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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 07/11/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1518/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente dott. Nicoletta MARINO Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1518/2025 con OGGETTO: Mutamento di sesso promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MAMMINI MATTEO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MAMMINI MATTEO
ATTORE/I contro
IN PERSONA DEL PROCURATORE PRO TEMPORE PROCURA DELLA RE- PUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LIVORNO (C.F. ); P.IVA_1
CONVENUTO/I
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo l'autorizzazione Parte_1
alla rettificazione dell'atto di nascita e contestualmente l'autorizzazione a sotto- porsi ad intervento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali.
1 Innanzitutto, in assenza di figli e coniuge, si evidenzia che non vi sono soggetti nei confronti dei quali si debba integrare il contraddittorio.
Al PM è stato notificato l'atto introduttivo del giudizio, ma il PM non è interve- nuto nel procedimento.
2. Venendo al merito, in via generale, va rilevato come la Corte Costituzionale con pronuncia n. 221/2015 sia stata chiamata a giudicare della legittimità costitu- zionale del suddetto art. 1, l. 164/1982, in tema di indispensabilità del trattamen- to medico-chirurgico ai fini delle modificazioni dei caratteri sessuali. Partendo da un «concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato» non più comprensivo soltanto degli organi genitali esterni, ma anche degli «elementi di ca- rattere psicologico e sociale» (Corte cost., sent. n. 161/1985, punto 4 del Conside- rato in diritto), il giudice delle leggi è arrivato ora a sostenere con la decisione del
2015 che l'intervento chirurgico non deve considerarsi inderogabile per la rettifi- cazione anagrafica, nonostante una prevalente giurisprudenza di merito di indi- rizzo opposto. La Consulta è addivenuta a tale conclusione seguendo il canone della interpretazione conforme a Costituzione;
in particolare, si è richiamata ai di- ritti della persona, cioè alla sfera di autodeterminazione del singolo, al suo diritto alla salute e all'identità di genere, che per l'appunto inducono a ritenere non ne- cessario l'intervento operatorio in ragione dell'assenza nel testo di legge di ogni riferimento alle modalità (chirurgiche o ormonali) necessarie per la modifica dei caratteri sessuali. La non indispensabilità è ancora più vera in relazione ad un trat- tamento chirurgico particolarmente invasivo, oltre che potenzialmente incompa- tibile con talune situazioni soggettive quali l'età, le patologie pregresse, ecc..
L'unico caso in cui tale trattamento può considerarsi irrinunciabile è quello della
«divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità tale da determinare un at-
2 teggiamento conflittuale e di rifiuto della morfologia anatomica» da parte dell'interessato.
Nel contesto prospettato dalla Corte costituzionale, per cui l'intervento chirurgi- co «costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”, emerge allora che deve essere affidato all'apprezzamento del giudice l'effettiva necessità dell'intervento, in relazione alla specificità del caso concreto.
In seguito, la Consulta ha nuovamente affrontato la materia e con la sentenza n.
143 del luglio 2024 ha deciso le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Tribunale di Bolzano in materia di rettificazione di attribuzione di sesso.
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate nei confronti dell'art. 1 della legge n. 164 del 1982, nella parte in cui non prevede che la rettificazione possa determinare l'attribuzione di un genere “non binario” (né maschile, né femminile); infatti, «l'eventuale introduzione di un terzo genere di stato civile avrebbe un impatto generale, che postula necessariamente un intervento legislati- vo di sistema, nei vari settori dell'ordinamento e per i numerosi istituti attualmen- te regolati con logica binaria»; la sentenza sottolinea al riguardo che la caratteriz- zazione binaria (uomo-donna) informa, tra l'altro, il diritto di famiglia, del lavoro e dello sport, la disciplina dello stato civile e del prenome, la conformazione dei
“luoghi di contatto” (carceri, ospedali e simili). La Corte rileva tuttavia che «la percezione dell'individuo di non appartenere né al sesso femminile, né a quello maschile – da cui nasce l'esigenza di essere riconosciuto in una identità “altra” – genera una situazione di disagio significativa rispetto al principio personalistico cui l'ordinamento costituzionale riconosce centralità (art. 2 Cost.)» e che, «nella misura in cui può indurre disparità di trattamento o compromettere il benessere psicofisico della persona, questa condizione può del pari sollevare un tema di ri- spetto della dignità sociale e di tutela della salute, alla luce degli artt. 3 e 32 Cost.».
