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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 1820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1820 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato -Consigliere
dott.ssa Paola Martorana -Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G. 2365/2021, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Biagio Di Stazio ( ) e Antonio Cantiello (c.f. ) C.F._2 C.F._3
ed elettivamente dom.to in Mugnano di Napoli alla Via G. Brodolini n. 5 presso lo Studio
Legale Cantiello & Di Stazio;
pec e fax: Email_1
081/5714181 Email_2
APPELLANTE
CONTRO
-80014 GIUGLIANO Controparte_1 [...]
(c.f. , in p.l. Amministratore p.t. corrente in CP_2 P.IVA_1 Controparte_3
via Madonna delle Grazie n. 43, 80018 Mugnano (NA), rappresentata e difesa dall'Avv.
Gennaro De Angelis (c.f. ) presso il cui studio elettivamente C.F._4
domicilia, in Napoli al C.so Garibaldi n° 246; Mail, pec e fax:
, 081/290755 Email_3 Email_4 APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli Nord n. 2506/2020 pubblicata il 4.12.2020, non notificata, in materia di: risarcimento danni da infiltrazioni e umidità
Conclusioni: come da atti e note di trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO DELLA DECISIONE
1. Previo esperimento di accertamento tecnico preventivo affidato all'ing. Per_1
, conclusosi con la relazione depositata il 21.3.2018, , con atto di
[...] Persona_2
citazione notificato nella date del 2.1.2019 e del 29.1.2019,conveniva in giudizio, innanzi al
Tribunale di Napoli Nord, il Parte_2
e domandando, nei confronti del Condominio, il risarcimento
[...] Parte_3
dei danni da umidità arrecati all'interno del proprio immobile quantificati in euro 8.980,57 circa, e nei confronti di entrambi i convenuti, il risarcimento dei danni da infiltrazioni arrecati all'esterno (precisamente ai sottobalconi) e all'interno (cucina) della medesima unità - quantificati in euro 2026,55 i danni all'esterno ed euro 3000,00 i danni interni
(cucina); in particolare, l'attore affermava di essere titolare di un'unità immobiliare, sita all'interno del Condominio, la quale presentava fenomeni di muffa causati da difetto di coibentazione termica dell'edificio, ascrivibile a responsabilità del nonché Parte_2
problematiche infiltrative alle parti esterne dell'appartamento di esso istante (sottobalcone anteriore e posteriore) ed interne (cucina) causati dall'acqua proveniente dalle grondaie condominiali e dai balconi di proprietà della , riconducibili, quindi, a responsabilità Pt_3 concorrente dell'ente condominiale e della . Pt_3
2. Si costituiva in giudizio il che chiedeva il rigetto delle domande attoree Parte_2 mentre restava contumace l'altra convenuta.
3.Il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza n. 2506/2020 pubblicata il 4.12.2020 rigettava integralmente la domanda attorea, affermando che dall'ATP non aveva trovato riscontro fattuale e tecnico il fenomeno infiltrativo da acqua piovana all'interno dell'appartamento dedotto dall'attore, essendo stata, invece, appurata la presenza di umidità derivante da cause che erano del tutto differenti da quelle poste a fondamento della domanda risarcitoria, ascrivibili a scarso ricambio d'aria e vizi costruttivi dello stesso immobile;
e poiché il diritto al risarcimento era una azione personale eterodeterminata, non era possibile accogliere la domanda sulla scorta di un alternativo quadro fattuale e causalistico, radicalmente differente da quello dedotto e prospettato dall'istante, aggiungendo che la diversa eziologia dei fenomeni muffogeni non era comunque ascrivibile a responsabilità dei convenuti. Di contro, fenomeni da infiltrazione idrica erano stati riscontrati dal CTU nel “soffitto” del balcone aggettante di proprietà esclusiva della convenuta , che per costante giurisprudenza non è bene condominiale ma di Pt_3 proprietà esclusiva del proprietario dell'appartamento cui il balcone accede, con la conseguenza che dei relativi danni non poteva dolersi l'attore, che non aveva per il resto dedotto e provato alcun danno immediato e diretto a beni di sua proprietà.
4. ha proposto appello nei confronti del solo chiedendo, Persona_2 Parte_2 sulla base di quattro motivi, la riforma parziale della sentenza impugnata e, quindi, il risarcimento dei danni da umidità presenti all'interno del proprio immobile ascrivibile a difetto di coibentazione termica del fabbricato nonché di quelli interni ( cucina) causati dalle infiltrazioni di acqua promananti dal balcone sovrastante e dal tetto, con condanna del al pagamento dell'importo, per la prima voce, di euro 8980,57 e, per la seconda Parte_2 voce, di euro 3000,00 o di quelle somme maggiori o minori ritenute di giustizia, previa ammissione delle istanze istruttorie (documenti, prova per testi e CTU integrativa) disattese dal primo giudice e con diversa regolamentazione delle spese del primo grado, da porre a carico del o, in subordine, da rideterminare nel quantum riducendo i compensi Parte_2
per la fase istruttoria, non espletata.
5. Il si è costituito e ha chiesto il rigetto del gravame per totale infondatezza, Parte_2
vinte le spese del grado;
in subordine e in via istruttoria, ha chiesto la nomina di C.T.U. e la prova contraria sui capi e testi indicati dall'appellante.
6. E' stato acquisito il fascicolo d'ufficio telematico e cartaceo del primo grado e non è stata svolta attività istruttoria. La causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 25.11.2024, in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.11.2024, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
RAGIONI DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sulla tempestività dell'appello.
Preliminarmente, dalla verifica d'ufficio, risulta la tempestività del gravame, in quanto la sentenza è stata pubblicata il 4/12/2020, non è stata notificata, e l'atto di appello è stato notificato a mezzo pec il 24/05/2021 al appellato. Parte_2
Ne deriva ch'è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 cpc di sei mesi, dovendosi applicare nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n.
