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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 07/04/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 448/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA - CIVILE
------------------------------------------------------------------------------------------
Il Tribunale Ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di
Pace, dott.ssa Filomena Maria Cofone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado, iscritta al N. 448/2023, promossa da
(C.F.: ), in proprio e quale titolare della ditta Parte_1 C.F._1
individuale rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Antonucci, presso il cui studio Parte_2
è elettivamente domiciliato;
OPPONENTE
CONTRO
Con L' SEDE Controparte_1
CHIETI (ISTITUITO EX D.LGS. 149/2015 IN DELLA SOPPRESSA DIREZIONE CP_2
TERRITORIALE GIA' Controparte_3 [...]
, (CF: , in persona del Capo Controparte_4 P.IVA_1 dell' sede di dott. domiciliato presso Controparte_5 CP_1 Parte_3
la sede di CP_1
OPPOSTO
********
OGGETTO: Opposizione ordinanza ingiunzione.
1 N.R.G. 448/2023
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 21.11.2024.
---- FATTO E PROCESSO ----
1. Con ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22 L. 689/81 e s.m.i., datato
28.08.2023, avverso l'ordinanza – ingiunzione e n. 100/2023 (Prot. nn. 24142 del
21.07.2023), emessa dal Capo dell' di , sede il Controparte_1 CP_3 CP_1
20.07.2023 e notificata in data 29.07.2023, la SI.ra adiva l'intestato Parte_1
Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Giustizia dell'adito Tribunale
IN VIA PRELIMINARE - dichiarare, inaudita altera parte, ovvero all'esito della prima udienza di comparizione delle parti di cui si chiede la fissazione, la sospensione della provvisoria esecutorietà del provvedimento opposto, per i motivi di cui alla narrativa del presente atto, sussistendo sia il fumus boni iuris, cioè la fondatezza dell'impugnazione, che il periculum in mora, cioè il pregiudizio che la parte ingiunta potrebbe subire a seguito dell'esecuzione del provvedimento impugnato, alla luce della fondatezza delle ragioni ostese negli atti di parte opponente e dei documenti reddituali prodotti;
IN VIA PRINCIPALE - accertare e dichiarare per le motivazioni sopra evidenziate che il verbale unico di accertamento e notificazione n. CH00001/2018-725-01 del 27.08.2018, Protocollo n. 38601 del 14.08.2018, notificato in data 24.09.2018, è stato notificato alla sig.ra Parte_1
oltre i termini di cui all'art. 14, comma 2 della legge 689/1981 e per l'effetto
[...]
dichiarare l'intervenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento delle somme dovute in base al predetto verbale, con conseguente nullità e/o inefficacia e/o invalidità della susseguente ordinanza - ingiunzione n. 100/2023 (Prot. nn. 24142 del 21.07.2023), emessa dal Capo dell' di , sede il 20.07.2023 e notificata Controparte_1 CP_3 CP_1
in data 29.07.2023. - in subordine, accertare e dichiarare che il verbale unico di accertamento e notificazione n. CH00001/2018-725-01 del 27.08.2018, Protocollo n. 38601 del 14.08.2018, notificato in data 24.09.2018 è stato notificato alla sig.ra Parte_1
oltre i termini di cui all'art. 2, comma 3 della legge 241/1990 e per l'effetto
[...]
dichiararne la nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità, con conseguente nullità e/o inefficacia
e/o invalidità della susseguente l'ordinanza ingiunzione n. 100/2023 (Prot. nn. 24142 del
21.07.2023), emessa dal Capo dell' di , sede il Controparte_1 CP_3 CP_1
2 N.R.G. 448/2023
20.07.2023 e notificata in data 29.07.2023. - accertare e dichiarare, in ogni caso, che
l'ordinanza - ingiunzione di pagamento n. 100/2023 (Prot. nn. 24142 del 21.07.2023), emessa dal Capo dell' di , sede il 20.07.2023 e notificata Controparte_1 CP_3 CP_1
in data 29.07.2023 è stata notificata alla SI.ra oltre i termini Parte_1
di cui all'art. 28 della legge 241/1990 e per l'effetto dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria di controparte, con ogni effetto di legge. - accertare e dichiarare in via alternativa e per le motivazioni di cui al ricorso, la nullità insanabile dell'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 100/2023 (Prot. nn. 24142 del 21.07.2023), emessa dal Capo dell' , sede il 20.07.2023 e notificata in data Controparte_6 CP_1
29.07.2023, perché affetta da ineludibile vizio motivazionale;
NEL MERITO - accertare e dichiarare, altresì ed in ogni caso, la nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità dell'ordinanza ingiunzione di pagamento 100/2023 (Prot. nn. 24142 del 21.07.2023), emessa dal Capo dell' di , sede il 20.07.2023 e notificata in data Controparte_1 CP_3 CP_1
29.07.2023, con conseguente annullamento e/o privazione di validità ed efficacia della stessa ed adozione di ogni conseguente provvedimento di legge;
ovvero, in subordine, contenerne la portata creditoria e sanzionatoria nelle minori somme che risulteranno di giustizia in relazioni alle effettive violazioni che risulteranno accertate in corso di causa, con opportuna regolamentazione delle spese e competenze di lite;
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni di cui ai punti precedenti, ridurre ai sensi dell'art. 11 della legge 689/1981 le sanzione applicate, avendo riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.”.
Con il suddetto ricorso, la ricorrente chiedeva l'annullamento della predetta ordinanza ingiunzione, nonché del verbale unico di accertamento e notificazione e di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, per i motivi di seguito riassunti: - intempestiva notifica dell'atto di accertamento;
- intervenuta prescrizione della pretesa creditoria;
- vizio motivazionale;
- infondatezza delle pretese creditorie;
- illogica determinazione della sanzione amministrativa irrogata.
2. L' Controparte_7
si costituiva in giudizio con memoria difensiva del 21.12.2023, rassegnando le
[...] seguenti conclusioni: “Voglia il SI. Giudice adito: Preliminarmente: non sospendere
l'esecutività degli atti impugnati;
In via principale: non dichiarare annullata/nulla/invalida/inefficace il/i/l'ordinanza impugnata, per violazione del termine di
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legge ex art.14 legge 689/81, per intervenuta prescrizione dei crediti sanzionatori o per difetto di motivazione, o infine, nel merito, non ricorrendone i presupposti e conseguentemente: respingere il ricorso presentato dall'/dagli opponente/i, con conferma degli atti impugnati, senza alcuna riduzione delle sanzioni, con vittoria di spese, ex art.9 comma 2 d.lgs 149/2015 (per il quale “in caso di esito favorevole della lite all' CP_1
sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”).
L'Amministrazione resistente deduceva che: - a seguito di verifica condotta nei confronti dell'azienda opponente, venivano rilevate delle violazioni in materia di rapporti di lavoro, inerenti alla posizione di e Persona_1 Persona_2 Controparte_8
non risultate assunte, per alcuni periodi diversi da quello per i quali risultavano le
[...]
comunicazioni di assunzione al centro per l'impiego, ragion per cui venivano contestate le violazioni afferenti al libro unico del lavoro, c.d. LUL, dunque veniva emesso il verbale unico di accertamento e notificazione, cui seguiva l'ordinanza – ingiunzione oggetto della presente impugnativa;
- le contestazioni sollevate dal personale ispettivo devono considerarsi tutte pienamente legittime.
********
3. La causa è stata istruita a mezzo produzione documentale delle parti ed escussione testimoniale.
Seguiva il deposito di memorie conclusionali dalle parti costituite.
Le parti depositavano note scritte per la fissata udienza del 24.10.2024, insistendo nelle richieste e conclusioni già formulate.
*********
I motivi dell'opposizione risultano infondati, per i motivi che seguono.