3 «Tali considerazioni» – conclude la Corte – «unitamente alle indicazioni del dirit- to comparato e dell'Unione europea, pongono la condizione non binaria all'attenzione del legislatore, primo interprete della sensibilità sociale».
Nella medesima pronuncia, però, la Corte ha anche dichiarato l'illegittimità costi- tuzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui pre- scrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qua- lora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stes- so tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attri- buzione di sesso. La Corte ha, infatti, osservato che, potendo il percorso di tran- sizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psico- logico comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chi- rurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un tratta- mento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione».
In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chi- rurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto «non corrisponde più alla ratio legis».
3. Ciò posto, deve ritenersi che la domanda principale possa essere sicuramente accolta e vada, quindi, autorizzata parte attrice alla rettificazione del sesso, con cambiamento del nome, al fine di permetterle, nel contesto sociale in cui vive, di essere sempre identificata con il sesso e con il nome che sente proprio.
La parte attrice ha infatti fornito piena prova della sussistenza dei presupposti previsti dalla norma.
Dagli atti, risulta la diagnosi di disforia di genere, intesa come marcata incon- gruenza tra il genere esperito e quello assegnato dalla nascita, che si manifesta, sin dall'adolescenza, attraverso un desiderio per le caratteristiche sessuali primarie e
4 secondarie del genere opposto, rispetto al quale l'interessato si sente più a suo agio. In particolare, il ricorrente si identifica con il genere maschile.
La parte attrice è anche comparsa in udienza ed è stata sentita dal GI: in tale oc- casione la persona ha manifestato in modo chiaro la propria volontà e decisione, ha spiegato che la sua attuale condizione è conosciuta ed accettata da tutti i fami- liari;
la stessa ha riferito che il suo desiderio è quello di poter usare il nome pre- scelto di in tutti gli ambiti della sua vita e che in futuro, non appena Pt_1
possibile, vuole sottoporsi all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali e di avere già individuato la struttura ospedaliera dove compiere il tratta- mento.
Tutto ciò consente di ritenere, quindi, che sia necessario a tutela della salute della persona e del suo benessere psicologico, che la stessa sia chiamata con il nome scelto di e sia riconosciuta nel proprio ruolo di genere maschile come Pt_1
richiesto con l'atto introduttivo.
Appare, infine, superfluo disporre un approfondimento istruttorio sulle condi- zioni psicofisiche dell'attore, che anzi determinerebbero, dopo il lungo percorso personale già svolto nell'ambito privato e presso le competenti strutture sanitarie pubbliche, un'inutile invasione nella sfera personale di parte attrice.
4. Quanto, invece, alla domanda di autorizzazione al compimento dell'intervento chirurgico a cui la parte, comunque, in un secondo momento, vuole già sottopor- si per completare il suo percorso di superamento della attuale condizione di di- sforia di genere, invece può dichiararsi, alla luce della sentenza della Consulta n.
143 prima citata, che nulla osta alla esecuzione di tale intervento, che peraltro av- verrà a seguito della pronuncia della presente sentenza di rettificazione.
5 5. Pertanto, deve anche essere dato ordine all'Ufficiale dello Stato civile di rettifi- ca dell'atto di nascita con attribuzione del sesso maschile e del nome di Pt_1
in luogo di quello di . Pt_1
Secondo la Suprema Corte (v. ordinanza 17.2.2020 n. 3887) non vi sono ostacoli a che la stessa parte interessata, chiaramente persona adulta, se lo voglia, possa scegliere ed indicare il nuovo nome, quando ciò non si ponga in contrasto con disposizioni normative o diritti di terzi. A ciò si aggiunga che, con sentenza n.
120/2001, la Corte Costituzionale, ha precisato che il nome, essendo il primo ed immediato segno distintivo, costituisce uno dei diritti inviolabili della persona protetti dalla Carta ex art. 2 Cost., cui si riconosce il carattere di clausola aperta;
pertanto, dalla lettura combinata dell'art. 6 c.c., comma 3, e degli artt. 2 e 22
Cost., è possibile desumere la natura di diritto soggettivo insopprimibile della persona.
6. Nulla sulle spese.
P. Q.M.
Definitivamente pronunciando,
1. Attribuisce alla parte attrice il sesso MASCHILE;
Parte_1
2. Attribuisce alla parte attrice il nuovo nome;
Parte_1
3. Dispone la rettificazione dell'atto di nascita di parte attrice nata il
19.1.2006 a Livorno, nel senso che dove è scritto “ Parte_2
” deve intendersi e leggersi “ ”, e dove è scritto
[...] Parte_1
“sesso femminile” si intenda e legga “sesso mascolino”;
4. Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di LIVORNO rettificare l'atto di nascita N. 85 P.
2. S. B anno 2006, nel senso che riporti il sesso
«maschile» in luogo di «femminile» e quale prenome « in luogo Pt_1
di « », provvedendo alle conseguenti annotazioni;
Pt_1
6 5. Nulla osta a che la parte ricorrente a effettui l'intervento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali primari all'identità di genere maschile;
6. Nulla sulle spese di lite;
Manda la Cancelleria per la comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile compe- tente;
Così deciso in data 7.11.25 dal Tribunale di Livorno.
Il Presidente
dott. Azzurra Fodra
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente dott. Nicoletta MARINO Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1518/2025 con OGGETTO: Mutamento di sesso promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MAMMINI MATTEO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MAMMINI MATTEO
ATTORE/I contro
IN PERSONA DEL PROCURATORE PRO TEMPORE PROCURA DELLA RE- PUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LIVORNO (C.F. ); P.IVA_1
CONVENUTO/I
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo l'autorizzazione Parte_1
alla rettificazione dell'atto di nascita e contestualmente l'autorizzazione a sotto- porsi ad intervento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali.
1 Innanzitutto, in assenza di figli e coniuge, si evidenzia che non vi sono soggetti nei confronti dei quali si debba integrare il contraddittorio.
Al PM è stato notificato l'atto introduttivo del giudizio, ma il PM non è interve- nuto nel procedimento.
2. Venendo al merito, in via generale, va rilevato come la Corte Costituzionale con pronuncia n. 221/2015 sia stata chiamata a giudicare della legittimità costitu- zionale del suddetto art. 1, l. 164/1982, in tema di indispensabilità del trattamen- to medico-chirurgico ai fini delle modificazioni dei caratteri sessuali. Partendo da un «concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato» non più comprensivo soltanto degli organi genitali esterni, ma anche degli «elementi di ca- rattere psicologico e sociale» (Corte cost., sent. n. 161/1985, punto 4 del Conside- rato in diritto), il giudice delle leggi è arrivato ora a sostenere con la decisione del
2015 che l'intervento chirurgico non deve considerarsi inderogabile per la rettifi- cazione anagrafica, nonostante una prevalente giurisprudenza di merito di indi- rizzo opposto. La Consulta è addivenuta a tale conclusione seguendo il canone della interpretazione conforme a Costituzione;
in particolare, si è richiamata ai di- ritti della persona, cioè alla sfera di autodeterminazione del singolo, al suo diritto alla salute e all'identità di genere, che per l'appunto inducono a ritenere non ne- cessario l'intervento operatorio in ragione dell'assenza nel testo di legge di ogni riferimento alle modalità (chirurgiche o ormonali) necessarie per la modifica dei caratteri sessuali. La non indispensabilità è ancora più vera in relazione ad un trat- tamento chirurgico particolarmente invasivo, oltre che potenzialmente incompa- tibile con talune situazioni soggettive quali l'età, le patologie pregresse, ecc..
L'unico caso in cui tale trattamento può considerarsi irrinunciabile è quello della
«divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità tale da determinare un at-
2 teggiamento conflittuale e di rifiuto della morfologia anatomica» da parte dell'interessato.
Nel contesto prospettato dalla Corte costituzionale, per cui l'intervento chirurgi- co «costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”, emerge allora che deve essere affidato all'apprezzamento del giudice l'effettiva necessità dell'intervento, in relazione alla specificità del caso concreto.
In seguito, la Consulta ha nuovamente affrontato la materia e con la sentenza n.
143 del luglio 2024 ha deciso le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Tribunale di Bolzano in materia di rettificazione di attribuzione di sesso.
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate nei confronti dell'art. 1 della legge n. 164 del 1982, nella parte in cui non prevede che la rettificazione possa determinare l'attribuzione di un genere “non binario” (né maschile, né femminile); infatti, «l'eventuale introduzione di un terzo genere di stato civile avrebbe un impatto generale, che postula necessariamente un intervento legislati- vo di sistema, nei vari settori dell'ordinamento e per i numerosi istituti attualmen- te regolati con logica binaria»; la sentenza sottolinea al riguardo che la caratteriz- zazione binaria (uomo-donna) informa, tra l'altro, il diritto di famiglia, del lavoro e dello sport, la disciplina dello stato civile e del prenome, la conformazione dei
“luoghi di contatto” (carceri, ospedali e simili). La Corte rileva tuttavia che «la percezione dell'individuo di non appartenere né al sesso femminile, né a quello maschile – da cui nasce l'esigenza di essere riconosciuto in una identità “altra” – genera una situazione di disagio significativa rispetto al principio personalistico cui l'ordinamento costituzionale riconosce centralità (art. 2 Cost.)» e che, «nella misura in cui può indurre disparità di trattamento o compromettere il benessere psicofisico della persona, questa condizione può del pari sollevare un tema di ri- spetto della dignità sociale e di tutela della salute, alla luce degli artt. 3 e 32 Cost.».
3 «Tali considerazioni» – conclude la Corte – «unitamente alle indicazioni del dirit- to comparato e dell'Unione europea, pongono la condizione non binaria all'attenzione del legislatore, primo interprete della sensibilità sociale».
Nella medesima pronuncia, però, la Corte ha anche dichiarato l'illegittimità costi- tuzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui pre- scrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qua- lora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stes- so tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attri- buzione di sesso. La Corte ha, infatti, osservato che, potendo il percorso di tran- sizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psico- logico comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chi- rurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un tratta- mento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione».
In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chi- rurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto «non corrisponde più alla ratio legis».
3. Ciò posto, deve ritenersi che la domanda principale possa essere sicuramente accolta e vada, quindi, autorizzata parte attrice alla rettificazione del sesso, con cambiamento del nome, al fine di permetterle, nel contesto sociale in cui vive, di essere sempre identificata con il sesso e con il nome che sente proprio.
La parte attrice ha infatti fornito piena prova della sussistenza dei presupposti previsti dalla norma.
Dagli atti, risulta la diagnosi di disforia di genere, intesa come marcata incon- gruenza tra il genere esperito e quello assegnato dalla nascita, che si manifesta, sin dall'adolescenza, attraverso un desiderio per le caratteristiche sessuali primarie e
4 secondarie del genere opposto, rispetto al quale l'interessato si sente più a suo agio. In particolare, il ricorrente si identifica con il genere maschile.
La parte attrice è anche comparsa in udienza ed è stata sentita dal GI: in tale oc- casione la persona ha manifestato in modo chiaro la propria volontà e decisione, ha spiegato che la sua attuale condizione è conosciuta ed accettata da tutti i fami- liari;
la stessa ha riferito che il suo desiderio è quello di poter usare il nome pre- scelto di in tutti gli ambiti della sua vita e che in futuro, non appena Pt_1
possibile, vuole sottoporsi all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali e di avere già individuato la struttura ospedaliera dove compiere il tratta- mento.
Tutto ciò consente di ritenere, quindi, che sia necessario a tutela della salute della persona e del suo benessere psicologico, che la stessa sia chiamata con il nome scelto di e sia riconosciuta nel proprio ruolo di genere maschile come Pt_1
richiesto con l'atto introduttivo.
Appare, infine, superfluo disporre un approfondimento istruttorio sulle condi- zioni psicofisiche dell'attore, che anzi determinerebbero, dopo il lungo percorso personale già svolto nell'ambito privato e presso le competenti strutture sanitarie pubbliche, un'inutile invasione nella sfera personale di parte attrice.
4. Quanto, invece, alla domanda di autorizzazione al compimento dell'intervento chirurgico a cui la parte, comunque, in un secondo momento, vuole già sottopor- si per completare il suo percorso di superamento della attuale condizione di di- sforia di genere, invece può dichiararsi, alla luce della sentenza della Consulta n.
143 prima citata, che nulla osta alla esecuzione di tale intervento, che peraltro av- verrà a seguito della pronuncia della presente sentenza di rettificazione.
5 5. Pertanto, deve anche essere dato ordine all'Ufficiale dello Stato civile di rettifi- ca dell'atto di nascita con attribuzione del sesso maschile e del nome di Pt_1
in luogo di quello di . Pt_1
Secondo la Suprema Corte (v. ordinanza 17.2.2020 n. 3887) non vi sono ostacoli a che la stessa parte interessata, chiaramente persona adulta, se lo voglia, possa scegliere ed indicare il nuovo nome, quando ciò non si ponga in contrasto con disposizioni normative o diritti di terzi. A ciò si aggiunga che, con sentenza n.
120/2001, la Corte Costituzionale, ha precisato che il nome, essendo il primo ed immediato segno distintivo, costituisce uno dei diritti inviolabili della persona protetti dalla Carta ex art. 2 Cost., cui si riconosce il carattere di clausola aperta;
pertanto, dalla lettura combinata dell'art. 6 c.c., comma 3, e degli artt. 2 e 22
Cost., è possibile desumere la natura di diritto soggettivo insopprimibile della persona.
6. Nulla sulle spese.
P. Q.M.
Definitivamente pronunciando,
1. Attribuisce alla parte attrice il sesso MASCHILE;
Parte_1
2. Attribuisce alla parte attrice il nuovo nome;
Parte_1
3. Dispone la rettificazione dell'atto di nascita di parte attrice nata il
19.1.2006 a Livorno, nel senso che dove è scritto “ Parte_2
” deve intendersi e leggersi “ ”, e dove è scritto
[...] Parte_1
“sesso femminile” si intenda e legga “sesso mascolino”;
4. Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di LIVORNO rettificare l'atto di nascita N. 85 P.
2. S. B anno 2006, nel senso che riporti il sesso
«maschile» in luogo di «femminile» e quale prenome « in luogo Pt_1
di « », provvedendo alle conseguenti annotazioni;
Pt_1
6 5. Nulla osta a che la parte ricorrente a effettui l'intervento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali primari all'identità di genere maschile;
6. Nulla sulle spese di lite;
Manda la Cancelleria per la comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile compe- tente;
Così deciso in data 7.11.25 dal Tribunale di Livorno.
Il Presidente
dott. Azzurra Fodra
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