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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 22/04/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 361/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 361 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 25.2.2025 e vertente
T R A
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Blasi Parte_1 C.F._1
Parte attrice
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Laura Opilio
Parte convenuta
E
C.F.: e P.I.: , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Leonardo Giani e Marta Pezzera
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.2.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Parte attrice agisce in giudizio allegando di aver intrattenuto con la convenuta
[...]
sin dall'anno 2007 un rapporto assicurativo, avente ad oggetto il Controparte_1
pagina 1 di 12 rischio derivante dalla propria attività lavorativa;
di essere stato destinatario nell'anno 2020,
dopo il proprio pensionamento -avvenuto in data 1°.4.2019-, di una domanda risarcitoria da parte della accolta dalla Corte dei Conti con la Controparte_3
sentenza n. 37/2022; di aver, pertanto, azionato la garanzia postuma prevista dalla polizza assicurativa stipulata per l'anno 2019; che l'evento costituente la causa del sinistro si sarebbe verificato nell'anno 2015; che la convenuta avrebbe escluso l'operatività della polizza,
trattandosi di evento non verificatosi durante il periodo in cui, una volta intervenuto il pensionamento dell'assicurato, la polizza avrebbe conservato validità.
L'attore eccepisce la nullità della clausola claims made, adducendo che la medesima realizzerebbe uno squilibrio tra gli obblighi e i diritti delle parti, perché circoscriverebbe temporalmente la garanzia ai fatti commessi in pendenza dell'assicurazione con esclusione del periodo retroattivo e coprirebbe, nel caso controverso, unicamente i due mesi intercorrenti tra la stipula della polizza, avvenuta il 31.1.2019, e il pensionamento dell'attore, avvenuto il
1°.4.2019; che tale squilibrio non sarebbe riequilibrato dalla clausola di continuità della polizza, essendo state le polizze stipulate con diversi sindacati.
In via gradata viene allegata la violazione di obblighi informativi e di protezione gravanti sui convenuti;
vengono, poi, prospettati i pregiudizi correlati agli inadempimenti della controparte.
L'attore formula le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1419 c.c., la
nullità delle indicate clausole che si discostano, viziando la causa del contratto, dagli effetti voluti e dai
concreti interessi dell'Assicurato e disporre la loro sostituzione di diritto, così da garantirne la piena
adeguatezza alle esigenze del contratto e, per l'effetto, riconoscere l'operatività del contratto stesso in
favore dell' anche per i sinistri verificatisi in data antecedente al 31 gennaio 2019, Parte_2
illimitatamente o, quantomeno, fino al 2003, o, in ulteriore subordine, dal 2007, primo anno di
garanzia continuativa prestato dai CP_1
- subordinatamente a tale nullità, nella denegata ipotesi in cui questa non venga riconosciuta,
accertare e dichiarare l'inadempimento dell' e del broker Parte_3
agli obblighi informativi e di protezione dell' e, per l'effetto, condannare gli Controparte_2 Parte_2
pagina 2 di 12 stessi a tenere indenne l' anche per i sinistri verificatisi in data antecedente al 31 gennaio Parte_2
2019, illimitatamente o, quantomeno, fino al 2003 o, in ulteriore subordine, dal 2007, primo anno di
garanzia continuativa prestato dai sia sia con riferimento alla quota a carico del CP_1 CP_1
della somma di euro 1.787.568,05 (oltre rivalutazione, interessi e spese di giustizia) cui questo è Pt_1
stato condannato in primo grado con la sentenza n. 37/2022 del 17 maggio 2022 dalla Corte dei Conti
dell'Umbria, sia con riferimento a qualsiasi ulteriore e diverso sinistro che dovesse essere denunciato
entro il termine del 31 gennaio 2025 di validità della postuma;
- in ogni caso condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni sofferti dall' a Parte_2
causa del mancato riconoscimento di operatività della garanzia assicurativa così come per il loro
inadempimento, il tutto nella misura che risulterà o che verrà ritenuta di giustizia ad istruttoria
esperita, anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
- con condanna dei convenuti al pagamento delle spese e dei compensi professionali del giudizio,
oltre al 15% per spese generali e con riserva di formulare richieste istruttorie e di produrre ulteriori
documenti nei termini di legge.”
2. La convenuta indicate le polizze stipulate con l'attore Controparte_1
-contraddistinte dai certificati CRB038AON39, DV160000PA1 e A7RCG07218K-, eccepisce che la controparte non individuerebbe in maniera univoca la polizza da impugnare, che sarebbe contraddistinta dal certificato A7RCG07218K; che non vi sarebbe continuità di copertura,
essendo state le polizze stipulate con assicuratori diversi;
di essere subentrata, in qualità di successore, nella titolarità delle polizze di cui si discute;
che non vi sarebbe la nullità della clausola claims made, dovendo l'equilibrio sinallagmatico essere valutato ex ante, al momento della stipula del negozio, e rappresentando il pensionamento dell'attore un evento successivo all'assunzione del rischio da parte dell'assicuratore; che la nullità della clausola claims made non sarebbe predicabile anche perché nella polizza sarebbe prevista l'opzione di estendere, tramite una maggiorazione del premio, la garanzia postuma ad eventi dannosi avvenuti prima dell'entrata in vigore della polizza ed entro il periodo di retroattività della stessa, opzione di cui l'attore non si sarebbe avvalso;
che la nullità della clausola invocata dall'assicurato consentirebbe a questi di beneficiare delle coperture aggiuntive, nonostante la pagina 3 di 12 mancata corresponsione del relativo premio e con evidente alterazione dell'equilibrio sinallagmatico del negozio;
che gli obblighi informativi graverebbero sull'intermediario convenuto;
che non vi sarebbero i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda risarcitoria;
che, ove le domande della controparte fossero ritenute fondate, sarebbe ipotizzabile un concorso di responsabilità dell'attore, che avrebbe potuto comprendere il meccanismo di estensione della garanzia tramite la lettura della polizza;
che la copertura assicurativa sarebbe, in ogni caso, esclusa, avendo l'attore agito con dolo nella vicenda per cui la garanzia assicurativa sarebbe stata attivata.
La convenuta formula le seguenti conclusioni: “a) in via principale: rigettare le domande
proposte dall' b) in via subordinata: accertare le quote di responsabilità addebitabili ai Parte_2
convenuti e ridurre il danno risarcibile ex art. 1227 c.c. c) in ogni caso: con vittoria di spese, compensi,
IVA e CAP.”
