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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/05/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1057/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa. Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa con ricorso depositato in data 20/02/2025 da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27/04/2001, con il proc. dom. avv. RIBON ROBERTA, giusta procura in atti, nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(MAROCCO) il 21/12/1996, con ultima residenza nota in Osio Sotto, Piazza
Cardinale Antonio Agliardi n. 6/B – non costituito – contumace;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Regolamentazione delle condizioni inerenti all'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da verbale di udienza del 30/04/2025.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/02/2025, – premettendo che Parte_1 dalla relazione more uxorio intrattenuta con , cessata nell'anno Controparte_1
2024, è nato il figlio (nato a [...] il [...]) – chiedeva Persona_1 all'intestato Tribunale di: a) disporre l'affidamento superesclusivo del minore e il collocamento presso di sé; b) disporre che il padre, qualora avesse manifestato la volontà di vedere il figlio, avrebbe potuto incontrarlo in modalità “protetta” presso i locali dei servizi sociali, in base al calendario da questi definito che tenesse conto dell'età e dei bisogni del bambino e dello stato di salute psicofisica del padre;
c) porre carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore versando alla madre una somma congrua, non inferiore ad euro 300 al mese, oltre alla metà delle spese straordinarie.
A sostegno delle domande di cui in ricorso, deduceva che, da marzo Parte_1
2023, la relazione tra le parti si incrinava per le frequenti discussioni causate dalla gelosia del convenuto e dal suo stile di vita, privo di stabile occupazione e indolente negli impegni familiari e lavorativi;
che il convenuto assumeva frequentemente condotte imprevedibili e aggressive nei confronti della ex compagna;
che, nello specifico, usava lanciare oggetti in presenza del figlio, in una occasione, dopo un litigio, sbatteva il telefono della ricorrente contro lo spigolo del comò, in altra occasione, durante un litigio in auto, sferrava un pugno contro il navigatore rompendolo e, nella medesima occasione, giunti sotto casa dei genitori della ricorrente, offendeva quest'ultima appellandola “madre di merda” tirandole anche un pugno in pieno volto;
che, in data 06/03/2024, il convenuto aggrediva fisicamente il padre della ricorrente, stingendogli il collo e provocandogli Persona_2 lesioni refertate come guaribili in 5 giorni, nonché minacciandolo con frasi come
“non sai chi sono, ti spacco la faccia”, ciò di fronte al diniego della ex compagna di fargli utilizzare il motorino di sua proprietà poiché privo di patente di guida;
che in diverse occasioni il convenuto si metteva alla guida di veicoli nonostante non avesse mai conseguito la patente e, in data il 22/02/2024, mentre la ex compagna dormiva, il convenuto sottraeva l'auto di famiglia e si metteva alla guida con un conoscente, veniva fermato dalla polizia e il veicolo veniva conseguentemente posto sotto fermo amministrativo;
che già a marzo 2024 la ricorrente manifestava all'ex compagno la volontà di interrompere la loro convivenza, ma costui si rifiutava di lasciare la casa 2 familiare, costringendola a trovare ospitalità con il figlioletto presso i genitori;
che, dunque, il convenuto rimaneva all'interno dell'abitazione familiare fino a novembre
2024, omettendo peraltro di pagare i canoni di locazione e le utenze;
che, rientrata in possesso dell'immobile, la ricorrente cambiava la serratura, comunicando all'ex compagno la sua disponibilità al recupero dei propri effetti personale, ma costui si introduceva nell'appartamento in piena notte smurando la porta blindata, arrecando gravi e ingenti danni, oltretutto prelevando i suoi beni e la televisione di proprietà dell'ex compagna, fatto che veniva denunciato alle Forze dell'Ordine; che, a metà dicembre 2024, la ricorrente accompagnava il figlio minore a far visita ai nonni paterni e, in quell'occasione, manifestava le sue preoccupazioni per le condotte del convenuto, accordandosi con i suoceri e con la cognata affinchè Pt_2 CP_1 potesse frequentare il figlio sempre in loro presenza, presso la casa di o dei Pt_2 suoi genitori;
che, tuttavia, in data 18/12/2024, il convenuto lasciava la casa dei suoi genitori per intervenuti conflitti con gli stessi e comunicava alla ricorrente di pernottare in un appartamento, non meglio indicato;
che, a seguito delle attività di perquisizione compiuta dai Carabinieri presso l'abitazione della famiglia CP_1 nell'ambito di una indagine presumibilmente a carico dell'odierno convenuto e del di lui fratello, i genitori decidevano definitivamente di non accogliere più il figlio in casa loro;
che, da allora, vi sono stati pochi incontri tra padre e figlio, avendo il convenuto boicottato spesso gli incontri programmati, adducendo scuse e impedimenti all'ultimo; che, attualmente, la ricorrente effettua delle videochiamate tra padre e figlio e in queste occasioni è solito chiedere insistentemente alla CP_1 ricorrente di tornare a vivere insieme;
che il convenuto non ha mai contribuito e tuttora non contribuisce ai bisogni del figlio, benché sia dotato di capacità lavorativa.
