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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/04/2025, n. 3221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3221 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12611/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12611/2024 tra
Parte_1
[...]
Parte_2
attore e
Controparte_1
convenuto
Controparte_2
intervenuto
Oggi 16 aprile 2025 ad ore 9,58 innanzi al dott. Francesco Ferrari, sono comparsi:
Per l'avv. SILVESTRI DARVIN ( ) VIA VISCONTI DI Parte_1 C.F._1
MODRONE, 32 20122 MILANO;
, Per 'avv. TEARDO MARCO LUCA MARIA Parte_1 Per 'avv. TEARDO MARCO LUCA MARIA Parte_2
Per l'avv. GRECO ANDREA oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
Simona Veggetti
pagina 1 di 20 Per 'avv. GRECO ANDREA oggi sostituito dall'avv. Simona Veggetti Controparte_2
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. , Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e
[...] Controparte_6 CP_7
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati che costituiscono parte integrante dello stesso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Francesco Ferrari
pagina 2 di 20 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12611/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. TEARDO MARCO LUCA MARIA, elettivamente domiciliato in VIA XX
SETTEMBRE, 24 MILANO, presso il difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBIERI GIANNI Parte_1 C.F._3
e dell'avv. SILVESTRI DARVIN ( ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._1
VISCONTI DI MODRONE, 32 MILANO, presso il difensore avv. BARBIERI GIANNI
parte opponente contro
(C.F. ), quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
(C.F. , con il proc. dom. avv. GRECO ANDREA, VIA LIVIO ANDRONICO 25
[...] P.IVA_3
ROMA, elettivamente domiciliato in presso il difensore parte opposta pagina 3 di 20 CONCLUSIONI
Per parte opponente Parte_1 Parte_2
revocare il decreto ingiuntivo n. 2931/2024 del Tribunale di Milano e rigettare tutte le domande
proposte dalla ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, anche in forza delle eccezioni
proposte.
Con vittoria delle spese di lite.
Per parte opponente : Parte_1
In via preliminare
Disporre la riunione del presente giudizio al giudizio pendente avanti il tribunale di milano, rubricato
al R.G. 12611/2024 per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva.
Rigettare l'eventuale istanza di concessione della clausola di provvisoria esecutorietà del decreto
ingiuntivo opposto.
Nel merito
Previo rigetto di tutte le avversarie istanze, revocare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto,
rigettare ogni domanda di parte opposta
In via subordinata
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore a tenere indenne, Parte_1
manlevare e garantire il sig. da ogni pronuncia di condanna o come meglio spiegata in Parte_1
suo danno dalla CP_2
In ogni caso
Con vittoria di spese.
Per parte opposta:
pagina 4 di 20 in via principale dichiarata la correttezza dei conteggi svolti e l'efficacia probatoria dei documenti
allegati, rigettare l'opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in
premessa confermando dunque il decreto ingiuntivo opposto;
sempre in via principale, concedere in
sede di prima udienza la provvisoria esecutività per essere l'opposizione non fondata su prova scritta o
di pronta soluzione;
sempre nel merito perché voglia dichiarare le fideiussioni valide;
nel merito ma in
via subordinata e nel caso di non creduta ipotesi di revoca del decreto e di rideterminazione del
credito si chiede che venga dichiarata comunque la prescrizione decennale di eventuali rimesse
solutorie su conto corrente eventualmente riscontrate condannando l'opponente al pagamento della
minore o maggiore somma che dovesse risultare di giustizia. Con vittoria di competenze e spese del
presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atti di citazione ritualmente notificati e nonché Parte_1 Parte_2 Parte_1
convenivano in giudizio quale mandataria di Controparte_1 Controparte_2
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2931/2024 emesso nei loro confronti dal
Tribunale di Milano.
Gli opponenti in particolare esponevano:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 186.189,00, era riferita allo scoperto di due conti correnti affidati stipulati da con Pt_1 Controparte_8
- che i soci e si erano costituiti garanti sino all'ammontare di euro 39.000,00 in Pt_2 Pt_1
forza di fideiussioni omnibus;
- che si sarebbe resa cessionaria del credito azionato monitoriamente;
CP_2
- che l'opposta difettava di legittimazione attiva, non avendo fornito prova della sua qualità di pagina 5 di 20 cessionaria del credito:
- che il primo rapporto di conto corrente, acceso in Milano, risaliva al 1983;
- che il saldo di tale rapporto era stato determinato dall'applicazione illegittima di interessi anatocistici, interessi a un tasso convenzionale non pattuito, oltre che per effetto dell'addebito di spese e commissioni no pattuite;
- che il secondo rapporto, acceso in nel 2006, a sua volta risultava viziato dall'addebito di CP_9
commissioni di massimo scoperto indeterminate;
- che anche in tale secondo contratto erano stati addebitati interessi anatocistici illegittimi, per non risultare effettivamente pattuita una pari periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori;
- che, infatti, al di là di quanto apparentemente indicato in contratto, il tasso creditore coincideva in termini di TAN e di TAE, confermando come non fosse oggetto di effettiva capitalizzazione;
- che per entrambi i rapporti non era chiaro come fossero stati conteggiati gli interessi di mora,
risultando a un tasso usurario;
- che non era stata fornita prova dell'esigibilità del credito;
- che non era stata fornita la prova dei saldi, avendo parte opposta prodotto solo parzialmente gli estratti conto;
- che le fideiussioni omnibus prestate dai soci erano parzialmente nulle, in quanto rese su modulo conforme allo schema di fideiussione omnibus elaborato dall'ABI e sanzionato dalla Banca
d'TA con il provvedimento n. 55/2005 per violazione della normativa in materia di tutela della concorrenza;
- che i garanti erano liberati per non avere la creditrice fatto valere le proprie istanze nei confronti pagina 6 di 20 della debitrice principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita;
- che in subordine, chiedeva che la debitrice principale lo manlevasse da quanto tenuto a Pt_1
pagare quale garante.
Si costituiva ritualmente in entrambi i giudizi quale mandataria di Controparte_1
contestando quanto ex adverso dedotto e, in particolare, evidenziando la correttezza Controparte_2
dei rapporti contrattuali dedotti in giudizio.
A seguito della riunione per ragioni di connessione delle due opposizioni avverso il medesimo decreto ingiuntivo, veniva espletata consulenza tecnica di ufficio di tipo contabile e, all'esito, il giudice rinviava all'odierna udienza per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione in esame è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento nella misura che si indica.
Preliminarmente, tuttavia, appare opportuno osservare come, sebbene una buona parte della difesa articolata dall'opponente muova dal presupposto della nullità della garanzia o di clausole della stessa,
in quanto espressione e frutto di una intesa anticoncorrenziale, nessuna domanda di accertamento di tale prospettata nullità sia stata proposta in tal senso, essendosi la parte limitata a eccepire la stessa, al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ciò comporta, pertanto, che la eccepita nullità rimanga relegata a un accertamento di carattere incidentale, senza che a ciò si ricolleghi una declaratoria conseguente, suscettibile di accertamento con efficacia di giudicato, con l'effetto che la trattazione della presente controversia non ricada sotto la competenza collegiale del Tribunale delle Imprese, secondo quanto previsto dall'art. 3 del d. lgs
168/2003.
Legittimazione attiva di . CP_2
pagina 7 di 20 Parte opponente ha, preliminarmente, eccepito il difetto di legittimazione attiva della ricorrente,
sostenendo come la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle cessioni non costituisse prova delle stesse, ma si sostituisse soltanto alla notifica della cessione al debitore credito.
L'eccezione non può trovare accoglimento.