3. eccepisce che l'attore si sarebbe nell'anno 2019 rivolto al broker, poiché Controparte_2
interessato ad acquistare una polizza con massimale raddoppiato rispetto alle polizze sino ad allora stipulate (da € 2.500.000,00 ad € 5.000.000,00); di essere destinataria soltanto della domanda gradata dell'attore, concernente la violazione degli obblighi informativi e di protezione;
di aver, dal proprio canto, adeguatamente informato l'attore, il quale avrebbe sottoscritto l'informativa precontrattuale, contenente l'esplicito richiamo alla controversa clausola claims made;
che l'attore non avrebbe informato il broker di essere prossimo al pensionamento, circostanza appresa dal broker solo nell'anno 2020, al momento del rinnovo della polizza;
che la richiesta di aumento del massimale di polizza sarebbe stata, di contro,
indicativa della progressione di carriera dell'assicurato; che, se l'attore non fosse stato reticente, il broker avrebbe consigliato l'estensione temporale della copertura assicurativa;
che la domanda risarcitoria dell'attore sarebbe generica.
La parte formula le seguenti conclusioni: “in via principale: ‒ rigettare tutte le domande svolte
nei confronti di siccome manifestamente infondate per i motivi esposti in narrativa;
in Controparte_2
via subordinata: ‒ nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una qualsivoglia
responsabilità di accertare la singola quota di responsabilità ad essa direttamente Controparte_2
pagina 4 di 12 attribuibile e limitare la condanna entro tale quota;
in ogni caso ‒ competenze e spese di lite
integralmente rifuse.”
4. Ritiene, in primo luogo il Tribunale, che l'attore individui la polizza sottoposta a censura, che è contraddistinta dal certificato A7RCG07218K (doc. n. 12, all. atto di citazione;
doc. n. 4, all. comparsa di costituzione e risposta . Controparte_1
Tale polizza sarebbe, in ogni caso, l'unica applicabile nel caso di specie: ai sensi dell'art.
A.3, c. 4 contenuto nelle ulteriori polizze elencate dalla convenuta (cfr. pag. 13, doc. n. 2, all.
comparsa di costituzione e risposta pag. 15, doc. n. 3, all. Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta , la copertura ultrattiva - Controparte_1
cioè per richieste risarcitorie successive alla cessazione della carica ricoperta dall'assicurato-
non opera nel caso, quale quello di specie, in cui l'assicurato abbia stipulato nel periodo di ultrattività della polizza un'altra copertura assicurativa a garanzia degli stessi rischi (nella specie vi sono le polizze stipulate negli anni ricompresi tra il 2016 e il 2019, doc. da n. 10 a n.
12, all. atto di citazione).
5. Non merita condivisione l'eccezione della convenuta Controparte_1
secondo cui non vi sarebbe continuità di copertura tra la suddetta polizza e le precedenti stipulate dall'attore, perché le polizze sarebbero stipulate con assicuratori diversi, dal momento che la convenuta espressamente riconosce di essere subentrata, in qualità di successore, nella titolarità delle polizze di cui si discute.
6. La domanda principale dell'attore, avente ad oggetto la dichiarazione di nullità della clausola claims made di cui all'art. 20 della polizza, è infondata.
6.1. In diritto viene affermato, quale principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che nel corpo del tipo assicurazione contro i danni (articoli 1882 e 1904-1918 del
Cc), si inquadra il sottotipo assicurazione della responsabilità civile, caratterizzato dalla circostanza che il sinistro, delle cui conseguenze patrimoniali l'assicurato intende traslare il rischio sul garante, è collegato non solo alla condotta dell'assicurato danneggiante ma anche alla richiesta, avanzata dal danneggiato, di risarcimento per detta condotta. Ove, infatti, al comportamento lesivo non faccia seguito alcuna domanda di ristoro, non sorge ovviamente pagina 5 di 12 nessun diritto di indennizzo e, specularmente, nessun obbligo di manleva;
siffatto sottotipo,
delineato dall'articolo 1917 del c.c., è improntato al sistema loss occurrence o act committed (e cioè della insorgenza del danno), ove la copertura opera, come evidente dal tenore letterale del menzionato articolo 1917, comma 1, del Cc, in relazione a tutte le condotte generatrici di domande risarcitorie insorte nel periodo di durata del contratto, indipendentemente dalla data della richiesta risarcitoria.
Siffatto modello codicistico, tuttavia, non essendo l'articolo 1917, comma 1, del c.c.
menzionato dall'articolo 1932 del c.c. tra le norme inderogabili, non è intangibile, sicché è
consentito alle parti, nell'esercizio della loro facoltà di determinare il contenuto del contratto
(articolo 1322, comma 1, del c.c.), modulare l'obbligo del garante di tenere indenne il garantito.
Nell'ambito di detta determinazione del contenuto contrattuale va inquadrato il contratto di assicurazione per responsabilità civile con clausola claims made (e, cioè, a richiesta fatta),
che si caratterizza per il fatto che la copertura assicurativa è condizionata alla circostanza che il sinistro venga denunciato (dal danneggiato all'assicurato e da questi all'assicurazione) nel periodo di vigenza della polizza (o anche in un delimitato arco temporale successivo, ove sia pattuita la cosiddetta sunset clause) (Cass., n. 8117/2020).
La clausola claims made non è vessatoria, in quanto non può essere qualificata come limitativa della responsabilità -poiché non limita le conseguenze dell'inadempimento né
esclude il rischio garantito-, per gli effetti dell'art. 1341 c.c. (Cass. S.U. 9140/2016); la clausola,
"claims made" è, invece, da ritenersi limitativa dell'oggetto del contratto, in quanto riguarda il contenuto ed i limiti stessi della garanzia assicurativa, atteso che la stessa specifica il rischio garantito, allo scopo di stabilire gli obblighi concretamente assunti dalle parti.
