TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 24/10/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
in composizione monocratica, a seguito della discussione ex art. 281 sexies, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 646 del 2024 R. Gen., promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA. n° , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Arzachena, loc. Liscia di Vacca, p.zza Madonna di Bonaria 2, presso lo studio dell'avv. che la rappresenta e difende per delega in calce all'atto Parte_2 introduttivo del giudizio,
Parte appellante
CONTRO
partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Nuoro CP_1
, rappresentata e difesa dall' avv. Andrea Fioretti ed elettivamente domiciliata presso il P.IVA_2 suo studio in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia 9/10,
Parte appellata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva opposizione all'ingiunzione Parte_1 di pagamento n. 52049/5921 del 29.04.2019, con cui le aveva ingiunto il pagamento CP_1 della complessiva somma di €. 3.707,57, oltre accessori, a titolo di corrispettivo per la somministrazione di acqua presso l'utenza non domestica ubicata in Olbia, via Ogliastra 30,
1 identificata con numero 35487268 PDE (Punto Di Erogazione), mediante il contatore avente matricola n. 94/184989.
Eccepiva, in primo luogo, la carenza di legittimazione di ad emettere l'ingiunzione; CP_1 nel merito, lamentava l'illegittimità della pretesa atteso che alcun contratto di somministrazione idrica era stato mai sottoscritto con relativamente all'immobile sito in Olbia, via Ogliastra 30, del CP_1 quale non era né proprietaria, né utilizzatrice ad alcun titolo.
La società convenuta si costituiva in giudizio e contestava le argomentazioni di controparte.
Il Giudice di Pace, con la sentenza n. 23 del 2024, depositata l'8.4.2024, rigettava l'opposizione e condannava la al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Quest'ultima impugnava la predetta sentenza, e riproponeva le argomentazioni già svolte sia in ordine alla carenza di legittimazione di all'emissione di ingiunzione fiscale, sia al difetto di CP_1 titolarità dell'utenza indicata nelle fatture oggetto di ingiunzione. si costituiva in giudizio contestando l'avversa pretesa e la causa, istruita mediante CP_1 produzioni documentali, veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.10.2025 sulle conclusioni formulate dalle parti come da verbale, ed il giudice si riservava il deposito della decisione nei termini di legge.
L'appello è infondato e va dunque respinto.
Osserva il Tribunale, quanto al motivo relativo all'illegittimità dell'ingiunzione per difetto del potere di emetterla in capo ad che la decisione del primo giudice è pienamente condivisibile CP_1 atteso che in quanto società per azioni a partecipazione pubblica, è legittimata ad CP_1 emettere ingiunzioni di pagamento e a procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi dell'art. 17, commi 3 bis e 3 ter D. Lgs 46/1999, avendo ottenuto la prevista autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
In ogni caso, essa è una società cd. in house, e può ricorrere alla procedura di cui al R.D. del 1910 per il recupero dei propri crediti, anche derivanti da entrate di diritto privato (v. in proposito, tra le altre, Cass. n. 7076/2016; Cass. SS.UU. n. 11992 del 2009; Cass. n. 16855 del 2004).
Nel merito, l'appellante ha contestato l'avversa pretesa facendo presente di non essere proprietaria di alcun immobile sito in Olbia, via Ogliastra 30, al quale invece si riferiscono i consumi idrici che le sono stati illegittimamente addebitati.
Tale prospettazione è stata tuttavia smentita dalle risultanze dell'espletata c.t.u., correttamente motivata, priva di vizi logici e dalle cui risultanze il Tribunale non ritiene dunque di discostarsi.
Gli accertamenti svolti dal c.t.u. hanno consentito di stabilire, in primo luogo, che il punto di erogazione (cd. PDE od ULM) individua univocamente il punto di allaccio di ogni immobile alla rete idrica.
Ciò posto, il c.t.u. ha accertato che il punto di erogazione contraddistinto col n. 35487268, chiaramente indicato nelle fatture contestate dall'appellante, si trova all'interno di una nicchia di contatori posti a servizio di appartamenti facenti parte del condominio sito al numero civico 46 della via Ogliastra di Olbia, e che tra i predetti contatori vi era anche quello destinato a misurare i consumi di un appartamento di proprietà della Parte_1
2 Il particolare il c.t.u., all'esito dello svolgimento di una prova empirica, ha potuto constatare che l'impianto individuato con l'anzidetto PDE n. 35487268 alimentava proprio l'immobile di proprietà della sito in Olbia, via Ogliastra n. 46. Parte_1
Deve pertanto ribadirsi quanto affermato dal primo giudice, ovvero che “…la circostanza che nelle fatture oggetto di ingiunzione il luogo di ubicazione del PdE a servizio dell'immobile sito al civico 46 sia stato indicato come invece installato al civico 30 costituisce mero errore materiale…”, inidoneo ad incidere sulla fatturazione dei consumi idrici relativi all'immobile, correttamente effettuata da nei confronti della società appellante. CP_1
Resta irrilevante, infine, la circostanza che l'immobile sito in Olbia, via Ogliastra n. 46, di cui la è proprietaria, sia stato dalla stessa sempre concesso in locazione a terzi, non essendo Parte_1 stata fornita prova alcuna circa l'intervenuta stipulazione, tra i conduttori del predetto immobile ed di contratti di fornitura idrica che abbiano sostituito quello intestato all'appellante, CP_1 cosicchè è corretta l'imputazione a quest'ultima dei consumi relativi a tale utenza.
Per quanto esposto, l'appello deve essere respinto, con la conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa o ulteriore domanda ed eccezione respinta, così provvede: respinge l'appello; condanna la parte appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate in €. 1.701,00 per compensi, oltre accessori di legge;
si dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/02.
Tempio Pausania, 24.10.2025
Il giudice
AL Di OM
3