Parte opposta, infatti, ha provato la propria legittimazione attiva, non solo attraverso la pubblicazione degli avvisi delle cessioni in blocco di crediti in Gazzetta Ufficiale e, soprattutto, della ricorrenza in capo al credito oggetto di causa dei requisiti propri del blocco di crediti ceduti, così come indicati in detti avvisi (e, quindi, la data di instaurazione del rapporto, il suo passaggio a sofferenza e la natura del rapporto contrattuale costituente il titolo della pretesa creditoria), ma, ad abundantiam, ha prodotto dichiarazione resa dalla banca cedente, attestante come il credito vantato nei confronti di Parte_1
fosse ricompreso nel blocco di crediti ceduti e che, quindi, di esso ne era divenuta titolare la l'odierna opposta.
Parte opponente ha rilevato come in tale attestazione la cedente in calce avesse precisato come la stessa fosse rimasta controparte contrattuale e che tale precisazione a suo dire sconfesserebbe la legittimazione attiva dell'opposta.
Tale rilievo non può essere condiviso, considerato come la permanenza in capo a della Controparte_8
titolarità del rapporto contrattuale conferma una volta di più come in capo a sia stata CP_2
ceduto solo il credito e non anche il rapporto contrattuale.
Tali dati, in uno con la disponibilità in capo alla ricorrente di tutta la documentazione afferente il rapporto da cui trae origine il credito azionato, costituiscono elementi indiziari concordanti e univoci,
sufficienti a comprovare per presunzioni la titolarità del credito in capo all'opposta e, pertanto, la sua legittimazione attiva nel presente giudizio.
pagina 8 di 20 Ricalcolo dei saldi di conto corrente.
Passando quindi al merito delle contestazioni in punto di ricalcolo dei saldi di conto corrente, va per prima cosa osservato come non sia preclusivo al ricalcolo la circostanza che la parte ricorrente abbia prodotto solo in parte gli estratti conto.
Parte opponente, infatti, facendo richiamo a un precedente giurisprudenziale in termini, ha contestato come la non disponibilità dell'intera sequenza degli estratti conto impedirebbe un accertamento del saldo finale e ciò dovrebbe, pertanto, portare al rigetto della pretesa creditoria.
Ritiene chi scrive di non condividere tale orientamento, in quanto non in linea con un corretto governo degli oneri probatori gravanti sulle parti.
Parte opposta, in particolare, ha prodotto gli estratti conto relativi al conto più risalente dal 2004, ossia da quando il rapporto registrava un saldo creditore per il correntista, in tal modo documentando il complesso delle operazioni in conto corrente che hanno portato al formarsi del saldo finale a debito,
oggetto della pretesa monitoria.
In tale contesto, quindi, sarebbe stato onere di parte opponente produrre gli estratti conto più risalenti,
al fine di documentare come nel periodo precedente fossero state addebitate poste illegittime, tali da influenzare la rideterminazione del saldo finale, oggetto di contestazione.
In difetto di tale produzione (richiesta in corso di causa a preclusioni probatorie già formatesi, mediante una richiesta di rimessione in termini rigettata), le doglianza di parte opponente possono trovare accoglimento solo nei limiti in cui risultino essere stati addebitate voci illegittime a debito e, quindi,
solo per il periodo di rapporto documentato, riducendo per tali ragioni il debito finale, per il resto pienamente provato nella sua formazione attraverso la produzione degli estratti conto effettuata già in sede monitoria.
pagina 9 di 20 Detto ciò, con riferimento al conto corrente acceso in Milano nel 1983, si è reso necessario procedere allo scomputo degli addebiti a titolo di interessi anatocistici, causa la nullità della relativa clausola contrattuale, lesiva del disposto di cui all'art. 1283 c.c.; detto scomputo va effettuato per tutta la durata
(documentata) del rapporto, non avendo parte opposta provato l'adeguamento del contratto alla nuova disciplina ex art. 120 TUB entro il termine ultimo del 30.6.2000, come previsto dalla Delibera CICR
del 9.2.2000; parimenti si deve procedere allo scomputo degli addebiti a titolo di interessi debitori ultra legali, risultando la relativa pattuizione nulla per indeterminatezza e genericità; in difetto di pattuizione contrattuale, infine, si deve procedere allo scomputo degli addebiti a titolo di spese e commissioni.
Viceversa, quanto al conto corrente acceso a nel 2006, non si sono resi necessari ricalcoli, CP_9
considerato come il rapporto risulti essere stato chiuso nel 2013 e, quindi, sotto la vigenza della disciplina che consentiva ex art. 120 secondo comma TUB la capitalizzazione degli interessi, a condizione che fosse assicurata la pari periodicità fra interessi creditori e debitori.
Sul punto, infatti, non può trovare condivisione la contestazione mossa da pare opponente, la quale ha evidenziato come la previsione in misura immutata dell'interesse creditore espresso in termini di TAN
e di TAE dimostrerebbe come, al di là della previsione di una capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori, in realtà non sarebbe stata prevista alcuna capitalizzazione dell'interesse a credito del correntista.
Tale doglianza, infatti, non considera come la pattuizione contrattuale preveda la pari capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori e che l'indicazione del TAE non costituisca oggetto di pattuizione, ma abbia esclusivamente una finalità di trasparenza contrattuale, la cui espressione circoscritta al terzo decimale porta a non registrare variazioni in termini assoluti del tasso soggetto a capitalizzazione trimestrale;
in forza della pattuizione contrattuale, tuttavia, l'effetto della programmata pagina 10 di 20 capitalizzazione emerge, qualora l'indicazione del TAE fosse espressa ricorrendo a ulteriori decimali oltre il terzo.
Sulla base di tali criteri, pertanto, il consulente tecnico nominato dall'ufficio ha provveduto a rideterminare i saldi dei conti correnti oggetto di causa nella misura di euro 29.332,03 a debito della correntista, quanto al conto corrente n. 00351100000013713 acceso in Milano nel 1983 e in euro
2.564,13, quanto al conto corrente n. 6152/57284266 acceso nel 2006 a . CP_9
Tali saldi sono già aggiornati alla data del 31.12.2024, in ragione degli interessi di mora applicati dalla data di chiusura dei rapporti di conto corrente secondo il tasso legale, quanto al primo rapporto e secondo il tasso convenzionale quanto al secondo rapporto.
Ritiene il giudice di fare proprie e condividere le conclusioni contabili cui è pervenuto il consulente tecnico dell'ufficio, considerato come il relativo elaborato peritale sia risultato fedele al quesito sottoposto e scevro da palesi errori e/o omissioni.
Per l'effetto, quindi, la correntista deve essere condannata a pagare all'attrice la somma Parte_1
complessiva, determinata alla data del 31.12.2024 di euro 31.896,16, oltre a ulteriori interessi secondo il tasso legale sino al saldo.
Eccezione di nullità delle fideiussioni.
Va, invece, accolta per intero l'opposizione proposta dai due fideiussori e Pt_2 Pt_1
Questi ultimi, infatti, hanno eccepito la nullità parziale delle fideiussioni da loro prestate, in quanto riproduttive dell'intesa anticoncorrenziale censurata dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d'TA.
L'illiceità dell'intesa a monte determina, infatti, la nullità parziale, a valle, delle clausole n. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione, riproduttive dell'intesa anticoncorrenziale.
La nullità della clausola n. 6, di deroga all'art. 1957 c.c. comporta l'intervenuta decadenza in cui è
pagina 11 di 20 incorsa la creditrice, con conseguente liberazione del fideiussore.