All'udienza di prima comparizione fissata per il giorno 30/04/2025, il Giudice delegato dichiarava la contumacia del convenuto risultato irreperibile e procedeva a sentire liberamente l'odierna ricorrente, che dichiarava: “Se mi chiede a quanto tempo fa risale l'ultima volta che ho visto o sentito il padre di mio figlio rispondo che l'ho sentito ieri;
mi ha scritto per riferirmi che si era rotto due costole;
comunque negli ultimi due mesi l'ho sentito poco. Se mi scriveva per chiedermi cose su di me non gli rispondevo, invece quando mi chiedeva cose sul bambino gli rispondevo e glielo facevo vedere anche tramite videochiamata. Due settimane fa
c'è stata una discussione tra me e lui;
in quell'occasione era presente anche il 3 bambino e l'ho visto per circa dieci minuti. Io non ho più rapporti con lui. Io non so nulla, non so cosa faccia nella vita. Lui mi aveva detto che lavorava. Fino a qualche tempo fa avevo rapporti con i genitori di lui, poi non li ho più visiti;
ogni tanto sento loro e la sorella. L'ultima volta che il padre ha visto il bambino è stato un mese fa;
so che il bambino è stato a casa con i suoi genitori mentre lui dormiva. Io l'ho bloccato su whatsapp perché era insistente nella richiesta di riprendere la nostra relazione. Per il procedimento scaturito dalla denuncia sporta da mio padre per lesioni e minacce è stata fissata udienza davanti al Giudice di Pace che si terrà in data 24/06/2025. Io avevo anche sporto denuncia contro per i fatti di CP_1 danneggiamento e violazione di domicilio e appropriazione indebita;
ci sono i messaggi che lui stesso mi ha inviato dichiarando di essere stato l'autore dello smontaggio della porta blindata e del furto del televisore. Questo episodio risale al
19 novembre 2024. Dopo questo episodio non ci sono stati altri episodi di accesso alla mai abitazione. Fin quando ero con lui io sapevo che lui aveva chiuso tutti i suoi procedimenti penali. Il bambino va alla scuola dell'infanzia e il padre non si è mai presentato, fortunatamente, per prendere il bambino. Il padre non ha la patente di guida, ma ha sempre guidato l'auto, anche se sprovvisto di patente. Comunque lui non ha mai preso con sé il bambino per il trasporto in auto”.
All'esito del libero interrogatorio, pronunciati i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., il procuratore di parte ricorrente precisava le conclusioni insistendo per l'accoglimento in via definitiva dei provvedimenti provvisori. La causa, pertanto, veniva rimessa immediatamente in decisione innanzi al Collegio.
Ciò premesso, meritano integrale conferma i provvedimenti assunti dal giudice delegato in via temporanea e urgente, così come pedissequamente riportati in dispositivo.
Pare utile ricordare che, nel nostro ordinamento, il regime dell'affido condiviso costituisce la regola di prioritaria attuazione anche quando viene meno la coabitazione tra genitori sposati o conviventi, ma tale regime presuppone che ciascun genitore partecipi ai vari incombenti della vita quotidiana del figlio, che sia idoneo ad assumere linee educative comuni all'altro genitore, coerenti con il modello comportamentale, e che sia in grado di esprimere delle preferenze sulle scelte che interessano la vita del figlio tenendo conto delle inclinazioni e aspirazioni di questo.
