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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/12/2025, n. 9603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9603 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45175/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 45175/2024
Oggi 11.12.2025 ad ore 12.54 innanzi al dott. Damiano Spera, sono comparsi:
Per l'avv. D'AGATA FRANCESCO Parte_1
Per l'avv. D'AGATA FRANCESCO, e la parte Controparte_1
personalmente
Per l'avv. D'AGATA FRANCESCO, e la parte personalmente CP_2
Per l'avv. Controparte_3
VERNALEONE VITTORIO CP_4
Per l'avv. ALFIERI ALBERTO, oggi sostituito dall'avv. Controparte_5
FEDERICA VISELLI
I procuratori delle parti richiamano le conclusioni assunte alla udienza del 6.11.2025.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Damiano Spera
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45175/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avvocato D'AGATA FRANCESCO
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avvocato D'AGATA FRANCESCO
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_2 C.F._3
dall'avvocato D'AGATA FRANCESCO
ATTRICE contro
(C.F. Controparte_3
), rappresentata e difesa dall'avvocato VERNALEONE VITTORIO P.IVA_1
[...]
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_6 C.F._4
dall'avvocato ALFIERI ALBERTO
CONVENUTE
CONCLUSIONI All'udienza del 6.11.2025, le parti concludevano come da verbale di causa.
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Controparte_1 CP_2 rispettivamente madre e sorelle del de cuius convenivano in giudizio Persona_1 [...]
(breviter ) e per sentirle Controparte_3 CP_3 Controparte_5 condannare in via tra loro solidale al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro occorso al di loro congiunto deceduto in data 21.05.2009, alle ore 19.30, in conseguenza delle gravi lesioni riportate nell'incidente stradale avvenuto in pari data alle ore 18.25 circa, in Lecce, via FO. In particolare, nell'atto introduttivo del presente giudizio, le attrici allegavano e deducevano che: in data 21.05.2009, alle ore 18.25 circa, in Lecce, l'autovettura Renault US tg. CP342SC, assicurata con la compagnia , di proprietà e condotta da , proveniente da via Biella, CP_3 Controparte_5 allorché giunta all'intersezione regolata da segnaletica orizzontale e verticale di STOP con la via FO, non rispettava l'obbligo di fermarsi e svoltava a destra sulla predetta via attingendo il motociclo Honda Foresight tg. AD76797 di proprietà di e nell'occasione condotto da Persona_2 che percorreva la via FO;
a seguito delle lesioni riportate, il sig. Persona_1 Pt_1 decedeva per shock traumatico emorragico in politraumatizzato; sui luoghi del sinistro interveniva la Polizia Municipale di Lecce che redigeva rapporto di intervento stradale;
gli attori, attribuendo a l'esclusiva responsabilità del sinistro, formulavano richiesta risarcitoria nei confronti Controparte_5 della compagnia;
quest'ultima nulla corrispondeva, sicché agivano nel presente giudizio per CP_3 ottenere il ristoro di tutti i danni patiti in conseguenza della morte del di loro congiunto, Persona_1
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio con separate comparse
[...]
e , le quali eccepivano, in via preliminare, l'intervenuta Controparte_3 Controparte_5 prescrizione del diritto vantato dalle attrici e, nel merito, concludevano per il rigetto di tutte le domande;
la convenuta inoltre, sempre in via preliminare, chiedeva accertarsi e dichiarare CP_5
l'inammissibilità delle domande attoree per la presenza di giudicato formale e sostanziale sul “punto fondamentale oggetto della pretesa risarcitoria”. All'udienza del 19.06.2025, il Giudice, invitava le parti a conciliare la lite e rinviava la causa. All'udienza del 6.11.2025, le parti precisavano le conclusioni come da fogli depositati in via telematica e il Giudice rinviava per la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza dell'11.12.2025, assegnando un termine per il deposito di brevi note conclusive. All'udienza dell'11.12.2025, il Giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Quanto all'eccezione di prescrizione del diritto tempestivamente sollevata dalle parti convenute, deve rilevarsi quanto segue.
