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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/11/2024, n. 1949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1949 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile
88/2023 RG.
La Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati:
Marco Campagnolo ‒ presidente
Elena Rossi ‒ consigliere
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
( ), con l'avv. Parte_1 C.F._1
MADRIGRANO DIANELLA
contro
), con l'avv. TARTARI CP_1 C.F._2
MONICA
Controparte_2
( , con l'avv. COLAMUSSI MARIA TERESA P.IVA_1
VISENTINI VALTER ( ), con l'avv. TARTARI C.F._3
MONICA
1 , in proprio e quale genitore legale rappresentante Controparte_3
di ( , con l'avv. Persona_1 C.F._4
TARTARI MONICA
VISENTINI ANDREA ( ), con l'avv. TARTARI C.F._5
MONICA
( ), con l'avv. TARTARI CP_4 C.F._6
MONICA
, con l'avv. TARTARI MONICA CP_5 C.F._7
), con l'avv. BIASIN Controparte_6 P.IVA_2
PAOLO
), con l'avv. BIGNARDI CP_7 C.F._8
ALESSANDRO
oggetto: responsabilità professionale;
causa trattenuta in decisione sulle conclusioni: per la parte appellante : riportandosi ai precedenti atti e a Parte_1
quanto verbalizzato in udienza, così precisa le proprie conclusioni Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado appellata n. 511/2022 emessa in data 6.6.2022, nella causa n.
1266/2015 RG, dal Tribunale di Rovigo, pubblicata in data 7.6.2022, non notificata, contrariis reiectis: in via principale di merito, in riforma della sentenza di primo grado, in accoglimento degli specifici motivi di appello dedotti nell'atto di citazione in appello (da intendersi espressamente ritrascritti nelle presenti conclusioni), rigettare, siccome infondate in fatto e in diritto le domande svolte dagli attori nel primo grado di giudizio e, comunque, qualsivoglia domanda, da chiunque svolta, nei confronti del dott. ; respingersi l'appello incidentale della Parte_1 [...]
[...
[...] [...]
con riferimento al motivo di gravame Controparte_8
proposto contro il dott. ; in via subordinata, in riforma della Parte_1
sentenza di primo grado, in accoglimento degli specifici motivi di appello articolati nell'atto di citazione in appello (da intendersi espressamente ritrascritti nelle presenti conclusioni), per la denegata e subordinata ipotesi di riconoscimento di una responsabilità professionale medica, anche del dott. accertare e dichiarare la responsabilità risarcitoria diretta ed Pt_1
esclusiva, in ragione del suo operato, della Controparte_9
rigettare la domanda di rivalsa svolta da quest'ultima nei
[...]
confronti del dott. o, comunque e subordinatamente, accertare e Pt_1
dichiarare il diritto del dott. ad essere tenuto indenne dalla Pt_1 [...]
e/o dalla Compagnia assicuratrice Controparte_8
dell'ente, con conseguente condanna della stessa CP_6
Compagnia e/o della a pagare direttamente ex art. 1917 cc;
CP_2
in via ulteriormente subordinata, per il caso di mancata operatività della polizza assicurativa da parte della Controparte_8
anche in favore del dott. accertare l'inadempimento della
[...] Pt_1 [...]
convenuta all'obbligo imposto ex lege e dal contratto collettivo di CP_2
stipula di polizza assicurativa per la responsabilità verso terzi in favore del proprio personale sanitario e, conseguentemente, risarcire il dott. Pt_1
dei danni subiti in dipendenza di detto inadempimento, respingendo la domanda di rivalsa e condannando la Controparte_8
a pagare direttamente anche quanto sostenuto per le spese
[...]
legali e, comunque, a tenere indenne il dott. da ogni conseguenza Pt_1
pregiudizievole; in via ulteriormente subordinata, rigettare la domanda proposta dall'ente verso il dott. siccome inammissibile e infondata Pt_1
per le ragioni dedotte nella parte espositiva dell'atto di citazione in appello;
in via sempre subordinata, nell'ambito della domanda di rivalsa,
3 accertare e dichiarare tenuti in responsabilità, esclusiva e/o concorrente, sulla base della efficienza causale della loro condotta, i terzi chiamati
[...]
dott. e i medici Controparte_8 CP_7
dipendenti della appellata, con specifico riferimento alla CP_2
posizione del dott. (di cui risponde la appellata) CP_10 CP_2
che hanno partecipato a diverso titolo alla gestione clinica e/o chirurgica della paziente, limitando la quota di rivalsa, oltre il 50% già imputata alla struttura sanitaria, a carico del dott. in una quota residuale e Pt_1
comunque non superiore al 10%; in ulteriore subordine, laddove il giudizio dovesse estendersi anche in punto di quantum, accertare e dichiarare l'esatta natura ed entità dei danni effettivamente risarcibili, per i motivi espressi nella parte espositiva dell'atto di citazione in appello, con esclusione delle voci di danno non configurabili nel caso di specie. Quanto ai rapporti assicurativi con la Compagnia chiamata in causa nel presente giudizio, che assicura la convenuta: accertare e dichiarare la CP_2
operatività della polizza stipulata dalla Controparte_8
anche in favore del dott. e quindi il diritto del dott.
[...] Pt_1
a essere tenuto manlevato e indenne da Pt_1 Controparte_6
da ogni conseguenza pregiudizievole, con condanna diretta di
[...]
quest'ultima; con riferimento alle spese legali del primo grado di giudizio, riformare la sentenza nella parte in cui ha posto a carico del dott. Pt_1
le spese del dott. di . In ogni caso, con CP_7 Controparte_6
condanna al pagamento di spese, competenze e onorari del presente procedimento, nonché del primo grado di giudizio, ivi compreso il rimborso forfettario del 15% per spese generali, cpa e iva come per legge;
in via istruttoria, si richiede la rinnovazione della CTU medico legale con nomina di Collegio peritale ovvero, subordinatamente, si reitera la richiesta di chiarimenti al CTU nonché, occorrendo, si reitera la richiesta
4 delle istanze istruttorie dedotte con la memoria ex art. 183, co. 6 n. 2, cpc non ammesse in primo grado;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa;
per la parte appellata voglia l'Ecc.ma Corte di Appello CP_11
adita, contrariis reiectis, in via preliminare processuale: accertare e dichiarare la decadenza dell'appellante dalla domanda di rinnovazione della CTU formulata così come dalla richiesta di chiamata a chiarimenti del CTU e quindi la inammissibilità delle stesse con conseguente rigetto;
rigettare l'istanza di ammissione delle prove per testi ex adverso formulata perché ininfluente ai fini del decidere;
accertare e dichiarare la improcedibilità/inammissibilità del motivo di appello di cui al punto C8) per genericità dello stesso. Nel merito: respingere l'appello interposto dal dott. avverso la sentenza n. 511/2022 Tribunale di Rovigo Parte_1
perché infondato in fatto e diritto per i motivi esposti nei propri scritti difensivi da intendersi qui trascritti e per l'effetto: confermare la sentenza n. 511/2022 Tribunale di Rovigo del 6.6.2022 depositata il 7.6.2022. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, di I° e II° grado, anche per il procedimento di inibitoria, rimb. Forf. 15%, Cap e IVA. Quanto all'appello incidentale proposto da Controparte_12
voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare
[...]
l'appello incidentale con riferimento ai motivi di gravame proposto nei confronti di IS VA, IS RE, Controparte_3
e (ora ) in quanto del tutto CP_4 CP_5 CP_1
infondato in fatto e diritto oltre che inammissibile - anche per i motivi già indicati nella memoria di trattazione dell'udienza del 28.6.2023; confermare la sentenza n. 511/2022 Tribunale di Rovigo del 06.06.2022 depositata il 07.06.2022. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, di
I° e II° grado, rimb. Forf. 15%, Cap e IVA. Quanto all'appello incidentale
5 condizionato proposto da Voglia l'Ecc.ma Corte di Controparte_13
Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello incidentale con riferimento ai motivi di gravame proposto nei confronti di IS
VA, , IS RE, e Controparte_3 CP_4 CP_5
(ora ) in quanto del tutto infondato in fatto e diritto - anche CP_1
per i motivi già indicati nella memoria di trattazione dell'udienza del
28.06.2023; confermare la sentenza n. 511/2022 Tribunale di Rovigo del
6.6.2022 depositata il 7.6.2022. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, di I° e II° grado, rimb. Forf. 15%, Cap e IVA. In via istruttoria: ammettere le prove testimoniali già dedotte nel'interesse degli attori odierni appellati, con la memoria ex art. 183 VI comma c.p.c n. 2 e non ammesse in primo grado. Chiede che la causa sia trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per memorie difensive ex art. 190 c.p.c. Con vittoria di spese competenze e onorari di causa come da nota spese che si deposita, di I° e II grado, rimb. Forf. 15%, IVA e CPA;
, così precisa le proprie conclusioni:1) in via Controparte_6
d'appello principale. respingersi l'appello con riferimento al motivo di gravame proposto nei confronti di (contrassegnato “C.3 CP_6
terzo motivo d'appello”) e, per l'effetto, confermarsi la sentenza del
Tribunale di Rovigo con riferimento alla reiezione della domanda formulata dal dott. nei confronti di , con il Parte_1 CP_6
favore delle spese. 2) In via d'appello incidentale condizionato. Per il caso di accoglimento in tutto e/o in parte dell'appello incidentale formulato dalla chiede, in via d'appello incidentale CP_2 CP_6
condizionato, che la Corte condanni e ordini alla la CP_2
restituzione a delle maggiori somme versate in dipendenza CP_6
della sentenza di primo grado in forza dell'accertato obbligo di garanzia nei confronti della per il complessivo importo di € CP_2 CP_2
6 400.526,18. 3) Con vittoria di spese e competenze di patrocinio anche per il procedimento di inibitoria;
, in ossequio al provvedimento Controparte_12
in data 19.1.2024, deposita le seguenti note scritte in sostituzione dell'udienza del 3 Luglio p.v. a mezzo delle quali precisa le proprie conclusioni come di seguito: voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in via principale, riformare la sentenza di primo grado del
Tribunale di Rovigo n. 511/2022, rigettando la domanda di risarcimento degli attori per i motivi dedotti con la comparsa di costituzione in appello datata 21.4.2023 e conseguentemente ordinare agli stessi la restituzione di quanto a loro pagato da , anche Controparte_12
tramite , sulla base della sentenza di primo Controparte_6
grado: ovvero, in ogni caso, ridurre le somme pagate agli stessi sulla base della sentenza di primo grado, per quanto dedotto con lo specifico motivo, ordinando la restituzione in favore di
[...]
della differenza non dovuta;
in Controparte_14
subordine, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado in ordine alla responsabilità della struttura, accogliere la domanda di regresso della nei confronti Controparte_12
del dott. in misura superiore a quella del 50%, stabilita Parte_1
dalla sentenza di primo grado, per i motivi specificamente dedotti;
in ulteriore subordine, ove confermata la sentenza di primo grado in ordine alla domanda di regresso della Controparte_12
nei confronti del dott. , condannare il dott. Parte_1 Parte_1
alla rifusione delle spese legali del primo grado di giudizio in favore di
; in estremo subordine, nella non Controparte_12
creduta ipotesi di accoglimento del terzo o quarto motivo di appello del dott. condannare a tenere manlevata Pt_1 Controparte_6
7 per la maggior quota di Controparte_12
responsabilità che a qualsiasi titolo e/o per qualsiasi ragione dovesse esserle attribuita, ad esito del presente giudizio;
in ogni caso, spese rifuse di entrambi i gradi di giudizio;
in via istruttoria: ci si associa all'istanza contenuta nella comparsa di costituzione in appello di
[...]
relativa alla ammissibilità della polizza relativa al Controparte_6
contratto assicurativo per la responsabilità professionale del dott. Pt_1
con prodotta come doc. 8) da in Parte_2 CP_6
quanto documento indispensabile per la decisione;
, in ossequio al provvedimento di codesta Corte in data CP_7
19.1.2024, precisa le proprie conclusioni come di seguito, insistendo affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia: in via preliminare, dichiarare inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. l'appello proposto dal Dott.