La Suprema Corte, nel corso degli anni, ha più volte enunciato il principio di diritto 4 secondo cui, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre e/o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (v. da ultimo, Cass. n. 23333/2023; conf. Cass. n. 28244/2019; Cass, n.
27348/2022). Costituendo, come detto, il modello preferenziale, l'art. 337-quater
c.c. dispone che ad esso possa derogarsi, mediante la previsione dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, quando l'affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento monogenitoriale dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (v. Cass. n.
6535/2019; conf. Cass. n. 16593/2008), come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del figlio, una anomala condizione di vita, una obiettiva lontananza anche morale dalla vita del minore.
Ebbene, il Collegio ritiene che le precise allegazioni e dichiarazioni rese in udienza dalla parte ricorrente trovano ampio riscontro nella documentazione versata in atti, in particolare nella documentazione fotografica che raffigura i lividi volto di
[...]
(v. all. 4), nella messaggistica intercorsa tra le parti in cui mmetteva Pt_1 CP_1 testualmente di aver “dovuto sfondare la porta” per entrare in casa (v. all.10), nella pendenza del procedimento penale per i fatti di lesioni e minacce denunciati dal padre di in data 08/03/2024 (p.p. n. 7622/2022 Mod.21 RGNR), nella Parte_1 denuncia-querela sporta da per i fatti di furto in abitazione e Parte_1 danneggiamento, elementi che fanno emergere l'assoluta inidoneità di CP_1 ad esercitare responsabilmente il proprio ruolo genitoriale nell'ambito del
[...]
5 regime di bi-genitorialità. Quanto emerso dalla trattazione della causa, anche alla luce dell'art. 31 della c.d. Convenzione di Istanbul, non può che condurre ad un giudizio di inidoneità genitoriale in capo al padre, tale da rendere necessaria la concentrazione, in capo alla madre, di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze del bambino, alla madre
[...]
– parsa pienamente idonea ad occuparsi delle esigenze del figlio, anche dal Pt_1 punto di vista strettamente economico, data l'assenza della figura paterna sotto il profilo materiale, oltre che affettivo – va attribuito il potere di assumere tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio in tema di salute, educazione, istruzione e residenza abituale, oltre al potere di intrattenere autonomamente i rapporti con le istituzioni scolastiche (es. per i colloqui con le insegnanti, sottoscrizioni di autorizzazioni a gite scolastiche, uscite anticipate etc.), con le autorità sanitarie (es. richiesta di prescrizioni di visite mediche di ruotine o farmaci etc.) e con tutti gli altri organi della pubblica amministrazione (ad esempio, per il rilascio/rinnovo dei documenti di identità, anche valida per l'espatrio, tessera sanitaria etc.), con contestuale limitazione della responsabilità genitoriale del padre.
Fermo il collocamento di presso il domicilio materno, le frequentazioni tra il Per_1 padre e il figlio dovranno avvenire esclusivamente presso il Servizio Sociale territorialmente competente, al quale il padre dovrà rivolgersi qualora volesse ripristinare una relazione affettiva stabile e continuativa con il minore, comunque, previa verifica da parte del Servizio Sociale e Specialistico della sua idoneità genitoriale. In tal senso il Servizio Sociale è delegato da questo Tribunale a definire un calendario di incontri tra il padre e il figlio (dapprima in modalità protetta, al fine di escludere eventuali situazioni di pregiudizio, data la tenerissima età di , Per_1 sempre che il padre ne faccia richiesta e non sussistano situazioni di pregiudizio per la prole. Il medesimo Servizio sociale dovrà svolgere una attività di monitoraggio del nucleo familiare per almeno un anno dalla comunicazione della presente decisione, attivando tutti i percorsi di supporto/sostegno ritenuti necessari e/o opportuni in favore del padre e della madre, indirizzando quest'ultima presso il
Centro Antiviolenza presente sul territorio al fine di favorire una rielaborazione dei vissuti familiari e del rapporto con l'altro genitore.
L'ascolto diretto di è omesso stante la tenera età del bambino. Per_3
6 Rispetto agli obblighi di mantenimento della prole, pare utile ricordare che l'art. 337- ter, comma 4 c.c. prevede che ciascun genitore debba provvedervi in misura proporzionale al proprio reddito e che un eventuale assegno periodico, a carico di uno dei due genitori, deve essere determinato considerando una serie di parametri individuati al fine di garantire il principio di proporzionalità, ovvero le attuali esigenze della prole, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori,
i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Ora, in assenza di dati oggettivi sulle effettive capacità economiche e patrimoniali dell'odierno convenuto, in conformità alla giurisprudenza di questo Tribunale, il
Collegio reputa equo e congruo porre a carico di quest'ultimo l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento alla madre di un assegno di euro
250,00 al mese, a far tempo dal deposito del ricorso introduttivo, somma annualmente rivalutabile ex indici Istat, oltre alla metà delle spese di natura straordinaria come da Protocollo in uso presso questo Tribunale che si riporta in dispositivo.
Pare utile ricordare che, in ragione del regime dell'affidamento esclusivo della prole alla madre, a quest'ultima compete il diritto di richiedere e percepire per intero CP_ l'assegno unico erogato dall' per il figlio minore.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
va pertanto condannato a rifondere in favore di le Controparte_1 Parte_1
spese di lite di questa procedura, che, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014 e successive modifiche e integrazioni, relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale per le cause di valore indeterminabile di “bassa complessità”, si liquidano in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1. AFFIDA in via esclusiva il minore (n. Bergamo il 19/03/2022) alla Persona_1 madre la quale potrà assumere autonomamente anche le Parte_1 decisioni più importanti per il minore in tema di salute, educazione, istruzione e 7 residenza abituale, con contestuale limitazione della responsabilità genitoriale del padre ex art. 337-quater, comma 3 c.c.; tale regime, pertanto, consentirà alla madre di prendere autonomamente ogni decisione per il figlio, a prescindere dal consenso/autorizzazione del signor anche rispetto ad ogni Controparte_1 questione di natura amministrativa (per es. rilascio/rinnovo del documento d'identità, eventualmente valido anche per l'espatrio, tessera sanitaria, ecc.);
2. DISPONE il collocamento del figlio presso il domicilio materno, anche ai fini della residenza anagrafica;
3. liberi incontri e frequentazioni tra il padre e il figlio minore, disponendo Pt_3 che, solamente laddove il padre dovesse manifestare serio interesse alla ripresa di una stabile e sana relazione con il minore, previa attivazione presso il Servizio sociale territorialmente competente, questo è sin d'ora incaricato di attivare incontri in ambiente protetto tra il padre e il figlio, sempre che non sussistano situazioni di pregiudizio che rendano necessaria la sospensione degli stessi;
4. INCARICA il Servizio Sociale di attivare in favore della madre, previo consenso, eventuali percorsi di sostegno/supporto psicologico (eventualmente indirizzandole presso il Centro Antiviolenza presente sul territorio), al fine di favorire una rielaborazione dei vissuti familiari e del rapporto con l'altro genitore;
5. PONE a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere mensilmente in favore della madre un assegno di mantenimento ordinario indiretto per il figlio pari ad euro
250,00 al mese, a far tempo dalla data di deposito del ricorso (mensilità di febbraio
2025), ferma rivalutazione annuale ex indici Istat (con prima decorrenza da febbraio
2026), oltre al 50% delle spese straordinarie previste di seguito: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona
(parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche 8 prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati
o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali 9 o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento;
b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private
(comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.)
o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato
e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o 10 sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
6. DÀ ATTO che, in ragione del regime dell'affidamento esclusivo della prole alla madre, ha il diritto di richiedere e percepire per intero l'assegno unico Parte_1 erogato dall' per il figlio minore;
CP_2
7. CONDANNA il convenuto a rifondere in favore di Controparte_1 [...]
le spese di lite di questa procedura, liquidate in euro 2.906,00 per compensi Pt_1
professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Manda alla Cancelleria per trasmettere la presente sentenza al Servizio Sociale territorialmente competente Comune di Osio Sotto, per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 30/04/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa. Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa con ricorso depositato in data 20/02/2025 da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27/04/2001, con il proc. dom. avv. RIBON ROBERTA, giusta procura in atti, nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(MAROCCO) il 21/12/1996, con ultima residenza nota in Osio Sotto, Piazza
Cardinale Antonio Agliardi n. 6/B – non costituito – contumace;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Regolamentazione delle condizioni inerenti all'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da verbale di udienza del 30/04/2025.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/02/2025, – premettendo che Parte_1 dalla relazione more uxorio intrattenuta con , cessata nell'anno Controparte_1
2024, è nato il figlio (nato a [...] il [...]) – chiedeva Persona_1 all'intestato Tribunale di: a) disporre l'affidamento superesclusivo del minore e il collocamento presso di sé; b) disporre che il padre, qualora avesse manifestato la volontà di vedere il figlio, avrebbe potuto incontrarlo in modalità “protetta” presso i locali dei servizi sociali, in base al calendario da questi definito che tenesse conto dell'età e dei bisogni del bambino e dello stato di salute psicofisica del padre;
c) porre carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore versando alla madre una somma congrua, non inferiore ad euro 300 al mese, oltre alla metà delle spese straordinarie.
A sostegno delle domande di cui in ricorso, deduceva che, da marzo Parte_1
2023, la relazione tra le parti si incrinava per le frequenti discussioni causate dalla gelosia del convenuto e dal suo stile di vita, privo di stabile occupazione e indolente negli impegni familiari e lavorativi;
che il convenuto assumeva frequentemente condotte imprevedibili e aggressive nei confronti della ex compagna;
che, nello specifico, usava lanciare oggetti in presenza del figlio, in una occasione, dopo un litigio, sbatteva il telefono della ricorrente contro lo spigolo del comò, in altra occasione, durante un litigio in auto, sferrava un pugno contro il navigatore rompendolo e, nella medesima occasione, giunti sotto casa dei genitori della ricorrente, offendeva quest'ultima appellandola “madre di merda” tirandole anche un pugno in pieno volto;
che, in data 06/03/2024, il convenuto aggrediva fisicamente il padre della ricorrente, stingendogli il collo e provocandogli Persona_2 lesioni refertate come guaribili in 5 giorni, nonché minacciandolo con frasi come
“non sai chi sono, ti spacco la faccia”, ciò di fronte al diniego della ex compagna di fargli utilizzare il motorino di sua proprietà poiché privo di patente di guida;
che in diverse occasioni il convenuto si metteva alla guida di veicoli nonostante non avesse mai conseguito la patente e, in data il 22/02/2024, mentre la ex compagna dormiva, il convenuto sottraeva l'auto di famiglia e si metteva alla guida con un conoscente, veniva fermato dalla polizia e il veicolo veniva conseguentemente posto sotto fermo amministrativo;
che già a marzo 2024 la ricorrente manifestava all'ex compagno la volontà di interrompere la loro convivenza, ma costui si rifiutava di lasciare la casa 2 familiare, costringendola a trovare ospitalità con il figlioletto presso i genitori;
che, dunque, il convenuto rimaneva all'interno dell'abitazione familiare fino a novembre
2024, omettendo peraltro di pagare i canoni di locazione e le utenze;
che, rientrata in possesso dell'immobile, la ricorrente cambiava la serratura, comunicando all'ex compagno la sua disponibilità al recupero dei propri effetti personale, ma costui si introduceva nell'appartamento in piena notte smurando la porta blindata, arrecando gravi e ingenti danni, oltretutto prelevando i suoi beni e la televisione di proprietà dell'ex compagna, fatto che veniva denunciato alle Forze dell'Ordine; che, a metà dicembre 2024, la ricorrente accompagnava il figlio minore a far visita ai nonni paterni e, in quell'occasione, manifestava le sue preoccupazioni per le condotte del convenuto, accordandosi con i suoceri e con la cognata affinchè Pt_2 CP_1 potesse frequentare il figlio sempre in loro presenza, presso la casa di o dei Pt_2 suoi genitori;
che, tuttavia, in data 18/12/2024, il convenuto lasciava la casa dei suoi genitori per intervenuti conflitti con gli stessi e comunicava alla ricorrente di pernottare in un appartamento, non meglio indicato;
che, a seguito delle attività di perquisizione compiuta dai Carabinieri presso l'abitazione della famiglia CP_1 nell'ambito di una indagine presumibilmente a carico dell'odierno convenuto e del di lui fratello, i genitori decidevano definitivamente di non accogliere più il figlio in casa loro;
che, da allora, vi sono stati pochi incontri tra padre e figlio, avendo il convenuto boicottato spesso gli incontri programmati, adducendo scuse e impedimenti all'ultimo; che, attualmente, la ricorrente effettua delle videochiamate tra padre e figlio e in queste occasioni è solito chiedere insistentemente alla CP_1 ricorrente di tornare a vivere insieme;
che il convenuto non ha mai contribuito e tuttora non contribuisce ai bisogni del figlio, benché sia dotato di capacità lavorativa.
