Ordinanza presidenziale 26 maggio 2023
Sentenza breve 6 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 06/06/2023, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2023
N. 01318/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00775/2023 REG.RIC.
N. 00888/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 775 del 2023, proposto da
Conservatorio S. Rosalia - Istituto Pubblico di Educazione Femminile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Atrani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Armenante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Lle Province di LE e Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale LE, domiciliataria ex lege in LE, c.so Vittorio Emanuele, 58;
LL LA, rappresentato e difeso dall'avvocato Emilio Forrisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 888 del 2023, proposto da
LL LA, rappresentato e difeso dall'avvocato Emilio Forrisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Atrani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Armenante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Conservatorio S. Rosalia - Istituto Pubblico di Educazione Femminile, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 775 del 2023:
a – della delibera consiliare di Atrani n. 21 del 27.03.2023 di acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'immobile alla Via Monastero 16;
b -del provvedimento prot. n. 3685 dell'11.04.2023, con il quale il Responsabile del Settore Edilizia Privata – Urbanistica di Atrani ha irrogato la sanzione pecuniaria di € 20.000,00 nei Confronti del Conservatorio S. Rosalia, ai sensi dell'art. 31 co. 4bis d.p.r. 380/2001 a seguito di inottemperanza alla ingiunzione di demolizione 6/2022;
c - del provvedimento prot. n. 3747 del 13.04.2023, con il quale il Responsabile del Settore Edilizia Privata – Urbanistica di Atrani ha comunicato la conclusione del procedimento sanzionatorio;
d - del provvedimento prot. n. 2614 del 7.03.2023, con il quale il Responsabile del Settore Edilizia Privata – Urbanistica di Atrani ha comunicato la inottemperanza definitiva alla ingiunzione di demolizione 6/2022;
e – ove e per quanto occorra dei provvedimenti del Comune di Atrani nn. 1193/2023 e 1198/2023 e dei verbali di sopralluogo nn. 256/2023 e 2476/2023;
f - di tutti gli atti presupposti, ivi compresi, gli atti istruttori, collegati, connessi e conseguenziali, non conosciuti;
quanto al ricorso n. 888 del 2023:
1) della deliberazione di C.C. di Atrani n. 21 del 27.3.2023, pubblicata il successivo 3 aprile, avente ad oggetto l'acquisizione gratuita dell'unità immobiliare sita in Atrani, alla via Monastero n. 16, condotta in locazione dalla ricorrente; 2) dell'atto comunale prot. n. 3685 del 11.4.2023 avente ad oggetto irrogazione sanzione pecuniaria pari a € 20.000,00 per la presunta inottemperanza dell'ordinanza di ripristino n. 6/2022; 3) dell'atto comunale prot. n. 3749 del 13.4.2023 recante diniego istanza di annullamento in autotutela prot. n. 3574/2023 formulata dalla ricorrente dopo il ripristino dell'abuso contestato e prima dell'adozione della deliberazione consiliare acquisitiva; 4) degli atti connessi, collegati, presupposti e consequenziali, anche non conosciuti, ivi compresi: a) nota comunale prot. n. 1193 del 26.1.2023 avente ad oggetto “diffida ad adempiere”; b) nota prot. n. 1198 del 26.1.2023 avente ad oggetto “comunicazione inottemperanza ordinanza UTC n. 6/2022”; c) nota prot. n. 3747 del 13.4.2023; d) dell'atto prot. n 2614 del 7.3.2023; e) dell'atto prot. n. 2928/2023, dei verbali di sopralluogo nn. 256/2022 del 5.1.2023 e 2476 del 3.3.2023 del 2023; f) della relazione UTC prot. 2614 del 7.3.2023; g) della relazione interna UTC prot. 2904 del 16.3.2023;
nonché per l'accertamento e per la declaratoria di non sussistenza dei presupposti per l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 31 T.U.E., sia in tema di inottemperanza e conseguente acquisizione gratuita, sia in tema di sanzione pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. 380/2001.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Atrani e di Ministero della Cultura e di LL LA e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di LE e Avellino e di Comune di Atrani;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2023 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso iscritto a r.g. n. 775/2023, il Conservatorio S. Rosalia – Istituto pubblico di educazione femminile, in qualità di proprietario, impugna la delibera del Consiglio comunale di Atrani n. 21 del 27 marzo 2023, con la quale, a seguito dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione n. 6 del 20 gennaio 2022 (avente per oggetto un soppalco abusivo all’interno dell’unità immobiliare ubicata in Atrani, via Monastero, n. 16, e censita in catasto al fl. 1, part. 207, sub 2), è stata disposta l’acquisizione gratuita al patrimonio dell’ente locale dell’intera unità immobiliare, unitamente al provvedimento dell’11 aprile 2023, prot. n. 3685, col quale il Comune ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000,00 ex art. 31, comma 4 bis , del D.P.R. n. 380/2001.