In ordine, poi, alla meritevolezza, va ribadito che il modello dell'assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis" non incide sulla funzione assicurativa (e, quindi, sulla causa in astratto del contratto), in quanto il contratto assicurativo
è pur sempre volto ad indennizzare il rischio dell'impoverimento del patrimonio dell'assicurato; siffatto modello, già ampiamente diffuso nell'ambito del mercato assicurativo pagina 6 di 12 (anche internazionale), ha trovato, peraltro, di recente espresso riconoscimento legislativo
(con particolare riferimento alla L. n. 24 del 2017, art. 11 e D.L. n. 138 del 2011, art. 3, comma
5, convertito con modificazioni in L. n. 148 del 2011, come novellato dalla L. n. 124 del 2017,
art. 1, comma 26) ed è divenuto, pertanto, legalmente tipico.
Da siffatta collocazione del modello "claims made" nell'area della tipicità legale consegue che, rispetto al singolo contratto di assicurazione, non si impone un test di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, ai sensi dell'art. 1322 c.c., comma 2 (che presuppone l'aticipità), e la tutela invocabile dal contraente assicurato agisce invece sul solo piano della libera determinazione del contenuto contrattuale e della "causa concreta" del contratto (e, cioè
dello scopo pratico del negozio, quale sintesi degli interessi che lo stesso negozio è
concretamente diretto a realizzare), e concerne il rispetto, in detta determinazione, dei "limiti imposti dalla legge", ai sensi dell'art. 1322 c.c., comma 1.
Nell'ottica dell'indagine sulla causa concreta, le Sezioni Unite hanno chiarito quanto segue: "l'analisi dell'assetto sinallagmatico del contratto assicurativo rappresenta un veicolo utile per apprezzare se, effettivamente, ne sia realizzata la funzione pratica, quale assicurazione adeguata allo scopo ... , là dove l'emersione di un disequilibrio palese di detto assetto si presta ad essere interpretato come sintomo di carenza della causa in concreto dell'operazione economica. Ciò in quanto, come già affermato da questa Corte, la determinazione del premio di polizza assume valore determinante ai fini dell'individuazione del tipo e del limite del rischio assicurato, onde possa reputarsi in concreto rispettato l'equilibrio sinallagmatico tra le reciproche prestazioni (Cass., 30/04/2010, n. 10596; ma, in forza di analoga prospettiva, anche Cass., Sez. Un., 28/02/2007, n. 4631). Non è, dunque,
questione di garantire, e sindacare perciò, l'equilibrio economico delle prestazioni, che è
profilo rimesso esclusivamente all'autonomia contrattuale, ma occorre indagare, con la lente del principio di buona fede contrattuale, se lo scopo pratico del regolamento negoziale "on claims made basis" presenti un arbitrario squilibrio giuridico tra rischio assicurato e premio,
giacché, nel contratto di assicurazioni contro i danni, la corrispettività si fonda in base ad una relazione oggettiva e coerente con il rischio assicurato, attraverso criteri di calcolo attuariale.
pagina 7 di 12 6.2. Tanto premesso, la polizza controversa prevede, al primo comma dell'art. 20, che l'assicurazione operi per le richieste risarcitorie pervenute all'assicurato in pendenza del periodo di assicurazione indicato nel certificato (31.1.2019-31.1.2020), conseguenti a eventi dannosi successivi alla data di retroattività specificata nella scheda di copertura (31.12.2003).
Si tratta di clausola c.d. claims made: la fattispecie -cui è collegata la insorgenza del diritto ad essere sollevato dalle conseguenze pregiudizievoli della responsabilità civile- dipende dall'elemento - esterno alla sfera di controllo dei contraenti, e come tale incerto e tale per ciò
da rendere compatibile la clausola "claims made" con lo schema causale del contratto assicurativo delineato nell'art. 1895 c.c. - della manifestazione di esercizio del diritto al risarcimento del danno da parte del terzo danneggiato;
l'elemento aleatorio costituito dalla incertezza della richiesta risarcitoria viene temporalmente circoscritto con la clausola in questione, così da consentire all'assicuratore di meglio calibrare il proprio impegno nel tempo e, correlativamente, di definire con maggiore precisione il premio assicurativo (in relazione alla limitazione temporale della possibile verificazione del rischio), con beneficio anche per l'assicurato.
Quanto alla copertura postuma (art. 20 co. 2, doc. n. 4, all. comparsa di costituzione e risposta , viene previsto che nel caso di pensionamento o Controparte_1
morte dell'Assicurato, o di cessazione, da parte dello stesso, dell'attività presso la Pubblica
Amministrazione, per qualsiasi motivo tranne il licenziamento per giusta causa,
l'Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 (cinque) anni successivi al pensionamento o morte dell'Assicurato o, cessazione, da parte dello stesso,
dell'attività presso la Pubblica Amministrazione, purché afferenti alle Cariche assicurate ed a comportamenti colposi posti in essere successivamente alla data di effetto dell'Assicurazione
stessa, escluso il periodo retroattivo.
L'attore si duole della nullità clausola claims made, adducendo che la medesima realizzerebbe uno squilibrio tra gli obblighi e i diritti delle parti, perché circoscriverebbe temporalmente la garanzia postuma, operante per le richieste pervenute nei 5 anni successivi al pensionamento dell'assicurato ma limitatamente ai fatti commessi in pendenza dell'ultima pagina 8 di 12 polizza (31.1.2019-31.1.2020), con esclusione del periodo retroattivo, e coprirebbe, nel caso controverso, unicamente i due mesi intercorrenti tra la stipula della polizza, avvenuta il
31.1.2019, e il pensionamento dell'attore, avvenuto il 1°.4.2019.
6.3. La censura non merita condivisione: come osservato dalla convenuta, la circostanza del pensionamento dell'attore, siccome pacificamente taciuta dall'attore all'assicurazione e al broker convenuti al momento della sottoscrizione della polizza -avente efficacia temporale per il periodo 31.1.2019-31.1.2020-, è un mero fatto sopravvenuto alla stipulazione e all'assunzione del rischio da parte della convenuta, che non può essere considerato allorché si valuti l'equilibrio sinallagmatico del contratto;
quest'ultimo, che attiene all'assetto dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, deve valutarsi al momento della stipulazione del negozio.
Sempre in punto di valutazione dell'equilibrio sinallagmatico viene rilevato che la retroattività, fissata al 31.12.2003 per tutte le polizze stipulate a partire dal 31.1.2007 (doc. da n. 1 a n. 12, all. atto di citazione), amplia di per sé il contenuto dell'obbligazione indennitaria a vantaggio dell'assicurato, rispetto al modello classico dell'assicurazione contro i danni, poiché
la copertura assicurativa richiede che la richiesta di risarcimento sia inoltrata nel periodo di vigenza della polizza, anche per fatti antecedenti la stipulazione del contratto, consentendo di tener conto del dato fenomenologico per cui, in ambito professionale, è frequente che l'errore causativo del danno non sia immediatamente percepibile dal danneggiato.
Alla retroattività così estesa si affianca nella specie anche l'ultrattività della polizza: a premio invariato rientra nella copertura assicurativa un periodo di ultrattività; tale ultima previsione dell'obbligo indennitario -per le richieste risarcitorie pervenute nei 5 (cinque) anni successivi al pensionamento o morte dell'Assicurato o, cessazione, da parte dello stesso,
dell'attività presso la Pubblica Amministrazione- incontra, quale limite, la commissione del comportamento colposo in pendenza del termine della specifica polizza assicurativa antecedente al pensionamento, ovvero alla morte dell'assicurato o alla cessione dell'attività
presso la p.a. (nella specie 31.1.2019-31.1.2020), con conseguente esclusione del periodo retroattivo.
pagina 9 di 12 Ancorché il fatto per cui si aziona la garanzia postuma non possa essere ricondotto alla diversa polizza in pendenza della quale esso sarebbe stato commesso per il disposto dell'art.
a 3, c. 4 (motivazione punto 4.), l'ampia estensione del periodo di retroattività e di ultrattività
di cui si è detto costituisce indizio sintomatico - nel giudizio di validità demandato al Giudice
di merito sulla "tenuta" di tale clausola rispetto al complessivo programma che le parti hanno inteso concordemente attuare al fine della regolazione dei rispettivi interessi - della esclusione di un abusivo squilibrio delle posizioni contrattuali delle parti, poiché non viene realizzato
"un sistema" di restrizione delle condizioni di adempimento della obbligazione indennitaria,
tale da vanificare l'obbligo indennitario ed eludere sostanzialmente la stessa funzione causale del contratto, che verrebbe a risolversi nella mera onerosità del premio anticipatamente corrisposto dall'assicurato.
Questa conclusione è confortata anche dalla previsione negoziale della possibilità per l'assicurato che non svolga più alcuna funzione presso pubbliche amministrazioni -quindi per l'assicurato già pensionato- di estendere la copertura assicurativa per le richieste risarcitorie successive al pensionamento anche in relazione a fatti commessi durante l'intero periodo di retroattività (p. 19, doc. n. 4 citato).
Le controverse clausole negoziali in punto di garanzia postuma e di possibile estensione della medesima contenute nella polizza di cui si discute (doc. n. 4 citato) sono, peraltro,
coincidenti con quelle contenute nelle polizze stipulate precedentemente dall'attore (doc. n. 2
e 3, all. comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta).
Tirando le fila del ragionamento, l'esclusione del periodo retroattivo per il caso di garanzia postuma non è una limitazione eccessivamente riduttiva dell'obbligo indennitario,
siccome controbilanciata dall'ampio periodo retroattivo, sicché nella specie non risulta snaturata l'essenza del contratto di assicurazione per la responsabilità civile.
7. Viene, a questo punto, valutata la sussistenza della violazione degli obblighi informativi e di protezione in tesi gravanti sui convenuti, che l'attore pone a fondamento della domanda indennitaria formulata in via gradata al rigetto della domanda principale di nullità.
pagina 10 di 12 In argomento si evidenzia il carattere generico dell'allegazione su cui poggia la domanda attorea, posto che l'attore avrebbe dovuto indicare con maggiore precisione in citazione i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, intesi quale l'insieme delle circostanze di fatto a base della propria richiesta.
Quest'ultima pare, invero, fondata sulla medesima allegazione di squilibrio sinallagmatico che rappresenta la causa petendi della domanda di nullità e che si rivela infondata per le esposte ragioni (cfr. atto di citazione, pag. 13 “Subordinatamente a tale nullità,
nella denegata ipotesi questa non venga riconosciuta, il riequilibrio degli assetti violati dovrà essere
imposto con l'obbligo, anche in capo all'intermediario broker stante l'inadempimento Controparte_2
agli obblighi informativi e di protezione, a tenere indenne l' da qualsivoglia pregiudizio”). Parte_2
La violazione dell'obbligo informativo risulta, peraltro, smentita per tabulas: l'attore ha sottoscritto la proposta contrattuale, nella quale, oltre al richiamo al cennato art. 20 della polizza, è espressamente ribadito che la proposta è relativa alla polizza nella forma claims made, cioè a copertura di reclami di cui l'assicurato venga a conoscenza durante il periodo di validità della polizza e che dopo la scadenza della polizza nessun reclamo potrà essere avanzato a termini della polizza stessa, anche se l'evento che ha originato la richiesta si sia verificato durante il periodo di validità della polizza (doc. n. 6, all. comparsa di costituzione e risposta Centrale); l'attore ha confermato di aver letto compreso e accettato tutte le condizioni della Polizza, inclusa la sezione dove veniva indicata espressamente come
“inoperante” la c.d. “estensione dell'Assicurazione in caso di cessazione dell'attività
professionale” (cfr. pag. 2, doc. n. 6, citato).
Risulta, poi, pacifica la reticenza dell'assicurato nei confronti del broker convenuto in ordine al pensionamento, che sarebbe avvenuto in data di poco successiva -1°.4.2019- alla stipula della polizza -31.1.2019-.
Ne consegue che il broker non avrebbe potuto dettagliare maggiormente le informazioni circa il meccanismo di estensione dell'assicurazione per il caso di cessazione dell'attività
professionale, meccanismo che risulta in ogni caso desumibile dalla semplice lettura delle condizioni generali di contratto -che l'attore ha dichiarato di aver ricevuto (doc. n. 6 citato)-,
pagina 11 di 12 né consigliare all'attore l'acquisto dell'estensione dell'assicurazione in caso di cessazione dell'attività professionale.
Dal ragionamento che precede discende il rigetto della domanda gradata dell'attore.
8. Non essendo configurabile la lamentata nullità della clausola claims made né la violazione degli obblighi informativi e di protezione, la domanda risarcitoria svolta dall'attore si rivela parimenti infondata.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore indeterminabile e della media complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge le domande dell'attore;
2) condanna l'attore al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese di lite, liquidate in
€ 5.431,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 18.4.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 361 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 25.2.2025 e vertente
T R A
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Blasi Parte_1 C.F._1
Parte attrice
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Laura Opilio
Parte convenuta
E
C.F.: e P.I.: , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Leonardo Giani e Marta Pezzera
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.2.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Parte attrice agisce in giudizio allegando di aver intrattenuto con la convenuta
[...]
sin dall'anno 2007 un rapporto assicurativo, avente ad oggetto il Controparte_1
pagina 1 di 12 rischio derivante dalla propria attività lavorativa;
di essere stato destinatario nell'anno 2020,
dopo il proprio pensionamento -avvenuto in data 1°.4.2019-, di una domanda risarcitoria da parte della accolta dalla Corte dei Conti con la Controparte_3
sentenza n. 37/2022; di aver, pertanto, azionato la garanzia postuma prevista dalla polizza assicurativa stipulata per l'anno 2019; che l'evento costituente la causa del sinistro si sarebbe verificato nell'anno 2015; che la convenuta avrebbe escluso l'operatività della polizza,
trattandosi di evento non verificatosi durante il periodo in cui, una volta intervenuto il pensionamento dell'assicurato, la polizza avrebbe conservato validità.
L'attore eccepisce la nullità della clausola claims made, adducendo che la medesima realizzerebbe uno squilibrio tra gli obblighi e i diritti delle parti, perché circoscriverebbe temporalmente la garanzia ai fatti commessi in pendenza dell'assicurazione con esclusione del periodo retroattivo e coprirebbe, nel caso controverso, unicamente i due mesi intercorrenti tra la stipula della polizza, avvenuta il 31.1.2019, e il pensionamento dell'attore, avvenuto il
1°.4.2019; che tale squilibrio non sarebbe riequilibrato dalla clausola di continuità della polizza, essendo state le polizze stipulate con diversi sindacati.
In via gradata viene allegata la violazione di obblighi informativi e di protezione gravanti sui convenuti;
vengono, poi, prospettati i pregiudizi correlati agli inadempimenti della controparte.
L'attore formula le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1419 c.c., la
nullità delle indicate clausole che si discostano, viziando la causa del contratto, dagli effetti voluti e dai
concreti interessi dell'Assicurato e disporre la loro sostituzione di diritto, così da garantirne la piena
adeguatezza alle esigenze del contratto e, per l'effetto, riconoscere l'operatività del contratto stesso in
favore dell' anche per i sinistri verificatisi in data antecedente al 31 gennaio 2019, Parte_2
illimitatamente o, quantomeno, fino al 2003, o, in ulteriore subordine, dal 2007, primo anno di
garanzia continuativa prestato dai CP_1
- subordinatamente a tale nullità, nella denegata ipotesi in cui questa non venga riconosciuta,
accertare e dichiarare l'inadempimento dell' e del broker Parte_3
agli obblighi informativi e di protezione dell' e, per l'effetto, condannare gli Controparte_2 Parte_2
pagina 2 di 12 stessi a tenere indenne l' anche per i sinistri verificatisi in data antecedente al 31 gennaio Parte_2
2019, illimitatamente o, quantomeno, fino al 2003 o, in ulteriore subordine, dal 2007, primo anno di
garanzia continuativa prestato dai sia sia con riferimento alla quota a carico del CP_1 CP_1
della somma di euro 1.787.568,05 (oltre rivalutazione, interessi e spese di giustizia) cui questo è Pt_1
stato condannato in primo grado con la sentenza n. 37/2022 del 17 maggio 2022 dalla Corte dei Conti
dell'Umbria, sia con riferimento a qualsiasi ulteriore e diverso sinistro che dovesse essere denunciato
entro il termine del 31 gennaio 2025 di validità della postuma;
- in ogni caso condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni sofferti dall' a Parte_2
causa del mancato riconoscimento di operatività della garanzia assicurativa così come per il loro
inadempimento, il tutto nella misura che risulterà o che verrà ritenuta di giustizia ad istruttoria
esperita, anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
- con condanna dei convenuti al pagamento delle spese e dei compensi professionali del giudizio,
oltre al 15% per spese generali e con riserva di formulare richieste istruttorie e di produrre ulteriori
documenti nei termini di legge.”
2. La convenuta indicate le polizze stipulate con l'attore Controparte_1
-contraddistinte dai certificati CRB038AON39, DV160000PA1 e A7RCG07218K-, eccepisce che la controparte non individuerebbe in maniera univoca la polizza da impugnare, che sarebbe contraddistinta dal certificato A7RCG07218K; che non vi sarebbe continuità di copertura,
essendo state le polizze stipulate con assicuratori diversi;
di essere subentrata, in qualità di successore, nella titolarità delle polizze di cui si discute;
che non vi sarebbe la nullità della clausola claims made, dovendo l'equilibrio sinallagmatico essere valutato ex ante, al momento della stipula del negozio, e rappresentando il pensionamento dell'attore un evento successivo all'assunzione del rischio da parte dell'assicuratore; che la nullità della clausola claims made non sarebbe predicabile anche perché nella polizza sarebbe prevista l'opzione di estendere, tramite una maggiorazione del premio, la garanzia postuma ad eventi dannosi avvenuti prima dell'entrata in vigore della polizza ed entro il periodo di retroattività della stessa, opzione di cui l'attore non si sarebbe avvalso;
che la nullità della clausola invocata dall'assicurato consentirebbe a questi di beneficiare delle coperture aggiuntive, nonostante la pagina 3 di 12 mancata corresponsione del relativo premio e con evidente alterazione dell'equilibrio sinallagmatico del negozio;
che gli obblighi informativi graverebbero sull'intermediario convenuto;
che non vi sarebbero i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda risarcitoria;
che, ove le domande della controparte fossero ritenute fondate, sarebbe ipotizzabile un concorso di responsabilità dell'attore, che avrebbe potuto comprendere il meccanismo di estensione della garanzia tramite la lettura della polizza;
che la copertura assicurativa sarebbe, in ogni caso, esclusa, avendo l'attore agito con dolo nella vicenda per cui la garanzia assicurativa sarebbe stata attivata.
La convenuta formula le seguenti conclusioni: “a) in via principale: rigettare le domande
proposte dall' b) in via subordinata: accertare le quote di responsabilità addebitabili ai Parte_2
convenuti e ridurre il danno risarcibile ex art. 1227 c.c. c) in ogni caso: con vittoria di spese, compensi,
IVA e CAP.”
