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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 88/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Ancona sezione lavoro in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 5 dicembre 2024, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 88 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024, promossa con ricorso in appello depositato il 12/3/2024 da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. TUVERI Parte_1 C.F._1
CLAUDIO, dell'avv. TOMASSETTI DOMENICO ( ) e C.F._2
dell'avv. GUZZO MICHELE ( ) elettivamente domiciliato in C.F._3
Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. VITTORI GIANFRANCO, dell'avv. FLORI FLORO
( ) dell'avv. MAZZAFERRI SUSANNA C.F._4
pagina 1 di 7 ( ) dell'avv. MARIOTTI SILVANA ( ) C.F._5 C.F._6
elettivamente domiciliato in VIA SAN MARTINO 23 60122 ANCONA
APPELLATO/I
avverso la sentenza n. 289/2023 resa dal Tribunale di Ascoli Piceno – Sezione Lavoro
– in data 12.09.2023
CONCLUSIONI: come in atti MOTIVAZIONE
propone appello avverso la sentenza n. 289/2023 resa dal Parte_1
Tribunale Civile di Ascoli Piceno, Sezione Controversie di Lavoro, in data 12 settembre 2023, comunicata a mezzo PEC in data 14 settembre 2023, con la quale è stato rigettato il ricorso promosso dalla stessa al fine di sentir dichiarare l'illegittimità
e/o nullità dell'avviso di accertamento adottato dall' in data 18.5.2022 e notificato CP_1
in data 8.6.2022, avente ad oggetto “Accertamento somme indebitamente percepite su prestazione INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE NASPI della sig.ra Parte_1
n.941772/2018”, mediante il quale l' ha dichiarato la presunta non debenza delle CP_1
somme corrisposte alla stessa a titolo di indennità di disoccupazione NASpI.
Ritiene l'appellante l'erroneità della sentenza impugnata per i seguenti motivi: 1)
Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato il motivo di ricorso con il quale era stata dedotta la nullità dell'avviso di accertamento per assenza di motivazione, genericità ed indeterminatezza;
2) Sulla erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda della sig.ra in particolare Pt_1
nella parte in cui ha ritenuto non applicabili i principi espressi dalla Corte di
Legittimità. Inapplicabilità della disciplina relativa alla rioccupazione in carenza ad una fattispecie relativa alla rioccupazione durante il periodo di preavviso;
3) Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso lo stato di disoccupazione della sig.ra
Violazione dell'art.112 c.p.c.; 4) Erroneità della sentenza impugnata nella parte Pt_1
in cui ha ritenuto irrilevante lo stato soggettivo del beneficiario ed il legittimo affidamento ingenerato ai fini della eventuale esclusione della ripetibilità delle somme;
pagina 2 di 7 5) Omessa pronuncia. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.
L' appellato ha resistito al gravame, del quale ha chiesto il rigetto, CP_1
deducendone l'infondatezza in fatto e diritto, in riferimento a ciascuna delle censure sollevate.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
A giudizio del Collegio, l'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate.
Assorbente appare, infatti, per il principio della ragione più liquida, l'esame dei motivi di cui ai citati punti 2) e 5).
Si premette che, con l'avviso notificato in data 8.6.2022, l' accertava la CP_1
corresponsione, in favore dell'appellante, di un “pagamento non dovuto sulla prestazione Indennità di disoccupazione NASPI n.941772/2018 per un importo complessivo di Euro 9.336,78, in relazione al periodo dal 24.5.2018 al 17.1.2021”.
I fatti rilevanti sono i seguenti: 1) la Signora ha presentato in data Pt_1
18/04/2018 domanda di NASpI per cessazione, avvenuta il 16/04/2018, del rapporto di lavoro con la ditta D'Andrea Maria Elisa, 2) Come indicato nella lettera di licenziamento la ricorrente ha usufruito dell'indennità sostitutiva del preavviso. 3) Al momento della presentazione della domanda amministrativa sono stati indicati 30 giorni di preavviso, per cui, inizialmente, la prestazione è stata accolta con decorrenza
24/05/2018, ossia otto giorni successivamente alla fine del preavviso (Circolare
94/2015, punto 2.7: “… 3. dall'ottavo giorno successivo alle date di fine dei periodi di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o di mancato preavviso del precedente paragrafo 2.6, qualora la domanda sia stata presentata entro l'ottavo giorno;
dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora questa sia presentata successivamente all'ottavo giorno ma, comunque, nei termini di legge”); 4)
Da un successivo controllo dei flussi EMENS l ha riscontrato che, CP_1
contrariamente a quanto dichiarato, la ricorrente ha usufruito di 91 giorni di preavviso,
pagina 3 di 7 non 30 come inizialmente comunicato, per cui la naspi sarebbe dovuta decorrere dal
23/07/2018.
Secondo l' , nell'ipotesi in cui il richiedente si rioccupi, con contratto di CP_1
lavoro subordinato, nei primi otto giorni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro (cd. periodo di carenza) o durante il periodo di preavviso, l'indennità NASpI non spetta in quanto non si è concretamente verificato l'inizio della erogazione della prestazione e pertanto non si applica il regime della sospensione della prestazione.
Pertanto, essendosi la rioccupata in data 02/05/2018 presso la ditta Bahia Pt_1
Srl, cioè durante il periodo di godimento del preavviso, la naspi è stata chiusa in via amministrativa con formazione dell'indebito “per rioccupazione in carenza”.
L'istituto ha, dunque, applicato nei confronti dell'appellante la disciplina prevista (punto 2.7. della circolare 94/2015) per la rioccupazione durante i primi otto giorni che seguono la cessazione del rapporto di lavoro laddove, nel caso in esame, tale rioccupazione non è avvenuta affatto nel periodo suddetto, quanto, invece, nel periodo di preavviso.
Ebbene, deve ritenersi che la sentenza impugnata sia sostanzialmente corretta laddove afferma che “Il diritto alla indennità di disoccupazione sorge una volta terminato il preavviso, a condizione che la relativa indennità sia stata corrisposta e che il lavoratore versi in stato di disoccupazione, così come stabilito dalla Corte di
Cassazione con pronuncia n. 18503/17 in cui si legge che: "l'art. 73 della normativa fondamentale sulla indennità di disoccupazione, di cui al R.D.L. n. 1827 del 1935, convertito in L. n. 1155 del 1936, fissa sì la decorrenza della indennità di disoccupazione a partire dalla fine del periodo di preavviso, ma solo se la relativa indennità sostitutiva sia stata corrisposta dal datore”.
Non censurabile appare, poi, il passaggio motivazionale laddove il primo giudice afferma: “condividendo le ragioni da ultimo espresse dalla Corte di legittimità, circa
l'autonomia degli effetti del preavviso a fini lavoristici (e quindi di risoluzione del contratto di lavoro) e a fini previdenziali (di rilevanza di tale periodo per la
pagina 4 di 7 determinazione dei requisiti delle prestazioni). La Suprema Corte, in particolare, con riguardo alla disoccupazione, rileva che, a fini previdenziali, il rapporto di lavoro si considera come continuato nel periodo di preavviso. Ciò va condiviso, anche in considerazione del fatto che la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso priva di ragion d'essere l'indennità di disoccupazione, la quale, invero, è volta a sopperire alla carenza di un reddito da lavoro in un determinato momento”.
Da tali corrette premesse, il primo giudice fa, tuttavia, discendere una conseguenza radicale ed immotivata, affermando che “Se dunque il rapporto di lavoro si considera continuato nel periodo di preavviso (pur in mancanza della tempestiva corresponsione della indennità sostitutiva del preavviso), il provvedimento dell' CP_1
non può che essere legittimo”.
Si osserva, tuttavia, che l' , pur avendo rilevato il godimento di un periodo CP_1
di preavviso più lungo di quello inizialmente comunicato dall'istante, ha ritenuto non dovuti tutti i ratei di AS riconosciuti per tutto il periodo dal 24.5.2018 al 17.1.2021, limitandosi a richiamare la circolare n. 94/2015.
