Sentenza 18 ottobre 2012
Massime • 1
La pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato dal giudicato, che si siano verificati successivamente alla formazione dello stesso. Ne consegue che, in relazione ad un titolo esecutivo ormai formatosi, non può considerarsi fatto modificativo sopravvenuto la promulgazione della legge n. 108 del 1996, in quanto gli interessi pretesi con quel titolo non sono suscettibili di alcuna valutazione in termini di usurarietà alla luce dei criteri della legge sopravvenuta.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/10/2012, n. 17903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17903 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente -
Dott. AMENDOLA Adelaide - rel. Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni - Consigliere -
Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -
Dott. D'AMICO AO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 531/2008 proposto da:
TR AO [...], elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CICCARELLI Domenico giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SGC S.R.L. SOCIETÀ GESTIONE CREDITI per la gestione del recupero e della riscossione dei servizi di cassa e pagamento dei crediti ceduti dalla B.N.L. S.P.A. 08880050151, in persona del Dott. GIACOBBO MASSIMO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 20, presso lo studio dell'avvocato LOY Gianluigi, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3057/2006 del TRIBUNALE di BARI, depositata il 12/12/2006 R.G.N. 106/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2012 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;
udito l'Avvocato GIANLUIGI LOY;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.
Con precetto notificato il 29 dicembre 2001 Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. intimò a AO IC il pagamento della somma di L. 29.365.000, oltre spese, quale residuo ancora dovutole in base a decreto ingiuntivo del Presidente del Tribunale di Bari. Propose opposizione il IC, deducendo che gli importi riconosciuti nel provvedimento monitorio non erano dovuti, atteso che gli interessi avevano natura usuraria e che la relativa nullità era rilevabile d'ufficio, non essendo il rapporto ancora esaurito. Assunse che l'Istituto di credito si era ingiustamente arricchito ai danni del mutuatario con la riscossione, prima da parte del debitore, e poi da parte del terzo pignorato, di interessi usurari. Chiese, quindi, che, dichiarata la nullità e accertato l'indebito, la banca venisse condannata al pagamento delle somme di cui si era ingiustamente arricchita.
Costituitasi in giudizio, la Banca Nazionale del Lavoro contestò le avverse pretese.
Peraltro sulla base del precetto opposto essa aveva intanto pignorato le somme dovute al IC dall'INPDAP per trattamento di fine rapporto.
Avverso detto pignoramento l'esecutato propose altra opposizione, con atto del 23 maggio 2002, reiterando i motivi già precedentemente dedotti.
Disposta la riunione dei procedimenti, con sentenza del 12 dicembre 2006, il Tribunale di Bari ha rigettato entrambe le opposizioni. In motivazione ha osservato il giudicante che, in ordine alla pretesa creditoria esecutivamente azionata, si era indiscutibilmente formato il giudicato;
che l'opponente aveva dedotto come fatto modificativo sopravvenuto l'entrata in vigore della L. n. 108 del 1996, individuante per ciascuna tipologia di rapporto bancario il tasso soglia oltre il quale gli interessi pattuiti debbono considerarsi usurari, legge della quale aveva sostenuto l'applicabilità al rapporto dedotto in giudizio, in quanto non ancora esaurito alla data di entrata in vigore della legge;
che la tesi non aveva pregio, posto che, in base al D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, art. 1, convertito nella L. 28 febbraio 2001, n. 24, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, indipendentemente dal momento del pagamento;
che il comma 2 della medesima disposizione, in considerazione della eccezionale caduta dei tassi di interesse nel periodo 1998/1999, aveva previsto un meccanismo di sostituzione del tasso pattuito in determinate tipologie di finanziamenti non agevolati;
che l'opponente neppure aveva dedotto che il mutuo di cui al decreto ingiuntivo rientrava in taluna delle categorie previste dalla predetta norma;
che in ogni caso, per espresso dettato legislativo, la sostituzione non aveva carattere novativo e si applicava alle sole rate scadenti dal giorno di entrata in vigore del decreto;
che, conseguentemente, non solo mancavano le condizioni per qualificare usurari gli interessi dovuti dall'opponente, ma neppure sussistevano le condizioni per incidere sul loro regolamento, posto che il contratto di mutuo si era risolto per inadempimento del mutuatario e che il decreto ingiuntivo era passato in giudicato. Avverso detta pronuncia ricorre a questa Corte AO IC sulla base di un solo, articolato motivo.
Resiste con controricorso, illustrato anche da memoria, S.G.C, s.r.l. - Società Gestione Crediti, mandataria di S.A.R.C. s.r.l. Società Acquisizione e Rifinanziamento Crediti, cessionaria di S.G.C. s.r.l., a sua volta cessionaria del credito vantato da B.N.L. nei confronti del IC.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con l'unico motivo, deducendo violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto, l'impugnante torna a ribadire che la normativa antiusura comporta una illegittimità sopravvenuta non già dell'intera clausola che prevede un tasso di interessi con essa contrastante, ma della parte del conteggio di interessi che si pone oltre il tasso soglia. Sostiene che la L. n. 108 del 1996, emanata dopo la formazione del giudicato, ben può essere fatta valere all'interno del processo esecutivo, mercè opposizione all'esecuzione. Chiede quindi alla Corte, ex art. 366 bis cod. proc. civ., di stabilire se l'ordinamento possa avallare l'esecuzione di un provvedimento divenuto illegittimo, non essendosi ancora esaurita la sua forza esecutiva;
e se il dar corso alla dazione di interessi divenuti esorbitanti non concreti senz'altro un'ipotesi di impossibilità giuridica, ex art. 1258 cod. civ., a fronte di un sistema che prevede la rilevazione periodica di tassi soglia al fine di garantire la moralizzazione e la razionalizzazione del mercato del credito.
2 Le esposte censure sono, per certi aspetti inammissibili, per altri infondate.
Sotto il primo profilo, esse violano, all'evidenza, il principio di specificità sancito dall'art. 366 cod. proc. civ., n.
4. Tale norma richiede, invero, da un lato, la puntuale indicazione della ragione per la quale il ricorso è proposto (e quindi, considerata la tassatività dei motivi di ricorso per cassazione, l'indicazione di uno dei motivi, tra quelli espressamente previsti dall'art. 360 cod. proc. civ., in base al quale sono articolate le doglianze),
dall'altro, l'illustrazione delle critiche, e cioè l'individuazione del punto della decisione che ne costituisce l'oggetto nonché l'esposizione delle considerazioni, congruenti al motivo indicato, che, secondo la parte ricorrente, giustificano la cassazione della sentenza dei giudici di merito.
In particolare, ove il motivo sia formulato in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., n. 3, può si mancare l'indicazione espressa delle norme di diritto su cui il motivo si fonda - che non è requisito autonomo di validità dello stesso - ma a condizione che il contenuto, in parte qua, del ricorso, consenta, senza il sussidio di altre fonti, l'immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere, di talché devono ritenersi inammissibili quei motivi che non precisano in alcuna maniera in che cosa consista la violazione di legge che avrebbe portato alla pronuncia di merito pretesamente errata, o che si limitano ad un'affermazione apodittica, non seguita da alcuna argomentazione in ordine alla denunciata discrasia tra principio di diritto, in tesi sbagliato, sul quale è basata la sentenza impugnata e principio di diritto che si chiede alla Suprema Corte di affermare.
3 Venendo al caso di specie, il ricorrente non solo non individua il motivo (tra quelli previsti dall'art. 360 cod. proc. civ.) in relazione al quale chiede la cassazione della decisione del Tribunale di Bari, ma svolge censure eccentriche, rispetto alla ratio decidendi della stessa, e, come tali, generiche e aspecifiche. Esse, tutte incentrate sul rilievo che, malgrado l'intangibilità del giudicato, le somme rappresentative di interessi che, nel corso del tempo, superano la soglia normativamente prevista per essere considerati usurari, non potrebbero essere azionate in executivis, ignorano sia le articolate ragioni della decisione in ordine alla portata precettiva della L. n. 108 del 1996 e al disposto del D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, art. 1, convertito nella L. 28 febbraio 2001, n. 24 (che, nell'interpretare autenticamente la legge antiusura del
1996, ha anzitutto precisato il momento temporale in relazione al quale va formulata la valutazione di usurarietà degli interessi);
sia le carenze deduttive segnalate dal giudice di merito con riferimento alle previsioni del secondo comma della medesima disposizione.
4 Le critiche sono peraltro in ogni caso infondate. È principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato dal giudicato, fatti che si siano verificati successivamente alla formazione dello stesso, e non anche sulla base di quelle circostanze che, in quanto verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotte nel giudizio di cognizione preordinato alla costituzione del titolo giudiziale, e che risulterebbero conseguentemente in contrasto con l'accertamento ivi contenuto (confr. Cass. civ. 24 aprile 2007, n. 9912; Cass. civ. 9 maggio 1983, n. 3182). Ma, nella fattispecie, il fatto modificativo sopravvenuto, e cioè la promulgazione della L. n. 108 del 1996, è assolutamente inidoneo, per quanto innanzi detto a scalfire l'autorità del giudicato. E invero, essendosi il titolo esecutivo pacificamente formato nel 1995, gli interessi con lo stesso pretesi non sarebbero suscettibili di alcuna valutazione in termini di usurarietà alla stregua dei parametri da quella fonte fissati.
Ne consegue che il ricorso deve essere integralmente rigettato. Il ricorrente rifonderà alla controparte vittoriosa le spese del giudizio, liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.500,00 (di cui Euro 3.300,00 per onorari), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2012