69/2009 atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso in epoca successiva al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex multis, Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784).
Sul merito.
L'appello è affidato a quattro motivi, dei quali, come si dirà, solo il primo è fondato mentre il quarto resta assorbito.
Con il primo mezzo, rubricato “Violazione, falsa e errata applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c.. Omessa applicazione degli art. 2043 e 2051 c.c.” l'appellante lamenta, in sintesi, che il primo giudice avrebbe errato nel rigettare la domanda di risarcimento proposta nei confronti del per i danni da umidità riscontrati dal CTU Parte_2
nell'immobile di esso deducente ritenendo che fosse stato dedotto a fondamento di tale pretesa risarcitoria la solo causa infiltrativa, esclusa dall'ausiliario in sede di ATP, e non anche il vizio costruttivo quando, invece, esso attore aveva chiaramente individuato nell'atto di citazione in detto difetto, ascrivibile a responsabilità la fonte CP_4
eziologica delle macchie di umidità, richiamando sul punto gli esiti peritali svolti ante causam.
Protesta, dunque, la violazione sul punto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e chiede l'accoglimento della domanda sulla base delle accertate cause dell'inconveniente (umidità) denunciato nel libello introduttivo affermando che per il difetto costruttivo sussiste la responsabilità del Condominio ex artt. 2043 ovvero 2051 c.c., a prescindere da quella del costruttore. Con la seconda censura, intitolata “Ulteriore violazione, falsa e errata applicazione dell'art. 112 c.p.c. Erroneo rigetto della domanda di risarcimento dei danni”, viene contestata la decisione per omessa pronuncia sulla richiesta, formulata in primo grado al capo D) dell'atto di citazione, di condanna del ( oltre che di ) Parte_2 Parte_3 al risarcimento di ulteriori euro 3000,00, per danni causati alla cucina dell'immobile di esso istante per infiltrazioni provenienti dal sottobalcone aggettante di dovute Parte_3 anche al cattivo deflusso delle acque meteoriche dal tetto come pure emerso CP_4
dall'ATP.
Con la terza ragione si denuncia “Omessa pronuncia sulle istanze istruttorie;
assenza di motivazione. Motivazione errata. Rinnovazione” l'appellante si duole del rigetto, in primo grado, della richiesta di prova testimoniale articolata sui capi 2) 3) 4) dell'atto di citazione, ribadita nelle memorie ex art. 183 comma 6 II termine cpc e in sede di precisazione delle conclusioni, nonché dell'omessa integrazione della CTU. Sostiene, in particolare, che la prova orale sarebbe rilevante per dimostrare che le infiltrazioni si erano verificate e ancora si verificavano, mentre l'integrazione della CTU, pure invocata in primo grado, sarebbe necessaria per accertare e descrivere compiutamente le cause dei danni lamentati da esso istante, la loro esatta imputabilità, nonché le categorie dei lavori a farsi per il ripristino della piena agibilità dell'immobile, distinguendole in base alla loro imputabilità e determinandone i relativi costi, nonché al fine di accertare la minore godibilità dell'appartamento per effetto dei pregiudizi susseguenti ai fenomeni infiltrativi e/o di umidità indotta, eventualmente rapportandola al minore valore locativo dell'immobile.
Insiste, pertanto, in questo grado, per l'ammissione della prova per testi e per il conferimento di un incarico integrativo al CTU nei termini su detti.
Con il quarto motivo, intestato “Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.”
l'appellante invoca la riforma della statuizione di sua condanna alle spese del primo grado in favore di una pronuncia che le ponga ad integrale carico del in ragione della Parte_2
fondatezza della domanda di esso deducente o, in subordine, in ipotesi di conferma della sentenza, di una condanna ad un importo inferiore, in considerazione della circostanza che il costituitosi tardivamente , non aveva svolto una vera e propria attività Parte_2 istruttoria e non aveva depositato memorie conclusionali, sicché il parametro applicato per ciascuna delle quattro fasi processuali avrebbe dovuto essere il minimo e non l'intero.
Sul danno da umidità dovuto a vizio costruttivo.
Delle ragioni di gravame risulta fondata la prima.
Invero, il primo giudice è incorso in palese svista, con violazione dell'art. 112 cpc, nel ritenere che l'attore non avesse dedotto in citazione, a fondamento del lamentato fenomeno di umidità all'interno della sua unità abitativa, il vizio costruttivo e si fosse limitato ad ascrivere alla causa infiltrativa i relativi danni, essendo, invece, chiaro dal contenuto del libello introduttivo che le macchie di umidità presenti nell'immobile attoreo erano state ricondotte anche al difetto di coibentazione termica ascrivibile al ( v. pag. 4 Parte_2
capo 19 dell'atto di citazione) con richiesta di condanna del al risarcimento, Parte_2 pari al costo di ripristino delle pareti e del soffitto interni all'appartamento quantificati in euro 8980,57 circa ( pagg. 4 e 5 capo 20 dell'atto di citazione).
Dunque, appurato, contrariamente alla tesi del primo giudice, che nell'atto di citazione introduttivo del primo grado il ha dedotto quale concausa dell'umidità riscontrata Per_2
dal CTU nel suo appartamento anche il vizio costruttivo, sub specie di difetto di coibentazione termica, si palesa errato l'iter motivazionale che ha condotto il tribunale a respingere la richiesta risarcitoria dei danni da fenomeno muffogeno per il solo fatto che in ragione degli esiti dell'ATP era stata esclusa la presenza di infiltrazioni d'acqua interessanti l'interno dell'appartamento attoreo.
Del pari non si condivide l'altra ragione frettolosamente spesa in sentenza per rigettare sul punto la domanda risarcitoria secondo cui “la diversa eziologia (cioè il vizio costruttivo) dei fenomeni muffogeni riscontrati all'interno dell'appartamento attoreo non coinvolgono in alcun modo la responsabilità dei convenuti, così per come dedotta dall'istante stesso”
(cfr in parentesi pag. 4 ultimi righi e primi righi di pag. 5 della sentenza impugnata).