La predetta circolare si limita a prevedere che “l'eventuale rioccupazione durante i primi otto giorni che seguono la cessazione del rapporto di lavoro – in quanto non si è concretamente verificato l'inizio della erogazione della prestazione – non dà luogo all'applicabilità del regime della sospensione della prestazione” (c.d. rioccupazione nel periodo di carenza). La disposizione si limita a ritenere non applicabile l'istituto della sospensione, il che appare anche pleonastico, non potendosi sospendere una prestazione che ancora non è stata erogata. Ad ogni modo, essa non appare suscettibile di interpretazione estensiva in relazione alla rioccupazione avvenuta nel diverso periodo di preavviso. Tale conclusione è avvalorata dalla circostanza che il periodo di preavviso è disciplinato nell'ambito del medesimo paragrafo 2.7. della Circolare, ma solo ai fini della decorrenza dell'indennità. D'altronde, una conseguenza così grave come la negazione, in radice, dell'indennità dovrebbe essere comminata dalla legge e non da una mera circolare interna.
pagina 5 di 7 Il godimento di un periodo di preavviso più lungo legittima, invece, come già sostanzialmente affermato in sentenza, la negazione dell'indennità per il solo periodo di tale preavviso, in quanto da considerarsi coperto dal rapporto di lavoro, ovvero da retribuzione.
Dunque, l' era sicuramente legittimato a far scorrere in avanti la decorrenza CP_1
dell'indennità, con conseguente formazione di indebito in relazione alla parte già pagata ma coperta dal preavviso, mentre, in relazione al periodo successivo alla scadenza del preavviso, non si ravvisano ragioni ostative al riconoscimento della
AS, stante la situazione di effettiva disoccupazione della ricorrente, alla scadenza del preavviso (e salve le sospensioni dovute a successive rioccupazioni con contratti a termine).
Né la ricorrente potrebbe ritenersi onerata della presentazione di una nuova istanza di AS per il periodo successivo, come sembrerebbe affermare l'appellato, atteso che si tratta di un unico evento di cessazione del rapporto in ordine al quale già era stata accolta la prima domanda di AS, seppure con l'indicazione di un minore periodo di preavviso.
Di conseguenza, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata, il ricorso della ricorrente va parzialmente accolto ritenendosi l'indebito contestato dall' limitato ai ratei di AS pagati nei 61 giorni di CP_1
preavviso goduti e non comunicati.
Considerato l'esito complessivo del giudizio, ossia la parziale fondatezza della pretesa azionata dall' e, nondimeno, la novità della questione, sussistono CP_1
eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
• Accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la fondatezza dell'indebito contestato dall nei limiti dei ratei CP_1
pagina 6 di 7 di AS pagati nei 61 giorni di preavviso goduti e non comunicati;
• Compensa le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Ancona, 5 dicembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Ancona sezione lavoro in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 5 dicembre 2024, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 88 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024, promossa con ricorso in appello depositato il 12/3/2024 da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. TUVERI Parte_1 C.F._1
CLAUDIO, dell'avv. TOMASSETTI DOMENICO ( ) e C.F._2
dell'avv. GUZZO MICHELE ( ) elettivamente domiciliato in C.F._3
Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. VITTORI GIANFRANCO, dell'avv. FLORI FLORO
( ) dell'avv. MAZZAFERRI SUSANNA C.F._4
pagina 1 di 7 ( ) dell'avv. MARIOTTI SILVANA ( ) C.F._5 C.F._6
elettivamente domiciliato in VIA SAN MARTINO 23 60122 ANCONA
APPELLATO/I
avverso la sentenza n. 289/2023 resa dal Tribunale di Ascoli Piceno – Sezione Lavoro
– in data 12.09.2023
CONCLUSIONI: come in atti MOTIVAZIONE
propone appello avverso la sentenza n. 289/2023 resa dal Parte_1
Tribunale Civile di Ascoli Piceno, Sezione Controversie di Lavoro, in data 12 settembre 2023, comunicata a mezzo PEC in data 14 settembre 2023, con la quale è stato rigettato il ricorso promosso dalla stessa al fine di sentir dichiarare l'illegittimità
e/o nullità dell'avviso di accertamento adottato dall' in data 18.5.2022 e notificato CP_1
in data 8.6.2022, avente ad oggetto “Accertamento somme indebitamente percepite su prestazione INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE NASPI della sig.ra Parte_1
n.941772/2018”, mediante il quale l' ha dichiarato la presunta non debenza delle CP_1
somme corrisposte alla stessa a titolo di indennità di disoccupazione NASpI.
