre di è venuto a CP_2 suonarmi, e mi ha convito a riprendermi in casa . L'accordo era che non avrebbe più CP_2 dovuto andarsene. Poi ho avuto una ricaduta nella dipendenza da cocaina. ADR: L'8 gennaio ho ripreso il percorso al Sert, ho fatto le prime urine, deve fare altri prelievi dopodomani. L'esame del capello, prendo atto che devo chiederlo. ADR: preciso che anche lei usava sostanze, lei usava THC e anche cocaina «pucciotti». ADR: nego di avere tirato uno schiaffo a mio figlio il 25 dicembre, il piatto l'ha rotto lei io ero pieno di lasagne. ADR: ci sono state delle spinte, cioè stata una lite, io dovevo uscire, lei era gelosa. ADR: io non ho mai chiesto soldi con minacce. Io facevo gestire da lei i miei soldi, le ho chiesto il 25 dicembre 50 euro. Nego di avere tirato uno schiaffo a mio figlio.
Pagina 3 ADR: anche a giugno ero stato denunciato, per aggressione, che la minacciavo. ADR: ame risulta che lei ha denunciato, falsamente, , per violenza sessuale. ADR: io faccio ponteggi in R_3 edilizia. ADR: la casa dove abitiamo è intestata a me, in affitto. ADR: io non sono contrario ad allontanarmi da casa per fare rientrare mio figlio. Io posso andare da mia mamma o da mia sorella. ADR: il padre di mi ha minacciato, se lo rifà lo denuncio. ADR: da minorenne CP_2 ho fatto una MAP, non ricordo per che reato. ADR: ho iniziato a usare cocaina nel 2019”. Al termine dell'udienza, la difesa paterna dichiarava di non opporsi all'affido del minore all'Ente né all'allontanamento del dall'abitazione familiare;
chiedeva poi l'avvio degli incontri padre- R_1 figlio inizialmente in Spazio Neutro, in un'ottica di liberalizzazione. Il Curatore speciale chiedeva l'affido del minore all'Ente con collocamento in Comunità segretata e attivazione degli incontri in Spazio Neutro con il padre, disponendo anche indagini sulle capacità genitoriali, interventi di supporto e percorsi al Sert per entrambi i genitori.
7. Con ordinanza ex art. 473 bis n.22 comma 1 c.p.c. comunicata in data 20.01.2025 e in questa sede impugnata, il Tribunale per i Minorenni di Milano, rilevato il clima di elevata conflittualità familiare e tenuto conto della disponibilità del padre ad allontanarsi dall'abitazione, così statuiva in via provvisoria: “Dispone l'affido del minore all'Ente, Comune di Somma Lombardo, con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori sotto il profilo delle scelte sanitarie, educative, scolastiche e di collocamento;
Conferma la convalida del collocamento d'urgenza ex art 403 c.c. Visti gli artt. 479 bis 69 e 70 c.p.c., dispone l'allontanamento del padre dall'abitazione familiare, con divieto di avvicinamento al minore a e alla madre dello stesso ed ai luoghi da essi frequentati, tenendosi ad una distanza non inferiore a 500 metri dagli stessi. Il padre del minore consegnerà le chiavi dell'appartamento ai Carabinieri competenti, previo prelievo dei suoi effetti personali;
Dispone il rientro del minore insieme alla madre nell'abitazione familiare;
Dispone che gli incontri del padre, e di altri familiari che ne facessero richiesta, col minore, siano regolati dai Servizi sociali in Spazio Neutro;
Dispone che i Servizi sociali procedano ad una indagine psicosociale, con valutazione specialistica delle capacità genitoriali, e valutazione delle risorse della famiglia allargata, oltre che delle condizioni psicoemotive delle minori;
Prescrive ai genitori di collaborare con i servizi sociali nell'attuazione del presente decreto;
Dispone che i servizi sociali forniscano tutti i supporti e sostegni necessari”.
8. Avverso tale provvedimento, ha proposto tempestivamente reclamo in data 28.01.2025 il Curatore speciale del minore, avv. chiedendo di: “1) disporre la collocazione Controparte_1 della signora e del figlio presso una Comunità mamma-bambino Controparte_2 Persona_1 segretata sino a quando la madre sarà in grado di far fronte autonomamente alle esigenze proprie
e del minore;
2) disporre per entrambi i genitori controlli e presa in carico per i presso il Servizio Tossicodipendenze territorialmente competente”. Il Curatore speciale ha censurato la decisione di prime cure nella parte in cui essa ha disposto il R_ rientro di insieme alla madre nell'abitazione familiare, rappresentando che tale decisione, oltre ad essere contraria al benessere del minore, non tiene in alcun modo conto dei dati emersi dagli atti depositati e delle istanze formulate all'udienza del 10.01.2025 dalla madre del bambino, dalla dott.ssa dei Servizi sociali e dalla stessa Curatrice dei minori, le quali avevano tutte fatto R_2 R_ richiesta di affidare e la sig.ra al supporto costante di una Comunità madre-bambino. CP_2 A sostegno delle proprie doglianze, l'avv. ha evidenziato che, nel caso in cui la Controparte_1 madre e il bambino tornassero nell'abitazione familiare di Somma Lombardo: a) la sig.ra CP_2 potrebbe essere sottoposta a pressioni da parte dei familiari e degli amici del sig. , pressioni R_1 che, allo stato attuale, non è in grado di gestire autonomamente, come da lei stessa riferito ai Servizi sociali;
b) la madre e il bambino si troverebbero isolati, non avendo essi alcuna rete familiare né amicale di supporto sul territorio di Somma Lombardo;
c) la sig.ra non riuscirebbe a far CP_2 fronte alle spese connesse alla gestione dell'abitazione e al mantenimento proprio e del figlio, avendo attualmente come unica entrata disponibile l'Assegno Unico di circa € 200,00 mensili e non potendo reperire un'occupazione lavorativa per via dell'accudimento del figlio, non essendo stato possibile inserire il piccolo all'asilo nido;
d) tenuto conto della giovanissima età della sig.ra CP_2
Pagina 4 (21 anni) e della sua storia familiare, caratterizzata dall'abbandono da parte delle figure genitoriali e dal probabile utilizzo di sostanze stupefacenti suo e dei suoi genitori, ella avrebbe ulteriori difficoltà R_ a rispondere adeguatamente ai bisogni di crescita di;
d) vi sarebbero problemi di tipo logistico all'effettuazione degli incontri in Spazio neutro tra il minore e il padre come disposti dal Tribunale, non avendo la sig.ra la patente di guida ed essendo difficoltoso recarsi al luogo ove è situato CP_2 il suddetto spazio con i mezzi del trasporto pubblico.
Tali criticità, a detta del Curatore speciale, potrebbero essere efficacemente arginate con un collocamento temporaneo della signora e del minore presso una Comunità di accoglienza, CP_2 ove la madre potrebbe usufruire di un supporto psicologico ed economico, oltre che logistico, ed essere sottoposta ad un'adeguata valutazione delle competenze genitoriali, così come richiesto dal Tribunale. Ad ulteriore sostegno delle proprie istanze, l'Avv. ha allegato una mail inviata alla stessa CP_1 dalla dott.ssa – responsabile della Casa Rifugio “Antigone”, che ha ospitato la Testimone_1
e il figlio – in data 22.01.2025 (doc 6) e la relazione redatta il 24.01.2025 dall'Assistente CP_2
Sociale del Comune di Somma Lombardo, Dott.ssa indirizzata al Tribunale per Persona_4
i Minorenni di Milano (doc. 7), nelle quali si esprime scetticismo in relazione alla prospettiva del rientro della signora nella casa familiare. CP_2
9. Con decreto del Presidente di questa Corte del 30.01.2025, è stata fissata la trattazione in camera di consiglio fissata per la data odierna al 12.03.2025, in assenza delle parti.
10. In data 20.02.2025, si è costituito , chiedendo di: “confermare l'efficacia Persona_1 esecutiva del provvedimento reclamato e dunque disporre il rientro della Sig.ra e del CP_2 minore presso la ex abitazione familiare;
Chiede altresì, ad integrazione del Persona_1 provvedimento emesso dal TM, in persona del Giudice Dott. Viti, di disporre la presa in carico al Serd per entrambi i genitori”. Parte reclamata ha contestato integralmente il reclamo avversario, evidenziando che le argomentazioni addotte dal Curatore speciale, oltre ad essere deboli e a basarsi su circostanze non ancora accertate né provate (la tossicodipendenza e il comportamento aggressivo del ), non R_1 sono volte a tutelare al meglio la posizione del minore, ma, piuttosto, a prendere la decisione più confacente alle attuali mancanze e fragilità materne, per le quali, a detta del reclamato, sarebbe R_ invero più opportuno valutare un collocamento intra-famigliare di presso la nonna o la zia, che avrebbero le risorse economiche, logistiche ed emotive per gestire il nipote.