Va osservato, infatti, come il testo della fideiussione omnibus oggetto di causa risulti, nella sostanza,
conforme allo schema di contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'A.B.I. nel 2003,
circostanza peraltro sotto alcun profilo contestata da parte opposta.
E' noto come la Banca d'TA, chiamata a esprimere un parere preventivo in relazione allo schema contrattuale sottoposto dall'ABI nel 2003, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 aveva sanzionato il modello negoziale, limitatamente alle clausole ivi contenute che prevedevano che “il
fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in
pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento,
inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; “qualora le obbligazioni
garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di
restituire le somme allo stesso erogate”; “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano
integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad
escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi
previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
In proposito la Banca d'TA, dopo avere riconosciuto come tali clausole fossero già stabilmente inserite negli schemi delle fideiussioni omnibus ordinariamente predisposte dagli istituti di credito, ha affermato come le stesse fossero il frutto di un accordo lesivo della concorrenza, accordo consacrato nel modello di fideiussione predisposto dall'A.B.I. e sottoposto al suo vaglio preventivo.
In particolare la Banca d'TA, facendo richiamo agli accertamenti dell'AGCM, ha evidenziato come
“secondo l'Autorità, l'istruttoria ha consentito di rilevare come il contenuto dello schema sia
sostanzialmente riprodotto nei contratti delle banche interpellate;
l'ampia diffusione delle clausole
pagina 12 di 20 oggetto di verifica non può essere ascritta a un fenomeno “spontaneo” del mercato, ma piuttosto agli
effetti di un'intesa esistente tra le banche sul tema della contrattualistica” e, ancora, che “la previsione
di talune clausole implicanti oneri aggiuntivi a carico del fideiussore risulta coerente con l'esigenza,
presente nell'ordinamento giuridico, di garantire una particolare tutela alle specificità del credito
bancario, in considerazione della rilevanza per lo sviluppo economico e sociale dell'attività di
concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica svolta dalle banche. Tale esigenza viene
soddisfatta, nello schema contrattuale predisposto dall'ABI, dalla clausola che dispone il pagamento
del fideiussore “a prima richiesta” della banca. Le altre clausole oggetto di approfondimento
istruttorio non sono risultate altrettanto necessarie alla funzione della garanzia bancaria;
in tal senso,
la loro diffusione generalizzata potrebbe produrre effetti anticoncorrenziali nella misura in cui
inducesse una completa uniformità dei comportamenti delle banche in senso ingiustificatamente
sfavorevole alla clientela”.
Sulla base di tali considerazioni, quindi, la Banca d'TA, osservando come “l'articolo 2, comma 1,
della legge n. 287/90 considera intese gli accordi e le pratiche concordate tra imprese nonché le
deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi,
associazioni di imprese ed altri organismi similari” e che “le condizioni generali di contratto
comunicate dall'ABI relativamente alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, in quanto
deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2,
comma 1, della legge n. 287/90”, ha sanzionato lo schema contrattuale predisposto dall'A.B.I. e rimesso al suo vaglio, limitatamente alle tre clausole sopra considerate, ricordando come “il successivo
comma dell'articolo 2 della legge n. 287/90 vieta “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per
effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno
pagina 13 di 20 del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel fissare
direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”,
quando queste siano suscettibili di restringere la concorrenza sui mercati interessati. Le
determinazioni di un'associazione di imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per
le scelte delle singole associate, possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese
concorrenti”.
Preso atto, quindi, della censura operata dalla Banca d'TA nei termini e per le motivazioni sopra riassunte, va ulteriormente ricordato come la Corte di Cassazione già nel 1999 (Cass. 827/1999), poi richiamata più recentemente nel 2017 (Cass. 29810/2017), abbia osservato come l'art. 2 della legge n.
287 del 1990 (cosiddetta legge "antitrust"), allorché dispone che siano nulle ad ogni effetto le "intese"
fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, non abbia inteso riferirsi solo alle "intese" in quanto contratti in senso tecnico, ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare "voluto".
Il legislatore, infatti, con la suddetta disposizione normativa ha inteso - in realtà e in senso più ampio -
proibire il fatto stesso della distorsione della concorrenza, che può essere il frutto anche di comportamenti "non contrattuali" o "non negoziali".
Secondo la Corte di Cassazione, quindi, “si rendono - così - rilevanti qualsiasi condotta di mercato
(anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale) purché con la
consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché anche le fattispecie in cui il meccanismo di
"intesa" rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente "unilaterali". Da ciò'
consegue che, allorché l'articolo in questione stabilisce la nullità delle "intese", non abbia inteso dar
pagina 14 di 20 rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva
sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio
originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza”.
Se, quindi, ai fini dell'art. 2 in esame è possibile attribuire rilievo anche a condotte di natura non negoziale, ciò avviene pur sempre al fine di integrare il requisito della fattispecie, ossia l'intesa, da considerarsi non necessariamente in un accordo in senso stretto, ma più latamente in una pratica concordata, rivolta al perseguimento di un obiettivo comune.
Ne consegue che l'estensione della nullità dall'intesa anticoncorrenziale in senso lato, ai negozi a
“valle”, frutto ed espressione di tale intesa, implica che sia assolto l'onere probatorio in ordine al collegamento esistente tra la prima e il secondo, ossia al fatto che la fideiussione omnibus prestata nel caso di specie sia stata modellata sullo schema di contratto predisposto dall'associazione di imprese,
con la finalità di aderire allo stesso e in tal modo escludere un ambito di differente negoziabilità (id est,
un margine di concorrenzialità).
Sotto il profilo propriamente temporale, invece, va osservato come le clausole incriminate fossero state già inserite nello schema contrattuale proposto dall'A.B.I. nel 1987 e che le stesse erano state riproposte immutate nel 2003, per poi essere vagliate e sanzionate dalla Banca d'TA.
E proprio in ragione di tale “conferma” dello schema contrattuale che si comprende e si spiega quanto osservato nel 2005 dalla Banca d'TA, là dove ha affermato che “secondo l'Autorità, l'istruttoria ha
consentito di rilevare come il contenuto dello schema sia sostanzialmente riprodotto nei contratti delle
banche interpellate;
l'ampia diffusione delle clausole oggetto di verifica non può essere ascritta a un
fenomeno “spontaneo” del mercato, ma piuttosto agli effetti di un'intesa esistente tra le banche sul
tema della contrattualistica”.
pagina 15 di 20 - Fideiussioni rilasciate successivamente al 2005.
L'applicazione dei principi e degli effetti delle decisioni sopra richiamati diventa particolarmente delicato nel caso in cui la contestazione di nullità parziale attenga a una fideiussione omnibus rilasciata in periodo successivo rispetto alla pronuncia della Banca d'TA.
Se, infatti, la garanzia risulti essere stata prestata su uno schema contrattuale sostanzialmente del tutto sovrapponibile a quello proposto dall'ABI nel 2003, deve ritenersi agevole presumere che la banca garantita abbia, sia pure a distanza di tempo, voluto “sfruttare” il risultato della intesa anticoncorrenziale accertata nel 2005, ponendo in essere una condotta unilaterale lesiva del mercato;
le tre clausole individuate dalla Banca d'TA, pertanto, andranno dichiarate nulle, secondo le indicazioni rese dalla Corte di Cassazione in ordine all'effetto contagioso della nullità dell'intesa a monte rispetto al contratto a valle attuativo della prima.
Nel caso di specie, la garanzia risulta prestata in forza di un modello contrattuale che, riproducendo le tre clausole suscettibili di nullità, si differenzia solo in minima parte dallo schema negoziale del 2003.