Ritiene l'appellante l'erroneità della sentenza impugnata per i seguenti motivi: 1)
Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato il motivo di ricorso con il quale era stata dedotta la nullità dell'avviso di accertamento per assenza di motivazione, genericità ed indeterminatezza;
2) Sulla erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda della sig.ra in particolare Pt_1
nella parte in cui ha ritenuto non applicabili i principi espressi dalla Corte di
Legittimità. Inapplicabilità della disciplina relativa alla rioccupazione in carenza ad una fattispecie relativa alla rioccupazione durante il periodo di preavviso;
3) Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso lo stato di disoccupazione della sig.ra
Violazione dell'art.112 c.p.c.; 4) Erroneità della sentenza impugnata nella parte Pt_1
in cui ha ritenuto irrilevante lo stato soggettivo del beneficiario ed il legittimo affidamento ingenerato ai fini della eventuale esclusione della ripetibilità delle somme;
pagina 2 di 7 5) Omessa pronuncia. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.
L' appellato ha resistito al gravame, del quale ha chiesto il rigetto, CP_1
deducendone l'infondatezza in fatto e diritto, in riferimento a ciascuna delle censure sollevate.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
A giudizio del Collegio, l'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate.
Assorbente appare, infatti, per il principio della ragione più liquida, l'esame dei motivi di cui ai citati punti 2) e 5).
Si premette che, con l'avviso notificato in data 8.6.2022, l' accertava la CP_1
corresponsione, in favore dell'appellante, di un “pagamento non dovuto sulla prestazione Indennità di disoccupazione NASPI n.941772/2018 per un importo complessivo di Euro 9.336,78, in relazione al periodo dal 24.5.2018 al 17.1.2021”.
I fatti rilevanti sono i seguenti: 1) la Signora ha presentato in data Pt_1
18/04/2018 domanda di NASpI per cessazione, avvenuta il 16/04/2018, del rapporto di lavoro con la ditta D'Andrea Maria Elisa, 2) Come indicato nella lettera di licenziamento la ricorrente ha usufruito dell'indennità sostitutiva del preavviso. 3) Al momento della presentazione della domanda amministrativa sono stati indicati 30 giorni di preavviso, per cui, inizialmente, la prestazione è stata accolta con decorrenza
24/05/2018, ossia otto giorni successivamente alla fine del preavviso (Circolare
94/2015, punto 2.7: “… 3. dall'ottavo giorno successivo alle date di fine dei periodi di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o di mancato preavviso del precedente paragrafo 2.6, qualora la domanda sia stata presentata entro l'ottavo giorno;
dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora questa sia presentata successivamente all'ottavo giorno ma, comunque, nei termini di legge”); 4)
Da un successivo controllo dei flussi EMENS l ha riscontrato che, CP_1
contrariamente a quanto dichiarato, la ricorrente ha usufruito di 91 giorni di preavviso,
pagina 3 di 7 non 30 come inizialmente comunicato, per cui la naspi sarebbe dovuta decorrere dal
23/07/2018.
Secondo l' , nell'ipotesi in cui il richiedente si rioccupi, con contratto di CP_1
lavoro subordinato, nei primi otto giorni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro (cd. periodo di carenza) o durante il periodo di preavviso, l'indennità NASpI non spetta in quanto non si è concretamente verificato l'inizio della erogazione della prestazione e pertanto non si applica il regime della sospensione della prestazione.
Pertanto, essendosi la rioccupata in data 02/05/2018 presso la ditta Bahia Pt_1
Srl, cioè durante il periodo di godimento del preavviso, la naspi è stata chiusa in via amministrativa con formazione dell'indebito “per rioccupazione in carenza”.
L'istituto ha, dunque, applicato nei confronti dell'appellante la disciplina prevista (punto 2.7. della circolare 94/2015) per la rioccupazione durante i primi otto giorni che seguono la cessazione del rapporto di lavoro laddove, nel caso in esame, tale rioccupazione non è avvenuta affatto nel periodo suddetto, quanto, invece, nel periodo di preavviso.
Ebbene, deve ritenersi che la sentenza impugnata sia sostanzialmente corretta laddove afferma che “Il diritto alla indennità di disoccupazione sorge una volta terminato il preavviso, a condizione che la relativa indennità sia stata corrisposta e che il lavoratore versi in stato di disoccupazione, così come stabilito dalla Corte di
Cassazione con pronuncia n. 18503/17 in cui si legge che: "l'art. 73 della normativa fondamentale sulla indennità di disoccupazione, di cui al R.D.L. n. 1827 del 1935, convertito in L. n. 1155 del 1936, fissa sì la decorrenza della indennità di disoccupazione a partire dalla fine del periodo di preavviso, ma solo se la relativa indennità sostitutiva sia stata corrisposta dal datore”.
