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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/12/2025, n. 2638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2638 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Marcello MAGGI Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel.
ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3388 r.g dell'anno 2025, avente ad oggetto: “Divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
D A rappresentato e difeso dall'avv. CONTE Silvia Parte_1
E
rappresentata e difesa dagli avv.ti MARANGI Veronica e RUGGIERI Parte_2
RO
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENUTO-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/07/2025 il signor premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in SS (TA) in data 08/07/1995, con la signora che dalla loro unione nascevano i figli: il 09/03/1999; Parte_2 Per_1 Per_2 il 23/10/2001; , il 30/06/2004 e il 01/04/2009; che
[...] Persona_3 Persona_4 questo Tribunale con decreto n. cronol. 8671/2021 del 11/05/2021 reso nel procedimento n. 719/2021 rg omologava la separazione consensuale dei coniugi
[...]
e alle condizioni da costoro indicate nel ricorso introduttivo e Pt_1 Parte_2 nelle note difensive depositate per l'udienza presidenziale tenutasi con le modalità della trattazione scritta in data 11/05/2021.
Adiva questo Tribunale, chiedendo che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente non si opponeva alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma impugnava le avverse richieste formulate nelle conclusioni del ricorso introduttivo. Successivamente, con istanza congiunta depositata il 28/11/2025 le parti chiedevano congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio trasformando il divorzio da contenzioso in congiunto, alle condizioni riportate nell'accordo da depositarsi con le note difensive con un'udienza da fissarsi a trattazione scritta.
Veniva, pertanto, fissata per detti incombenti l'udienza a trattazione scritta del
09/12/2025 assegnando alle parti termine per depositare note difensive e l'accordo sottoscritto dalle stesse parti ed autenticato dai difensori.
Con note difensive depositate in data 07/12/2025 per l'udienza a trattazione scritta del
09/12/2025 le parti depositavano l'accordo sottoscritto dalle stesse ed autenticato dai rispettivi difensori chiedendo di trasformare il presente giudizio da contenzioso in congiunto.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 09/12/2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, le parti hanno insistito per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo anzidetto.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia il decreto n. cronol. 8671/2021 del 11/05/2021 reso nel procedimento n. 719/2021 rg con cui questo Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da costoro indicate nel ricorso Parte_1 Parte_2 introduttivo e nelle note difensive depositate per l'udienza presidenziale a trattazione scritta del 11/05/2021.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protrae ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5
L.n.74/'87. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici, patrimoniali e con la prole secondo le condizioni di cui all'accordo redatto e prodotto con le note difensive depositate in data 07/12/2025 per l'udienza a trattazione scritta del 09/12/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Le spese di giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti di così dispone: Pt_1 Parte_2
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...] ato a SS (Ta) il 19/09/1971 e nata a [...] il Pt_1 Parte_2
09/01/1976 uniti in matrimonio concordatario contratto in SS (Ta) il 08/07/1995 ed iscritto nel registro degli atti di matrimonio del SS (Ta) atto n. 74 Parte II, S.A. anno 1995.
DISPONE che i rapporti economici tra le parti e con la prole siano disciplinati secondo le condizioni di cui all'accordo prodotto con le note difensive depositate in data
07/12/2025 per l'udienza a trattazione scritta del 09/12/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di SS (Ta) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge. spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto, il 10 dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Marcello MAGGI Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel.
ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3388 r.g dell'anno 2025, avente ad oggetto: “Divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
D A rappresentato e difeso dall'avv. CONTE Silvia Parte_1
E
rappresentata e difesa dagli avv.ti MARANGI Veronica e RUGGIERI Parte_2
RO
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENUTO-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/07/2025 il signor premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in SS (TA) in data 08/07/1995, con la signora che dalla loro unione nascevano i figli: il 09/03/1999; Parte_2 Per_1 Per_2 il 23/10/2001; , il 30/06/2004 e il 01/04/2009; che
[...] Persona_3 Persona_4 questo Tribunale con decreto n. cronol. 8671/2021 del 11/05/2021 reso nel procedimento n. 719/2021 rg omologava la separazione consensuale dei coniugi
[...]
e alle condizioni da costoro indicate nel ricorso introduttivo e Pt_1 Parte_2 nelle note difensive depositate per l'udienza presidenziale tenutasi con le modalità della trattazione scritta in data 11/05/2021.
Adiva questo Tribunale, chiedendo che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente non si opponeva alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma impugnava le avverse richieste formulate nelle conclusioni del ricorso introduttivo. Successivamente, con istanza congiunta depositata il 28/11/2025 le parti chiedevano congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio trasformando il divorzio da contenzioso in congiunto, alle condizioni riportate nell'accordo da depositarsi con le note difensive con un'udienza da fissarsi a trattazione scritta.
Veniva, pertanto, fissata per detti incombenti l'udienza a trattazione scritta del
09/12/2025 assegnando alle parti termine per depositare note difensive e l'accordo sottoscritto dalle stesse parti ed autenticato dai difensori.
Con note difensive depositate in data 07/12/2025 per l'udienza a trattazione scritta del
09/12/2025 le parti depositavano l'accordo sottoscritto dalle stesse ed autenticato dai rispettivi difensori chiedendo di trasformare il presente giudizio da contenzioso in congiunto.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 09/12/2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, le parti hanno insistito per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo anzidetto.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia il decreto n. cronol. 8671/2021 del 11/05/2021 reso nel procedimento n. 719/2021 rg con cui questo Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da costoro indicate nel ricorso Parte_1 Parte_2 introduttivo e nelle note difensive depositate per l'udienza presidenziale a trattazione scritta del 11/05/2021.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protrae ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5
L.n.74/'87. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici, patrimoniali e con la prole secondo le condizioni di cui all'accordo redatto e prodotto con le note difensive depositate in data 07/12/2025 per l'udienza a trattazione scritta del 09/12/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Le spese di giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti di così dispone: Pt_1 Parte_2
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...] ato a SS (Ta) il 19/09/1971 e nata a [...] il Pt_1 Parte_2
09/01/1976 uniti in matrimonio concordatario contratto in SS (Ta) il 08/07/1995 ed iscritto nel registro degli atti di matrimonio del SS (Ta) atto n. 74 Parte II, S.A. anno 1995.
DISPONE che i rapporti economici tra le parti e con la prole siano disciplinati secondo le condizioni di cui all'accordo prodotto con le note difensive depositate in data
07/12/2025 per l'udienza a trattazione scritta del 09/12/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di SS (Ta) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge. spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto, il 10 dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi