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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 04/06/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.A.C.C. n. 1917/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 1917/2024 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del 7.5.2025 vertente
TRA
CF , rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso come in atti dall'avv. BICEGO GABRIELE
ATTORE
E
CF: Controparte_1
, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. SCARPARO P.IVA_2
SILVIA
CONVENUTO
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
Conclusioni: all'udienza del 7.5.2025 le parti concludevano come in atti.
1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. È opposto il decreto ingiuntivo n. 693/2024, R.G. n. 1589/2024, del
10.10.2024, con cui il Tribunale di Rovigo ha ordinato a Pt_1 di pagare a la somma complessiva di
[...] Controparte_1
€91.252,00, oltre a interessi moratori e spese. Il decreto chiesto dalla
è fondato su un preteso contratto per la fornitura e Parte_1 posa di colonne in calcestruzzo nel cantiere sito in Porto Tolle, località Barricata, e un ulteriore contratto per l'esecuzione delle prove di carico e di aver emesso le fatture n. 13 del 31.03.2024, n. 14 del 31.03.2024, n. 20 del 30.04.2024, n. 21 del 30.04.2024 e n. 25 del
31.05.2024.
L'opponente articola la propria opposizione sui seguenti motivi:
A) Nullità del decreto opposto per mancanza di prova scritta del credito in relazione alla mancata produzione degli estratti autentici notarili delle scritture contabili, ex art. 634 c.p.c., per essere stata prodotta con il ricorso monitorio solo una copia delle fatture azionate.
B) Nullità del decreto opposto per assenza di prova scritta del credito in relazione alla mancata produzione degli originali informatici '.xml' delle fatture elettroniche e di qualsiasi prova di trasmissione delle stesse al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate.
C) Revocabilità e annullabilità del decreto per infondatezza della domanda e carenza di prova del credito, per assenza di valore probatorio delle fatture nella fase di merito. L'opposta, in particolare, non avrebbe prodotto alcun documento opponibile o proveniente da che attesti l'effettivo svolgimento delle Pt_1
2 lavorazioni, ma non ha neppure esplicato i criteri in base ai quali avrebbe quantificato il proprio credito, l'effettivo svolgimento e la durata delle lavorazioni: conseguentemente, non sarebbe dato conoscere né se i quantitativi allibrati nelle fatture corrispondano a quelli effettivamente svolti (con particolare riferimento ai pretesi 7 giorni per i quali è computato il noleggio di n. 4 lamieroni di cui alla fatt. 14/2024 e all'esecuzione di 98 colonne di cui alla fattura 20/2024), né se le colonne realizzate siano effettivamente conformi ed eseguite a regola d'arte.
È inoltre eccepito l'inadempimento per mancata consegna dei certificati delle prove di carico come previsto dall'preventivo n.
14/2024.
In prima memoria, unica depositata, l'opponente si è poi soffermato sulla ritenuta inutilità dei documenti prodotti in comparsa a sanare carenze documentali che avrebbero dovuto impedire l'emissione del decreto, e ha ribadito le già allegate carenze in punto di prova.
3. Si è costituito il convenuto, riepilogando le vicende già descritte in monitorio e argomentando contro i dedotti vizi di nullità del decreto opposto. Sul piano documentale, l'opposto allega pec del
16.09.2024 e del 23.09.2024, con le quali l'opponente avrebbe riconosciuto il proprio debito, proponendo, dapprima del tempo per “rientrare del nostro debito”, poi un piano rateale per il pagamento dell'intera somma dovuta (doc. 16); ha inoltre prodotto estratto autentico dei libri contabili e delle fatture in formato .xml
(doc. 13 e 14).
4. L'opposizione è infondata.
5. Costituisce ius receptum il principio per il quale il giudizio di opposizione è diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto che assume la posizione sostanziale di attore - e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'ingiunto opponente - che assume la posizione sostanziale di convenuto (cfr:
Cass. civ., sez. u., sentenza n. 26128 del 27 dicembre 2010). Con la
3 conseguenza che l'onere della prova dei fatti costitutivi del credito incombe al creditore opposto, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi spetta all'opponente. (Cass. civ., sez. 2, Sentenza n. 1059 del 20/03/1975; cfr.: Cass. civ., sez. 3, sentenza n. 771 del 21/03/1970; Cass., civ., sez. 3, sentenza n. 77 del
15/01/1969).
Inoltre, giova evidenziare che costituisce prova scritta, atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo a norma degli artt.