Lamenta che: a) per effetto della già eseguita rimozione (in data 15 marzo 2023) del soppalco contestato – comunicata con nota del 21 marzo 2023 – è venuto meno il presupposto applicativo della sanzione ablatoria ex art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001; b) al momento dell’adozione della delibera n. 21 del 27 marzo 2023, non era ancora spirato il termine di 90 giorni, ex art. 31, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001 per l’esecuzione spontanea dell’ingiunzione di demolizione n. 6 del 20 gennaio 2022, ricominciato a decorrere dalla diffida del 26 gennaio 2023, prot. n. 1193; c) l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale è stata disposta in assenza del previo atto rituale di accertamento di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione n. 6 del 20 gennaio 2022 da parte dell’organo dirigenziale a tanto competente; d) la stessa è stata promanata, anziché dall’organo dirigenziale all’uopo preposto, dall’organo consiliare di governo dell’ente locale, a tanto incompetente ed è inficiata da deficit motivazionale circa l’individuazione del bene ablato e le ragioni giustificative dell’estensione all’intera unità immobiliare comprendente l’opera abusiva; e) la sanzione, infine, è illegittimamente irrogata a carico del Conservatorio, che non è responsabile dell’abuso, stante la sua materiale indisponibilità del bene e nonostante le iniziative dallo stesso assunte nei confronti del soggetto autore dell’abuso, in persona della conduttrice LA LL, per assicurare l’ottemperanza all’ingiunzione di demolizione n. 6 del 20 gennaio 2022; f) sono state totalmente obliterate le deduzioni formulate al riguardo in sede procedimentale.
Con ricorso iscritto a r.g. n. 888/2023, la menzionata LA LL, in qualità di conduttrice della medesima unità immobiliare ubicata in Atrani, via Monastero, n. 16, impugna i medesimi atti, a lei rivolti, rassegnando censure identiche a quelle retro rubricate.
Resiste il Comune di Atrani.
I ricorsi, da riunire per identità di oggetto, sono manifestamente fondati e decidibili in forma semplificata, sulla scorta del precedente di cui alla sentenza n. 1675 del 14 giugno 2022, con cui questa Sezione ha statuito che: «- la sanzione della perdita della proprietà per inottemperanza all’ordine di remissione in pristino, pur se definita come una conseguenza di diritto dall’art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, richiede un provvedimento amministrativo che definisca l’oggetto dell’acquisizione al patrimonio comunale attraverso la quantificazione e la perimetrazione dell’area sottratta al privato; - il titolo per la trascrizione nei registri immobiliari e per l’immissione in possesso del bene, è, dunque, costituito dall’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire, per tale atto dovendo intendersi non già il mero verbale di constatazione di inadempienza, atteso il suo cennato carattere endoprocedimentale e dichiarativo delle operazioni effettuate durante l’accesso ai luoghi, bensì il formale accertamento, che faccia proprio l’esito del verbale e che costituisca, quindi, il titolo ricognitivo idoneo all’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzate (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 3834/2013; n. 3097/2014; CGA, sez. giur., n. 418/2017; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 6904/2017; TAR Sicilia, Catania, sez. II, n. 837/2018); - affinché un bene immobile abusivo possa formare legittimamente oggetto dell’ulteriore sanzione costituita dall’acquisizione gratuita al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, occorre, altresì, che siano stati notificati al proprietario gli atti di accertamento di inottemperanza all’ordine demolitorio e di acquisizione gratuita al patrimonio comunale; - ciò, perché risponde ad ovvi principi di tutela del diritto di difesa e di partecipazione procedimentale il non riconoscere idoneità fondativa dell’irrogazione della sanzione dell’acquisizione al patrimonio comunale all’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione da parte al proprietario che dell’atto di accertamento ex art. 31, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001 non abbia ricevuto regolare notifica; e perché, con la sanzione dell’acquisizione, si viene a pregiudicare definitivamente il soggetto già titolare dei beni ablati (cfr., ex multis, CGA, 27 giugno 2016, n. 642; TAR Campania, Napoli, 29 dicembre 2012 n. 5384; 26 novembre 2014 n. 6072; 7 novembre 2017, n. 5218; TAR Lazio, Roma, 18 giugno 2013 n. 6090; TAR Sicilia, Palermo, 3 settembre 2014 n. 2239)».
