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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 29/01/2026, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1275/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
US ER, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4146/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220153732587000 IRES-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 729/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.4146/2025, depositato telematicamente, il Ricorrente_1, nella qualità di ex socio della società Società_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720220153732587000, intestata alla società Società_1, relativa ad iscrizione a ruolo a seguito di controllo su Modello 770/2018 Redditi anno 2017 per IRES anno
2017 per Euro 304,94 (di cui Euro 208,00 per tributo), e controllo Modello 770/2018 per redditi anno 2017, notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in data 24 settembre 2024 e, nuovamente, in data
22/11/2024, richiedendone l'annullamento. A motivi deduce che la cartella di pagamento impugnata costituisce il primo atto con il quale la stessa viene a conoscenza dell'asserita pretesa, non essendo mai stato notificato alcun atto in precedenza;
il ruolo n. 2022/251636 reso esecutivo in data 18.07.2022 relativo a Modello 770/2018 Redditi anno 2017 per IRES anno 2017 per asserito carente od omesso versamento per l'anno 2017,- il ruolo n. 2022/251636 reso esecutivo in data 18.07.2022 relativo a Modello 770/2018
Redditi anno anno 2017, per IRES per asserito carente od omesso versamento per l'anno 2017, è stato notificato con l'impugnata cartella solo in data 22.11.2024, ben oltre il termine di decadenza ex art. 25 comma
1 lett. b) D.P.R. 602/73. Eccepisce la carenza di legittimazione passiva in capo all'odierno ricorrente per cessione quote della societa' Società_1 s.r.l. in data 19.10.2021 – atto dep. il 26.10.2021 con subentro di altro amministratore e socio unico, societa' poi sottoposta a liquidazione e successivamente cancellata, con atto del 19.07.2022. L'odierno ricorrente si è visto notificare una cartella di pagamento afferente tributi relativi alla dichiarazione dei redditi 2018 per l'anno 2017 pertinenti la società “Società_1”, di cui non era più né legale rappresentante né possedeva quote sin dal 19.10.2021 (atto depositato in data
26.10.2021), data in cui le quote erano state cedute ad altro socio unico, nominato nuovo amministratore unico, il sig. Nominativo_1 (come da visura camerale della società Società_1 s.r.l. che si allega, socio che poi in data 05.05.2022 era divenuto anche liquidatore della società stessa che poi veniva cancellata dal
Registro delle Imprese in data 19.07.2022. Pertanto, tutte le vicende che hanno riguardato la liquidazione della società sono sconosciute ed estranee all'odierno ricorrente. Di conseguenza, in primo luogo, si eccepisce la carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di pagamento di tributi afferenti la società sopra nominata, ormai cancellata e liquidata da altro Amministratore unico, nonché liquidatore. Al riguardo, infatti, la Corte di Cassazione si riporta al dettato dell'art. 36, D.P.R. n. 602/1973, per affermare che la responsabilità stabilita eventualmente a carico del liquidatore (qualità che, si ribadisce, non è stata
MAI rivestita dal sig. Ricorrente_1), nel caso non adempia all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione e per quelli anteriori , non può essere fatta valere dall'Amministrazione Finanziaria attraverso la notifica al liquidatore di una cartella di pagamento, derivante da un atto di accertamento divenuto definitivo a carico della società estinta, motivata con la sussistenza di un'asserita coobbligazione in solido fra il liquidatore e la società per la pretesa risultante da tale accertamento.