, con riguardo alla specifica posizione del Dott. Parte_1 CP_7
(motivi d'appello nn. 4 e 8), per i motivi indicati in narrativa;
in via principale, respingere l'appello proposto dal dott. con Parte_1
riguardo alla specifica posizione del dott. (motivi d'appello n. CP_7
4 e 8), per i motivi indicati in narrativa. In ogni caso, con vittoria delle spese legali di difesa, anche per la fase cautelare, a carico dell'appellante.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. Con sentenza n. 511/2022 il tribunale di Rovigo ha così deciso:
«accoglie la domanda di risarcimento del danno per quanto di ragione e nei limiti indicati in parte motiva e - per l'effetto - condanna la convenuta
al pagamento in favore Controparte_15
di: - IS VA della somma di € 297.005,00, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di € 271.237,44 e, quindi, anno
8 per anno, ed a partire dal 16.1.2015 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
- della somma di € 127.722,00, oltre interessi al tasso Controparte_3
legale inizialmente calcolati sull'importo di € 116.641,10 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 16.1.2015 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
- IS RE della somma di € 127.722,00, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di € 116.641,10 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 16.1.2015 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
- della somma di € 132.625,00, oltre interessi al tasso legale CP_4
inizialmente calcolati sull'importo di € 121.118,72 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 16.1.2015 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
- della somma di € 44.130,00, oltre interessi al tasso legale CP_5
inizialmente calcolati sull'importo di € 40.301,37 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 16.1.2015 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
9 rigetta la domanda di quale genitore legale Controparte_3
rappresentante di;
dichiara inammissibile la domanda Persona_1
di risarcimento del danno per vizio del consenso informato;
rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata da nei Parte_3
confronti di;
rigetta la Controparte_15
domanda di manleva formulata da nei confronti di Parte_3
; in accoglimento per quanto di ragione della Controparte_6
domanda di regresso proposta dalla convenuta
[...]
, condanna il chiamato in causa Controparte_15 Pt_1
a tenere indenne la predetta società, in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, dal pagamento di tutte le somme che quest'ultima è tenuta a corrispondere, in favore degli attori, ed indicate nei precedenti e nei successivi capoversi del presente dispositivo (incluse le spese di lite), fino a concorrenza di un importo pari al 50% (cinquanta percento) delle stesse e subordinatamente alla loro effettiva ed integrale corresponsione ad opera della stessa convenuta società
[...]
; in accoglimento della domanda di Controparte_15
garanzia impropria, condanna la chiamata in causa società
[...]
, in persona legale rappresentante pro tempore, a tenere Controparte_6
indenne la convenuta, Controparte_15
in persona del legale rappresentante pro tempore come indicato in epigrafe, dal pagamento delle somme che quest'ultima è tenuta a corrispondere, in favore degli attori IS VA, IS RE,
, e , ed indicate nei precedenti Controparte_3 CP_4 CP_5
e nei successivi capoversi del presente dispositivo (incluse le spese di lite
e di Consulenza Tecnica d'Ufficio), entro l'accertato limite del 50% con riferimento alle sole somme a titolo di risarcimento del danno, con detrazione della franchigia pari ad € 75.000,00, nonché entro il limite del
10 massimale garantito da contratto, pari ad € 2.500.000,00; pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto del 24.2.2021, definitivamente a carico della convenuta Controparte_15
e del terzo chiamato , in solido tra
[...] Parte_1
loro e nella misura del 50% ciascuno;
condanna la convenuta
[...]
al pagamento in favore degli Controparte_15
attori IS VA, IS RE, , Controparte_3 CP_4
e , in solido, delle spese di lite, liquidate in € 564,93 per spese CP_5
vive ed € 30.584,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15%,
IVA e CPA, come per legge;
condanna la chiamata in causa società
in persona legale rappresentante pro Controparte_6
tempore, al pagamento, in favore della convenuta,
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_15
tempore, delle spese del presente giudizio, liquidate in € 237,00 per spese vive ed € 21.488,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15%,
IVA e CPA, come per legge;
condanna il chiamato in causa Pt_1
al pagamento, in favore della chiamata in causa, società
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_6
tempore, delle spese del presente giudizio, liquidate in € 101,95 per spese vive ed € 16.547,20 per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15%,
IVA e CPA, come per legge;
condanna il chiamato in causa Pt_1
al pagamento, in favore del chiamato in causa, delle
[...] CP_7
spese del presente giudizio, liquidate in € 17.459,00 per compensi oltre rimborso spese forfetario al 15%, IVA e CPA, come per legge;
dispone la compensazione delle spese di lite tra quale genitore Controparte_3
legale rappresentante di e Persona_1 CP_15 CP_15 [...]
; dispone la compensazione delle spese di lite tra Controparte_15
e ». Parte_1 Controparte_15
11 2. Il tribunale ha osservato che: di anni 74 in data Parte_4
7.11.2012 è stata sottoposta a una resezione del colon traverso per adenocarcinoma moderatamente differenziato e infiltrante del grosso intestino.
3. Il 2.7.2013 è stata ricoverata alla casa di cura privata CP_15
di Occhiobello per il trattamento chirurgico di neoformazione
[...]
del colon destro, rilevata durante la colonscopia di controllo del
31.5.2013; l'intervento del 2.7.2013 è stato eseguito in laparoscopia.
4. Il 6.7.2013 la stata sottoposta a un nuovo intervento per la CP_5
comparsa di una forma ischemica di colite, che ha determinato l'ulteriore resezione del tratto anastomotico ileo-colico.
5. Traferita all'unità operativa chirurgica generale dell'ospedale di
Rovigo, in esito a intervento chirurgico, è stata riscontata la presenza di una perforazione, causa di perdita enterica
6. Il 16.1.2014 è deceduta. Parte_4
7. La CTU del 30.12.2019 ha concluso individuando una colpa medica sia nel primo sia nel secondo intervento eseguiti presso la casa di cura privata santa CP_15
8. Secondo il tribunale, non vi è alcuna responsabilità del dott. CP_7
dipendente della casa di cura (vd. sent. p. 23), posto che in occasione
[...]
del primo intervento, determinante nell'innescare la serie causale che ha provocato il decesso di il dott. non ha avuto alcun Parte_4 CP_7
ruolo di partecipazione diretta o indiretta.
9. Con riferimento al secondo intervento del 6.7.2013, il dott. a CP_7
partecipato come «aiuto operatore» e, peraltro, la stessa difesa del dott. ha dedotto che il dott. i è occupato della chiusura con punti Pt_1 CP_7
profondi e ampi ravvicinati del piano muscolo-fasciale (cf. atto di citazione, pag. 13): da questo come pure dal verbale relativo
12 all'intervento, può ricavarsi che l'operazione è stata prevalentemente decisa e svolta dal dott. indicato come «primo operatore» (sent. Pt_1
p. 24).
10. La responsabilità per l'evento infausto va suddivisa in egual misura fra la struttura sanitaria convenuta e il dott. (p. 24): infatti, la prima Pt_1
non ha superato la presunzione di divisione paritaria dell'obbligazione solidale di risarcimento del danno, non essendo emerso che il decesso sia derivato da una condotta del medico del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità.
11. Quanto al dott. la CTU ha rilevato talune criticità nel suo Pt_1
operato (riportate in extenso alle pagg. 18s. della sentenza appellata), peraltro nel contesto di due interventi non routinari, di cui il primo di media-elevata difficoltà e il secondo di elevata difficoltà in regime di urgenza (cf. elaborato peritale, pag. 35). A fronte di tale situazione di fatto, non è stata dedotta o provata da parte della convenuta una condotta imprevedibile e gravemente straordinaria da parte del dott. (vd. Pt_1
sent. p. 24).
12. Il danno biologico terminale sofferto dalla deceduta è liquidato in €
67.253,00. Trattandosi di danno iure hereditatis, va rigettata la pretesa della sorella e la ripartizione va effettuata secondo le quote CP_5
tra gli eredi ovvero € 22.418,00 al marito IS VA, ed € 14.945,00
a ciascuno dei figli, , IS RE e . Controparte_3 CP_4
13. Il danno per la perdita del rapporto parentale è liquidato applicando le tabelle del tribunale di Roma: a IS VA (marito convivente) spettano € 274.587,00, ai figli non conviventi € Controparte_3
112.777,00, IS RE € 112.777,00, € 117.680,00, CP_4
infine a (sorella non convivente) € 44.130,00. CP_5
13 14. Nulla può essere riconosciuto per danno patrimoniale in mancanza di prova.
15. Quanto alle rivalse (pagg. 40s.) è fondata è la domanda proposta dalla casa di cura contro la propria compagnia assicuratrice CP_6
essendo irrilevanti sia il vizio del consenso informato ex art. 19, lettera s) del contratto assicurativo, che recita: «19. Rischi esclusi: …la copertura assicurativa non comprende… s) i danni derivanti da vizio di acquisizione del consenso informato al paziente o da non corretta o non compiuta redazione dei referti o cartelle cliniche»; sia la clausola prevista all'art. 19, per cui: «la copertura assicurativa non comprende…r) i danni involontariamente cagionati a terzi per morte e lesioni personali, derivanti da responsabilità personale dei non dipendenti riguardante
l'attività sanitaria, medico e/o infermieristica e/o fisioterapica».
16. Tuttavia, la compagnia deve tenere indenne la struttura sanitaria nel limite del 50%, pari alla quota di responsabilità addossata alla medesima a titolo di inadempimento contrattuale (sent. p. 41).
17. Infondata è la pretesa del terzo chiamato dott. di ottenere il Pt_1
risarcimento del danno nei confronti della casa di cura, per non aver quest'ultima stipulato un contratto di assicurazione per responsabilità verso terzi da parte del proprio personale sanitario: a parte che la casa di cura ha stipulato l'assicurazione per i propri dipendenti, resta il fatto che il dott. nel caso controverso ha operato in regime di libero Pt_1
professionista, e per contratto doveva assicurarsi in proprio anche lui «con onere di esibizione annuale alla casa di cura» (sent. p. 42).
18. Con atto del 9.1.2023 ha proposto appello Parte_1
deducendo sette motivi. Gli appellati si sono costituiti con distinte comparse resistendo al gravame, e proponendo anche appelli incidentali nei termini indicati in epigrafe.
14 19. Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc, con i termini di legge per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.
20. Osserva la Corte. Col primo motivo (pagg. 12s), l'appellante deduce sul capo della sentenza relativo alla responsabilità medica in relazione al decesso di Lamenta erroneità e intrinseca ingiustizia del Parte_4
capo che, in contraddizione con le risultanze della consulenza resa nel procedimento penale e a fronte di un profilo di dubbio probabilistico
(senza giudizio controfattuale) della CTU resa nel procedimento a quo, ha arbitrariamente sancito la responsabilità. Omessa e/o insufficiente motivazione su un profilo decisivo della controversia.
21. La tesi d'appello è che non sono stati esaminati elementi interruttivi del nesso causale non imputabili al dott. (p. 13), e in particolare si Pt_1
rileva che «…la successiva complicanza ischemica del colon dx lasciato in sede e che si era estesa anche a un tratto di ileo distale ha [avuto] verosimile origine da altri fattori (ipotensione protratta, complicazione da fibrillazione atriale etc..) non preventivabili e che nulla hanno a che vedere con errori tecnici dell'atto chirurgico in se stesso, eseguito il 2 luglio etc» (p. 17).
22. Il motivo non è fondato. I congiunti della deceduta dovevano dimostrare gli elementi dell'illecito ai sensi dell'art. 2043 cc. Ora, già dalla consulenza del PM in data 17.1.2017 svolta dal dott. Persona_2
si evince che «…l'intervento del 2.7.2013 (asportazione di un tratto di intestino ileo distale dell'intestino cieco e di parte del colon destro causò la colite ischemica del colon destro, le necrosi dei tessuti molli del fianco destro, la peritonite stercoracea con perforazione di ansa di ileo, gli interventi di ileostomia destra e sinistra, una fistola entero-cutanea e i ricorrenti episodi settici, In data 2.7.2013 i chirurghi (primo operatore
15 dott. , aiuto-operatore dott. ) Parte_1 Controparte_16
commisero un errore grave omettendo di praticare l'emicolectomia destra
(eventualmente allargata in esiti di preesistente traverso-trasverso- anastomosi). Essi non si attennero alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. Non si ravvedono condotte sanitarie censurabili in epoca successiva al 3.7.2013 etc» (relazione p.
66).
23. Pur esponendo queste conclusioni, il consulente del PM afferma però che la causa di morte non è affatto sicura, e che non è possibile affermare che il decesso sia in relazione causale certa o altamente probabile con un qualsiasi primum mouens identificato (p. 53), in relazione alle quattro cause alternative di morte elencate alla p. 52.
24. La CTU svolta dal dott. e dal dott. Persona_3 Persona_4
alle pagg. 33s. ribadisce che «…in buona sostanza appare inequivocabile un ulteriore elemento di censura in capo all'operato dei sanitari della
i quali in occasione del Controparte_15
reintervento del 6.7.2013 [il secondo] se da un lato emendarono
l'ischemia del colon destro residuo, correlata a una imperfetta tecnica chirurgica [del primo intervento], dall'altro provocarono con analogamente censurabile tecnica chirurgica la perforazione di un'ansa ileale situata a monte della sede dell'anastomosi…». Ed è per l'appunto la perforazione riscontrata dalle due indagini medico-legali in termini concordi che ha determinato la morte di gli ausiliari del Parte_4
tribunale hanno infatti sottolineato che la complicanza perforativa è emersa durante l'intervento eseguito all'unità chirurgica dell'ospedale di
Rovigo, e che detta perforazione «con elevata probabilità è connessa alle manovre di viscerolisi necessarie per emendare l'ischemia colica» durante il reintervento del 6.7.2013 eseguito presso la casa di cura santa
16 ischemia a sua volta imputabile a una «imperfetta tecnica CP_15
chirurgica» (p. 33).
25. I consulenti ritengono che «…sussista incontrovertibilmente un rapporto causale tra l'effettuazione di un intervento oncologicamente non corretto e una censurabile tecnica chirurgica e la successiva ospedalizzazione senza soluzione di continuità della paziente presso un diverso nosocomio, con la necessità di ulteriori nove interventi chirurgici, la reiterazione di complicanze di tipo infettivo, la comparsa di complicanze di tipo ematologico con necessità di terapia trasfusionale, nonché di complicanze neurologiche con iperammoniemia e ancora di una condizione anasarcatica che viene descritta in data 14 gennaio 2014, ovvero due giorni prima del decesso» (p. 34); e aggiungono che l'inadeguata condotta medica è stata la causa delle gravi complicanze che come una cascata hanno costretto la paziente a una estremamente prolungata ospedalizzazione, progressivamente minandone l'integrità psicofisica sino all'evento letifero.
26. Sul punto che più rileva per affermare l'esistenza del nesso causale in ambito civilistico, la CTU è netta laddove con criterio di ragionevolezza ritiene «altamente improbabile che il decesso di si sarebbe Parte_4
ugualmente verificato il 16.1.2014» (sempre p. 34), qualora fosse stata trattata con modalità tecnicamente corrette in luogo della condotta medica tecnicamente censurata, il che equivale a dire che il decesso non si sarebbe verificato, come poi si ribadisce alla p. 35, ritenendosi «…altamente probabile che sia le sequele post chirurgiche, sia il decesso della paziente non si sarebbero verificati qualora fosse stata posta in essere dai sanitari una condotta esente dai rilievi critici sopra evidenziati etc».
17 27. Quindi, su queste premesse di fatto, si possono ritenere accertati tutti gli elementi costitutivi dell'art. 2043 cc nei confronti del dott. Pt_1
che è intervenuto come «primo operatore».
28. Per le medesime ragioni, va disatteso l'appello incidentale svolto dalla struttura sanitaria sempre in punto responsabilità (vd. comparsa pagg. 3s, motivi 1a) e 1b).
29. La casa di cura risponde del fatto a titolo contrattuale, non avendo superato la presunzione di colpa a suo carico prevista dall'art. 1218 cc, poiché è deceduta in esito a un intervento chirurgico eseguito Persona_5
presso la medesima, né vi è prova che l'inadempimento dell'obbligata sia derivato da causa a essa non imputabile.
30. Si deduce in contrario che non è stata considerata una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento evidenziata dal consulente del PM dott. l'ematoma sottodurale cronico oppure la Per_3
morte cardiaca improvvisa – due delle cause alternative di morte sopra accennate.
31. Ora, considerato che non è stata eseguita l'autopsia, ad avviso della
Corte la censura non può essere accolta, poiché anche il consulente del
PM prende in proposito una posizione molto sfumata, e dopo aver menzionato l'ematoma subdurale rilevato durante la TAC del 24.12.2013
(sei mesi dopo i due interventi controversi) afferma che «…la mancanza di dati necroscopici autoptici impedisce di indentificare in termini di elevata probabilità logica la causa di morte» (p. 51). E nell'analisi delle quattro cause di morte alla p. 52 l'argomentare del consulente è svolto in astratto e in via di pura ipotesi di studio, sicché non v'è margine per disporre una rinnovazione della CTU.
32. Col secondo motivo l'appellante principale deduce illegittimità, infondatezza ed intrinseca ingiustizia della domanda, laddove il tribunale
18 di Rovigo ha accertato una responsabilità medica in una fattispecie connotata da elevata difficolta e in mancanza di colpa grave degli operatori.
33. Il motivo è infondato, per quanto detto, nel senso che la CTU medico-legale è da ritenersi esaustiva, avendo accertato la colpa grave del primo operatore, né si rinvengono cenni significativi a una speciale difficoltà di intervento tale da neutralizzare l'errore commesso. In realtà, la relazione descrive analiticamente il tipo di intervento richiesto nel caso controverso (vd. pagg. 23s), ed evidenzia che, al posto di quello corretto
(emicolectomia destra), già a livello progettuale si è optato per la
«resezione ileo cecale che comportava l'asportazione di 10cm di ileo distale e 5cm di cieco, ma lasciava integra l'arteria colica destra responsabile della vascolarizzazione…» (p. 27). Secondo gli ausiliari il primo intervento presentava un grado di difficoltà medio-elevata, mentre invece il secondo è definitivo di elevata difficoltà, non routinario in regime di urgenza, considerando che la paziente aveva 74 anni ed era plurioperata (p. 35), ma non va dimenticato che il reintervento di è reso necessario per l'errore commesso nel primo.
34. Col terzo motivo l'appellante principale deduce illegittimità, infondatezza e intrinseca ingiustizia della pronuncia nella parte in cui ha accolto la domanda di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del dott. in mancanza dei presupposti di contratto collettivo nazionale Pt_1
e di legge, tenuto conto della natura del rapporto di lavoro intercorso tra il medico e la casa di cura convenuta. Conseguentemente, necessità di riforma della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di manleva svolta dal dott. verso (domanda Pt_1 Controparte_17
che con il presente atto di ripropone) e quella, subordinata, ex art. 1460 cc
19 verso la struttura, in caso di ritenuta non operatività, in favore del dott.
della polizza contratta con . Pt_1 Controparte_17
35. Il motivo è infondato, posto che in sostanza la malpractice imputabile a si è risolta in una prestazione contrattuale non Parte_1
esattamente adempiuta, e quindi in un danno a carico della controparte contrattuale. Né vi sono plausibili ragioni per riconoscere una rivalsa a beneficio del dott. e a carico della compagnia UnipoSai che ha Pt_1
assicurato la casa di cura, poiché il contratto ha effetto soltanto tra le parti
(di regola).
36. L'appello sostiene che «il dott. non è un medico libero Pt_1
professionista occasionale, che opera presso la Casa di cura convenuta o che utilizza le sale chirurgiche della struttura per operare i suoi pazienti privati. Era ed è, a ogni effetto, organo ausiliario stabile della struttura sin dall'1.1.2005 e attualmente ancora in forze presso la struttura» (p.
46): pertanto, sarebbe dimostrato un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con la struttura, con ogni conseguenza a partire dalla competenza funzione del giudice del lavoro
(p. 45) fino alla copertura assicurativa di a favore dello stesso CP_6
(p. 56, 60).
37. La censura, svolta allo scopo di superare l'eccezione opposta dalla compagnia e riversare sulla medesima l'intera obbligazione risarcitoria, non ha pregio, considerato che secondo la giurisprudenza «ai fini della qualificazione del contratto di lavoro come autonomo o subordinato, il nomen iuris attribuito dalle parti al rapporto, pur non rivestendo valore assorbente, assume particolare rilievo in tutte quelle fattispecie in cui i caratteri differenziali tra due o più figure negoziali appaiono non agevolmente tracciabili, non potendosi negare che, quando la volontà negoziale si è espressa in modo libero (in ragione della situazione in cui
20 versano le parti al momento della dichiarazione), nonché in forma articolata, sì da concretizzarsi in un documento, ricco di clausole aventi ad oggetto le modalità dei rispettivi diritti ed obblighi, il giudice deve accertare in maniera rigorosa se tutto quanto dichiarato nel documento si sia tradotto nella realtà fattuale attraverso un coerente comportamento delle parti stesse – nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva attribuito natura subordinata al contratto di lavoro valorizzando unicamente l'elemento della eterodirezione nella fase esecutiva, senza tener conto della formale qualificazione, nel senso dell'autonomia, attribuitagli dallo stesso lavoratore, che aveva predisposto il testo del predetto contratto, successivamente accettato dal datore di lavoro» (Cass. 35687/2021).
38. Ed è appunto una valutazione del contratto prodotto come doc. 9 dalla casa di cura che induce a escludere la subordinazione, trattandosi piuttosto di un contratto di lavoro «libero professionale» concluso fra il
«consulente» e la casa di cura, che non presenta nessuno dei caratteri che contraddistinguono il lavoro dipendente – quali la subordinazione, la vigilanza, il potere di dare direttive o ingerirsi da parte del datore di lavoro, un orario fisso, la retribuzione fissa etc.
39. Col quarto motivo si deduce, in subordine rispetto al motivo precedente, illegittimità, intrinseca ingiustizia e infondatezza della sentenza laddove il tribunale di Rovigo, una volta accolta la domanda di rivalsa, ha errato nella graduazione delle colpe. Impugnazione, conseguente, del capo della sentenza che ha respinto la domanda svolta verso il dott. e non ha tenuto conto dello specifico ruolo del dott. CP_7
(dipendente della casa di cura), in relazione al primo CP_10
intervento.
21 40. La Corte ritiene corretto escludere la responsabilità del dott. CP_7
che all'evidenza non era il dominus della situazione, essendosi limitato a intervenire nel concreto soltanto per applicare la sutura profonda.
41. Non è poi possibile ridurre la responsabilità del dott. Pt_1
addossando una colpa concorrente al dott. dipendente CP_10
quest'ultimo della casa di cura, il quale oltre tutto non è parte in causa.
42. In proposito, la CTU rileva dagli atti che nell'intervento del
2.7.2013 l'aiuto operatore è stato il dott. (p. 27), Controparte_16
mentre nel reintervento del 6.7.2013 l'aiuto operatore è il dott. (p. CP_7
30): il mero dato documentale conferma certo le qualifiche formali, ma non consente di ricavare qualcosa di più circa l'effettiva ingerenza dei medici in discussione nella progettazione ed esecuzione dei due interventi chirurgici contestati, ed è insufficiente per concludere che la mancata emicolectomia destra, oppure le manovre che hanno provocato la perforazione di cui si è detto sono imputabili all'uno o all'altro aiuto operatore in via esclusiva o concorrente rispetto al primo operatore.
43. La prova testimoniale capitolata con rinvio alle prove non ammesse in primo grado (vd. supra, riferito alla memoria 10.7.2016) è ininfluente al riguardo, poiché nessun capitolo è finalizzato a dimostrare che tipo di attività causalmente collegata con il danno sia stata compiuta dal dott.
o dal dott. CP_10 CP_7
44. I capitoli 7) e 8) della memoria cit. recitano: «7) nel caso oggetto di causa, come si evince dalla cartella clinica che si rammostra, il dott. CP_7
è entrato anche nella diretta gestione della complicanza e del tipo e modo di reintervento chirurgico, partecipando al reintervento. 8) Il dott. CP_7
partecipava all'intervento come operatore, prendendo di fatto la
[...]
gestione decisionale e conduzionale nel reintervento, non solo e non tanto nella demolizione ovvia del tratto colico ischemico, ma anche nel modo e
22 tipo di anastomosi intestinale da praticare»: tutto questo appare superfluo, generico e in parte anche non vero, poiché p. es. la cartella clinica è stata ampiamente esaminata in CTU con gli esiti descritti, il dott. ome si è più volte ripetuto era «aiuto operatore» e ha effettuato la CP_7
sutura, infine non si comprende perché primo operatore sia stato indicato il dott. se davvero fu il dott. prendere ogni decisione prima Pt_1 CP_7
e durante gli interventi.
45. D'altro canto, nessun capitolo di prova orale è stato riservato alla posizione dell'«aiuto operatore» dott. , di cui si pretende una CP_10
pari responsabilità rispetto al dott. (vd. appello p. 66). Né appare Pt_1
dirimente invocare la responsabilità medica dell'équipe sul presupposto che l'aiuto non abbia manifestato il proprio dissenso rispetto all'intervento deciso dal primo operatore: gli elementi di prova offerti non consentono di superare il dato oggettivo che sia il primo, sia il secondo intervento sono stati decisi ed eseguiti in prima persona dal dott. – vd. p. es. la Pt_1
consulenza Massaro alla p. 44: «…in data 11.6.2013 il dott. Pt_1
visitò la signora e indicò l'opportunità di una resezione del
[...] CP_5
colon destro etc…», e alla p. 62: «…in effetti il dott. in Parte_1
data 11.6.2013 la propose [l'emicolectomia destra] e anche la motivazione del ricovero del 2.7.2013 fu quella»; analogamente, «la progettualità dell'intervento del 2.7.2013 non appare esente da criticità, la prima e più importante censura riguarda l'aver effettuato un intervento oncologicamente non corretto di cui non si evincono dall'esame della documentazione elementi di giustificazione…» (CTU p. Persona_6
31).
46. Col quinto motivo (cui è riservata la sola p. 75) si deduce sulla erronea qualificazione della pretesa avanzata dagli attori come contrattuale sia con riferimento al danno iure proprio sia con riferimento
23 al danno iure hereditatis. Riforma della sentenza con rigetto della domanda di risarcimento del danno iure proprio perché non provato, tenuto conto degli oneri probatori incombenti per la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cc.
47. Entrambe le voci di danno sono contestate, ritenendosi indimostrati i riscontri probatori valutati dal tribunale: tuttavia, sia la consulenza del
PM, sia la CTU del giudice hanno argomentato in dettaglio e concluso per l'esistenza del nesso causale fra i due interventi chirurgici, le lesioni che ne sono derivate e il successivo decesso della paziente (vd. relazione
, pagg. 33-6), nonché per la colpa grave (vd. relazione Persona_6
pagg. 63, 66), sicché risultano integrati tutti gli elementi Per_2
essenziali della fattispecie 2043 cc.
48. Col sesto motivo si deduce sulla liquidazione del danno, erroneità della sentenza nel capo in cui ha riconosciuto esistenti i presupposti per il riconoscimento del danno da perdita parentale in assoluta mancanza di allegazione e prova degli stessi da parte degli attori. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cc anche sotto tale specifico profilo. violazione e falsa applicazione del principio della domanda laddove il tribunale, a fronte della liquidazione del danno richiesta sulla base delle tabelle del tribunale di Milano, ha liquidato il danno sulla base delle tabelle del tribunale di Roma. erroneità comunque nel merito di tale applicazione.
49. La Corte ritiene corretto riconoscere il risarcimento per la perdita del rapporto parentale (danno iure proprio), di cui non sono contestati i parametri tabellari assunti dal tribunale alle pagg. 37s della sentenza. In realtà, l'appellante si limita a ritenere non provato il «buon rapporto parentale quale presupposto del conseguente risarcimento» (p. 77), quando le tabelle del tribunale di Milano generalmente applicate danno rilievo a qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo
24 specifico rapporto parentale perduto, sia in termini di sofferenza interiore patita (da provare anche in via presuntiva) sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria (dimensione dinamico relazionale).
Questi profili non sono stati trattati nella censura in esame, che pertanto non può essere accolta.
50. Per quanto attiene al danno morale iure hereditatis, l'appellante sostiene che «il reato non c'è visto l'esito del procedimento penale» (p.
80), ma la sentenza gravata nella parte riservata alla liquidazione del danno subito dai congiunti per la perdita del rapporto parentale non ha neppure menzionato quello morale, utilizzando invece i consueti parametri proposti dalla tabella per l'operazione (vd. pagg. 35-8).
51. Col settimo motivo si lamenta illegittimità della sentenza del tribunale di Rovigo sulla quantificazione del danno biologico terminale.
Anche questo può essere confermato, la paziente ha dovuto subire una lunga trafila di interventi che si sono rivelati non risulta che sia caduta in stato di incoscienza, la CTU non ne fa alcun cenno, dunque si deve ritenere che abbia conservato la lucidità sufficiente a percepire il peggioramento inesorabile della propria condizione.
52. Il motivo non è fondato, poiché il tribunale ha valorizzato il fatto che la paziente ha senza dubbio percepito la sofferenza sia Parte_4
per le lesioni fisiche che l'avrebbero presto condotta alla morte, sia per la consapevolezza dell'imminente exitus: non risulta per quanto riportato in
CTU che la abbia mai perso lucidità se non nelle ore prossime al CP_5
decesso avvenuto il 16.1.2014 (p. 29), né parte appellante indica elementi di segno opposto, salvo il fatto che la paziente è caduta in uno stato di sopore il 23.12.2013 (p. 85), ovvero qualche giorno prima della morte.
53. Passando infine all'appello incidentale proposto dalla CP_15
nei confronti di , in sostanza si rileva che il tribunale ha Parte_1
25 prima giustamente affermato «la sussistenza dei presupposti della solidarietà fra la struttura convenuta e il sanitario terzo chiamato, e il principio in base al quale la misura del regresso varia a seconda della gravità della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate», tuttavia «non ne ha poi tratto le corrette conseguenze, in base all'esito della CTU, che rinviene nell'intervento chirurgico del 2.7.2013 il primum movens di quanto successivamente verificatosi» (comparsa p.
25).
54. In effetti, l'art. 2055 cc stabilisce che se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno e ove mai una lo abbia risarcito, ha regresso contro l'altra secondo la gravità della rispettiva colpa;
nel dubbio, infine, le singole colpe si presumono uguali.
55. Di conseguenza, la condanna al risarcimento del danno a favore dei congiunti doveva essere solidale, e poi nei rapporti fra i due responsabili si doveva attuarne la ripartizione paritaria, non ravvisandosi serie ragioni per modificarla. Il tribunale ha condannato la casa di cura per l'intero (p.
44) e in via di regresso al 50% il chiamato a favore della Parte_1
casa di cura, e la compagnia per l'altro 50% sempre a favore CP_6
della casa di cura sua assicurata. Tuttavia, mancando l'appello incidentale dei consorti resta fermo il decisum sul punto. CP_3
56. In definitiva, sia l'appello principale, sia quelli incidentali non possono essere accolti. Le spese sono regolate secondo la soccombenza e liquidate a favore dei consorti (che ha solo CP_11 CP_6
proposto appello incidentale condizionato all'accoglimento in tutto o in parte dell'appello incidentale formulato dalla casa di cura) e CP_7
applicando i valori previsti dallo scaglione di riferimento, avuto riguardo a tipologia della causa, difficoltà e valore economico dell'affare,
26 importanza dell'attività prestata (art. 4 DM 55/2014); nel resto sono compensate.
57. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1‒quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, sicché la parte obbligata deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta sia l'appello principale di , sia quello Parte_1
incidentale proposto dalla , e conferma Controparte_15
la sentenza appellata;
2. condanna gli appellanti e la Parte_1 [...]
in solido fra loro a rifondere le spese del grado Controparte_18
ai consorti e , nonché CP_11 Controparte_6 Pt_1
a rifondere le spese a liquidate in complessivi €
[...] CP_7
10.000,00 (scaglione da € 520.001,00 a € 1.000.000,00) per compenso a favore di ciascuna parte appellata separatamente costituita, oltre alle spese vive e agli accessori di legge;
3. deve essere versato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato e manda alla cancelleria per competenza;
4. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003.
Venezia, 31.10.2024.
Il Presidente
Marco Campagnolo
27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile
88/2023 RG.
La Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati:
Marco Campagnolo ‒ presidente
Elena Rossi ‒ consigliere
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
( ), con l'avv. Parte_1 C.F._1
MADRIGRANO DIANELLA
contro
), con l'avv. TARTARI CP_1 C.F._2
MONICA
Controparte_2
( , con l'avv. COLAMUSSI MARIA TERESA P.IVA_1
VISENTINI VALTER ( ), con l'avv. TARTARI C.F._3
MONICA
1 , in proprio e quale genitore legale rappresentante Controparte_3
di ( , con l'avv. Persona_1 C.F._4
TARTARI MONICA
VISENTINI ANDREA ( ), con l'avv. TARTARI C.F._5
MONICA
( ), con l'avv. TARTARI CP_4 C.F._6
MONICA
, con l'avv. TARTARI MONICA CP_5 C.F._7
), con l'avv. BIASIN Controparte_6 P.IVA_2
PAOLO
), con l'avv. BIGNARDI CP_7 C.F._8
ALESSANDRO
oggetto: responsabilità professionale;
causa trattenuta in decisione sulle conclusioni: per la parte appellante : riportandosi ai precedenti atti e a Parte_1
quanto verbalizzato in udienza, così precisa le proprie conclusioni Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado appellata n. 511/2022 emessa in data 6.6.2022, nella causa n.
1266/2015 RG, dal Tribunale di Rovigo, pubblicata in data 7.6.2022, non notificata, contrariis reiectis: in via principale di merito, in riforma della sentenza di primo grado, in accoglimento degli specifici motivi di appello dedotti nell'atto di citazione in appello (da intendersi espressamente ritrascritti nelle presenti conclusioni), rigettare, siccome infondate in fatto e in diritto le domande svolte dagli attori nel primo grado di giudizio e, comunque, qualsivoglia domanda, da chiunque svolta, nei confronti del dott. ; respingersi l'appello incidentale della Parte_1 [...]
[...
[...] [...]
con riferimento al motivo di gravame Controparte_8
proposto contro il dott. ; in via subordinata, in riforma della Parte_1
sentenza di primo grado, in accoglimento degli specifici motivi di appello articolati nell'atto di citazione in appello (da intendersi espressamente ritrascritti nelle presenti conclusioni), per la denegata e subordinata ipotesi di riconoscimento di una responsabilità professionale medica, anche del dott. accertare e dichiarare la responsabilità risarcitoria diretta ed Pt_1
esclusiva, in ragione del suo operato, della Controparte_9
rigettare la domanda di rivalsa svolta da quest'ultima nei
[...]
confronti del dott. o, comunque e subordinatamente, accertare e Pt_1
dichiarare il diritto del dott. ad essere tenuto indenne dalla Pt_1 [...]
e/o dalla Compagnia assicuratrice Controparte_8
dell'ente, con conseguente condanna della stessa CP_6
Compagnia e/o della a pagare direttamente ex art. 1917 cc;
CP_2
in via ulteriormente subordinata, per il caso di mancata operatività della polizza assicurativa da parte della Controparte_8
anche in favore del dott. accertare l'inadempimento della
[...] Pt_1 [...]
convenuta all'obbligo imposto ex lege e dal contratto collettivo di CP_2
stipula di polizza assicurativa per la responsabilità verso terzi in favore del proprio personale sanitario e, conseguentemente, risarcire il dott. Pt_1
dei danni subiti in dipendenza di detto inadempimento, respingendo la domanda di rivalsa e condannando la Controparte_8
a pagare direttamente anche quanto sostenuto per le spese
[...]
legali e, comunque, a tenere indenne il dott. da ogni conseguenza Pt_1
pregiudizievole; in via ulteriormente subordinata, rigettare la domanda proposta dall'ente verso il dott. siccome inammissibile e infondata Pt_1
per le ragioni dedotte nella parte espositiva dell'atto di citazione in appello;
in via sempre subordinata, nell'ambito della domanda di rivalsa,
3 accertare e dichiarare tenuti in responsabilità, esclusiva e/o concorrente, sulla base della efficienza causale della loro condotta, i terzi chiamati
[...]
dott. e i medici Controparte_8 CP_7
dipendenti della appellata, con specifico riferimento alla CP_2
posizione del dott. (di cui risponde la appellata) CP_10 CP_2
che hanno partecipato a diverso titolo alla gestione clinica e/o chirurgica della paziente, limitando la quota di rivalsa, oltre il 50% già imputata alla struttura sanitaria, a carico del dott. in una quota residuale e Pt_1
comunque non superiore al 10%; in ulteriore subordine, laddove il giudizio dovesse estendersi anche in punto di quantum, accertare e dichiarare l'esatta natura ed entità dei danni effettivamente risarcibili, per i motivi espressi nella parte espositiva dell'atto di citazione in appello, con esclusione delle voci di danno non configurabili nel caso di specie. Quanto ai rapporti assicurativi con la Compagnia chiamata in causa nel presente giudizio, che assicura la convenuta: accertare e dichiarare la CP_2
operatività della polizza stipulata dalla Controparte_8
anche in favore del dott. e quindi il diritto del dott.
[...] Pt_1
a essere tenuto manlevato e indenne da Pt_1 Controparte_6
da ogni conseguenza pregiudizievole, con condanna diretta di
[...]
quest'ultima; con riferimento alle spese legali del primo grado di giudizio, riformare la sentenza nella parte in cui ha posto a carico del dott. Pt_1
le spese del dott. di . In ogni caso, con CP_7 Controparte_6
condanna al pagamento di spese, competenze e onorari del presente procedimento, nonché del primo grado di giudizio, ivi compreso il rimborso forfettario del 15% per spese generali, cpa e iva come per legge;
in via istruttoria, si richiede la rinnovazione della CTU medico legale con nomina di Collegio peritale ovvero, subordinatamente, si reitera la richiesta di chiarimenti al CTU nonché, occorrendo, si reitera la richiesta
4 delle istanze istruttorie dedotte con la memoria ex art. 183, co. 6 n. 2, cpc non ammesse in primo grado;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa;
per la parte appellata voglia l'Ecc.ma Corte di Appello CP_11
adita, contrariis reiectis, in via preliminare processuale: accertare e dichiarare la decadenza dell'appellante dalla domanda di rinnovazione della CTU formulata così come dalla richiesta di chiamata a chiarimenti del CTU e quindi la inammissibilità delle stesse con conseguente rigetto;
rigettare l'istanza di ammissione delle prove per testi ex adverso formulata perché ininfluente ai fini del decidere;
accertare e dichiarare la improcedibilità/inammissibilità del motivo di appello di cui al punto C8) per genericità dello stesso. Nel merito: respingere l'appello interposto dal dott. avverso la sentenza n. 511/2022 Tribunale di Rovigo Parte_1
perché infondato in fatto e diritto per i motivi esposti nei propri scritti difensivi da intendersi qui trascritti e per l'effetto: confermare la sentenza n. 511/2022 Tribunale di Rovigo del 6.6.2022 depositata il 7.6.2022. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, di I° e II° grado, anche per il procedimento di inibitoria, rimb. Forf. 15%, Cap e IVA. Quanto all'appello incidentale proposto da Controparte_12
voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare
[...]
l'appello incidentale con riferimento ai motivi di gravame proposto nei confronti di IS VA, IS RE, Controparte_3
e (ora ) in quanto del tutto CP_4 CP_5 CP_1
infondato in fatto e diritto oltre che inammissibile - anche per i motivi già indicati nella memoria di trattazione dell'udienza del 28.6.2023; confermare la sentenza n. 511/2022 Tribunale di Rovigo del 06.06.2022 depositata il 07.06.2022. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, di
I° e II° grado, rimb. Forf. 15%, Cap e IVA. Quanto all'appello incidentale
5 condizionato proposto da Voglia l'Ecc.ma Corte di Controparte_13
Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello incidentale con riferimento ai motivi di gravame proposto nei confronti di IS
VA, , IS RE, e Controparte_3 CP_4 CP_5
(ora ) in quanto del tutto infondato in fatto e diritto - anche CP_1
per i motivi già indicati nella memoria di trattazione dell'udienza del
28.06.2023; confermare la sentenza n. 511/2022 Tribunale di Rovigo del
6.6.2022 depositata il 7.6.2022. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, di I° e II° grado, rimb. Forf. 15%, Cap e IVA. In via istruttoria: ammettere le prove testimoniali già dedotte nel'interesse degli attori odierni appellati, con la memoria ex art. 183 VI comma c.p.c n. 2 e non ammesse in primo grado. Chiede che la causa sia trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per memorie difensive ex art. 190 c.p.c. Con vittoria di spese competenze e onorari di causa come da nota spese che si deposita, di I° e II grado, rimb. Forf. 15%, IVA e CPA;
, così precisa le proprie conclusioni:1) in via Controparte_6
d'appello principale. respingersi l'appello con riferimento al motivo di gravame proposto nei confronti di (contrassegnato “C.3 CP_6
terzo motivo d'appello”) e, per l'effetto, confermarsi la sentenza del
Tribunale di Rovigo con riferimento alla reiezione della domanda formulata dal dott. nei confronti di , con il Parte_1 CP_6
favore delle spese. 2) In via d'appello incidentale condizionato. Per il caso di accoglimento in tutto e/o in parte dell'appello incidentale formulato dalla chiede, in via d'appello incidentale CP_2 CP_6
condizionato, che la Corte condanni e ordini alla la CP_2
restituzione a delle maggiori somme versate in dipendenza CP_6
della sentenza di primo grado in forza dell'accertato obbligo di garanzia nei confronti della per il complessivo importo di € CP_2 CP_2
6 400.526,18. 3) Con vittoria di spese e competenze di patrocinio anche per il procedimento di inibitoria;
, in ossequio al provvedimento Controparte_12
in data 19.1.2024, deposita le seguenti note scritte in sostituzione dell'udienza del 3 Luglio p.v. a mezzo delle quali precisa le proprie conclusioni come di seguito: voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in via principale, riformare la sentenza di primo grado del
Tribunale di Rovigo n. 511/2022, rigettando la domanda di risarcimento degli attori per i motivi dedotti con la comparsa di costituzione in appello datata 21.4.2023 e conseguentemente ordinare agli stessi la restituzione di quanto a loro pagato da , anche Controparte_12
tramite , sulla base della sentenza di primo Controparte_6
grado: ovvero, in ogni caso, ridurre le somme pagate agli stessi sulla base della sentenza di primo grado, per quanto dedotto con lo specifico motivo, ordinando la restituzione in favore di
[...]
della differenza non dovuta;
in Controparte_14
subordine, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado in ordine alla responsabilità della struttura, accogliere la domanda di regresso della nei confronti Controparte_12
del dott. in misura superiore a quella del 50%, stabilita Parte_1
dalla sentenza di primo grado, per i motivi specificamente dedotti;
in ulteriore subordine, ove confermata la sentenza di primo grado in ordine alla domanda di regresso della Controparte_12
nei confronti del dott. , condannare il dott. Parte_1 Parte_1
alla rifusione delle spese legali del primo grado di giudizio in favore di
; in estremo subordine, nella non Controparte_12
creduta ipotesi di accoglimento del terzo o quarto motivo di appello del dott. condannare a tenere manlevata Pt_1 Controparte_6
7 per la maggior quota di Controparte_12
responsabilità che a qualsiasi titolo e/o per qualsiasi ragione dovesse esserle attribuita, ad esito del presente giudizio;
in ogni caso, spese rifuse di entrambi i gradi di giudizio;
in via istruttoria: ci si associa all'istanza contenuta nella comparsa di costituzione in appello di
[...]
relativa alla ammissibilità della polizza relativa al Controparte_6
contratto assicurativo per la responsabilità professionale del dott. Pt_1
con prodotta come doc. 8) da in Parte_2 CP_6
quanto documento indispensabile per la decisione;
, in ossequio al provvedimento di codesta Corte in data CP_7
19.1.2024, precisa le proprie conclusioni come di seguito, insistendo affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia: in via preliminare, dichiarare inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. l'appello proposto dal Dott.
, con riguardo alla specifica posizione del Dott. Parte_1 CP_7
(motivi d'appello nn. 4 e 8), per i motivi indicati in narrativa;
in via principale, respingere l'appello proposto dal dott. con Parte_1
riguardo alla specifica posizione del dott. (motivi d'appello n. CP_7
4 e 8), per i motivi indicati in narrativa. In ogni caso, con vittoria delle spese legali di difesa, anche per la fase cautelare, a carico dell'appellante.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. Con sentenza n. 511/2022 il tribunale di Rovigo ha così deciso:
«accoglie la domanda di risarcimento del danno per quanto di ragione e nei limiti indicati in parte motiva e - per l'effetto - condanna la convenuta
al pagamento in favore Controparte_15
di: - IS VA della somma di € 297.005,00, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di € 271.237,44 e, quindi, anno
8 per anno, ed a partire dal 16.1.2015 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
- della somma di € 127.722,00, oltre interessi al tasso Controparte_3
legale inizialmente calcolati sull'importo di € 116.641,10 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 16.1.2015 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
- IS RE della somma di € 127.722,00, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di € 116.641,10 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 16.1.2015 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
- della somma di € 132.625,00, oltre interessi al tasso legale CP_4
inizialmente calcolati sull'importo di € 121.118,72 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 16.1.2015 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
- della somma di € 44.130,00, oltre interessi al tasso legale CP_5
inizialmente calcolati sull'importo di € 40.301,37 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 16.1.2015 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
9 rigetta la domanda di quale genitore legale Controparte_3
rappresentante di;
dichiara inammissibile la domanda Persona_1
di risarcimento del danno per vizio del consenso informato;
rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata da nei Parte_3
confronti di;
rigetta la Controparte_15
domanda di manleva formulata da nei confronti di Parte_3
; in accoglimento per quanto di ragione della Controparte_6
domanda di regresso proposta dalla convenuta
[...]
, condanna il chiamato in causa Controparte_15 Pt_1
a tenere indenne la predetta società, in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, dal pagamento di tutte le somme che quest'ultima è tenuta a corrispondere, in favore degli attori, ed indicate nei precedenti e nei successivi capoversi del presente dispositivo (incluse le spese di lite), fino a concorrenza di un importo pari al 50% (cinquanta percento) delle stesse e subordinatamente alla loro effettiva ed integrale corresponsione ad opera della stessa convenuta società
[...]
; in accoglimento della domanda di Controparte_15
garanzia impropria, condanna la chiamata in causa società
[...]
, in persona legale rappresentante pro tempore, a tenere Controparte_6
indenne la convenuta, Controparte_15
in persona del legale rappresentante pro tempore come indicato in epigrafe, dal pagamento delle somme che quest'ultima è tenuta a corrispondere, in favore degli attori IS VA, IS RE,
, e , ed indicate nei precedenti Controparte_3 CP_4 CP_5
e nei successivi capoversi del presente dispositivo (incluse le spese di lite
e di Consulenza Tecnica d'Ufficio), entro l'accertato limite del 50% con riferimento alle sole somme a titolo di risarcimento del danno, con detrazione della franchigia pari ad € 75.000,00, nonché entro il limite del
10 massimale garantito da contratto, pari ad € 2.500.000,00; pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto del 24.2.2021, definitivamente a carico della convenuta Controparte_15
e del terzo chiamato , in solido tra
[...] Parte_1
loro e nella misura del 50% ciascuno;
condanna la convenuta
[...]
al pagamento in favore degli Controparte_15
attori IS VA, IS RE, , Controparte_3 CP_4
e , in solido, delle spese di lite, liquidate in € 564,93 per spese CP_5
vive ed € 30.584,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15%,
IVA e CPA, come per legge;
condanna la chiamata in causa società
in persona legale rappresentante pro Controparte_6
tempore, al pagamento, in favore della convenuta,
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_15
tempore, delle spese del presente giudizio, liquidate in € 237,00 per spese vive ed € 21.488,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15%,
IVA e CPA, come per legge;
condanna il chiamato in causa Pt_1
al pagamento, in favore della chiamata in causa, società
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_6
tempore, delle spese del presente giudizio, liquidate in € 101,95 per spese vive ed € 16.547,20 per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15%,
IVA e CPA, come per legge;
condanna il chiamato in causa Pt_1
al pagamento, in favore del chiamato in causa, delle
[...] CP_7
spese del presente giudizio, liquidate in € 17.459,00 per compensi oltre rimborso spese forfetario al 15%, IVA e CPA, come per legge;
dispone la compensazione delle spese di lite tra quale genitore Controparte_3
legale rappresentante di e Persona_1 CP_15 CP_15 [...]
; dispone la compensazione delle spese di lite tra Controparte_15
e ». Parte_1 Controparte_15
11 2. Il tribunale ha osservato che: di anni 74 in data Parte_4
7.11.2012 è stata sottoposta a una resezione del colon traverso per adenocarcinoma moderatamente differenziato e infiltrante del grosso intestino.
3. Il 2.7.2013 è stata ricoverata alla casa di cura privata CP_15
di Occhiobello per il trattamento chirurgico di neoformazione
[...]
del colon destro, rilevata durante la colonscopia di controllo del
31.5.2013; l'intervento del 2.7.2013 è stato eseguito in laparoscopia.
4. Il 6.7.2013 la stata sottoposta a un nuovo intervento per la CP_5
comparsa di una forma ischemica di colite, che ha determinato l'ulteriore resezione del tratto anastomotico ileo-colico.
5. Traferita all'unità operativa chirurgica generale dell'ospedale di
Rovigo, in esito a intervento chirurgico, è stata riscontata la presenza di una perforazione, causa di perdita enterica
6. Il 16.1.2014 è deceduta. Parte_4
7. La CTU del 30.12.2019 ha concluso individuando una colpa medica sia nel primo sia nel secondo intervento eseguiti presso la casa di cura privata santa CP_15
8. Secondo il tribunale, non vi è alcuna responsabilità del dott. CP_7
dipendente della casa di cura (vd. sent. p. 23), posto che in occasione
[...]
del primo intervento, determinante nell'innescare la serie causale che ha provocato il decesso di il dott. non ha avuto alcun Parte_4 CP_7
ruolo di partecipazione diretta o indiretta.
9. Con riferimento al secondo intervento del 6.7.2013, il dott. a CP_7
partecipato come «aiuto operatore» e, peraltro, la stessa difesa del dott. ha dedotto che il dott. i è occupato della chiusura con punti Pt_1 CP_7
profondi e ampi ravvicinati del piano muscolo-fasciale (cf. atto di citazione, pag. 13): da questo come pure dal verbale relativo
12 all'intervento, può ricavarsi che l'operazione è stata prevalentemente decisa e svolta dal dott. indicato come «primo operatore» (sent. Pt_1
p. 24).
10. La responsabilità per l'evento infausto va suddivisa in egual misura fra la struttura sanitaria convenuta e il dott. (p. 24): infatti, la prima Pt_1
non ha superato la presunzione di divisione paritaria dell'obbligazione solidale di risarcimento del danno, non essendo emerso che il decesso sia derivato da una condotta del medico del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità.
11. Quanto al dott. la CTU ha rilevato talune criticità nel suo Pt_1
operato (riportate in extenso alle pagg. 18s. della sentenza appellata), peraltro nel contesto di due interventi non routinari, di cui il primo di media-elevata difficoltà e il secondo di elevata difficoltà in regime di urgenza (cf. elaborato peritale, pag. 35). A fronte di tale situazione di fatto, non è stata dedotta o provata da parte della convenuta una condotta imprevedibile e gravemente straordinaria da parte del dott. (vd. Pt_1
sent. p. 24).
12. Il danno biologico terminale sofferto dalla deceduta è liquidato in €
67.253,00. Trattandosi di danno iure hereditatis, va rigettata la pretesa della sorella e la ripartizione va effettuata secondo le quote CP_5
tra gli eredi ovvero € 22.418,00 al marito IS VA, ed € 14.945,00
a ciascuno dei figli, , IS RE e . Controparte_3 CP_4
13. Il danno per la perdita del rapporto parentale è liquidato applicando le tabelle del tribunale di Roma: a IS VA (marito convivente) spettano € 274.587,00, ai figli non conviventi € Controparte_3
112.777,00, IS RE € 112.777,00, € 117.680,00, CP_4
infine a (sorella non convivente) € 44.130,00. CP_5
13 14. Nulla può essere riconosciuto per danno patrimoniale in mancanza di prova.
15. Quanto alle rivalse (pagg. 40s.) è fondata è la domanda proposta dalla casa di cura contro la propria compagnia assicuratrice CP_6
essendo irrilevanti sia il vizio del consenso informato ex art. 19, lettera s) del contratto assicurativo, che recita: «19. Rischi esclusi: …la copertura assicurativa non comprende… s) i danni derivanti da vizio di acquisizione del consenso informato al paziente o da non corretta o non compiuta redazione dei referti o cartelle cliniche»; sia la clausola prevista all'art. 19, per cui: «la copertura assicurativa non comprende…r) i danni involontariamente cagionati a terzi per morte e lesioni personali, derivanti da responsabilità personale dei non dipendenti riguardante
l'attività sanitaria, medico e/o infermieristica e/o fisioterapica».
16. Tuttavia, la compagnia deve tenere indenne la struttura sanitaria nel limite del 50%, pari alla quota di responsabilità addossata alla medesima a titolo di inadempimento contrattuale (sent. p. 41).
17. Infondata è la pretesa del terzo chiamato dott. di ottenere il Pt_1
risarcimento del danno nei confronti della casa di cura, per non aver quest'ultima stipulato un contratto di assicurazione per responsabilità verso terzi da parte del proprio personale sanitario: a parte che la casa di cura ha stipulato l'assicurazione per i propri dipendenti, resta il fatto che il dott. nel caso controverso ha operato in regime di libero Pt_1
professionista, e per contratto doveva assicurarsi in proprio anche lui «con onere di esibizione annuale alla casa di cura» (sent. p. 42).
18. Con atto del 9.1.2023 ha proposto appello Parte_1
deducendo sette motivi. Gli appellati si sono costituiti con distinte comparse resistendo al gravame, e proponendo anche appelli incidentali nei termini indicati in epigrafe.
14 19. Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc, con i termini di legge per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.