Non censurabile appare, poi, il passaggio motivazionale laddove il primo giudice afferma: “condividendo le ragioni da ultimo espresse dalla Corte di legittimità, circa
l'autonomia degli effetti del preavviso a fini lavoristici (e quindi di risoluzione del contratto di lavoro) e a fini previdenziali (di rilevanza di tale periodo per la
pagina 4 di 7 determinazione dei requisiti delle prestazioni). La Suprema Corte, in particolare, con riguardo alla disoccupazione, rileva che, a fini previdenziali, il rapporto di lavoro si considera come continuato nel periodo di preavviso. Ciò va condiviso, anche in considerazione del fatto che la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso priva di ragion d'essere l'indennità di disoccupazione, la quale, invero, è volta a sopperire alla carenza di un reddito da lavoro in un determinato momento”.
Da tali corrette premesse, il primo giudice fa, tuttavia, discendere una conseguenza radicale ed immotivata, affermando che “Se dunque il rapporto di lavoro si considera continuato nel periodo di preavviso (pur in mancanza della tempestiva corresponsione della indennità sostitutiva del preavviso), il provvedimento dell' CP_1
non può che essere legittimo”.
Si osserva, tuttavia, che l' , pur avendo rilevato il godimento di un periodo CP_1
di preavviso più lungo di quello inizialmente comunicato dall'istante, ha ritenuto non dovuti tutti i ratei di AS riconosciuti per tutto il periodo dal 24.5.2018 al 17.1.2021, limitandosi a richiamare la circolare n. 94/2015.
La predetta circolare si limita a prevedere che “l'eventuale rioccupazione durante i primi otto giorni che seguono la cessazione del rapporto di lavoro – in quanto non si è concretamente verificato l'inizio della erogazione della prestazione – non dà luogo all'applicabilità del regime della sospensione della prestazione” (c.d. rioccupazione nel periodo di carenza). La disposizione si limita a ritenere non applicabile l'istituto della sospensione, il che appare anche pleonastico, non potendosi sospendere una prestazione che ancora non è stata erogata. Ad ogni modo, essa non appare suscettibile di interpretazione estensiva in relazione alla rioccupazione avvenuta nel diverso periodo di preavviso. Tale conclusione è avvalorata dalla circostanza che il periodo di preavviso è disciplinato nell'ambito del medesimo paragrafo 2.7. della Circolare, ma solo ai fini della decorrenza dell'indennità. D'altronde, una conseguenza così grave come la negazione, in radice, dell'indennità dovrebbe essere comminata dalla legge e non da una mera circolare interna.
pagina 5 di 7 Il godimento di un periodo di preavviso più lungo legittima, invece, come già sostanzialmente affermato in sentenza, la negazione dell'indennità per il solo periodo di tale preavviso, in quanto da considerarsi coperto dal rapporto di lavoro, ovvero da retribuzione.
Dunque, l' era sicuramente legittimato a far scorrere in avanti la decorrenza CP_1
dell'indennità, con conseguente formazione di indebito in relazione alla parte già pagata ma coperta dal preavviso, mentre, in relazione al periodo successivo alla scadenza del preavviso, non si ravvisano ragioni ostative al riconoscimento della
AS, stante la situazione di effettiva disoccupazione della ricorrente, alla scadenza del preavviso (e salve le sospensioni dovute a successive rioccupazioni con contratti a termine).
Né la ricorrente potrebbe ritenersi onerata della presentazione di una nuova istanza di AS per il periodo successivo, come sembrerebbe affermare l'appellato, atteso che si tratta di un unico evento di cessazione del rapporto in ordine al quale già era stata accolta la prima domanda di AS, seppure con l'indicazione di un minore periodo di preavviso.
Di conseguenza, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata, il ricorso della ricorrente va parzialmente accolto ritenendosi l'indebito contestato dall' limitato ai ratei di AS pagati nei 61 giorni di CP_1
preavviso goduti e non comunicati.
Considerato l'esito complessivo del giudizio, ossia la parziale fondatezza della pretesa azionata dall' e, nondimeno, la novità della questione, sussistono CP_1
eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
• Accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la fondatezza dell'indebito contestato dall nei limiti dei ratei CP_1
pagina 6 di 7 di AS pagati nei 61 giorni di preavviso goduti e non comunicati;
• Compensa le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Ancona, 5 dicembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
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