Inoltre, la stipulazione della fideiussione omnibus si colloca nel maggio del 2006, ossia nel periodo immediatamente successivo al provvedimento della Banca d'TA, ma antecedente al successivo provvedimento ABI che ha recepito le censure dell'Autorità Garante del Mercato.
L'intesa si colloca, pertanto, in un periodo grigio, per così dire di “transizione”, in cui non era stata ancora recepita dall'ABI la censura operata dalla Banca d'TA allo schema negoziale sino a quel momento proposto agli istituti di credito associati.
La particolare collocazione temporale delle fideiussioni, di poco successiva al maggio 2005 e antecedente al successivo provvedimento ABI, rende pertanto presumibile, seppur iuris tantum, il nesso eziologico fra le garanzie prestate dagli opponenti e la proposta contrattuale riferita dall'associazione di pagina 16 di 20 categoria agli istituti di credito aderenti.
Considerato ciò, va detto come l'orientamento giurisprudenziale forse preminente, facendo richiamo alle motivazioni del provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'TA, richieda, per il periodo successivo al 2005, la prova di un ulteriore requisito, ossia la diffusione dell'utilizzo delle tre clausole da parte del ceto bancario, anche nell'anno in cui è stata prestata la garanzia oggetto di disamina.
Secondo tale impostazione, infatti, solo là dove fosse provata la persistenza della generalizzata diffusione dell'utilizzo di tali clausole, potrebbe accertarsi come, sia pure a distanza di tempo dal provvedimento della Banca d'TA, persista la lesione al mercato e, quindi, le tre clausole vadano dichiarate nulle o, quantomeno, sia possibile affermare la sussistenza di una nuova intesa anticoncorrenziale.
Ritiene chi scrive che l'accertamento di tale requisito fattuale richieda ulteriori precisazioni.
Come, infatti, sopra evidenziato, nel 2005 la Banca d'TA, sul presupposto che “l'articolo 2, comma
1, della legge n. 287/90 considera intese gli accordi e le pratiche concordate tra imprese nonché le
deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi,
associazioni di imprese ed altri organismi similari”, ha enfatizzato il requisito della diffusione delle clausole fra i principali istituti bancari, proprio quale prova dell'adesione di questi alla deliberazione dell'associazione di categoria, che aveva proposto ai propri associati uno schema contrattuale di fideiussione omnibus.
In presenza, infatti, di una deliberazione dell'organismo rappresentativo delle imprese di un settore,
solo la diffusione dell'adesione alla stessa concreta la lesione al mercato, ossia al bene tutelato dalla normativa a protezione della concorrenza;
diverso è, invece, il caso in cui venga accertata una intesa in senso letterale fra due o più operatori di un settore di mercato, dato che tale accordo è di per sé illecito,
pagina 17 di 20 riflettendosi sui contratti a valle, anche se allo stesso avessero partecipato solo i due imprenditori paciscenti, senza che nessun concorrente vi avesse aderito o vi si fosse adeguato.
Non avendo, quindi, nel 2005 la Banca d'TA accertato uno specifico accordo anticoncorrenziale fra due o più banche, ma avendo esaminato lo schema contrattuale proposto dall'ABI ai propri associati, il rilievo della diffusione dell'utilizzo di tale schema (già sostanzialmente in circolazione in ragione della precedente circolare dell'ABI del 1987 che proponeva un modulo contrattuale sostanzialmente analogo,
comprensivo delle tre clausole) è stato determinante per poter riscontrare la lesione del mercato in materia di fideiussioni omnibus.
Ma nell'ottobre 2006 l'ABI, a seguito del più volte richiamato provvedimento della Banca d'TA, ha emanato una nuova circolare, modificando il modulo contrattuale di fideiussione omnibus proposto ai propri associati e, in tal modo, facendo venir meno la lesione al mercato in precedenza rilevata in ragione dei precedenti schemi contrattuali proposti.
Ne consegue che per gli anni successivi al 2006 non permanga più l'illecito concorrenziale rilevato nel
2005, con l'effetto che, salvo il caso già esaminato di utilizzo persistente dello schema contrattuale proposto sino al 2005 (ossia di fideiussione omnibus sostanzialmente sovrapponibile al modello esaminato dalla Banca d'TA), sorga la necessità di accertare ex novo una intesa anticoncorrenziale fra due o più banche.
Nel caso di specie, tuttavia, la stipulazione della fideiussione, come si è detto, si colloca in data anteriore al provvedimento ABI di recepimento delle censure della Banca d'TA, con l'effetto che,
alla data di perfezionamento della garanzia, persisteva il presupposto della violazione concorrenziale,
ossia la direttiva dell'associazione di categoria.
Ciò comporta, pertanto, che, non essendo ancora sopraggiunta la nuova proposta contrattuale ad opera pagina 18 di 20 dell'ABI, non si ricade ancora in quella fase successiva all'ottobre 2006, in relazione alla quale, come si è visto, è necessario provare ex novo i presupposti di una lesione illecita del mercato.
La particolare collocazione temporale delle fideiussioni oggetto del presente giudizio, rende invece presumibile, seppur iuris tantum, il nesso di collegamento tra la garanzia prestata dagli opponenti e lo schema contrattuale proposto dall'ABI del 2003 e, quindi, l'effetto lesivo del contratto a valle, in quanto attuazione della violazione concorrenziale determinata dall'accertata diffusione di tale schema negoziale, adottato dalla maggioranza degli istituti di credito.
Ciò comporta, quale inevitabile conseguenza, la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., cui consegue, quale effetto diretto, che la creatrice, per evitare l'effetto liberatorio dei fideiussori, avrebbe dovuto far valere le proprie ragioni di credito nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione sottostante garantita.
Nessuna prova e neppure allegazioni in tali termini è stata resa dall'opposta, la quale non ha in alcun modo argomentato in proposito.
Va, pertanto, attestata la liberazione dei fideiussori, con assorbimento della domanda trasversale proposta da ei confronti di Pt_1 Parte_1
Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, considerata la difesa unitaria di e e Pt_1 Pt_2
l'accoglimento dell'opposizione in misura integrale solo per il fideiussore, deve rispetto a loro essere riscontrata una soccombenza parziale, tale da giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite;
viceversa, l'opposta va condannata a rifondere l'opponente rispetto al quale è interamente Pt_1
soccombente, delle spese di lite, parametrate all'importo garantito (euro 30.000,00) e quindi della somma complessiva di euro 4.891,50, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 585,00 per spese generali ed euro pagina 19 di 20 406,50 per rimborso spese.
Le spese di c.t.u., liquidate in complessivi euro 5.400,00, oltre i.v.a. e previdenza, vanno poste in via definitiva a carico solidale degli opponenti e dell'opposta in pari misura. Pt_1 Pt_2
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da e da Parte_1 Parte_2
nei confronti di quale mandataria di Parte_1 Controparte_1 CP_2
revoca il decreto ingiuntivo n. 2931/2024 emesso dal Tribunale di Milano;
[...]
- condanna l'opponente a pagare all'opposta la minor somma di euro 31.896,16, oltre Parte_1
a ulteriori interessi secondo il tasso legale dall'1.1.2025 sino al saldo;
- compensa le spese di lite relativamente al rapporto processuale intercorso fra e Parte_1
con l'opposta; Parte_2
- condanna l'opposta a rifondere delle spese di lite, liquidate in complessivi euro Parte_1
4.891,50, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 585,00 per spese generali ed euro 406,50 per rimborso spese;
- pone definitivamente a carico solidale degli opponenti e dell'opposta in pari Parte_1 Pt_2
misura le spese di c.t.u., liquidate in complessivi euro 5.400,00, oltre i.v.a. e previdenza.
Così deciso in Milano il 16 aprile 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
pagina 20 di 20
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12611/2024 tra
Parte_1
[...]
Parte_2
attore e
Controparte_1
convenuto
Controparte_2
intervenuto
Oggi 16 aprile 2025 ad ore 9,58 innanzi al dott. Francesco Ferrari, sono comparsi:
Per l'avv. SILVESTRI DARVIN ( ) VIA VISCONTI DI Parte_1 C.F._1
MODRONE, 32 20122 MILANO;
, Per 'avv. TEARDO MARCO LUCA MARIA Parte_1 Per 'avv. TEARDO MARCO LUCA MARIA Parte_2
Per l'avv. GRECO ANDREA oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
Simona Veggetti
pagina 1 di 20 Per 'avv. GRECO ANDREA oggi sostituito dall'avv. Simona Veggetti Controparte_2
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. , Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e
[...] Controparte_6 CP_7
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati che costituiscono parte integrante dello stesso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Francesco Ferrari
pagina 2 di 20 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12611/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. TEARDO MARCO LUCA MARIA, elettivamente domiciliato in VIA XX
SETTEMBRE, 24 MILANO, presso il difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBIERI GIANNI Parte_1 C.F._3
e dell'avv. SILVESTRI DARVIN ( ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._1
VISCONTI DI MODRONE, 32 MILANO, presso il difensore avv. BARBIERI GIANNI
parte opponente contro
(C.F. ), quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
(C.F. , con il proc. dom. avv. GRECO ANDREA, VIA LIVIO ANDRONICO 25
[...] P.IVA_3
ROMA, elettivamente domiciliato in presso il difensore parte opposta pagina 3 di 20 CONCLUSIONI
Per parte opponente Parte_1 Parte_2
revocare il decreto ingiuntivo n. 2931/2024 del Tribunale di Milano e rigettare tutte le domande
proposte dalla ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, anche in forza delle eccezioni
proposte.
Con vittoria delle spese di lite.
Per parte opponente : Parte_1
In via preliminare
Disporre la riunione del presente giudizio al giudizio pendente avanti il tribunale di milano, rubricato
al R.G. 12611/2024 per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva.
Rigettare l'eventuale istanza di concessione della clausola di provvisoria esecutorietà del decreto
ingiuntivo opposto.
Nel merito
Previo rigetto di tutte le avversarie istanze, revocare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto,
rigettare ogni domanda di parte opposta
In via subordinata
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore a tenere indenne, Parte_1
manlevare e garantire il sig. da ogni pronuncia di condanna o come meglio spiegata in Parte_1
suo danno dalla CP_2
In ogni caso
Con vittoria di spese.
Per parte opposta:
pagina 4 di 20 in via principale dichiarata la correttezza dei conteggi svolti e l'efficacia probatoria dei documenti
allegati, rigettare l'opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in
premessa confermando dunque il decreto ingiuntivo opposto;
sempre in via principale, concedere in
sede di prima udienza la provvisoria esecutività per essere l'opposizione non fondata su prova scritta o
di pronta soluzione;
sempre nel merito perché voglia dichiarare le fideiussioni valide;
nel merito ma in
via subordinata e nel caso di non creduta ipotesi di revoca del decreto e di rideterminazione del
credito si chiede che venga dichiarata comunque la prescrizione decennale di eventuali rimesse
solutorie su conto corrente eventualmente riscontrate condannando l'opponente al pagamento della
minore o maggiore somma che dovesse risultare di giustizia. Con vittoria di competenze e spese del
presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atti di citazione ritualmente notificati e nonché Parte_1 Parte_2 Parte_1
convenivano in giudizio quale mandataria di Controparte_1 Controparte_2
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2931/2024 emesso nei loro confronti dal
Tribunale di Milano.
Gli opponenti in particolare esponevano:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 186.189,00, era riferita allo scoperto di due conti correnti affidati stipulati da con Pt_1 Controparte_8
- che i soci e si erano costituiti garanti sino all'ammontare di euro 39.000,00 in Pt_2 Pt_1
forza di fideiussioni omnibus;
- che si sarebbe resa cessionaria del credito azionato monitoriamente;
CP_2
- che l'opposta difettava di legittimazione attiva, non avendo fornito prova della sua qualità di pagina 5 di 20 cessionaria del credito:
- che il primo rapporto di conto corrente, acceso in Milano, risaliva al 1983;
- che il saldo di tale rapporto era stato determinato dall'applicazione illegittima di interessi anatocistici, interessi a un tasso convenzionale non pattuito, oltre che per effetto dell'addebito di spese e commissioni no pattuite;
- che il secondo rapporto, acceso in nel 2006, a sua volta risultava viziato dall'addebito di CP_9
commissioni di massimo scoperto indeterminate;
- che anche in tale secondo contratto erano stati addebitati interessi anatocistici illegittimi, per non risultare effettivamente pattuita una pari periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori;
- che, infatti, al di là di quanto apparentemente indicato in contratto, il tasso creditore coincideva in termini di TAN e di TAE, confermando come non fosse oggetto di effettiva capitalizzazione;
- che per entrambi i rapporti non era chiaro come fossero stati conteggiati gli interessi di mora,
risultando a un tasso usurario;
- che non era stata fornita prova dell'esigibilità del credito;
- che non era stata fornita la prova dei saldi, avendo parte opposta prodotto solo parzialmente gli estratti conto;
- che le fideiussioni omnibus prestate dai soci erano parzialmente nulle, in quanto rese su modulo conforme allo schema di fideiussione omnibus elaborato dall'ABI e sanzionato dalla Banca
d'TA con il provvedimento n. 55/2005 per violazione della normativa in materia di tutela della concorrenza;
- che i garanti erano liberati per non avere la creditrice fatto valere le proprie istanze nei confronti pagina 6 di 20 della debitrice principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita;
- che in subordine, chiedeva che la debitrice principale lo manlevasse da quanto tenuto a Pt_1
pagare quale garante.
Si costituiva ritualmente in entrambi i giudizi quale mandataria di Controparte_1
contestando quanto ex adverso dedotto e, in particolare, evidenziando la correttezza Controparte_2
dei rapporti contrattuali dedotti in giudizio.
A seguito della riunione per ragioni di connessione delle due opposizioni avverso il medesimo decreto ingiuntivo, veniva espletata consulenza tecnica di ufficio di tipo contabile e, all'esito, il giudice rinviava all'odierna udienza per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione in esame è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento nella misura che si indica.
Preliminarmente, tuttavia, appare opportuno osservare come, sebbene una buona parte della difesa articolata dall'opponente muova dal presupposto della nullità della garanzia o di clausole della stessa,
in quanto espressione e frutto di una intesa anticoncorrenziale, nessuna domanda di accertamento di tale prospettata nullità sia stata proposta in tal senso, essendosi la parte limitata a eccepire la stessa, al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ciò comporta, pertanto, che la eccepita nullità rimanga relegata a un accertamento di carattere incidentale, senza che a ciò si ricolleghi una declaratoria conseguente, suscettibile di accertamento con efficacia di giudicato, con l'effetto che la trattazione della presente controversia non ricada sotto la competenza collegiale del Tribunale delle Imprese, secondo quanto previsto dall'art. 3 del d. lgs
168/2003.
Legittimazione attiva di . CP_2
pagina 7 di 20 Parte opponente ha, preliminarmente, eccepito il difetto di legittimazione attiva della ricorrente,
sostenendo come la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle cessioni non costituisse prova delle stesse, ma si sostituisse soltanto alla notifica della cessione al debitore credito.
L'eccezione non può trovare accoglimento.
Parte opposta, infatti, ha provato la propria legittimazione attiva, non solo attraverso la pubblicazione degli avvisi delle cessioni in blocco di crediti in Gazzetta Ufficiale e, soprattutto, della ricorrenza in capo al credito oggetto di causa dei requisiti propri del blocco di crediti ceduti, così come indicati in detti avvisi (e, quindi, la data di instaurazione del rapporto, il suo passaggio a sofferenza e la natura del rapporto contrattuale costituente il titolo della pretesa creditoria), ma, ad abundantiam, ha prodotto dichiarazione resa dalla banca cedente, attestante come il credito vantato nei confronti di Parte_1
fosse ricompreso nel blocco di crediti ceduti e che, quindi, di esso ne era divenuta titolare la l'odierna opposta.
Parte opponente ha rilevato come in tale attestazione la cedente in calce avesse precisato come la stessa fosse rimasta controparte contrattuale e che tale precisazione a suo dire sconfesserebbe la legittimazione attiva dell'opposta.
Tale rilievo non può essere condiviso, considerato come la permanenza in capo a della Controparte_8
titolarità del rapporto contrattuale conferma una volta di più come in capo a sia stata CP_2
ceduto solo il credito e non anche il rapporto contrattuale.
Tali dati, in uno con la disponibilità in capo alla ricorrente di tutta la documentazione afferente il rapporto da cui trae origine il credito azionato, costituiscono elementi indiziari concordanti e univoci,
sufficienti a comprovare per presunzioni la titolarità del credito in capo all'opposta e, pertanto, la sua legittimazione attiva nel presente giudizio.
pagina 8 di 20 Ricalcolo dei saldi di conto corrente.
Passando quindi al merito delle contestazioni in punto di ricalcolo dei saldi di conto corrente, va per prima cosa osservato come non sia preclusivo al ricalcolo la circostanza che la parte ricorrente abbia prodotto solo in parte gli estratti conto.
Parte opponente, infatti, facendo richiamo a un precedente giurisprudenziale in termini, ha contestato come la non disponibilità dell'intera sequenza degli estratti conto impedirebbe un accertamento del saldo finale e ciò dovrebbe, pertanto, portare al rigetto della pretesa creditoria.
Ritiene chi scrive di non condividere tale orientamento, in quanto non in linea con un corretto governo degli oneri probatori gravanti sulle parti.
Parte opposta, in particolare, ha prodotto gli estratti conto relativi al conto più risalente dal 2004, ossia da quando il rapporto registrava un saldo creditore per il correntista, in tal modo documentando il complesso delle operazioni in conto corrente che hanno portato al formarsi del saldo finale a debito,
oggetto della pretesa monitoria.
In tale contesto, quindi, sarebbe stato onere di parte opponente produrre gli estratti conto più risalenti,
al fine di documentare come nel periodo precedente fossero state addebitate poste illegittime, tali da influenzare la rideterminazione del saldo finale, oggetto di contestazione.
In difetto di tale produzione (richiesta in corso di causa a preclusioni probatorie già formatesi, mediante una richiesta di rimessione in termini rigettata), le doglianza di parte opponente possono trovare accoglimento solo nei limiti in cui risultino essere stati addebitate voci illegittime a debito e, quindi,
solo per il periodo di rapporto documentato, riducendo per tali ragioni il debito finale, per il resto pienamente provato nella sua formazione attraverso la produzione degli estratti conto effettuata già in sede monitoria.
pagina 9 di 20 Detto ciò, con riferimento al conto corrente acceso in Milano nel 1983, si è reso necessario procedere allo scomputo degli addebiti a titolo di interessi anatocistici, causa la nullità della relativa clausola contrattuale, lesiva del disposto di cui all'art. 1283 c.c.; detto scomputo va effettuato per tutta la durata
(documentata) del rapporto, non avendo parte opposta provato l'adeguamento del contratto alla nuova disciplina ex art. 120 TUB entro il termine ultimo del 30.6.2000, come previsto dalla Delibera CICR
del 9.2.2000; parimenti si deve procedere allo scomputo degli addebiti a titolo di interessi debitori ultra legali, risultando la relativa pattuizione nulla per indeterminatezza e genericità; in difetto di pattuizione contrattuale, infine, si deve procedere allo scomputo degli addebiti a titolo di spese e commissioni.
Viceversa, quanto al conto corrente acceso a nel 2006, non si sono resi necessari ricalcoli, CP_9
considerato come il rapporto risulti essere stato chiuso nel 2013 e, quindi, sotto la vigenza della disciplina che consentiva ex art. 120 secondo comma TUB la capitalizzazione degli interessi, a condizione che fosse assicurata la pari periodicità fra interessi creditori e debitori.
Sul punto, infatti, non può trovare condivisione la contestazione mossa da pare opponente, la quale ha evidenziato come la previsione in misura immutata dell'interesse creditore espresso in termini di TAN
e di TAE dimostrerebbe come, al di là della previsione di una capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori, in realtà non sarebbe stata prevista alcuna capitalizzazione dell'interesse a credito del correntista.
Tale doglianza, infatti, non considera come la pattuizione contrattuale preveda la pari capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori e che l'indicazione del TAE non costituisca oggetto di pattuizione, ma abbia esclusivamente una finalità di trasparenza contrattuale, la cui espressione circoscritta al terzo decimale porta a non registrare variazioni in termini assoluti del tasso soggetto a capitalizzazione trimestrale;
in forza della pattuizione contrattuale, tuttavia, l'effetto della programmata pagina 10 di 20 capitalizzazione emerge, qualora l'indicazione del TAE fosse espressa ricorrendo a ulteriori decimali oltre il terzo.
Sulla base di tali criteri, pertanto, il consulente tecnico nominato dall'ufficio ha provveduto a rideterminare i saldi dei conti correnti oggetto di causa nella misura di euro 29.332,03 a debito della correntista, quanto al conto corrente n. 00351100000013713 acceso in Milano nel 1983 e in euro
2.564,13, quanto al conto corrente n. 6152/57284266 acceso nel 2006 a . CP_9
Tali saldi sono già aggiornati alla data del 31.12.2024, in ragione degli interessi di mora applicati dalla data di chiusura dei rapporti di conto corrente secondo il tasso legale, quanto al primo rapporto e secondo il tasso convenzionale quanto al secondo rapporto.
Ritiene il giudice di fare proprie e condividere le conclusioni contabili cui è pervenuto il consulente tecnico dell'ufficio, considerato come il relativo elaborato peritale sia risultato fedele al quesito sottoposto e scevro da palesi errori e/o omissioni.
Per l'effetto, quindi, la correntista deve essere condannata a pagare all'attrice la somma Parte_1
complessiva, determinata alla data del 31.12.2024 di euro 31.896,16, oltre a ulteriori interessi secondo il tasso legale sino al saldo.
Eccezione di nullità delle fideiussioni.
Va, invece, accolta per intero l'opposizione proposta dai due fideiussori e Pt_2 Pt_1
Questi ultimi, infatti, hanno eccepito la nullità parziale delle fideiussioni da loro prestate, in quanto riproduttive dell'intesa anticoncorrenziale censurata dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d'TA.
L'illiceità dell'intesa a monte determina, infatti, la nullità parziale, a valle, delle clausole n. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione, riproduttive dell'intesa anticoncorrenziale.
La nullità della clausola n. 6, di deroga all'art. 1957 c.c. comporta l'intervenuta decadenza in cui è
pagina 11 di 20 incorsa la creditrice, con conseguente liberazione del fideiussore.
Va osservato, infatti, come il testo della fideiussione omnibus oggetto di causa risulti, nella sostanza,
conforme allo schema di contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'A.B.I. nel 2003,
circostanza peraltro sotto alcun profilo contestata da parte opposta.
