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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 24/03/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
Salvatore Abbate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1066/2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
Tra
(C.F. ) nata CA (PA) il Parte_1 C.F._1
20/04/1976, elettivamente domiciliato in CA, via Termitana n. 19,
presso l'avvocato Salvatore Parrinello, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
-parte attrice- contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio M.
Cagnes e dall'avv. Giacomo Raneri, ed elettivamente domiciliata presso lo
Studio di quest'ultimo, in Termini Imerese, via Belvedere Principe di
Piemonte n. 50;
-parte convenuta-
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lorenzo
Tassone, Katia Serra e Rocco Lentini, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo, via G. Alessi n. 25;
-parte convenuta-
(C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa, dall'Avv. Alessandro
Stratta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonio Gentile, sito in Palermo, via Catania 5;
-terza chiamata-
(C.F: ), in persona del Parte_2 P.IVA_4
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Pinerolo (TO), Piazza
Garibaldi;
-terza chiamata contumace-
OGGETTO: risarcimento del danno da inadempimento contrattuale - art. 1218 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 28/11/2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni come da verbale in parti data al quale si rinvia.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
ha citato in giudizio e Parte_1 Controparte_2 [...]
per ottenerne la condanna in solido al pagamento di € Controparte_1
19.807,55, a titolo di risarcimento del danno, derivante dal sinistro avvenuto il 28/12/2013.
L'attrice ha dedotto di essere caduta, in presenza dell'istruttore nel corso di una lezione di sci messa a disposizione da e di Controparte_1
avere subito gravi lesioni al ginocchio destro, riportando, una invalidità
permanente pari all' 8%, una ITT per 30 giorni e una ITP per 60 giorni.
Ha chiesto pertanto la condanna in solido di e di Controparte_2 [...]
al pagamento del risarcimento del danno subito, Controparte_1
quantificato in euro € 19.807,55, oltre ad € 483,39 per spese mediche.
Con comparsa di costituzione del 28/06/2018, ha Controparte_2
eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo di non essere parte del contratto di assicurazione, svolgendo unicamente attività
di gestione dei sinistri per conto della compagnia assicuratrice titolare effettiva del rapporto, Europ Assistance Holding Irish Branch. Ha chiesto pertanto di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva.
Con comparsa di costituzione e chiamata del terzo del 28/06/2018,
[...]
ha dedotto la nullità della citazione per mancanza del Controparte_4
requisito di cui all' art. 163, comma 3 n. 4), stante il carattere generico delle allegazioni di parte attrice;
nel merito ha contestato la pretesa attorea, chiedendo in subordine accertarsi il suo diritto ad essere manlevata da e da Controparte_5 Controparte_6
.
[...]
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Con comparsa di costituzione del 8/01/2019, si è costituita in giudizio la contestando in fatto e in diritto le Controparte_5
domande proposte nei suoi confronti e deducendo, la nullità dell'atto introduttivo per mancanza del requisito di cui all'art. 163 n. 4), nonché
l'imputabilità integrale del danno all'attrice.
regolarmente citata, non si è Controparte_6
costituita in giudizio.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione di prova documentale e orale, nonché mediante consulenza medico-legale.
All'udienza del 28/11/2024 la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di nullità dell'atto di citazione, dal momento che la domanda proposta risulta sufficientemente specificata nei suoi fatti costitutivi.
Nel merito, va evidenziato che grava su colui che esercita la pretesa risarcitoria da inadempimento contrattuale l'onere di provare il titolo, il nesso causale e il pregiudizio risarcibile lamentato (cfr. Cass. civ. n.
21511/24 e Cass. civ. SS. UU. n. 13533/01).
Grava invece sul presunto danneggiante inadempiente l'onere di provare l'esatto adempimento della prestazione.
L'attrice ha adeguatamente assolto al predetto onere probatorio.
Infatti, per quanto attiene al titolo della pretesa, la convenuta
[...]
non ha contestato la sussistenza del rapporto Controparte_1
contrattuale allegato dall'attrice, essendosi limitata a contestare
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
l'imputabilità alla stessa del pregiudizio lamentato, ritenendo che la responsabilità del danno fosse, in ipotesi, da attribuire alle scuole di sci che all'epoca dei fatti prestavano la propria attività.
Tale ricostruzione, tuttavia, non può essere accolta. Infatti, come confermato dallo stesso teste all'udienza del 20.4.2023, tutti gli Tes_1
ospiti della struttura potevano accedere alle lezioni di sci messe a disposizione dalla stessa.
