Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 29/05/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 577/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A. D'Elia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 577/2025 promossa da:
in persona del l.r. p.t., rappresentato e difeso, giusta delega a margine in Parte_1 calce all'atto di citazione dall'avv. PIATTI ALBERTO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio del medesimo RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta delega a margine Controparte_1 C.F._1 in calce dall'avv. SALVIONI STEFANO, elettivamente domiciliato in BALUARDO PARTIGIANI N 28100 NOVARA presso lo studio del medesimo
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta delega a Controparte_2 C.F._2 margine in calce dall'avv. SALVIONI STEFANO, elettivamente domiciliato in BALUARDO PARTIGIANI N 28100 NOVARA presso lo studio del medesimo e Parte_2 Parte_3
RESISTENTI CONCLUSIONI Le parti si riportavano alle conclusioni rese negli atti di causa Fatto e Diritto
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente, dopo aver dedotto
- di aver acquistato, in forza di cessione di crediti pro soluto da (con avviso su Controparte_3
G.U. della Repubblica Italiana parte II n.137 del 18.11.2021), anche il credito vantato nei confronti di in forza di contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria del Parte_4
9.11.2011;
- che la era deceduta il 22.10.2017 ab intestato lasciando a sé superstiti quali chiamati Pt_4 all'eredità gli odierni resistenti, il marito e i figli , e Parte_3 Parte_2 Controparte_1
; Controparte_4
- che solo e avevano accettato l'eredità materna, ritualmente Controparte_1 Controparte_4 trascritta in data 12.2.2019, mentre gli altri due chiamati, nonostante l'actio interrogatoria intrapresa avanti a questo Tribunale (R.G. 3102/2019) nel termine loro concesso non avevano dichiarato di voler accettare detta eredità perdendo così il diritto di accettare l'eredità de qua e conseguente accrescimento delle quote di spettanza degli eredi;
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- di aver pertanto interesse alla declaratoria dell'avvenuta espansione della quota di proprietà degli esecutati in forza dell'operatività dell'accrescimento sussistendone tutti i presupposti;
insta questo Tribunale per sentir dichiarare l'avvenuto diritto di accrescimento ai sensi dell'art. 522 c.c. dell'eredità materna in favore di e , con conseguente Controparte_1 Controparte_4 ordine al Conservatore dei RR.II di procedere alle dovute trascrizioni. Instauratosi il contraddittorio, si sono costituiti solo e , che Controparte_1 Controparte_4 non si sono opposti all'avversa domanda. Trattata la causa all'udienza del 28.5.2025 e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva trattenuta in decisione. Radicando il presente processo parte ricorrente, dopo aver ricostruito i fatti di causa, ha chiesto dichiararsi l'avvenuto diritto di accrescimento ai sensi dell'art. 522 c.c. dell'eredità materna in favore di e , con conseguente ordine al Conservatore dei RR.II Controparte_1 Controparte_4 di procedere alle dovute trascrizioni. I resistenti costituiti in giudizio non hanno contestato le avverse domande e la ricostruzione dei fatti. In limine litis vanno subito evidenziati la legittimazione ad agire e l'interesse ad agire di parte ricorrente nella fattispecie concreta esaminata come si rileva dalla documentazione prodotta comprovante l'avvenuta cessione a proprio favore del credito vantato nei confronti della parte resistente e l'azione esecutiva esercitata sui beni indicati nel ricorso e i consequenziali provvedimenti resi in sede esecutiva (cfr. doc.1 e ss. di parte ricorrente), ma anche la legittimazione passiva di tutti i resistenti così come ricostruita nel ricorso e documentata nel fascicolo della parte ricorrente (v. docc.8 e ss.). Nel merito la domanda è fondata. Nella fattispecie concreta esaminata pacifici e di evidenza documentale sono
- l'intervenuta cessione di crediti pro soluto (tra cui anche il credito vantato nei confronti di in forza di contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria del 9.11.2011) Parte_4 da all'odierna ricorrente (v. docc.2 a 7 del fascicolo di parte ricorrente); Controparte_3
- l'intervenuto decesso della in data 22.10.2017 senza disposizioni testamentarie e Pt_4 lasciando a sé superstiti quali chiamati all'eredità tutti gli odierni resistenti (v. docc.8 e 9 di parte ricorrente);
- l'avvenuta accettazione dell'eredità relitta da parte dei soli e , Controparte_1 Controparte_4 ritualmente trascritta in data 12.2.2019, mentre gli altri due chiamati, e Parte_3 Pt_2
, nonostante l'actio interrogatoria intrapresa avanti a questo Tribunale (R.G. 3102/2019)
[...] nel termine loro concesso non avevano dichiarato di voler accettare detta eredità perdendo così il diritto di accettare l'eredità de qua (v. docc.10 e 11 di parte ricorrente);
pagina 2 di 3 - la procedura esecutiva immobiliare intrapresa da parte ricorrente avanti al Tribunale di Novara (R.G.E. N.104/2023) in forza del predetto titolo esecutivo nei confronti di e Controparte_1
e le conseguenti statuizioni in relazione alla mancanza della continuità delle Controparte_4 trascrizioni dell'acquisto ereditario in capo ai soggetti esecutati nella misura di ½ ciascuno (v. docc.12 a 17 di parte ricorrente);
- la mancata successiva accettazione dell'eredità de qua da parte di e Parte_3 Pt_2
, privi comunque di altri discendenti o successibili (v. docc.18 e ss. di parte ricorrente).
[...]
Da tanto emerge come sia fondata la domanda di parte ricorrente, sussistendo tutti i presupposti per dichiarare l'avvenuta espansione/incremento della quota ereditaria di CP_1
e nei confronti degli altri chiamati e (in
[...] Controparte_4 Parte_3 Parte_2 difetto delle condizioni per poter operare il diritto di rappresentazione e, vertendosi in ipotesi di successione legittima, non potendo trovare applicazione il disposto di cui all'art. 674 c.c.). Valutati, dunque, tutti gli elementi di prova forniti nel presente giudizio, può pertanto considerarsi come verificato il thema probandum della presente controversia stante l'intervenuta decadenza dei citati resistenti e dalla possibilità di accettare Parte_3 Parte_2
l'eredità di con il conseguente avvenuto “accrescimento” delle quote ereditarie Parte_4 degli eredi e . Controparte_1 Controparte_4
Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze, domande ed eccezioni devono ritenersi assorbite e/o rigettate. Le spese di lite devono essere compensate in considerazione del comportamento processuale dei resistenti.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
- accoglie la domanda formulata da parte ricorrente, e per l'effetto,
- dichiara l'avvenuto “accrescimento” ai sensi dell'art. 522 c.c. in favore di e Controparte_1
nei confronti degli altri chiamati e dell'eredità Controparte_4 Parte_3 Parte_2 relitta da , Parte_4
- ordina al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente di provvedere alla trascrizione del presente provvedimento con esonero da responsabilità,
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Busto Arsizio, 29 maggio 2025 Il Giudice
A. D'Elia
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