Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 6793
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Sentenza emessa nei confronti di società estinta

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione che ammette l'impugnazione notificata al procuratore costituito in primo grado, anche in caso di successiva cancellazione della società, e che riconosce la successione dei soci nei rapporti debitori della società estinta, anche in assenza di riparto nel bilancio finale di liquidazione.

  • Rigettato
    Legittimità dell'adozione del decreto ingiuntivo basato su ATP

    La Corte dichiara il motivo inammissibile perché l'opposizione a decreto ingiuntivo porta a un giudizio ordinario di cognizione volto a verificare la validità della pretesa nel merito, e non la mera regolarità dell'ingiunzione. Inoltre, ritiene infondata la censura nel merito, poiché l'ATP ex art. 696-bis c.p.c. non è un procedimento cautelare e il suo elaborato peritale acquisisce valenza probatoria nel giudizio ordinario. Infine, rigetta l'eccezione di nullità della CTU per travalicamento dei limiti, poiché il quesito sull'accertamento del costo delle opere rientrava nell'incarico.

  • Rigettato
    Tempestività della denuncia dei vizi e qualificazione giuridica della domanda

    La Corte ritiene infondati i motivi. Per i vizi relativi a pavimentazione e intonaco, conferma la tardività della denuncia ex art. 1667 c.c., ritenendo provato il completamento dei lavori alla data indicata e che i vizi fossero facilmente riscontrabili. Per i vizi degli impianti, ritiene condivisibile il rilievo del giudice che le risultanze istruttorie non consentivano di accertare la riconducibilità causale degli interventi successivi a difetti di esecuzione dell'appaltatore, data la genericità delle dichiarazioni testimoniali e la mancanza di documentazione.

  • Inammissibile
    Determinazione del prezzo dell'appalto

    La Corte dichiara i motivi inammissibili per difetto di specificità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., poiché l'appellante si è limitata a riproporre le difese già svolte in primo grado senza individuare puntualmente le violazioni di legge o le argomentazioni che confutassero le ragioni del primo giudice. Non ha fornito specifiche contestazioni sui criteri di computo della CTU né ha motivato adeguatamente l'asserita natura vincolante del preventivo o il travalicamento dei limiti da parte del CTU.

  • Rigettato
    Domanda riconvenzionale per pagamento residuo corrispettivo

    La Corte rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato, ritenendo corretta l'instaurazione del giudizio di impugnazione nei suoi confronti, anche in qualità di ex socio della società estinta, in base ai principi di ultrattività del mandato e di successione nei rapporti debitori. La Corte rigetta anche l'appello nel merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 6793
    Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
    Numero : 6793
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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