Ed infatti, eventualmente la responsabilità in capo al liquidatore sarebbe da intendere come “obbligazione propria ex lege”, che ha prioritariamente natura civilistica e non tributaria, originata da un credito, proprio di natura civilistica, fondato sulla violazione degli articoli 1176 e 1218 c.c., e non ponendo detta norma alcuna coobbligazione di debiti tributari a carico di tali soggetti (nella specie i soci o il liquidatore), qualità in ogni caso del tutto assenti in capo all'odierno ricorrente, sig. Ricorrente_1, che non era più socio, né tantomeno liquidatore della società poi cancellata dal Registro delle Imprese. La responsabilità dei liquidatori, dei soci e degli ex amministratori di una società cancellata, va, quindi, accertata con un atto specifico e ulteriore rispetto a quello della società. In secondo luogo anche in veste di ex socio, nonostante non lo fosse più alla data del trasferimento delle quote (atto datato 19.10.2021 e iscritto in data 26.10.2021, come da visura camerale, e della liquidazione e successiva cancellazione della società dal Registro delle Imprese (in data
19.07.2022), il sig. Ricorrente_1 eccepisce, ad ogni modo, che: i soci possono essere chiamati a rispondere delle obbligazioni rimaste in sospeso, ma con limiti ben definiti della eventuale liquidazione delle quote sociali in loro favore. Quando una SRL viene cancellata dal Registro delle Imprese, secondo l'articolo 2495 del Codice
Civile, essa cessa di esistere come soggetto giuridico autonomo. Ad ogni modo, secondo l'ordinanza della
Corte di Cassazione n. 23341/24, i soci di una SRL estinta possono essere tenuti a rispondere dei debiti societari, ma solo nei limiti di quanto ricevuto in fase di liquidazione. Eccepisce inoltre la nullita' del ruolo per intervenuta decadenza per la violazione dell'art. 25 co. 1 lett. b) d.lgs 602/73 e conseguente nullita' ed illegittimita' della cartella di pagamento n. 09720220153732587000 (nel caso di specie decadeva a dicembre
2023); la nullità della cartella di pagamento in ordine alle somme indicate a titolo di sanzioni ed interessi;
la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi.
Il Ricorrente ha depositato Memorie ex art.32 Dlgs. 546/92, con le quali evidenzia che l'Ufficio anche in altro procedimento relativo a cartella notificata erroneamente al sig. Ricorrente_1, in qualità di socio della Società_1 s.r.l., come già ampiamente argomentato nel ricorso introduttivo, ha riconosciuto l'errore ed ha annullato la cartella impugnata per carenza di legittimazione passiva in capo all'odierno ricorrente (nel proc.to r.g.
2217/2025 definito con sentenza n. 17808/2025, che deposita.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per assoluta carenza di legittimazione passiva del ricorrente, la quale ha documentalmente provato la cessione delle quote della societa' Società_1 s.r.l. in data 19.10.2021 – atto dep. il 26.10.2021 con subentro di altro amministratore e socio unico. La Suprema Corte ha statuito che il difetto di legittimazione passiva, intesa quale carenza di titolarità del rapporto controverso integra una questione rilevabile di ufficio dal giudice, se risultante dagli atti di causa (Cass. Civ., 04/05/2016, n. 8798; Cass. Civ.
23/09/2016, n. 18710).
Si evidenzia inoltre che in altro giudizio, definito con sentenza n. 17808/2025, svolto tra le stesse parti, in relazione ad altra cartella di pagamento, l'ufficio ha riconosciuto valide le ragioni del ricorrente.
Il Giudice, sulla specifica materia, rileva che l'intera procedura che i debiti fiscali non si estinguono con la semplice chiusura della Srl. Anche dopo che la società è stata cancellata dal registro delle imprese, i debiti possono persistere e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha l'autorità di continuare a perseguire il recupero delle somme dovute. Questo avviene perché i debiti fiscali rientrano tra i cosiddetti debiti privilegiati, che godono di un trattamento preferenziale rispetto ad altri tipi di debiti, come quelli commerciali o bancari.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 31286 depositata il 06/12/2024, intervenendo in tema di successione a seguito della cancellazione della società, ha ribadito il principio secondo cui ” in tema di cartelle esattoriali, è valida la notifica effettuata a mani di uno dei soci della società di persone dopo la sua estinzione a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, giacché – analogamente a quanto previsto dall'art. 65, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 per il caso di morte del debitore e di notifica effettuata impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso, con effetti valevoli nei confronti degli eredi – essa trova fondamento nel fenomeno successorio che si realizza con riferimento alle situazioni debitorie gravanti sul dante causa, con ciò realizzandosi comunque lo scopo della citata disciplina, che è quello di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa validamente azionata nei confronti della società (Cass. 05/11/2020, n. 24793 del 05/11/2020).”