Ne consegue che, quand'anche il servizio fosse stato offerto da terzi per conto della struttura ricettiva, quest'ultima sarebbe chiamata a rispondere del loro operato ai sensi di cui all'art. 1228 c.c.
Tale norma, infatti, pone in capo all'obbligato la responsabilità derivante dal fatto dell'ausiliario di cui il medesimo si serve per l'adempimento.
In altri termini, avendo eseguito la prestazione Controparte_1
promessa all'attrice mediante l'opera di terzi ausiliari, è chiamata a rispondere del danno cagionato da questi ultimi nell'adempimento.
Per quanto attiene al pregiudizio risarcibile, l'attrice ha offerto adeguata prova del danno sofferto e della sua riconducibilità al sinistro occorso durante le lezioni di sci proposte da CP_7
La documentazione medica in atti (esaminata anche dal CTU) riporta date immediatamente successive alla data del predetto sinistro, la cui storicità
è stata confermata dal teste all'udienza del 5.10.2022 (vds. Tes_2
verbale in pari data, “E' vero, io ero davanti, mia moglie e il maestro dietro.
E' caduta nel corso della lezione. E' vero, mia moglie non poteva alzarsi
perché aveva dolori al ginocchio destro. Poi il maestro l'ha portata al punto
di primo soccorso. mia moglie è caduta mentre sciava”).
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Lo stesso CTU, poi, ha ritenuto compatibile le lesioni accertate col sinistro, escludendo la possibilità di ricondurle ad ulteriori cause (cfr.
relazione a firma del dott. pag. 6). Per_1
Di contro la struttura ricettiva convenuta nulla ha provato in ordine al proprio esatto adempimento, ossia in ordine alla vigilanza sulla sicurezza ed incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruiva della prestazione,
dimostrando che le lesioni subite siano state conseguenza di circostanze autonome e non imputabili alla medesima (cfr. Cass. civ. n., 3612/14).
La domanda risarcitoria proposta nei confronti di , Controparte_1
quindi, sotto il profilo dell'an risulta fondata.
In ordine al quantum risarcibile, si osserva che le lesioni riportate in occasione della caduta del 18.12.2013 hanno provocato a Parte_1
una inabilità temporanea assoluta di 10 giorni, una inabilità
[...]
temporanea relativa – al, 50% e al 25% delle attitudini del soggetto –
rispettivamente di ulteriori giorni 10 e 20, e, infine, un danno biologico permanente pari al 4% dell'integrità psico-fisica totale, come accertato dal
C.T.U. nominato in corso di causa (cfr. relazione cit.).
Per la liquidazione, necessariamente equitativa (in considerazione della natura squisitamente non patrimoniale dei beni attinti e dei pregiudizi conseguitine), del danno come sopra riconosciuto, questo Tribunale
aderisce ai criteri fatti propri dalle più recenti pronunce della Corte di
Cassazione in materia;
adottando i parametri ed i valori indicati nelle
Tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano, cui i giudici di legittimità
hanno riconosciuto una “vocazione” nazionale (anche nelle controversie attinenti a danni prodotti da eventi estranei alla circolazione stradale),
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
indicandoli come parametri equi, cioè idonei a garantire la parità di trattamento, e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di incrementarne o ridurne l'entità
(Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 14402 del 30 giugno 2011; conf. Cass. Civ.,
Sez. 3, sent. n. 12408 del 7 giugno 2011).
I valori tabellari in questione tengono, infatti, conto dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle note pronunce dell'11.11.2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975), muovendo proprio dall'esigenza di addivenire ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale comprensiva della componente relativa alla lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico
– legale e del danno conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore e sofferenza soggettiva.
In applicazione degli enunciati criteri, considerato che non risulta neppure genericamente allegata una sofferenza morale nel senso sopra chiarito, avuto riguardo ai valori riportati nelle tabelle milanesi aggiornate
– edizione 2021, con riferimento al periodo di inabilità temporanea, così
come accertato dal C.T.U., va equitativamente liquidata la somma di €
72,00 per ogni giorno di invalidità totale, proporzionalmente ridotto per il periodo di inabilità parziale al 50% e al 25%. Il danno sofferto in conseguenze del periodo di invalidità temporanea, pertanto, va complessivamente liquidato in € 1.440.