20. Osserva la Corte. Col primo motivo (pagg. 12s), l'appellante deduce sul capo della sentenza relativo alla responsabilità medica in relazione al decesso di Lamenta erroneità e intrinseca ingiustizia del Parte_4
capo che, in contraddizione con le risultanze della consulenza resa nel procedimento penale e a fronte di un profilo di dubbio probabilistico
(senza giudizio controfattuale) della CTU resa nel procedimento a quo, ha arbitrariamente sancito la responsabilità. Omessa e/o insufficiente motivazione su un profilo decisivo della controversia.
21. La tesi d'appello è che non sono stati esaminati elementi interruttivi del nesso causale non imputabili al dott. (p. 13), e in particolare si Pt_1
rileva che «…la successiva complicanza ischemica del colon dx lasciato in sede e che si era estesa anche a un tratto di ileo distale ha [avuto] verosimile origine da altri fattori (ipotensione protratta, complicazione da fibrillazione atriale etc..) non preventivabili e che nulla hanno a che vedere con errori tecnici dell'atto chirurgico in se stesso, eseguito il 2 luglio etc» (p. 17).
22. Il motivo non è fondato. I congiunti della deceduta dovevano dimostrare gli elementi dell'illecito ai sensi dell'art. 2043 cc. Ora, già dalla consulenza del PM in data 17.1.2017 svolta dal dott. Persona_2
si evince che «…l'intervento del 2.7.2013 (asportazione di un tratto di intestino ileo distale dell'intestino cieco e di parte del colon destro causò la colite ischemica del colon destro, le necrosi dei tessuti molli del fianco destro, la peritonite stercoracea con perforazione di ansa di ileo, gli interventi di ileostomia destra e sinistra, una fistola entero-cutanea e i ricorrenti episodi settici, In data 2.7.2013 i chirurghi (primo operatore
15 dott. , aiuto-operatore dott. ) Parte_1 Controparte_16
commisero un errore grave omettendo di praticare l'emicolectomia destra
(eventualmente allargata in esiti di preesistente traverso-trasverso- anastomosi). Essi non si attennero alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. Non si ravvedono condotte sanitarie censurabili in epoca successiva al 3.7.2013 etc» (relazione p.
66).
23. Pur esponendo queste conclusioni, il consulente del PM afferma però che la causa di morte non è affatto sicura, e che non è possibile affermare che il decesso sia in relazione causale certa o altamente probabile con un qualsiasi primum mouens identificato (p. 53), in relazione alle quattro cause alternative di morte elencate alla p. 52.
24. La CTU svolta dal dott. e dal dott. Persona_3 Persona_4
alle pagg. 33s. ribadisce che «…in buona sostanza appare inequivocabile un ulteriore elemento di censura in capo all'operato dei sanitari della
i quali in occasione del Controparte_15
reintervento del 6.7.2013 [il secondo] se da un lato emendarono
l'ischemia del colon destro residuo, correlata a una imperfetta tecnica chirurgica [del primo intervento], dall'altro provocarono con analogamente censurabile tecnica chirurgica la perforazione di un'ansa ileale situata a monte della sede dell'anastomosi…». Ed è per l'appunto la perforazione riscontrata dalle due indagini medico-legali in termini concordi che ha determinato la morte di gli ausiliari del Parte_4
tribunale hanno infatti sottolineato che la complicanza perforativa è emersa durante l'intervento eseguito all'unità chirurgica dell'ospedale di
Rovigo, e che detta perforazione «con elevata probabilità è connessa alle manovre di viscerolisi necessarie per emendare l'ischemia colica» durante il reintervento del 6.7.2013 eseguito presso la casa di cura santa
16 ischemia a sua volta imputabile a una «imperfetta tecnica CP_15
chirurgica» (p. 33).
25. I consulenti ritengono che «…sussista incontrovertibilmente un rapporto causale tra l'effettuazione di un intervento oncologicamente non corretto e una censurabile tecnica chirurgica e la successiva ospedalizzazione senza soluzione di continuità della paziente presso un diverso nosocomio, con la necessità di ulteriori nove interventi chirurgici, la reiterazione di complicanze di tipo infettivo, la comparsa di complicanze di tipo ematologico con necessità di terapia trasfusionale, nonché di complicanze neurologiche con iperammoniemia e ancora di una condizione anasarcatica che viene descritta in data 14 gennaio 2014, ovvero due giorni prima del decesso» (p. 34); e aggiungono che l'inadeguata condotta medica è stata la causa delle gravi complicanze che come una cascata hanno costretto la paziente a una estremamente prolungata ospedalizzazione, progressivamente minandone l'integrità psicofisica sino all'evento letifero.
26. Sul punto che più rileva per affermare l'esistenza del nesso causale in ambito civilistico, la CTU è netta laddove con criterio di ragionevolezza ritiene «altamente improbabile che il decesso di si sarebbe Parte_4
ugualmente verificato il 16.1.2014» (sempre p. 34), qualora fosse stata trattata con modalità tecnicamente corrette in luogo della condotta medica tecnicamente censurata, il che equivale a dire che il decesso non si sarebbe verificato, come poi si ribadisce alla p. 35, ritenendosi «…altamente probabile che sia le sequele post chirurgiche, sia il decesso della paziente non si sarebbero verificati qualora fosse stata posta in essere dai sanitari una condotta esente dai rilievi critici sopra evidenziati etc».
17 27. Quindi, su queste premesse di fatto, si possono ritenere accertati tutti gli elementi costitutivi dell'art. 2043 cc nei confronti del dott. Pt_1
che è intervenuto come «primo operatore».
28. Per le medesime ragioni, va disatteso l'appello incidentale svolto dalla struttura sanitaria sempre in punto responsabilità (vd. comparsa pagg. 3s, motivi 1a) e 1b).
29. La casa di cura risponde del fatto a titolo contrattuale, non avendo superato la presunzione di colpa a suo carico prevista dall'art. 1218 cc, poiché è deceduta in esito a un intervento chirurgico eseguito Persona_5
presso la medesima, né vi è prova che l'inadempimento dell'obbligata sia derivato da causa a essa non imputabile.
30. Si deduce in contrario che non è stata considerata una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento evidenziata dal consulente del PM dott. l'ematoma sottodurale cronico oppure la Per_3
morte cardiaca improvvisa – due delle cause alternative di morte sopra accennate.
31. Ora, considerato che non è stata eseguita l'autopsia, ad avviso della
Corte la censura non può essere accolta, poiché anche il consulente del
PM prende in proposito una posizione molto sfumata, e dopo aver menzionato l'ematoma subdurale rilevato durante la TAC del 24.12.2013
(sei mesi dopo i due interventi controversi) afferma che «…la mancanza di dati necroscopici autoptici impedisce di indentificare in termini di elevata probabilità logica la causa di morte» (p. 51). E nell'analisi delle quattro cause di morte alla p. 52 l'argomentare del consulente è svolto in astratto e in via di pura ipotesi di studio, sicché non v'è margine per disporre una rinnovazione della CTU.
32. Col secondo motivo l'appellante principale deduce illegittimità, infondatezza ed intrinseca ingiustizia della domanda, laddove il tribunale
18 di Rovigo ha accertato una responsabilità medica in una fattispecie connotata da elevata difficolta e in mancanza di colpa grave degli operatori.
33. Il motivo è infondato, per quanto detto, nel senso che la CTU medico-legale è da ritenersi esaustiva, avendo accertato la colpa grave del primo operatore, né si rinvengono cenni significativi a una speciale difficoltà di intervento tale da neutralizzare l'errore commesso. In realtà, la relazione descrive analiticamente il tipo di intervento richiesto nel caso controverso (vd. pagg. 23s), ed evidenzia che, al posto di quello corretto
(emicolectomia destra), già a livello progettuale si è optato per la
«resezione ileo cecale che comportava l'asportazione di 10cm di ileo distale e 5cm di cieco, ma lasciava integra l'arteria colica destra responsabile della vascolarizzazione…» (p. 27). Secondo gli ausiliari il primo intervento presentava un grado di difficoltà medio-elevata, mentre invece il secondo è definitivo di elevata difficoltà, non routinario in regime di urgenza, considerando che la paziente aveva 74 anni ed era plurioperata (p. 35), ma non va dimenticato che il reintervento di è reso necessario per l'errore commesso nel primo.
34. Col terzo motivo l'appellante principale deduce illegittimità, infondatezza e intrinseca ingiustizia della pronuncia nella parte in cui ha accolto la domanda di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del dott. in mancanza dei presupposti di contratto collettivo nazionale Pt_1
e di legge, tenuto conto della natura del rapporto di lavoro intercorso tra il medico e la casa di cura convenuta. Conseguentemente, necessità di riforma della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di manleva svolta dal dott. verso (domanda Pt_1 Controparte_17
che con il presente atto di ripropone) e quella, subordinata, ex art. 1460 cc
19 verso la struttura, in caso di ritenuta non operatività, in favore del dott.
della polizza contratta con . Pt_1 Controparte_17
35. Il motivo è infondato, posto che in sostanza la malpractice imputabile a si è risolta in una prestazione contrattuale non Parte_1
esattamente adempiuta, e quindi in un danno a carico della controparte contrattuale. Né vi sono plausibili ragioni per riconoscere una rivalsa a beneficio del dott. e a carico della compagnia UnipoSai che ha Pt_1
assicurato la casa di cura, poiché il contratto ha effetto soltanto tra le parti
(di regola).
36. L'appello sostiene che «il dott. non è un medico libero Pt_1
professionista occasionale, che opera presso la Casa di cura convenuta o che utilizza le sale chirurgiche della struttura per operare i suoi pazienti privati. Era ed è, a ogni effetto, organo ausiliario stabile della struttura sin dall'1.1.2005 e attualmente ancora in forze presso la struttura» (p.
46): pertanto, sarebbe dimostrato un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con la struttura, con ogni conseguenza a partire dalla competenza funzione del giudice del lavoro
(p. 45) fino alla copertura assicurativa di a favore dello stesso CP_6
(p. 56, 60).
37. La censura, svolta allo scopo di superare l'eccezione opposta dalla compagnia e riversare sulla medesima l'intera obbligazione risarcitoria, non ha pregio, considerato che secondo la giurisprudenza «ai fini della qualificazione del contratto di lavoro come autonomo o subordinato, il nomen iuris attribuito dalle parti al rapporto, pur non rivestendo valore assorbente, assume particolare rilievo in tutte quelle fattispecie in cui i caratteri differenziali tra due o più figure negoziali appaiono non agevolmente tracciabili, non potendosi negare che, quando la volontà negoziale si è espressa in modo libero (in ragione della situazione in cui
20 versano le parti al momento della dichiarazione), nonché in forma articolata, sì da concretizzarsi in un documento, ricco di clausole aventi ad oggetto le modalità dei rispettivi diritti ed obblighi, il giudice deve accertare in maniera rigorosa se tutto quanto dichiarato nel documento si sia tradotto nella realtà fattuale attraverso un coerente comportamento delle parti stesse – nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva attribuito natura subordinata al contratto di lavoro valorizzando unicamente l'elemento della eterodirezione nella fase esecutiva, senza tener conto della formale qualificazione, nel senso dell'autonomia, attribuitagli dallo stesso lavoratore, che aveva predisposto il testo del predetto contratto, successivamente accettato dal datore di lavoro» (Cass. 35687/2021).
