Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 10/06/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 436/2024
EPYBBLICA ITALIA
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del
Giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 436/2024 R.G., promossa da:
(c.f. Codice Fiscale_1 , in proprio e quale Parte_1
[...]titolare, personalmente e quale rappresentante legale della società
(c.f./p.i. P.IVA_1 ), avente sede legale in Parma, Via La CP_1
Spezia n. 49/g, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dagli
Avv.ti Luciano Giorgio Petronio, Mauro Mazzoni, Matteo Petronio e Rosa
Petronio del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale, sito in Parma, Via Mistrali, n. 4;
OPPONENTE
contro
Controparte_2
[...] , (C.F.
[...]), in persona del Capo dell P.IVA_2
pro tempore, rappresentato e difeso, giusta Controparte_2
delega allegata alla memoria difensiva, dalla Dott.ssa Controparte_3 nonché
dall'Avv.to Gramazio Paolo del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato
,
(PR), Piazza Matteotti, n. 9;
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1 Con ricorso depositato in data 16.04.2024 e ritualmente notificato, il ricorrente di cui in epigrafe conveniva in giudizio 1 Controparte_2 proponendo opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 18/2024, emessa in data 18 marzo 2024 e notificata in data il 26 marzo 2024, a mezzo della quale gli aveva ingiunto il Controparte_4
pagamento di una somma pari ad euro 1.829,42, a titolo di sanzione amministrativa, per la violazione delle seguenti disposizioni:
a) dell'art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni in L. n. 133/2008, come da ultimo modificato dall'art. 22, c. 5, D.Lgs. n.
151/2015 (Omesse registrazioni – ipotesi base), per non avere il datore di lavoro provveduto ad effettuare le registrazioni di legge sui LUL relativi ai mesi di settembre ed ottobre 2021 relativamente ai sig. Parte_2 (C.F.
(C.F. C.F. 3 ); C.F._2 ) e Parte_3
b) dell'art. 4 bis, primo periodo, comma 2, D.Lgs. n. 181/2000, come modificato dall'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297 e successivamente modificato dall'art 5, comma 3, lettere a) e b), Legge n.
183/2010 (Lettera di assunzione al lavoratore Collocamento ordinario) per non avere il datore di lavoro provveduto a far sottoscrivere e consegnare la lettera di assunzione ai sig. Parte_2 (C.F. C.F._2 e Parte_3 (C.F. C.F. 3 );
c) dell'art. 9 bis, commi 2, 2-bis e 2-ter, D.L. n. 510/1996 (Comunicazione
preventiva di assunzione a seguito di riqualificazione), per non avere il datore di lavoro provveduto ad effettuare la comunicazione di assunzione al CP_5 per i
) esig. Parte_2 (C.F. C.F._2 Pt_3
[...] (C.F. C.F. 3 ).
L'opponente deduceva che il procedimento sanzionatorio originava da operazioni di verifica iniziate il 15.10.2021, all'esito delle quali gli ispettori del lavoro avevano ravvisato presunte violazioni amministrative, a carico degli odierni ricorrenti, nella qualificazione di alcuni rapporti instaurati tra la società opponente e le imprese artigiane di cui erano titolari i Sig.ri. Pt_2 e Pt_3 riconducibili, a loro avviso, al modello del lavoro subordinato ex art. 2094 cod.
civ., diversamente dalle forme giuridiche formalmente adottate.
A sostegno dell'opposizione proposta, la difesa della parte ricorrente deduceva l'infondatezza delle risultanze ispettive, evidenziando che, né dalla documentazione acquisita, né dalle dichiarazioni rese dai soggetti escussi nella fase amministrativa potesse evincersi la ricorrenza degli indici della subordinazione.
Citava, pertanto, dinnanzi al Tribunale di Parma, 1 Controparte_6
sede di Parma chiedendo, previa sospensione
[...]
dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, in via principale, di annullare l'ordinanza ingiunzione emessa dall Controparte_2 sede di
Parma, con vittoria delle spese di lite.
1.2. Tardivamente costituitosi in giudizio con memoria del 18.05.2024,
Controparte_2 di Controparte_2 riportandosi agli accertamenti effettuati in sede ispettiva dagli ufficiali verbalizzanti, chiedeva l'integrale reiezione del ricorso e, per l'effetto, la conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
L'Amministrazione convenuta, in particolare, argomentava diffusamente in merito all'inconsistenza dell'opposizione e deduceva l'infondatezza delle avverse eccezioni, richiamando il contenuto delle puntuali dichiarazioni rese in fase amministrativa dai lavoratori escussi.