Tenuto conto dell'età della parte lesa (37 anni) al tempo del consolidamento dei postumi, del grado di invalidità permanente (4%) e del valore base (€ 1.167,29 già demoltiplicato) per punto di “danno biologico
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
puro”, va liquidata la somma pari ad € 4669,16, che non occorre ulteriormente personalizzare in assenza di puntuali allegazioni in ordine agli ulteriori o più intensi effetti della lesione organica sul piano dinamico
– relazionale.
Il danno non patrimoniale subito dall'attrice è liquidabile quindi in complessivi euro 6.019,16, in valori alla data del marzo 2021, pari ad euro 7054,46 in valori attuali (rivalutati in base agli indici ISTAT F.O.I.).
L'attore non ha allegato, né provato di aver subito un danno da ritardato pagamento di quanto dovuto a titolo risarcitorio, di conseguenza non ha diritto al riconoscimento degli interessi c.d. compensativi (cfr. Cass. n.
3268 del 12/02/2008, secondo cui il creditore, per ottenere il risarcimento della posta di danno in esame, deve allegare e provare,
anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata, o liquidata in moneta attuale, è inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo;
cfr. anche Cass. n. 15823 del 28/07/2005, Cass.
n. 22347 del 24/10/2007, Cass. n. 3355 del 12/02/2010, Cass. 17155
del 09/10/2012, Cass., Sez. Un., n. 1712 del 17/02/1995, nonché Cass.
n. 3173 del 18/02/2016, secondo cui il pregiudizio in esame “non è in re ipsa, ma deve essere allegato e provato da chi lo invoca: vuoi dimostrando quale fosse la propria propensione al risparmio;
vuoi dimostrando quale fosse il rendimento delle operazioni finanziarie in cui avrebbe verosimilmente investito il capitale dovutogli, in caso di tempestivo adempimento da parte del debitore;
vuoi dimostrando quali maggiori oneri od interessi passivi avrebbe evitato di pagare se, disponendo
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
tempestivamente della somma dovutagli, avesse potuto evitare di ricorrere al mercato del credito”; cfr. altresì la recentissima Cass. n. 18564 del
13/07/2018). In particolare, l'esiguità degli importi liquidati in sentenza porta ad escludere, in mancanza di allegazione contraria, che il denaro sarebbe stato impiegato in un investimento produttivo di reddito.
Il va pertanto condannato a pagare all'attrice la Controparte_1
somma di € 7054,46, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
A tali somme vanno poi aggiunte le spese mediche documentate pari ad euro 291,86.
Le spese di CTP, invece, vanno regolate nell'ambito del governo delle spese di lite (cfr. Cass. civ. n. 26729/24).
Per quanto attiene alla domanda proposta nei confronti di P_
, la stessa va rigettata, dal momento che l'attrice non ha offerto prova
[...]
del titolo su cui la pretesa è fondata.
Giungendo da ultimo all'esame delle domande di manleva proposta dalla convenuta nei confronti di Controparte_1 Controparte_3
e di , la stessa non può trovare
[...] Parte_2
accoglimento. La convenuta, infatti, non ha offerto adeguata prova di quale associazione abbia offerto materialmente il servizio per suo conto,
tanto che ancora in sede di comparsa conclusionale formula la propria pretesa in via alternativa nei confronti delle terze chiamate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione die parametri di cui al dm 55/14 per le cause
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
di valore sino ad euro 26.000 ridotti al 50% in ragione della complessità
delle questioni affrontate.
Le spese di CTU vanno poste, nei rapporti interni, in capo al
[...]
Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa,
definitivamente pronunciando:
- condanna al pagamento in favore di parte Controparte_1
attrice della somma di euro 7346,32, oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
- rigetta la domanda attorea proposta nei confronti di P_
[...]
- rigetta la domanda di manleva proposta da Controparte_1
nei confronti delle terze chiamate;
- condanna al al pagamento delle spese di Controparte_1
lite in favore di parte attrice, che liquida per compensi in complessivi euro 2540,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, e per spese vive in euro 475,31;
- condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore di che liquida in complessivi euro Controparte_2
2540,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_1
in favore di che liquida in Controparte_5
complessivi euro 2540,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
- pone definitivamente in capo a le spese di Controparte_1
CTU.
Così deciso in Termini Imerese, in data 24/3/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico,
viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Daniele Salvatore
Abbate, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4
del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n.
