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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 6793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6793 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2328/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1796/2022, pronunciata dal Tribunale di Avellino, pubblicata in data 24 novembre 2022, non notificata, pendente
TRA
(C.F./P.IVA Parte_1
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, in virtu di P.IVA_1
procura come in atti, dall'avv. Ettore Quinto (C.F.:
), elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._1
medesimo sito in Corato alla Via Duomo n. 6;
APPELLANTE
E (C.F. ), gia socio della Controparte_1 C.F._2 [...]
(C.F./P. IVA ), rappresentato e Controparte_2 P.IVA_2
difeso, come da procura in atti, dall'avv. Claudio Sara, (C.F.:
), elettivamente domiciliato presso lo studio di C.F._3
quest'ultimo in Avellino al Corso Europa n. 102;
APPELLATO
Oggetto: contratto di appalto, pagamento corrispettivo, risarcimento danni per vizi delle opere.
Conclusioni: l'appellante, nelle note depositate ai sensi dell'art. 352 n.
1 c.p.c., concludeva come segue: “…In particolare, preso atto: - della dichiarazione del convenuto di non rivestire la qualità di Controparte_1
avente causa della estinta società e non avendo lo stesso fornito la prova che nel bilancio finale di liquidazione della società, la pretesa creditoria in questione sia stata a lui attribuita (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
25/03/2021, n. 8521); - dell'avvenuta cancellazione della società dal registro delle Imprese ex art. 2490 c.c. per non avere la stessa più depositato bilanci a partire dal 28.10.2024; si chiede che la sentenza impugnata sia dichiarata nulla e/o comunque inefficace, poiché emessa nei confronti della società estinta e quindi priva del soggetto destinatario della stessa. In ogni caso, in via subordinata, che l'appello sia accolto per le motivazioni in esso contenute. Con condanna della controparte al pagamento delle spese e onorari del giudizio”.
pag. 2/32 L'appellato, , nel riportarsi al proprio atto costitutivo, Controparte_1
concludeva come segue: “…affinché, l'On.le Corte di Appello di Napoli, respinta ogni avversa diversa richiesta, rigettate le richieste istruttorie dell'appellante così come formulate siccome inammissibili, ininfluenti e infondate, accolga le conclusioni così come precisate nella comparsa di costituzione e risposta e che si riportano qui integralmente: voglia l'On.le
Corte di Appello di Napoli adita, per le causali esposte nella comparsa di costituzione e risposta, contrariis rejectis, dichiarare l'appello inammissibile ricorrendone i casi di legge e anche per difetto di legittimazione passiva del sig. , nonché rigettarlo in Controparte_1
quanto infondato nel merito, confermando la sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze tutte del grado del giudizio da liquidarsi secondo i parametri di legge e da attribuirsi al sottoscritto difensore anticipatario. Con le più ampie salvezze…”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con decreto ingiuntivo n. 90/2013 il Tribunale di Avellino, in accoglimento del ricorso della ordinava alla CI Controparte_2 [...]
il pagamento dell'importo di € 293.274,94, oltre interessi e Parte_1
spese del monitorio, a titolo di residuo corrispettivo di lavori dalla stessa eseguiti a favore dell'ingiunta.
Avverso il citato decreto, la CI committente interponeva opposizione, eccependo, preliminarmente, l'illegittimita del decreto ingiuntivo in quanto non fondato su idonea prova scritta, non potendosi pag. 3/32 qualificare tale la proposta conciliativa formulata dal CTU in sede di ATP,
e contestando, nel merito, l'esistenza del predetto credito.
A fondamento delle proprie ragioni, l'opponente deduceva: di aver commissionato, all'opposta CI , l'esecuzione dei lavori edili di cui al progetto autorizzato dal Comune di Montemiletto con DIA n° 6 del 16-
02-2007; che il corrispettivo per la realizzazione di siffatti lavori, comprensivi di materiali e mano d'opera, doveva intendersi quantificato, secondo il preventivo formulato dall'opposta CI , in euro 516.266,58 iva esclusa;
che, successivamente all'inizio dei lavori (febbraio 2007), il
Comune di Montemiletto, con permesso di costruire in variante n°
29/08, autorizzava la costruzione di nuovo edificio, i cui lavori, non compresi nell'iniziale offerta, venivano parimenti commissionati alla
; che, a fronte dell'incremento delle opere da eseguirsi, CP_2 [...]
aveva corrisposto all'opposta CI , nonostante la stessa Parte_1
non avesse presentato alcuna redazione di contabilita ne alcun S.A.L., la cifra di euro 1.083.063,00 oltre iva anziche quella inferiore di cui l'originario preventivo.
L'opponente deduceva, altresì : che la , profittando di una CP_2
compiacente direzione dei lavori, affidata all'ing. , aveva CP_3
eseguito infedelmente la propria prestazione;
che i gia menzionati lavori venivano ultimati in data 27.4.2009, come risultava dal certificato di ultimazione dei lavori sottoscritto dall'ing. e dalla relativa CP_3
richiesta di agibilita;
che l'appaltatrice, tuttavia, continuava a ritenere i cespiti oggetto dei lavori occupando gli stessi con i propri macchinari e materiali;
che, pertanto, con atto di diffida Parte_1
pag. 4/32 stragiudiziale del 18.3.2010, comunicava all'opposta formale dichiarazione di recesso dal contratto intimando, altresì , alla stessa di sgomberare e liberare i cespiti ancora occupati;
che, in risposta alla sopra citata comunicazione, la eccepiva la titolarita di un CP_2
credito, a titolo di saldo del corrispettivo dei predetti lavori, per la cui quantificazione rinviava alla contabilita , a suo dire, consegnata dal
Direttore dei Lavori alla dott.ssa , amministratrice della Parte_1
committente; che, con nota del 13.4.2010, contestava Parte_1
l'esistenza del vantato credito e, contestualmente, denunciava l'incompletezza dei lavori e la non regolare esecuzione degli stessi;
che, infatti, la non aveva realizzato circa il 36% delle opere CP_2
commissionate, per un valore pari a pari ad € 204.046,71 e, che dopo la consegna dell'opera, la committente, avvedutasi di vizi agli impianti realizzati dalla appaltatrice, si vedeva costretta a realizzare diversi interventi correttivi.
Dunque, sulla scorta di tali premesse, l'opponente, oltre a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo, proponeva domanda riconvenzionale instando, previo accertamento dei lavori effettivamente eseguiti e del costo degli stessi, per la condanna dell'appaltatrice, , alla CP_2
restituzione delle somme pagate in eccesso, nonche per la condanna della medesima CI al risarcimento dei danni, quantificati in euro
69.000,00, causati dall'incompleta ed inesatta esecuzione dei lavori e di quelli subiti a causa dell'illegittima occupazione dei cespiti, da determinarsi in euro 7.000,00 per ciascun mese per il quale si protraeva tale occupazione.
pag. 5/32 Instauratori il contraddittorio, si costituiva la che, nel Controparte_2
resistere all'opposizione, deduceva che: in assenza di contratto d'appalto, il preventivo di euro 516.266,58 non era da considerarsi vincolante, in quanto non riferito a tutte le opere poi effettivamente realizzate e, in ogni caso, perche il prezzo ivi riportato era da intendersi
“a misura”; non sussisteva l'incompletezza delle opere e nemmeno la riconducibilita dei vizi, indicati da controparte, ad una cattiva esecuzione deli lavori;
l'opponente era decaduta dalla garanzia, attesa la tardivita della denuncia, da parte della stessa, dei pretesi vizi o difetti delle opere.
Oltre a sollecitare il rigetto dell'opposizione, proponeva, Controparte_2
a sua volta, domanda riconvenzionale per ottenere la condanna di controparte al pagamento dell'ulteriore parte di credito, risultante dalla
CTU, non oggetto di domanda con il ricorso per decreto ingiuntivo, avendo, in quella sede, essa domandato, non gia la differenza tra quanto corrisposto dalla pari ad euro 1.083.063,00, ed il valore Parte_1
dei lavori complessivamente eseguiti, stimato dal CTU in euro
1.449.936,68, ma, unicamente, la differenza tra i citati acconti e l'importo, inferiore a quello effettivamente dovuto, di euro 1.325.438,98 oltre Iva, indicato dal CTU nella proposta conciliativa sottoposta alle parti nel corso dell'ATP. Pertanto, con la spiegata domanda riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'opponente Controparte_2
al pagamento della residua parte di credito pari ad euro 150.642,22.
Il Tribunale di Avellino, qualificata come nuova la domanda riconvenzionale proposta dalla e dichiaratane, per Controparte_2
pag. 6/32 l'effetto, l'inammissibilita , con la gravata sentenza, rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo n. 90/2013.
In particolare, il Tribunale, in relazione al controverso profilo dell'esatta determinazione del prezzo, rilevava quanto segue: “…Risulta piuttosto che le parti avessero voluto individuare un valore di massima, come indicato nell'offerta/preventivo, riservandosi poi, come tipicamente avviene negli appalti a misura, la esatta determinazione e quantificazione dei lavori in corso d'opera. Tanto è ricavabile anche dalla missiva del gennaio 2007 trasmessa dalla alla committente in cui si legge CP_2
“le opere previste nell'allegato computo … saranno realizzate a misura”
(cfr. prod. . In mancanza di prova di specifica pattuizione Parte_1
circa il prezzo dell'appalto o di un criterio per l'esatta determinazione dello stesso - atteso che il preventivo in atti non fa alcun riferimento ai prezzi unitari, né contiene una descrizione dettagliata dei lavori da farsi o una indicazione specifica dei materiali da utilizzarsi o delle dimensioni
(parti uguali, lunghezza, larghezza, altezza/peso) - il valore delle opere eseguite va ricondotto all'importo quantificato dal CTU nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, calcolato all'esito di un giudizio tecnico scevro da vizi logici e ricostruttivi, nonché coerente con la documentazione in atti…”.