E' noto come la Banca d'TA, chiamata a esprimere un parere preventivo in relazione allo schema contrattuale sottoposto dall'ABI nel 2003, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 aveva sanzionato il modello negoziale, limitatamente alle clausole ivi contenute che prevedevano che “il
fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in
pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento,
inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; “qualora le obbligazioni
garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di
restituire le somme allo stesso erogate”; “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano
integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad
escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi
previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
In proposito la Banca d'TA, dopo avere riconosciuto come tali clausole fossero già stabilmente inserite negli schemi delle fideiussioni omnibus ordinariamente predisposte dagli istituti di credito, ha affermato come le stesse fossero il frutto di un accordo lesivo della concorrenza, accordo consacrato nel modello di fideiussione predisposto dall'A.B.I. e sottoposto al suo vaglio preventivo.
In particolare la Banca d'TA, facendo richiamo agli accertamenti dell'AGCM, ha evidenziato come
“secondo l'Autorità, l'istruttoria ha consentito di rilevare come il contenuto dello schema sia
sostanzialmente riprodotto nei contratti delle banche interpellate;
l'ampia diffusione delle clausole
pagina 12 di 20 oggetto di verifica non può essere ascritta a un fenomeno “spontaneo” del mercato, ma piuttosto agli
effetti di un'intesa esistente tra le banche sul tema della contrattualistica” e, ancora, che “la previsione
di talune clausole implicanti oneri aggiuntivi a carico del fideiussore risulta coerente con l'esigenza,
presente nell'ordinamento giuridico, di garantire una particolare tutela alle specificità del credito
bancario, in considerazione della rilevanza per lo sviluppo economico e sociale dell'attività di
concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica svolta dalle banche. Tale esigenza viene
soddisfatta, nello schema contrattuale predisposto dall'ABI, dalla clausola che dispone il pagamento
del fideiussore “a prima richiesta” della banca. Le altre clausole oggetto di approfondimento
istruttorio non sono risultate altrettanto necessarie alla funzione della garanzia bancaria;
in tal senso,
la loro diffusione generalizzata potrebbe produrre effetti anticoncorrenziali nella misura in cui
inducesse una completa uniformità dei comportamenti delle banche in senso ingiustificatamente
sfavorevole alla clientela”.
Sulla base di tali considerazioni, quindi, la Banca d'TA, osservando come “l'articolo 2, comma 1,
della legge n. 287/90 considera intese gli accordi e le pratiche concordate tra imprese nonché le
deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi,
associazioni di imprese ed altri organismi similari” e che “le condizioni generali di contratto
comunicate dall'ABI relativamente alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, in quanto
deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2,
comma 1, della legge n. 287/90”, ha sanzionato lo schema contrattuale predisposto dall'A.B.I. e rimesso al suo vaglio, limitatamente alle tre clausole sopra considerate, ricordando come “il successivo
comma dell'articolo 2 della legge n. 287/90 vieta “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per
effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno
pagina 13 di 20 del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel fissare
direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”,
quando queste siano suscettibili di restringere la concorrenza sui mercati interessati. Le
determinazioni di un'associazione di imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per
le scelte delle singole associate, possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese
concorrenti”.
Preso atto, quindi, della censura operata dalla Banca d'TA nei termini e per le motivazioni sopra riassunte, va ulteriormente ricordato come la Corte di Cassazione già nel 1999 (Cass. 827/1999), poi richiamata più recentemente nel 2017 (Cass. 29810/2017), abbia osservato come l'art. 2 della legge n.
287 del 1990 (cosiddetta legge "antitrust"), allorché dispone che siano nulle ad ogni effetto le "intese"
fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, non abbia inteso riferirsi solo alle "intese" in quanto contratti in senso tecnico, ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare "voluto".
Il legislatore, infatti, con la suddetta disposizione normativa ha inteso - in realtà e in senso più ampio -
proibire il fatto stesso della distorsione della concorrenza, che può essere il frutto anche di comportamenti "non contrattuali" o "non negoziali".
Secondo la Corte di Cassazione, quindi, “si rendono - così - rilevanti qualsiasi condotta di mercato
(anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale) purché con la
consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché anche le fattispecie in cui il meccanismo di
"intesa" rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente "unilaterali". Da ciò'
consegue che, allorché l'articolo in questione stabilisce la nullità delle "intese", non abbia inteso dar
pagina 14 di 20 rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva
sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio
originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza”.
Se, quindi, ai fini dell'art. 2 in esame è possibile attribuire rilievo anche a condotte di natura non negoziale, ciò avviene pur sempre al fine di integrare il requisito della fattispecie, ossia l'intesa, da considerarsi non necessariamente in un accordo in senso stretto, ma più latamente in una pratica concordata, rivolta al perseguimento di un obiettivo comune.
Ne consegue che l'estensione della nullità dall'intesa anticoncorrenziale in senso lato, ai negozi a
“valle”, frutto ed espressione di tale intesa, implica che sia assolto l'onere probatorio in ordine al collegamento esistente tra la prima e il secondo, ossia al fatto che la fideiussione omnibus prestata nel caso di specie sia stata modellata sullo schema di contratto predisposto dall'associazione di imprese,
con la finalità di aderire allo stesso e in tal modo escludere un ambito di differente negoziabilità (id est,
un margine di concorrenzialità).
Sotto il profilo propriamente temporale, invece, va osservato come le clausole incriminate fossero state già inserite nello schema contrattuale proposto dall'A.B.I. nel 1987 e che le stesse erano state riproposte immutate nel 2003, per poi essere vagliate e sanzionate dalla Banca d'TA.
E proprio in ragione di tale “conferma” dello schema contrattuale che si comprende e si spiega quanto osservato nel 2005 dalla Banca d'TA, là dove ha affermato che “secondo l'Autorità, l'istruttoria ha
consentito di rilevare come il contenuto dello schema sia sostanzialmente riprodotto nei contratti delle
banche interpellate;
l'ampia diffusione delle clausole oggetto di verifica non può essere ascritta a un
fenomeno “spontaneo” del mercato, ma piuttosto agli effetti di un'intesa esistente tra le banche sul
tema della contrattualistica”.
pagina 15 di 20 - Fideiussioni rilasciate successivamente al 2005.
L'applicazione dei principi e degli effetti delle decisioni sopra richiamati diventa particolarmente delicato nel caso in cui la contestazione di nullità parziale attenga a una fideiussione omnibus rilasciata in periodo successivo rispetto alla pronuncia della Banca d'TA.
Se, infatti, la garanzia risulti essere stata prestata su uno schema contrattuale sostanzialmente del tutto sovrapponibile a quello proposto dall'ABI nel 2003, deve ritenersi agevole presumere che la banca garantita abbia, sia pure a distanza di tempo, voluto “sfruttare” il risultato della intesa anticoncorrenziale accertata nel 2005, ponendo in essere una condotta unilaterale lesiva del mercato;
le tre clausole individuate dalla Banca d'TA, pertanto, andranno dichiarate nulle, secondo le indicazioni rese dalla Corte di Cassazione in ordine all'effetto contagioso della nullità dell'intesa a monte rispetto al contratto a valle attuativo della prima.
Nel caso di specie, la garanzia risulta prestata in forza di un modello contrattuale che, riproducendo le tre clausole suscettibili di nullità, si differenzia solo in minima parte dallo schema negoziale del 2003.