44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
Salvatore Abbate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1066/2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
Tra
(C.F. ) nata CA (PA) il Parte_1 C.F._1
20/04/1976, elettivamente domiciliato in CA, via Termitana n. 19,
presso l'avvocato Salvatore Parrinello, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
-parte attrice- contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio M.
Cagnes e dall'avv. Giacomo Raneri, ed elettivamente domiciliata presso lo
Studio di quest'ultimo, in Termini Imerese, via Belvedere Principe di
Piemonte n. 50;
-parte convenuta-
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lorenzo
Tassone, Katia Serra e Rocco Lentini, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo, via G. Alessi n. 25;
-parte convenuta-
(C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa, dall'Avv. Alessandro
Stratta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonio Gentile, sito in Palermo, via Catania 5;
-terza chiamata-
(C.F: ), in persona del Parte_2 P.IVA_4
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Pinerolo (TO), Piazza
Garibaldi;
-terza chiamata contumace-
OGGETTO: risarcimento del danno da inadempimento contrattuale - art. 1218 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 28/11/2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni come da verbale in parti data al quale si rinvia.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
ha citato in giudizio e Parte_1 Controparte_2 [...]
per ottenerne la condanna in solido al pagamento di € Controparte_1
19.807,55, a titolo di risarcimento del danno, derivante dal sinistro avvenuto il 28/12/2013.
L'attrice ha dedotto di essere caduta, in presenza dell'istruttore nel corso di una lezione di sci messa a disposizione da e di Controparte_1
avere subito gravi lesioni al ginocchio destro, riportando, una invalidità
permanente pari all' 8%, una ITT per 30 giorni e una ITP per 60 giorni.
Ha chiesto pertanto la condanna in solido di e di Controparte_2 [...]
al pagamento del risarcimento del danno subito, Controparte_1
quantificato in euro € 19.807,55, oltre ad € 483,39 per spese mediche.
Con comparsa di costituzione del 28/06/2018, ha Controparte_2
eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo di non essere parte del contratto di assicurazione, svolgendo unicamente attività
di gestione dei sinistri per conto della compagnia assicuratrice titolare effettiva del rapporto, Europ Assistance Holding Irish Branch. Ha chiesto pertanto di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva.
Con comparsa di costituzione e chiamata del terzo del 28/06/2018,
[...]
ha dedotto la nullità della citazione per mancanza del Controparte_4
requisito di cui all' art. 163, comma 3 n. 4), stante il carattere generico delle allegazioni di parte attrice;
nel merito ha contestato la pretesa attorea, chiedendo in subordine accertarsi il suo diritto ad essere manlevata da e da Controparte_5 Controparte_6
.
[...]
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Con comparsa di costituzione del 8/01/2019, si è costituita in giudizio la contestando in fatto e in diritto le Controparte_5
domande proposte nei suoi confronti e deducendo, la nullità dell'atto introduttivo per mancanza del requisito di cui all'art. 163 n. 4), nonché
l'imputabilità integrale del danno all'attrice.
regolarmente citata, non si è Controparte_6
costituita in giudizio.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione di prova documentale e orale, nonché mediante consulenza medico-legale.
All'udienza del 28/11/2024 la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di nullità dell'atto di citazione, dal momento che la domanda proposta risulta sufficientemente specificata nei suoi fatti costitutivi.
Nel merito, va evidenziato che grava su colui che esercita la pretesa risarcitoria da inadempimento contrattuale l'onere di provare il titolo, il nesso causale e il pregiudizio risarcibile lamentato (cfr. Cass. civ. n.
21511/24 e Cass. civ. SS. UU. n. 13533/01).
Grava invece sul presunto danneggiante inadempiente l'onere di provare l'esatto adempimento della prestazione.
L'attrice ha adeguatamente assolto al predetto onere probatorio.
Infatti, per quanto attiene al titolo della pretesa, la convenuta
[...]
non ha contestato la sussistenza del rapporto Controparte_1
contrattuale allegato dall'attrice, essendosi limitata a contestare
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
l'imputabilità alla stessa del pregiudizio lamentato, ritenendo che la responsabilità del danno fosse, in ipotesi, da attribuire alle scuole di sci che all'epoca dei fatti prestavano la propria attività.
Tale ricostruzione, tuttavia, non può essere accolta. Infatti, come confermato dallo stesso teste all'udienza del 20.4.2023, tutti gli Tes_1
ospiti della struttura potevano accedere alle lezioni di sci messe a disposizione dalla stessa.
Ne consegue che, quand'anche il servizio fosse stato offerto da terzi per conto della struttura ricettiva, quest'ultima sarebbe chiamata a rispondere del loro operato ai sensi di cui all'art. 1228 c.c.
Tale norma, infatti, pone in capo all'obbligato la responsabilità derivante dal fatto dell'ausiliario di cui il medesimo si serve per l'adempimento.
In altri termini, avendo eseguito la prestazione Controparte_1
promessa all'attrice mediante l'opera di terzi ausiliari, è chiamata a rispondere del danno cagionato da questi ultimi nell'adempimento.
Per quanto attiene al pregiudizio risarcibile, l'attrice ha offerto adeguata prova del danno sofferto e della sua riconducibilità al sinistro occorso durante le lezioni di sci proposte da CP_7
La documentazione medica in atti (esaminata anche dal CTU) riporta date immediatamente successive alla data del predetto sinistro, la cui storicità
è stata confermata dal teste all'udienza del 5.10.2022 (vds. Tes_2
verbale in pari data, “E' vero, io ero davanti, mia moglie e il maestro dietro.
E' caduta nel corso della lezione. E' vero, mia moglie non poteva alzarsi
perché aveva dolori al ginocchio destro. Poi il maestro l'ha portata al punto
di primo soccorso. mia moglie è caduta mentre sciava”).
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Lo stesso CTU, poi, ha ritenuto compatibile le lesioni accertate col sinistro, escludendo la possibilità di ricondurle ad ulteriori cause (cfr.
relazione a firma del dott. pag. 6). Per_1
Di contro la struttura ricettiva convenuta nulla ha provato in ordine al proprio esatto adempimento, ossia in ordine alla vigilanza sulla sicurezza ed incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruiva della prestazione,
dimostrando che le lesioni subite siano state conseguenza di circostanze autonome e non imputabili alla medesima (cfr. Cass. civ. n., 3612/14).
La domanda risarcitoria proposta nei confronti di , Controparte_1
quindi, sotto il profilo dell'an risulta fondata.
In ordine al quantum risarcibile, si osserva che le lesioni riportate in occasione della caduta del 18.12.2013 hanno provocato a Parte_1
una inabilità temporanea assoluta di 10 giorni, una inabilità
[...]
temporanea relativa – al, 50% e al 25% delle attitudini del soggetto –
rispettivamente di ulteriori giorni 10 e 20, e, infine, un danno biologico permanente pari al 4% dell'integrità psico-fisica totale, come accertato dal
C.T.U. nominato in corso di causa (cfr. relazione cit.).
Per la liquidazione, necessariamente equitativa (in considerazione della natura squisitamente non patrimoniale dei beni attinti e dei pregiudizi conseguitine), del danno come sopra riconosciuto, questo Tribunale
aderisce ai criteri fatti propri dalle più recenti pronunce della Corte di
Cassazione in materia;
adottando i parametri ed i valori indicati nelle
Tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano, cui i giudici di legittimità
hanno riconosciuto una “vocazione” nazionale (anche nelle controversie attinenti a danni prodotti da eventi estranei alla circolazione stradale),
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
indicandoli come parametri equi, cioè idonei a garantire la parità di trattamento, e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di incrementarne o ridurne l'entità
(Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 14402 del 30 giugno 2011; conf. Cass. Civ.,
Sez. 3, sent. n. 12408 del 7 giugno 2011).
I valori tabellari in questione tengono, infatti, conto dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle note pronunce dell'11.11.2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975), muovendo proprio dall'esigenza di addivenire ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale comprensiva della componente relativa alla lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico
– legale e del danno conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore e sofferenza soggettiva.
In applicazione degli enunciati criteri, considerato che non risulta neppure genericamente allegata una sofferenza morale nel senso sopra chiarito, avuto riguardo ai valori riportati nelle tabelle milanesi aggiornate
– edizione 2021, con riferimento al periodo di inabilità temporanea, così
come accertato dal C.T.U., va equitativamente liquidata la somma di €
72,00 per ogni giorno di invalidità totale, proporzionalmente ridotto per il periodo di inabilità parziale al 50% e al 25%. Il danno sofferto in conseguenze del periodo di invalidità temporanea, pertanto, va complessivamente liquidato in € 1.440.