4. Con ricorso ex art. 22 L. 689/1981, la SI.ra , in proprio e quale titolare Parte_1
della ditta individuale proponeva opposizione avverso l'ordinanza Parte_2
ingiunzione n. 100/2023 del 20.07.2023, notificata alla stessa in data 29.07.2023, con la quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 25.893,60 a titolo di sanzione amministrativa per violazioni in materia di rapporti di lavoro, in ordine alla posizione di Persona_1
e
[...] Persona_2 CP_8 CP_8
Le lavoratrici in questione, a seguito di verifica ispettiva nei confronti dell'azienda odierna opponente, precisamente con accesso ispettivo del 15.09.2017, proseguito con i verbali
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interlocutori del 27.10.2027, del 23.03.2018 e del 27.07.2028, nonché della raccolta delle dichiarazioni delle lavoratrici, erano risultate assunte per alcuni periodi, tuttavia diversi da quelli comunicati al Centro per l'Impiego (Cfr. Docc. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del fascicolo di parte opposta).
Preliminarmente, vanno esaminati i motivi di opposizione svolti dall'opponente.
5. Con il primo motivo, lamenta l'inosservanza del termine previsto Parte_1 dall'art. 14 L. 689/1981 e contesta la legittimità del verbale impugnato.
Nello specifico, deduce la violazione del principio di ragionevolezza della durata dell'accertamento ispettivo, con conseguente relativa lesione del diritto di difesa del destinatario dei provvedimenti sanzionatori.
La ricorrente espone che l'art. 14 L. 689/1981, fissando il termine massimo di 90 giorni tra la conclusione degli accertamenti e la notifica del verbale unico, fissa anche il rispetto del principio di ragionevolezza della durata dell'accertamento ispettivo, onde evitare la lesione del diritto del destinatario della sanzione e che, pertanto, il giudice non potrà semplicemente verificare la data di conclusione degli accertamenti indicata nel verbale, dovendo estendere la verifica, in virtù dell'istruttoria espletata e dei documenti acquisiti ed esaminati dall'Amministrazione, valutando se l'accertamento ispettivo si sarebbe potuto concludere in un momento precedente rispetto a quello indicato nel verbale.
La ricorrente, sul punto, precisa che la violazione contestata trae origine dalla durata dell'accertamento, durato circa 11 mesi, poiché dal 15.09.2017 (data in cui l'attività ispezionata esercitava da scarsi tre anni) all'08.06.2028 (data in cui, dopo nove mesi dall'audizione della prima lavoratrice, hanno ascoltato l'ultima) era già stati acquisiti tutti i documenti necessari all'accertamento, mentre l'ulteriore attività svolta era tesa solo allo scopo di indicare una data successiva di conclusione dell'accertamento, al solo fine di giustificarne l'irragionevole durata.
Va osservato innanzitutto che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria, nel quale sull'Amministrazione resistente, che viene a rivestire - da un punto di vista sostanziale
- la posizione di ricorrente (mentre, da un punto di vista formale, ha il ruolo di resistente), incombe, sotto il profilo dell'onere probatorio, l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa.
All'opponente, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze
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negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione resistente. (Cfr. Cass. nn.
3837/2001, 2363/2005, 5277/2007, 12231/2007, 27596/2008, 5122/2011, n. 4898/2015 e S.U.
n. 20930/2009)
Spetterà, invece, al giudice investito dell'opposizione a sanzione amministrativa, il potere- dovere di verificare la legittimità formale e sostanziale della pretesa sanzionatoria della P.A., verificandone il fondamento, sia in ordine all'esistenza storica dei fatti e della loro riferibilità all'opponente, sia sul piano della qualificazione giuridica (in tal senso, v. Tribunale di
Potenza, sentenza n. 279/2020).
Ed anche, più di recente, il Tribunale di Latina, con sentenza n. 345 del 13.02.2024, ha ribadito che “... Come è stato chiarito dalla Suprema Corte nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c. Grava pertanto sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa, mentre non grava sull'opponente, che li abbia contestati, la prova della loro inesistenza….omissis” (Cfr.
Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1921 del 24/01/2019).
In sostanza, la ricorrente deve dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione.
Sulla scorta del predetto insegnamento giurisprudenziale, si ritiene che l'eccezione relativa alla mancata osservanza del termine ex art. 14 L. 689/1981, posta a fondamento del ricorso, sia infondata.
Sul punto, si osserva che, nel caso che ci occupa, la Suprema Corte, anche a S.U. (Cfr.
Sentenza n. 28201 del 31.10.2019), ha ormai chiarito che, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di 90 giorni, previsto dall'art.14
L.689/1981, stabilito per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'Amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari.
Ciò premesso, va precisato che, nel caso di specie, l , come emerge dalla CP_1
documentazione allegata, ha effettuato il primo accesso in data 15.09.2017, ha proseguito l'ispezione con i verbali interlocutori del 27.10.20217, a seguire riceveva i rapporti del Centro dell'Impiego del dicembre 2017, dai quali emergeva che, per le posizioni delle SIg.re
[...]
e non risultate assunte per Persona_1 Persona_2 Controparte_8
6 N.R.G. 448/2023
alcuni periodi diversi da quello di cui alle comunicazioni di assunzione presso il Centro dell'Impiego e a tali incombenti sono seguiti altri due verbali interlocutori, segnatamente i verbali del 23.03.2018 e del 27.07.2018.
Invero, a seguito dell'ultimo verbale interlocutorio del 27.07.2018, cui seguiva il verbale unico di accertamento emesso il 27.08.2018 (che segna la conclusione degli accertamenti stessi) e notificato in data 24.09.2018 (spedito peraltro il 14.09.2028), veniva emesso il rapporto ex art. 17 L. 689/1981 e, successivamente a tale rapporto, veniva infine emessa l'ordinanza ingiunzione n. 100/2023, in data 24.09.2018. (Cfr. Docc. da 1 a 7 di parte opposta).
E' risultato evidente, dunque, che parte opposta ha dimostrato, con i documenti allegati al proprio fascicolo, che l'attività di accertamento ispettivo è avvenuta nel pieno rispetto del termine oggetto della contestazione, atteso che i fatti storici relativi all'accertamento ispettivo sono circoscritti nell'arco temporale consequenziale agli eventi e, comunque, idoneo alla necessaria valutazione adeguata che la P.A. deve necessariamente compiere.
Ne consegue che l'eccezione relativa al mancato rispetto del termine ex art. 14 L689/1981, non può essere accolta, pertanto va rigettata.
6. In ordine all'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria sollevata dall'opponente, si rileva che parrebbe pure superfluo affrontarla, anche in virtù delle precisazioni già esposte sopra, tuttavia, sul punto, si osserva che non può essere condivisibile la tesi di parte opponente, che vorrebbe far decorrere il termine quinquennale di prescrizione dal 31.07.2017, data in cui è stata commessa la più recente violazione, poiché tale termine è certamente rimasto interrotto dalla notificazione del verbale unico di accertamento notificato il
24.09.2028.
Si consideri, sul punto, che, come insegna la Suprema Corte, ad ogni atto procedimentale, che abbia la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, può essere attribuita efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art. 28 L.
689/1981 e tale certamente può essere considerato il verbale unico di accertamento notificato il 24.09.2018, dal quale far decorrere il termine prescrizionale.
A conferma, anche la recente pronuncia ha confermato tale principio “…in tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione – compreso quello con cui l'Amministrazione abbia rideterminato la sanzione, riducendola, in conformità ai rilievi difensivi del trasgressore – ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione stessa alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esercizio della pretesa
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sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., con conseguente effetto interruttivo della prescrizione…” (Cfr. Cass. Civ. Lavoro, sentenza n.
