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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/10/2025, n. 2844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2844 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3654/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa TA Monte Presidente
- dr.ssa Cristina Giannelli Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3654/2023 r.g., vertente in grado di appello tra
(c. f. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli Avv.ti Stefano SALAROLI (c. f. e Andrea Raffaele C.F._2
ARLEO, difensori che hanno dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni presso i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
Email_1
Email_2 appellante-attrice in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
e
(c. f. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1 C.F._3 dagli Avv.ti Stefano SALAROLI (c. f. e Andrea Raffaele ARLEO, C.F._2
pagina 1 di 4 difensori che hanno dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni presso i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
Email_3
Email_2 appellante-attore in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
e
(c. f. – p. iva con sede in Milano via Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
Cornalia n. 30, in persona del procuratore speciale , rappresentata e difesa, giusta CP_3 procura in atti, dagli Avv.ti Paolo TE (C. f. ) e Andrea C.F._4
TE (c. f. ), elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._5 dell'Avv. Andrea TE in Milano via dell'Annunciata 23/4 pec: Email_4 appellata-convenuta in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
e
(c. f. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_4 C.F._6 dall'Avv. Raffaele DE SIMONE (c. f. ), difensore che ha dichiarato di voler C.F._7 ricevere notifiche e comunicazione relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_5 appellato-convenuto in riassunzione ex art. 293 c.p.c.
e
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_5 C.F._8 dall'Avv. Raffaele DE SIMONE (c. f. ), difensore che ha dichiarato di voler C.F._7 ricevere notifiche e comunicazione relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_5 appellato-convenuto in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
e
(c. f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_6 C.F._9 dall'Avv. Antonio STICOZZI (c. f. presso il cui studio legale in San C.F._10
NI IC (FG) alla via Silvio Pellico n. 7 è elettivamente domiciliata, difensore che ha pagina 2 di 4 dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_6 appellata-convenuto in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
e
(c. f. ), rappresentata e difesa, giusta procura n atti, Controparte_7 C.F._11 dall'Avv. Raffaele De SIMONE (c. f. ) difensore che ha dichiarato di voler C.F._7 ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_5 appellata-convenuta in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
e
(c. f. ), rappresentata e difesa, giusta procura n atti, Controparte_8 C.F._12 dall'Avv. Raffaele De SIMONE (c. f. ) difensore che ha dichiarato di voler C.F._7 ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_5 appellata-convenuta in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
premesso che si procede in riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione e che la causa è stata ritualmente riassunta ad opera degli appellanti- attori in riassunzione e Parte_1 CP_1 rilevato che, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale (Cass. Civ. Sez. VI 26.04.2017 n. 10213), il giudizio di rinvio conseguente a cassazione non dà origine ad un nuovo ed autonomo giudizio, costituendo una fase ulteriore ma autonoma di quello originario da ritenersi unitario, con la logica conseguenza che nel giudizio di rinvio le parti conservano la stessa posizione processuale e trova applicazione la disciplina regolante il giudizio di appello vigente all'atto di proposizione del gravame – che resta individuato nell'appello originariamente proposto – da individuarsi, nel caso di specie, in ragione del momento di proposizione dell'appello, nella disciplina processuale anteriore alla riforma
“Cartabia”;
pagina 3 di 4 rilevato che all'udienza del 29.05.2025 la causa era chiamata in trattazione e, verificata la rituale costituzione del contraddittorio, era rinviata per la precisazione delle conclusioni ex art. 190 c.p.c. all'udienza dell'11.09.2025, da tenersi in modalità cartolare, e che per la predetta udienza tutte le parti in causa, sebbene alcune di esse avessero già depositato difese scritte, rappresentavano la possibile soluzione bonaria della controversia chiedendo fissazione di altra udienza per la definizione transattiva;
rilevato che all'udienza del 9.10.2025 sì fissata, della quale era data comunicazione alle parti, non essendo nessuna di esse comparsa, ex art. 309 c.p.c. era fissata successiva udienza per il 23.10.2025;
rilevato che anche alla predetta udienza del 23.10.2025, della quale era data rituale comunicazione alle parti, nessuno compariva;
ritenuto che va, pertanto, dichiarata l'estinzione del processo e disposta la cancellazione della causa dal ruolo;
rilevato che la pronuncia di estinzione va adottata con sentenza, trattandosi di provvedimento che definisce il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo ai sensi del dettato dell'art. 279 comma 2 c.p,c. (cfr. Cass. Civ. n. 12537/2003)
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
Il consigliere relatore-estensore
dr. Marco del Vecchio
Il Presidente
dr.ssa TA Monte
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa TA Monte Presidente
- dr.ssa Cristina Giannelli Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3654/2023 r.g., vertente in grado di appello tra
(c. f. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli Avv.ti Stefano SALAROLI (c. f. e Andrea Raffaele C.F._2
ARLEO, difensori che hanno dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni presso i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
Email_1
Email_2 appellante-attrice in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
e
(c. f. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1 C.F._3 dagli Avv.ti Stefano SALAROLI (c. f. e Andrea Raffaele ARLEO, C.F._2
pagina 1 di 4 difensori che hanno dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni presso i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
Email_3
Email_2 appellante-attore in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
e
(c. f. – p. iva con sede in Milano via Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
Cornalia n. 30, in persona del procuratore speciale , rappresentata e difesa, giusta CP_3 procura in atti, dagli Avv.ti Paolo TE (C. f. ) e Andrea C.F._4
TE (c. f. ), elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._5 dell'Avv. Andrea TE in Milano via dell'Annunciata 23/4 pec: Email_4 appellata-convenuta in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
e
(c. f. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_4 C.F._6 dall'Avv. Raffaele DE SIMONE (c. f. ), difensore che ha dichiarato di voler C.F._7 ricevere notifiche e comunicazione relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_5 appellato-convenuto in riassunzione ex art. 293 c.p.c.
e
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_5 C.F._8 dall'Avv. Raffaele DE SIMONE (c. f. ), difensore che ha dichiarato di voler C.F._7 ricevere notifiche e comunicazione relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_5 appellato-convenuto in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
e
(c. f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_6 C.F._9 dall'Avv. Antonio STICOZZI (c. f. presso il cui studio legale in San C.F._10
NI IC (FG) alla via Silvio Pellico n. 7 è elettivamente domiciliata, difensore che ha pagina 2 di 4 dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_6 appellata-convenuto in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
e
(c. f. ), rappresentata e difesa, giusta procura n atti, Controparte_7 C.F._11 dall'Avv. Raffaele De SIMONE (c. f. ) difensore che ha dichiarato di voler C.F._7 ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_5 appellata-convenuta in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
e
(c. f. ), rappresentata e difesa, giusta procura n atti, Controparte_8 C.F._12 dall'Avv. Raffaele De SIMONE (c. f. ) difensore che ha dichiarato di voler C.F._7 ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_5 appellata-convenuta in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
premesso che si procede in riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione e che la causa è stata ritualmente riassunta ad opera degli appellanti- attori in riassunzione e Parte_1 CP_1 rilevato che, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale (Cass. Civ. Sez. VI 26.04.2017 n. 10213), il giudizio di rinvio conseguente a cassazione non dà origine ad un nuovo ed autonomo giudizio, costituendo una fase ulteriore ma autonoma di quello originario da ritenersi unitario, con la logica conseguenza che nel giudizio di rinvio le parti conservano la stessa posizione processuale e trova applicazione la disciplina regolante il giudizio di appello vigente all'atto di proposizione del gravame – che resta individuato nell'appello originariamente proposto – da individuarsi, nel caso di specie, in ragione del momento di proposizione dell'appello, nella disciplina processuale anteriore alla riforma
“Cartabia”;
pagina 3 di 4 rilevato che all'udienza del 29.05.2025 la causa era chiamata in trattazione e, verificata la rituale costituzione del contraddittorio, era rinviata per la precisazione delle conclusioni ex art. 190 c.p.c. all'udienza dell'11.09.2025, da tenersi in modalità cartolare, e che per la predetta udienza tutte le parti in causa, sebbene alcune di esse avessero già depositato difese scritte, rappresentavano la possibile soluzione bonaria della controversia chiedendo fissazione di altra udienza per la definizione transattiva;
rilevato che all'udienza del 9.10.2025 sì fissata, della quale era data comunicazione alle parti, non essendo nessuna di esse comparsa, ex art. 309 c.p.c. era fissata successiva udienza per il 23.10.2025;
rilevato che anche alla predetta udienza del 23.10.2025, della quale era data rituale comunicazione alle parti, nessuno compariva;
ritenuto che va, pertanto, dichiarata l'estinzione del processo e disposta la cancellazione della causa dal ruolo;
rilevato che la pronuncia di estinzione va adottata con sentenza, trattandosi di provvedimento che definisce il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo ai sensi del dettato dell'art. 279 comma 2 c.p,c. (cfr. Cass. Civ. n. 12537/2003)
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
Il consigliere relatore-estensore
dr. Marco del Vecchio
Il Presidente
dr.ssa TA Monte
pagina 4 di 4