Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 10/06/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 487/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Monica Barco Presidente
Dott. Claudio Michelucci Giudice
Dott. Maria Cristina Persico Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04/03/2025, da
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Domodossola, Via 1° Maggio n.° 47 (Cod. Fisc. ), rappresentato, assistito e C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ZARIANI MARISA (codice fiscale C.F._2
del Foro di Verbania e presso il Suo Studio elettivamente domiciliato in Domodossola, Via Al
Calvario n.° 15 (e-mail ; pec Email_1 Email_2
nata a [...] il [...] (Codice fiscale ) Parte_2 C.F._3
e residente in [...], rappresentata ed assistita dall'Avv. Domenico
Capristo (codice fiscale del Foro di Verbania e presso il Suo Studio C.F._4
elettivamente domiciliata in Domodossola, Via Marconi n° 44 Via Al Calvario n.° 15 (e-mail
; pec giusta procura in atti Email_3 Email_4
con i seguenti figli:
nato a [...] il giorno 05.05.2019; Persona_1
nata a [...] il giorno 05.06.2024; Persona_2
con l'intervento del PM.
CONCLUSIONI
1) I figli minori nato a [...] il giorno 05.05.2019 (codice Fiscale Persona_1
) e nata a [...] il giorno 05.06.2024, (Codice C.F._5 Persona_2
Fiscale ), vengono affidati, in via condivisa, ad entrambi i genitori ma C.F._6 conserveranno la propria residenza presso l'abitazione della madre.
2) Entrambi i genitori assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi.
3) I genitori eserciteranno, separatamente, la potestà in ordine a decisioni di ordinaria amministrazione, decisioni che saranno assunte dal genitore durante il tempo di permanenza dei figli presso di sé, e cioè dal genitore che il quel momento avrà con sé il figlio.
4) Il padre potrà vederli e tenerli con sé con le seguenti modalità: PER QUANTO RIGUARDA MIA che ha solo otto mesi (essendo nata a [...] il giorno 05.06.2024) FINO AL COMPIMENTO
DI TRE ANNI DI ETA'
a) Due pomeriggi alla settimana dalle ore 16,00 alle ore 20,30”
b) a fine settimana alternati, il sabato dalle ore 10,00 alle ore 17.00 e la domenica dalle ore 10,00 alle ore 17.00
c) alternati il giorno di Natale e Santo Stefano,
d) alternati il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo
e) alternate le altre feste (25 aprile, 1° maggio, Ferragosto, ecc.) Per_3
f) durante il periodo estivo il padre potrà tenere con sé il minore per una settimana senza pernotto.
DOPO IL COMPIMENTO DEL TERZO ANNO DI ETA'.
a) A fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera alle ore 20,30 periodo autunno- inverno mentre alle ore 21,00 periodo primavera-estate.
b) due pomeriggi alla settimana di cui uno con eventuale pernotto nei fine settimana di spettanza del padre e due pomeriggi alla settimana di cui uno con pernotto nei fine settimana di spettanza della madre.
c) Alternativamente dal 24/12 pomeriggio al 25 dicembre ore 17,00 oppure dal 25 dicembre alle ore
17,00 al 26 dicembre alle ore 20,30;
d) Alternativamente dal 27 dicembre al 31 dicembre compreso oppure dal 01 gennaio al 6 gennaio compreso;
e) Alternativamente dal giovedì precedente la Pasqua alla sera del giorno di Pasqua oppure dal lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo.
f) Due settimane non consecutive durante le vacanze estive con periodo da scegliersi entro il 31 maggio di ogni anno. PER QUANTO che è nato a [...] il giorno Parte_3
24.05.2019):
a) A fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera alle ore 20,30 periodo autunno- inverno mentre alle ore 21,00 periodo primavera-estate.
b) due pomeriggi alla settimana di cui uno con pernotto nei fine settimana di spettanza della madre e due pomeriggi alla settimana di cui uno con pernotto nei fine settimana di spettanza del padre.
c) Alternativamente dal 24/12 pomeriggio al 25 dicembre ore 17,00 oppure dal 25 dicembre alle ore
17,00 al 26 dicembre alle ore 20,30;
d) Alternativamente dal 27 dicembre al 31 dicembre compreso oppure dal 01 gennaio al 6 gennaio compreso.
e) Alternativamente dal giovedì precedente la Pasqua alla sera del giorno di Pasqua oppure dal lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo.
f) Alternate le altre feste (25 aprile, 1° maggio, Ferragosto, Immacolata ecc.) e le festività elvetiche.
g) Durante il periodo estivo il padre potrà tenere con sé il minore per giorni quindici anche non continuativi (periodo da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno). Ogni migliore determinazione di visita potrà essere concordata dai genitori nell'interesse esclusivo dei minori e nel rispetto dell'attività lavorativa prestata da entrambi i genitori, ed il tutto sempre, fatta salva miglior determinazione fra i genitori nell'interesse esclusivo dei minori e con il progredire della loro età, assecondando – nel rispetto del principio della bigenitorialità – le esigenze dei minori stessi [doc.
16) piano genitoriale]. I genitori naturali concordano che i minori abbiano sempre con sé i documenti in originale.
5) Il padre si impegna a versare a titolo di concorso nel mantenimento dei minori, entro il giorno dieci di ogni mese, la somma mensile complessiva di € 800,00 (diconsi ottocento/00), € 400,00 per ogni minore;
detta somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat.
6) La madre potrà continuare a percepire, per intero, l'assegno unico per entrambi i minori, che oggi
è pari a complessivi € 369,00 mensili;
mentre il padre potrà percepire dal proprio datore elvetico per differenza gli assegni familiari e provvederà a versare detta cifra su due libretti postali intestati a ciascun minore.
7) I genitori concorreranno, inoltre, nella misura pari al 75% il padre e 25% la madre (data la attuale diversa redditività), alle spese mediche non garantite dal SSN, alle spese scolastiche (retta scuola, iscrizione, materiale didattico di inizio anno, gite scolastiche, corsi, trasporti ecc.) a quelle sportive e/o ricreative, e a quelle straordinarie in genere;
tutte le spese dovranno previamente essere concordate fra i genitori secondo quanto prevede il Protocollo del Tribunale di Verbania.
8) I genitori si concedono, e sin da ora, assenso all'ottenimento dei documenti validi per l'espatrio anche per i figli minori e . Persona_1 Persona_2
9) I genitori si impegnano a mantenere reciproci rapporti, con toni civili ed educati, con rispetto degli orari previsti nelle presenti condizioni. I genitori, inoltre, si impegnano a promuovere ed incentivare lo sviluppo di rapporti intensi tra ciascuno di essi ed i figli minori e con i rispettivi rami parentali;
infine ciascun genitore durante il periodo di frequentazione tra ciascuno di essi ed i minori si impegnano a permettere all'altro genitore di contattare i figli una volta al giorno con una videochiamata da effettuarsi in orario da concordarsi.
10) La signora provvederà ad intestarsi l'intero immobile come sopra Parte_2 compiutamente descritto, ad accollarsi l'intero mutuo utilizzato per l'acquisto dell'immobile che diventerà di sua proprietà nella misura totale pari al 100% ed ad accollarsi il prestito ottenuto dai genitori della stessa per € 211.934,95, il sig. provvederà a cedere Parte_1 la quota di sua spettanza, pari al 50% dell'intero, su detti immobili sito in Domodossola, Via 1°
Maggio n.° 47 come sopra meglio descritto. Infatti la signora si impegna ad Parte_2
acquisire la proprietà esclusiva della casa familiare, accollandosi il pagamento delle rate di mutuo ancora in essere/scadenza ed il prestito ottenuto dai genitori della stessa per € 211.934,95. Il trasferimento dei diritti reali come sopra convenuti tra le parti verrà effettuato con la corresponsione da parte della signora della somma di € 60.000,00. Parte_2
Le parti dichiarano, espressamente, convengono e danno atto che il presente accordo patrimoniale, nei termini sopra esposti, e contenuti nel presente accordo, è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare. Le parti richiedono pertanto fin da ora, per quanto possa occorrere con riferimento ai trasferimenti dei diritti immobiliari di cui sopra, il trattamento tributario di esenzione previsti dall'art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n.° 74, richiamate in merito: - la circolare dell'Agenzia delle Entrate n.° 27/E del 21 giugno 2012; - la sentenza della Corte di Cassazione n.°
11458/2005; - le sentenze della Corte Costituzionale n.° 176 del 15 aprile 1992, n.° 41 del 25 febbraio
1999 e n.° 202 dell'11 giugno 2003.
- sentenza della Suprema Corte di Cassazione – Sezioni Unite del 29.07.2021 n.° 21761 il cui contenuto qui, integralmente, si richiama. L'atto notarile verrà stipulato entro 1 (uno) mese dall'emissione della sentenza da parte del Tribunale di Verbania presso lo studio del notaio scelto dalla signora con spese ed oneri ad esclusivo suo carico. Entrambe le parti si Parte_2 obbligano, al momento del passaggio di proprietà dell'immobile, a darne comunicazione a tutti gli
Enti competenti e preposti.
La presente pattuizione è sospensivamente condizionata all'assenso da parte dell'Istituto bancario mutuante ed all'avvallo del mutuo da parte della signora , in vista del quale il Parte_2
signor si impegna a fornire ogni più utile documentazione e/o Parte_1 consenso preventivo all'operazione, per la migliore gestione dell'istruttoria oppure di ogni altro adempimento dell'Istituto bancario mutuante.
All'atto del perfezionamento del trasferimento immobiliare il signor Parte_1 dovrà consegnare alla signora tutte le chiavi dell'immobile ed ogni pertinente Parte_2
documento (copia del rogito, del mutuo, contratti e fatture, nonché ogni altro documento relativo all'acquisto e alla ristrutturazione dell'immobile stesso e dell'arredamento) in suo possesso.
Con l'accollo del mutuo da parte della comproprietaria signora ed il Parte_2 versamento della somma pattuita di € 60.000,00 (diconsi sessantamila/00) a tacitazione di ogni sua pretesa, il sig. , pur avendo concorso ed avendo impiegato parte dei Parte_1 propri risparmi per l'acquisto dell'immobile e per la sua ristrutturazione e per l'acquisto dell'arredamento, dichiara di rinunciare a qualsivoglia ulteriore pretesa di ordine economico rispetto al proprio impegno economico nei confronti della signora a qualsiasi Parte_2 titolo nessuno escluso. Il trasferimento dell'immobile, come sopra convenuto tra le parti, verrà effettuato con corresponsione da parte della signora della somma di cui sopra, Parte_2
somma da corrispondersi entro e non oltre un mese dall'emissione della sentenza da parte del
Tribunale di Verbania.
11) il signor si impegna a vendere il camper MCLOUIS SPA ZVF Parte_1
targato CP114AF, intestato allo stesso, e a dividere il ricavato al 50% con la signora Parte_2
.
[...]
12) Le spese della procedura sono compensate fra le parti. Le parti, espressamente, ai sensi dell'art.lo 473bis.51 c.p.c. dichiarano di rinunciare a comparire personalmente all'udienza e a che detta udienza venga sostituita con il deposito di note scritte, dichiarando e confermando le condizioni concordate nel presente ricorso.”
Motivi della decisione
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
04/03/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere, nel senso in epigrafe indicato, la regolamentazione
Pers dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e nati dalla loro Per_1
relazione di convivenza
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Si dà atto che provvederà ad intestarsi l'intero immobile, sito in Domodossola, Via Parte_2
I° Maggio n.° 47, e ad accollarsi l'intero mutuo utilizzato per l'acquisto dell'immobile che diventerà di sua proprietà nella misura totale pari al 100% ed ad accollarsi il prestito ottenuto dai genitori della stessa per € 211.934,95; viene dato atto che provvederà a cedere Parte_1 la quota di sua spettanza, pari al 50% dell'intero immobile;
Si dà, inoltre, atto che Parte_2
si impegna ad acquisire la proprietà esclusiva della casa familiare, accollandosi il
[...]
pagamento delle rate di mutuo ancora in essere/scadenza ed il prestito ottenuto dai genitori della stessa per € 211.934,95. Il trasferimento dei diritti reali come sopra convenuti tra le parti verrà effettuato con la corresponsione da parte della somma di € 60.000,00; L'atto Parte_2 notarile verrà stipulato entro 1 (uno) mese dall'emissione della sentenza da parte del Tribunale di
Verbania presso lo studio del notaio scelto da con spese ed oneri ad esclusivo Parte_2 suo carico. Entrambe le parti si obbligano, al momento del passaggio di proprietà dell'immobile, a darne comunicazione a tutti gli Enti competenti e preposti. La presente pattuizione è sospensivamente condizionata all'assenso da parte dell'Istituto bancario mutuante ed all'avvallo del mutuo da parte di , in vista del quale Parte_2 [...]
si impegna a fornire ogni più utile documentazione e/o consenso preventivo Parte_1 all'operazione, per la migliore gestione dell'istruttoria oppure di ogni altro adempimento dell'Istituto bancario mutuante. All'atto del perfezionamento del trasferimento immobiliare
[...]
dovrà consegnare a tutte le chiavi dell'immobile ed ogni Parte_1 Parte_2
pertinente documento (copia del rogito, del mutuo, contratti e fatture, nonché ogni altro documento relativo all'acquisto e alla ristrutturazione dell'immobile stesso e dell'arredamento) in suo possesso.