1.3 La causa veniva, dunque, istruita documentalmente e con l'assunzione della prova testimoniale richiesta dalla parte ricorrente.
1.4 All'udienza del 10.06.2025, il giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e sulle conclusioni da questi rassegnate come in atti decideva
- -
dando lettura del dispositivo, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Le ragioni della decisione.
2.1. In via preliminare, si rileva l'ammissibilità della presente opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 150 del 2011: invero, il ricorso in opposizione è stato depositato in data 16.04.2024 e, pertanto, entro 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza - ingiunzione in data 26.03.2024, come evincibile dall'avviso di ricevimento in atti.
avendo riguardo alla2.2. Sempre in via preliminare, occorre evidenziare natura dell'oggetto del giudizio di opposizione che il rapporto sanzionatorio
-
costituisce la materia del contendere in tema di opposizione, con la conseguenza per cui i vizi attinenti all'atto impugnato (ovvero degli atti endoprocedimentali che ne costituiscono l'antecedente) risultano irrilevanti ai fini del decidere, essendo devoluta alla cognizione piena dei giudice dell'opposizione l'intero rapporto conseguito alla contestazione della violazione. Sul punto, è, invero, pacifico che il giudizio di opposizione è solo introdotto dall'atto che ha irrogato la sanzione e si svolge sul rapporto sanzionatorio, cioè sull'accertamento della conformità della sanzione ai casi, alle forme e all'entità
previsti dalla legge, atteso che si fa valere, in tale giudizio, il diritto a non essere sottoposto a una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente previsti dalla legge stessa.
Corollario di tale specificazione, è quello secondo cui l'atto in questione non soggiace alle regole formali né al rigore del rispetto assoluto dell'iter procedimentale che valgono per gli atti amministrativi discrezionali e, comunque, di natura provvedimentale.
Posto, dunque, che oggetto dell'opposizione non è l'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo, ma la pretesa sanzionatoria (Cass. 7.3.2007,
n. 5277; Cass. 20.8.1997, n. 7779), e che il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, i vizi di motivazione dell'atto opposto, così come in genere i vizi di procedura, non determinano la nullità del provvedimento (Cass 21.5.2018, n. 12503; Cass
SS UU 28.01.2010, n. 1786).
Altro corollario del principio secondo cui oggetto del giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione è, non già la legittimità degli atti amministrativi, bensì l'effettiva sussistenza dell'illecito, è quello secondo cui, con l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione e dall'opponente. Ne deriva che “ove l'amministrazione non adempia all'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo il disposto dell'art. 23, comma 12, della L. n.
689 del 1981, l'opposizione deve essere accolta” (così, Cass. Civ., Sez. I, n. 5095/199; nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. III, n. 3741/1999, secondo la quale, in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, il citato art. 23
- a norma del quale il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità della parte opponente recepisce le regole
-
civilistiche sull'onere della prova, spettando all'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, e restando a carico di quest'ultimo la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi anche se, tuttavia, i fatti allegati da una parte e non contestati dall'altra possono considerarsi implicitamente ammessi da quest'ultima se gli altri argomenti addotti dalla medesima siano incompatibili con il disconoscimento dei fatti stessi;
ancora,
Cass. Civ., Sez. I, n. 5277/2007; cfr. anche Trib. di Modena, n. 347/2013 e n.
269/2013).
Del resto, l'art. 7, comma 10, D.Lgs. n. 150 del 2011 prevede che il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità
dell'opponente.
Occorrerà, dunque, valutare se, alla stregua delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del presente giudizio - nonché dello standard epistemologico proprio del processo civile -, l'odierno opposto abbia dimostrato la ricorrenza, nel caso di specie, degli elementi costitutivi della responsabilità dell'ingiunta¹.
2.3. Orbene, ritiene il giudicante che, nel caso di specie, l'Amministrazione convenuta non abbia fornito prova sufficiente della effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il CP_8 opponente e le imprese.
consorziate per come emerso dall'espletamento della prova orale e dall'esame della documentazione in atti.