19330 del 07.07.2023).
Pertanto, anche tale eccezione va rigettata, poiché l'ordinanza ingiunzione impugnata è stata notificata nel termine quinquennale in parola.
7. Passando all'esame dell'eccezione relativa al vizio motivazionale, si osserva quanto segue.
L'art. 18, comma 2, della L. 689/1981 impone all'autorità amministrativa di motivare l'atto che dispone la sanzione.
Appare utile ricordare che l'ordinanza ingiunzione è atto integralmente vincolato, che non necessita di particolare motivazione, atteso che l'estensione di quest'ultima è direttamente proporzionale al margine di discrezionalità di cui gode la P.A.
In ogni caso, come noto, il prevalente orientamento giurisprudenziale in materia non ritiene il difetto di motivazione causa di annullamento giudiziale dell'ordinanza, giacché il diritto di difesa dell'ingiunto può essere fatto efficacemente valere in giudizio.
Ciò perché il rito speciale di opposizione a sanzione amministrativa ha ad oggetto l'intera pretesa sanzionatoria della P.A. e non è limitato ai profili di illegittimità dell'atto impugnato.
La conclusione cui perviene la giurisprudenza, che ha stabilito la regola fondamentale dell'irrilevanza dei vizi formali, è che i vizi di motivazione non possono avere rilievo invalidante, perché ad essi è possibile porre rimedio in giudizio.
Pertanto, il contenuto motivazionale imposto all'autorità deve dispiegarsi in funzione di consentire l'esercizio di difesa e, in tale ottica, non risulta necessaria un'analitica esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell'atto. (Cfr. G. Lezzi, Motivazione dell'ordinanza ingiunzione ex art. 18 legge n. 689/1981, in www.altalex.com; Si veda anche
Cass. 30 maggio 2005, n. 11351 e Cass. 28 ottobre 2003, n. 16203).
Fatte queste doverose precisazioni, si rileva che, dal compiuto esame dell'ordinanza- ingiunzione in parola, si evincono puntualmente le violazioni addebitate ed inoltre la medesima fa espresso richiamo al verbale unico succitato, pure ampiamente motivato e nella sfera di conoscenza poiché notificato all'opponente, come correttamente rilevato da parte resistente, pertanto l'eccezione va rigettata essendo stato l'obbligo motivazionale assolto e l'ingiunta posta in grado di far valere le proprie ragioni facendo pervenire alla P.A. i propri scritti difensivi, nonché la richiesta di audizione ex art. 18 L.689/1981.
8. Venendo ora al merito, quanto alla dedotta infondatezza delle pretese della P.A., si osserva che, dalla disamina della documentazione allegata dalla medesima amministrazione opposta
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ed anche dalle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio, è risultata invece sussistente la responsabilità del trasgressore in ordine ai fatti contestati.
L'opponente deduce, nei propri atti, che la ricostruzione operata dagli Ispettori del Lavoro relativamente ai periodi lavorativi non coperti da regolare comunicazione delle lavoratrici in questione sia scaturita dalle sole generiche dichiarazioni rese dalle lavoratrici medesime che, essendo di nazionalità rumena, non erano in grado di comprendere la lingua italiana, né di leggere con cognizione il contenuto delle dichiarazioni stesse.
Sul punto, solo per chiarire, si rileva che, nel corso della loro escussione, la ha Per_2
dichiarato di essere arrivata in Italia nel 2014 e di capire poco la lingua italiana, la SI.ra riferiva che era in grado di capire solo discorsi semplici, mentre la teste Per_1 [...]
sulla circostanza n. 9) di cui al ricorso introduttivo, riferiva “….sono in Italia CP_8
….dal 2008 e nel 2017 comprendevo bene la lingua italiana solo con qualche piccola difficoltà….”.
Si noti che tutte e tre le testimoni erano in Italia già da diversi anni e, comunque, erano in grado di comprendere la lingua italiana, altrimenti non avrebbero neppure potuto avere contatti con il pubblico, come invece avveniva di fatto lavorando nel bar in parola.
Inoltre, non può sottacersi che le lavoratrici hanno potuto comprendere le domande ad esse rivolte dagli Ispettori ed hanno pure risposto in modo preciso ed esauriente.
In ordine alle dichiarazioni rilasciate dalle lavoratrici al personale ispettivo nel corso degli accertamenti al fine di verificare il rispetto delle norme in materia di lavoro, va precisato che le stesse rappresentano uno degli strumenti probatori più importanti.
In caso di impugnazione del datore di lavoro dei provvedimenti sanzionatori comminatigli, si discute che tipo di valore probatorio attribuire alle dichiarazioni acquisite nel corso dell'ispezione rispetto a quelle acquisite nel corso del giudizio di opposizione.
Una corrente giurisprudenziale, condivisa dalla scrivente, è orientata a riconoscere maggiore efficacia probatoria alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori in fase di accertamento ispettivo.
Il Tribunale di Milano, Sezione lavoro, con la sentenza n.1625 del 14.04.2009, partendo dall'assunto che, nel giudizio di merito, non si può prescindere dalle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori nel corso dell'accertamento ispettivo, ha ribadito il principio secondo il quale il verbale d'ispezione, essendo atto pubblico, fa piena prova di quanto avvenuto in presenza degli ispettori e del fatto che i lavoratori sentiti abbiano riferito le circostanze riportate.
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Ma la peculiarità di tale principio risiede nella valutazione di maggior fede che avrebbero le dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso dell'accertamento ispettivo, anche rispetto a quelle rilasciate successivamente nel corso del giudizio.
Si legge, difatti, nella sentenza predetta che “le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti, presentano una spontaneità ed una genuinità che non possono essere trascurate non avendo
i lavoratori sentiti alcun interesse a riferire fatti non rispondenti al vero”. Tale valutazione privilegiata, sempre secondo l'organo giudiziario, sarebbe ulteriormente rafforzata in presenza di dichiarazioni contenenti una serie di precisazioni e puntualizzazioni in ordine ai tempi ed alle modalità con cui l'attività lavorativa è stata in concreto svolta.
Nel caso di specie, va precisato che la P.A. ha prodotto le dichiarazioni delle tre lavoratrici in questione, delle quali si riportano gli stralci delle stesse più rilevanti:
- in data 08.06.2018, la SI.ra dichiarava che era stata assunta dalla Persona_1
ditta come barista dal 28.03.2016 al 31.07.2017 sottoscrivendo un contratto Parte_1
di lavoro a tempo determinato per un totale di sei ore poi prorogato e percepiva € 500,00 mensili per i primi tre mesi e poi da maggio percepiva € 700,00 sempre in contanti;
- nella stessa data, anche la SI.ra alla presenza degli Ispettori, Persona_2
dichiarava di aver lavorato nel bar della dal 05.06.2015 al 30.11.2017 su turni Pt_1
settimanali di sei ore dal lunedì al sabato o per un totale di 36 ore settimanali con riposo la domenica o in un altro giorno della settimana, tuttavia non sempre effettuato, ma sulla busta paga veniva contabilizzato un orario settimanale di 9 ore in termini percentuali pari al 22,50% aggiungendo che era stata retribuita regolarmente fino al mese di febbraio 2017 e l'importo dovuto veniva corrisposto in contanti non corrispondeva esattamente a quanto riportato in busta paga e, dal mese di marzo, non aveva più ricevuto la retribuzione né le buste paga ed inoltre, dal 25.05.2017 era in maternità senza percepire la relativa indennità. Inoltre, aggiungeva che, per l'anno 2017, aveva ricevuto le buste paga di febbraio e di aprile, aggiungendo testualmente che “in merito alle buste paga da marzo ad agosto 2017 mostrate in visione da Questo Ufficio la firma in calce riportata non corrisponde alla mia in quanto non le ho mai firmate né ricevute tranne quella di aprile 2017. Per l'anno 2015 ho ricevuto tutte le buste paga da giugno a dicembre , per l'anno 2016 ho ricevuto tutte le buste paga da gennaio a giugno, che produco in copia . Pertanto rivendico: l'adeguamento dei ratei tredicesima e quattordicesima per gli anni 2015, 2016 2017 nonché l'indennità di maternità
e le buste paga per le mensilità che non ho ricevuto. Insieme a me hanno lavorato: ES
, , , quest'ultima dal
[...] Persona_1 Controparte_8 N.R.G. 448/2023
, posso riferire che la medesima era presente all' interno del Controparte_8
bar, inizialmente per due giorni a settimana e poi per tutti i giorni ma non ricordo il periodo preciso. In merito al periodo dal 28/3/20 16 al 31/7/2017 e con riferimento alla sigra
[...]
