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Sentenza 19 giugno 2024
Sentenza 19 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 19/06/2024, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 113/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO TALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI in persona del giudice dott.ssa Giada Rutili, quale giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 19 giugno 2024, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro-previdenza iscritta al n. 113/2021 R.A.C.L., promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Firenze, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Giacomo Pinna, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo, ricorrente contro
(c.f. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Lanusei presso la sede dell' , CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Nivola, come da procura generale in atti, resistente
Oggetto: materia lavoro/previdenza – omesso pagamento contributi previdenziali
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15 giugno 2021, in riassunzione del giudizio promosso davanti al
Tribunale di Nuoro, ha impugnato l'avviso di addebito n. Parte_1
CP_ 37420190001317059000, notificato in data 17 dicembre 2019, emesso da a seguito di verbale unico di accertamento dell'Ispettorato del lavoro di Cagliari-Oristano n. 2018011424, con il quale le veniva contestata la mancata iscrizione alla gestione commercianti dell'Istituto dal 31 marzo 2014 (data della nomina ad amministratrice) al 23 novembre 2018 (data di iscrizione ex lege alla cassa), nella sua qualità di socia di minoranza e amministratrice unica della società Vendovacanze s.r.l. con sede in
Tortolì.
pagina 1 di 3 L' contestava che, a seguito delle dichiarazioni acquisite in sede di accertamento ispettivo, la CP_1
ricorrente esercitasse le mansioni di cuoca ogni anno da almeno sei anni, per le quali aveva omesso il pagamento dei relativi contributi annuali per un importo pari a euro 16.571,42, oltre euro 7.982,68 a titolo di sanzioni, per complessivi euro 24.554,10.
La ricorrente con l'impugnazione ha chiesto:
- in via preliminare, di accertare e dichiarare l'indeterminatezza e la genericità dell'avviso di addebito n. 37420190001317059000 e, per l'effetto, annullarlo o dichiararlo inefficace;
- nel merito, accertato il mancato svolgimento delle mansioni contestate alla ricorrente, accogliere il ricorso e annullare e/o dichiarare inefficace il verbale e l'avviso di addebito n. 37420190001317059000
e tutti gli atti antecedenti e conseguenti, nonché le sanzioni accessorie, in quanto affetti da violazione di legge ed eccesso di potere;
- in via subordinata, in caso di prova dello svolgimento delle mansioni da parte della ricorrente, accertare e dichiarare parzialmente nullo e/o inefficace e/o non conforme alla legge il verbale di accertamento e l'avviso di addebito n. 37420190001317059000, procedendo al ricalcolo dei contributi e delle relative sanzioni per 6 mesi l'anno, sulla base dei parametri indicati in atti. CP_ Si è costituito in giudizio l' che ha eccepito l'infondatezza delle eccezioni, insistendo sulla regolarità dell'avviso di addebito e sul verbale notificati alla ricorrente.
Ha concluso chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso, con condanna al pagamento degli importi di cui all'avviso impugnato o di quelli diversi accertati in giudizio, oltre interessi sino al saldo.
La causa è stata istruita mediante prove documentali.
All'udienza del 19 giugno 2024 le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo transattivo, a CP_ seguito del ricalcolo delle somme da parte di con rinuncia di parte ricorrente ad ogni contestazione in relazione alle somme richieste;
hanno chiesto che la causa venisse definita con dichiarazione di cessata materia del contendere e compensazione integrale delle spese di giudizio.
***
Il venir meno delle ragioni di contrasto e la richiesta congiunta delle parti comportano la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese del giudizio.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Lanusei, 19 giugno 2024.
pagina 2 di 3 Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO TALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI in persona del giudice dott.ssa Giada Rutili, quale giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 19 giugno 2024, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro-previdenza iscritta al n. 113/2021 R.A.C.L., promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Firenze, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Giacomo Pinna, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo, ricorrente contro
(c.f. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Lanusei presso la sede dell' , CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Nivola, come da procura generale in atti, resistente
Oggetto: materia lavoro/previdenza – omesso pagamento contributi previdenziali
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15 giugno 2021, in riassunzione del giudizio promosso davanti al
Tribunale di Nuoro, ha impugnato l'avviso di addebito n. Parte_1
CP_ 37420190001317059000, notificato in data 17 dicembre 2019, emesso da a seguito di verbale unico di accertamento dell'Ispettorato del lavoro di Cagliari-Oristano n. 2018011424, con il quale le veniva contestata la mancata iscrizione alla gestione commercianti dell'Istituto dal 31 marzo 2014 (data della nomina ad amministratrice) al 23 novembre 2018 (data di iscrizione ex lege alla cassa), nella sua qualità di socia di minoranza e amministratrice unica della società Vendovacanze s.r.l. con sede in
Tortolì.
pagina 1 di 3 L' contestava che, a seguito delle dichiarazioni acquisite in sede di accertamento ispettivo, la CP_1
ricorrente esercitasse le mansioni di cuoca ogni anno da almeno sei anni, per le quali aveva omesso il pagamento dei relativi contributi annuali per un importo pari a euro 16.571,42, oltre euro 7.982,68 a titolo di sanzioni, per complessivi euro 24.554,10.
La ricorrente con l'impugnazione ha chiesto:
- in via preliminare, di accertare e dichiarare l'indeterminatezza e la genericità dell'avviso di addebito n. 37420190001317059000 e, per l'effetto, annullarlo o dichiararlo inefficace;
- nel merito, accertato il mancato svolgimento delle mansioni contestate alla ricorrente, accogliere il ricorso e annullare e/o dichiarare inefficace il verbale e l'avviso di addebito n. 37420190001317059000
e tutti gli atti antecedenti e conseguenti, nonché le sanzioni accessorie, in quanto affetti da violazione di legge ed eccesso di potere;
- in via subordinata, in caso di prova dello svolgimento delle mansioni da parte della ricorrente, accertare e dichiarare parzialmente nullo e/o inefficace e/o non conforme alla legge il verbale di accertamento e l'avviso di addebito n. 37420190001317059000, procedendo al ricalcolo dei contributi e delle relative sanzioni per 6 mesi l'anno, sulla base dei parametri indicati in atti. CP_ Si è costituito in giudizio l' che ha eccepito l'infondatezza delle eccezioni, insistendo sulla regolarità dell'avviso di addebito e sul verbale notificati alla ricorrente.
Ha concluso chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso, con condanna al pagamento degli importi di cui all'avviso impugnato o di quelli diversi accertati in giudizio, oltre interessi sino al saldo.
La causa è stata istruita mediante prove documentali.
All'udienza del 19 giugno 2024 le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo transattivo, a CP_ seguito del ricalcolo delle somme da parte di con rinuncia di parte ricorrente ad ogni contestazione in relazione alle somme richieste;
hanno chiesto che la causa venisse definita con dichiarazione di cessata materia del contendere e compensazione integrale delle spese di giudizio.
***
Il venir meno delle ragioni di contrasto e la richiesta congiunta delle parti comportano la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese del giudizio.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Lanusei, 19 giugno 2024.
pagina 2 di 3 Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
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