L'azione di recupero da parte del fisco però incontra dei limiti ben precisi: il socio deve aver percepito utili;
la responsabilità del socio verso il fisco deve rientrare nei limiti della quota posseduta nella società (Cass.
Civ. Sez. Trib., ordinanza n. 25108 del 23/08/2023).
La limitazione della responsabilità dei soci rappresenta uno dei principali vantaggi delle SRL, in quanto consente di tutelare il patrimonio personale dei soci in caso di fallimento della società.
La SRL (Società a Responsabilità Limitata) è una società di capitali che garantisce in linea di massima ai soci una responsabilità limitata al capitale conferito. In pratica, se la SRL fallisce o entra in liquidazione, i soci non perdono di solito patrimonio personale oltre a quanto già investito. Tuttavia, in fase di scioglimento e liquidazione (volontaria o giudiziale) e soprattutto dopo la cancellazione dal Registro delle Imprese,
l'autonomia patrimoniale può essere messa in discussione. Secondo l'art. 2495 c.c., infatti, i creditori sociali insoddisfatti possono agire contro gli ex soci fino a concorrenza delle somme da loro riscosse in liquidazione.
In altre parole, i soci subentrano “per successione” nei debiti residui della società, ma solo entro certi limiti.
Infatti, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, i creditori della società stessa che non siano riusciti a riscuotere le somme ad essi dovuti possono agire nei confronti dei soci: -solo se, col bilancio di liquidazione, siano stati distribuiti utili;
-fino a concorrenza di tali utili (non oltre); -nei limiti della quota di ciascun socio.
Sul fronte tributario, il rapporto socio-società estinta è regolato da norme speciali;
In particolare l'art. 36 del
DPR n.602/1973 sancisce che i soci (o associati) che hanno ricevuto, negli ultimi due esercizi precedenti la liquidazione o durante la stessa, somme o beni sociali in assegnazione sono responsabili per le imposte dovute dalla società, entro il limite del valore dei beni ricevuti.
In pratica, per evitare che i soci “svuotino” la SRL di denaro subito prima della liquidazione, il Fisco considererà anche i prelievi di patrimonio effettuati nei due anni antecedenti allo scioglimento, includendoli nel calcolo delle quote di competenza tributaria. Ciò significa che se una SRL familiare ha distribuito dividendi o restituito riserve ai soci nell'ultimo biennio, tali somme potranno rientrare nelle poste di cui devono rispondere i soci per i debiti tributari residui.
Nell'interpretazione recente, la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.3625 del 12/02/2025 ha chiarito che anche per i debiti fiscali vale l'impostazione “limitativa”: gli ex soci rispondono dei debiti tributari solo nei limiti delle somme effettivamente ricevute durante la liquidazione.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno confermato questo orientamento «intermedio» in caso di debiti tributari: i soci non sono debitori illimitati dei crediti residui, ma rispondono solo «fino alla concorrenza dell'attivo percepito».
La indicata sentenza ha inoltre precisato che, per esigere dal socio il pagamento di debiti fiscali, occorre prima notificargli un atto motivato specifico (per garantire il contraddittorio). Questo significa che, anche per i crediti tributari, non è più ammissibile pretendere somme a un socio senza avergli contestato formalmente la cifra a suo carico.
L'Amministrazione finanziaria quindi qualora intenda poi far valere la responsabilità “intra vires” dei soci –
a prescindere dal fatto che siano già subentrati al processo come “successori” (art. 110 c.p.c.) –dovrà
“ricominciare dall'inizio” con un nuovo accertamento, che abbia quale oggetto specifico la quota di patrimonio o di beni sociali effettivamente ricevuti dai medesimi (Cass. SS. UU. n. 3625/2025, §§ 3.2 e 4).
Tale soluzione assicura ai soci la possibilità di difendersi pienamente in sede di impugnazione dell'atto di accertamento personale, facendo valere l'eventuale assenza di qualsivoglia assegnazione a loro beneficio in sede di bilancio finale di liquidazione, e la loro limitazione di responsabilità.
Il Collegio osserva inoltre che le sanzioni tributarie, in base alla legge (art.7 D.L. 269/2003 conv. L.326/2003
e art.2 D.Lgs. 472/97) e alla giurisprudenza consolidata, le multe fiscali irrogate alla società non si trasmettono ai soci o ai successori.
Le Sezioni Unite hanno confermato che le sanzioni pecuniarie “muoiono” con la società estinta. In altre parole, i soci rispondono di imposte, interessi e contributi non pagati, ma non delle sanzioni amministrative legate a tali violazioni. (Cass. SS. UU. n. 3625/2025).
Nel caso di specie le cartelle impugnate sono prive di motivazione, contenendo unicamente l'indicazione degli importi riferiti alla società, richiesti integralmente al singolo socio;
negli importi vengono inoltre indicate le sanzioni che non sono dovute dal singolo socio. Il Collegio osserva infine che non basta proseguire la pretesa iniziata contro la società estinta, ma si deve coinvolgere formalmente ogni singolo ex socio, dimostrando la responsabilità patrimoniale dello stesso.
Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto con conseguente annullamento delle cartelle di pagamento impugnate
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna L'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite, nei confronti del ricorrente, congruamente liquidate in €.1.000,00=, oltre oneri di legge, ed oltre al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
US ER, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4146/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220153732587000 IRES-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 729/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.4146/2025, depositato telematicamente, il Ricorrente_1, nella qualità di ex socio della società Società_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720220153732587000, intestata alla società Società_1, relativa ad iscrizione a ruolo a seguito di controllo su Modello 770/2018 Redditi anno 2017 per IRES anno
2017 per Euro 304,94 (di cui Euro 208,00 per tributo), e controllo Modello 770/2018 per redditi anno 2017, notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in data 24 settembre 2024 e, nuovamente, in data
22/11/2024, richiedendone l'annullamento. A motivi deduce che la cartella di pagamento impugnata costituisce il primo atto con il quale la stessa viene a conoscenza dell'asserita pretesa, non essendo mai stato notificato alcun atto in precedenza;
il ruolo n. 2022/251636 reso esecutivo in data 18.07.2022 relativo a Modello 770/2018 Redditi anno 2017 per IRES anno 2017 per asserito carente od omesso versamento per l'anno 2017,- il ruolo n. 2022/251636 reso esecutivo in data 18.07.2022 relativo a Modello 770/2018
Redditi anno anno 2017, per IRES per asserito carente od omesso versamento per l'anno 2017, è stato notificato con l'impugnata cartella solo in data 22.11.2024, ben oltre il termine di decadenza ex art. 25 comma
1 lett. b) D.P.R. 602/73. Eccepisce la carenza di legittimazione passiva in capo all'odierno ricorrente per cessione quote della societa' Società_1 s.r.l. in data 19.10.2021 – atto dep. il 26.10.2021 con subentro di altro amministratore e socio unico, societa' poi sottoposta a liquidazione e successivamente cancellata, con atto del 19.07.2022. L'odierno ricorrente si è visto notificare una cartella di pagamento afferente tributi relativi alla dichiarazione dei redditi 2018 per l'anno 2017 pertinenti la società “Società_1”, di cui non era più né legale rappresentante né possedeva quote sin dal 19.10.2021 (atto depositato in data
26.10.2021), data in cui le quote erano state cedute ad altro socio unico, nominato nuovo amministratore unico, il sig. Nominativo_1 (come da visura camerale della società Società_1 s.r.l. che si allega, socio che poi in data 05.05.2022 era divenuto anche liquidatore della società stessa che poi veniva cancellata dal
Registro delle Imprese in data 19.07.2022. Pertanto, tutte le vicende che hanno riguardato la liquidazione della società sono sconosciute ed estranee all'odierno ricorrente. Di conseguenza, in primo luogo, si eccepisce la carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di pagamento di tributi afferenti la società sopra nominata, ormai cancellata e liquidata da altro Amministratore unico, nonché liquidatore. Al riguardo, infatti, la Corte di Cassazione si riporta al dettato dell'art. 36, D.P.R. n. 602/1973, per affermare che la responsabilità stabilita eventualmente a carico del liquidatore (qualità che, si ribadisce, non è stata
MAI rivestita dal sig. Ricorrente_1), nel caso non adempia all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione e per quelli anteriori , non può essere fatta valere dall'Amministrazione Finanziaria attraverso la notifica al liquidatore di una cartella di pagamento, derivante da un atto di accertamento divenuto definitivo a carico della società estinta, motivata con la sussistenza di un'asserita coobbligazione in solido fra il liquidatore e la società per la pretesa risultante da tale accertamento.
Ed infatti, eventualmente la responsabilità in capo al liquidatore sarebbe da intendere come “obbligazione propria ex lege”, che ha prioritariamente natura civilistica e non tributaria, originata da un credito, proprio di natura civilistica, fondato sulla violazione degli articoli 1176 e 1218 c.c., e non ponendo detta norma alcuna coobbligazione di debiti tributari a carico di tali soggetti (nella specie i soci o il liquidatore), qualità in ogni caso del tutto assenti in capo all'odierno ricorrente, sig. Ricorrente_1, che non era più socio, né tantomeno liquidatore della società poi cancellata dal Registro delle Imprese. La responsabilità dei liquidatori, dei soci e degli ex amministratori di una società cancellata, va, quindi, accertata con un atto specifico e ulteriore rispetto a quello della società. In secondo luogo anche in veste di ex socio, nonostante non lo fosse più alla data del trasferimento delle quote (atto datato 19.10.2021 e iscritto in data 26.10.2021, come da visura camerale, e della liquidazione e successiva cancellazione della società dal Registro delle Imprese (in data
19.07.2022), il sig. Ricorrente_1 eccepisce, ad ogni modo, che: i soci possono essere chiamati a rispondere delle obbligazioni rimaste in sospeso, ma con limiti ben definiti della eventuale liquidazione delle quote sociali in loro favore. Quando una SRL viene cancellata dal Registro delle Imprese, secondo l'articolo 2495 del Codice
Civile, essa cessa di esistere come soggetto giuridico autonomo. Ad ogni modo, secondo l'ordinanza della
Corte di Cassazione n. 23341/24, i soci di una SRL estinta possono essere tenuti a rispondere dei debiti societari, ma solo nei limiti di quanto ricevuto in fase di liquidazione. Eccepisce inoltre la nullita' del ruolo per intervenuta decadenza per la violazione dell'art. 25 co. 1 lett. b) d.lgs 602/73 e conseguente nullita' ed illegittimita' della cartella di pagamento n. 09720220153732587000 (nel caso di specie decadeva a dicembre
2023); la nullità della cartella di pagamento in ordine alle somme indicate a titolo di sanzioni ed interessi;
la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi.
Il Ricorrente ha depositato Memorie ex art.32 Dlgs. 546/92, con le quali evidenzia che l'Ufficio anche in altro procedimento relativo a cartella notificata erroneamente al sig. Ricorrente_1, in qualità di socio della Società_1 s.r.l., come già ampiamente argomentato nel ricorso introduttivo, ha riconosciuto l'errore ed ha annullato la cartella impugnata per carenza di legittimazione passiva in capo all'odierno ricorrente (nel proc.to r.g.
2217/2025 definito con sentenza n. 17808/2025, che deposita.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per assoluta carenza di legittimazione passiva del ricorrente, la quale ha documentalmente provato la cessione delle quote della societa' Società_1 s.r.l. in data 19.10.2021 – atto dep. il 26.10.2021 con subentro di altro amministratore e socio unico. La Suprema Corte ha statuito che il difetto di legittimazione passiva, intesa quale carenza di titolarità del rapporto controverso integra una questione rilevabile di ufficio dal giudice, se risultante dagli atti di causa (Cass. Civ., 04/05/2016, n. 8798; Cass. Civ.
23/09/2016, n. 18710).
Si evidenzia inoltre che in altro giudizio, definito con sentenza n. 17808/2025, svolto tra le stesse parti, in relazione ad altra cartella di pagamento, l'ufficio ha riconosciuto valide le ragioni del ricorrente.
Il Giudice, sulla specifica materia, rileva che l'intera procedura che i debiti fiscali non si estinguono con la semplice chiusura della Srl. Anche dopo che la società è stata cancellata dal registro delle imprese, i debiti possono persistere e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha l'autorità di continuare a perseguire il recupero delle somme dovute. Questo avviene perché i debiti fiscali rientrano tra i cosiddetti debiti privilegiati, che godono di un trattamento preferenziale rispetto ad altri tipi di debiti, come quelli commerciali o bancari.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 31286 depositata il 06/12/2024, intervenendo in tema di successione a seguito della cancellazione della società, ha ribadito il principio secondo cui ” in tema di cartelle esattoriali, è valida la notifica effettuata a mani di uno dei soci della società di persone dopo la sua estinzione a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, giacché – analogamente a quanto previsto dall'art. 65, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 per il caso di morte del debitore e di notifica effettuata impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso, con effetti valevoli nei confronti degli eredi – essa trova fondamento nel fenomeno successorio che si realizza con riferimento alle situazioni debitorie gravanti sul dante causa, con ciò realizzandosi comunque lo scopo della citata disciplina, che è quello di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa validamente azionata nei confronti della società (Cass. 05/11/2020, n. 24793 del 05/11/2020).”
L'azione di recupero da parte del fisco però incontra dei limiti ben precisi: il socio deve aver percepito utili;
la responsabilità del socio verso il fisco deve rientrare nei limiti della quota posseduta nella società (Cass.
Civ. Sez. Trib., ordinanza n. 25108 del 23/08/2023).
La limitazione della responsabilità dei soci rappresenta uno dei principali vantaggi delle SRL, in quanto consente di tutelare il patrimonio personale dei soci in caso di fallimento della società.
La SRL (Società a Responsabilità Limitata) è una società di capitali che garantisce in linea di massima ai soci una responsabilità limitata al capitale conferito. In pratica, se la SRL fallisce o entra in liquidazione, i soci non perdono di solito patrimonio personale oltre a quanto già investito. Tuttavia, in fase di scioglimento e liquidazione (volontaria o giudiziale) e soprattutto dopo la cancellazione dal Registro delle Imprese,
l'autonomia patrimoniale può essere messa in discussione. Secondo l'art. 2495 c.c., infatti, i creditori sociali insoddisfatti possono agire contro gli ex soci fino a concorrenza delle somme da loro riscosse in liquidazione.
In altre parole, i soci subentrano “per successione” nei debiti residui della società, ma solo entro certi limiti.
Infatti, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, i creditori della società stessa che non siano riusciti a riscuotere le somme ad essi dovuti possono agire nei confronti dei soci: -solo se, col bilancio di liquidazione, siano stati distribuiti utili;
-fino a concorrenza di tali utili (non oltre); -nei limiti della quota di ciascun socio.