È noto che, di norma, ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato, sia di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento, sicché l'elemento tipico distintivo del primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito proprio dalla subordinazione. In particolare, quest'ultima, a sua volta, consiste nella sottoposizione del prestatore di lavoro alle direttive del datore, al quale spetta di determinare le modalità di esplicazione dell'attività lavorativa entro i limiti fissati dalla legge e dal contratto.
conforme del verbale di contestazione tardivamente prodotta è utilizzabile come prova"
(Cass. ord. n. 5828/2015).
In particolare, va ribadito che per il giudizio di opposizione previsto dall'art. 22 ss. L. n. 681/1989, il legislatore delinea uno schema atipico in materia di prove, consentendo al giudice di svolgere attività istruttorie a prescindere dall'iniziativa delle parti.
Ne deriva che il termine di dieci giorni, fissato dal giudice nel rispetto dell'art. 23, co. 2, L. n.
689/1981, non presenta natura perentoria e comporta che la produzione tardiva dei documenti da parte dell'amministrazione resistente sia colpita da mera irregolarità (Cass. n. 13795/2006;
Cass. n. 2149/2004; Cass. n. 15828/2002; Cass. n. 4931/2001; Cass. n. 1404/1999).
Data questa mera irregolarità, il documento è e resta idoneo ad integrare il materiale probatorio, sulla base del quale il giudice può legittimamente formare il proprio convincimento.
Il predetto principio è stato affermato da questa Corte non soltanto in relazione a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, ma anche in materia di sanzioni amministrative per violazione della normativa “antiriciclaggio” (Cass. 18/04/2018, n. 9545) ed anche con riferimento - ratione temporis - al termine previsto dall'art. 6, co. 8, D.Lgs. n.
150/2011. Infine, principio identico è stato altresì affermato da questa Corte con riguardo alle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della privacy (Cass. ord. n. 25671/2018).
Quindi va ribadito il costante orientamento di questa Corte, secondo cui nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione il termine per il deposito della documentazione strettamente connessa all'atto impugnato non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, sicché al mancato rispetto dello stesso non consegue alcuna decadenza a carico della pubblica amministrazione". Tuttavia, poiché in concreto il requisito della subordinazione si rivela sovente di difficile apprezzamento, la giurisprudenza ha individuato un serie di indici rivelatori della natura subordinata del rapporto, che possono così sintetizzarsi: la sottoposizione al potere disciplinare;
l'osservanza di un orario di lavoro che limiti la possibilità di altre attività; - l'assenza del rischio;
- l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale;
- la continuità della prestazione;
la predeterminazione della retribuzione;
l'inserimento del
-
lavoratore nell'organizzazione produttiva.
Peraltro, va detto che i suddetti indici hanno natura sussidiaria, poiché svolgono una funzione di natura complementare e secondaria, meramente indiziaria rispetto all'unico elemento probante della subordinazione, rappresentato dalla dimostrazione della permanente disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento gerarchico al potere di direzione e controllo di quest'ultimo (cfr. ex plurimis Cass., 29.3.1995, n. 3745, nonché
Cass., 16.1.1996, n. 326).
Ne consegue che, mancando la prova della permanente messa a disposizione delle energie lavorative del prestatore a favore del datore di lavoro, con assoggettamento alle specifiche direttive da questi impartite, non rileva di per sé
l'esistenza in concreto di altri elementi, come l'osservanza di un orario,
l'assenza di rischio economico, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione, i quali possono avere valore indicativo, ma mai determinante.
(Cass., 29.4.2003, n. 6673).
Ancora, la giurisprudenza ha più volte affermato che, ai fini della prova dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, non sono sufficienti le mere indicazioni circa l'asserita continuità ed esclusività delle prestazioni rese dal lavoratore, l'elevato grado della collaborazione, l'impegno a tempo pieno, né la tipologia delle mansioni;
ciò, in quanto, potendo ogni attività umana esplicarsi tanto in regime di autonomia, quanto di subordinazione, tali elementi risultano neutri, se non accompagnati dalla prova della sussistenza di un reale rapporto gerarchico e disciplinare nonché della soggezione alle direttive del datore di lavoro. Peraltro, la Suprema Corte si è pronunciata sul punto, precisando che, nella ipotesi in cui l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni e del relativo atteggiarsi del rapporto, la contestuale presenza di una pluralità di tali criteri sussidiari, pur se singolarmente privi di valore decisivo, può essere globalmente valutata come indicativa della subordinazione. (Cfr. Cass., Sez.
Un., 30.6.1999, n. 379).
La giurisprudenza, nell'esame di tali criteri sussidiari, ha precisato che il criterio fondamentale per l'accertamento della natura, autonoma o subordinata, del rapporto di lavoro rimane quello dell'esistenza di un potere direttivo del datore di lavoro;
tale potere, in particolare, deve avere un'ampiezza di estrinsecazione tale da consentire al datore di lavoro di disporre, in maniera piena, della prestazione nell'ambito delle esigenze proprie della sua organizzazione produttiva. (Cass., 13.04.2002, n. 5366, nonché Cass., 29.4.2003, n. 6673).
Infine, deve aggiungersi che un ulteriore elemento di valutazione della natura del rapporto di lavoro è la volontà delle parti;
infatti, il consolidato principio di irrilevanza del nomen iuris attribuito al rapporto di lavoro non implica che l'interprete non debba tenere in alcun conto la dichiarazione di volontà delle parti relativa alla fissazione del contenuto negoziale, il loro reciproco affidamento e la concreta disciplina giuridica del rapporto quale è stata voluta nell'esercizio dell'autonomia contrattuale.
Sicché, pur dovendo prevalere, in ossequio all'art. 1362 cod. civ., il criterio dell'effettivo e concreto atteggiarsi del rapporto su quello delle manifestazioni espresse dalla volontà negoziale, è pur vero che, se dallo svolgimento del rapporto di lavoro non possono trarsi elementi certi di qualificazione, è proprio il nomen iuris attribuito dalle parti a divenire un elemento indiziario di giudizio, costituendo una sorta di presunzione di corrispondenza tra il rapporto voluto e quello di fatto realizzatosi. (cfr. Cass., 22.08.2003, n. 12364, nonché Cass.,
29.04.2003, n. 6673). Ne deriva che, qualora una delle parti adduca la diversa natura del rapporto, l'onere probatorio su di essa incombente diviene particolarmente penetrante, dovendo fornire la prova piena della sussistenza delle caratteristiche proprie del rapporto rivendicato.
Sulla scorta di queste premesse è, dunque, necessario verificare anche la qualificazione data dalle parti al rapporto di lavoro oltre all'accertamento, in base alle risultanze di causa, del reale rapporto intercorso fra le parti, nel suo concreto atteggiarsi, verificando l'esistenza dei caratteri della subordinazione, come sopra richiamati.
A riguardo, occorre preliminarmente evidenziare che la società [...]
CP_1 è risultata affidataria di incarico privato di general contractor per attività riferite al superbonus ed altri bonus fiscali, in forza di un contratto di appalto stipulato con i sigg.ri CP_10 (doc. 4 fasc. parteCP_9 e resistente).
Al momento dell'accesso ispettivo, è stata rilevata la presenza, all'interno del cantiere, dei sigg.ri Parte_3 e Parte_2 in atti generalizzati (doc n. 2 e doc. n. 3 fasc. parte resistente).
Il sig. Pt_2 aveva stipulato un contratto di subappalto con la committente
- in data 15.09.2021 (doc. n. 8 fasc. partesocietà Controparte_1
resistente).
In ragione di tale contratto, in particolare, la società Controparte_1
aveva affidato all'artigiano l'esecuzione di “... Opere di cappotto, muratura, e 66
assistenze varie, oltre ad ulteriori opere di completamento e finitura del succitato fabbricato...". Anche il sig. Parte_3 aveva stipulato un contratto di subappalto
CP_1(doc. n. 7 fasc. parte resistente) con la committente - società
[...] - in data 15.09.2021.
-
In forza di tale contratto, in particolare, la società Controparte_1 aveva affidato all'artigiano l'esecuzione di "...Opere di cappotto, muratura, e assistenze varie, oltre ad ulteriori opere di completamento e finitura del succitato fabbricato...".
CP_1 Orbene, 1 resistente ha ribadito, anche nella presente sede, l'inserimento dei lavoratori interessati dall'accertamento nell'organico della struttura aziendale della società con inquadramento dei Controparte_1
medesimi come operai muratori qualificati di IV° livello del CCNL Edilizia
Piccole e Medie Imprese.
Secondo la ricostruzione fattuale patrocinata dall'Amministrazione convenuta, in particolare, la prestazione dei lavoratori artigiani sarebbe consistita nella mera messa a disposizione di energie lavorative nei confronti della società materialmente titolare di un pregnante potere direttivoControparte_1
nei confronti degli stessi.
- premesso che nulla vieta a qualsivoglia azienda di esternalizzare un Ora
settore produttivo ricorrendo a società, ditte o professionisti ai quali demandare specifiche funzioni, servizi 0 semplicemente elementi della catena organizzativa-produttiva volta a perseguire gli scopi imprenditoriali predeterminati² – all'esito della prova orale e dai documenti in atti, è emersa la fondatezza dell'opposizione. Per potersi configurare un rapporto di lavoro subordinato sono, come sopra evidenziato, necessari la persistenza nel tempo dell'obbligo giuridico di mettere a disposizione del datore le proprie energie lavorative ed il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
A concretare il vincolo della subordinazione - ai fini della affermazione della natura subordinata (anziché autonoma) del rapporto di lavoro (la quale non è presunta neppure iuris tantum, ma deve essere dimostrata dal soggetto che la deduce) - non sono, quindi, sufficienti delle semplici direttive programmatiche ed un estrinseco controllo attinente al risultato dell'attività lavorativa (essendo tali elementi compatibili anche con la prestazione d'opera autonoma), ma occorre che la prestazione del lavoratore sia regolata nel suo svolgimento, configurandosi la subordinazione come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera, con la conseguente limitazione della sua libertà, al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Ben può, quindi, sussistere uno stabile collegamento tra il prestatore di lavoro e l'impresa anche nel caso di collaboratori autonomi dell'imprenditore, onde per cui, lo si ribadisce, per aversi subordinazione è necessario un organico inserimento nell'impresa del datore di lavoro attraverso il contestuale assoggettamento del prestatore al potere direttivo ed organizzativo di quest'ultimo.
Il general contractor consiste, in particolare, in una figura deputata a gestire, quale unico referente, l'intero processo di realizzazione dell'opera, poiché affianca alle competenze tradizionali, legate strettamente all'esecuzione dei lavori, anche competenze diverse, multidisciplinari, come possono essere quelle in ambito commerciale o economico- finanziario, e che, nel caso di specie, è l'interlocutore diretto, sia delle imprese coinvolte nella realizzazione dell'opera sia delle varie figure professionali: professionisti tecnici (progettista, termotecnico, strutturista, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza), professionisti fiscali (l'incaricato dell'apposizione del visto di conformità), amministratore condominiale, ecc.... Rileva il giudicante che la resistente opposta non ha soddisfatto l'onere probatorio su di essa gravante circa la sussistenza dei c.d. indici sintomatici della subordinazione, essendosi limitata a sostenere apoditticamente la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente sulla base delle insufficienti risultanze ispettive.
A tal proposito, giova preliminarmente evidenziare che la fede privilegiata di un verbale di accertamento ispettivo non può essere attribuita né ai giudizi valutativi, né alla menzione di quelle circostanze relative a fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso una percezione soggettiva. In queste ipotesi,
l'opponente che intenda contestare la rispondenza alla realtà degli apprezzamenti e delle valutazioni del verbalizzante non è neanche tenuto alla proposizione della querela di falso, la quale, invece, diviene necessaria tutte le volte in cui non sussiste alcun margine d'apprezzamento.
Tanto premesso, le conclusioni cui sono pervenuti gli ispettori verbalizzanti appaiono insufficienti ai fini della prova della sussistenza degli indici sintomatici della subordinazione.
Anzitutto, occorre precisare che i soggetti interessati dagli accertamenti ispettivi sono titolari di imprese individuali, svolgendo da molti anni attività di tipo artigiano (documenti 14 e 15 fasc. parte ricorrente).
Dalla documentazione prodotta e dalla prova testimoniale espletata emerge, poi, che i lavoratori in relazione ai quali gli accertamenti ispettivi si riferiscono non hanno lavorato alle dipendenze della società opponente, nel periodo contestato, con stabile inserimento nella sua organizzazione imprenditoriale, ma hanno prestato attività autonoma di carattere professionale con un rapporto di prestazione d'opera di tipo collaborativo e occasionale, così come, peraltro, dichiarato dagli stessi agli ispettori. Nello specifico è risultato, in sede di prova testimoniale dei lavoratori - della cui attendibilità non appaiono fondati motivi per dubitarne che i lavoratori,
-
nell'espletamento della propria attività, si avvalevano tendenzialmente di attrezzature di proprietà degli stessi.
Gli stessi lavoratori hanno, poi, riferito di aver agito in piena autonomia ed indipendenza, liberi dall'osservanza di precisi orari di lavoro e da scadenze predisposte per ultimare la prestazione lavorativa;
ciò, ancorché, ciascuno dei lavoratori artigiani dovesse giocoforza coordinarsi, nell'espletamento della propria attività lavorativa, con quella di tutti gli altri prestatori artigiani occupati e diretti dalla società opponente, in modo tale da assicurare l'attuazione organica ed unitaria delle attività edili presso il cantiere ispezionato. Tes_1 e Tes 2 hanno, invero, confermato le circostanze I testi Pt_2
,
dedotte ai capitoli 4)³ e 5)4 del ricorso, rispettivamente precisando: “Ero libero di osservare gli orari che volevo”; “i subappaltatori si recavano autonomamente in cantiere”; “Noi indichiamo la fascia oraria all'interno della quale operare (ad esempio in un condominio deve essere osservato l'orario di silenzio); gli artigiani poi sono liberi di operare all'interno di questo orario".
I testi Pt_2 e Tes_2 poi, confermando le circostanze di cui al capitolo 6)5 del ricorso, hanno riferito che il controllo operato da CP_1 nella persona del
,
socio e direttore tecnico, riguardava esclusivamente lageom. CP_12 qualità del lavoro, secondo i criteri tecnici indicati dal committente. I testi Pt_2 e Tes_2 hanno, poi, confermato le circostanze di cui al capitolo
7) 6 del ricorso, così dichiarando: “Preciso che il corrispettivo è quantificato a corpo o a misura".
È risultata, poi, provata la circostanza per cui il geom. Tes_2 nella sua veste di direttore tecnico, operava semplicemente un controllo di qualità delle opere realizzate nel cantiere, non esercitando alcun potere di controllo, direttivo o disciplinare nei confronti dei soggetti operanti sul cantiere.
Tes_1 e Tes_2 hanno, invero, confermato le circostanze I testi Pt_2
,
dedotte al capitolo 8)7 del ricorso, rispettivamente così precisando: “Non è vero che il sig. Tes_2 mi chiamava tutti i giorni per sapere se noi artigiani eravamo presenti in cantiere"; "Io entravo in cantiere un paio di volte alla settimana al fine di verificare la corretta esecuzione dell'opera”; “Loro si gestiscono in autonomia".
,Infine, i testi Pt_2 Tes_1 e Tes_2 hanno confermato le circostanze dedotte sub capitolo 9)8 del ricorso, così rispettivamente precisando: "i subappaltatori si recavano autonomamente in cantiere. Vedevo che, quando arrivavano, scaricavano delle attrezzature"; "Ogni artigiano è tenuto a munirsi dell'attrezzatura necessaria in relazione al tipo di lavoro". Né, dall'esame della documentazione in atti, sembra, poi, che possa desumersi la sussistenza dei cosiddetti indici sintomatici della subordinazione, vale a dire, imposizione di un preciso orario di lavoro, predeterminatezza della retribuzione, assenza di rischio d'impresa, sottoposizione al potere direttivo-gerarchico- disciplinare del datore di lavoro, etc..
Né, d'altro canto, emergono dagli atti di causa ulteriori elementi dai quali possa desumersi la volontà delle parti di costituire un rapporto di lavoro subordinato.
A sostegno della tipologia non subordinata del lavoro effettuato dai predetti lavoratori, è stata poi prodotta idonea documentazione fiscale probante la remunerazione garantita per il lavoro prestato, documentazione incompatibile con la retribuzione per lavoro dipendente (documento n. 11 del fascicolo parte ricorrente).
L'istruzione probatoria non ha, dunque, fornito alcuna prova dell'esistenza di un potere direttivo, di vigilanza e controllo o di un potere disciplinare in capo al
Sig. legale rappresentante della società opponente.Parte_1
Per converso, al cospetto di tali emergenze processuali, a parere del giudicante,
l'Amministrazione procedente non ha fornito sufficiente dimostrazione della effettiva sussistenza di elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato (quali la continuità della prestazione, la corresponsione di una retribuzione fissa prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa con l'assetto organizzativo dell'impresa, l'assenza di rischio d'impresa, la sottoposizione al potere
In conclusione, deve, dunque, ritenersi che l'Amministrazione resistente, attore in senso sostanziale, non abbia assolto all'onere probatorio su di essa gravante;
di talché, non risulta provata la sussistenza delle violazioni amministrative contestate, e, ai sensi dell'art. 23 L. n. 689 del 1981, l'opposizione non può che essere accolta.