Tale seconda ratio decidenti- che pure l'appellante ha contestato laddove ha sostenuto che i danni da vizio costruttivo sono ascrivibili a responsabilità ex art. 2015 c.c. del Parte_2
disattende il consolidato orientamento della Corte regolatrice, cui invece occorre dare seguito, secondo cui negli edifici in condominio custode dei beni e dei servizi comuni, obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché gli stessi non rechino pregiudizio ad alcuno, è lo stesso che, ai sensi dell'art. 2051 c.c. risponde dei danni da quei Parte_2 beni cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché tali danni siano imputabili ai vizi edificatori dello stabile riconducibili ad attività od omissioni del costruttore. La Suprema Corte ha, infatti, ritenuto che tali vizi non possano essere equiparati al caso fortuito quale unica causa idonea ad interrompere il nesso eziologico fra custode e danno e quindi la responsabilità è del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., sicchè il vizio di costruzione della cosa in custodia, anche se ascrivibile al costruttore, non esclude la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato proprio in quanto non costituisce caso fortuito (cfr Cass. sent. 26051/2008; Cass sent. n. 5236/2004; Cass, sent. n. 6753/2004;
Cass., sent, n. 6507/86).
Nel caso di specie è appurato che l'umidità riscontrata nell'immobile del (cfr pag. Per_2
10 relazione di ATP e allegate fotografie n.19 per la cucina e n.20 per le camere da letto) è dovuta, tra l'altro, a difetto di coibentazione termica per vizio progettuale e costruttivo del fabbricato condominiale, non essendo le pareti traspiranti, accertamento che peraltro si trova affermato anche nella gravata sentenza ( v. pag. 3 ultima parte).
Pertanto, in applicazione dei formanti giurisprudenziali su richiamati, va affermata la responsabilità del per l'ammaloramento delle pareti interne dell'appartamento Parte_2 del dovuto ad umidità per mancata coibentazione delle pareti perimetrali Per_2 dell'edificio che, indipendentemente dall'epoca di costruzione, rientrano fra i beni comuni che il è obbligato a custodire e rispetto ai quali è tenuto ad adottare ogni misura Parte_2 necessaria affinché tali beni comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, rispondendo dei danni da questi cagionati alla porzione di proprietà esclusiva del Parte_2
Alla stregua delle considerazioni sopra svolte, il deve ritenersi, dunque, Parte_2
responsabile dei danni da umidità cagionati alle pareti interne delle camere da letto e della cucina (come risulta dalla relazione di ATP in atti, mancando il riscontro di fenomeni di umidità in altri ambienti) dell'appartamento oggetto di causa e, per l'effetto, è tenuto al risarcimento del danno.
L'ammontare di tale danno, in termini di costi per il ripristino delle pareti, che non è stato determinato nella relazione in sede di ATP, può, tuttavia, liquidarsi, senza necessità di ricorrere ad una integrazione di CTU, essendo presenti in atti idonei parametri oggettivi utilizzabili a tal fine, segnatamente i dati ricavabili dal computo metrico fornito dallo stesso attore in primo grado e non specificamente contestato dal ( allegato nella Parte_2
produzione di parte attorea in primo grado e presente nel fascicolo telematico dell'appellante consultabile in questo grado).
Scorporando dal predetto computo metrico gli ambienti dell'immobile di causa per i quali dall'ATP non risulta presente il fenomeno muffogeno e prendendo, quindi, in considerazione solo i mq delle due camere da letto e della cucina ( totale 171,64) moltiplicato per il costo unitario indicato per le singole lavorazioni, con l'aggiunta, per metà, dei costi di “scarriolata” e “trasporto a discarica”, si ottiene l'importo di euro 5637,44 che appare congruo liquidare a risarcimento del pregiudizio sopra riconosciuto.
Trattandosi di debito di valore ex art. 2051 c.c., vanno riconosciuti gli interessi legali sulla somma come sopra liquidata, devalutata alla data del danno- da individuarsi, in assenza di precisa deduzione e prova circa l'esatta epoca di insorgenza dello stesso (nell'atto di citazione si indica genericamente “da qualche tempo”), nella data dell'accesso del 2.5.2016 del CTU in sede di ATP, quando è stata riscontrata la presenza di muffa e scattate le fotografie dei luoghi allegate alla relazione peritale- e annualmente rivalutata fino alla presente decisione e i soli interessi legali sull'importo su detto dalla data della decisione al saldo.
Sul danno da infiltrazioni alla cucina
Il secondo mezzo è infondato.
Se è vero che il tribunale, nell'escludere la presenza di fenomeni infiltrativi all'interno dell'appartamento del segnatamente la cucina come dedotto in citazione- Per_2 provenienti dal balcone sovrastante aggettante di proprietà della convenuta Pt_3
non ha fatto cenno alla grondaia che pure il CTU aveva indicato
[...] CP_4 come difettante di manutenzione e tale da ostacolare il regolare deflusso delle acque meteoriche dal tetto, trattasi di omissione non rilevante ai fini del decidere, in quanto è stato appurato dall'ausiliario che la non corretta regimentazione delle acque meteroriche ( quindi anche i problemi afferenti la grondaia condominiale) avevano procurato infiltrazioni interessanti esclusivamente il sottobalcone aggettante di proprietà della , senza Pt_3
interessamento delle parti interne dell'immobile dell'attore ( accertamento recepito in sentenza, sul punto non contestato), e per tale ragione il primo giudice ha affermato che “ gli unici danni prodotti dalle menzionate infiltrazioni risultano riguardare proprio il
“soffitto” ( ovvero la soletta o intradosso) del sovrastante balcone di proprietà della stessa convenuta, il che, di per sé, non concretizza alcun danno immediato e diretto per la proprietà dell'istante”.