, posso riferire che la medesima era presente all'interno del bar e Persona_1
lavorava come barista per 6 giorni a settimana per 36 ore settimanali e si alternava nei turni con me.”.
- anche la SI.ra , in data 15.09.2017, dichiarava di lavorare nel bar per Controparte_8
8 ore giornaliere solitamente dalle 14,00 alle 22,00 sin dal marzo 2017 e percepiva una retribuzione pari ad € 700,00 euro mensili (Cfr. Doc n. 3 del fascicolo di parte resistente).
Ma se tanto non bastasse, va dato rilievo al verbale interlocutorio del 27.03.2017 redatto e debitamente sottoscritto, presso lo studio di consulenza del dott. commercialista Per_3
delegato alla tenuta del LUL, che in copia è stata richiesta dagli Ispettori, relativamente ai periodi di settembre 2017, per e e per le stesse Controparte_8 Per_2 Persona_2
sono state richieste anche le buste paga ad esse riferite per settembre 2017, con impegno del delegato all'invio a mezzo pec (Cfr. Doc. n. 2 del fascicolo di parte resistente).
Dalle dichiarazioni di cui sopra, attraverso un controllo incrociato, gli Ispettori hanno riscontrato che, per i periodi scoperti relativi alla SI.ra ossia dal Persona_1
28.03.2016 al 27.04.2016, per la sig.ra dal 20 al 31.08.2016 e Persona_2 dall'01 al 31.01.2017 e per la SI.ra dal 13.03.2017 al 10.07.2017, Controparte_8
non c'era preventiva comunicazione di assunzione al competente e tanto Parte_4 si può anche riscontrare dal Doc. n. 4 (comunicazioni del ) allegato dalla Parte_4
P.A., dal quale emergono in modo preciso e inconfutabile tali risultanze, pertanto nei periodi contestati nell'ordinanza ingiunzione le lavoratrici devono essere ritenute prive di regolare assunzione e conseguente copertura assicurativa.
Né può ritenersi accoglibile la tesi prospettata dalla ricorrente secondo cui le lavoratrici hanno lavorato solo nei periodi coperti dalle comunicazioni di assunzione, poiché, come emerso nel corso dell'istruttoria, risulta evidente il contrario, anche per stessa ammissione delle lavoratrici medesime.
Quanto all'eccezione relativa all'assorbimento della sanzione sul LUL per Persona_1
in relazione al periodo dal 27.04.2016 al 31.07.2017, e per ,
[...] Persona_2
per il periodo dall'01.03.2016 al 31.05.2017, come sostenuto dalla opponente, risulta smentita dalla produzione documentale già esaminata sopra, stante l'evidente diversità dei periodi riferiti nell'ordinanza ingiunzione.
Indi, la ricostruzione operata dagli Ispettori appare corretta sotto ogni profilo.
11 N.R.G. 448/2023
Né le prove orali hanno aggiunto elementi utili a contrastare la predetta ricostruzione logica, confortata da documentazione da parte della P.A. che ha dato origine alla sanzione irrogata.
Di contra, la ricorrente, a confutazione di tali risultanze, non ha dimostrato il contrario, restando le sue eccezioni mere deduzioni non confortate da prova.
Pertanto, anche tale doglianza risulta infondata e va rigettata.
9. Infine, in ordine alla determinazione della sanzione amministrativa per lavoro in nero in violazione dell'art. 11 L. 689/1981, tenuto conto dei criteri di calcolo previsti nella circolare n. 121/1988 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, deve osservarsi che si è trattato di brevi periodi e occorre tenere conto della difficoltà economica del trasgressore, sopraggiunta nel maggio 2018.
Sul punto, si rileva che l'Amministrazione ha puntualmente indicato, nella comparsa di costituzione in giudizio (V. pag. 10), i criteri di calcolo della sanzione finale irrogata ed ha anche giustificato il discostamento dal minimo in virtù del fatto che la ricorrente non ha effettuato il pagamento in misura ridotta dopo la diffida.
Va osservato che, evidentemente, il trasgressore riteneva illegittima la sanzione applicata, seppur con motivazioni che non sono state condivise dalla scrivente.
Si consideri, tuttavia, che la giurisprudenza di legittimità afferma che “in tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale tanto più è il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'articolo 133 Cp, quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio. Con il corollario che, invece, nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'articolo 133 del Cp” (Cfr., ex plurimis, Cass. Pen., sentenza n.
54457/2016).
Ciò posto, rilevato che, nel caso di specie, la ricorrente ha fornito prova della difficoltà economica in cui versa unitamente al proprio coniuge (Cfr. Doc. n. 5 e 6 del fascicolo di parte ricorrente) dalla chiusura definitiva dell'attività esercitata, infatti il reddito della famiglia è appena sufficiente alle esigenze primarie dei componenti e tale elemento è valutabile alla stregua del combinato disposto dell'art. 11 L. 689/1981 e della circolare n. 121/1988, appare equo applicare la sanzione nella misura del minimo edittale per ciò che concerne le lavoratrici
(prima fascia € 1.500-9.000) e (seconda fascia Persona_1 Persona_2
€ 3.000-18.000), infatti per la prima il periodo in contestazione è di 31 giorni, mentre la seconda per è di di 43 giorni, durata quest'ultima molto vicina al limite minimo di 30 giorni.
12 N.R.G. 448/2023
Discorso analogo può farsi in relazione alla lavoratrice la quale Controparte_8
presenta un periodo di scopertura per la durata di 119 giorni (terza fascia € 6.000-36.000), per i motivi dedotti e provati da parte ricorrente.
Ciò posto, la sanzione amministrativa può essere rideterminata nella misura quantificata in complessivi € 11.500,00 - ivi compresa la sanzione di € 1.000,00 relativa alla omessa registrazione sul LUL - ritenuta equa alla strega delle risultanze probatorie acquisite nel presente procedimento.
10. In ordine alle spese del presente giudizio, sussistono i presupposti per la compensazione delle stesse tra le parti, in virtù della soccombenza parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, definitivamente pronunciando sulle domande di cui in narrativa, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
In accoglimento parziale dell'opposizione, ridetermina la sanzione prevista nell'ordinanza ingiunzione impugnata N. 100/2023 (Prot. nn. 24142 del 21.07.2023), emessa dal Capo dell' di , sede il 20.07.2023 e notificata in data Controparte_1 CP_3 CP_1
29.07.2023, in € 11.500,00, oltre spese di notifica;
Compensa tra le parti le spese del presente procedimento come da parte motiva.