Inoltre, nella sentenza n. 1315 del 18 luglio 2019, ha, altresì, avuto modo di accreditare la tesi dell’improcedibilità dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, «tutte le volte in cui … i soggetti interessati abbiano, sia pur tardivamente rispetto ai termini fissati nel provvedimento sanzionatorio, ma, ben vero, prima che sia intervenuta la formale acquisizione al patrimonio comunale, provveduto all’integrale demolizione delle opere abusive» (cfr., in tal senso, anche TAR Campania, LE, sez. II, n. 1675/2022; n. 480/2023) … «ed invero, per come più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa, la ratio legis sottesa alla fattispecie acquisitiva di cui al citato art. 31 consiste nell’esigenza di provvedere, in via prioritaria, alla demolizione dell’opera abusiva, onde garantire il ripristino dell’ordine urbanistico-edilizio violato. Quanto sopra trova conferma nella lettera del successivo comma 5 dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001 secondo cui: “l’opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell’abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico”. La scelta discrezionale – da esercitare previa ponderazione degli interessi in gioco – di mantenere in essere gli abusi è stata, dunque, attribuita dal legislatore all’organo politico quale mera opzione derogatoria rispetto alla “regola”, coincidente con la necessaria demolizione, a cura della dirigenza, delle opere edilizie insistenti sine titulo su terreni di proprietà privata. L’acquisizione di siffatti terreni al patrimonio pubblico è, dunque, finalizzata a soddisfare la primaria esigenza di ripristino dell’ordine urbanistico-edilizio violato (“L’opera acquisita è demolita [...] salvo che [...]”, così recita il comma 5 dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001). Rebus sic stantibus , ogni qual volta il proprietario cui è stata rivolta l’ingiunzione ovvero … il responsabile dell’abuso abbiano provveduto, sia pure in epoca successiva alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001, alla demolizione, con integrale ripristino dello stato dei luoghi … la fattispecie acquisitiva di cui ai commi 3 e 4 del citato art. 31 non è procedibile, attesa la sopraggiunta restitutio in integrum dell’ordine urbanistico-edilizio violato».
Ciò premesso, alla stregua delle coordinate ermeneutiche dianzi declinate, è, innanzitutto, da escludersi che l’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione n. 6 del 20 gennaio 2022 sia stato ritualmente pronunciato, allorquando era ancora efficace la SCIA ripristinatoria del 28 aprile 2022, prot. n. 3493, presentata dalla conduttrice, e dopo che quest’ultima (debitamente compulsata dal Conservatorio con note dell’1 e 2 febbraio 2023), aveva manifestato all’ente locale il proponimento di rimuovere il soppalco contestato.
La linea di azione seguita dal Comune di Atrani si è rivelata, infatti, confliggente col principio basico di leale collaborazione tra pubblica amministrazione e privati, nella misura in cui ha impedito a questi ultimi di attuare il dichiarato proponimento di conformarsi agli ordini loro impartiti dalla prima, mediante eliminazione dell’opera abusiva, in conformità alla menzionata SCIA del 28 aprile 2022, prot. n. 3493.
E’ infine da escludersi che l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale sia stata legittimamente disposta e la sanzione amministrativa pecuniaria legittimamente irrogata, senza che si fosse verificato che – come segnalato con nota del 21 marzo 2023 – il soppalco contestato era stato, in realtà, ormai già rimosso (in data 15 marzo 2023).
La peculiarità della vicenda dedotta in giudizio giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di LE (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, li accoglie, per l’effetto, annulla la delibera n. 21 del 27 marzo 2023 ed il provvedimento n. 3685 dell’11 aprile 2023.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Gaetana Marena, Referendario
Laura Zoppo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO