Articolo 5 della Legge 15 ottobre 1983, n. 562
Articolo 4Articolo 6
Versione
17 ottobre 1983
Art. 5.
La Cassa depositi e prestiti, a valere sui fondi accantonati sul conto corrente di tesoreria n. 3 - costituito mediante il versamento degli avanzi di gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali - e' autorizzata a versare ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata la somma di lire 11.000.000.000.
Detta somma sara' assegnata, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per essere trasferita al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, al fine di consentire l'acquisto e l'espropriazione di terreni e fabbricati per una migliore gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato.
Entrata in vigore il 17 ottobre 1983