Con l'accollo del mutuo da parte della comproprietaria ed il versamento della Parte_2 somma pattuita di € 60.000,00 (diconsi sessantamila/00) a tacitazione di ogni sua pretesa,
, pur avendo concorso ed avendo impiegato parte dei propri Parte_1 risparmi per l'acquisto dell'immobile e per la sua ristrutturazione e per l'acquisto dell'arredamento, dichiara di rinunciare a qualsivoglia ulteriore pretesa di ordine economico rispetto al proprio impegno economico nei confronti della signora a qualsiasi titolo nessuno escluso. Il Parte_2 trasferimento dell'immobile, come sopra convenuto tra le parti, verrà effettuato con corresponsione da parte della signora della somma di cui sopra, somma da corrispondersi entro Parte_2
e non oltre un mese dall'emissione della sentenza da parte del Tribunale di Verbania;
Viene dato atto, altresì, che si impegna a vendere il camper Parte_1
MCLOUIS SPA ZVF targato CP114AF, intestato allo stesso, e a dividere il ricavato al 50% con
. Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, decide
1) affida i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza presso l'abitazione della madre;
Pers
2) dà facoltà al padre di vedere e tenere con sé la figlia fino al compimento del terzo anno d'età con le seguenti modalità:
a) Due pomeriggi alla settimana dalle ore 16,00 alle ore 20,30;
b) a fine settimana alternati, il sabato dalle ore 10,00 alle ore 17.00 e la domenica dalle ore
10,00 alle ore 17.00
c) alternati il giorno di Natale e Santo Stefano,
d) alternati il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo
e) alternate le altre feste (25 aprile, 1° maggio, Ferragosto, ecc.) Per_3 f) durante il periodo estivo il padre potrà tenere con sé il minore per una settimana senza pernotto. Pers 3) dà facoltà al padre di vedere e tenere con sé la figlia dal compimento del terzo anno d'età con le seguenti modalità:
a) A fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera alle ore 20,30 periodo autunno-inverno mentre alle ore 21,00 periodo primavera-estate.
b) due pomeriggi alla settimana di cui uno con eventuale pernotto nei fine settimana di spettanza del padre e due pomeriggi alla settimana di cui uno con pernotto nei fine settimana di spettanza della madre.
c) Alternativamente dal 24/12 pomeriggio al 25 dicembre ore 17,00 oppure dal 25 dicembre alle ore 17,00 al 26 dicembre alle ore 20,30;
d) Alternativamente dal 27 dicembre al 31 dicembre compreso oppure dal 01 gennaio al 6 gennaio compreso;
e) Alternativamente dal giovedì precedente la Pasqua alla sera del giorno di Pasqua oppure dal lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo.
f) Due settimane non consecutive durante le vacanze estive con periodo da scegliersi entro il
31 maggio di ogni anno;
4) dà facoltà al padre di vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità: Per_1
a) A fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera alle ore 20,30 periodo autunno-inverno mentre alle ore 21,00 periodo primavera-estate.
b) due pomeriggi alla settimana di cui uno con pernotto nei fine settimana di spettanza della madre e due pomeriggi alla settimana di cui uno con pernotto nei fine settimana di spettanza del padre.
c) Alternativamente dal 24/12 pomeriggio al 25 dicembre ore 17,00 oppure dal 25 dicembre alle ore 17,00 al 26 dicembre alle ore 20,30;
d) Alternativamente dal 27 dicembre al 31 dicembre compreso oppure dal 01 gennaio al 6 gennaio compreso.
e) Alternativamente dal giovedì precedente la Pasqua alla sera del giorno di Pasqua oppure dal lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo.
f) Alternate le altre feste (25 aprile, 1° maggio, Ferragosto, Immacolata ecc.) e le festività elvetiche.
g) Durante il periodo estivo il padre potrà tenere con sé il minore per giorni quindici anche non continuativi (periodo da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno). Ogni migliore determinazione di visita potrà essere concordata dai genitori nell'interesse esclusivo dei minori e nel rispetto dell'attività lavorativa prestata da entrambi i genitori, ed il tutto sempre, fatta salva miglior determinazione fra i genitori nell'interesse esclusivo dei minori e con il progredire della loro età, assecondando – nel rispetto del principio della bigenitorialità – le esigenze dei minori stessi. I genitori naturali concordano che i minori abbiano sempre con sé
i documenti in originale;
5) pone a carico del padre l'obbligo di versare a titolo di concorso nel mantenimento dei minori, entro il giorno dieci di ogni mese, la somma mensile complessiva di € 800,00 (diconsi ottocento/00), € 400,00 per ogni minore;
detta somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
la madre potrà continuare a percepire, per intero, l'assegno unico per entrambi i minori, che oggi è pari a complessivi € 369,00 mensili;
mentre il padre potrà percepire dal proprio datore elvetico per differenza gli assegni familiari e provvederà a versare detta cifra su due libretti postali intestati a ciascun minore;
6) pone a carico delle parti, nella misura pari al 75% il padre e 25% la madre (data la attuale diversa redditività), le spese mediche non garantite dal SSN, alle spese scolastiche (retta scuola, iscrizione, materiale didattico di inizio anno, gite scolastiche, corsi, trasporti ecc.) a quelle sportive e/o ricreative, e a quelle straordinarie in genere;
tutte le spese dovranno previamente essere concordate fra i genitori secondo quanto prevede il Protocollo del
Tribunale di Verbania;
7) Compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Verbania, il 03/06/2025
Il Presidente est
Dott Monica Barco