Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 29/01/2026, n. 1275
CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Carenza di legittimazione passiva

    Il giudice rileva la documentata cessione delle quote da parte del ricorrente in data antecedente alla liquidazione e cancellazione della società. La Suprema Corte ha statuito che il difetto di legittimazione passiva è rilevabile d'ufficio se risultante dagli atti di causa. In un altro giudizio tra le stesse parti, l'ufficio ha riconosciuto la carenza di legittimazione passiva del ricorrente.

  • Accolto
    Decadenza per violazione art. 25 co. 1 lett. b) d.lgs 602/73

    Il giudice accoglie il ricorso per carenza di legittimazione passiva, non approfondendo specificamente questo motivo ma implicitamente ritenendolo assorbito o irrilevante data la decisione principale.

  • Accolto
    Nullità della cartella per sanzioni ed interessi

    Il giudice, accogliendo il ricorso per carenza di legittimazione passiva, annulla la cartella anche per le sanzioni, sottolineando che le sanzioni tributarie non si trasmettono ai soci e muoiono con la società estinta.

  • Accolto
    Prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi

    Il giudice, accogliendo il ricorso per carenza di legittimazione passiva, annulla la cartella anche per le sanzioni, evidenziando che le sanzioni non sono dovute dal singolo socio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 29/01/2026, n. 1275
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1275
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

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