633 e 634 cod. proc. civ., qualsiasi documento proveniente non solo dal debitore, ma anche da un terzo, purché idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, anche se privo di efficacia probatoria assoluta
(quale, avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la fattura commerciale), fermo restando che la completezza della documentazione esibita va accertata nel successivo giudizio di opposizione, a cognizione piena, nel quale il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del provvedimento monitorio, allo stesso modo in cui il debitore può dimostrare la insussistenza del preteso diritto (Cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 9685 del 24/07/2000; Cass. civ.,
Sez. 2, Sentenza n. 6879 del 23/07/1994).
Ne deriva che, innanzitutto, è assolutamente irrilevante ai fini del decidere se, all'epoca della concessione del decreto monitorio, sussistessero o meno documenti idonei, in quanto ciò non osta all'accertamento del credito nella fase di merito pieno.
6. Si evidenzia poi che, nel caso di specie, il rapporto contrattuale è assolutamente pacifico, non essendo contestato nell'an. L'attore opponente, poi, svolge contestazioni del tutto generiche: non afferma che i lavori non siano stati effettuati, così ammettendo l'esecuzione dell'opera; non formula alcuna contestazione sulla bontà della realizzazione, limitandosi a contestare la mancanza di un certificato;
non formula alcuna puntuale e specifica contestazione in ordine alla quantificazione dei compensi richiesti;
ancora, non prende minimamente posizione in ordine ai solleciti prodotti sub doc. 15, da cui emerge che i certificati sarebbero stati
4 emessi solo a pagamento avvenuto, nonché dallo scambio di pec sub doc. 16, il cui tenore appare inequivocamente integrare un riconoscimento della posizione debitoria (“Buonasera Avvocato.
Riesce ad attendere qualche giorno che stiamo anche noi attendendo una rimessa che ci permette di iniziare a rientrare del nostro debito?”).
L'opposizione va pertanto respinta, non avendo l'opponente dato prova della inesistenza del credito o della sua successiva estinzione, mentre è da ritenersi dimostrata, in quanto provata e non adeguatamente contestata, la posizione creditoria dell'opposto.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie ricomprese nello scaglione da €52.000,00 a €260.000,00 a valori minimi per le fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione, ulteriormente ridotti ex art. 4, co 4 DM cit., tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e della sostanziale assenza di questioni di fatto o diritto rilevanti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara il decreto ingiuntivo opposto definitivamente esecutivo.
2. Condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'opposto, che liquida in €4.936,40 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA.
5 Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice Unico con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15
DM 44/2011.
Così deciso il 29/04/2025.
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 1917/2024 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del 7.5.2025 vertente
TRA
CF , rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso come in atti dall'avv. BICEGO GABRIELE
ATTORE
E
CF: Controparte_1
, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. SCARPARO P.IVA_2
SILVIA
CONVENUTO
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
Conclusioni: all'udienza del 7.5.2025 le parti concludevano come in atti.
1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. È opposto il decreto ingiuntivo n. 693/2024, R.G. n. 1589/2024, del
10.10.2024, con cui il Tribunale di Rovigo ha ordinato a Pt_1 di pagare a la somma complessiva di
[...] Controparte_1
€91.252,00, oltre a interessi moratori e spese. Il decreto chiesto dalla
è fondato su un preteso contratto per la fornitura e Parte_1 posa di colonne in calcestruzzo nel cantiere sito in Porto Tolle, località Barricata, e un ulteriore contratto per l'esecuzione delle prove di carico e di aver emesso le fatture n. 13 del 31.03.2024, n. 14 del 31.03.2024, n. 20 del 30.04.2024, n. 21 del 30.04.2024 e n. 25 del
31.05.2024.
L'opponente articola la propria opposizione sui seguenti motivi:
A) Nullità del decreto opposto per mancanza di prova scritta del credito in relazione alla mancata produzione degli estratti autentici notarili delle scritture contabili, ex art. 634 c.p.c., per essere stata prodotta con il ricorso monitorio solo una copia delle fatture azionate.
B) Nullità del decreto opposto per assenza di prova scritta del credito in relazione alla mancata produzione degli originali informatici '.xml' delle fatture elettroniche e di qualsiasi prova di trasmissione delle stesse al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate.
C) Revocabilità e annullabilità del decreto per infondatezza della domanda e carenza di prova del credito, per assenza di valore probatorio delle fatture nella fase di merito. L'opposta, in particolare, non avrebbe prodotto alcun documento opponibile o proveniente da che attesti l'effettivo svolgimento delle Pt_1
2 lavorazioni, ma non ha neppure esplicato i criteri in base ai quali avrebbe quantificato il proprio credito, l'effettivo svolgimento e la durata delle lavorazioni: conseguentemente, non sarebbe dato conoscere né se i quantitativi allibrati nelle fatture corrispondano a quelli effettivamente svolti (con particolare riferimento ai pretesi 7 giorni per i quali è computato il noleggio di n. 4 lamieroni di cui alla fatt. 14/2024 e all'esecuzione di 98 colonne di cui alla fattura 20/2024), né se le colonne realizzate siano effettivamente conformi ed eseguite a regola d'arte.
