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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 27/05/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
- SEZIONE UNICA CIVILE -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, dott.ssa Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1323 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017 e vertente
TRA
- (C.F.: ), in proprio e nella qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della elettivamente Parte_2
domiciliato in Catanzaro, Via A. Turco n. 27/A, presso lo studio dell'avv. Magda Mellea, da cui è rappresentato e difeso come da procura speciale resa in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- OPPONENTE -
E
- C.F./ P. IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, alla Via Anile n. 3, presso lo studio dall'avv.
Antonello Bevilacqua, da cui è rappresentata e difesa, giusta procura speciale resa in calce al ricorso per decreto ingiuntivo opposto;
- OPPOSTA -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 348/2017 emesso dal Tribunale di Lamezia
Terme il 30.05.2017 e notificato il 14.06.2017.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti.
***
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L. 18 giugno 2009
n. 69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., 2
disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art. 132 n. 4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più lo svolgimento del processo. L'art. 58 della predetta legge regola la fase transitoria di applicazione delle nuove norme prevedendo il novellato art. 132 c.p.c. tra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore (4 luglio 2009).
Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione notificato nei modi di legge, il Sig. Proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 348/2017, con il quale il Tribunale di Lamezia Terme gli aveva ingiunto, in proprio e nella qualità di titolare della ditta
, il pagamento, in favore della della Parte_2 CP_1 somma di € 16.277,62 per la fornitura di prodotti commerciali, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria.
A sostegno della spiegata opposizione deduceva l'avvenuto pagamento di quanto richiesto e la lacunosità della documentazione prodotta, per cui instava per la revoca, previa sospensione della provvisoria esecutività, del decreto ingiuntivo opposto.
Con il deposito di propria comparsa si costituiva in giudizio la contestando la CP_1 fondatezza dell'opposizione ed evidenziandone la temerarietà, per cui ne chiedeva il rigetto e la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Istruita la causa esclusivamente mediante produzione documentale, la stessa previo rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto, all'udienza del
13.01.2025, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RILEVATO IN DIRITTO
L'opposizione è infondata e deve essere disattesa.
Parte opposta, in sede monitoria, ha prodotto, a sostegno del proprio credito, una serie di fatture accompagnate da copia autentica del relativo registro. Ha depositato, altresì, alcuni assegni attestanti il pagamento parziale del dovuto ed i conti di ritorno bancari relativi ad assegni rimasti insoluti.
L'opponente, dal canto suo, nell'atto di opposizione ha dedotto di avere pagato integralmente il corrispettivo di cui alle fatture. Tuttavia, a sostegno dei propri assunti non ha prodotto alcuna documentazione idonea a dimostrarne la fondatezza, né ha contestato in maniera puntuale l'avversa documentazione, essendosi limitato ad eccepirne genericamente la lacunosità. Con tale atteggiamento, questi, non avendo negato che tra le parti siano intercorsi i rapporti 3
commerciali da cui scaturisce il credito azionato, ha finito per riconoscerli implicitamente e, nell'affermare l'avvenuto pagamento di quanto portato dalle fatture, ha anche riconosciuto la correttezza delle stesse e, quindi, la debenza delle relative somme.
Tuttavia, la mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, solo allegato, comporta che questi non ha fornito alcuna prova dell'estinzione del credito per cui si procede e, pertanto, è evidente che i motivi di opposizione, non suffragati da alcuna prova, devono ritenersi infondati e vanno disattesi.
Anche la domanda, proposta dall'opposta, di risarcimento dei danni conseguenti alla dedotta temerarietà dell'opposizione non può trovare accoglimento atteso che, pur essendo apparso evidente l'intento dilatorio della stessa, la non ha specificato quali sarebbero stati CP_1
i danni riportati né ha fornito alcuna prova in ordine agli stessi, soprattutto laddove si consideri che il decreto ingiuntivo opposto era provvisoriamente esecutivo e che la richiesta di sospensione dell'esecutività è stata rigettata, consentendo all'opposta medesima di provvedere immediatamente al recupero coattivo del dovuto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente quale soccombente sostanziale e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei valori medi previsti dal DM n. 55/2014 e succ. mod., nonostante la scarsa complessità delle questioni trattate, in considerazione dell'evidenziata temerarietà dell'opposizione ed in applicazione della disposizione del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., con esclusione della fase istruttoria, del tutto assente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, nella persona del Giudice dott.ssa Anna
Destito, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede:
1- rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 348/2017, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme il 30.05.2017;
2- condanna l'opponente al pagamento, in favore della Società opposta, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 3.397,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Lamezia Terme, 27 maggio 2025
Il GOP
Dott.ssa Anna Destito
- SEZIONE UNICA CIVILE -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, dott.ssa Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1323 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017 e vertente
TRA
- (C.F.: ), in proprio e nella qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della elettivamente Parte_2
domiciliato in Catanzaro, Via A. Turco n. 27/A, presso lo studio dell'avv. Magda Mellea, da cui è rappresentato e difeso come da procura speciale resa in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- OPPONENTE -
E
- C.F./ P. IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, alla Via Anile n. 3, presso lo studio dall'avv.
Antonello Bevilacqua, da cui è rappresentata e difesa, giusta procura speciale resa in calce al ricorso per decreto ingiuntivo opposto;
- OPPOSTA -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 348/2017 emesso dal Tribunale di Lamezia
Terme il 30.05.2017 e notificato il 14.06.2017.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti.
***
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L. 18 giugno 2009
n. 69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., 2
disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art. 132 n. 4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più lo svolgimento del processo. L'art. 58 della predetta legge regola la fase transitoria di applicazione delle nuove norme prevedendo il novellato art. 132 c.p.c. tra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore (4 luglio 2009).
Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione notificato nei modi di legge, il Sig. Proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 348/2017, con il quale il Tribunale di Lamezia Terme gli aveva ingiunto, in proprio e nella qualità di titolare della ditta
, il pagamento, in favore della della Parte_2 CP_1 somma di € 16.277,62 per la fornitura di prodotti commerciali, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria.
A sostegno della spiegata opposizione deduceva l'avvenuto pagamento di quanto richiesto e la lacunosità della documentazione prodotta, per cui instava per la revoca, previa sospensione della provvisoria esecutività, del decreto ingiuntivo opposto.
Con il deposito di propria comparsa si costituiva in giudizio la contestando la CP_1 fondatezza dell'opposizione ed evidenziandone la temerarietà, per cui ne chiedeva il rigetto e la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Istruita la causa esclusivamente mediante produzione documentale, la stessa previo rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto, all'udienza del
13.01.2025, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RILEVATO IN DIRITTO
L'opposizione è infondata e deve essere disattesa.
Parte opposta, in sede monitoria, ha prodotto, a sostegno del proprio credito, una serie di fatture accompagnate da copia autentica del relativo registro. Ha depositato, altresì, alcuni assegni attestanti il pagamento parziale del dovuto ed i conti di ritorno bancari relativi ad assegni rimasti insoluti.
L'opponente, dal canto suo, nell'atto di opposizione ha dedotto di avere pagato integralmente il corrispettivo di cui alle fatture. Tuttavia, a sostegno dei propri assunti non ha prodotto alcuna documentazione idonea a dimostrarne la fondatezza, né ha contestato in maniera puntuale l'avversa documentazione, essendosi limitato ad eccepirne genericamente la lacunosità. Con tale atteggiamento, questi, non avendo negato che tra le parti siano intercorsi i rapporti 3
commerciali da cui scaturisce il credito azionato, ha finito per riconoscerli implicitamente e, nell'affermare l'avvenuto pagamento di quanto portato dalle fatture, ha anche riconosciuto la correttezza delle stesse e, quindi, la debenza delle relative somme.
Tuttavia, la mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, solo allegato, comporta che questi non ha fornito alcuna prova dell'estinzione del credito per cui si procede e, pertanto, è evidente che i motivi di opposizione, non suffragati da alcuna prova, devono ritenersi infondati e vanno disattesi.
Anche la domanda, proposta dall'opposta, di risarcimento dei danni conseguenti alla dedotta temerarietà dell'opposizione non può trovare accoglimento atteso che, pur essendo apparso evidente l'intento dilatorio della stessa, la non ha specificato quali sarebbero stati CP_1
i danni riportati né ha fornito alcuna prova in ordine agli stessi, soprattutto laddove si consideri che il decreto ingiuntivo opposto era provvisoriamente esecutivo e che la richiesta di sospensione dell'esecutività è stata rigettata, consentendo all'opposta medesima di provvedere immediatamente al recupero coattivo del dovuto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente quale soccombente sostanziale e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei valori medi previsti dal DM n. 55/2014 e succ. mod., nonostante la scarsa complessità delle questioni trattate, in considerazione dell'evidenziata temerarietà dell'opposizione ed in applicazione della disposizione del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., con esclusione della fase istruttoria, del tutto assente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, nella persona del Giudice dott.ssa Anna
Destito, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede:
1- rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 348/2017, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme il 30.05.2017;
2- condanna l'opponente al pagamento, in favore della Società opposta, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 3.397,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Lamezia Terme, 27 maggio 2025
Il GOP
Dott.ssa Anna Destito