3. eccepisce che l'attore si sarebbe nell'anno 2019 rivolto al broker, poiché Controparte_2
interessato ad acquistare una polizza con massimale raddoppiato rispetto alle polizze sino ad allora stipulate (da € 2.500.000,00 ad € 5.000.000,00); di essere destinataria soltanto della domanda gradata dell'attore, concernente la violazione degli obblighi informativi e di protezione;
di aver, dal proprio canto, adeguatamente informato l'attore, il quale avrebbe sottoscritto l'informativa precontrattuale, contenente l'esplicito richiamo alla controversa clausola claims made;
che l'attore non avrebbe informato il broker di essere prossimo al pensionamento, circostanza appresa dal broker solo nell'anno 2020, al momento del rinnovo della polizza;
che la richiesta di aumento del massimale di polizza sarebbe stata, di contro,
indicativa della progressione di carriera dell'assicurato; che, se l'attore non fosse stato reticente, il broker avrebbe consigliato l'estensione temporale della copertura assicurativa;
che la domanda risarcitoria dell'attore sarebbe generica.
La parte formula le seguenti conclusioni: “in via principale: ‒ rigettare tutte le domande svolte
nei confronti di siccome manifestamente infondate per i motivi esposti in narrativa;
in Controparte_2
via subordinata: ‒ nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una qualsivoglia
responsabilità di accertare la singola quota di responsabilità ad essa direttamente Controparte_2
pagina 4 di 12 attribuibile e limitare la condanna entro tale quota;
in ogni caso ‒ competenze e spese di lite
integralmente rifuse.”
4. Ritiene, in primo luogo il Tribunale, che l'attore individui la polizza sottoposta a censura, che è contraddistinta dal certificato A7RCG07218K (doc. n. 12, all. atto di citazione;
doc. n. 4, all. comparsa di costituzione e risposta . Controparte_1
Tale polizza sarebbe, in ogni caso, l'unica applicabile nel caso di specie: ai sensi dell'art.
A.3, c. 4 contenuto nelle ulteriori polizze elencate dalla convenuta (cfr. pag. 13, doc. n. 2, all.
comparsa di costituzione e risposta pag. 15, doc. n. 3, all. Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta , la copertura ultrattiva - Controparte_1
cioè per richieste risarcitorie successive alla cessazione della carica ricoperta dall'assicurato-
non opera nel caso, quale quello di specie, in cui l'assicurato abbia stipulato nel periodo di ultrattività della polizza un'altra copertura assicurativa a garanzia degli stessi rischi (nella specie vi sono le polizze stipulate negli anni ricompresi tra il 2016 e il 2019, doc. da n. 10 a n.
12, all. atto di citazione).
5. Non merita condivisione l'eccezione della convenuta Controparte_1
secondo cui non vi sarebbe continuità di copertura tra la suddetta polizza e le precedenti stipulate dall'attore, perché le polizze sarebbero stipulate con assicuratori diversi, dal momento che la convenuta espressamente riconosce di essere subentrata, in qualità di successore, nella titolarità delle polizze di cui si discute.
6. La domanda principale dell'attore, avente ad oggetto la dichiarazione di nullità della clausola claims made di cui all'art. 20 della polizza, è infondata.
6.1. In diritto viene affermato, quale principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che nel corpo del tipo assicurazione contro i danni (articoli 1882 e 1904-1918 del
Cc), si inquadra il sottotipo assicurazione della responsabilità civile, caratterizzato dalla circostanza che il sinistro, delle cui conseguenze patrimoniali l'assicurato intende traslare il rischio sul garante, è collegato non solo alla condotta dell'assicurato danneggiante ma anche alla richiesta, avanzata dal danneggiato, di risarcimento per detta condotta. Ove, infatti, al comportamento lesivo non faccia seguito alcuna domanda di ristoro, non sorge ovviamente pagina 5 di 12 nessun diritto di indennizzo e, specularmente, nessun obbligo di manleva;
siffatto sottotipo,
delineato dall'articolo 1917 del c.c., è improntato al sistema loss occurrence o act committed (e cioè della insorgenza del danno), ove la copertura opera, come evidente dal tenore letterale del menzionato articolo 1917, comma 1, del Cc, in relazione a tutte le condotte generatrici di domande risarcitorie insorte nel periodo di durata del contratto, indipendentemente dalla data della richiesta risarcitoria.
Siffatto modello codicistico, tuttavia, non essendo l'articolo 1917, comma 1, del c.c.
menzionato dall'articolo 1932 del c.c. tra le norme inderogabili, non è intangibile, sicché è
consentito alle parti, nell'esercizio della loro facoltà di determinare il contenuto del contratto
(articolo 1322, comma 1, del c.c.), modulare l'obbligo del garante di tenere indenne il garantito.
Nell'ambito di detta determinazione del contenuto contrattuale va inquadrato il contratto di assicurazione per responsabilità civile con clausola claims made (e, cioè, a richiesta fatta),
che si caratterizza per il fatto che la copertura assicurativa è condizionata alla circostanza che il sinistro venga denunciato (dal danneggiato all'assicurato e da questi all'assicurazione) nel periodo di vigenza della polizza (o anche in un delimitato arco temporale successivo, ove sia pattuita la cosiddetta sunset clause) (Cass., n. 8117/2020).
La clausola claims made non è vessatoria, in quanto non può essere qualificata come limitativa della responsabilità -poiché non limita le conseguenze dell'inadempimento né
esclude il rischio garantito-, per gli effetti dell'art. 1341 c.c. (Cass. S.U. 9140/2016); la clausola,
"claims made" è, invece, da ritenersi limitativa dell'oggetto del contratto, in quanto riguarda il contenuto ed i limiti stessi della garanzia assicurativa, atteso che la stessa specifica il rischio garantito, allo scopo di stabilire gli obblighi concretamente assunti dalle parti.