All'udienza di prima comparizione fissata per il giorno 30/04/2025, il Giudice delegato dichiarava la contumacia del convenuto risultato irreperibile e procedeva a sentire liberamente l'odierna ricorrente, che dichiarava: “Se mi chiede a quanto tempo fa risale l'ultima volta che ho visto o sentito il padre di mio figlio rispondo che l'ho sentito ieri;
mi ha scritto per riferirmi che si era rotto due costole;
comunque negli ultimi due mesi l'ho sentito poco. Se mi scriveva per chiedermi cose su di me non gli rispondevo, invece quando mi chiedeva cose sul bambino gli rispondevo e glielo facevo vedere anche tramite videochiamata. Due settimane fa
c'è stata una discussione tra me e lui;
in quell'occasione era presente anche il 3 bambino e l'ho visto per circa dieci minuti. Io non ho più rapporti con lui. Io non so nulla, non so cosa faccia nella vita. Lui mi aveva detto che lavorava. Fino a qualche tempo fa avevo rapporti con i genitori di lui, poi non li ho più visiti;
ogni tanto sento loro e la sorella. L'ultima volta che il padre ha visto il bambino è stato un mese fa;
so che il bambino è stato a casa con i suoi genitori mentre lui dormiva. Io l'ho bloccato su whatsapp perché era insistente nella richiesta di riprendere la nostra relazione. Per il procedimento scaturito dalla denuncia sporta da mio padre per lesioni e minacce è stata fissata udienza davanti al Giudice di Pace che si terrà in data 24/06/2025. Io avevo anche sporto denuncia contro per i fatti di CP_1 danneggiamento e violazione di domicilio e appropriazione indebita;
ci sono i messaggi che lui stesso mi ha inviato dichiarando di essere stato l'autore dello smontaggio della porta blindata e del furto del televisore. Questo episodio risale al
19 novembre 2024. Dopo questo episodio non ci sono stati altri episodi di accesso alla mai abitazione. Fin quando ero con lui io sapevo che lui aveva chiuso tutti i suoi procedimenti penali. Il bambino va alla scuola dell'infanzia e il padre non si è mai presentato, fortunatamente, per prendere il bambino. Il padre non ha la patente di guida, ma ha sempre guidato l'auto, anche se sprovvisto di patente. Comunque lui non ha mai preso con sé il bambino per il trasporto in auto”.
All'esito del libero interrogatorio, pronunciati i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., il procuratore di parte ricorrente precisava le conclusioni insistendo per l'accoglimento in via definitiva dei provvedimenti provvisori. La causa, pertanto, veniva rimessa immediatamente in decisione innanzi al Collegio.
Ciò premesso, meritano integrale conferma i provvedimenti assunti dal giudice delegato in via temporanea e urgente, così come pedissequamente riportati in dispositivo.
Pare utile ricordare che, nel nostro ordinamento, il regime dell'affido condiviso costituisce la regola di prioritaria attuazione anche quando viene meno la coabitazione tra genitori sposati o conviventi, ma tale regime presuppone che ciascun genitore partecipi ai vari incombenti della vita quotidiana del figlio, che sia idoneo ad assumere linee educative comuni all'altro genitore, coerenti con il modello comportamentale, e che sia in grado di esprimere delle preferenze sulle scelte che interessano la vita del figlio tenendo conto delle inclinazioni e aspirazioni di questo.
