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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/06/2025, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, alla pubblica udienza del
4 giugno 2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n.1852 del 2023 del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]alla piazza Trento Parte_1
26, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Oreste Tommasini n°12 presso lo studio dell'avv. Francesco Prota, che lo rappresenta e difende per mandato allegato in atti
RICORRENTE
CONTRO
rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in Controparte_1 calce al presente atto, dall'avv. Rosario Novaco – c.f. presso il C.F._1 quale domiciliata, in Salerno, alla A. Balzico, n. 26
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.3.2023, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 07120220177082149000, relativa a contributo soggettivo per l'anno 2015, di euro 356,76, emessa dalla CP_2 evidenziando di non dovere alcunché, in quanto la materia in esame era stata già oggetto di sentenza del Tribunale di Roma, in atti.
Tanto premesso, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'annullamento della cartella, con ogni conseguente statuizione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con ogni conseguenza di legge.
All'esito dello scambio di note e conclusioni, alla odierna udienza, uditi i procuratori, la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
**********
Preliminarmente, deve ritenersi l'ammissibilità dell'opposizione, atteso che la cartella è stata notificata in data 14.2.2023.
Nel merito, l'opposizione è fondata e deve essere accolta. In punto di fatto, va rilevato che la con nota del 24.7.2015 rif. CP_2
53040610/ISUF 2 Prot. 2015114003 (doc. 1), pervenuta in data 31.7.2015, comunicava all'avv. che la Giunta Esecutiva nella seduta del 22.7.2015 aveva Parte_1 deliberato la sua iscrizione alla a decorrere dal 1.1.2005, applicando sanzioni ed CP_2 interessi secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione. L'ente invitava,
1 pertanto, a versare la somma complessiva di € 24.018,10 oltre sanzioni ed interessi, Pt_1 per contributi fino al 2012, oltre ulteriori contributi da versarsi dal 2013 al 2015; in data 31/08/2015, l'avv. proponeva reclamo (doc. 2) avverso la predetta iscrizione di Pt_1 ufficio;
in data 7 aprile 2017, veniva notificata la cartella esattoriale.
09720170001885924000 (doc. 3), impugnata giudizialmente con ricorso innanzi al
Tribunale del lavoro di Roma (causa n. 17884/2017 R.G.); nel predetto giudizio si costituiva l' (doc. 6) che deduceva che l'Ente impositore, Controparte_3 [...]
aveva provveduto ad annullare tutte le somme, tramite sgravio, con provvedimento CP_2 del 27.04.2017 (notificato poi al contribuente in data 05.05.2017), quindi, successivamente alla notificazione della cartella medesima, chiedendo la cessazione della materia del contendere e, con sentenza n. 2025 del 2018, il Tribunale di Roma dichiarava cessata la materia del contendere.
Ebbene, secondo l'agente di riscossione il credito azionato si riferisce a contribuzione integrativa anno 2015.
Come si rileva dalla sentenza n. 2025/2018 del Tribunale di Roma, menzionata e richiamata dal ricorrente a supporto della propria tesi difensiva, emessa all'esito della opposizione avverso la cartella n. 09720170001885924000, la cartella riguardava anche la contribuzione integrativa anno 2015 (cfr. specifica della cartella) e, pertanto, tenuto conto della statuizione predetta, nulla è dovuto dal ricorrente.
Né a diverse conclusioni può giungersi seguendo le argomentazioni dell'agente di riscossione, secondo cui nella sentenza in questione si legge rispettivamente che: “… accertata la debenza della somma di €. 345,93 a titolo di contribuzione integrativa anno 2005 oltre sanzioni ed interessi …” e che “il debito residuato a seguito dello sgravio, …, non incide per la sua assoluta esiguità rispetto al totale della somma ab origine richiesta
…” (cfr. pag. 3 della sentenza n. 2025/2018)”; ebbene, la predetta statuizione si riferisce all'anno 2005 e nulla ha a che vedere con il 2015, oggetto del presente giudizio.
In ogni caso, il giudice nella sentenza predetta (cfr. pagina 2) dà atto che il residuo è in ogni caso stato saldato, come sarebbe emerso dalle difese della (cfr. testualmente CP_2 del titolo. Il debito residuato a seguito dello sgravio, per altro saldato in epoca precedente la costituzione della per come ne viene dato atto nell'atto difensivo di quest'ultima, CP_2 non incide per la sua assoluta esiguità rispetto al totale della somma ab origine richiesta)
Pertanto, tenuto conto di quanto innanzi, il ricorso deve essere accolto.
Spese secondo soccombenza, tenuto conto del valore della causa (al di sotto di € 1.100).
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'opposizione, annulla la cartella impugnata;
condanna il concessionario di riscossione al pagamento delle spese di lite, liquidate in €
332 per compenso, nonché € 43 per contributo unificato, oltre spese generali, iva e c.p.a., come per legge.
Torre Annunziata, 4.6.2025 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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