, in sede di comparsa di costituzione e risposta, ha Parte_2 eccepito la prescrizione del diritto fatto valere nei suoi confronti atteso che il fatto risale al 21.05.2009 e che tutte le missive inviate alla predetta Compagnia sono prive di avviso di ricevimento o, comunque, di prova di ricevimento delle stesse. Deduce altresì la Compagnia che, pure laddove fosse ritenuta interrotta la prescrizione tra il 21.05.2009 e il 21.05.2011, successivamente a tale ultima data, comunque, il termine non è stato interrotto con cadenza infrabiennale, giusto il disposto dell'art. 2947 c. II c.c. D'altra parte, la convenuta in sede di comparsa di costituzione e risposta, ha eccepito CP_5 anch'essa la prescrizione del diritto fatto valere nei suoi confronti atteso che il sinistro, si ripete, è pagina 3 di 7 avvenuto in data 21.05.2009 (e in pari data è deceduto il sig. e che la prima richiesta di Pt_1 risarcimento danni è stata avanzata dalle attrici in data 13.12.2011, dunque oltre il termine di cui al citato art. 2947 c. II c.c. Com'è noto, in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, la relativa azione è soggetta alla prescrizione biennale ex art. 2947, II comma, c.c. Parte attrice, nella fattispecie, invoca tuttavia la più lunga prescrizione di cui al terzo comma dell'art. 2947 c.c. sul presupposto che nel caso de quo ricorrerebbe il reato di omicidio colposo ex art. 589 comma 1 c.p. vigente all'epoca dell'evento (cfr. pag. 1 memoria n. 1 att.). Di conseguenza, nella prospettazione attorea, l'azione risarcitoria si sarebbe dovuta prescrivere decorsi sei anni e mezzo dal fatto-reato stante la disciplina di cui alla L. 251/2005 (c.d. “ex ) e, quindi, il 21.11.2016. CP_7
Al riguardo deve rilevarsi che la dedotta rilevanza penale del fatto – cui conseguirebbe la più lunga prescrizione del diritto pari a sei anni e tre mesi (ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 e 161 c.p. in merito al reato di omicidio colposo ex art. 589 c.1 c.p., ante riforma L. 41/2016) – assume primario rilievo ai fini della fondatezza o meno dell'eccezione di prescrizione per i motivi di seguito espressi. Sul punto, l'ordinanza di archiviazione ex art 409 c.p.p. emessa dal GIP del Tribunale di Lecce sub doc. 5 fasc. dichiarava infondata la notizia di reato ex art. 589 c.p. in capo alla convenuta CP_5
Laurenza, in quanto:
- secondo le pacifiche risultanze degli accertamenti tecnici della Polizia Municipale di Lecce e di quelli successivamente commessi dal P.M. al proprio c.t. Ing. la morte di Persona_3
conducente del motociclo Honda Foresight fu conseguente al sinistro stradale Persona_1 verificatosi il 21 maggio 2009, alle ore 18.25 in Lecce, le cui cause sono da ricercarsi esclusivamente nella imprudente condotta della vittima;
- quest'ultima in violazione degli artt. 141,142,143 e 146 C.d.S., conduceva il proprio veicolo in senso vietato senza mantenere la prossimità del bordo destro della carreggiata ed a velocità eccessiva in relazione al limite fissato per i centri abitati ed alle caratteristiche della strada, così da collidere con l'autovettura Renault US condotta da , che Controparte_5 sopraggiungeva in opposta direzione ad una velocità stimata non superiore a 23 km/h, senza consentirle di compiere alcuna manovra diversiva per mancanza del tempo e dello spazio necessari, sicché la collisione, pacificamente ascrivibile allo fu certamente non Pt_1 prevenibile in alcun modo da parte della , soprattutto tenuto conto che, nel CP_5 limitatissimo lasso di tempo e nel breve spazio di cui l'indagata poté disporre tra l'avvistamento del motociclo condotto dalla vittima e l'impatto (tenuto conto del c.d. intervallo psicotecnico tra percezione del pericolo e reazione), la non avrebbe potuto eseguire CP_5 alcuna efficace manovra d'emergenza tale da evitare lo scontro o limitarne i danni;
- l'imprevedibilità ed evitabilità dell'evento sono rese evidenti dalle pacifiche circostanze che la vittima procedesse contromano ed al centro della strada anziché in prossimità del margine destro, così come si rileva dal punto di impatto e dai danni riportati dall'autovettura (al fanale anteriore destro e non già a quello sinistro);
- alcuna colpa generica o specifica eziologicamente legata all'evento dannoso è ascrivibile a