La Suprema Corte, nel corso degli anni, ha più volte enunciato il principio di diritto 4 secondo cui, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre e/o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (v. da ultimo, Cass. n. 23333/2023; conf. Cass. n. 28244/2019; Cass, n.
27348/2022). Costituendo, come detto, il modello preferenziale, l'art. 337-quater
c.c. dispone che ad esso possa derogarsi, mediante la previsione dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, quando l'affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento monogenitoriale dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (v. Cass. n.
6535/2019; conf. Cass. n. 16593/2008), come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del figlio, una anomala condizione di vita, una obiettiva lontananza anche morale dalla vita del minore.
Ebbene, il Collegio ritiene che le precise allegazioni e dichiarazioni rese in udienza dalla parte ricorrente trovano ampio riscontro nella documentazione versata in atti, in particolare nella documentazione fotografica che raffigura i lividi volto di
[...]
(v. all. 4), nella messaggistica intercorsa tra le parti in cui mmetteva Pt_1 CP_1 testualmente di aver “dovuto sfondare la porta” per entrare in casa (v. all.10), nella pendenza del procedimento penale per i fatti di lesioni e minacce denunciati dal padre di in data 08/03/2024 (p.p. n. 7622/2022 Mod.21 RGNR), nella Parte_1 denuncia-querela sporta da per i fatti di furto in abitazione e Parte_1 danneggiamento, elementi che fanno emergere l'assoluta inidoneità di CP_1 ad esercitare responsabilmente il proprio ruolo genitoriale nell'ambito del
[...]
5 regime di bi-genitorialità. Quanto emerso dalla trattazione della causa, anche alla luce dell'art. 31 della c.d. Convenzione di Istanbul, non può che condurre ad un giudizio di inidoneità genitoriale in capo al padre, tale da rendere necessaria la concentrazione, in capo alla madre, di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze del bambino, alla madre
[...]
– parsa pienamente idonea ad occuparsi delle esigenze del figlio, anche dal Pt_1 punto di vista strettamente economico, data l'assenza della figura paterna sotto il profilo materiale, oltre che affettivo – va attribuito il potere di assumere tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio in tema di salute, educazione, istruzione e residenza abituale, oltre al potere di intrattenere autonomamente i rapporti con le istituzioni scolastiche (es. per i colloqui con le insegnanti, sottoscrizioni di autorizzazioni a gite scolastiche, uscite anticipate etc.), con le autorità sanitarie (es. richiesta di prescrizioni di visite mediche di ruotine o farmaci etc.) e con tutti gli altri organi della pubblica amministrazione (ad esempio, per il rilascio/rinnovo dei documenti di identità, anche valida per l'espatrio, tessera sanitaria etc.), con contestuale limitazione della responsabilità genitoriale del padre.
Fermo il collocamento di presso il domicilio materno, le frequentazioni tra il Per_1 padre e il figlio dovranno avvenire esclusivamente presso il Servizio Sociale territorialmente competente, al quale il padre dovrà rivolgersi qualora volesse ripristinare una relazione affettiva stabile e continuativa con il minore, comunque, previa verifica da parte del Servizio Sociale e Specialistico della sua idoneità genitoriale. In tal senso il Servizio Sociale è delegato da questo Tribunale a definire un calendario di incontri tra il padre e il figlio (dapprima in modalità protetta, al fine di escludere eventuali situazioni di pregiudizio, data la tenerissima età di , Per_1 sempre che il padre ne faccia richiesta e non sussistano situazioni di pregiudizio per la prole. Il medesimo Servizio sociale dovrà svolgere una attività di monitoraggio del nucleo familiare per almeno un anno dalla comunicazione della presente decisione, attivando tutti i percorsi di supporto/sostegno ritenuti necessari e/o opportuni in favore del padre e della madre, indirizzando quest'ultima presso il
Centro Antiviolenza presente sul territorio al fine di favorire una rielaborazione dei vissuti familiari e del rapporto con l'altro genitore.