In altri termini, non vi è stata pretermissione della domanda risarcitoria diretta (anche) contro il riguardante il costo di ripristino della cucina (per l'importo di euro Parte_2
3000,00) ma il rigetto della stessa per essere stato escluso in radice un danno procurato da infiltrazioni, con conseguente irrilevanza della asserita derivazione causale da bene condominiale ( grondaia).
Ne consegue l'infondatezza del motivo.
Sulle istanze istruttorie.
Anche il terzo mezzo non merita accoglimento.
Si condivide, invero, la valutazione del primo giudice di inammissibilità della prova testimoniale richiesta dal in quanto formulata in relazione a circostanze (quelle Per_2
oggetto dei capi 2) 3) e 4) dell'atto di citazione) implicanti valutazioni sia in ordine all'esistenza del fenomeno infiltrativo sia alle cause e ai danni, tutti profili accertabili solo mediante verifica tecnica posto che già discutere di infiltrazioni implica ( capo 2 dell'atto di citazione) non una mera constatazione di un fatto ( come sarebbe se al teste fosse chiesto di riferire della presenza di macchie o aloni o acqua sulle pareti interne dell'appartamento di causa) ma l'espressione di un giudizio di natura tecnica, così come- a maggior ragione- risulta valutativa la circostanza tendente a dimostrare la provenienza delle dedotte infiltrazioni d'acqua da parti di proprietà esclusiva e/o da parti comuni (sempre capo 2) nonché l' insalubrità e non godibilità dell'immobile ( capo 3 e capo 4), in assenza di deduzione di circostanze fattuali da cui evincere tali condizioni come ad esempio la concentrazione della vita domestica solo in alcune stanze con la inutilizzabilità di quelle ammalorate. Senza contare che la prova testimoniale sarebbe stata, comunque, non decisiva, a fronte delle risultanze della già espletata consulenza tecnica ante causam, da cui era emerso (come sopra detto) che alcuna infiltrazione era presente nell'appartamento di causa proveniente da beni di proprietà esclusiva di e/o da parti condominiali. Parte_3
Del pari va disattesa la richiesta di integrazione della CTU che, per come avanzata sia in primo grado che nel presente, è piuttosto finalizzata a sollecitare una rinnovazione dell'indagine peritale, senza che tuttavia, siano state formulate convincenti e specifiche contestazioni alle conclusioni cui è pervenuto in sede di ATP l'ing. circa l'assenza Per_1
di infiltrazioni e che, invece, è del tutto esplorativa laddove tendente a verificare la ridotta godibilità dell'immobile che è circostanza fattuale che avrebbe dovuto provare il danneggiato offrendo sul punto una prova ammissibile ( che, invece, non ha ben articolato, avendo come detto sopra formulato una prova testimoniale inammissibile).
L'unico aspetto da colmare è risultato essere quello della determinazione dei costi per i ripristini interni, di cui non si è occupato l'ausiliario, che, tuttavia, è stato possibile delibare sulla base dei dati allegati dalla stessa parte appellante, nei termini di cui si è detto sopra, senza necessità di ricorrere ad una nuova ctu con dispendio di costi e tempi processuali.
Sulla scorta di tali considerazioni, va respinto anche il motivo in esame.
Sulle spese.
La modifica, sebbene parziale, della gravata sentenza comporta, per l'effetto espansivo interno di cui all'art. 336 cpc, la caducazione anche del capo relativo alle spese del primo grado e la necessità di una nuova regolamentazione per entrambi i gradi sulla base dell'esito complessivo della lite limitatamente ai rapporti tra il e il essendo Per_2 Parte_2
passate in giudicato, perché non appellate, le statuizioni riguardanti la posizione della convenuta Parte_3
Il che assorbe il quarto motivo di gravame, con cui è chiesta la modifica della statuizione di condanna a favore del sia nell'an che nel quantum. Parte_2
Ora, avuto riguardo alla soluzione complessiva cui si è pervenuti in esito al presente gravame, che ha visto parzialmente accolta la domanda attorea, sussiste una ipotesi di parziale soccombenza che giustifica una compensazione per metà delle spese del doppio grado, con condanna del condominio appellato al pagamento della restante metà in favore del Per_2
La liquidazione va operata come in dispositivo, sulla base parametrica degli importi di cui al
DM 55/14 e succ. mod., tenuto conto del valore della causa (scaglione da euro 5201,00 ad euro 26.000,00) e dell'attività difensiva svolta (fase di studio, introduttiva e decisoria per entrambi i gradi;
fase istruttoria per il primo grado comprensiva dell'ATP).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2506/2020, pubblicata il Persona_2
4/12/2020 del tribunale di Napoli Nord, così definitivamente provvede:
1- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in riforma parziale del capo 1) del dispositivo della sentenza impugnata, dichiara il Parte_2
, in persona dell'Amministratore p.t.
[...] Controparte_3 responsabile, ex art. 2051 c.c, dei danni da umidità come indicati in motivazione e lo condanna al pagamento, in favore di , dell'importo di euro 5637,44 quale Persona_2
costo per i ripristini, oltre interessi legali sulla detta somma, devalutata al 2.5.2016 e annualmente rivalutata fino alla presente decisione e da tale momento al saldo sull'importo qui liquidato;
2- in riforma del capo 2) del dispositivo della sentenza gravata, compensa per la metà le spese del doppio grado e condanna il appellato al pagamento della restante Parte_2 metà in favore dell'appellante che liquida: per il primo grado in euro 118,50 per spese ed euro per 2.538,50 per compensi di avvocato;
per il secondo grado in euro 167,50 per spese ed euro 1983,00 per compensi di avvocato;
il tutto oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti Antonio Cantiello e Biagio Di Stazio per dichiarato anticipo;
3- ferma, nel resto, la sentenza gravata.
Così deciso in Napoli, il 2 aprile 2024
Il presidente est. Dott.ssa Alessandra Piscitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato -Consigliere
dott.ssa Paola Martorana -Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G. 2365/2021, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Biagio Di Stazio ( ) e Antonio Cantiello (c.f. ) C.F._2 C.F._3
ed elettivamente dom.to in Mugnano di Napoli alla Via G. Brodolini n. 5 presso lo Studio
Legale Cantiello & Di Stazio;
pec e fax: Email_1
081/5714181 Email_2
APPELLANTE
CONTRO
-80014 GIUGLIANO Controparte_1 [...]
(c.f. , in p.l. Amministratore p.t. corrente in CP_2 P.IVA_1 Controparte_3
via Madonna delle Grazie n. 43, 80018 Mugnano (NA), rappresentata e difesa dall'Avv.
Gennaro De Angelis (c.f. ) presso il cui studio elettivamente C.F._4
domicilia, in Napoli al C.so Garibaldi n° 246; Mail, pec e fax:
, 081/290755 Email_3 Email_4 APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli Nord n. 2506/2020 pubblicata il 4.12.2020, non notificata, in materia di: risarcimento danni da infiltrazioni e umidità
Conclusioni: come da atti e note di trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO DELLA DECISIONE
1. Previo esperimento di accertamento tecnico preventivo affidato all'ing. Per_1
, conclusosi con la relazione depositata il 21.3.2018, , con atto di
[...] Persona_2
citazione notificato nella date del 2.1.2019 e del 29.1.2019,conveniva in giudizio, innanzi al
Tribunale di Napoli Nord, il Parte_2
e domandando, nei confronti del Condominio, il risarcimento
[...] Parte_3
dei danni da umidità arrecati all'interno del proprio immobile quantificati in euro 8.980,57 circa, e nei confronti di entrambi i convenuti, il risarcimento dei danni da infiltrazioni arrecati all'esterno (precisamente ai sottobalconi) e all'interno (cucina) della medesima unità - quantificati in euro 2026,55 i danni all'esterno ed euro 3000,00 i danni interni
(cucina); in particolare, l'attore affermava di essere titolare di un'unità immobiliare, sita all'interno del Condominio, la quale presentava fenomeni di muffa causati da difetto di coibentazione termica dell'edificio, ascrivibile a responsabilità del nonché Parte_2
problematiche infiltrative alle parti esterne dell'appartamento di esso istante (sottobalcone anteriore e posteriore) ed interne (cucina) causati dall'acqua proveniente dalle grondaie condominiali e dai balconi di proprietà della , riconducibili, quindi, a responsabilità Pt_3 concorrente dell'ente condominiale e della . Pt_3
2. Si costituiva in giudizio il che chiedeva il rigetto delle domande attoree Parte_2 mentre restava contumace l'altra convenuta.
3.Il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza n. 2506/2020 pubblicata il 4.12.2020 rigettava integralmente la domanda attorea, affermando che dall'ATP non aveva trovato riscontro fattuale e tecnico il fenomeno infiltrativo da acqua piovana all'interno dell'appartamento dedotto dall'attore, essendo stata, invece, appurata la presenza di umidità derivante da cause che erano del tutto differenti da quelle poste a fondamento della domanda risarcitoria, ascrivibili a scarso ricambio d'aria e vizi costruttivi dello stesso immobile;
e poiché il diritto al risarcimento era una azione personale eterodeterminata, non era possibile accogliere la domanda sulla scorta di un alternativo quadro fattuale e causalistico, radicalmente differente da quello dedotto e prospettato dall'istante, aggiungendo che la diversa eziologia dei fenomeni muffogeni non era comunque ascrivibile a responsabilità dei convenuti. Di contro, fenomeni da infiltrazione idrica erano stati riscontrati dal CTU nel “soffitto” del balcone aggettante di proprietà esclusiva della convenuta , che per costante giurisprudenza non è bene condominiale ma di Pt_3 proprietà esclusiva del proprietario dell'appartamento cui il balcone accede, con la conseguenza che dei relativi danni non poteva dolersi l'attore, che non aveva per il resto dedotto e provato alcun danno immediato e diretto a beni di sua proprietà.
4. ha proposto appello nei confronti del solo chiedendo, Persona_2 Parte_2 sulla base di quattro motivi, la riforma parziale della sentenza impugnata e, quindi, il risarcimento dei danni da umidità presenti all'interno del proprio immobile ascrivibile a difetto di coibentazione termica del fabbricato nonché di quelli interni ( cucina) causati dalle infiltrazioni di acqua promananti dal balcone sovrastante e dal tetto, con condanna del al pagamento dell'importo, per la prima voce, di euro 8980,57 e, per la seconda Parte_2 voce, di euro 3000,00 o di quelle somme maggiori o minori ritenute di giustizia, previa ammissione delle istanze istruttorie (documenti, prova per testi e CTU integrativa) disattese dal primo giudice e con diversa regolamentazione delle spese del primo grado, da porre a carico del o, in subordine, da rideterminare nel quantum riducendo i compensi Parte_2
per la fase istruttoria, non espletata.
5. Il si è costituito e ha chiesto il rigetto del gravame per totale infondatezza, Parte_2
vinte le spese del grado;
in subordine e in via istruttoria, ha chiesto la nomina di C.T.U. e la prova contraria sui capi e testi indicati dall'appellante.
6. E' stato acquisito il fascicolo d'ufficio telematico e cartaceo del primo grado e non è stata svolta attività istruttoria. La causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 25.11.2024, in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.11.2024, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
RAGIONI DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sulla tempestività dell'appello.
Preliminarmente, dalla verifica d'ufficio, risulta la tempestività del gravame, in quanto la sentenza è stata pubblicata il 4/12/2020, non è stata notificata, e l'atto di appello è stato notificato a mezzo pec il 24/05/2021 al appellato. Parte_2
Ne deriva ch'è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 cpc di sei mesi, dovendosi applicare nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n.
69/2009 atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso in epoca successiva al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex multis, Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784).
Sul merito.
L'appello è affidato a quattro motivi, dei quali, come si dirà, solo il primo è fondato mentre il quarto resta assorbito.
Con il primo mezzo, rubricato “Violazione, falsa e errata applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c.. Omessa applicazione degli art. 2043 e 2051 c.c.” l'appellante lamenta, in sintesi, che il primo giudice avrebbe errato nel rigettare la domanda di risarcimento proposta nei confronti del per i danni da umidità riscontrati dal CTU Parte_2
nell'immobile di esso deducente ritenendo che fosse stato dedotto a fondamento di tale pretesa risarcitoria la solo causa infiltrativa, esclusa dall'ausiliario in sede di ATP, e non anche il vizio costruttivo quando, invece, esso attore aveva chiaramente individuato nell'atto di citazione in detto difetto, ascrivibile a responsabilità la fonte CP_4
eziologica delle macchie di umidità, richiamando sul punto gli esiti peritali svolti ante causam.
Protesta, dunque, la violazione sul punto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e chiede l'accoglimento della domanda sulla base delle accertate cause dell'inconveniente (umidità) denunciato nel libello introduttivo affermando che per il difetto costruttivo sussiste la responsabilità del Condominio ex artt. 2043 ovvero 2051 c.c., a prescindere da quella del costruttore. Con la seconda censura, intitolata “Ulteriore violazione, falsa e errata applicazione dell'art. 112 c.p.c. Erroneo rigetto della domanda di risarcimento dei danni”, viene contestata la decisione per omessa pronuncia sulla richiesta, formulata in primo grado al capo D) dell'atto di citazione, di condanna del ( oltre che di ) Parte_2 Parte_3 al risarcimento di ulteriori euro 3000,00, per danni causati alla cucina dell'immobile di esso istante per infiltrazioni provenienti dal sottobalcone aggettante di dovute Parte_3 anche al cattivo deflusso delle acque meteoriche dal tetto come pure emerso CP_4
dall'ATP.
Con la terza ragione si denuncia “Omessa pronuncia sulle istanze istruttorie;
assenza di motivazione. Motivazione errata. Rinnovazione” l'appellante si duole del rigetto, in primo grado, della richiesta di prova testimoniale articolata sui capi 2) 3) 4) dell'atto di citazione, ribadita nelle memorie ex art. 183 comma 6 II termine cpc e in sede di precisazione delle conclusioni, nonché dell'omessa integrazione della CTU. Sostiene, in particolare, che la prova orale sarebbe rilevante per dimostrare che le infiltrazioni si erano verificate e ancora si verificavano, mentre l'integrazione della CTU, pure invocata in primo grado, sarebbe necessaria per accertare e descrivere compiutamente le cause dei danni lamentati da esso istante, la loro esatta imputabilità, nonché le categorie dei lavori a farsi per il ripristino della piena agibilità dell'immobile, distinguendole in base alla loro imputabilità e determinandone i relativi costi, nonché al fine di accertare la minore godibilità dell'appartamento per effetto dei pregiudizi susseguenti ai fenomeni infiltrativi e/o di umidità indotta, eventualmente rapportandola al minore valore locativo dell'immobile.
Insiste, pertanto, in questo grado, per l'ammissione della prova per testi e per il conferimento di un incarico integrativo al CTU nei termini su detti.
Con il quarto motivo, intestato “Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.”
l'appellante invoca la riforma della statuizione di sua condanna alle spese del primo grado in favore di una pronuncia che le ponga ad integrale carico del in ragione della Parte_2
fondatezza della domanda di esso deducente o, in subordine, in ipotesi di conferma della sentenza, di una condanna ad un importo inferiore, in considerazione della circostanza che il costituitosi tardivamente , non aveva svolto una vera e propria attività Parte_2 istruttoria e non aveva depositato memorie conclusionali, sicché il parametro applicato per ciascuna delle quattro fasi processuali avrebbe dovuto essere il minimo e non l'intero.
Sul danno da umidità dovuto a vizio costruttivo.
Delle ragioni di gravame risulta fondata la prima.
Invero, il primo giudice è incorso in palese svista, con violazione dell'art. 112 cpc, nel ritenere che l'attore non avesse dedotto in citazione, a fondamento del lamentato fenomeno di umidità all'interno della sua unità abitativa, il vizio costruttivo e si fosse limitato ad ascrivere alla causa infiltrativa i relativi danni, essendo, invece, chiaro dal contenuto del libello introduttivo che le macchie di umidità presenti nell'immobile attoreo erano state ricondotte anche al difetto di coibentazione termica ascrivibile al ( v. pag. 4 Parte_2
capo 19 dell'atto di citazione) con richiesta di condanna del al risarcimento, Parte_2 pari al costo di ripristino delle pareti e del soffitto interni all'appartamento quantificati in euro 8980,57 circa ( pagg. 4 e 5 capo 20 dell'atto di citazione).
Dunque, appurato, contrariamente alla tesi del primo giudice, che nell'atto di citazione introduttivo del primo grado il ha dedotto quale concausa dell'umidità riscontrata Per_2
dal CTU nel suo appartamento anche il vizio costruttivo, sub specie di difetto di coibentazione termica, si palesa errato l'iter motivazionale che ha condotto il tribunale a respingere la richiesta risarcitoria dei danni da fenomeno muffogeno per il solo fatto che in ragione degli esiti dell'ATP era stata esclusa la presenza di infiltrazioni d'acqua interessanti l'interno dell'appartamento attoreo.
Del pari non si condivide l'altra ragione frettolosamente spesa in sentenza per rigettare sul punto la domanda risarcitoria secondo cui “la diversa eziologia (cioè il vizio costruttivo) dei fenomeni muffogeni riscontrati all'interno dell'appartamento attoreo non coinvolgono in alcun modo la responsabilità dei convenuti, così per come dedotta dall'istante stesso”
(cfr in parentesi pag. 4 ultimi righi e primi righi di pag. 5 della sentenza impugnata).
