Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/06/2025, n. 3093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3093 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
N. 15200/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Silvia Barison Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15200/2024 R.G. promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...]à di Piave, il 19.04.1981, (C.F. , residente Parte_1 C.F._1
a Venezia-Mestre, Via VIII° Alpini, n. 2/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Cestaro del Foro di
Venezia ( presso il cui studio – sito in Venezia-Mestre, Corso del Email_1
Popolo, n. 67 – è elettivamente domiciliata;
-ricorrente- contro
, nato a [...], il [...], (C.F. ), residente Controparte_1 C.F._2
a Jesolo, Via Frà Paolo Sarpi, n. 3, int. 56, rappresentato e difeso dagli Avv.ti DO Rocca del Foro di
Padova ( e Alessandra Bossola del Foro di Padova Email_2
presso il cui studio – sito in Padova, Viale della Email_3
Navigazione Interna, n. 51 – è elettivamente domiciliato;
-resistente-
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione personale e contestuale istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni:
Per le parti congiuntamente: come da note di trattazione scritte depositate in data 20.01.2025.
Conclusioni del PM: Il P.M. esprime parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo di separazione e divorzio ex art 474-bis.49 c.p.c. depositato in data 26.07.2024,
premesso di aver contratto matrimonio con il resistente Parte_1 CP_1
in data 3.12.2016 a Venezia, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio
[...] dell'anno 2016, Parte II, Serie A, atto n. 124 del Comune di Venezia e che dalla loro unione erano nati i figli DO (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]), entrambi minori – Per_1 chiedeva che venisse pronunciata la separazione con addebito al marito - per essere stata la stessa vittima di violenze e maltrattamenti in famiglia – e che venissero emessi i provvedimenti in ordine all'assegnazione della casa coniugale, all'affidamento, collocamento, regime di frequentazione e mantenimento dei figli minori.
Con comparsa di costituzione depositata in data 14.10.2024 si costituiva in giudizio il resistente aderendo alla pronuncia di separazione, ma senza addebito, e chiedendo al Controparte_1
Tribunale di assumere provvedimenti diversi da quelli richiesti dalla ricorrente aventi il medesimo oggetto.
Dopo un rinvio dell'udienza del 29.10.2024 su istanza congiunta dei difensori delle parti, alla successiva udienza del 21.01.2025, le parti – con note di trattazione scritta - dichiaravano di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito autorizzare i coniugi a vivere separatamente con reciproco rispetto e disporre con sentenza la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di seguito riportate:
“1. La casa familiare sita in Mestre (VE), via VIII° Alpini 2/A rimarrà assegnata alla sig.ra con ogni arredo Pt_1
e corredo in essa contenuto;
2. I figli minori DO e rimangono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con residenza e Per_1 collocamento prevalente presso la madre, nella casa familiare di sua esclusiva proprietà sita in Mestre (VE), via VIII°
Alpini 2/A.
3. Il sig. in conformità ai suoi attuali turni di lavoro ripartiti in sei settimane, avrà facoltà di vedere e tenere con CP_1 sé DO e secondo il seguente calendario, che potrà essere modificato solo previo accordo delle parti nell'ipotesi in Per_1 cui si verificassero variazioni dei turni di lavoro del sig. con l'intesa che verrà comunque mantenuto immutato il CP_1 numero minimo dei giorni che i bambini trascorreranno con il padre:
a. 1° settimana: dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 21,30;
b. 2° settimana: il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola sino al giovedì sera alle 21,30;
c. 3° settimana: il lunedì da fine scuola sino alle ore 21,30 oltre il fine settimana dal sabato mattina alle 9,00 sino alla domenica sera alle 21,30;
d. 4° settimana: il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola sino al giovedì sera alle 21,30;
e. 5° settimana: il lunedì da fine scuola sino alle ore 21,30 oltre il fine settimana dal sabato mattina alle 9,00 sino alla domenica sera alle 21,30;
f. 6° settimana: il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola sino al giovedì sera alle 21,30; N. 15200/2024 R.G.
4. Per quanto riguarda i periodi di vacanza, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, sempre tenendo conto dei suoi turni di lavoro:
a. tre settimane non consecutive, o di cui due consecutive previo accordo tra le parti di anno in anno, durante le vacanze estive da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
b. tre giorni durante le vacanze Pasquali ad anni alterni (a cominciare dalla madre nel corrente anno 2025);
c. durante le vacanze natalizie: dalle ore 10,00 del 25 dicembre sino alle ore 21,30 del 26 dicembre;
dal pomeriggio del 1° gennaio alle ore 19,30 del 6 gennaio.
5. Ogni altra occasione (ad esempio compleanni, feste del papà) volta a mantenere proficuamente e serenamente i più ampi rapporti padre\figli, sarà regolata, caso per caso, dalla reciproca collaborazione genitoriale.
6. Il padre contribuirà al mantenimento dei figli DO e corrispondendo alla madre, entro il giorno 10 di ogni Per_1 mese e a partire dalla mensilità di gennaio 2025, la somma mensile complessiva di € 500,00 (250 € per figlio), oltre rivalutazione annuale Istat.
7. L'assegno unico per i figli verrà versato al 100% alla madre.
8. le spese straordinarie si intendono divise al 50% tra i genitori come da Protocollo del Tribunale di Venezia, da intendersi come parte integrante del presente atto, con le seguenti precisazioni:
a. il padre presta il proprio consenso a che continui a frequentare l'attuale scuola privata unicamente sino alla fine Per_1 della quinta elementare, impegnandosi conseguentemente a sostenere la relativa retta nella misura del 50%;
b. a partire dalla 1° media come il fratello, frequenterà la scuola pubblica salvo diverso accordo tra i genitori;
Per_1
c. il padre contribuirà alla spesa per le attività sportive di e DO nella misura massima di € 400,00 all'anno Per_1
(ovvero € 200,00 a figlio) fermo restando che eventuali bonus per attività sportive dei figli verranno percepiti interamente dalla madre;
9. Le parti dichiarano di nulla avere a pretendere l'una dall'altra per rimborsi spese o reciproci rapporti di dare/avere pregressi maturati nel corso della convivenza coniugale, salvo l'importo di € 1.342,50 per rimborso del 50% di spese straordinarie per i figli anticipate dalla signora importo che il sig. si impegna a versare a quest'ultima Pt_1 CP_1 mediante bonifico entro il mese di gennaio 2025;
10. Spese di lite compensate tra le parti.
11. Le parti rinunciano ai termini per il deposito delle note e delle comparse conclusionali di cui all'art. 473 – bis 28.”
Il Giudice, preso atto, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il P.M., intervenuto in giudizio, ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
La domanda di separazione formulata dai coniugi merita di essere accolta.
Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili d'illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Le condizioni concordate dalle parti relative ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.
Per quanto attiene alla contestuale istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ammissibile N. 15200/2024 R.G.
alla luce della riforma recentemente intervenuta secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 28727 del 16.10.2023, deve essere disposta con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio davanti al giudice relatore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, così provvede:
-OMOLOGA la separazione personale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto al fine di procedere all'annotazione della stessa all'esito del passaggio in giudicato;
- PROVVEDE con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del procedimento in relazione all'istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Spese di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 22.05.2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente dott.ssa Lisa Micochero