In particolare, il ha rappresentato che, nel caso in cui la diade madre-figlio facesse ritorno R_1 nell'abitazione di Somma Lombardo: non è vero che la sig.ra subirebbe pressioni dai CP_2 familiari del , posto che la famiglia d'origine paterna, oltre a essere stata ritenuta dai R_1 R_ Servizi sociali una presenza positiva per , è stata sempre un sostegno per la ed il CP_2
, anche quando la donna ha abbandonato il figlio piccolissimo per andare a vivere con un R_1 altro uomo;
la madre e il bambino non subirebbero un isolamento sociale nei termini descritti dal Curatore speciale, abitando essi ormai da tempo nella città di Somma Lombardo ed essendo, la sig.ra una ragazza giovane che ben potrebbe instaurare nuove conoscenze;
la sig.ra CP_2 CP_2 potrebbe essere supportata economicamente dal , il quale si è già attivato per procurare a R_1 lei e al bambino i beni che la donna aveva chiesto ai Servizi sociali, e, in generale, si è da subito R_ reso disponibile a contribuire al mantenimento il figlio , sia in maniera diretta, sia attraverso il pagamento del canone di locazione o l'acquisto di beni utili per il bambino. Infine, a detta di parte reclamata, contrariamente a quanto ritenuto dal Curatore, non può costituire motivo fondante la permanenza in Comunità della sig.ra la difficoltà logistica della stessa, CP_2 sprovvista di patente di guida, nel portare il figlio agli incontri in Spazio Neutro prescritti dal
Tribunale, posto che la mancanza, da parte della donna, del documento suddetto, non deve ricadere sulle scelte più idonee che è necessario prendere nell'interesse del minore. Nonostante la regolarità della notifica del reclamo e del decreto presidenziale a Controparte_2
(avvenuta ad opera della Polizia Municipale a mani della stessa in data 7.2.2025) la stessa non si è costituita.
Pagina 5 11. In data 27.02.2025, i Servizi sociali di Somma Lombardo hanno trasmesso relazione R_ psicosociale relativa al nucleo familiare, esprimendo molta preoccupazione per il minore , esposto alle posizioni poco chiare dei genitori e alle ripercussioni della storia personale di ciascuno di essi sulla situazione presente.
In particolare, gli operatori hanno evidenziato che: entrambi i genitori hanno avuto vissuti faticosi (la sig.ra l'affidamento ai Servizi sociali e il collocamento presso la nonna materna all'età CP_2 di 8 anni a causa della tossicodipendenza del padre e dei problemi psichiatrici della madre, nonché il complicato rapporto con la nonna materna collocataria e la mancanza di una rete sociale amicale e familiare sul territorio di Somma Lombardo;
il sig. : la separazione dei genitori, il R_1 complicato rapporto con la madre, l'incarcerazione del padre, l'accusa di “atti osceni in luogo pubblico” a suo carico, la dipendenza da sostanze stupefacenti da lui stesso ammessa) e parrebbero ora intenzionati a voler ricostruire la loro relazione;
la sig.ra ha fornito una narrazione ricca CP_2 R_ di incongruenze circa i suoi rapporti con la famiglia e i rapporti tra questa e il figlio;
R_1 entrambi i genitori, se pur con sfumature differenti, hanno raccontato agli operatori di un episodio occorso nell'ultimo anno, quando la sig.ra aveva abbandonato la casa familiare per iniziare CP_2 R_ la relazione con un nuovo compagno, amico del , lasciando il figlio alle cure del padre R_1 e della sorella per alcuni mesi;
dopo l'emanazione del provvedimento impugnato, nonostante i Servizi avessero fatto notare alla sig.ra le grandi difficoltà di un immediato ritorno a casa, la CP_2 sig.ra ha deciso di abbandonare la casa rifugio e in data 18.02.2025 è stata accompagnata con il figlio presso la casa familiare;
lo stesso giorno era stato programmato un primo colloquio conoscitivo con l'operatrice di Spazio Neutro, che è stato però disatteso dalla sig.ra senza CP_2 avvisare;
contattata più volte per cercare di programmare il recupero dell'incontro, la sig.ra ha comunicato di non voler prendere parte allo Spazio Neutro, di aver ritirato le denunce a carico del R_
e di voler far incontrare liberamente con il padre;
convocata dagli operatori affinché R_1 spiegasse le ragioni delle sue scelte, la sig.ra che aveva lasciato il figlio dalla nonna paterna CP_2
- in contrasto con quanto disposto dall'AG che aveva previsto la possibilità di incontri con i familiari solo in modalità protetta – ha riferito in modo contraddittorio di essere disponibile ad accompagnare il figlio in Spazio Neutro e di voler seguire le indicazioni dei Servizi, ma al tempo stesso di voler “vedersela da sola”, senza l'intervento degli Assistenti sociali;
il sig. , dopo R_1
l'emissione del provvedimento impugnato si è mostrato collaborante e adeguato, presentandosi ai colloqui – ove ha chiesto del figlio – nonché, prima ancora di avere indicazioni sul punto da parte Part degli operatori, al d di Gallarate, ove ha fissato le date per i controlli tossicologici e le visite con gli specialisti;
egli ha, inoltre, accettato il video-colloquio organizzato per conoscere l'operatrice dello Spazio Neutro, nonostante lo scarso preavviso e quindi il poco tempo a disposizione per organizzarsi con il lavoro;
la sorella e il padre del hanno contattato gli operatori per avere R_1 R_ informazioni sulla gestione di , verso cui, specialmente il nonno, ha manifestato forte preoccupazione se pur assumendo toni poco appropriati e minacciosi. Alla luce di tali elementi, il Servizio ha manifestato forte preoccupazione per il minore, a causa della relazione conflittuale e poco stabile dei genitori, della fragilità emotiva della madre – sulla cui competenza genitoriale gli operatori hanno manifestato forti dubbi –, della tossicodipendenza del
, nonché della circostanza che la famiglia del padre, nonostante il forte legame col nipote, R_1 non sembra poter costituire una risorsa adeguata alla crescita del minore. Gli operatori hanno, quindi, suggerito l'opportunità di disporre il collocamento in Comunità della madre e del bambino e R_ di avviare incontri protetti tra il padre ed e tra questi e la famiglia , disponendo altresì R_1 una valutazione psicodiagnostica della sig.ra CP_2
12. In data 7.03.2025, il Procuratore Generale, nella persona della dott.ssa Luisa Russo, ha presentato le proprie conclusioni scritte con le quali ha chiesto la modifica del provvedimento reclamato, disponendo il collocamento comunitario madre-bambino presso idonea struttura educativa, la prosecuzione del percorso SERT per il padre e la presa in carico presso SERT la madre nonché l'avvio degli incontri con il padre e con la famiglia paterna con modalità protetta e assistita (con facoltà di sospensione se pregiudizievoli).
Pagina 6 Il PG ha, infatti, condiviso le preoccupazioni manifestate dal Curatore speciale nel proprio reclamo e confermate nella relazione dei Servizi sociali, evidenziando che la decisione di prime cure di collocare il piccolo nell'abitazione familiare con la madre esporrebbe il minore ad una situazione a rischio, posto che la complessa situazione familiare, nonché la fragilità emotiva e psicologica della non la rendono al momento in grado di garantire adeguata tutela al figlio piccolo. CP_2
******
Preliminarmente, attesa la regolarità della notifica del reclamo e del provvedimento presidenziale alla sig.ra e considerata la sua mancata costituzione, ne va dichiarata la contumacia. CP_2
Nel merito reputa la Corte che il reclamo debba trovare accoglimento. Il divieto di avvicinamento del padre alla diade madre e figlio, non appare sufficientemente tutelante: ne è riprova la circostanza, riportata dai Servizi sociali, che la coppia - appena la signora è tornata casa - si CP_2 è incontrata presso l'abitazione familiare, in aperta violazione del divieto imposto dal Tribunale. Le criticità di ciascun genitore impongono, a parere di questa Corte, l'inserimento comunitario di mamma e bambino.
Il ha ammesso di fare uso da tempo di sostanze stupefacenti, la sua infanzia è stata segnata R_1 dalla separazione dei genitori, dalla carcerazione del padre e da un difficile rapporto con la madre;
a suo carico, poi, risulta un'accusa di atti osceni in luogo pubblico. Né appare sufficientemente R_ tutelante la convivenza di con la madre senza alcuna vigilanza e supporto da parte dei Servizi.