perché, data la traiettoria seguita dal motociclo condotto dalla vittima, Controparte_5
l'impatto non sarebbe stato evitabile neppure se l'autovettura dell'indagata avesse rasentato il margine destro della carreggiata. (cfr. doc. 5 fasc. . CP_5 pagina 4 di 7 In merito alla predetta ordinanza di archiviazione e agli effetti che essa spiega nel giudizio civile, appare opportuno richiamare il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, condiviso da questo Tribunale, a mente del quale: “Il giudice civile, chiamato a decidere sulla domanda di risarcimento del danno per un fatto che sia stato oggetto di un provvedimento di archiviazione in sede penale, è tenuto a verificare l'integrazione della fattispecie atipica di cui all'art. 2043 c.c., senza poter accertare, in via incidentale, la ricorrenza di quella tipica contemplata dalla norma incriminatrice, stante l'ontologica diversità strutturale tra le due forme di illecito e la necessità di conformare l'accertamento giudiziale al rispetto del canone costituzionale della presunzione di non colpevolezza.” (cfr. Corte Cass. 3368/2023). In applicazione del predetto principio, sebbene a questo Giudice esuli anche solo incidenter tantum, l'accertamento della fattispecie incriminatrice, come prospettata da parte attrice, è pur vero che ai fini del decorso del termine di prescrizione occorre compiere un'autonoma valutazione del fatto, in ossequio al consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte a mente del quale: “In tema di fatto illecito suscettibile di integrare gli estremi di un reato, ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, l'intervenuta archiviazione in sede penale non determina alcun vincolo per il giudice civile, il quale è tenuto a compiere un'autonoma valutazione del fatto, onde verificare se esso soggiaccia al termine generale quinquennale di cui al primo comma dell'art. 2947 c.c., ovvero al più lungo termine di cui al terzo comma della medesima disposizione.” (cfr. Cass. ord. n. 375 del 08/01/2025). Ebbene, in applicazione dell'esposto principio di diritto, dalla documentazione versata in atti (cfr. all. fasc. att., all. fasc. e docc.
5-7 fasc. , è emerso che: CP_3 CP_5
- il sig. percorreva in sella al proprio motociclo la via FO in contromano Persona_1
(cfr. all. fasc. att. pag. 5);
- la via FO è, infatti, a senso unico di percorrenza;
- la convenuta giunta da via Biella in direzione via FO, all'altezza del segnale di CP_5
STOP svoltava a destra e finiva per impattare contro il sig. Pt_1
- quest'ultimo sbalzato dal proprio scooter impattava rovinosamente al suolo tanto da riportare lesioni gravi ed irreversibili che ne cagionavano il decesso (21.05.2009 ore 19.30);
- gli accertamenti tecnici svolti in sede penale, qui utilizzabili come prova atipica e liberamente valutabili da questo Giudice, hanno rilevato che il motociclo viaggiava in contromano (come peraltro accertato dagli agenti di Polizia intervenuti in loco) e al centro della strada;
- quest'ultima circostanza conduce a ritenere irrilevante che la convenuta avesse CP_5 effettuato la svolta verso la via FO tenendosi sulla sinistra piuttosto che sulla destra, in quanto non poteva prevedere che sarebbe sopraggiunto un veicolo da destra e in contromano;
- inoltre, l'intersezione tra via Biella e via FO era caratterizzata da una notevole limitazione della visuale, in quanto sul margine destro dell'intersezione era presente un folto albero di fico (cfr. rilievi foto planimetrici pag. 48 e ss. all. fasc. att.);
- tale occlusione non può gravare sulla convenuta non potendo esigersi un maggior grado di diligenza e di prudenza dinnanzi ad eventi imprevedibili come quello verificatosi in concreto (motociclo in contromano);
- peraltro, in applicazione del principio del più probabile che non è plausibile ritenere che la convenuta nell'approssimarsi all'incrocio abbia sporto il capo verso sinistra e non già verso destra, dal quale in teoria nessun veicolo sarebbe dovuto sopraggiungere, essendo la via pagina 5 di 7 FO a senso unico da sinistra verso destra, ponendosi idealmente nella stessa direzione di marcia della convenuta;