In ordine, poi, alla meritevolezza, va ribadito che il modello dell'assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis" non incide sulla funzione assicurativa (e, quindi, sulla causa in astratto del contratto), in quanto il contratto assicurativo
è pur sempre volto ad indennizzare il rischio dell'impoverimento del patrimonio dell'assicurato; siffatto modello, già ampiamente diffuso nell'ambito del mercato assicurativo pagina 6 di 12 (anche internazionale), ha trovato, peraltro, di recente espresso riconoscimento legislativo
(con particolare riferimento alla L. n. 24 del 2017, art. 11 e D.L. n. 138 del 2011, art. 3, comma
5, convertito con modificazioni in L. n. 148 del 2011, come novellato dalla L. n. 124 del 2017,
art. 1, comma 26) ed è divenuto, pertanto, legalmente tipico.
Da siffatta collocazione del modello "claims made" nell'area della tipicità legale consegue che, rispetto al singolo contratto di assicurazione, non si impone un test di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, ai sensi dell'art. 1322 c.c., comma 2 (che presuppone l'aticipità), e la tutela invocabile dal contraente assicurato agisce invece sul solo piano della libera determinazione del contenuto contrattuale e della "causa concreta" del contratto (e, cioè
dello scopo pratico del negozio, quale sintesi degli interessi che lo stesso negozio è
concretamente diretto a realizzare), e concerne il rispetto, in detta determinazione, dei "limiti imposti dalla legge", ai sensi dell'art. 1322 c.c., comma 1.
Nell'ottica dell'indagine sulla causa concreta, le Sezioni Unite hanno chiarito quanto segue: "l'analisi dell'assetto sinallagmatico del contratto assicurativo rappresenta un veicolo utile per apprezzare se, effettivamente, ne sia realizzata la funzione pratica, quale assicurazione adeguata allo scopo ... , là dove l'emersione di un disequilibrio palese di detto assetto si presta ad essere interpretato come sintomo di carenza della causa in concreto dell'operazione economica. Ciò in quanto, come già affermato da questa Corte, la determinazione del premio di polizza assume valore determinante ai fini dell'individuazione del tipo e del limite del rischio assicurato, onde possa reputarsi in concreto rispettato l'equilibrio sinallagmatico tra le reciproche prestazioni (Cass., 30/04/2010, n. 10596; ma, in forza di analoga prospettiva, anche Cass., Sez. Un., 28/02/2007, n. 4631). Non è, dunque,
questione di garantire, e sindacare perciò, l'equilibrio economico delle prestazioni, che è
profilo rimesso esclusivamente all'autonomia contrattuale, ma occorre indagare, con la lente del principio di buona fede contrattuale, se lo scopo pratico del regolamento negoziale "on claims made basis" presenti un arbitrario squilibrio giuridico tra rischio assicurato e premio,
giacché, nel contratto di assicurazioni contro i danni, la corrispettività si fonda in base ad una relazione oggettiva e coerente con il rischio assicurato, attraverso criteri di calcolo attuariale.
pagina 7 di 12 6.2. Tanto premesso, la polizza controversa prevede, al primo comma dell'art. 20, che l'assicurazione operi per le richieste risarcitorie pervenute all'assicurato in pendenza del periodo di assicurazione indicato nel certificato (31.1.2019-31.1.2020), conseguenti a eventi dannosi successivi alla data di retroattività specificata nella scheda di copertura (31.12.2003).
Si tratta di clausola c.d. claims made: la fattispecie -cui è collegata la insorgenza del diritto ad essere sollevato dalle conseguenze pregiudizievoli della responsabilità civile- dipende dall'elemento - esterno alla sfera di controllo dei contraenti, e come tale incerto e tale per ciò
da rendere compatibile la clausola "claims made" con lo schema causale del contratto assicurativo delineato nell'art. 1895 c.c. - della manifestazione di esercizio del diritto al risarcimento del danno da parte del terzo danneggiato;
l'elemento aleatorio costituito dalla incertezza della richiesta risarcitoria viene temporalmente circoscritto con la clausola in questione, così da consentire all'assicuratore di meglio calibrare il proprio impegno nel tempo e, correlativamente, di definire con maggiore precisione il premio assicurativo (in relazione alla limitazione temporale della possibile verificazione del rischio), con beneficio anche per l'assicurato.
Quanto alla copertura postuma (art. 20 co. 2, doc. n. 4, all. comparsa di costituzione e risposta , viene previsto che nel caso di pensionamento o Controparte_1
morte dell'Assicurato, o di cessazione, da parte dello stesso, dell'attività presso la Pubblica
Amministrazione, per qualsiasi motivo tranne il licenziamento per giusta causa,
l'Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 (cinque) anni successivi al pensionamento o morte dell'Assicurato o, cessazione, da parte dello stesso,
dell'attività presso la Pubblica Amministrazione, purché afferenti alle Cariche assicurate ed a comportamenti colposi posti in essere successivamente alla data di effetto dell'Assicurazione
stessa, escluso il periodo retroattivo.
L'attore si duole della nullità clausola claims made, adducendo che la medesima realizzerebbe uno squilibrio tra gli obblighi e i diritti delle parti, perché circoscriverebbe temporalmente la garanzia postuma, operante per le richieste pervenute nei 5 anni successivi al pensionamento dell'assicurato ma limitatamente ai fatti commessi in pendenza dell'ultima pagina 8 di 12 polizza (31.1.2019-31.1.2020), con esclusione del periodo retroattivo, e coprirebbe, nel caso controverso, unicamente i due mesi intercorrenti tra la stipula della polizza, avvenuta il
31.1.2019, e il pensionamento dell'attore, avvenuto il 1°.4.2019.
6.3. La censura non merita condivisione: come osservato dalla convenuta, la circostanza del pensionamento dell'attore, siccome pacificamente taciuta dall'attore all'assicurazione e al broker convenuti al momento della sottoscrizione della polizza -avente efficacia temporale per il periodo 31.1.2019-31.1.2020-, è un mero fatto sopravvenuto alla stipulazione e all'assunzione del rischio da parte della convenuta, che non può essere considerato allorché si valuti l'equilibrio sinallagmatico del contratto;
quest'ultimo, che attiene all'assetto dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, deve valutarsi al momento della stipulazione del negozio.
Sempre in punto di valutazione dell'equilibrio sinallagmatico viene rilevato che la retroattività, fissata al 31.12.2003 per tutte le polizze stipulate a partire dal 31.1.2007 (doc. da n. 1 a n. 12, all. atto di citazione), amplia di per sé il contenuto dell'obbligazione indennitaria a vantaggio dell'assicurato, rispetto al modello classico dell'assicurazione contro i danni, poiché
la copertura assicurativa richiede che la richiesta di risarcimento sia inoltrata nel periodo di vigenza della polizza, anche per fatti antecedenti la stipulazione del contratto, consentendo di tener conto del dato fenomenologico per cui, in ambito professionale, è frequente che l'errore causativo del danno non sia immediatamente percepibile dal danneggiato.