Si comunichi
Chieti, lì 07.04.2024
Il GOP
Dott.ssa Filomena Maria Cofone
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
13 marzo 2017. In merito al periodo dal 13/3/2017 al 25/5/2017 e con riferimento alla sig.ra
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA - CIVILE
------------------------------------------------------------------------------------------
Il Tribunale Ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di
Pace, dott.ssa Filomena Maria Cofone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado, iscritta al N. 448/2023, promossa da
(C.F.: ), in proprio e quale titolare della ditta Parte_1 C.F._1
individuale rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Antonucci, presso il cui studio Parte_2
è elettivamente domiciliato;
OPPONENTE
CONTRO
Con L' SEDE Controparte_1
CHIETI (ISTITUITO EX D.LGS. 149/2015 IN DELLA SOPPRESSA DIREZIONE CP_2
TERRITORIALE GIA' Controparte_3 [...]
, (CF: , in persona del Capo Controparte_4 P.IVA_1 dell' sede di dott. domiciliato presso Controparte_5 CP_1 Parte_3
la sede di CP_1
OPPOSTO
********
OGGETTO: Opposizione ordinanza ingiunzione.
1 N.R.G. 448/2023
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 21.11.2024.
---- FATTO E PROCESSO ----
1. Con ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22 L. 689/81 e s.m.i., datato
28.08.2023, avverso l'ordinanza – ingiunzione e n. 100/2023 (Prot. nn. 24142 del
21.07.2023), emessa dal Capo dell' di , sede il Controparte_1 CP_3 CP_1
20.07.2023 e notificata in data 29.07.2023, la SI.ra adiva l'intestato Parte_1
Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Giustizia dell'adito Tribunale
IN VIA PRELIMINARE - dichiarare, inaudita altera parte, ovvero all'esito della prima udienza di comparizione delle parti di cui si chiede la fissazione, la sospensione della provvisoria esecutorietà del provvedimento opposto, per i motivi di cui alla narrativa del presente atto, sussistendo sia il fumus boni iuris, cioè la fondatezza dell'impugnazione, che il periculum in mora, cioè il pregiudizio che la parte ingiunta potrebbe subire a seguito dell'esecuzione del provvedimento impugnato, alla luce della fondatezza delle ragioni ostese negli atti di parte opponente e dei documenti reddituali prodotti;
IN VIA PRINCIPALE - accertare e dichiarare per le motivazioni sopra evidenziate che il verbale unico di accertamento e notificazione n. CH00001/2018-725-01 del 27.08.2018, Protocollo n. 38601 del 14.08.2018, notificato in data 24.09.2018, è stato notificato alla sig.ra Parte_1
oltre i termini di cui all'art. 14, comma 2 della legge 689/1981 e per l'effetto
[...]
dichiarare l'intervenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento delle somme dovute in base al predetto verbale, con conseguente nullità e/o inefficacia e/o invalidità della susseguente ordinanza - ingiunzione n. 100/2023 (Prot. nn. 24142 del 21.07.2023), emessa dal Capo dell' di , sede il 20.07.2023 e notificata Controparte_1 CP_3 CP_1
in data 29.07.2023. - in subordine, accertare e dichiarare che il verbale unico di accertamento e notificazione n. CH00001/2018-725-01 del 27.08.2018, Protocollo n. 38601 del 14.08.2018, notificato in data 24.09.2018 è stato notificato alla sig.ra Parte_1
oltre i termini di cui all'art. 2, comma 3 della legge 241/1990 e per l'effetto
[...]
dichiararne la nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità, con conseguente nullità e/o inefficacia
e/o invalidità della susseguente l'ordinanza ingiunzione n. 100/2023 (Prot. nn. 24142 del
21.07.2023), emessa dal Capo dell' di , sede il Controparte_1 CP_3 CP_1
2 N.R.G. 448/2023
20.07.2023 e notificata in data 29.07.2023. - accertare e dichiarare, in ogni caso, che
l'ordinanza - ingiunzione di pagamento n. 100/2023 (Prot. nn. 24142 del 21.07.2023), emessa dal Capo dell' di , sede il 20.07.2023 e notificata Controparte_1 CP_3 CP_1
in data 29.07.2023 è stata notificata alla SI.ra oltre i termini Parte_1
di cui all'art. 28 della legge 241/1990 e per l'effetto dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria di controparte, con ogni effetto di legge. - accertare e dichiarare in via alternativa e per le motivazioni di cui al ricorso, la nullità insanabile dell'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 100/2023 (Prot. nn. 24142 del 21.07.2023), emessa dal Capo dell' , sede il 20.07.2023 e notificata in data Controparte_6 CP_1
29.07.2023, perché affetta da ineludibile vizio motivazionale;
NEL MERITO - accertare e dichiarare, altresì ed in ogni caso, la nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità dell'ordinanza ingiunzione di pagamento 100/2023 (Prot. nn. 24142 del 21.07.2023), emessa dal Capo dell' di , sede il 20.07.2023 e notificata in data Controparte_1 CP_3 CP_1
29.07.2023, con conseguente annullamento e/o privazione di validità ed efficacia della stessa ed adozione di ogni conseguente provvedimento di legge;
ovvero, in subordine, contenerne la portata creditoria e sanzionatoria nelle minori somme che risulteranno di giustizia in relazioni alle effettive violazioni che risulteranno accertate in corso di causa, con opportuna regolamentazione delle spese e competenze di lite;
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni di cui ai punti precedenti, ridurre ai sensi dell'art. 11 della legge 689/1981 le sanzione applicate, avendo riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.”.
Con il suddetto ricorso, la ricorrente chiedeva l'annullamento della predetta ordinanza ingiunzione, nonché del verbale unico di accertamento e notificazione e di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, per i motivi di seguito riassunti: - intempestiva notifica dell'atto di accertamento;
- intervenuta prescrizione della pretesa creditoria;
- vizio motivazionale;
- infondatezza delle pretese creditorie;
- illogica determinazione della sanzione amministrativa irrogata.
2. L' Controparte_7
si costituiva in giudizio con memoria difensiva del 21.12.2023, rassegnando le
[...] seguenti conclusioni: “Voglia il SI. Giudice adito: Preliminarmente: non sospendere
l'esecutività degli atti impugnati;
In via principale: non dichiarare annullata/nulla/invalida/inefficace il/i/l'ordinanza impugnata, per violazione del termine di
3 N.R.G. 448/2023
legge ex art.14 legge 689/81, per intervenuta prescrizione dei crediti sanzionatori o per difetto di motivazione, o infine, nel merito, non ricorrendone i presupposti e conseguentemente: respingere il ricorso presentato dall'/dagli opponente/i, con conferma degli atti impugnati, senza alcuna riduzione delle sanzioni, con vittoria di spese, ex art.9 comma 2 d.lgs 149/2015 (per il quale “in caso di esito favorevole della lite all' CP_1
sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”).
L'Amministrazione resistente deduceva che: - a seguito di verifica condotta nei confronti dell'azienda opponente, venivano rilevate delle violazioni in materia di rapporti di lavoro, inerenti alla posizione di e Persona_1 Persona_2 Controparte_8
non risultate assunte, per alcuni periodi diversi da quello per i quali risultavano le
[...]
comunicazioni di assunzione al centro per l'impiego, ragion per cui venivano contestate le violazioni afferenti al libro unico del lavoro, c.d. LUL, dunque veniva emesso il verbale unico di accertamento e notificazione, cui seguiva l'ordinanza – ingiunzione oggetto della presente impugnativa;
- le contestazioni sollevate dal personale ispettivo devono considerarsi tutte pienamente legittime.
********
3. La causa è stata istruita a mezzo produzione documentale delle parti ed escussione testimoniale.
Seguiva il deposito di memorie conclusionali dalle parti costituite.
Le parti depositavano note scritte per la fissata udienza del 24.10.2024, insistendo nelle richieste e conclusioni già formulate.
*********
I motivi dell'opposizione risultano infondati, per i motivi che seguono.
4. Con ricorso ex art. 22 L. 689/1981, la SI.ra , in proprio e quale titolare Parte_1
della ditta individuale proponeva opposizione avverso l'ordinanza Parte_2
ingiunzione n. 100/2023 del 20.07.2023, notificata alla stessa in data 29.07.2023, con la quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 25.893,60 a titolo di sanzione amministrativa per violazioni in materia di rapporti di lavoro, in ordine alla posizione di Persona_1
e
[...] Persona_2 CP_8 CP_8
Le lavoratrici in questione, a seguito di verifica ispettiva nei confronti dell'azienda odierna opponente, precisamente con accesso ispettivo del 15.09.2017, proseguito con i verbali
4 N.R.G. 448/2023
interlocutori del 27.10.2027, del 23.03.2018 e del 27.07.2028, nonché della raccolta delle dichiarazioni delle lavoratrici, erano risultate assunte per alcuni periodi, tuttavia diversi da quelli comunicati al Centro per l'Impiego (Cfr. Docc. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del fascicolo di parte opposta).
Preliminarmente, vanno esaminati i motivi di opposizione svolti dall'opponente.
5. Con il primo motivo, lamenta l'inosservanza del termine previsto Parte_1 dall'art. 14 L. 689/1981 e contesta la legittimità del verbale impugnato.
Nello specifico, deduce la violazione del principio di ragionevolezza della durata dell'accertamento ispettivo, con conseguente relativa lesione del diritto di difesa del destinatario dei provvedimenti sanzionatori.
La ricorrente espone che l'art. 14 L. 689/1981, fissando il termine massimo di 90 giorni tra la conclusione degli accertamenti e la notifica del verbale unico, fissa anche il rispetto del principio di ragionevolezza della durata dell'accertamento ispettivo, onde evitare la lesione del diritto del destinatario della sanzione e che, pertanto, il giudice non potrà semplicemente verificare la data di conclusione degli accertamenti indicata nel verbale, dovendo estendere la verifica, in virtù dell'istruttoria espletata e dei documenti acquisiti ed esaminati dall'Amministrazione, valutando se l'accertamento ispettivo si sarebbe potuto concludere in un momento precedente rispetto a quello indicato nel verbale.
La ricorrente, sul punto, precisa che la violazione contestata trae origine dalla durata dell'accertamento, durato circa 11 mesi, poiché dal 15.09.2017 (data in cui l'attività ispezionata esercitava da scarsi tre anni) all'08.06.2028 (data in cui, dopo nove mesi dall'audizione della prima lavoratrice, hanno ascoltato l'ultima) era già stati acquisiti tutti i documenti necessari all'accertamento, mentre l'ulteriore attività svolta era tesa solo allo scopo di indicare una data successiva di conclusione dell'accertamento, al solo fine di giustificarne l'irragionevole durata.
Va osservato innanzitutto che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria, nel quale sull'Amministrazione resistente, che viene a rivestire - da un punto di vista sostanziale
- la posizione di ricorrente (mentre, da un punto di vista formale, ha il ruolo di resistente), incombe, sotto il profilo dell'onere probatorio, l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa.
All'opponente, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze
5 N.R.G. 448/2023
negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione resistente. (Cfr. Cass. nn.
3837/2001, 2363/2005, 5277/2007, 12231/2007, 27596/2008, 5122/2011, n. 4898/2015 e S.U.
n. 20930/2009)
Spetterà, invece, al giudice investito dell'opposizione a sanzione amministrativa, il potere- dovere di verificare la legittimità formale e sostanziale della pretesa sanzionatoria della P.A., verificandone il fondamento, sia in ordine all'esistenza storica dei fatti e della loro riferibilità all'opponente, sia sul piano della qualificazione giuridica (in tal senso, v. Tribunale di
Potenza, sentenza n. 279/2020).
Ed anche, più di recente, il Tribunale di Latina, con sentenza n. 345 del 13.02.2024, ha ribadito che “... Come è stato chiarito dalla Suprema Corte nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c. Grava pertanto sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa, mentre non grava sull'opponente, che li abbia contestati, la prova della loro inesistenza….omissis” (Cfr.
Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1921 del 24/01/2019).
In sostanza, la ricorrente deve dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione.
Sulla scorta del predetto insegnamento giurisprudenziale, si ritiene che l'eccezione relativa alla mancata osservanza del termine ex art. 14 L. 689/1981, posta a fondamento del ricorso, sia infondata.
Sul punto, si osserva che, nel caso che ci occupa, la Suprema Corte, anche a S.U. (Cfr.
Sentenza n. 28201 del 31.10.2019), ha ormai chiarito che, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di 90 giorni, previsto dall'art.14
L.689/1981, stabilito per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'Amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari.
Ciò premesso, va precisato che, nel caso di specie, l , come emerge dalla CP_1
documentazione allegata, ha effettuato il primo accesso in data 15.09.2017, ha proseguito l'ispezione con i verbali interlocutori del 27.10.20217, a seguire riceveva i rapporti del Centro dell'Impiego del dicembre 2017, dai quali emergeva che, per le posizioni delle SIg.re
[...]
e non risultate assunte per Persona_1 Persona_2 Controparte_8
6 N.R.G. 448/2023
alcuni periodi diversi da quello di cui alle comunicazioni di assunzione presso il Centro dell'Impiego e a tali incombenti sono seguiti altri due verbali interlocutori, segnatamente i verbali del 23.03.2018 e del 27.07.2018.
Invero, a seguito dell'ultimo verbale interlocutorio del 27.07.2018, cui seguiva il verbale unico di accertamento emesso il 27.08.2018 (che segna la conclusione degli accertamenti stessi) e notificato in data 24.09.2018 (spedito peraltro il 14.09.2028), veniva emesso il rapporto ex art. 17 L. 689/1981 e, successivamente a tale rapporto, veniva infine emessa l'ordinanza ingiunzione n. 100/2023, in data 24.09.2018. (Cfr. Docc. da 1 a 7 di parte opposta).
E' risultato evidente, dunque, che parte opposta ha dimostrato, con i documenti allegati al proprio fascicolo, che l'attività di accertamento ispettivo è avvenuta nel pieno rispetto del termine oggetto della contestazione, atteso che i fatti storici relativi all'accertamento ispettivo sono circoscritti nell'arco temporale consequenziale agli eventi e, comunque, idoneo alla necessaria valutazione adeguata che la P.A. deve necessariamente compiere.
Ne consegue che l'eccezione relativa al mancato rispetto del termine ex art. 14 L689/1981, non può essere accolta, pertanto va rigettata.
6. In ordine all'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria sollevata dall'opponente, si rileva che parrebbe pure superfluo affrontarla, anche in virtù delle precisazioni già esposte sopra, tuttavia, sul punto, si osserva che non può essere condivisibile la tesi di parte opponente, che vorrebbe far decorrere il termine quinquennale di prescrizione dal 31.07.2017, data in cui è stata commessa la più recente violazione, poiché tale termine è certamente rimasto interrotto dalla notificazione del verbale unico di accertamento notificato il
24.09.2028.
Si consideri, sul punto, che, come insegna la Suprema Corte, ad ogni atto procedimentale, che abbia la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, può essere attribuita efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art. 28 L.
689/1981 e tale certamente può essere considerato il verbale unico di accertamento notificato il 24.09.2018, dal quale far decorrere il termine prescrizionale.
A conferma, anche la recente pronuncia ha confermato tale principio “…in tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione – compreso quello con cui l'Amministrazione abbia rideterminato la sanzione, riducendola, in conformità ai rilievi difensivi del trasgressore – ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione stessa alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esercizio della pretesa
7 N.R.G. 448/2023
sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., con conseguente effetto interruttivo della prescrizione…” (Cfr. Cass. Civ. Lavoro, sentenza n.