- in considerazione della condotta tenuta dalla la quale non fu sanzionata né per CP_5 mancata concessione della precedenza né per eccesso di velocità, deve escludersi la configurabilità astratta di una fattispecie di reato non essendo alla stessa imputabili condotte imprudenti o negligenti ed essendosi ella ritrovata in una situazione tale da non poter evitare o impedire lo svolgersi degli accadimenti. Queste conclusioni trovano supporto nella copiosa documentazione in atti e anche negli accertamenti svolti in sede penale che, si ripete, possono essere utilizzati da questo Giudice come prova atipica, in ossequio al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale:
“La prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare.” (Cass. ord. n. 5947 del 28/02/2023). Ebbene, alla luce delle argomentazioni sopra esposte e facendo applicazione dei richiamati principi di diritto, deve escludersi l'applicabilità alla fattispecie in esame del termine di prescrizione più lungo di cui all'art. 2947 c. III c.c., non ravvisandosi, solo ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione, una fattispecie di reato. Ciò premesso, esclusa per le argomentazioni sopra esposte l'applicabilità al caso di specie del termine di prescrizione più lungo di cui all'art. 2947 c. III c.c. e ritenuto, pertanto, applicabile il più breve termine di prescrizione di cui al c. II della disposizione citata, deve dichiararsi prescritto il diritto al risarcimento del danno vantato dalle attrici nel presente giudizio per le ragioni che seguono. Ed infatti il sinistro si è verificato il giorno 21.05.2009 e dall'esame della documentazione versata in atti da parte attrice non vi è prova di alcun atto interruttivo indirizzato dalle attrici alla convenuta né alla convenuta prima del 13.12.2011, dunque circa due anni e mezzo dopo dal CP_3 CP_5 verificarsi dell'incidente in cui ha perso la vita il di loro congiunto, (cfr. all. fasc. att.). Persona_1
Peraltro, la “raccomandata a.r.” datata 13.12.2011, indirizzata alla convenuta , reca una CP_3 richiesta di risarcimento del danno solo in nome e per conto di e non già anche per le Parte_1 altre due odierni attrici. Inoltre, non vi è prova che la predetta “raccomandata a.r.” sia stata effettivamente ricevuta dalla odierna convenuta, in quanto parte attrice si limita a produrre esclusivamente la lettera di messa in mora, senza produrre alcuna cartolina di spedizione e/o di ricevimento. Per quanto concerne le altre due attrici, sorelle del de cuius, la prima lettera di messa in mora inviata alla convenuta è datata 12.05.2014 (ricevuta in data 15.05.2014), dunque a distanza di ben CP_3 cinque anni dal sinistro di cui è causa (cfr. all. 7 memoria n. 1 fasc. att.). Pertanto, tenuto conto che sia la prima lettera di messa mora, soltanto a nome della madre del de cuius e senza cartolina di ricevimento, sia la prima lettera di messa in mora a nome delle sorelle del de cuius devono ritenersi tardive e, di conseguenza, prive di efficacia rispetto al decorso del termine di prescrizione di cui all'art. 2947 c. II c.c., in quanto entrambe successive ai due anni dal verificarsi del sinistro.
pagina 6 di 7 La statuizione che precede assorbe, per la ragione più liquida, dalla disamina delle ulteriori lettere raccomandate inoltrate dalle parte attrici, in quanto tutte successive alla data del 13.12.2011 e, dunque, non idonee ad assumere efficacia interruttiva della prescrizione. Pertanto, in difetto di ogni principio di prova nei termini che precedono in ordine al compimento di atti interruttivi della prescrizione e tenuto conto che dal giorno del sinistro (21.05.2009) al giorno di quello che potrebbe considerarsi effettivamente il primo atto interruttivo della prescrizione - cioè l'istanza di mediazione versata in atti da parte attrice e datata 27.03.2012 (con richiesta risarcitoria formulata soltanto dalla madre del de cuius) e la seconda lettera di messa in mora sub doc. 7 inviata dalle sorelle del de cuius alla convenuta - è trascorso un lasso temporale ben superiore al termine biennale CP_3 di cui all'art. 2947, II comma c.c.; deve, dunque, ritenersi decorso il termine prescrizionale del diritto azionato dalle attrici nei confronti della convenuta e della convenuta e, per l'effetto, CP_3 CP_5 la domanda risarcitoria deve essere rigettata per decorso della prescrizione. Alla luce delle argomentazioni che precedono devono altresì rigettarsi le istanze istruttorie reiterate da parte attrice all'udienza di precisazione delle conclusioni.
3. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta, per decorso della prescrizione, tutte le domande proposte dalle attrici nei confronti di e di;
Controparte_3 Controparte_5
- condanna le attrici, in solido, a rifondere a le Controparte_3 spese di lite che si liquidano in euro 14.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A.;
- condanna le attrici, in solido, a rifondere a le spese di lite che si liquidano in Controparte_5 euro 14.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte di questo giudice ed è immediatamente depositata in cancelleria. Milano, 11.12.2025
Il Giudice Istruttore in funzione di giudice unico dr. Damiano SPERA
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 45175/2024
Oggi 11.12.2025 ad ore 12.54 innanzi al dott. Damiano Spera, sono comparsi:
Per l'avv. D'AGATA FRANCESCO Parte_1
Per l'avv. D'AGATA FRANCESCO, e la parte Controparte_1
personalmente
Per l'avv. D'AGATA FRANCESCO, e la parte personalmente CP_2
Per l'avv. Controparte_3
VERNALEONE VITTORIO CP_4
Per l'avv. ALFIERI ALBERTO, oggi sostituito dall'avv. Controparte_5
FEDERICA VISELLI
I procuratori delle parti richiamano le conclusioni assunte alla udienza del 6.11.2025.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Damiano Spera
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45175/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avvocato D'AGATA FRANCESCO
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avvocato D'AGATA FRANCESCO
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_2 C.F._3
dall'avvocato D'AGATA FRANCESCO
ATTRICE contro
(C.F. Controparte_3
), rappresentata e difesa dall'avvocato VERNALEONE VITTORIO P.IVA_1
[...]
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_6 C.F._4
dall'avvocato ALFIERI ALBERTO
CONVENUTE
CONCLUSIONI All'udienza del 6.11.2025, le parti concludevano come da verbale di causa.
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Controparte_1 CP_2 rispettivamente madre e sorelle del de cuius convenivano in giudizio Persona_1 [...]
(breviter ) e per sentirle Controparte_3 CP_3 Controparte_5 condannare in via tra loro solidale al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro occorso al di loro congiunto deceduto in data 21.05.2009, alle ore 19.30, in conseguenza delle gravi lesioni riportate nell'incidente stradale avvenuto in pari data alle ore 18.25 circa, in Lecce, via FO. In particolare, nell'atto introduttivo del presente giudizio, le attrici allegavano e deducevano che: in data 21.05.2009, alle ore 18.25 circa, in Lecce, l'autovettura Renault US tg. CP342SC, assicurata con la compagnia , di proprietà e condotta da , proveniente da via Biella, CP_3 Controparte_5 allorché giunta all'intersezione regolata da segnaletica orizzontale e verticale di STOP con la via FO, non rispettava l'obbligo di fermarsi e svoltava a destra sulla predetta via attingendo il motociclo Honda Foresight tg. AD76797 di proprietà di e nell'occasione condotto da Persona_2 che percorreva la via FO;
a seguito delle lesioni riportate, il sig. Persona_1 Pt_1 decedeva per shock traumatico emorragico in politraumatizzato; sui luoghi del sinistro interveniva la Polizia Municipale di Lecce che redigeva rapporto di intervento stradale;
gli attori, attribuendo a l'esclusiva responsabilità del sinistro, formulavano richiesta risarcitoria nei confronti Controparte_5 della compagnia;
quest'ultima nulla corrispondeva, sicché agivano nel presente giudizio per CP_3 ottenere il ristoro di tutti i danni patiti in conseguenza della morte del di loro congiunto, Persona_1
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio con separate comparse
[...]
e , le quali eccepivano, in via preliminare, l'intervenuta Controparte_3 Controparte_5 prescrizione del diritto vantato dalle attrici e, nel merito, concludevano per il rigetto di tutte le domande;
la convenuta inoltre, sempre in via preliminare, chiedeva accertarsi e dichiarare CP_5
l'inammissibilità delle domande attoree per la presenza di giudicato formale e sostanziale sul “punto fondamentale oggetto della pretesa risarcitoria”. All'udienza del 19.06.2025, il Giudice, invitava le parti a conciliare la lite e rinviava la causa. All'udienza del 6.11.2025, le parti precisavano le conclusioni come da fogli depositati in via telematica e il Giudice rinviava per la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza dell'11.12.2025, assegnando un termine per il deposito di brevi note conclusive. All'udienza dell'11.12.2025, il Giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Quanto all'eccezione di prescrizione del diritto tempestivamente sollevata dalle parti convenute, deve rilevarsi quanto segue.
