Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice
unico dott. Marco Giuliano Agozzino, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 47344/2023 del Ruolo Generale e promossa da
Parte_1
), nata il [...] a [...] C.F._1
Lanka), elettivamente domiciliata in Roma, via Barnaba Tortolini n.
30, presso lo studio dell'avv. Alessandro Ferrara, dal quale è
rappresentata e difesa;
- ricorrente –
nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2
rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato;
- resistenti non costituiti -
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…accertare e dichiarare il diritto della sig. ra Parte_1
al permesso di soggiorno ex art. 30 D. Lgs. n.
[...]
286/98 e per l'effetto, previa declaratoria di illegittimità della condotta
omissiva della Questura di Roma successiva alla comunicazione ex
art. 10 Bis L. nr. 241/90 del 28/06/2023 […] ordinare al
[...]
, in persona del Ministro p.t., e per esso alla Questura CP_1
pagina 1
indugio, al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari in
favore della ricorrente, ai sensi dell'art. 30, lett. c, del T.U. 286/98 e successive modifiche […] il tutto con vittoria di compenso di giudizio,
rimborso forfetario spese generali 15,00%, IVA e CPA come per
legge ed attribuzione al sottoscritte difensore in quanto antistatario';
fatto e diritto
Con la presente azione Parte_1
domanda '…l'accertamento del diritto al rilascio del permesso di
soggiorno per motivi familiari chiesto alla Questura di Roma in data
12/12/2022'. Premette la ricorrente che '…giunta in Italia in data
03/10/2018 munita di regolare visto GE […] in data 12/12/2022
[…] chiedeva il rilascio del titolo di soggiorno per coesione familiare
con il marito, suo connazionale, sig. Persona_1
[…], titolare di permesso di soggiorno per
[...]
lavoro subordinato […] allega[ndo] all'istanza oltre al certificato di
matrimonio rilasciato dalla rappresentanza diplomatica dello Sri
Lanka in Italia, regolarmente tradotto e legalizzato presso la
Prefettura di Roma, la documentazione inerente l'idoneità alloggiativa […] ed il possesso dei requisiti reddituali previsti dalla legge […]; [che] in data 28/06/2023 [le] veniva comunicato […] il
preavviso negativo di provvedimento ex art 10 Bis L. nr. 241/90,
rinvenendosi un elemento ostativo nella mancata traduzione e
legalizzazione del certificato di matrimonio presso l'ambasciata
d'Italia in Sri Lanka […]; [che la stessa] faceva pervenire le proprie
pagina 2 osservazioni con posta certificata del proprio legale del 06/07/2023
[…]; [che] la Questura di Roma prendeva atto della predetta
memoria ex art. 10 Bis L. nr.241/90, con comunicazione
dell'11/07/2023, riservandosi di comunicare la futura decisione […];
[che] essendo abbondantemente trascorso il termine di conclusione
del procedimento, che ha iniziato nuovamente a decorrere dal 07
luglio 2023, in virtù di quanto disposto dal terzo periodo del prefato
art. 10-bis, [la medesima] provvedeva espressamente a diffidare la
Questura di Roma ad adottare un provvedimento conclusivo del
relativo iter procedurale con atto inviato a mezzo posta certificata del
16/09/2023 […]; [che] ad oggi, tuttavia, alcuna determinazione risulta essere stata adottata'. Lamenta, dunque, l'illegittimo silenzio della pubblica amministrazione evidenziando che '…ha un diritto
soggettivo assoluto e pieno ad ottenere un titolo di soggiorno in
ragione del matrimonio con cittadino extracomunitario regolarmente
residente in Italia, essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dalla
legge'.
Benché ritualmente notiziati dell'azione proposta, il
[...]
e la Questura di Roma non si sono costituiti in giudizio. CP_1
***
Deve preliminarmente osservarsi come legittimato a contraddire all'azione proposta dalla ricorrente debba considerarsi unicamente il
. Ed invero, la Questura di Roma, in quanto Controparte_1
mera articolazione interna del , non presenta una CP_1
pagina 3 soggettività autonoma atta a permetterle la partecipazione al giudizio.
Sempre in limine litis deve osservarsi, al fine di individuare compiutamente il thema decidendum, come la corrente azione, con la quale si lamenta l'illegittimo silenzio dell'amministrazione nel rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30, comma 1 lett. c), del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, debba essere astrattamente ricondotta alla fattispecie di cui al sesto comma dell'art. 30 del suindicato testo normativo, a nulla rilevando la circostanza per cui l'iter procedimentale non si sia concluso con un provvedimento espresso, in quanto il silenzio asseritamente serbato dalla pubblica amministrazione appare comunque idoneo a ledere gli interessi sottesi alla domanda.
E tuttavia, l'applicabilità della disciplina normativa sopracitata al caso di specie appare preclusa, a tacer d'altro, dall'insussistenza del primo ed imprescindibile presupposto richiesto ai fini del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno in oggetto,
ovvero la regolare permanenza sul territorio italiano e la richiesta di conversione del precedente titolo di soggiorno entro un anno dalla scadenza del medesimo. L'art. 30, comma 1 lett. c), del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 prescrive, infatti, che '…il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato: […] al familiare straniero
regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il
ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro
dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero
pagina 4 regolarmente soggiornante in Italia' disponendo altresì che '…in tal
caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno
per motivi familiari [e] la conversione può essere richiesta entro un
anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente
posseduto dal familiare', salvo che si tratti di un rifugiato.
Orbene, nel caso di specie, la ricorrente risulta aver fatto ingresso in
Italia mediante un visto Schengen di tipo C, della durata di trentatré
giorni, in data 3 ottobre 2018, e aver presentato la domanda per ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari in data 12
dicembre 2022. Per contro, l'istante non ha dimostrato ma, invero,
prima ancora neppure allegato di aver, successivamente all'ingresso, soggiornato sul territorio mediante un regolare titolo di soggiorno.
Ciò posto, deve invece ritenersi, in ragione della domanda proposta dall'istante, volta ad ottenere l'accertamento del suo diritto a permanere sul territorio italiano stante il rapporto di coniugio sussistente con Persona_1 Persona_1
cittadino straniero soggiornante in Italia con permesso di
[...]
soggiorno per lavoro subordinato, che la documentazione depositata in atti possa condurre a ritenere sussistenti i presupposti per riconoscere alla ricorrente un titolo di soggiorno per protezione speciale funzionale alla tutela della vita familiare dello straniero e riconducibile alla fattispecie di cui al comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs
25 luglio 1998 n. 286.
pagina 5 Sulla premessa che l'art. 19 comma 1.1 del d.lgs 25 luglio 1998 n.
286 trova qui applicazione nel testo anteriore alla modifica apportata dal d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 6
maggio 2023 n. 50, in ragione della disciplina intertemporale di cui all'art. 7, va rammentato in punto di diritto come la norma, nel sancire il divieto di respingimento ed espulsione '…di una persona
verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del
diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso
sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e
sicurezza pubblica', permetta una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. In particolare, la nozione di 'vita familiare' deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti
dell'Uomo, Grande Camera, 24 gennaio 2017, ricorso n. 25358,
PARADISO E . ITALIA). In particolare, la Corte ha Parte_2
chiarito che '…il concetto di «famiglia» di cui all'articolo 8 riguarda le
pagina 6 relazioni basate sul matrimonio ed anche altri legami «famigliari» de
facto, in cui le parti convivono al di fuori del matrimonio o in cui altri
fattori dimostrano che la relazione è sufficientemente stabile' (cfr.
Corte Europea dei Diritti Dell'uomo, KROON E ALTRI C. PAESI
BASSI, 27 ottobre 1994, § 30, serie A n. 297-C; JOHNSTON E
ALTRI C. IRLANDA, 18 dicembre 1986, § 55, serie A n. 112;
C. IRLANDA, 26 maggio 1994, § 44, serie A n. 290; X, Y E Pt_3
Z C. REGNO UNITO, 22 aprile 1997, § 36, Recueil 1997 II), così
avendo riguardo ad un concetto di 'vita familiare' similare alla concezione di 'famiglia nucleare', come attualmente emergente nell'ordinamento interno.
Ciò premesso, venendo al caso di specie, deve essere in particolare valorizzato il lungo periodo di permanenza dell'istante sul territorio italiano, ove conduce la propria vita familiare unitamente al coniuge,
con il quale ha contratto matrimonio nel 2015, cittadino straniero regolarmente soggiornante sul territorio.
Alla luce di quanto sinora detto, si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita familiare, comportando una evidente disgregazione del nucleo familiare della ricorrente formatosi in Italia.
Tenuto conto che non sono state allegate né risultano in atti ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, deve dunque dichiararsi la sussistenza del diritto dell'istante alla protezione speciale in esame.
pagina 7 Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5
maggio 2023 n. 50, alla ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo la disciplina intertemporale di cui all'art. 7 della menzionata fonte normativa.
Considerata la particolarità della vicenda sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- dichiara il diritto di al Parte_1
conseguimento del permesso di soggiorno di cui all'art. 19 comma
1.1 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286;
- dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs.
n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
- spese interamente compensate.
Si comunichi.
Roma, 28 novembre 2024.
Il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 8