19330 del 07.07.2023).
Pertanto, anche tale eccezione va rigettata, poiché l'ordinanza ingiunzione impugnata è stata notificata nel termine quinquennale in parola.
7. Passando all'esame dell'eccezione relativa al vizio motivazionale, si osserva quanto segue.
L'art. 18, comma 2, della L. 689/1981 impone all'autorità amministrativa di motivare l'atto che dispone la sanzione.
Appare utile ricordare che l'ordinanza ingiunzione è atto integralmente vincolato, che non necessita di particolare motivazione, atteso che l'estensione di quest'ultima è direttamente proporzionale al margine di discrezionalità di cui gode la P.A.
In ogni caso, come noto, il prevalente orientamento giurisprudenziale in materia non ritiene il difetto di motivazione causa di annullamento giudiziale dell'ordinanza, giacché il diritto di difesa dell'ingiunto può essere fatto efficacemente valere in giudizio.
Ciò perché il rito speciale di opposizione a sanzione amministrativa ha ad oggetto l'intera pretesa sanzionatoria della P.A. e non è limitato ai profili di illegittimità dell'atto impugnato.
La conclusione cui perviene la giurisprudenza, che ha stabilito la regola fondamentale dell'irrilevanza dei vizi formali, è che i vizi di motivazione non possono avere rilievo invalidante, perché ad essi è possibile porre rimedio in giudizio.
Pertanto, il contenuto motivazionale imposto all'autorità deve dispiegarsi in funzione di consentire l'esercizio di difesa e, in tale ottica, non risulta necessaria un'analitica esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell'atto. (Cfr. G. Lezzi, Motivazione dell'ordinanza ingiunzione ex art. 18 legge n. 689/1981, in www.altalex.com; Si veda anche
Cass. 30 maggio 2005, n. 11351 e Cass. 28 ottobre 2003, n. 16203).
Fatte queste doverose precisazioni, si rileva che, dal compiuto esame dell'ordinanza- ingiunzione in parola, si evincono puntualmente le violazioni addebitate ed inoltre la medesima fa espresso richiamo al verbale unico succitato, pure ampiamente motivato e nella sfera di conoscenza poiché notificato all'opponente, come correttamente rilevato da parte resistente, pertanto l'eccezione va rigettata essendo stato l'obbligo motivazionale assolto e l'ingiunta posta in grado di far valere le proprie ragioni facendo pervenire alla P.A. i propri scritti difensivi, nonché la richiesta di audizione ex art. 18 L.689/1981.
8. Venendo ora al merito, quanto alla dedotta infondatezza delle pretese della P.A., si osserva che, dalla disamina della documentazione allegata dalla medesima amministrazione opposta
8 N.R.G. 448/2023
ed anche dalle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio, è risultata invece sussistente la responsabilità del trasgressore in ordine ai fatti contestati.
L'opponente deduce, nei propri atti, che la ricostruzione operata dagli Ispettori del Lavoro relativamente ai periodi lavorativi non coperti da regolare comunicazione delle lavoratrici in questione sia scaturita dalle sole generiche dichiarazioni rese dalle lavoratrici medesime che, essendo di nazionalità rumena, non erano in grado di comprendere la lingua italiana, né di leggere con cognizione il contenuto delle dichiarazioni stesse.
Sul punto, solo per chiarire, si rileva che, nel corso della loro escussione, la ha Per_2
dichiarato di essere arrivata in Italia nel 2014 e di capire poco la lingua italiana, la SI.ra riferiva che era in grado di capire solo discorsi semplici, mentre la teste Per_1 [...]
sulla circostanza n. 9) di cui al ricorso introduttivo, riferiva “….sono in Italia CP_8
….dal 2008 e nel 2017 comprendevo bene la lingua italiana solo con qualche piccola difficoltà….”.
Si noti che tutte e tre le testimoni erano in Italia già da diversi anni e, comunque, erano in grado di comprendere la lingua italiana, altrimenti non avrebbero neppure potuto avere contatti con il pubblico, come invece avveniva di fatto lavorando nel bar in parola.
Inoltre, non può sottacersi che le lavoratrici hanno potuto comprendere le domande ad esse rivolte dagli Ispettori ed hanno pure risposto in modo preciso ed esauriente.
In ordine alle dichiarazioni rilasciate dalle lavoratrici al personale ispettivo nel corso degli accertamenti al fine di verificare il rispetto delle norme in materia di lavoro, va precisato che le stesse rappresentano uno degli strumenti probatori più importanti.
In caso di impugnazione del datore di lavoro dei provvedimenti sanzionatori comminatigli, si discute che tipo di valore probatorio attribuire alle dichiarazioni acquisite nel corso dell'ispezione rispetto a quelle acquisite nel corso del giudizio di opposizione.
Una corrente giurisprudenziale, condivisa dalla scrivente, è orientata a riconoscere maggiore efficacia probatoria alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori in fase di accertamento ispettivo.
Il Tribunale di Milano, Sezione lavoro, con la sentenza n.1625 del 14.04.2009, partendo dall'assunto che, nel giudizio di merito, non si può prescindere dalle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori nel corso dell'accertamento ispettivo, ha ribadito il principio secondo il quale il verbale d'ispezione, essendo atto pubblico, fa piena prova di quanto avvenuto in presenza degli ispettori e del fatto che i lavoratori sentiti abbiano riferito le circostanze riportate.
9 N.R.G. 448/2023
Ma la peculiarità di tale principio risiede nella valutazione di maggior fede che avrebbero le dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso dell'accertamento ispettivo, anche rispetto a quelle rilasciate successivamente nel corso del giudizio.
Si legge, difatti, nella sentenza predetta che “le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti, presentano una spontaneità ed una genuinità che non possono essere trascurate non avendo
i lavoratori sentiti alcun interesse a riferire fatti non rispondenti al vero”. Tale valutazione privilegiata, sempre secondo l'organo giudiziario, sarebbe ulteriormente rafforzata in presenza di dichiarazioni contenenti una serie di precisazioni e puntualizzazioni in ordine ai tempi ed alle modalità con cui l'attività lavorativa è stata in concreto svolta.
Nel caso di specie, va precisato che la P.A. ha prodotto le dichiarazioni delle tre lavoratrici in questione, delle quali si riportano gli stralci delle stesse più rilevanti:
- in data 08.06.2018, la SI.ra dichiarava che era stata assunta dalla Persona_1
ditta come barista dal 28.03.2016 al 31.07.2017 sottoscrivendo un contratto Parte_1
di lavoro a tempo determinato per un totale di sei ore poi prorogato e percepiva € 500,00 mensili per i primi tre mesi e poi da maggio percepiva € 700,00 sempre in contanti;
- nella stessa data, anche la SI.ra alla presenza degli Ispettori, Persona_2
dichiarava di aver lavorato nel bar della dal 05.06.2015 al 30.11.2017 su turni Pt_1
settimanali di sei ore dal lunedì al sabato o per un totale di 36 ore settimanali con riposo la domenica o in un altro giorno della settimana, tuttavia non sempre effettuato, ma sulla busta paga veniva contabilizzato un orario settimanale di 9 ore in termini percentuali pari al 22,50% aggiungendo che era stata retribuita regolarmente fino al mese di febbraio 2017 e l'importo dovuto veniva corrisposto in contanti non corrispondeva esattamente a quanto riportato in busta paga e, dal mese di marzo, non aveva più ricevuto la retribuzione né le buste paga ed inoltre, dal 25.05.2017 era in maternità senza percepire la relativa indennità. Inoltre, aggiungeva che, per l'anno 2017, aveva ricevuto le buste paga di febbraio e di aprile, aggiungendo testualmente che “in merito alle buste paga da marzo ad agosto 2017 mostrate in visione da Questo Ufficio la firma in calce riportata non corrisponde alla mia in quanto non le ho mai firmate né ricevute tranne quella di aprile 2017. Per l'anno 2015 ho ricevuto tutte le buste paga da giugno a dicembre , per l'anno 2016 ho ricevuto tutte le buste paga da gennaio a giugno, che produco in copia . Pertanto rivendico: l'adeguamento dei ratei tredicesima e quattordicesima per gli anni 2015, 2016 2017 nonché l'indennità di maternità
e le buste paga per le mensilità che non ho ricevuto. Insieme a me hanno lavorato: ES
, , , quest'ultima dal
[...] Persona_1 Controparte_8 N.R.G. 448/2023
, posso riferire che la medesima era presente all' interno del Controparte_8
bar, inizialmente per due giorni a settimana e poi per tutti i giorni ma non ricordo il periodo preciso. In merito al periodo dal 28/3/20 16 al 31/7/2017 e con riferimento alla sigra
[...]