L'ascolto diretto di è omesso stante la tenera età del bambino. Per_3
6 Rispetto agli obblighi di mantenimento della prole, pare utile ricordare che l'art. 337- ter, comma 4 c.c. prevede che ciascun genitore debba provvedervi in misura proporzionale al proprio reddito e che un eventuale assegno periodico, a carico di uno dei due genitori, deve essere determinato considerando una serie di parametri individuati al fine di garantire il principio di proporzionalità, ovvero le attuali esigenze della prole, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori,
i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Ora, in assenza di dati oggettivi sulle effettive capacità economiche e patrimoniali dell'odierno convenuto, in conformità alla giurisprudenza di questo Tribunale, il
Collegio reputa equo e congruo porre a carico di quest'ultimo l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento alla madre di un assegno di euro
250,00 al mese, a far tempo dal deposito del ricorso introduttivo, somma annualmente rivalutabile ex indici Istat, oltre alla metà delle spese di natura straordinaria come da Protocollo in uso presso questo Tribunale che si riporta in dispositivo.
Pare utile ricordare che, in ragione del regime dell'affidamento esclusivo della prole alla madre, a quest'ultima compete il diritto di richiedere e percepire per intero CP_ l'assegno unico erogato dall' per il figlio minore.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
va pertanto condannato a rifondere in favore di le Controparte_1 Parte_1
spese di lite di questa procedura, che, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014 e successive modifiche e integrazioni, relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale per le cause di valore indeterminabile di “bassa complessità”, si liquidano in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1. AFFIDA in via esclusiva il minore (n. Bergamo il 19/03/2022) alla Persona_1 madre la quale potrà assumere autonomamente anche le Parte_1 decisioni più importanti per il minore in tema di salute, educazione, istruzione e 7 residenza abituale, con contestuale limitazione della responsabilità genitoriale del padre ex art. 337-quater, comma 3 c.c.; tale regime, pertanto, consentirà alla madre di prendere autonomamente ogni decisione per il figlio, a prescindere dal consenso/autorizzazione del signor anche rispetto ad ogni Controparte_1 questione di natura amministrativa (per es. rilascio/rinnovo del documento d'identità, eventualmente valido anche per l'espatrio, tessera sanitaria, ecc.);
2. DISPONE il collocamento del figlio presso il domicilio materno, anche ai fini della residenza anagrafica;
3. liberi incontri e frequentazioni tra il padre e il figlio minore, disponendo Pt_3 che, solamente laddove il padre dovesse manifestare serio interesse alla ripresa di una stabile e sana relazione con il minore, previa attivazione presso il Servizio sociale territorialmente competente, questo è sin d'ora incaricato di attivare incontri in ambiente protetto tra il padre e il figlio, sempre che non sussistano situazioni di pregiudizio che rendano necessaria la sospensione degli stessi;
4. INCARICA il Servizio Sociale di attivare in favore della madre, previo consenso, eventuali percorsi di sostegno/supporto psicologico (eventualmente indirizzandole presso il Centro Antiviolenza presente sul territorio), al fine di favorire una rielaborazione dei vissuti familiari e del rapporto con l'altro genitore;
5. PONE a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere mensilmente in favore della madre un assegno di mantenimento ordinario indiretto per il figlio pari ad euro
250,00 al mese, a far tempo dalla data di deposito del ricorso (mensilità di febbraio
2025), ferma rivalutazione annuale ex indici Istat (con prima decorrenza da febbraio
2026), oltre al 50% delle spese straordinarie previste di seguito: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona
(parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche 8 prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati
o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali 9 o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento;
b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private
(comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.)
o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato
e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o 10 sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
6. DÀ ATTO che, in ragione del regime dell'affidamento esclusivo della prole alla madre, ha il diritto di richiedere e percepire per intero l'assegno unico Parte_1 erogato dall' per il figlio minore;
CP_2
7. CONDANNA il convenuto a rifondere in favore di Controparte_1 [...]
le spese di lite di questa procedura, liquidate in euro 2.906,00 per compensi Pt_1
professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Manda alla Cancelleria per trasmettere la presente sentenza al Servizio Sociale territorialmente competente Comune di Osio Sotto, per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 30/04/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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