Tale seconda ratio decidenti- che pure l'appellante ha contestato laddove ha sostenuto che i danni da vizio costruttivo sono ascrivibili a responsabilità ex art. 2015 c.c. del Parte_2
disattende il consolidato orientamento della Corte regolatrice, cui invece occorre dare seguito, secondo cui negli edifici in condominio custode dei beni e dei servizi comuni, obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché gli stessi non rechino pregiudizio ad alcuno, è lo stesso che, ai sensi dell'art. 2051 c.c. risponde dei danni da quei Parte_2 beni cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché tali danni siano imputabili ai vizi edificatori dello stabile riconducibili ad attività od omissioni del costruttore. La Suprema Corte ha, infatti, ritenuto che tali vizi non possano essere equiparati al caso fortuito quale unica causa idonea ad interrompere il nesso eziologico fra custode e danno e quindi la responsabilità è del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., sicchè il vizio di costruzione della cosa in custodia, anche se ascrivibile al costruttore, non esclude la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato proprio in quanto non costituisce caso fortuito (cfr Cass. sent. 26051/2008; Cass sent. n. 5236/2004; Cass, sent. n. 6753/2004;
Cass., sent, n. 6507/86).
Nel caso di specie è appurato che l'umidità riscontrata nell'immobile del (cfr pag. Per_2
10 relazione di ATP e allegate fotografie n.19 per la cucina e n.20 per le camere da letto) è dovuta, tra l'altro, a difetto di coibentazione termica per vizio progettuale e costruttivo del fabbricato condominiale, non essendo le pareti traspiranti, accertamento che peraltro si trova affermato anche nella gravata sentenza ( v. pag. 3 ultima parte).
Pertanto, in applicazione dei formanti giurisprudenziali su richiamati, va affermata la responsabilità del per l'ammaloramento delle pareti interne dell'appartamento Parte_2 del dovuto ad umidità per mancata coibentazione delle pareti perimetrali Per_2 dell'edificio che, indipendentemente dall'epoca di costruzione, rientrano fra i beni comuni che il è obbligato a custodire e rispetto ai quali è tenuto ad adottare ogni misura Parte_2 necessaria affinché tali beni comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, rispondendo dei danni da questi cagionati alla porzione di proprietà esclusiva del Parte_2
Alla stregua delle considerazioni sopra svolte, il deve ritenersi, dunque, Parte_2
responsabile dei danni da umidità cagionati alle pareti interne delle camere da letto e della cucina (come risulta dalla relazione di ATP in atti, mancando il riscontro di fenomeni di umidità in altri ambienti) dell'appartamento oggetto di causa e, per l'effetto, è tenuto al risarcimento del danno.
L'ammontare di tale danno, in termini di costi per il ripristino delle pareti, che non è stato determinato nella relazione in sede di ATP, può, tuttavia, liquidarsi, senza necessità di ricorrere ad una integrazione di CTU, essendo presenti in atti idonei parametri oggettivi utilizzabili a tal fine, segnatamente i dati ricavabili dal computo metrico fornito dallo stesso attore in primo grado e non specificamente contestato dal ( allegato nella Parte_2
produzione di parte attorea in primo grado e presente nel fascicolo telematico dell'appellante consultabile in questo grado).
Scorporando dal predetto computo metrico gli ambienti dell'immobile di causa per i quali dall'ATP non risulta presente il fenomeno muffogeno e prendendo, quindi, in considerazione solo i mq delle due camere da letto e della cucina ( totale 171,64) moltiplicato per il costo unitario indicato per le singole lavorazioni, con l'aggiunta, per metà, dei costi di “scarriolata” e “trasporto a discarica”, si ottiene l'importo di euro 5637,44 che appare congruo liquidare a risarcimento del pregiudizio sopra riconosciuto.
Trattandosi di debito di valore ex art. 2051 c.c., vanno riconosciuti gli interessi legali sulla somma come sopra liquidata, devalutata alla data del danno- da individuarsi, in assenza di precisa deduzione e prova circa l'esatta epoca di insorgenza dello stesso (nell'atto di citazione si indica genericamente “da qualche tempo”), nella data dell'accesso del 2.5.2016 del CTU in sede di ATP, quando è stata riscontrata la presenza di muffa e scattate le fotografie dei luoghi allegate alla relazione peritale- e annualmente rivalutata fino alla presente decisione e i soli interessi legali sull'importo su detto dalla data della decisione al saldo.
Sul danno da infiltrazioni alla cucina
Il secondo mezzo è infondato.
Se è vero che il tribunale, nell'escludere la presenza di fenomeni infiltrativi all'interno dell'appartamento del segnatamente la cucina come dedotto in citazione- Per_2 provenienti dal balcone sovrastante aggettante di proprietà della convenuta Pt_3
non ha fatto cenno alla grondaia che pure il CTU aveva indicato
[...] CP_4 come difettante di manutenzione e tale da ostacolare il regolare deflusso delle acque meteoriche dal tetto, trattasi di omissione non rilevante ai fini del decidere, in quanto è stato appurato dall'ausiliario che la non corretta regimentazione delle acque meteroriche ( quindi anche i problemi afferenti la grondaia condominiale) avevano procurato infiltrazioni interessanti esclusivamente il sottobalcone aggettante di proprietà della , senza Pt_3
interessamento delle parti interne dell'immobile dell'attore ( accertamento recepito in sentenza, sul punto non contestato), e per tale ragione il primo giudice ha affermato che “ gli unici danni prodotti dalle menzionate infiltrazioni risultano riguardare proprio il
“soffitto” ( ovvero la soletta o intradosso) del sovrastante balcone di proprietà della stessa convenuta, il che, di per sé, non concretizza alcun danno immediato e diretto per la proprietà dell'istante”.