, posso riferire che la medesima era presente all'interno del bar e Persona_1
lavorava come barista per 6 giorni a settimana per 36 ore settimanali e si alternava nei turni con me.”.
- anche la SI.ra , in data 15.09.2017, dichiarava di lavorare nel bar per Controparte_8
8 ore giornaliere solitamente dalle 14,00 alle 22,00 sin dal marzo 2017 e percepiva una retribuzione pari ad € 700,00 euro mensili (Cfr. Doc n. 3 del fascicolo di parte resistente).
Ma se tanto non bastasse, va dato rilievo al verbale interlocutorio del 27.03.2017 redatto e debitamente sottoscritto, presso lo studio di consulenza del dott. commercialista Per_3
delegato alla tenuta del LUL, che in copia è stata richiesta dagli Ispettori, relativamente ai periodi di settembre 2017, per e e per le stesse Controparte_8 Per_2 Persona_2
sono state richieste anche le buste paga ad esse riferite per settembre 2017, con impegno del delegato all'invio a mezzo pec (Cfr. Doc. n. 2 del fascicolo di parte resistente).
Dalle dichiarazioni di cui sopra, attraverso un controllo incrociato, gli Ispettori hanno riscontrato che, per i periodi scoperti relativi alla SI.ra ossia dal Persona_1
28.03.2016 al 27.04.2016, per la sig.ra dal 20 al 31.08.2016 e Persona_2 dall'01 al 31.01.2017 e per la SI.ra dal 13.03.2017 al 10.07.2017, Controparte_8
non c'era preventiva comunicazione di assunzione al competente e tanto Parte_4 si può anche riscontrare dal Doc. n. 4 (comunicazioni del ) allegato dalla Parte_4
P.A., dal quale emergono in modo preciso e inconfutabile tali risultanze, pertanto nei periodi contestati nell'ordinanza ingiunzione le lavoratrici devono essere ritenute prive di regolare assunzione e conseguente copertura assicurativa.
Né può ritenersi accoglibile la tesi prospettata dalla ricorrente secondo cui le lavoratrici hanno lavorato solo nei periodi coperti dalle comunicazioni di assunzione, poiché, come emerso nel corso dell'istruttoria, risulta evidente il contrario, anche per stessa ammissione delle lavoratrici medesime.
Quanto all'eccezione relativa all'assorbimento della sanzione sul LUL per Persona_1
in relazione al periodo dal 27.04.2016 al 31.07.2017, e per ,
[...] Persona_2
per il periodo dall'01.03.2016 al 31.05.2017, come sostenuto dalla opponente, risulta smentita dalla produzione documentale già esaminata sopra, stante l'evidente diversità dei periodi riferiti nell'ordinanza ingiunzione.
Indi, la ricostruzione operata dagli Ispettori appare corretta sotto ogni profilo.
11 N.R.G. 448/2023
Né le prove orali hanno aggiunto elementi utili a contrastare la predetta ricostruzione logica, confortata da documentazione da parte della P.A. che ha dato origine alla sanzione irrogata.
Di contra, la ricorrente, a confutazione di tali risultanze, non ha dimostrato il contrario, restando le sue eccezioni mere deduzioni non confortate da prova.
Pertanto, anche tale doglianza risulta infondata e va rigettata.
9. Infine, in ordine alla determinazione della sanzione amministrativa per lavoro in nero in violazione dell'art. 11 L. 689/1981, tenuto conto dei criteri di calcolo previsti nella circolare n. 121/1988 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, deve osservarsi che si è trattato di brevi periodi e occorre tenere conto della difficoltà economica del trasgressore, sopraggiunta nel maggio 2018.
Sul punto, si rileva che l'Amministrazione ha puntualmente indicato, nella comparsa di costituzione in giudizio (V. pag. 10), i criteri di calcolo della sanzione finale irrogata ed ha anche giustificato il discostamento dal minimo in virtù del fatto che la ricorrente non ha effettuato il pagamento in misura ridotta dopo la diffida.
Va osservato che, evidentemente, il trasgressore riteneva illegittima la sanzione applicata, seppur con motivazioni che non sono state condivise dalla scrivente.
Si consideri, tuttavia, che la giurisprudenza di legittimità afferma che “in tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale tanto più è il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'articolo 133 Cp, quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio. Con il corollario che, invece, nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'articolo 133 del Cp” (Cfr., ex plurimis, Cass. Pen., sentenza n.
54457/2016).
Ciò posto, rilevato che, nel caso di specie, la ricorrente ha fornito prova della difficoltà economica in cui versa unitamente al proprio coniuge (Cfr. Doc. n. 5 e 6 del fascicolo di parte ricorrente) dalla chiusura definitiva dell'attività esercitata, infatti il reddito della famiglia è appena sufficiente alle esigenze primarie dei componenti e tale elemento è valutabile alla stregua del combinato disposto dell'art. 11 L. 689/1981 e della circolare n. 121/1988, appare equo applicare la sanzione nella misura del minimo edittale per ciò che concerne le lavoratrici
(prima fascia € 1.500-9.000) e (seconda fascia Persona_1 Persona_2
€ 3.000-18.000), infatti per la prima il periodo in contestazione è di 31 giorni, mentre la seconda per è di di 43 giorni, durata quest'ultima molto vicina al limite minimo di 30 giorni.
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Discorso analogo può farsi in relazione alla lavoratrice la quale Controparte_8
presenta un periodo di scopertura per la durata di 119 giorni (terza fascia € 6.000-36.000), per i motivi dedotti e provati da parte ricorrente.
Ciò posto, la sanzione amministrativa può essere rideterminata nella misura quantificata in complessivi € 11.500,00 - ivi compresa la sanzione di € 1.000,00 relativa alla omessa registrazione sul LUL - ritenuta equa alla strega delle risultanze probatorie acquisite nel presente procedimento.
10. In ordine alle spese del presente giudizio, sussistono i presupposti per la compensazione delle stesse tra le parti, in virtù della soccombenza parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, definitivamente pronunciando sulle domande di cui in narrativa, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
In accoglimento parziale dell'opposizione, ridetermina la sanzione prevista nell'ordinanza ingiunzione impugnata N. 100/2023 (Prot. nn. 24142 del 21.07.2023), emessa dal Capo dell' di , sede il 20.07.2023 e notificata in data Controparte_1 CP_3 CP_1
29.07.2023, in € 11.500,00, oltre spese di notifica;
Compensa tra le parti le spese del presente procedimento come da parte motiva.
Si comunichi
Chieti, lì 07.04.2024
Il GOP
Dott.ssa Filomena Maria Cofone
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13 marzo 2017. In merito al periodo dal 13/3/2017 al 25/5/2017 e con riferimento alla sig.ra
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