Tenuto conto dell'età della parte lesa (37 anni) al tempo del consolidamento dei postumi, del grado di invalidità permanente (4%) e del valore base (€ 1.167,29 già demoltiplicato) per punto di “danno biologico
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
puro”, va liquidata la somma pari ad € 4669,16, che non occorre ulteriormente personalizzare in assenza di puntuali allegazioni in ordine agli ulteriori o più intensi effetti della lesione organica sul piano dinamico
– relazionale.
Il danno non patrimoniale subito dall'attrice è liquidabile quindi in complessivi euro 6.019,16, in valori alla data del marzo 2021, pari ad euro 7054,46 in valori attuali (rivalutati in base agli indici ISTAT F.O.I.).
L'attore non ha allegato, né provato di aver subito un danno da ritardato pagamento di quanto dovuto a titolo risarcitorio, di conseguenza non ha diritto al riconoscimento degli interessi c.d. compensativi (cfr. Cass. n.
3268 del 12/02/2008, secondo cui il creditore, per ottenere il risarcimento della posta di danno in esame, deve allegare e provare,
anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata, o liquidata in moneta attuale, è inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo;
cfr. anche Cass. n. 15823 del 28/07/2005, Cass.
n. 22347 del 24/10/2007, Cass. n. 3355 del 12/02/2010, Cass. 17155
del 09/10/2012, Cass., Sez. Un., n. 1712 del 17/02/1995, nonché Cass.
n. 3173 del 18/02/2016, secondo cui il pregiudizio in esame “non è in re ipsa, ma deve essere allegato e provato da chi lo invoca: vuoi dimostrando quale fosse la propria propensione al risparmio;
vuoi dimostrando quale fosse il rendimento delle operazioni finanziarie in cui avrebbe verosimilmente investito il capitale dovutogli, in caso di tempestivo adempimento da parte del debitore;
vuoi dimostrando quali maggiori oneri od interessi passivi avrebbe evitato di pagare se, disponendo
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tempestivamente della somma dovutagli, avesse potuto evitare di ricorrere al mercato del credito”; cfr. altresì la recentissima Cass. n. 18564 del
13/07/2018). In particolare, l'esiguità degli importi liquidati in sentenza porta ad escludere, in mancanza di allegazione contraria, che il denaro sarebbe stato impiegato in un investimento produttivo di reddito.
Il va pertanto condannato a pagare all'attrice la Controparte_1
somma di € 7054,46, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
A tali somme vanno poi aggiunte le spese mediche documentate pari ad euro 291,86.
Le spese di CTP, invece, vanno regolate nell'ambito del governo delle spese di lite (cfr. Cass. civ. n. 26729/24).
Per quanto attiene alla domanda proposta nei confronti di P_
, la stessa va rigettata, dal momento che l'attrice non ha offerto prova
[...]
del titolo su cui la pretesa è fondata.
Giungendo da ultimo all'esame delle domande di manleva proposta dalla convenuta nei confronti di Controparte_1 Controparte_3
e di , la stessa non può trovare
[...] Parte_2
accoglimento. La convenuta, infatti, non ha offerto adeguata prova di quale associazione abbia offerto materialmente il servizio per suo conto,
tanto che ancora in sede di comparsa conclusionale formula la propria pretesa in via alternativa nei confronti delle terze chiamate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione die parametri di cui al dm 55/14 per le cause
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di valore sino ad euro 26.000 ridotti al 50% in ragione della complessità
delle questioni affrontate.
Le spese di CTU vanno poste, nei rapporti interni, in capo al
[...]
Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa,
definitivamente pronunciando:
- condanna al pagamento in favore di parte Controparte_1
attrice della somma di euro 7346,32, oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
- rigetta la domanda attorea proposta nei confronti di P_
[...]
- rigetta la domanda di manleva proposta da Controparte_1
nei confronti delle terze chiamate;
- condanna al al pagamento delle spese di Controparte_1
lite in favore di parte attrice, che liquida per compensi in complessivi euro 2540,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, e per spese vive in euro 475,31;
- condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore di che liquida in complessivi euro Controparte_2
2540,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_1
in favore di che liquida in Controparte_5
complessivi euro 2540,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
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- pone definitivamente in capo a le spese di Controparte_1
CTU.
Così deciso in Termini Imerese, in data 24/3/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico,
viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Daniele Salvatore
Abbate, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4
del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n.
44.
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