Sul fronte tributario, il rapporto socio-società estinta è regolato da norme speciali;
In particolare l'art. 36 del
DPR n.602/1973 sancisce che i soci (o associati) che hanno ricevuto, negli ultimi due esercizi precedenti la liquidazione o durante la stessa, somme o beni sociali in assegnazione sono responsabili per le imposte dovute dalla società, entro il limite del valore dei beni ricevuti.
In pratica, per evitare che i soci “svuotino” la SRL di denaro subito prima della liquidazione, il Fisco considererà anche i prelievi di patrimonio effettuati nei due anni antecedenti allo scioglimento, includendoli nel calcolo delle quote di competenza tributaria. Ciò significa che se una SRL familiare ha distribuito dividendi o restituito riserve ai soci nell'ultimo biennio, tali somme potranno rientrare nelle poste di cui devono rispondere i soci per i debiti tributari residui.
Nell'interpretazione recente, la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.3625 del 12/02/2025 ha chiarito che anche per i debiti fiscali vale l'impostazione “limitativa”: gli ex soci rispondono dei debiti tributari solo nei limiti delle somme effettivamente ricevute durante la liquidazione.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno confermato questo orientamento «intermedio» in caso di debiti tributari: i soci non sono debitori illimitati dei crediti residui, ma rispondono solo «fino alla concorrenza dell'attivo percepito».
La indicata sentenza ha inoltre precisato che, per esigere dal socio il pagamento di debiti fiscali, occorre prima notificargli un atto motivato specifico (per garantire il contraddittorio). Questo significa che, anche per i crediti tributari, non è più ammissibile pretendere somme a un socio senza avergli contestato formalmente la cifra a suo carico.
L'Amministrazione finanziaria quindi qualora intenda poi far valere la responsabilità “intra vires” dei soci –
a prescindere dal fatto che siano già subentrati al processo come “successori” (art. 110 c.p.c.) –dovrà
“ricominciare dall'inizio” con un nuovo accertamento, che abbia quale oggetto specifico la quota di patrimonio o di beni sociali effettivamente ricevuti dai medesimi (Cass. SS. UU. n. 3625/2025, §§ 3.2 e 4).
Tale soluzione assicura ai soci la possibilità di difendersi pienamente in sede di impugnazione dell'atto di accertamento personale, facendo valere l'eventuale assenza di qualsivoglia assegnazione a loro beneficio in sede di bilancio finale di liquidazione, e la loro limitazione di responsabilità.
Il Collegio osserva inoltre che le sanzioni tributarie, in base alla legge (art.7 D.L. 269/2003 conv. L.326/2003
e art.2 D.Lgs. 472/97) e alla giurisprudenza consolidata, le multe fiscali irrogate alla società non si trasmettono ai soci o ai successori.
Le Sezioni Unite hanno confermato che le sanzioni pecuniarie “muoiono” con la società estinta. In altre parole, i soci rispondono di imposte, interessi e contributi non pagati, ma non delle sanzioni amministrative legate a tali violazioni. (Cass. SS. UU. n. 3625/2025).
Nel caso di specie le cartelle impugnate sono prive di motivazione, contenendo unicamente l'indicazione degli importi riferiti alla società, richiesti integralmente al singolo socio;
negli importi vengono inoltre indicate le sanzioni che non sono dovute dal singolo socio. Il Collegio osserva infine che non basta proseguire la pretesa iniziata contro la società estinta, ma si deve coinvolgere formalmente ogni singolo ex socio, dimostrando la responsabilità patrimoniale dello stesso.
Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto con conseguente annullamento delle cartelle di pagamento impugnate
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna L'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite, nei confronti del ricorrente, congruamente liquidate in €.1.000,00=, oltre oneri di legge, ed oltre al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.