In altri termini, non vi è stata pretermissione della domanda risarcitoria diretta (anche) contro il riguardante il costo di ripristino della cucina (per l'importo di euro Parte_2
3000,00) ma il rigetto della stessa per essere stato escluso in radice un danno procurato da infiltrazioni, con conseguente irrilevanza della asserita derivazione causale da bene condominiale ( grondaia).
Ne consegue l'infondatezza del motivo.
Sulle istanze istruttorie.
Anche il terzo mezzo non merita accoglimento.
Si condivide, invero, la valutazione del primo giudice di inammissibilità della prova testimoniale richiesta dal in quanto formulata in relazione a circostanze (quelle Per_2
oggetto dei capi 2) 3) e 4) dell'atto di citazione) implicanti valutazioni sia in ordine all'esistenza del fenomeno infiltrativo sia alle cause e ai danni, tutti profili accertabili solo mediante verifica tecnica posto che già discutere di infiltrazioni implica ( capo 2 dell'atto di citazione) non una mera constatazione di un fatto ( come sarebbe se al teste fosse chiesto di riferire della presenza di macchie o aloni o acqua sulle pareti interne dell'appartamento di causa) ma l'espressione di un giudizio di natura tecnica, così come- a maggior ragione- risulta valutativa la circostanza tendente a dimostrare la provenienza delle dedotte infiltrazioni d'acqua da parti di proprietà esclusiva e/o da parti comuni (sempre capo 2) nonché l' insalubrità e non godibilità dell'immobile ( capo 3 e capo 4), in assenza di deduzione di circostanze fattuali da cui evincere tali condizioni come ad esempio la concentrazione della vita domestica solo in alcune stanze con la inutilizzabilità di quelle ammalorate. Senza contare che la prova testimoniale sarebbe stata, comunque, non decisiva, a fronte delle risultanze della già espletata consulenza tecnica ante causam, da cui era emerso (come sopra detto) che alcuna infiltrazione era presente nell'appartamento di causa proveniente da beni di proprietà esclusiva di e/o da parti condominiali. Parte_3
Del pari va disattesa la richiesta di integrazione della CTU che, per come avanzata sia in primo grado che nel presente, è piuttosto finalizzata a sollecitare una rinnovazione dell'indagine peritale, senza che tuttavia, siano state formulate convincenti e specifiche contestazioni alle conclusioni cui è pervenuto in sede di ATP l'ing. circa l'assenza Per_1
di infiltrazioni e che, invece, è del tutto esplorativa laddove tendente a verificare la ridotta godibilità dell'immobile che è circostanza fattuale che avrebbe dovuto provare il danneggiato offrendo sul punto una prova ammissibile ( che, invece, non ha ben articolato, avendo come detto sopra formulato una prova testimoniale inammissibile).
L'unico aspetto da colmare è risultato essere quello della determinazione dei costi per i ripristini interni, di cui non si è occupato l'ausiliario, che, tuttavia, è stato possibile delibare sulla base dei dati allegati dalla stessa parte appellante, nei termini di cui si è detto sopra, senza necessità di ricorrere ad una nuova ctu con dispendio di costi e tempi processuali.
Sulla scorta di tali considerazioni, va respinto anche il motivo in esame.
Sulle spese.
La modifica, sebbene parziale, della gravata sentenza comporta, per l'effetto espansivo interno di cui all'art. 336 cpc, la caducazione anche del capo relativo alle spese del primo grado e la necessità di una nuova regolamentazione per entrambi i gradi sulla base dell'esito complessivo della lite limitatamente ai rapporti tra il e il essendo Per_2 Parte_2
passate in giudicato, perché non appellate, le statuizioni riguardanti la posizione della convenuta Parte_3
Il che assorbe il quarto motivo di gravame, con cui è chiesta la modifica della statuizione di condanna a favore del sia nell'an che nel quantum. Parte_2
Ora, avuto riguardo alla soluzione complessiva cui si è pervenuti in esito al presente gravame, che ha visto parzialmente accolta la domanda attorea, sussiste una ipotesi di parziale soccombenza che giustifica una compensazione per metà delle spese del doppio grado, con condanna del condominio appellato al pagamento della restante metà in favore del Per_2
La liquidazione va operata come in dispositivo, sulla base parametrica degli importi di cui al
DM 55/14 e succ. mod., tenuto conto del valore della causa (scaglione da euro 5201,00 ad euro 26.000,00) e dell'attività difensiva svolta (fase di studio, introduttiva e decisoria per entrambi i gradi;
fase istruttoria per il primo grado comprensiva dell'ATP).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2506/2020, pubblicata il Persona_2
4/12/2020 del tribunale di Napoli Nord, così definitivamente provvede:
1- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in riforma parziale del capo 1) del dispositivo della sentenza impugnata, dichiara il Parte_2
, in persona dell'Amministratore p.t.
[...] Controparte_3 responsabile, ex art. 2051 c.c, dei danni da umidità come indicati in motivazione e lo condanna al pagamento, in favore di , dell'importo di euro 5637,44 quale Persona_2
costo per i ripristini, oltre interessi legali sulla detta somma, devalutata al 2.5.2016 e annualmente rivalutata fino alla presente decisione e da tale momento al saldo sull'importo qui liquidato;
2- in riforma del capo 2) del dispositivo della sentenza gravata, compensa per la metà le spese del doppio grado e condanna il appellato al pagamento della restante Parte_2 metà in favore dell'appellante che liquida: per il primo grado in euro 118,50 per spese ed euro per 2.538,50 per compensi di avvocato;
per il secondo grado in euro 167,50 per spese ed euro 1983,00 per compensi di avvocato;
il tutto oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti Antonio Cantiello e Biagio Di Stazio per dichiarato anticipo;
3- ferma, nel resto, la sentenza gravata.
Così deciso in Napoli, il 2 aprile 2024
Il presidente est. Dott.ssa Alessandra Piscitiello