3. Sulle spese di lite. Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno poste a carico di parte convenuta.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della
Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia di lavoro in relazione allo scaglione da € 1.101 a € 5.200): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in euro 1.400,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso in opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza- ingiunzione n. 18/2024 emessa dall'Amministrazione convenuta in data
18.03.2024 e notificata in data 26.03.2024.
2) Condanna 1 Controparte_2 - sede di lavoro di Controparte_2
alla rifusione delle spese di lite a favore di parte ricorrente, spese che si liquidano in euro 1.400,00 per compensi professionali ed euro 98,00 per anticipazioni, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Parma, il 27 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1A riguardo, va preliminarmente rigettata l'eccezione sollevata dall'opponente a mezzo della quale il medesimo ha rilevato che l'onere probatorio di cui si discute non è stato soddisfatto in quanto l' Controparte_7 si è costituito tardivamente in giudizio ed è, conseguentemente, decaduto dalla prova.
Sul punto, si richiama l'orientamento consolidatosi presso la giurisprudenza di legittimità ed espresso, da ultimo, dalla Suprema Corte di cassazione, con ordinanza n. 7801 del
22.03.2024:
"Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile. È infondato, poiché questa Corte ha già affermato che “In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione, il termine assegnato all'amministrazione per depositare i documenti relativi all'infrazione, fissato in dieci giorni prima dell'udienza di comparizione dall'articolo 23, secondo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689, applicabile “ratione temporis", non ha natura perentoria e la sua violazione rappresenta una mera irregolarità, sicché la copia 2Tanto più laddove si tratti, come nel caso di specie, di una struttura imprenditoriale la quale non ha attualmente, né ha mai avuto, operai dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato.
Si tratta, invero, di una società che svolge attività di general contractor (o contraente generale), così come risulta anche dalle certificazioni ISO recentemente da essa società ottenute (doc. 8 fasc. parte ricorrente).
3 "Vero che Controparte_1 mai ha imposto alcun orario di lavoro agli artigiani e alle società che operano sui cantieri da essa seguiti: CP_1 si è sempre limitata a fissare gli orari di accesso ai cantieri stessi (dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 17, nonché al sabato, dalle ore 8 alle ore 12) ed i periodi di chiusura degli stessi in corrispondenza delle festività". 4"Vero che, nell'ambito delle suddette fasce orarie, i subappaltatori hanno sempre avuto libero accesso al cantiere, lavorando del tutto autonomamente, senza alcun controllo delle presenze né alcuna direzione dei lavori stessi". 5"Vero che il controllo operato da CP_1, nella persona del geom. CP_12 socio e direttore tecnico, riguarda esclusivamente la qualità del lavoro, secondo i criteri tecnici indicati dal committente;
in altri termini, CP_1 è tenuta a verificare che il lavoro oggetto di contratto di incarico sia effettuato a regola d'arte e nei tempi pattuiti".
6 "Vero che il compenso dei subappaltatori è fissato “a corpo" e non è parametrato alle ore di lavoro (vedansi i contratti di subappalto e le fatture di cui ai doc. 10 e doc. 11 da rammostrarsi al rispondente)”.
7 "Vero che il geom. Tes_2 nella sua veste di direttore tecnico, ha operato (ed opera tuttora) semplicemente un controllo di qualità delle opere realizzate nel cantiere, non esercitando alcun potere di controllo, direttivo o disciplinare nei confronti dei soggetti operanti sul cantiere".
8 "Vero che i sigg. Pt 2 e Pt 3 (così come tutti i subappaltatori di Arteco) devono dotarsi di proprie attrezzatture per lavorare in cantiere (doc. 12 ritraenti tutte le attrezzature di proprietà del sig. Pt 2 presenti sul cantiere, e precisamente una betoniera, cavalletti, un compressore, un'intonacatrice, una tagliapiastrelle, una tagliapolistirolo, un trabattello e trapani da rammostrarsi al rispondente)".