38. Ed è appunto una valutazione del contratto prodotto come doc. 9 dalla casa di cura che induce a escludere la subordinazione, trattandosi piuttosto di un contratto di lavoro «libero professionale» concluso fra il
«consulente» e la casa di cura, che non presenta nessuno dei caratteri che contraddistinguono il lavoro dipendente – quali la subordinazione, la vigilanza, il potere di dare direttive o ingerirsi da parte del datore di lavoro, un orario fisso, la retribuzione fissa etc.
39. Col quarto motivo si deduce, in subordine rispetto al motivo precedente, illegittimità, intrinseca ingiustizia e infondatezza della sentenza laddove il tribunale di Rovigo, una volta accolta la domanda di rivalsa, ha errato nella graduazione delle colpe. Impugnazione, conseguente, del capo della sentenza che ha respinto la domanda svolta verso il dott. e non ha tenuto conto dello specifico ruolo del dott. CP_7
(dipendente della casa di cura), in relazione al primo CP_10
intervento.
21 40. La Corte ritiene corretto escludere la responsabilità del dott. CP_7
che all'evidenza non era il dominus della situazione, essendosi limitato a intervenire nel concreto soltanto per applicare la sutura profonda.
41. Non è poi possibile ridurre la responsabilità del dott. Pt_1
addossando una colpa concorrente al dott. dipendente CP_10
quest'ultimo della casa di cura, il quale oltre tutto non è parte in causa.
42. In proposito, la CTU rileva dagli atti che nell'intervento del
2.7.2013 l'aiuto operatore è stato il dott. (p. 27), Controparte_16
mentre nel reintervento del 6.7.2013 l'aiuto operatore è il dott. (p. CP_7
30): il mero dato documentale conferma certo le qualifiche formali, ma non consente di ricavare qualcosa di più circa l'effettiva ingerenza dei medici in discussione nella progettazione ed esecuzione dei due interventi chirurgici contestati, ed è insufficiente per concludere che la mancata emicolectomia destra, oppure le manovre che hanno provocato la perforazione di cui si è detto sono imputabili all'uno o all'altro aiuto operatore in via esclusiva o concorrente rispetto al primo operatore.
43. La prova testimoniale capitolata con rinvio alle prove non ammesse in primo grado (vd. supra, riferito alla memoria 10.7.2016) è ininfluente al riguardo, poiché nessun capitolo è finalizzato a dimostrare che tipo di attività causalmente collegata con il danno sia stata compiuta dal dott.
o dal dott. CP_10 CP_7
44. I capitoli 7) e 8) della memoria cit. recitano: «7) nel caso oggetto di causa, come si evince dalla cartella clinica che si rammostra, il dott. CP_7
è entrato anche nella diretta gestione della complicanza e del tipo e modo di reintervento chirurgico, partecipando al reintervento. 8) Il dott. CP_7
partecipava all'intervento come operatore, prendendo di fatto la
[...]
gestione decisionale e conduzionale nel reintervento, non solo e non tanto nella demolizione ovvia del tratto colico ischemico, ma anche nel modo e
22 tipo di anastomosi intestinale da praticare»: tutto questo appare superfluo, generico e in parte anche non vero, poiché p. es. la cartella clinica è stata ampiamente esaminata in CTU con gli esiti descritti, il dott. ome si è più volte ripetuto era «aiuto operatore» e ha effettuato la CP_7
sutura, infine non si comprende perché primo operatore sia stato indicato il dott. se davvero fu il dott. prendere ogni decisione prima Pt_1 CP_7
e durante gli interventi.
45. D'altro canto, nessun capitolo di prova orale è stato riservato alla posizione dell'«aiuto operatore» dott. , di cui si pretende una CP_10
pari responsabilità rispetto al dott. (vd. appello p. 66). Né appare Pt_1
dirimente invocare la responsabilità medica dell'équipe sul presupposto che l'aiuto non abbia manifestato il proprio dissenso rispetto all'intervento deciso dal primo operatore: gli elementi di prova offerti non consentono di superare il dato oggettivo che sia il primo, sia il secondo intervento sono stati decisi ed eseguiti in prima persona dal dott. – vd. p. es. la Pt_1
consulenza Massaro alla p. 44: «…in data 11.6.2013 il dott. Pt_1
visitò la signora e indicò l'opportunità di una resezione del
[...] CP_5
colon destro etc…», e alla p. 62: «…in effetti il dott. in Parte_1
data 11.6.2013 la propose [l'emicolectomia destra] e anche la motivazione del ricovero del 2.7.2013 fu quella»; analogamente, «la progettualità dell'intervento del 2.7.2013 non appare esente da criticità, la prima e più importante censura riguarda l'aver effettuato un intervento oncologicamente non corretto di cui non si evincono dall'esame della documentazione elementi di giustificazione…» (CTU p. Persona_6
31).
46. Col quinto motivo (cui è riservata la sola p. 75) si deduce sulla erronea qualificazione della pretesa avanzata dagli attori come contrattuale sia con riferimento al danno iure proprio sia con riferimento
23 al danno iure hereditatis. Riforma della sentenza con rigetto della domanda di risarcimento del danno iure proprio perché non provato, tenuto conto degli oneri probatori incombenti per la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cc.
47. Entrambe le voci di danno sono contestate, ritenendosi indimostrati i riscontri probatori valutati dal tribunale: tuttavia, sia la consulenza del
PM, sia la CTU del giudice hanno argomentato in dettaglio e concluso per l'esistenza del nesso causale fra i due interventi chirurgici, le lesioni che ne sono derivate e il successivo decesso della paziente (vd. relazione
, pagg. 33-6), nonché per la colpa grave (vd. relazione Persona_6
pagg. 63, 66), sicché risultano integrati tutti gli elementi Per_2
essenziali della fattispecie 2043 cc.
48. Col sesto motivo si deduce sulla liquidazione del danno, erroneità della sentenza nel capo in cui ha riconosciuto esistenti i presupposti per il riconoscimento del danno da perdita parentale in assoluta mancanza di allegazione e prova degli stessi da parte degli attori. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cc anche sotto tale specifico profilo. violazione e falsa applicazione del principio della domanda laddove il tribunale, a fronte della liquidazione del danno richiesta sulla base delle tabelle del tribunale di Milano, ha liquidato il danno sulla base delle tabelle del tribunale di Roma. erroneità comunque nel merito di tale applicazione.
49. La Corte ritiene corretto riconoscere il risarcimento per la perdita del rapporto parentale (danno iure proprio), di cui non sono contestati i parametri tabellari assunti dal tribunale alle pagg. 37s della sentenza. In realtà, l'appellante si limita a ritenere non provato il «buon rapporto parentale quale presupposto del conseguente risarcimento» (p. 77), quando le tabelle del tribunale di Milano generalmente applicate danno rilievo a qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo
24 specifico rapporto parentale perduto, sia in termini di sofferenza interiore patita (da provare anche in via presuntiva) sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria (dimensione dinamico relazionale).
Questi profili non sono stati trattati nella censura in esame, che pertanto non può essere accolta.
50. Per quanto attiene al danno morale iure hereditatis, l'appellante sostiene che «il reato non c'è visto l'esito del procedimento penale» (p.
80), ma la sentenza gravata nella parte riservata alla liquidazione del danno subito dai congiunti per la perdita del rapporto parentale non ha neppure menzionato quello morale, utilizzando invece i consueti parametri proposti dalla tabella per l'operazione (vd. pagg. 35-8).
51. Col settimo motivo si lamenta illegittimità della sentenza del tribunale di Rovigo sulla quantificazione del danno biologico terminale.
Anche questo può essere confermato, la paziente ha dovuto subire una lunga trafila di interventi che si sono rivelati non risulta che sia caduta in stato di incoscienza, la CTU non ne fa alcun cenno, dunque si deve ritenere che abbia conservato la lucidità sufficiente a percepire il peggioramento inesorabile della propria condizione.
52. Il motivo non è fondato, poiché il tribunale ha valorizzato il fatto che la paziente ha senza dubbio percepito la sofferenza sia Parte_4
per le lesioni fisiche che l'avrebbero presto condotta alla morte, sia per la consapevolezza dell'imminente exitus: non risulta per quanto riportato in
CTU che la abbia mai perso lucidità se non nelle ore prossime al CP_5
decesso avvenuto il 16.1.2014 (p. 29), né parte appellante indica elementi di segno opposto, salvo il fatto che la paziente è caduta in uno stato di sopore il 23.12.2013 (p. 85), ovvero qualche giorno prima della morte.
53. Passando infine all'appello incidentale proposto dalla CP_15
nei confronti di , in sostanza si rileva che il tribunale ha Parte_1
25 prima giustamente affermato «la sussistenza dei presupposti della solidarietà fra la struttura convenuta e il sanitario terzo chiamato, e il principio in base al quale la misura del regresso varia a seconda della gravità della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate», tuttavia «non ne ha poi tratto le corrette conseguenze, in base all'esito della CTU, che rinviene nell'intervento chirurgico del 2.7.2013 il primum movens di quanto successivamente verificatosi» (comparsa p.
25).
54. In effetti, l'art. 2055 cc stabilisce che se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno e ove mai una lo abbia risarcito, ha regresso contro l'altra secondo la gravità della rispettiva colpa;
nel dubbio, infine, le singole colpe si presumono uguali.
55. Di conseguenza, la condanna al risarcimento del danno a favore dei congiunti doveva essere solidale, e poi nei rapporti fra i due responsabili si doveva attuarne la ripartizione paritaria, non ravvisandosi serie ragioni per modificarla. Il tribunale ha condannato la casa di cura per l'intero (p.
44) e in via di regresso al 50% il chiamato a favore della Parte_1
casa di cura, e la compagnia per l'altro 50% sempre a favore CP_6
della casa di cura sua assicurata. Tuttavia, mancando l'appello incidentale dei consorti resta fermo il decisum sul punto. CP_3
56. In definitiva, sia l'appello principale, sia quelli incidentali non possono essere accolti. Le spese sono regolate secondo la soccombenza e liquidate a favore dei consorti (che ha solo CP_11 CP_6
proposto appello incidentale condizionato all'accoglimento in tutto o in parte dell'appello incidentale formulato dalla casa di cura) e CP_7
applicando i valori previsti dallo scaglione di riferimento, avuto riguardo a tipologia della causa, difficoltà e valore economico dell'affare,
26 importanza dell'attività prestata (art. 4 DM 55/2014); nel resto sono compensate.
57. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1‒quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, sicché la parte obbligata deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta sia l'appello principale di , sia quello Parte_1
incidentale proposto dalla , e conferma Controparte_15
la sentenza appellata;
2. condanna gli appellanti e la Parte_1 [...]
in solido fra loro a rifondere le spese del grado Controparte_18
ai consorti e , nonché CP_11 Controparte_6 Pt_1
a rifondere le spese a liquidate in complessivi €
[...] CP_7
10.000,00 (scaglione da € 520.001,00 a € 1.000.000,00) per compenso a favore di ciascuna parte appellata separatamente costituita, oltre alle spese vive e agli accessori di legge;
3. deve essere versato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato e manda alla cancelleria per competenza;
4. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003.
Venezia, 31.10.2024.
Il Presidente
Marco Campagnolo
27