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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 19/09/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 829/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 829/2025 promossa da: P. IVA ), con il Patrocinio dall'Avv. Pierluigi SERRA Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE OPPONENTE
contro
P.IVA ), con il Patrocinio dell'Avv. Gianluca MASSIMEI Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA OPPOSTA
* Conclusioni delle parti All'udienza del 18.09.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da rispettive note scritte. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. IL a proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 261/24, con Parte_1 cui questo Tribunale le ha ingiunto di pagare, in favore di la somma di € Controparte_1
24.516,61, oltre interessi e spese di procedura, per la fornitura di servizi di energia elettrica, in forza delle fatture allegate al ricorso monitorio. A fondamento dell'opposizione ha dedotto:
- che il decreto ingiuntivo, emesso e pubblicato il 26.02.2024, è stato notificato solo il 22.01.2025, quindi tardivamente rispetto al termine perentorio di sessanta giorni dalla pronuncia stabilito dall'art. 644 c.p.c. e, pertanto, deve considerarsi inefficace;
- che le fatture prodotte in sede monitoria non sono sufficienti a dimostrare il credito asseritamente vantato da Controparte_1
- di avere in ogni caso contestato le pretese avversarie già in sede stragiudiziale, allorquando la propria legale rappresentante, ricevute le fatture relative al periodo febbraio/marzo 2023 e avvedutasi di un aumento abnorme e ingiustificato dei costi rispetto a quelli sostenuti nell'anno precedente, ha contattato ripetutamente il numero verde di per segnalare la circostanza;
CP_1
- che gli operatori del call center hanno effettivamente rilevato alcune anomalie, assicurando di avere aperto una procedura di verifica;
- che a ciò non ha più fatto seguito alcun riscontro, bensì plurimi solleciti per il recupero del credito;
- di essere stata quindi costretta a rivolgersi ad altro, diverso fornitore di energia elettrica, dal quale ha poi ricevuto bollette notevolmente inferiori;
1 - che ciò dimostra che gli importi richiesti dalla controparte sono sproporzionati rispetto ai normali consumi di un laboratorio di falegnameria. Sulla base di quanto sopra, l'opponente ha chiesto in via preliminare di dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo e, nel merito, la sua revoca. Si è costituita contestando l'opposizione in fatto e in diritto e Controparte_1 insistendo per il suo rigetto. Esauriti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. e tenutasi la prima udienza, non è stata svolta attività istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. 2. Si osserva:
- ai sensi dell'art. 644 c.p.c., “Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repubblica, e di novanta giorni negli altri casi;
ma la domanda può essere riproposta”;
- nel caso di specie, è documentalmente provato che il decreto ingiuntivo, pronunciato – come detto – il 26.02.2024, è stato notificato in data 22.01.2025, quindi oltre il termine previsto;
- la circostanza non è stata contestata, ma, anzi, è stata ammessa dalla parte opposta;
- il decreto ingiuntivo, è pertanto, inefficace;
- cionondimeno, in tal caso, il Tribunale non può limitarsi alla mera declaratoria di inefficacia ma, anzi, è tenuto a verificare nel merito la pretesa creditoria, in quanto la notifica del decreto ingiuntivo oltre il termine di inefficacia denota comunque la volontà del supposto creditore di far valere la relativa pretesa (cfr. C. 27062/21: “Qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda alla notificazione del medesimo dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 c.p.c., le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato, tuttavia, in tale giudizio il debitore opponente che si limiti ad eccepire l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire che ad un'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione, e l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 c.p.c. può acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell'opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace”);
- passando quindi al merito della domanda di pagamento svolta da Controparte_1 vanno innanzitutto richiamati i principi generali che disciplinano la ripartizione degli oneri probatori nelle obbligazioni contrattuali, in base ai quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, gravando poi su quest'ultima l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero che l'inadempimento è dovuto a causa ad essa non imputabile (cfr. C. Sez. U. 13533/01);
- nel caso in esame, il rapporto contrattuale inter-partes che costituisce la fonte negoziale del credito fatto valere da (contratto di fornitura di energia elettrica) è Controparte_1 documentato e comunque non è stato contestato dall'opponente;
- l'opposta ha poi allegato l'inadempimento di quest'ultima all'obbligo di pagamento delle fatture prodotte con il ricorso monitorio (producendo peraltro la diffida inviata prima del giudizio);
- in base al fondamentale principio generale sopra richiamato, quindi, spettava all'opponente dimostrare di avere regolarmente adempiuto, ovvero eccepire eventuali diversi fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligazione;
- invece, è totalmente venuta meno all'onere che le incombeva;
Parte_1
2 - essa, infatti, non solo non ha negato l'esistenza del rapporto negoziale, ma neppure ha contestato l'esecuzione delle prestazioni da parte di , limitandosi a dedurre di avere inviato un CP_1 reclamo il 4.09.2023 per segnalare l'eccessività delle somme fatturate rispetto ai consumi effettivi, ma senza specificare quali sono gli importi ritenuti sproporzionati e i consumi effettivamente sostenuti;
- di fatto, quindi, l'opposizione si risolve, nel merito, in una contestazione del tutto generica del credito vantato dall'opposta, della correttezza delle bollette e del loro valore probatorio, che, di per sé, è insufficiente;
- deve, peraltro, ritenersi irrilevante la produzione – da parte dell'opponente – di articoli reperiti sul web nonché l'allegazione di un'indagine di settore condotta da in merito a presunte CP_2 anomalie di mercato che avrebbero coinvolto l'opposta, in quanto tali elementi non riguardano direttamente IREN, né tantomeno la specifica vicenda oggetto di esame (rispetto alla quale non contengono alcun riferimento);
- da ciò discende l'inammissibilità delle prove orali articolate dall'opponente;
- va altresì evidenziato che a prodotto la propria e-mail di risposta al Controparte_1 reclamo della cliente – risalente all'ottobre 2023, dunque un mese dopo la presentazione del reclamo stesso – con la quale ha respinto le contestazioni, confermando la correttezza delle bollette, basate sui consumi effettivi trasmessi dal distributore locale, e riconoscendo unicamente l'indennizzo automatico di € 25,00 per il ritardo nella risposta;
- il ché smentisce la prospettazione dell'opponente secondo la quale il reclamo non avrebbe avuto alcun riscontro. In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra, il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato inefficace, ma l'opponente va comunque condannata al pagamento della somma di € 24.516,61, oltre agli interessi come da domanda. 3. La soccombenza è reciproca, ma è prevalente quella dell'opponente, che viene comunque condannata al pagamento di una somma. Pertanto, le spese di lite, liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del decisum, dell'attività svolta e delle questioni affrontate, vanno poste a carico dell'opponente nella misura di 1/2 e compensate per il rimanente 1/2.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, DICHIARA inefficace il decreto ingiuntivo n. 261/24 emesso da questo Tribunale;
CONDANNA l'opponente a pagare all'opposta la somma di € 24.516,61, oltre agli interessi come da domanda;
CONDANNA l'opponente a pagare all'opposta le spese di lite nella misura di 1/2, che liquida (già nella quota di 1/2) in € 1.700,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
compensato il rimanente 1/2. Così deciso a Reggio Emilia il 19/09/2025 Il Giudice Francesca Malgoni
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 829/2025 promossa da: P. IVA ), con il Patrocinio dall'Avv. Pierluigi SERRA Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE OPPONENTE
contro
P.IVA ), con il Patrocinio dell'Avv. Gianluca MASSIMEI Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA OPPOSTA
* Conclusioni delle parti All'udienza del 18.09.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da rispettive note scritte. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. IL a proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 261/24, con Parte_1 cui questo Tribunale le ha ingiunto di pagare, in favore di la somma di € Controparte_1
24.516,61, oltre interessi e spese di procedura, per la fornitura di servizi di energia elettrica, in forza delle fatture allegate al ricorso monitorio. A fondamento dell'opposizione ha dedotto:
- che il decreto ingiuntivo, emesso e pubblicato il 26.02.2024, è stato notificato solo il 22.01.2025, quindi tardivamente rispetto al termine perentorio di sessanta giorni dalla pronuncia stabilito dall'art. 644 c.p.c. e, pertanto, deve considerarsi inefficace;
- che le fatture prodotte in sede monitoria non sono sufficienti a dimostrare il credito asseritamente vantato da Controparte_1
- di avere in ogni caso contestato le pretese avversarie già in sede stragiudiziale, allorquando la propria legale rappresentante, ricevute le fatture relative al periodo febbraio/marzo 2023 e avvedutasi di un aumento abnorme e ingiustificato dei costi rispetto a quelli sostenuti nell'anno precedente, ha contattato ripetutamente il numero verde di per segnalare la circostanza;
CP_1
- che gli operatori del call center hanno effettivamente rilevato alcune anomalie, assicurando di avere aperto una procedura di verifica;
- che a ciò non ha più fatto seguito alcun riscontro, bensì plurimi solleciti per il recupero del credito;
- di essere stata quindi costretta a rivolgersi ad altro, diverso fornitore di energia elettrica, dal quale ha poi ricevuto bollette notevolmente inferiori;
1 - che ciò dimostra che gli importi richiesti dalla controparte sono sproporzionati rispetto ai normali consumi di un laboratorio di falegnameria. Sulla base di quanto sopra, l'opponente ha chiesto in via preliminare di dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo e, nel merito, la sua revoca. Si è costituita contestando l'opposizione in fatto e in diritto e Controparte_1 insistendo per il suo rigetto. Esauriti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. e tenutasi la prima udienza, non è stata svolta attività istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. 2. Si osserva:
- ai sensi dell'art. 644 c.p.c., “Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repubblica, e di novanta giorni negli altri casi;
ma la domanda può essere riproposta”;
- nel caso di specie, è documentalmente provato che il decreto ingiuntivo, pronunciato – come detto – il 26.02.2024, è stato notificato in data 22.01.2025, quindi oltre il termine previsto;
- la circostanza non è stata contestata, ma, anzi, è stata ammessa dalla parte opposta;
- il decreto ingiuntivo, è pertanto, inefficace;
- cionondimeno, in tal caso, il Tribunale non può limitarsi alla mera declaratoria di inefficacia ma, anzi, è tenuto a verificare nel merito la pretesa creditoria, in quanto la notifica del decreto ingiuntivo oltre il termine di inefficacia denota comunque la volontà del supposto creditore di far valere la relativa pretesa (cfr. C. 27062/21: “Qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda alla notificazione del medesimo dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 c.p.c., le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato, tuttavia, in tale giudizio il debitore opponente che si limiti ad eccepire l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire che ad un'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione, e l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 c.p.c. può acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell'opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace”);
- passando quindi al merito della domanda di pagamento svolta da Controparte_1 vanno innanzitutto richiamati i principi generali che disciplinano la ripartizione degli oneri probatori nelle obbligazioni contrattuali, in base ai quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, gravando poi su quest'ultima l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero che l'inadempimento è dovuto a causa ad essa non imputabile (cfr. C. Sez. U. 13533/01);
- nel caso in esame, il rapporto contrattuale inter-partes che costituisce la fonte negoziale del credito fatto valere da (contratto di fornitura di energia elettrica) è Controparte_1 documentato e comunque non è stato contestato dall'opponente;
- l'opposta ha poi allegato l'inadempimento di quest'ultima all'obbligo di pagamento delle fatture prodotte con il ricorso monitorio (producendo peraltro la diffida inviata prima del giudizio);
- in base al fondamentale principio generale sopra richiamato, quindi, spettava all'opponente dimostrare di avere regolarmente adempiuto, ovvero eccepire eventuali diversi fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligazione;
- invece, è totalmente venuta meno all'onere che le incombeva;
Parte_1
2 - essa, infatti, non solo non ha negato l'esistenza del rapporto negoziale, ma neppure ha contestato l'esecuzione delle prestazioni da parte di , limitandosi a dedurre di avere inviato un CP_1 reclamo il 4.09.2023 per segnalare l'eccessività delle somme fatturate rispetto ai consumi effettivi, ma senza specificare quali sono gli importi ritenuti sproporzionati e i consumi effettivamente sostenuti;
- di fatto, quindi, l'opposizione si risolve, nel merito, in una contestazione del tutto generica del credito vantato dall'opposta, della correttezza delle bollette e del loro valore probatorio, che, di per sé, è insufficiente;
- deve, peraltro, ritenersi irrilevante la produzione – da parte dell'opponente – di articoli reperiti sul web nonché l'allegazione di un'indagine di settore condotta da in merito a presunte CP_2 anomalie di mercato che avrebbero coinvolto l'opposta, in quanto tali elementi non riguardano direttamente IREN, né tantomeno la specifica vicenda oggetto di esame (rispetto alla quale non contengono alcun riferimento);
- da ciò discende l'inammissibilità delle prove orali articolate dall'opponente;
- va altresì evidenziato che a prodotto la propria e-mail di risposta al Controparte_1 reclamo della cliente – risalente all'ottobre 2023, dunque un mese dopo la presentazione del reclamo stesso – con la quale ha respinto le contestazioni, confermando la correttezza delle bollette, basate sui consumi effettivi trasmessi dal distributore locale, e riconoscendo unicamente l'indennizzo automatico di € 25,00 per il ritardo nella risposta;
- il ché smentisce la prospettazione dell'opponente secondo la quale il reclamo non avrebbe avuto alcun riscontro. In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra, il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato inefficace, ma l'opponente va comunque condannata al pagamento della somma di € 24.516,61, oltre agli interessi come da domanda. 3. La soccombenza è reciproca, ma è prevalente quella dell'opponente, che viene comunque condannata al pagamento di una somma. Pertanto, le spese di lite, liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del decisum, dell'attività svolta e delle questioni affrontate, vanno poste a carico dell'opponente nella misura di 1/2 e compensate per il rimanente 1/2.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, DICHIARA inefficace il decreto ingiuntivo n. 261/24 emesso da questo Tribunale;
CONDANNA l'opponente a pagare all'opposta la somma di € 24.516,61, oltre agli interessi come da domanda;
CONDANNA l'opponente a pagare all'opposta le spese di lite nella misura di 1/2, che liquida (già nella quota di 1/2) in € 1.700,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
compensato il rimanente 1/2. Così deciso a Reggio Emilia il 19/09/2025 Il Giudice Francesca Malgoni
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