È inoltre eccepito l'inadempimento per mancata consegna dei certificati delle prove di carico come previsto dall'preventivo n.
14/2024.
In prima memoria, unica depositata, l'opponente si è poi soffermato sulla ritenuta inutilità dei documenti prodotti in comparsa a sanare carenze documentali che avrebbero dovuto impedire l'emissione del decreto, e ha ribadito le già allegate carenze in punto di prova.
3. Si è costituito il convenuto, riepilogando le vicende già descritte in monitorio e argomentando contro i dedotti vizi di nullità del decreto opposto. Sul piano documentale, l'opposto allega pec del
16.09.2024 e del 23.09.2024, con le quali l'opponente avrebbe riconosciuto il proprio debito, proponendo, dapprima del tempo per “rientrare del nostro debito”, poi un piano rateale per il pagamento dell'intera somma dovuta (doc. 16); ha inoltre prodotto estratto autentico dei libri contabili e delle fatture in formato .xml
(doc. 13 e 14).
4. L'opposizione è infondata.
5. Costituisce ius receptum il principio per il quale il giudizio di opposizione è diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto che assume la posizione sostanziale di attore - e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'ingiunto opponente - che assume la posizione sostanziale di convenuto (cfr:
Cass. civ., sez. u., sentenza n. 26128 del 27 dicembre 2010). Con la
3 conseguenza che l'onere della prova dei fatti costitutivi del credito incombe al creditore opposto, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi spetta all'opponente. (Cass. civ., sez. 2, Sentenza n. 1059 del 20/03/1975; cfr.: Cass. civ., sez. 3, sentenza n. 771 del 21/03/1970; Cass., civ., sez. 3, sentenza n. 77 del
15/01/1969).
Inoltre, giova evidenziare che costituisce prova scritta, atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo a norma degli artt.
633 e 634 cod. proc. civ., qualsiasi documento proveniente non solo dal debitore, ma anche da un terzo, purché idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, anche se privo di efficacia probatoria assoluta
(quale, avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la fattura commerciale), fermo restando che la completezza della documentazione esibita va accertata nel successivo giudizio di opposizione, a cognizione piena, nel quale il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del provvedimento monitorio, allo stesso modo in cui il debitore può dimostrare la insussistenza del preteso diritto (Cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 9685 del 24/07/2000; Cass. civ.,
Sez. 2, Sentenza n. 6879 del 23/07/1994).
Ne deriva che, innanzitutto, è assolutamente irrilevante ai fini del decidere se, all'epoca della concessione del decreto monitorio, sussistessero o meno documenti idonei, in quanto ciò non osta all'accertamento del credito nella fase di merito pieno.
6. Si evidenzia poi che, nel caso di specie, il rapporto contrattuale è assolutamente pacifico, non essendo contestato nell'an. L'attore opponente, poi, svolge contestazioni del tutto generiche: non afferma che i lavori non siano stati effettuati, così ammettendo l'esecuzione dell'opera; non formula alcuna contestazione sulla bontà della realizzazione, limitandosi a contestare la mancanza di un certificato;
non formula alcuna puntuale e specifica contestazione in ordine alla quantificazione dei compensi richiesti;
ancora, non prende minimamente posizione in ordine ai solleciti prodotti sub doc. 15, da cui emerge che i certificati sarebbero stati
4 emessi solo a pagamento avvenuto, nonché dallo scambio di pec sub doc. 16, il cui tenore appare inequivocamente integrare un riconoscimento della posizione debitoria (“Buonasera Avvocato.
Riesce ad attendere qualche giorno che stiamo anche noi attendendo una rimessa che ci permette di iniziare a rientrare del nostro debito?”).
L'opposizione va pertanto respinta, non avendo l'opponente dato prova della inesistenza del credito o della sua successiva estinzione, mentre è da ritenersi dimostrata, in quanto provata e non adeguatamente contestata, la posizione creditoria dell'opposto.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie ricomprese nello scaglione da €52.000,00 a €260.000,00 a valori minimi per le fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione, ulteriormente ridotti ex art. 4, co 4 DM cit., tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e della sostanziale assenza di questioni di fatto o diritto rilevanti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara il decreto ingiuntivo opposto definitivamente esecutivo.
2. Condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'opposto, che liquida in €4.936,40 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA.
5 Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice Unico con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15
DM 44/2011.
Così deciso il 29/04/2025.
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
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