La giovanissima donna (ventunenne) ha avuto un'infanzia difficile caratterizzata dalla presenza di un padre tossicodipendente e una madre con problemi psichiatrici, è vissuta con la nonna, con la quale però aveva un rapporto altamente conflittuale. Ha ammesso di aver abbandonato il compagno e il figlio per una relazione sentimentale con un amico del , con il quale era andata ad R_1 abitare in una condizione alloggiativa di grave degrado segnata anche dalla presenza del di lei padre tossicodipendente. E' totalmente priva di una rete familiare o amicale propria che la possano sostenere, non ha un lavoro e di risorse economiche;
non è chiaro il suo rapporto con i familiari del
. R_1
Il suo comportamento sia rispetto alla relazione con il sia rispetto al suo ruolo di madre R_1 mostra ambiguità e fragilità preoccupanti: ha ritirato le denunce per aggressioni nei confronti del compagno, ha lasciato la casa rifugio ove era collocata con il figlio, senza confrontarsi con gli operatori, ha disatteso senza preavviso il primo incontro fissato con l'operatrice dello Spazio Neutro R_ che avrebbe dovuto organizzare gli incontri tra e il padre, non ha risposto alle molteplici telefonate della predetta operatrice e non ha dato alcun riscontro alla proposta di recuperare il predetto incontro, ha dichiarato di voler far incontrare padre e figlio liberamente e di non volere aver intenzione di seguire le indicazioni degli operatori, ha fatto incontrare il piccolo alla nonna paterna in violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento impugnato.
La sua mancata costituzione nel presente procedimento dimostra la difficoltà della stessa a comprendere l'importanza dell'intervento di sostegno delle istituzioni nel processo di crescita di R_
.
Come correttamente rilevato dalla curatrice e dai Servizi sociali entrambi i genitori necessitano di un significativo sostegno sia personale sia nel loro ruolo genitoriale, previo approfondimento relativamente alle loro fragilità; solo il collocamento comunitario mamma-bambino in Comunità segretata potrà consentire di procedere in sicurezza a tale approfondimento ( già disposto dal Giudice a quo) e di individuare gli interventi di sostegno più adeguati, nonché il progetto R_ maggiormente confacente alle esigenze di crescita di . Per il momento si impone il collocamento in luogo segretato, in considerazione del comportamento tenuto dal in R_1 passato e della violazione da parte dello stesso del divieto di avvicinamento.
In ragione di quanto esposto, deve essere confermato l'incarico ai Servizi Sociali di regolamentare R_ gli incontri tra il padre nonché i familiari dello stesso che ne facciano richiesta e in Spazio
Neutro alla presenza di un educatore. Si auspica che la sig.ra colga il significato di “aiuto” di tale collocamento;
qualora, però, la CP_2 R_ stessa decida al non aderire a tale disposizione, la tutela di impone che il piccolo venga
Pagina 7 R_ collocato in Comunità segretata per soli infanti. In tal caso incontrerà anche la madre in Spazio
Neutro alla presenza di un educatore. La tossicodipendenza del e il riferito uso saltuario di cannabis da parte della R_1 CP_2 impongono di invitare entrambi a rivolgersi al SERT per i controlli e per l'avvio di un programma di recupero.
Nei termini esposti il provvedimento impugnato deve essere parzialmente modificato con conferma nelle restanti parti. Parte reclamata, in quanto soccombente, deve essere condannata al pagamento in favore dell'Erario delle spese processuali sostenute da parte reclamante ( ammessa al patrocinio a Spese dello Stato) che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis n 24 I c. c.p.c., a parziale modifica dell'ordinanza ex art. 473 bis n. 22 c.p.c. emessa il 15.01.2025 e comunicata in data 20.01.2025 dal Tribunale per i Minorenni di Milano nell'ambito del procedimento avente R.G. n. 7014/2024, così provvede:
- dispone l'immediato collocamento di madre e figlio in Comunità segretata, con incarico ai
Servizi sociali di regolamentare i rapporti tra il minore e il padre, nonché i componenti della famiglia d'origine paterna che ne facciano richiesta, in Spazio Neutro con modalità osservate;
- qualora la madre rifiuti detto collocamento, dispone il collocamento di in Persona_1
Comunità per soli infanti;
in tal caso i Servizi sociali regolamenteranno i rapporti tra il minore e la madre con le medesime modalità previste per gli incontri padre-figlio;
- invita i genitori a rivolgersi al più presto al SERD territorialmente competente per una pronta presa in carico volta ad affrancarsi dall'uso di sostanze stupefacenti;
- conferma nel resto il provvedimento impugnato;
- condanna parte reclamata alla rifusione delle spese processuali sostenute da parte reclamante che si liquidano in complessivi €. 1.664,00 da versarsi a favore dell'Erario.
- dichiara il presente provvedimento decreto immediatamente esecutivo.
Si notifichi a mezzo Polizia Municipale alla sig.ra . Controparte_2
Si comunichi a cura della cancelleria alle parti, e al P.G.
Così deciso in Milano, 12.03.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Paola Tanara Fabio Laurenzi
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