Inoltre, la stipulazione della fideiussione omnibus si colloca nel maggio del 2006, ossia nel periodo immediatamente successivo al provvedimento della Banca d'TA, ma antecedente al successivo provvedimento ABI che ha recepito le censure dell'Autorità Garante del Mercato.
L'intesa si colloca, pertanto, in un periodo grigio, per così dire di “transizione”, in cui non era stata ancora recepita dall'ABI la censura operata dalla Banca d'TA allo schema negoziale sino a quel momento proposto agli istituti di credito associati.
La particolare collocazione temporale delle fideiussioni, di poco successiva al maggio 2005 e antecedente al successivo provvedimento ABI, rende pertanto presumibile, seppur iuris tantum, il nesso eziologico fra le garanzie prestate dagli opponenti e la proposta contrattuale riferita dall'associazione di pagina 16 di 20 categoria agli istituti di credito aderenti.
Considerato ciò, va detto come l'orientamento giurisprudenziale forse preminente, facendo richiamo alle motivazioni del provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'TA, richieda, per il periodo successivo al 2005, la prova di un ulteriore requisito, ossia la diffusione dell'utilizzo delle tre clausole da parte del ceto bancario, anche nell'anno in cui è stata prestata la garanzia oggetto di disamina.
Secondo tale impostazione, infatti, solo là dove fosse provata la persistenza della generalizzata diffusione dell'utilizzo di tali clausole, potrebbe accertarsi come, sia pure a distanza di tempo dal provvedimento della Banca d'TA, persista la lesione al mercato e, quindi, le tre clausole vadano dichiarate nulle o, quantomeno, sia possibile affermare la sussistenza di una nuova intesa anticoncorrenziale.
Ritiene chi scrive che l'accertamento di tale requisito fattuale richieda ulteriori precisazioni.
Come, infatti, sopra evidenziato, nel 2005 la Banca d'TA, sul presupposto che “l'articolo 2, comma
1, della legge n. 287/90 considera intese gli accordi e le pratiche concordate tra imprese nonché le
deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi,
associazioni di imprese ed altri organismi similari”, ha enfatizzato il requisito della diffusione delle clausole fra i principali istituti bancari, proprio quale prova dell'adesione di questi alla deliberazione dell'associazione di categoria, che aveva proposto ai propri associati uno schema contrattuale di fideiussione omnibus.
In presenza, infatti, di una deliberazione dell'organismo rappresentativo delle imprese di un settore,
solo la diffusione dell'adesione alla stessa concreta la lesione al mercato, ossia al bene tutelato dalla normativa a protezione della concorrenza;
diverso è, invece, il caso in cui venga accertata una intesa in senso letterale fra due o più operatori di un settore di mercato, dato che tale accordo è di per sé illecito,
pagina 17 di 20 riflettendosi sui contratti a valle, anche se allo stesso avessero partecipato solo i due imprenditori paciscenti, senza che nessun concorrente vi avesse aderito o vi si fosse adeguato.
Non avendo, quindi, nel 2005 la Banca d'TA accertato uno specifico accordo anticoncorrenziale fra due o più banche, ma avendo esaminato lo schema contrattuale proposto dall'ABI ai propri associati, il rilievo della diffusione dell'utilizzo di tale schema (già sostanzialmente in circolazione in ragione della precedente circolare dell'ABI del 1987 che proponeva un modulo contrattuale sostanzialmente analogo,
comprensivo delle tre clausole) è stato determinante per poter riscontrare la lesione del mercato in materia di fideiussioni omnibus.
Ma nell'ottobre 2006 l'ABI, a seguito del più volte richiamato provvedimento della Banca d'TA, ha emanato una nuova circolare, modificando il modulo contrattuale di fideiussione omnibus proposto ai propri associati e, in tal modo, facendo venir meno la lesione al mercato in precedenza rilevata in ragione dei precedenti schemi contrattuali proposti.
Ne consegue che per gli anni successivi al 2006 non permanga più l'illecito concorrenziale rilevato nel
2005, con l'effetto che, salvo il caso già esaminato di utilizzo persistente dello schema contrattuale proposto sino al 2005 (ossia di fideiussione omnibus sostanzialmente sovrapponibile al modello esaminato dalla Banca d'TA), sorga la necessità di accertare ex novo una intesa anticoncorrenziale fra due o più banche.
Nel caso di specie, tuttavia, la stipulazione della fideiussione, come si è detto, si colloca in data anteriore al provvedimento ABI di recepimento delle censure della Banca d'TA, con l'effetto che,
alla data di perfezionamento della garanzia, persisteva il presupposto della violazione concorrenziale,
ossia la direttiva dell'associazione di categoria.
Ciò comporta, pertanto, che, non essendo ancora sopraggiunta la nuova proposta contrattuale ad opera pagina 18 di 20 dell'ABI, non si ricade ancora in quella fase successiva all'ottobre 2006, in relazione alla quale, come si è visto, è necessario provare ex novo i presupposti di una lesione illecita del mercato.
La particolare collocazione temporale delle fideiussioni oggetto del presente giudizio, rende invece presumibile, seppur iuris tantum, il nesso di collegamento tra la garanzia prestata dagli opponenti e lo schema contrattuale proposto dall'ABI del 2003 e, quindi, l'effetto lesivo del contratto a valle, in quanto attuazione della violazione concorrenziale determinata dall'accertata diffusione di tale schema negoziale, adottato dalla maggioranza degli istituti di credito.
Ciò comporta, quale inevitabile conseguenza, la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., cui consegue, quale effetto diretto, che la creatrice, per evitare l'effetto liberatorio dei fideiussori, avrebbe dovuto far valere le proprie ragioni di credito nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione sottostante garantita.
Nessuna prova e neppure allegazioni in tali termini è stata resa dall'opposta, la quale non ha in alcun modo argomentato in proposito.
Va, pertanto, attestata la liberazione dei fideiussori, con assorbimento della domanda trasversale proposta da ei confronti di Pt_1 Parte_1
Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, considerata la difesa unitaria di e e Pt_1 Pt_2
l'accoglimento dell'opposizione in misura integrale solo per il fideiussore, deve rispetto a loro essere riscontrata una soccombenza parziale, tale da giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite;
viceversa, l'opposta va condannata a rifondere l'opponente rispetto al quale è interamente Pt_1
soccombente, delle spese di lite, parametrate all'importo garantito (euro 30.000,00) e quindi della somma complessiva di euro 4.891,50, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 585,00 per spese generali ed euro pagina 19 di 20 406,50 per rimborso spese.
Le spese di c.t.u., liquidate in complessivi euro 5.400,00, oltre i.v.a. e previdenza, vanno poste in via definitiva a carico solidale degli opponenti e dell'opposta in pari misura. Pt_1 Pt_2
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da e da Parte_1 Parte_2
nei confronti di quale mandataria di Parte_1 Controparte_1 CP_2
revoca il decreto ingiuntivo n. 2931/2024 emesso dal Tribunale di Milano;
[...]
- condanna l'opponente a pagare all'opposta la minor somma di euro 31.896,16, oltre Parte_1
a ulteriori interessi secondo il tasso legale dall'1.1.2025 sino al saldo;
- compensa le spese di lite relativamente al rapporto processuale intercorso fra e Parte_1
con l'opposta; Parte_2
- condanna l'opposta a rifondere delle spese di lite, liquidate in complessivi euro Parte_1
4.891,50, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 585,00 per spese generali ed euro 406,50 per rimborso spese;
- pone definitivamente a carico solidale degli opponenti e dell'opposta in pari Parte_1 Pt_2
misura le spese di c.t.u., liquidate in complessivi euro 5.400,00, oltre i.v.a. e previdenza.
Così deciso in Milano il 16 aprile 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
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