, in sede di comparsa di costituzione e risposta, ha Parte_2 eccepito la prescrizione del diritto fatto valere nei suoi confronti atteso che il fatto risale al 21.05.2009 e che tutte le missive inviate alla predetta Compagnia sono prive di avviso di ricevimento o, comunque, di prova di ricevimento delle stesse. Deduce altresì la Compagnia che, pure laddove fosse ritenuta interrotta la prescrizione tra il 21.05.2009 e il 21.05.2011, successivamente a tale ultima data, comunque, il termine non è stato interrotto con cadenza infrabiennale, giusto il disposto dell'art. 2947 c. II c.c. D'altra parte, la convenuta in sede di comparsa di costituzione e risposta, ha eccepito CP_5 anch'essa la prescrizione del diritto fatto valere nei suoi confronti atteso che il sinistro, si ripete, è pagina 3 di 7 avvenuto in data 21.05.2009 (e in pari data è deceduto il sig. e che la prima richiesta di Pt_1 risarcimento danni è stata avanzata dalle attrici in data 13.12.2011, dunque oltre il termine di cui al citato art. 2947 c. II c.c. Com'è noto, in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, la relativa azione è soggetta alla prescrizione biennale ex art. 2947, II comma, c.c. Parte attrice, nella fattispecie, invoca tuttavia la più lunga prescrizione di cui al terzo comma dell'art. 2947 c.c. sul presupposto che nel caso de quo ricorrerebbe il reato di omicidio colposo ex art. 589 comma 1 c.p. vigente all'epoca dell'evento (cfr. pag. 1 memoria n. 1 att.). Di conseguenza, nella prospettazione attorea, l'azione risarcitoria si sarebbe dovuta prescrivere decorsi sei anni e mezzo dal fatto-reato stante la disciplina di cui alla L. 251/2005 (c.d. “ex ) e, quindi, il 21.11.2016. CP_7
Al riguardo deve rilevarsi che la dedotta rilevanza penale del fatto – cui conseguirebbe la più lunga prescrizione del diritto pari a sei anni e tre mesi (ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 e 161 c.p. in merito al reato di omicidio colposo ex art. 589 c.1 c.p., ante riforma L. 41/2016) – assume primario rilievo ai fini della fondatezza o meno dell'eccezione di prescrizione per i motivi di seguito espressi. Sul punto, l'ordinanza di archiviazione ex art 409 c.p.p. emessa dal GIP del Tribunale di Lecce sub doc. 5 fasc. dichiarava infondata la notizia di reato ex art. 589 c.p. in capo alla convenuta CP_5
Laurenza, in quanto:
- secondo le pacifiche risultanze degli accertamenti tecnici della Polizia Municipale di Lecce e di quelli successivamente commessi dal P.M. al proprio c.t. Ing. la morte di Persona_3
conducente del motociclo Honda Foresight fu conseguente al sinistro stradale Persona_1 verificatosi il 21 maggio 2009, alle ore 18.25 in Lecce, le cui cause sono da ricercarsi esclusivamente nella imprudente condotta della vittima;
- quest'ultima in violazione degli artt. 141,142,143 e 146 C.d.S., conduceva il proprio veicolo in senso vietato senza mantenere la prossimità del bordo destro della carreggiata ed a velocità eccessiva in relazione al limite fissato per i centri abitati ed alle caratteristiche della strada, così da collidere con l'autovettura Renault US condotta da , che Controparte_5 sopraggiungeva in opposta direzione ad una velocità stimata non superiore a 23 km/h, senza consentirle di compiere alcuna manovra diversiva per mancanza del tempo e dello spazio necessari, sicché la collisione, pacificamente ascrivibile allo fu certamente non Pt_1 prevenibile in alcun modo da parte della , soprattutto tenuto conto che, nel CP_5 limitatissimo lasso di tempo e nel breve spazio di cui l'indagata poté disporre tra l'avvistamento del motociclo condotto dalla vittima e l'impatto (tenuto conto del c.d. intervallo psicotecnico tra percezione del pericolo e reazione), la non avrebbe potuto eseguire CP_5 alcuna efficace manovra d'emergenza tale da evitare lo scontro o limitarne i danni;
- l'imprevedibilità ed evitabilità dell'evento sono rese evidenti dalle pacifiche circostanze che la vittima procedesse contromano ed al centro della strada anziché in prossimità del margine destro, così come si rileva dal punto di impatto e dai danni riportati dall'autovettura (al fanale anteriore destro e non già a quello sinistro);
- alcuna colpa generica o specifica eziologicamente legata all'evento dannoso è ascrivibile a
perché, data la traiettoria seguita dal motociclo condotto dalla vittima, Controparte_5
l'impatto non sarebbe stato evitabile neppure se l'autovettura dell'indagata avesse rasentato il margine destro della carreggiata. (cfr. doc. 5 fasc. . CP_5 pagina 4 di 7 In merito alla predetta ordinanza di archiviazione e agli effetti che essa spiega nel giudizio civile, appare opportuno richiamare il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, condiviso da questo Tribunale, a mente del quale: “Il giudice civile, chiamato a decidere sulla domanda di risarcimento del danno per un fatto che sia stato oggetto di un provvedimento di archiviazione in sede penale, è tenuto a verificare l'integrazione della fattispecie atipica di cui all'art. 2043 c.c., senza poter accertare, in via incidentale, la ricorrenza di quella tipica contemplata dalla norma incriminatrice, stante l'ontologica diversità strutturale tra le due forme di illecito e la necessità di conformare l'accertamento giudiziale al rispetto del canone costituzionale della presunzione di non colpevolezza.” (cfr. Corte Cass. 3368/2023). In applicazione del predetto principio, sebbene a questo Giudice esuli anche solo incidenter tantum, l'accertamento della fattispecie incriminatrice, come prospettata da parte attrice, è pur vero che ai fini del decorso del termine di prescrizione occorre compiere un'autonoma valutazione del fatto, in ossequio al consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte a mente del quale: “In tema di fatto illecito suscettibile di integrare gli estremi di un reato, ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, l'intervenuta archiviazione in sede penale non determina alcun vincolo per il giudice civile, il quale è tenuto a compiere un'autonoma valutazione del fatto, onde verificare se esso soggiaccia al termine generale quinquennale di cui al primo comma dell'art. 2947 c.c., ovvero al più lungo termine di cui al terzo comma della medesima disposizione.” (cfr. Cass. ord. n. 375 del 08/01/2025). Ebbene, in applicazione dell'esposto principio di diritto, dalla documentazione versata in atti (cfr. all. fasc. att., all. fasc. e docc.
5-7 fasc. , è emerso che: CP_3 CP_5
- il sig. percorreva in sella al proprio motociclo la via FO in contromano Persona_1
(cfr. all. fasc. att. pag. 5);
- la via FO è, infatti, a senso unico di percorrenza;
- la convenuta giunta da via Biella in direzione via FO, all'altezza del segnale di CP_5
STOP svoltava a destra e finiva per impattare contro il sig. Pt_1
- quest'ultimo sbalzato dal proprio scooter impattava rovinosamente al suolo tanto da riportare lesioni gravi ed irreversibili che ne cagionavano il decesso (21.05.2009 ore 19.30);
- gli accertamenti tecnici svolti in sede penale, qui utilizzabili come prova atipica e liberamente valutabili da questo Giudice, hanno rilevato che il motociclo viaggiava in contromano (come peraltro accertato dagli agenti di Polizia intervenuti in loco) e al centro della strada;
- quest'ultima circostanza conduce a ritenere irrilevante che la convenuta avesse CP_5 effettuato la svolta verso la via FO tenendosi sulla sinistra piuttosto che sulla destra, in quanto non poteva prevedere che sarebbe sopraggiunto un veicolo da destra e in contromano;
- inoltre, l'intersezione tra via Biella e via FO era caratterizzata da una notevole limitazione della visuale, in quanto sul margine destro dell'intersezione era presente un folto albero di fico (cfr. rilievi foto planimetrici pag. 48 e ss. all. fasc. att.);
- tale occlusione non può gravare sulla convenuta non potendo esigersi un maggior grado di diligenza e di prudenza dinnanzi ad eventi imprevedibili come quello verificatosi in concreto (motociclo in contromano);
- peraltro, in applicazione del principio del più probabile che non è plausibile ritenere che la convenuta nell'approssimarsi all'incrocio abbia sporto il capo verso sinistra e non già verso destra, dal quale in teoria nessun veicolo sarebbe dovuto sopraggiungere, essendo la via pagina 5 di 7 FO a senso unico da sinistra verso destra, ponendosi idealmente nella stessa direzione di marcia della convenuta;
- in considerazione della condotta tenuta dalla la quale non fu sanzionata né per CP_5 mancata concessione della precedenza né per eccesso di velocità, deve escludersi la configurabilità astratta di una fattispecie di reato non essendo alla stessa imputabili condotte imprudenti o negligenti ed essendosi ella ritrovata in una situazione tale da non poter evitare o impedire lo svolgersi degli accadimenti. Queste conclusioni trovano supporto nella copiosa documentazione in atti e anche negli accertamenti svolti in sede penale che, si ripete, possono essere utilizzati da questo Giudice come prova atipica, in ossequio al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale:
“La prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare.” (Cass. ord. n. 5947 del 28/02/2023). Ebbene, alla luce delle argomentazioni sopra esposte e facendo applicazione dei richiamati principi di diritto, deve escludersi l'applicabilità alla fattispecie in esame del termine di prescrizione più lungo di cui all'art. 2947 c. III c.c., non ravvisandosi, solo ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione, una fattispecie di reato. Ciò premesso, esclusa per le argomentazioni sopra esposte l'applicabilità al caso di specie del termine di prescrizione più lungo di cui all'art. 2947 c. III c.c. e ritenuto, pertanto, applicabile il più breve termine di prescrizione di cui al c. II della disposizione citata, deve dichiararsi prescritto il diritto al risarcimento del danno vantato dalle attrici nel presente giudizio per le ragioni che seguono. Ed infatti il sinistro si è verificato il giorno 21.05.2009 e dall'esame della documentazione versata in atti da parte attrice non vi è prova di alcun atto interruttivo indirizzato dalle attrici alla convenuta né alla convenuta prima del 13.12.2011, dunque circa due anni e mezzo dopo dal CP_3 CP_5 verificarsi dell'incidente in cui ha perso la vita il di loro congiunto, (cfr. all. fasc. att.). Persona_1
Peraltro, la “raccomandata a.r.” datata 13.12.2011, indirizzata alla convenuta , reca una CP_3 richiesta di risarcimento del danno solo in nome e per conto di e non già anche per le Parte_1 altre due odierni attrici. Inoltre, non vi è prova che la predetta “raccomandata a.r.” sia stata effettivamente ricevuta dalla odierna convenuta, in quanto parte attrice si limita a produrre esclusivamente la lettera di messa in mora, senza produrre alcuna cartolina di spedizione e/o di ricevimento. Per quanto concerne le altre due attrici, sorelle del de cuius, la prima lettera di messa in mora inviata alla convenuta è datata 12.05.2014 (ricevuta in data 15.05.2014), dunque a distanza di ben CP_3 cinque anni dal sinistro di cui è causa (cfr. all. 7 memoria n. 1 fasc. att.). Pertanto, tenuto conto che sia la prima lettera di messa mora, soltanto a nome della madre del de cuius e senza cartolina di ricevimento, sia la prima lettera di messa in mora a nome delle sorelle del de cuius devono ritenersi tardive e, di conseguenza, prive di efficacia rispetto al decorso del termine di prescrizione di cui all'art. 2947 c. II c.c., in quanto entrambe successive ai due anni dal verificarsi del sinistro.
pagina 6 di 7 La statuizione che precede assorbe, per la ragione più liquida, dalla disamina delle ulteriori lettere raccomandate inoltrate dalle parte attrici, in quanto tutte successive alla data del 13.12.2011 e, dunque, non idonee ad assumere efficacia interruttiva della prescrizione. Pertanto, in difetto di ogni principio di prova nei termini che precedono in ordine al compimento di atti interruttivi della prescrizione e tenuto conto che dal giorno del sinistro (21.05.2009) al giorno di quello che potrebbe considerarsi effettivamente il primo atto interruttivo della prescrizione - cioè l'istanza di mediazione versata in atti da parte attrice e datata 27.03.2012 (con richiesta risarcitoria formulata soltanto dalla madre del de cuius) e la seconda lettera di messa in mora sub doc. 7 inviata dalle sorelle del de cuius alla convenuta - è trascorso un lasso temporale ben superiore al termine biennale CP_3 di cui all'art. 2947, II comma c.c.; deve, dunque, ritenersi decorso il termine prescrizionale del diritto azionato dalle attrici nei confronti della convenuta e della convenuta e, per l'effetto, CP_3 CP_5 la domanda risarcitoria deve essere rigettata per decorso della prescrizione. Alla luce delle argomentazioni che precedono devono altresì rigettarsi le istanze istruttorie reiterate da parte attrice all'udienza di precisazione delle conclusioni.
3. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta, per decorso della prescrizione, tutte le domande proposte dalle attrici nei confronti di e di;
Controparte_3 Controparte_5
- condanna le attrici, in solido, a rifondere a le Controparte_3 spese di lite che si liquidano in euro 14.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A.;
- condanna le attrici, in solido, a rifondere a le spese di lite che si liquidano in Controparte_5 euro 14.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte di questo giudice ed è immediatamente depositata in cancelleria. Milano, 11.12.2025
Il Giudice Istruttore in funzione di giudice unico dr. Damiano SPERA
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