Alla retroattività così estesa si affianca nella specie anche l'ultrattività della polizza: a premio invariato rientra nella copertura assicurativa un periodo di ultrattività; tale ultima previsione dell'obbligo indennitario -per le richieste risarcitorie pervenute nei 5 (cinque) anni successivi al pensionamento o morte dell'Assicurato o, cessazione, da parte dello stesso,
dell'attività presso la Pubblica Amministrazione- incontra, quale limite, la commissione del comportamento colposo in pendenza del termine della specifica polizza assicurativa antecedente al pensionamento, ovvero alla morte dell'assicurato o alla cessione dell'attività
presso la p.a. (nella specie 31.1.2019-31.1.2020), con conseguente esclusione del periodo retroattivo.
pagina 9 di 12 Ancorché il fatto per cui si aziona la garanzia postuma non possa essere ricondotto alla diversa polizza in pendenza della quale esso sarebbe stato commesso per il disposto dell'art.
a 3, c. 4 (motivazione punto 4.), l'ampia estensione del periodo di retroattività e di ultrattività
di cui si è detto costituisce indizio sintomatico - nel giudizio di validità demandato al Giudice
di merito sulla "tenuta" di tale clausola rispetto al complessivo programma che le parti hanno inteso concordemente attuare al fine della regolazione dei rispettivi interessi - della esclusione di un abusivo squilibrio delle posizioni contrattuali delle parti, poiché non viene realizzato
"un sistema" di restrizione delle condizioni di adempimento della obbligazione indennitaria,
tale da vanificare l'obbligo indennitario ed eludere sostanzialmente la stessa funzione causale del contratto, che verrebbe a risolversi nella mera onerosità del premio anticipatamente corrisposto dall'assicurato.
Questa conclusione è confortata anche dalla previsione negoziale della possibilità per l'assicurato che non svolga più alcuna funzione presso pubbliche amministrazioni -quindi per l'assicurato già pensionato- di estendere la copertura assicurativa per le richieste risarcitorie successive al pensionamento anche in relazione a fatti commessi durante l'intero periodo di retroattività (p. 19, doc. n. 4 citato).
Le controverse clausole negoziali in punto di garanzia postuma e di possibile estensione della medesima contenute nella polizza di cui si discute (doc. n. 4 citato) sono, peraltro,
coincidenti con quelle contenute nelle polizze stipulate precedentemente dall'attore (doc. n. 2
e 3, all. comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta).
Tirando le fila del ragionamento, l'esclusione del periodo retroattivo per il caso di garanzia postuma non è una limitazione eccessivamente riduttiva dell'obbligo indennitario,
siccome controbilanciata dall'ampio periodo retroattivo, sicché nella specie non risulta snaturata l'essenza del contratto di assicurazione per la responsabilità civile.
7. Viene, a questo punto, valutata la sussistenza della violazione degli obblighi informativi e di protezione in tesi gravanti sui convenuti, che l'attore pone a fondamento della domanda indennitaria formulata in via gradata al rigetto della domanda principale di nullità.
pagina 10 di 12 In argomento si evidenzia il carattere generico dell'allegazione su cui poggia la domanda attorea, posto che l'attore avrebbe dovuto indicare con maggiore precisione in citazione i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, intesi quale l'insieme delle circostanze di fatto a base della propria richiesta.
Quest'ultima pare, invero, fondata sulla medesima allegazione di squilibrio sinallagmatico che rappresenta la causa petendi della domanda di nullità e che si rivela infondata per le esposte ragioni (cfr. atto di citazione, pag. 13 “Subordinatamente a tale nullità,
nella denegata ipotesi questa non venga riconosciuta, il riequilibrio degli assetti violati dovrà essere
imposto con l'obbligo, anche in capo all'intermediario broker stante l'inadempimento Controparte_2
agli obblighi informativi e di protezione, a tenere indenne l' da qualsivoglia pregiudizio”). Parte_2
La violazione dell'obbligo informativo risulta, peraltro, smentita per tabulas: l'attore ha sottoscritto la proposta contrattuale, nella quale, oltre al richiamo al cennato art. 20 della polizza, è espressamente ribadito che la proposta è relativa alla polizza nella forma claims made, cioè a copertura di reclami di cui l'assicurato venga a conoscenza durante il periodo di validità della polizza e che dopo la scadenza della polizza nessun reclamo potrà essere avanzato a termini della polizza stessa, anche se l'evento che ha originato la richiesta si sia verificato durante il periodo di validità della polizza (doc. n. 6, all. comparsa di costituzione e risposta Centrale); l'attore ha confermato di aver letto compreso e accettato tutte le condizioni della Polizza, inclusa la sezione dove veniva indicata espressamente come
“inoperante” la c.d. “estensione dell'Assicurazione in caso di cessazione dell'attività
professionale” (cfr. pag. 2, doc. n. 6, citato).
Risulta, poi, pacifica la reticenza dell'assicurato nei confronti del broker convenuto in ordine al pensionamento, che sarebbe avvenuto in data di poco successiva -1°.4.2019- alla stipula della polizza -31.1.2019-.
Ne consegue che il broker non avrebbe potuto dettagliare maggiormente le informazioni circa il meccanismo di estensione dell'assicurazione per il caso di cessazione dell'attività
professionale, meccanismo che risulta in ogni caso desumibile dalla semplice lettura delle condizioni generali di contratto -che l'attore ha dichiarato di aver ricevuto (doc. n. 6 citato)-,
pagina 11 di 12 né consigliare all'attore l'acquisto dell'estensione dell'assicurazione in caso di cessazione dell'attività professionale.
Dal ragionamento che precede discende il rigetto della domanda gradata dell'attore.
8. Non essendo configurabile la lamentata nullità della clausola claims made né la violazione degli obblighi informativi e di protezione, la domanda risarcitoria svolta dall'attore si rivela parimenti infondata.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore indeterminabile e della media complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge le domande dell'attore;
2) condanna l'attore al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese di lite, liquidate in
€ 5.431,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 18.4.2025
Il Giudice
Agata Stanga
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