Rispetto alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, proposta dall'opponente, il primo giudice, valorizzando Parte_1
gli esiti della CTU, dai quali a suo dire emergeva la natura marginale dei vizi denunciati dall'opponente, e ricondotta, conseguentemente, la predetta domanda all'art. 1667 c.c. piuttosto che all'art. 1669 c.c., i pag. 7/32 presupposti del quale riteneva non ricorrenti, accogliendo l'eccezione sollevata dall'opposta, dichiarava la decadenza dell'opponente dalla garanzia. Sul punto osservava che, invero, la committente aveva denunciato i lamentati vizi solo con raccomandata del 13 aprile 2010, dunque, ben oltre il termine di 60 giorni dall'ultimazione dei lavori, avvenuta, come riconosciuto dalla stessa opponente, in data 27 aprile
2009, e che tale denuncia andava considerata tardiva, trattandosi di vizi facilmente riscontrabili.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, interponeva appello, Parte_1
mediante atto tempestivamente notificato in data 09.05.2023, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., instando per la sospensione dell'efficacia esecutiva della medesima e sollecitandone l'integrale riforma.
Con comparsa depositata in data 06.10.2023, si costituiva
[...]
, in qualita di socio dell'estinta CI CP_1 Controparte_2
eccependo preliminarmente l'inammissibilita dell'appello, per difetto di legittimazione passiva di esso appellato, e, sollecitandone, in ogni caso, il rigetto nel merito.
Con ordinanza del 27.10.2023, emessa all'esito della prima udienza sostituita dal deposito di note scritte, questa Corte sospendeva, ai sensi dell'art 283 c.p.c., l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., fissando per la pag. 8/32 rimessione della causa in decisione l'udienza del 05.12.2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Quindi, depositate dalle parti le memorie ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con ordinanza del 05.12.2025, la causa era rimessa alla decisione del
Collegio.
§ 3.
Giova, anzitutto, soffermarsi sull'eccezione di inammissibilita dell'appello, sollevata da . Controparte_1
A fondamento della stessa, l'appellato lamentava che, a fronte della cancellazione della dal registro delle imprese, Controparte_2
l'appellante non aveva dimostrato che , gia socio della Controparte_1
, fosse succeduto alla estinta CI . Secondo l'assunto in CP_2
esame, considerato che la qualita di socio non implica, necessariamente, la successione del socio nella posizione giuridica della estinta CI ,
l'appellante avrebbe dovuto dimostrare che, sulla base del bilancio finale di liquidazione della CI , la pretesa creditoria di cui alla presente causa fosse stata attribuita al socio , il quale, in Controparte_1
tal modo, avrebbe assunto la qualita di avente causa della cessata CI .
§ 4.
L'eccezione e infondata.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale consacrato nelle pronunce delle sezioni unite della S.C. n.6070, 6071 e 6072 del 12.3.2013,
pag. 9/32 l'esigenza di stabilita del processo, che eccezionalmente ne consente la prosecuzione anche se la parte sia venuta meno, deve considerarsi limitata al grado di giudizio in cui si e verificato l'evento interruttivo, in difetto di indicazioni normative univoche che ne consentano una piu ampia esplicazione. Al contrario, il giudizio d'impugnazione deve sempre esser promosso da e contro i soggetti legittimati, e cioe della
«giusta parte». Pertanto, le Sezioni Unite del 2013 concludevano affermando per l'inammissibilita dell'impugnazione che provenga dalla CI cancellata o sia ad essa indirizzata, in quanto non proveniente o non diretta nei confronti della giusta parte, tenuto conto del fatto che la pubblicita legale cui l'evento estintivo e soggetto impone di ritenere che i terzi, e quindi anche le controparti processuali, ne siano a conoscenza.
Tale orientamento, tuttavia, e stato, in epoca successiva, oggetto di rimeditazione.
Infatti, la sentenza n. 15295 del 2014, pronunciata dalle Sezioni Unite, ha superato l'indirizzo del 2013 ritornando alla teoria dell'ultrattivita del mandato, allo scopo di assicurare un effetto stabilizzante per il processo.
Secondo l'arresto del 2014, quindi, per quanto specificamente rileva ai fini in esame, e ammissibile l'atto di impugnazione notificato, ai sensi dell'art. 330 c.p.c. comma 1, presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell'evento.
pag. 10/32 Tale impostazione, giova rilevare, e stata da ultimo ribadita dalla sentenza n. 29812 del 2024 delle Sezioni Unite, la quale si e occupata del tema, in parte diverso, dell'ammissibilita del ricorso per cassazione proposto dal difensore di una CI in liquidazione, cui la procura speciale per proporre ricorso per cassazione sia stata legittimamente conferita dal liquidatore, ma che abbia proposto il ricorso dopo che, frattanto, (vale a dire, nelle more tra il rilascio della procura speciale e la notifica del ricorso), la medesima CI veniva cancellata dal registro delle imprese.
Nel dirimere il contrasto di giurisprudenza palesatosi sul punto, le
Sezioni Unite del 2024, in continuita rispetto alla pronuncia del 2014 e dopo averne richiamato e condiviso i principi, hanno poi affermato il principio secondo cui “ In tema di ricorso per cassazione, la perdita della capacità processuale della parte ricorrente, tanto che si tratti di persona fisica quanto che si tratti di persona giuridica, avvenuta dopo il conferimento della procura speciale al difensore per il giudizio di cassazione ma prima della notifica del ricorso alla controparte, non ne determina l'inammissibilità, alla luce del principio di ultrattività del mandato”.
Pertanto, alla luce del quadro giurisprudenziale dinanzi richiamato, deve ritenersi che, nella specie, la notifica dell'atto di appello, correttamente effettuata dall'appellante, oltre che nei confronti di
, anche del procuratore costituito in primo grado della Controparte_1
(notifica il cui esito emerge pacificamente dalla Controparte_2
produzione telematica di parte dell'appellante), consenta di ritenere pag. 11/32 corretta l'instaurazione del giudizio di impugnazione (cfr. in senso conforme, Sez. 5 - , Ordinanza n. 16650 del 22/06/2025).
Peraltro, la notifica dell'appello anche al ex socio, , ha, Controparte_1
nel contempo, permesso la regolare prosecuzione del giudizio di gravame, che, in difetto, avrebbe dovuto essere dichiarato interrotto, non potendo, per evidenti ragioni, proseguire, pur dopo la sua valida instaurazione, nei confronti di CI estinta.
Ne , invero, al fine in esame, il rilievo difensivo del , laddove e volto CP_1
a prospettare un difetto di allegazione e di prova del suo subingresso nel rapporto controverso, coglie nel segno.
Infatti, con specifico riguardo al credito che l'appellante pretende di vantare nei confronti della , in ragione dei dedotti vizi delle CP_2
opere, merita rilevare che, secondo la giurisprudenza della S.C., “ In tema di contenzioso tributario, a seguito di cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, alla definitiva estinzione dell'ente consegue la successione degli ex soci nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all'esito della liquidazione, e ciò indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione” (cfr. Cass. civ.
Sez. 5 - , Sentenza n. 2 del 04/01/2022; conf. Sez. 5 - , Ordinanza n. 16362 del 30/07/2020: “Nel processo tributario, l'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono – venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali - ma si
pag. 12/32 trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti "pendente CIte"”).
Quindi, poiche , nella specie, non ha negato di avere Controparte_1
rivestito, quando esisteva, la qualifica di socio della stessa, e CP_2
considerato, peraltro, che della qualita , come appresso si dira , emerge per tabulas, correttamente il presente giudizio e proseguito nei confronti dello stesso, potendo, le questioni afferenti a quanto riscosso dal socio in sede di liquidazione, al limite rilevare solo rispetto all'esigibilita dell'eventuale pretesa creditoria accertata in capo a Pt_1
[...]
§ 5.
Diverso profilo, anche esso da esaminare in via preliminare, e quello che attiene alla possibilita di considerare l'ex socio subentrato nella titolarita , oltre che dei debiti, anche della ragione di credito accertata in capo alla CI estinta nella sentenza impugnata.
Tale questione, cui la Corte aveva inteso riferirsi nell'ordinanza del
27.10.2023, resa sulla scorta del quadro giurisprudenziale all'epoca formatosi, deve essere nuovamente esaminata alla luce del recente arresto delle Sezioni unite della S.C., che, con sentenza n. 19750 del
16/07/2025, si sono, appunto, pronunciate sul “se la cancellazione di una società dal registro delle imprese comporti la tacita rinuncia ai crediti illiquidi e inesigibili non compresi nel bilancio finale di liquidazione a beneficio della sollecita definizione del procedimento estintivo”.
pag. 13/32 Orbene, nel dirimere il contrasto insorto tra le sezioni semplici in merito a tale controversa questione, le Sezioni Unite hanno ritenuto di dare preferenza all'orientamento, di piu recente emersione, secondo il quale l'estinzione di una CI conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina, di per se ,
l'estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volonta di rimettere il debito comunicandola al debitore e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare.
Dopo avere evidenziato le ragioni teoriche che dovevano indurre a propendere per tale indirizzo, secondo le Sezioni Unite risulta, quindi, preferibile l'orientamento che, escludendo l'operativita di una presunzione di estinzione in conseguenza della mancata inclusione del credito nel bilancio di liquidazione, pone a carico del soggetto convenuto in giudizio dall'ex socio, o nei confronti del quale quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla CI , l'onere di allegare e dimostrare la mancata successione della controparte nella titolarita del credito originariamente spettante alla CI : poiche infatti, in tema di cancellazione della CI , la regola e costituita dalla sopravvivenza dei crediti della stessa, nei quali sono destinati a succedere i soci, salvo la remissione del debito ai sensi dell'art. 1236 c.c., e la parte che resiste alla pretesa a dover far valere l'avvenuta estinzione del credito azionato nei suoi confronti, allegando e provando la sussistenza di un'inequivoca pag. 14/32 manifestazione di volonta remissoria, avente lei stessa come specifica destinataria.
Facendo applicazione dei richiamati principi, deve, allora, ritenersi che, nella specie, non sussistano i presupposti per potere affermare che la pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria dalla CI , ancorche illiquida, si sia estinta per effetto della CP_2
mera cancellazione della compagine CIria dal registro delle imprese e della sua mancata inclusione nel bilancio di liquidazione, peraltro mai redatto.
Ed invero, ad onta di quanto sostenuto dalla difesa di Controparte_1
nella propria comparsa di costituzione, non operando, alla luce del recente arresto delle Sezioni Unite, alcuna presunzione di rinuncia al credito per effetto della cancellazione della in pendenza del giudizio CP_2
nel quale si controverta proprio della sorte di quel diritto, sarebbe stata necessaria, per potere affermare l'estinzione del credito, un'inequivoca manifestazione di volonta remissoria, da parte del socio, costituitosi in appello, avente come specifica destinataria Parte_1
Al riguardo, invero, va osservato che “…pur non potendosi presumere, la remissione del debito non è soggetta a particolari requisiti di forma, e quindi «può ricavarsi anche da una manifestazione tacita di volontà, ma in tal caso è indispensabile che la volontà abdicativa risulti da una serie di circostanze concludenti e non equivoche, assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito»…” (Cfr. Cassazione Civile,
Sezioni Unite, sentenza n. 19750 del 16 luglio 2025).
pag. 15/32 Orbene, sulla scorta di quanto premesso, non puo affermarsi che il contegno processuale serbato dall'appellato, , possa Controparte_1
integrare una valida remissione del credito.
Ed invero, nonostante lo stesso, nella comparsa di costituzione, deduceva che fosse carente la prova che, sulla base del bilancio finale di liquidazione della CI , la pretesa creditoria in questione gli fosse stata attribuita, appare evidente come tale linea difensiva era essenzialmente strumentale a negare il subingresso dell'ex socio nelle posizioni debitorie della , quali allegate dall'appellante. CP_2
In ogni caso, nonostante la strumentalita ed intrinseca equivocita della linea difensiva appena richiamata, la stessa non puo ritenersi idonea ad integrare gli estremi di una tacita manifestazione di rinuncia al credito, essendo una simile conclusione avversata dal contenuto delle difese svolte dal , specie laddove esse, come dinanzi detto, miravano ad CP_1
ottenere il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
Puo , pertanto, concludersi nel senso dell'intervenuta successione di
, la cui qualita di unico socio della e Controparte_1 Controparte_2
attestata dalla visura storica di detta CI depositata dall'appellante al momento della relativa costituzione in giudizio, nella titolarita del credito per cui si controverte.
§ 4.
Venendo al merito, con il primo motivo di appello Parte_1
impugnava la statuizione con cui il Giudice, nel confermare il decreto pag. 16/32 ingiuntivo, aveva ritenuto le risultanze dell'ATP idonee a fondarne l'adozione.
In proposito, l'appellante opinava che tale consulenza, essendo stata redatta all'esito di un procedimento di ATP conciliativo, sostanzialmente assimilabile ad un procedimento cautelare, risultava caratterizzata da provvisorieta e strumentalita e che, pertanto, non poteva rappresentare una prova munita dei requisiti di certezza, liquidita ed esigibilita del credito richiesti dall'art. 633 c.p.c..
Inoltre, l'appellante lamentava il travalicamento, da parte del consulente d'ufficio, dei limiti dell'incarico allo stesso conferito, in ragione del fatto che i quesiti rivoltigli riguardavano la sola contabilita dei lavori e non anche la quantificazione del saldo.
§ 5.
Il motivo e inammissibile atteso che, con esso, l'appellante si e limitata a censurare, esclusivamente, la legittimita dell'adozione del decreto ingiuntivo.
Giova, al riguardo, rammentare che
“…L'opposizione a decreto ingiuntivo porta a un giudizio ordinario di cognizione volto a verificare la validità della pretesa, non la regolarità dell'ingiunzione. La mancanza di requisiti probatori per il provvedimento monitorio influisce sul regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare le originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura riguardante le spese di giudizio…” (Cassazione civile, sez. I, 13/11/2024,
pag. 17/32 n. 29294). Invero, il giudizio di opposizione e giudizio volto ad accertare non solo la legittimita dell'emissione del decreto ingiuntivo ma, altresì , il merito della pretesa creditoria azionata in giudizio.
Pertanto, avendo il Giudice di primo grado ritenuto sussistente, all'esito del giudizio di cognizione instaurato dall'atto di opposizione, la sussistenza del credito, non sussiste piu alcun interesse giuridicamente apprezzabile, in capo all'originaria opponente, a contestare la pretesa carenza dei presupposti di ammissibilita del ricorso monitorio, essendo quella valutazione ampiamente assorbita dalla sentenza di rigetto dell'opposizione, contro la quale soltanto la parte soccombente deve indirizzare le proprie doglianze.
In ogni caso, la censura risulta anche nel merito infondata, perche , contrariamente a quanto osservato dall'appellante, l'art. 696-bis c.p.c., nel consentire l'espletamento di una consulenza tecnica con finalita conciliativa, prescinde dalla necessaria sussistenza delle condizioni di urgenza e di pericolo nell'acquisizione dell'oggetto di prove rilevanti nel giudizio di merito. Ebbene, l'irrilevanza del requisito del periculum in mora, rende la consulenza tecnica preventiva non piu riconducile al genus dei procedimenti cautelari. Inoltre, non si ravvisano nel provvedimento ex art. 696-bis c.p.c. i caratteri della provvisorieta e della strumentalita rispetto al giudizio di merito, tipici della categoria dei provvedimenti cautelari.
Va altresì osservato che, una volta fallita la definizione in via conciliativa dell'insorgenda controversia, l'elaborato peritale redatto dal consulente d'ufficio finisce per conseguire la valenza processuale dell'accertamento pag. 18/32 tecnico svolto nel corso di un giudizio “ordinario”, potendo essere certamente acquisita come prova del successivo giudizio.
E , infine, infondata la pure sollevata eccezione di nullita della CTU, per preteso travalicamento ad opera del consulente dei limiti dell'incarico ad esso conferito. Infatti, tra i quesiti che il Giudice dell'ATP affidava al consulente d'ufficio rientrava anche quello volto ad accertare il costo delle opere realizzate, essendo questo il principale oggetto del contrasto tra le parti.
Ed invero, come emerge dalla copia dei verbali relativi al procedimento di ATP, allegati alla produzione dell'appellante, il Giudice affidava al consulente l'incarico di accertare quanto richiesto dalle parti e, quindi, il mandato peritale, stante la sua ampia formulazione, includeva certamente l'accertamento del valore delle opere e dell'eventuale credito residuo dell'originaria ricorrente, la quale, invero, proprio al fine di vedere quantificato tale credito aveva instaurato il procedimento.
§ 6.
Con ulteriore motivo di appello, l'originaria opponente si doleva del capo della gravata decisione nel quale il giudice, qualificata la domanda di garanzia da essa formulata in primo grado come azione ai sensi dell'art. 1667 c.c., rilevava la tardivita della denunzia dei vizi, con conseguente decadenza dalla garanzia, e affermava essere carente la prova della derivazione causale dei vizi afferenti all'impianto del gas, lamentati dalla committente, dalla prestazione eseguita dall'appaltatore.
pag. 19/32 L'appellante, nel contestare quanto affermato dalla sentenza, sosteneva la tempestivita della denuncia da essa operata, evidenziando che la
[...]
, nonostante la certificazione di ultimazione dei lavori del 27 CP_2
aprile 2009, non aveva effettivamente completato l'opera in tale data.
Tale circostanza, invero, era comprovata dal mancato sgombero del cantiere da parte dell'appaltatrice, che, infatti, lo liberava solo a seguito della diffida ad essa intimata, dalla in data 18 marzo Parte_1
2010.
Inoltre, l'istante deduceva che l'illegittima ritenzione del cantiere, impedendole il sopralluogo, aveva ritardato l'accertamento dei vizi, sicche , per tutte le ragioni innanzi esposte, la denuncia degli stessi, effettuata con nota del 13 aprile 2010, doveva ritenersi tempestiva.
Il Tribunale, inoltre, secondo l'assunto dell'appellante, aveva errato anche nella qualificazione giuridica della domanda riconvenzionale di garanzia. Invero, rispetto alla natura dei vizi, la committente deduceva che, quelli relativi all'impianto del gas, non potevano qualificarsi alla stregua di vizi derivanti dall'inosservanza di regole tecniche, come tali riconducibili alla fattispecie di cui all'art 1667 c.c., ma, piuttosto, minando la struttura e la funzionalita dell'opera, rientravano nella fattispecie di cui all'art. 1669 c.c. Inoltre, secondo l'appellante, che i citati vizi potessero essere collegati all'inesattezza della prestazione eseguita pag. 20/32 da , poteva evincersi dalla prova testimoniale assunta nel CP_2
corso giudizio.
Sulla scorta di tali premesse, dunque, la committente chiedeva, in riforma della gravata sentenza, condannarsi controparte al risarcimento dei danni subiti pari al costo degli interventi eseguiti per rimediare a siffatti vizi, quantificati in euro 69.000,00.
§ 7.
Giova premettere che i capi di sentenza oggetto del riportato motivo di appello sono quelli nei quali il Giudice aveva sostenuto che “…Orbene, dalla lettura della perizia espletata durante la fase di ATP emerge che i vizi e le difformità accertati dal CTU - e direttamente riconducibili a difetti di esecuzione da parte della - riguardino lesioni superficiali CP_2
all'intonaco e fessurazioni dei pavimenti del tutto marginali e circoscritte.
Il CTU di contro ha escluso la riconducibilità diretta degli interventi realizzati dopo la conclusione dei lavori da parte della committente - con riferimento in particolare alla diversa ubicazione della caldaia o alla sostituzione e spostamento di parte delle tubazioni etc... - ad un difetto di esecuzione da parte della impresa appaltatrice per mancanza di adeguati riscontri ed in ragione del parziale mutamento dello stato dei luoghi.
Anche le risultanze istruttorie della presente fase di merito non hanno consentito di raggiungere una diversa conclusione, rispetto a quella a cui
è giunto il perito, atteso che, anche in questa fase, non sono stati forniti sufficienti riscontri circa lo stato dei luoghi all'epoca dei fatti e considerata la genericità e la frammentarietà, sul punto, delle dichiarazioni testimoniali”.
pag. 21/32 Ed ancora, in sentenza si affermava: “…sicché in mancanza di specifici riscontri circa lo stato dei luoghi all'epoca dei fatti, volti a dimostrare le controverse modalità esecutive dei lavori appaltati, non può ritenersi raggiunta la prova dell'assunto per cui gli interventi successivi di sostituzione fossero necessari per la eliminazione di vizi riconducibili all'appalto.”
Inoltre, quanto alla tardivita della denuncia, il primo giudice opinava che
“…Invece, a fronte di lavori pacificamente eseguiti alla data del 27 aprile
2009 non risulta ex actis la prova di alcuna tempestiva denuncia dei vizi lamentati anteriore a quella genericamente effettuata nella missiva del 13 aprile 2010. Né tantomeno risulta offerto o ritualmente fornito altro supporto probatorio rispetto suddetta allegazione, ritenendosi del tutto inidonei i capitoli di prova testimoniale articolati dall'opponente e sui quali è stata espletata la prova orale. Dalla prova testimoniale difatti non
è ricavabile una diversa collocazione temporale rispetto alla quale ascrivere il momento effettivo in cui la committente ha avuto conoscenza dei vizi denunciati, sicché in mancanza di altri elementi, il momento della scoperta va ricondotto a quello della ultimazione dei lavori (27 aprile
2009)”.
§ 8.
Tanto premesso, i motivi sono infondati.
Invero, rispetto ai vizi afferenti alla pavimentazione ed all'intonaco, che il primo Giudice riconduceva all'art 1667 c.c., l'appellante non formulava alcuna censura diretta a contestare siffatto inquadramento, sicche la pag. 22/32 valutazione del motivo va condotta alla stregua del regime giuridico dettato da tale norma, la quale, come osservato nell'impugnata sentenza,
“stabilisce un termine di decadenza di giorni 60 dalla scoperta per denunciare le difformità o i vizi occulti e uno di prescrizione di due anni dalla consegna dell'opera”.
Cio posto, non appare condivisibile il rilievo dell'appellante, teso a collocare il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza ad una data successiva a quella del 27.4.2009.
Sul punto deve rilevarsi, anzitutto, che, ad onta di quanto genericamente dedotto nell'atto di appello, possa ritenersi provato il completamento dei lavori, oggetto di appalto, alla data, indicata in sentenza, del 27 aprile
2009.
La correttezza di tale conclusione riceve, invero, conforto dalla lettura delle difese svolte in primo grado dalla stessa la quale Parte_1
sia nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo che, in fase stragiudiziale, aveva sempre riconosciuto l'ultimazione delle opere, dolendosi, piuttosto, del mancato sgombero del cantiere.
In tal senso si legga, invero, la missiva del 18.3.2010, allegata alla produzione dell'appellante, nella quale l'allora difensore della CI
nell'intimare alla lo sgombero del cantiere, Parte_1 CP_2
riconosceva che i lavori erano stati interamente ultimati il 27.4.2009.
D'altra parte, alcun ulteriore elemento di prova permette di collocare in epoca diversa e successiva l'ultimazione delle opere.
pag. 23/32 Nemmeno, inoltre, e sostenibile che la perdurante presenza, sul cantiere, pure dopo l'ultimazione dei lavori, dei mezzi e delle attrezzature di proprieta della ditta appaltatrice, abbia impedito alla committente un'immediata riconoscibilita dei vizi.
Infatti, considerato che, per come correttamente sostenuto dal Giudice, quelli afferenti alla pavimentazione ed all'intonaco, erano difetti rilevabili ictu oculi senza necessita di dovere svolgere approfondite indagini, deve escludersi che la decorrenza del termine di decadenza possa essere differito ad un momento successivo rispetto all'indicata data di ultimazione dei lavori.
Infatti, non e ragionevole ritenere e non e stato, comunque, confortato da alcuna emergenza istruttoria, che la presenza delle attrezzature negli spazi esterni del cantiere abbia potuto, in qualche modo, impedire alla committente il tempestivo sopralluogo, finalizzato ad accertare la qualita dei lavori eseguiti all'interno degli edifici, o pregiudicato la percezione dei vizi sopra menzionati.
Conseguentemente, rispetto ai vizi relativi alla pavimentazione ed all'intonaco, correttamente il Giudice ha ritenuto essere maturata la decadenza della committente dalla garanzia ex art. 1667 c.c..
§ 8.
Del pari infondata risulta l'ulteriore censura, mediante la quale l'appellante si doleva dell'errato apprezzamento, da parte del Giudice, delle risultanze istruttorie, con specifico riferimento ai vizi degli impianti del gas e dell'acqua.
pag. 24/32 Infatti, appare condivisibile il rilievo del Giudice secondo il quale le ulteriori emergenze probatorie, e, in specie, le deposizioni dei testi non consentivano di sovvertire l'esito della CTU, in cui l'ausiliare aveva rilevato che non fosse possibile accertare la riconducibilita , sul piano causale, degli interventi realizzati dalla committente, dopo la conclusione dei lavori, con riferimento in particolare alla diversa ubicazione della caldaia o alla sostituzione e spostamento di parte delle tubazioni, ad un difetto di esecuzione dell'opera da parte della impresa appaltatrice.
Al riguardo, la Corte, condividendo il ragionamento del Tribunale, osserva che la deposizione del teste invocata Testimone_1
dall'appellante a supporto dei propri assunti, risulti oggettivamente generica, avendo il teste riferito di non meglio descritte perdite negli impianti e di anomalie, oltre che di una non corretta segnalazione della presenza di detti impianti.
Il teste de quo, invero, dichiarava che “che effettivamente vi erano delle perdite negli impianti e delle anomalie. In particolare, le tubazioni erano state interrate non a norma, senza alcuna segnalazione della loro esistenza e della tipologia di acqua o gas”,
La vaghezza delle risposte fornite dal teste, sia quanto all'individuazione dei punti dell'impianto in cui si manifestavano le perdite, che all'origine delle stesse, induce a ritenere non provata la riconducibilita causale delle stesse a difetti dell'opera.
pag. 25/32 Tra l'altro, la scarsa attendibilita della prova si ricava anche dall'ulteriore rilievo per cui, in primo grado, l'opponente non produceva alcuna risultanza documentale (quale, ad esempio, una fattura rilasciata a dall'impresa che eseguiva gli interventi), da cui poter Parte_1
desumere l'effettiva natura dei lavori svolti, dopo la fine dell'appalto, e gli eventuali difetti cui essi erano volti a rimediare.
§ 9.
Con gli ultimi due motivi di appello che, in quanto avvinti da intima connessione, possono essere trattati congiuntamente, l'appellante impugnava il capo della sentenza nel quale il Tribunale, in adesione alla
CTU, stabiliva il prezzo dell'appalto.
Sul punto, giova premettere che, secondo il Tribunale, “…Quanto al prezzo dell'appalto appare meritevole di condivisione l'iter logico argomentativo sostenuto dal CTU che, peraltro, non ha trovato smentita nell'espletata prova testimoniale da cui non è emerso, come sostenuto dall'opponente, uno specifico accordo tra le parti. Risulta piuttosto che le parti avessero voluto individuare un valore di massima, come indicato nell'offerta/preventivo, riservandosi poi, come tipicamente avviene negli appalti a misura, la esatta determinazione e quantificazione dei lavori in corso d'opera. Tanto è ricavabile anche dalla missiva del gennaio 2007 trasmessa dalla alla committente in cui si legge “le opere CP_2
previste nell'allegato computo … saranno realizzate a misura” (cfr. prod.
.” Parte_1
pag. 26/32 Cio posto, il primo Giudice riteneva che “…A fronte di tale motivata ricostruzione, del tutto generiche risultano le contestazioni sollevate dall'opponente circa l'asserita inattendibilità e/o inutilizzabilità della
CTU rilevato che essa risulta pienamente aderente al petitum giudiziale, azionato nella presente fase di merito, oltre che rilevante ai fini del decidere e posto che non vengono sollevate specifiche contestazioni circa il criterio di computo utilizzato o i parametri tecnici adoperati dal perito, che pertanto vanno ritenuti correttamente applicati al caso di specie. Ai fini della quantificazione dei costi dell'appalto può quindi farsi riferimento alle risultanze della CTU espletata nella fase di ATP”.
§ 10.
Tanto premesso, deve rilevarsi che l'appellante, invero, riproponendo le argomentazioni svolte in primo grado, sosteneva: che l'appalto era stato affidato alla sulla base del preventivo dalla medesima CP_2
formulato nel 2007 per euro 516.266,58, da considerarsi, ad onta di quanto ritenuto da controparte, vincolante e non mera indicazione di massima del costo delle opere;
che, il versamento della somma di euro
1.083.063,00 risultava motivata solo dalla successiva autorizzazione, da parte del Comune di Montemiletto, della variante progettuale, con la quale i lavori venivano estesi anche ad altro edificio (edificio D).
La committente, tuttavia, evidenziava che, dei lavori indicati nell'offerta, la aveva omesso di eseguire opere pari al 36% di quelle CP_2
commissionate e che, inoltre, non aveva sostenuto, come pure era suo obbligo fare, i costi di acquisto dei materiali, con la conseguenza che le pag. 27/32 somme, ad essa corrisposte, dovevano intendersi eccedenti rispetto a quanto dovuto.
L'appellante, dunque, censurava la valutazione delle prove, come operata dal primo giudice, sostenendo che la documentazione in atti e le prove testimoniali acquisite confermassero le proprie deduzioni.
Conseguentemente, richiedeva la ripetizione di quanto da essa versato in eccedenza.
Sulla scorta di tali rilievi, l'appellante richiedeva, pertanto, la rinnovazione della CTU allo scopo di accertare le opere effettivamente realizzate, i danni patiti dalla committente e le divergenze contabili sopra evidenziate.
§ 11.
I motivi devono essere dichiarati inammissibili per difetto di specificita ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Al riguardo, si deve rammentare che la disposizione dell'art. 342 c.p.c., come modificato dall'art. 3, co. 26, lett. a), del D. Lgs. n. 149 del 2022 e, da ultimo, dall'art. 3 co. 4 lett. b), del D. Lgs. n. 164 del 2024, applicabile ratione temporis all'impugnazione in esame, dispone che: “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo
163 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:
pag. 28/32 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Come già ritenuto dalla giurisprudenza in relazione alla previgente formulazione della medesima norma, modificata dalla novella del 2012,
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. sez. U., sentenza 16/11/2017, n. 27199).
Nella specie, l'appellante, pur avendo individuato i capi della sentenza che intendeva impugnare, si limitava ad una mera riproposizione delle difese gia svolte in primo grado e, dal Tribunale, interamente valutate.
I motivi di appello in esame, invece, non contenevano alcuna indicazione puntale ne delle violazioni di legge che il Giudice di prime cure aveva in tesi compiuto, ne , tantomeno, delle argomentazioni dirette a fare emergere l'erroneita del percorso argomentativo della pronuncia.
Invero, pur affermando che le proprie deduzioni Parte_1
trovassero conforto nelle risultanze probatorie in atti, non si curava di pag. 29/32 individuare ne le diverse prove, che il giudice avrebbe dovuto valorizzare, ne il diverso apprezzamento, in tesi corretto, di quelle considerate in sentenza.
In particolare, pur allegando la natura vincolante, quanto al prezzo in esso indicato, del preventivo inizialmente formulato da , CP_2
l'istante non adduceva alcuna argomentazione idonea a sorreggere tale assunto ed a superare la valenza probatoria, correttamente apprezzata dal Giudice, del dato testuale del medesimo preventivo, nel quale si legge che la si impegnava a realizzare le opere “a misura”. CP_2
Del pari, riguardo agli esiti della CTU, si limitava a Parte_1
ribadire, peraltro con una enunciazione meramente assertiva, che il perito avesse superato i limiti dei quesiti allo stesso rivolti, senza in alcun modo motivare tale allegazione, non curandosi neppure di riportare i quesiti rivoltigli.
D'altra parte, tale allegazione, come dinanzi gia chiarito, risulta anche infondata nel merito.
Per tutte le ragioni sopra esposte la gravata sentenza deve essere integralmente confermata.
§ 12.
Quanto alle spese processuali del grado di appello, le stesse debbono seguire la soccombenza dell'appellante tenuto conto del rigetto della proposta impugnazione.
pag. 30/32 La relativa liquidazione viene operata, come in dispositivo, a norma del
D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, con applicazione dello scaglione delle cause di valore compreso tra 260.001,00 e
520.000,00, secondo il criterio del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari minimi per tutte le fasi processuali stante la non elevata complessita delle questioni trattate.
Le spese processuali debbono essere distratte in favore dell'Avv. Claudio
Sara, dichiaratosi antistatario.
Deve, da ultimo, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza in epigrafe indicata, così Parte_1
provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore del procuratore Parte_1
antistatario, Avv. Claudio Sara, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro € 10.060,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) da atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte di Pt_1
pag. 31/32 di un ulteriore importo pari al contributo unificato Parte_1
dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 18/12/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
La bozza della presente sentenza e stata redatta con la collaborazione del MOT, dott.ssa Tania Maio.
pag. 32/32
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2328/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1796/2022, pronunciata dal Tribunale di Avellino, pubblicata in data 24 novembre 2022, non notificata, pendente
TRA
(C.F./P.IVA Parte_1
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, in virtu di P.IVA_1
procura come in atti, dall'avv. Ettore Quinto (C.F.:
), elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._1
medesimo sito in Corato alla Via Duomo n. 6;
APPELLANTE
E (C.F. ), gia socio della Controparte_1 C.F._2 [...]
(C.F./P. IVA ), rappresentato e Controparte_2 P.IVA_2
difeso, come da procura in atti, dall'avv. Claudio Sara, (C.F.:
), elettivamente domiciliato presso lo studio di C.F._3
quest'ultimo in Avellino al Corso Europa n. 102;
APPELLATO
Oggetto: contratto di appalto, pagamento corrispettivo, risarcimento danni per vizi delle opere.
Conclusioni: l'appellante, nelle note depositate ai sensi dell'art. 352 n.
1 c.p.c., concludeva come segue: “…In particolare, preso atto: - della dichiarazione del convenuto di non rivestire la qualità di Controparte_1
avente causa della estinta società e non avendo lo stesso fornito la prova che nel bilancio finale di liquidazione della società, la pretesa creditoria in questione sia stata a lui attribuita (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
25/03/2021, n. 8521); - dell'avvenuta cancellazione della società dal registro delle Imprese ex art. 2490 c.c. per non avere la stessa più depositato bilanci a partire dal 28.10.2024; si chiede che la sentenza impugnata sia dichiarata nulla e/o comunque inefficace, poiché emessa nei confronti della società estinta e quindi priva del soggetto destinatario della stessa. In ogni caso, in via subordinata, che l'appello sia accolto per le motivazioni in esso contenute. Con condanna della controparte al pagamento delle spese e onorari del giudizio”.
pag. 2/32 L'appellato, , nel riportarsi al proprio atto costitutivo, Controparte_1
concludeva come segue: “…affinché, l'On.le Corte di Appello di Napoli, respinta ogni avversa diversa richiesta, rigettate le richieste istruttorie dell'appellante così come formulate siccome inammissibili, ininfluenti e infondate, accolga le conclusioni così come precisate nella comparsa di costituzione e risposta e che si riportano qui integralmente: voglia l'On.le
Corte di Appello di Napoli adita, per le causali esposte nella comparsa di costituzione e risposta, contrariis rejectis, dichiarare l'appello inammissibile ricorrendone i casi di legge e anche per difetto di legittimazione passiva del sig. , nonché rigettarlo in Controparte_1
quanto infondato nel merito, confermando la sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze tutte del grado del giudizio da liquidarsi secondo i parametri di legge e da attribuirsi al sottoscritto difensore anticipatario. Con le più ampie salvezze…”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con decreto ingiuntivo n. 90/2013 il Tribunale di Avellino, in accoglimento del ricorso della ordinava alla CI Controparte_2 [...]
il pagamento dell'importo di € 293.274,94, oltre interessi e Parte_1
spese del monitorio, a titolo di residuo corrispettivo di lavori dalla stessa eseguiti a favore dell'ingiunta.
Avverso il citato decreto, la CI committente interponeva opposizione, eccependo, preliminarmente, l'illegittimita del decreto ingiuntivo in quanto non fondato su idonea prova scritta, non potendosi pag. 3/32 qualificare tale la proposta conciliativa formulata dal CTU in sede di ATP,
e contestando, nel merito, l'esistenza del predetto credito.
A fondamento delle proprie ragioni, l'opponente deduceva: di aver commissionato, all'opposta CI , l'esecuzione dei lavori edili di cui al progetto autorizzato dal Comune di Montemiletto con DIA n° 6 del 16-
02-2007; che il corrispettivo per la realizzazione di siffatti lavori, comprensivi di materiali e mano d'opera, doveva intendersi quantificato, secondo il preventivo formulato dall'opposta CI , in euro 516.266,58 iva esclusa;
che, successivamente all'inizio dei lavori (febbraio 2007), il
Comune di Montemiletto, con permesso di costruire in variante n°
29/08, autorizzava la costruzione di nuovo edificio, i cui lavori, non compresi nell'iniziale offerta, venivano parimenti commissionati alla
; che, a fronte dell'incremento delle opere da eseguirsi, CP_2 [...]
aveva corrisposto all'opposta CI , nonostante la stessa Parte_1
non avesse presentato alcuna redazione di contabilita ne alcun S.A.L., la cifra di euro 1.083.063,00 oltre iva anziche quella inferiore di cui l'originario preventivo.
L'opponente deduceva, altresì : che la , profittando di una CP_2
compiacente direzione dei lavori, affidata all'ing. , aveva CP_3
eseguito infedelmente la propria prestazione;
che i gia menzionati lavori venivano ultimati in data 27.4.2009, come risultava dal certificato di ultimazione dei lavori sottoscritto dall'ing. e dalla relativa CP_3
richiesta di agibilita;
che l'appaltatrice, tuttavia, continuava a ritenere i cespiti oggetto dei lavori occupando gli stessi con i propri macchinari e materiali;
che, pertanto, con atto di diffida Parte_1
pag. 4/32 stragiudiziale del 18.3.2010, comunicava all'opposta formale dichiarazione di recesso dal contratto intimando, altresì , alla stessa di sgomberare e liberare i cespiti ancora occupati;
che, in risposta alla sopra citata comunicazione, la eccepiva la titolarita di un CP_2
credito, a titolo di saldo del corrispettivo dei predetti lavori, per la cui quantificazione rinviava alla contabilita , a suo dire, consegnata dal
Direttore dei Lavori alla dott.ssa , amministratrice della Parte_1
committente; che, con nota del 13.4.2010, contestava Parte_1
l'esistenza del vantato credito e, contestualmente, denunciava l'incompletezza dei lavori e la non regolare esecuzione degli stessi;
che, infatti, la non aveva realizzato circa il 36% delle opere CP_2
commissionate, per un valore pari a pari ad € 204.046,71 e, che dopo la consegna dell'opera, la committente, avvedutasi di vizi agli impianti realizzati dalla appaltatrice, si vedeva costretta a realizzare diversi interventi correttivi.
Dunque, sulla scorta di tali premesse, l'opponente, oltre a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo, proponeva domanda riconvenzionale instando, previo accertamento dei lavori effettivamente eseguiti e del costo degli stessi, per la condanna dell'appaltatrice, , alla CP_2
restituzione delle somme pagate in eccesso, nonche per la condanna della medesima CI al risarcimento dei danni, quantificati in euro
69.000,00, causati dall'incompleta ed inesatta esecuzione dei lavori e di quelli subiti a causa dell'illegittima occupazione dei cespiti, da determinarsi in euro 7.000,00 per ciascun mese per il quale si protraeva tale occupazione.
pag. 5/32 Instauratori il contraddittorio, si costituiva la che, nel Controparte_2
resistere all'opposizione, deduceva che: in assenza di contratto d'appalto, il preventivo di euro 516.266,58 non era da considerarsi vincolante, in quanto non riferito a tutte le opere poi effettivamente realizzate e, in ogni caso, perche il prezzo ivi riportato era da intendersi
“a misura”; non sussisteva l'incompletezza delle opere e nemmeno la riconducibilita dei vizi, indicati da controparte, ad una cattiva esecuzione deli lavori;
l'opponente era decaduta dalla garanzia, attesa la tardivita della denuncia, da parte della stessa, dei pretesi vizi o difetti delle opere.
Oltre a sollecitare il rigetto dell'opposizione, proponeva, Controparte_2
a sua volta, domanda riconvenzionale per ottenere la condanna di controparte al pagamento dell'ulteriore parte di credito, risultante dalla
CTU, non oggetto di domanda con il ricorso per decreto ingiuntivo, avendo, in quella sede, essa domandato, non gia la differenza tra quanto corrisposto dalla pari ad euro 1.083.063,00, ed il valore Parte_1
dei lavori complessivamente eseguiti, stimato dal CTU in euro
1.449.936,68, ma, unicamente, la differenza tra i citati acconti e l'importo, inferiore a quello effettivamente dovuto, di euro 1.325.438,98 oltre Iva, indicato dal CTU nella proposta conciliativa sottoposta alle parti nel corso dell'ATP. Pertanto, con la spiegata domanda riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'opponente Controparte_2
al pagamento della residua parte di credito pari ad euro 150.642,22.
Il Tribunale di Avellino, qualificata come nuova la domanda riconvenzionale proposta dalla e dichiaratane, per Controparte_2
pag. 6/32 l'effetto, l'inammissibilita , con la gravata sentenza, rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo n. 90/2013.
In particolare, il Tribunale, in relazione al controverso profilo dell'esatta determinazione del prezzo, rilevava quanto segue: “…Risulta piuttosto che le parti avessero voluto individuare un valore di massima, come indicato nell'offerta/preventivo, riservandosi poi, come tipicamente avviene negli appalti a misura, la esatta determinazione e quantificazione dei lavori in corso d'opera. Tanto è ricavabile anche dalla missiva del gennaio 2007 trasmessa dalla alla committente in cui si legge CP_2
“le opere previste nell'allegato computo … saranno realizzate a misura”
(cfr. prod. . In mancanza di prova di specifica pattuizione Parte_1
circa il prezzo dell'appalto o di un criterio per l'esatta determinazione dello stesso - atteso che il preventivo in atti non fa alcun riferimento ai prezzi unitari, né contiene una descrizione dettagliata dei lavori da farsi o una indicazione specifica dei materiali da utilizzarsi o delle dimensioni
(parti uguali, lunghezza, larghezza, altezza/peso) - il valore delle opere eseguite va ricondotto all'importo quantificato dal CTU nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, calcolato all'esito di un giudizio tecnico scevro da vizi logici e ricostruttivi, nonché coerente con la documentazione in atti…”.
Rispetto alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, proposta dall'opponente, il primo giudice, valorizzando Parte_1
gli esiti della CTU, dai quali a suo dire emergeva la natura marginale dei vizi denunciati dall'opponente, e ricondotta, conseguentemente, la predetta domanda all'art. 1667 c.c. piuttosto che all'art. 1669 c.c., i pag. 7/32 presupposti del quale riteneva non ricorrenti, accogliendo l'eccezione sollevata dall'opposta, dichiarava la decadenza dell'opponente dalla garanzia. Sul punto osservava che, invero, la committente aveva denunciato i lamentati vizi solo con raccomandata del 13 aprile 2010, dunque, ben oltre il termine di 60 giorni dall'ultimazione dei lavori, avvenuta, come riconosciuto dalla stessa opponente, in data 27 aprile
2009, e che tale denuncia andava considerata tardiva, trattandosi di vizi facilmente riscontrabili.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, interponeva appello, Parte_1
mediante atto tempestivamente notificato in data 09.05.2023, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., instando per la sospensione dell'efficacia esecutiva della medesima e sollecitandone l'integrale riforma.
Con comparsa depositata in data 06.10.2023, si costituiva
[...]
, in qualita di socio dell'estinta CI CP_1 Controparte_2
eccependo preliminarmente l'inammissibilita dell'appello, per difetto di legittimazione passiva di esso appellato, e, sollecitandone, in ogni caso, il rigetto nel merito.
Con ordinanza del 27.10.2023, emessa all'esito della prima udienza sostituita dal deposito di note scritte, questa Corte sospendeva, ai sensi dell'art 283 c.p.c., l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., fissando per la pag. 8/32 rimessione della causa in decisione l'udienza del 05.12.2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Quindi, depositate dalle parti le memorie ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con ordinanza del 05.12.2025, la causa era rimessa alla decisione del
Collegio.
§ 3.
Giova, anzitutto, soffermarsi sull'eccezione di inammissibilita dell'appello, sollevata da . Controparte_1
A fondamento della stessa, l'appellato lamentava che, a fronte della cancellazione della dal registro delle imprese, Controparte_2
l'appellante non aveva dimostrato che , gia socio della Controparte_1
, fosse succeduto alla estinta CI . Secondo l'assunto in CP_2
esame, considerato che la qualita di socio non implica, necessariamente, la successione del socio nella posizione giuridica della estinta CI ,
l'appellante avrebbe dovuto dimostrare che, sulla base del bilancio finale di liquidazione della CI , la pretesa creditoria di cui alla presente causa fosse stata attribuita al socio , il quale, in Controparte_1
tal modo, avrebbe assunto la qualita di avente causa della cessata CI .
§ 4.
L'eccezione e infondata.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale consacrato nelle pronunce delle sezioni unite della S.C. n.6070, 6071 e 6072 del 12.3.2013,
pag. 9/32 l'esigenza di stabilita del processo, che eccezionalmente ne consente la prosecuzione anche se la parte sia venuta meno, deve considerarsi limitata al grado di giudizio in cui si e verificato l'evento interruttivo, in difetto di indicazioni normative univoche che ne consentano una piu ampia esplicazione. Al contrario, il giudizio d'impugnazione deve sempre esser promosso da e contro i soggetti legittimati, e cioe della
«giusta parte». Pertanto, le Sezioni Unite del 2013 concludevano affermando per l'inammissibilita dell'impugnazione che provenga dalla CI cancellata o sia ad essa indirizzata, in quanto non proveniente o non diretta nei confronti della giusta parte, tenuto conto del fatto che la pubblicita legale cui l'evento estintivo e soggetto impone di ritenere che i terzi, e quindi anche le controparti processuali, ne siano a conoscenza.
Tale orientamento, tuttavia, e stato, in epoca successiva, oggetto di rimeditazione.
Infatti, la sentenza n. 15295 del 2014, pronunciata dalle Sezioni Unite, ha superato l'indirizzo del 2013 ritornando alla teoria dell'ultrattivita del mandato, allo scopo di assicurare un effetto stabilizzante per il processo.
Secondo l'arresto del 2014, quindi, per quanto specificamente rileva ai fini in esame, e ammissibile l'atto di impugnazione notificato, ai sensi dell'art. 330 c.p.c. comma 1, presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell'evento.
pag. 10/32 Tale impostazione, giova rilevare, e stata da ultimo ribadita dalla sentenza n. 29812 del 2024 delle Sezioni Unite, la quale si e occupata del tema, in parte diverso, dell'ammissibilita del ricorso per cassazione proposto dal difensore di una CI in liquidazione, cui la procura speciale per proporre ricorso per cassazione sia stata legittimamente conferita dal liquidatore, ma che abbia proposto il ricorso dopo che, frattanto, (vale a dire, nelle more tra il rilascio della procura speciale e la notifica del ricorso), la medesima CI veniva cancellata dal registro delle imprese.
Nel dirimere il contrasto di giurisprudenza palesatosi sul punto, le
Sezioni Unite del 2024, in continuita rispetto alla pronuncia del 2014 e dopo averne richiamato e condiviso i principi, hanno poi affermato il principio secondo cui “ In tema di ricorso per cassazione, la perdita della capacità processuale della parte ricorrente, tanto che si tratti di persona fisica quanto che si tratti di persona giuridica, avvenuta dopo il conferimento della procura speciale al difensore per il giudizio di cassazione ma prima della notifica del ricorso alla controparte, non ne determina l'inammissibilità, alla luce del principio di ultrattività del mandato”.
Pertanto, alla luce del quadro giurisprudenziale dinanzi richiamato, deve ritenersi che, nella specie, la notifica dell'atto di appello, correttamente effettuata dall'appellante, oltre che nei confronti di
, anche del procuratore costituito in primo grado della Controparte_1
(notifica il cui esito emerge pacificamente dalla Controparte_2
produzione telematica di parte dell'appellante), consenta di ritenere pag. 11/32 corretta l'instaurazione del giudizio di impugnazione (cfr. in senso conforme, Sez. 5 - , Ordinanza n. 16650 del 22/06/2025).
Peraltro, la notifica dell'appello anche al ex socio, , ha, Controparte_1
nel contempo, permesso la regolare prosecuzione del giudizio di gravame, che, in difetto, avrebbe dovuto essere dichiarato interrotto, non potendo, per evidenti ragioni, proseguire, pur dopo la sua valida instaurazione, nei confronti di CI estinta.
Ne , invero, al fine in esame, il rilievo difensivo del , laddove e volto CP_1
a prospettare un difetto di allegazione e di prova del suo subingresso nel rapporto controverso, coglie nel segno.
Infatti, con specifico riguardo al credito che l'appellante pretende di vantare nei confronti della , in ragione dei dedotti vizi delle CP_2
opere, merita rilevare che, secondo la giurisprudenza della S.C., “ In tema di contenzioso tributario, a seguito di cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, alla definitiva estinzione dell'ente consegue la successione degli ex soci nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all'esito della liquidazione, e ciò indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione” (cfr. Cass. civ.
Sez. 5 - , Sentenza n. 2 del 04/01/2022; conf. Sez. 5 - , Ordinanza n. 16362 del 30/07/2020: “Nel processo tributario, l'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono – venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali - ma si
pag. 12/32 trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti "pendente CIte"”).
Quindi, poiche , nella specie, non ha negato di avere Controparte_1
rivestito, quando esisteva, la qualifica di socio della stessa, e CP_2
considerato, peraltro, che della qualita , come appresso si dira , emerge per tabulas, correttamente il presente giudizio e proseguito nei confronti dello stesso, potendo, le questioni afferenti a quanto riscosso dal socio in sede di liquidazione, al limite rilevare solo rispetto all'esigibilita dell'eventuale pretesa creditoria accertata in capo a Pt_1
[...]
§ 5.
Diverso profilo, anche esso da esaminare in via preliminare, e quello che attiene alla possibilita di considerare l'ex socio subentrato nella titolarita , oltre che dei debiti, anche della ragione di credito accertata in capo alla CI estinta nella sentenza impugnata.
Tale questione, cui la Corte aveva inteso riferirsi nell'ordinanza del
27.10.2023, resa sulla scorta del quadro giurisprudenziale all'epoca formatosi, deve essere nuovamente esaminata alla luce del recente arresto delle Sezioni unite della S.C., che, con sentenza n. 19750 del
16/07/2025, si sono, appunto, pronunciate sul “se la cancellazione di una società dal registro delle imprese comporti la tacita rinuncia ai crediti illiquidi e inesigibili non compresi nel bilancio finale di liquidazione a beneficio della sollecita definizione del procedimento estintivo”.
pag. 13/32 Orbene, nel dirimere il contrasto insorto tra le sezioni semplici in merito a tale controversa questione, le Sezioni Unite hanno ritenuto di dare preferenza all'orientamento, di piu recente emersione, secondo il quale l'estinzione di una CI conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina, di per se ,
l'estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volonta di rimettere il debito comunicandola al debitore e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare.
Dopo avere evidenziato le ragioni teoriche che dovevano indurre a propendere per tale indirizzo, secondo le Sezioni Unite risulta, quindi, preferibile l'orientamento che, escludendo l'operativita di una presunzione di estinzione in conseguenza della mancata inclusione del credito nel bilancio di liquidazione, pone a carico del soggetto convenuto in giudizio dall'ex socio, o nei confronti del quale quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla CI , l'onere di allegare e dimostrare la mancata successione della controparte nella titolarita del credito originariamente spettante alla CI : poiche infatti, in tema di cancellazione della CI , la regola e costituita dalla sopravvivenza dei crediti della stessa, nei quali sono destinati a succedere i soci, salvo la remissione del debito ai sensi dell'art. 1236 c.c., e la parte che resiste alla pretesa a dover far valere l'avvenuta estinzione del credito azionato nei suoi confronti, allegando e provando la sussistenza di un'inequivoca pag. 14/32 manifestazione di volonta remissoria, avente lei stessa come specifica destinataria.
Facendo applicazione dei richiamati principi, deve, allora, ritenersi che, nella specie, non sussistano i presupposti per potere affermare che la pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria dalla CI , ancorche illiquida, si sia estinta per effetto della CP_2
mera cancellazione della compagine CIria dal registro delle imprese e della sua mancata inclusione nel bilancio di liquidazione, peraltro mai redatto.
Ed invero, ad onta di quanto sostenuto dalla difesa di Controparte_1
nella propria comparsa di costituzione, non operando, alla luce del recente arresto delle Sezioni Unite, alcuna presunzione di rinuncia al credito per effetto della cancellazione della in pendenza del giudizio CP_2
nel quale si controverta proprio della sorte di quel diritto, sarebbe stata necessaria, per potere affermare l'estinzione del credito, un'inequivoca manifestazione di volonta remissoria, da parte del socio, costituitosi in appello, avente come specifica destinataria Parte_1
Al riguardo, invero, va osservato che “…pur non potendosi presumere, la remissione del debito non è soggetta a particolari requisiti di forma, e quindi «può ricavarsi anche da una manifestazione tacita di volontà, ma in tal caso è indispensabile che la volontà abdicativa risulti da una serie di circostanze concludenti e non equivoche, assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito»…” (Cfr. Cassazione Civile,
Sezioni Unite, sentenza n. 19750 del 16 luglio 2025).
pag. 15/32 Orbene, sulla scorta di quanto premesso, non puo affermarsi che il contegno processuale serbato dall'appellato, , possa Controparte_1
integrare una valida remissione del credito.
Ed invero, nonostante lo stesso, nella comparsa di costituzione, deduceva che fosse carente la prova che, sulla base del bilancio finale di liquidazione della CI , la pretesa creditoria in questione gli fosse stata attribuita, appare evidente come tale linea difensiva era essenzialmente strumentale a negare il subingresso dell'ex socio nelle posizioni debitorie della , quali allegate dall'appellante. CP_2
In ogni caso, nonostante la strumentalita ed intrinseca equivocita della linea difensiva appena richiamata, la stessa non puo ritenersi idonea ad integrare gli estremi di una tacita manifestazione di rinuncia al credito, essendo una simile conclusione avversata dal contenuto delle difese svolte dal , specie laddove esse, come dinanzi detto, miravano ad CP_1
ottenere il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
Puo , pertanto, concludersi nel senso dell'intervenuta successione di
, la cui qualita di unico socio della e Controparte_1 Controparte_2
attestata dalla visura storica di detta CI depositata dall'appellante al momento della relativa costituzione in giudizio, nella titolarita del credito per cui si controverte.
§ 4.
Venendo al merito, con il primo motivo di appello Parte_1
impugnava la statuizione con cui il Giudice, nel confermare il decreto pag. 16/32 ingiuntivo, aveva ritenuto le risultanze dell'ATP idonee a fondarne l'adozione.
In proposito, l'appellante opinava che tale consulenza, essendo stata redatta all'esito di un procedimento di ATP conciliativo, sostanzialmente assimilabile ad un procedimento cautelare, risultava caratterizzata da provvisorieta e strumentalita e che, pertanto, non poteva rappresentare una prova munita dei requisiti di certezza, liquidita ed esigibilita del credito richiesti dall'art. 633 c.p.c..
Inoltre, l'appellante lamentava il travalicamento, da parte del consulente d'ufficio, dei limiti dell'incarico allo stesso conferito, in ragione del fatto che i quesiti rivoltigli riguardavano la sola contabilita dei lavori e non anche la quantificazione del saldo.
§ 5.
Il motivo e inammissibile atteso che, con esso, l'appellante si e limitata a censurare, esclusivamente, la legittimita dell'adozione del decreto ingiuntivo.
Giova, al riguardo, rammentare che
“…L'opposizione a decreto ingiuntivo porta a un giudizio ordinario di cognizione volto a verificare la validità della pretesa, non la regolarità dell'ingiunzione. La mancanza di requisiti probatori per il provvedimento monitorio influisce sul regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare le originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura riguardante le spese di giudizio…” (Cassazione civile, sez. I, 13/11/2024,
pag. 17/32 n. 29294). Invero, il giudizio di opposizione e giudizio volto ad accertare non solo la legittimita dell'emissione del decreto ingiuntivo ma, altresì , il merito della pretesa creditoria azionata in giudizio.
Pertanto, avendo il Giudice di primo grado ritenuto sussistente, all'esito del giudizio di cognizione instaurato dall'atto di opposizione, la sussistenza del credito, non sussiste piu alcun interesse giuridicamente apprezzabile, in capo all'originaria opponente, a contestare la pretesa carenza dei presupposti di ammissibilita del ricorso monitorio, essendo quella valutazione ampiamente assorbita dalla sentenza di rigetto dell'opposizione, contro la quale soltanto la parte soccombente deve indirizzare le proprie doglianze.
In ogni caso, la censura risulta anche nel merito infondata, perche , contrariamente a quanto osservato dall'appellante, l'art. 696-bis c.p.c., nel consentire l'espletamento di una consulenza tecnica con finalita conciliativa, prescinde dalla necessaria sussistenza delle condizioni di urgenza e di pericolo nell'acquisizione dell'oggetto di prove rilevanti nel giudizio di merito. Ebbene, l'irrilevanza del requisito del periculum in mora, rende la consulenza tecnica preventiva non piu riconducile al genus dei procedimenti cautelari. Inoltre, non si ravvisano nel provvedimento ex art. 696-bis c.p.c. i caratteri della provvisorieta e della strumentalita rispetto al giudizio di merito, tipici della categoria dei provvedimenti cautelari.
Va altresì osservato che, una volta fallita la definizione in via conciliativa dell'insorgenda controversia, l'elaborato peritale redatto dal consulente d'ufficio finisce per conseguire la valenza processuale dell'accertamento pag. 18/32 tecnico svolto nel corso di un giudizio “ordinario”, potendo essere certamente acquisita come prova del successivo giudizio.
E , infine, infondata la pure sollevata eccezione di nullita della CTU, per preteso travalicamento ad opera del consulente dei limiti dell'incarico ad esso conferito. Infatti, tra i quesiti che il Giudice dell'ATP affidava al consulente d'ufficio rientrava anche quello volto ad accertare il costo delle opere realizzate, essendo questo il principale oggetto del contrasto tra le parti.
Ed invero, come emerge dalla copia dei verbali relativi al procedimento di ATP, allegati alla produzione dell'appellante, il Giudice affidava al consulente l'incarico di accertare quanto richiesto dalle parti e, quindi, il mandato peritale, stante la sua ampia formulazione, includeva certamente l'accertamento del valore delle opere e dell'eventuale credito residuo dell'originaria ricorrente, la quale, invero, proprio al fine di vedere quantificato tale credito aveva instaurato il procedimento.
§ 6.
Con ulteriore motivo di appello, l'originaria opponente si doleva del capo della gravata decisione nel quale il giudice, qualificata la domanda di garanzia da essa formulata in primo grado come azione ai sensi dell'art. 1667 c.c., rilevava la tardivita della denunzia dei vizi, con conseguente decadenza dalla garanzia, e affermava essere carente la prova della derivazione causale dei vizi afferenti all'impianto del gas, lamentati dalla committente, dalla prestazione eseguita dall'appaltatore.
pag. 19/32 L'appellante, nel contestare quanto affermato dalla sentenza, sosteneva la tempestivita della denuncia da essa operata, evidenziando che la
[...]
, nonostante la certificazione di ultimazione dei lavori del 27 CP_2
aprile 2009, non aveva effettivamente completato l'opera in tale data.
Tale circostanza, invero, era comprovata dal mancato sgombero del cantiere da parte dell'appaltatrice, che, infatti, lo liberava solo a seguito della diffida ad essa intimata, dalla in data 18 marzo Parte_1
2010.
Inoltre, l'istante deduceva che l'illegittima ritenzione del cantiere, impedendole il sopralluogo, aveva ritardato l'accertamento dei vizi, sicche , per tutte le ragioni innanzi esposte, la denuncia degli stessi, effettuata con nota del 13 aprile 2010, doveva ritenersi tempestiva.
Il Tribunale, inoltre, secondo l'assunto dell'appellante, aveva errato anche nella qualificazione giuridica della domanda riconvenzionale di garanzia. Invero, rispetto alla natura dei vizi, la committente deduceva che, quelli relativi all'impianto del gas, non potevano qualificarsi alla stregua di vizi derivanti dall'inosservanza di regole tecniche, come tali riconducibili alla fattispecie di cui all'art 1667 c.c., ma, piuttosto, minando la struttura e la funzionalita dell'opera, rientravano nella fattispecie di cui all'art. 1669 c.c. Inoltre, secondo l'appellante, che i citati vizi potessero essere collegati all'inesattezza della prestazione eseguita pag. 20/32 da , poteva evincersi dalla prova testimoniale assunta nel CP_2
corso giudizio.
Sulla scorta di tali premesse, dunque, la committente chiedeva, in riforma della gravata sentenza, condannarsi controparte al risarcimento dei danni subiti pari al costo degli interventi eseguiti per rimediare a siffatti vizi, quantificati in euro 69.000,00.
§ 7.
Giova premettere che i capi di sentenza oggetto del riportato motivo di appello sono quelli nei quali il Giudice aveva sostenuto che “…Orbene, dalla lettura della perizia espletata durante la fase di ATP emerge che i vizi e le difformità accertati dal CTU - e direttamente riconducibili a difetti di esecuzione da parte della - riguardino lesioni superficiali CP_2
all'intonaco e fessurazioni dei pavimenti del tutto marginali e circoscritte.
Il CTU di contro ha escluso la riconducibilità diretta degli interventi realizzati dopo la conclusione dei lavori da parte della committente - con riferimento in particolare alla diversa ubicazione della caldaia o alla sostituzione e spostamento di parte delle tubazioni etc... - ad un difetto di esecuzione da parte della impresa appaltatrice per mancanza di adeguati riscontri ed in ragione del parziale mutamento dello stato dei luoghi.
Anche le risultanze istruttorie della presente fase di merito non hanno consentito di raggiungere una diversa conclusione, rispetto a quella a cui
è giunto il perito, atteso che, anche in questa fase, non sono stati forniti sufficienti riscontri circa lo stato dei luoghi all'epoca dei fatti e considerata la genericità e la frammentarietà, sul punto, delle dichiarazioni testimoniali”.
pag. 21/32 Ed ancora, in sentenza si affermava: “…sicché in mancanza di specifici riscontri circa lo stato dei luoghi all'epoca dei fatti, volti a dimostrare le controverse modalità esecutive dei lavori appaltati, non può ritenersi raggiunta la prova dell'assunto per cui gli interventi successivi di sostituzione fossero necessari per la eliminazione di vizi riconducibili all'appalto.”
Inoltre, quanto alla tardivita della denuncia, il primo giudice opinava che
“…Invece, a fronte di lavori pacificamente eseguiti alla data del 27 aprile
2009 non risulta ex actis la prova di alcuna tempestiva denuncia dei vizi lamentati anteriore a quella genericamente effettuata nella missiva del 13 aprile 2010. Né tantomeno risulta offerto o ritualmente fornito altro supporto probatorio rispetto suddetta allegazione, ritenendosi del tutto inidonei i capitoli di prova testimoniale articolati dall'opponente e sui quali è stata espletata la prova orale. Dalla prova testimoniale difatti non
è ricavabile una diversa collocazione temporale rispetto alla quale ascrivere il momento effettivo in cui la committente ha avuto conoscenza dei vizi denunciati, sicché in mancanza di altri elementi, il momento della scoperta va ricondotto a quello della ultimazione dei lavori (27 aprile
2009)”.
§ 8.
Tanto premesso, i motivi sono infondati.
Invero, rispetto ai vizi afferenti alla pavimentazione ed all'intonaco, che il primo Giudice riconduceva all'art 1667 c.c., l'appellante non formulava alcuna censura diretta a contestare siffatto inquadramento, sicche la pag. 22/32 valutazione del motivo va condotta alla stregua del regime giuridico dettato da tale norma, la quale, come osservato nell'impugnata sentenza,
“stabilisce un termine di decadenza di giorni 60 dalla scoperta per denunciare le difformità o i vizi occulti e uno di prescrizione di due anni dalla consegna dell'opera”.
Cio posto, non appare condivisibile il rilievo dell'appellante, teso a collocare il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza ad una data successiva a quella del 27.4.2009.
Sul punto deve rilevarsi, anzitutto, che, ad onta di quanto genericamente dedotto nell'atto di appello, possa ritenersi provato il completamento dei lavori, oggetto di appalto, alla data, indicata in sentenza, del 27 aprile
2009.
La correttezza di tale conclusione riceve, invero, conforto dalla lettura delle difese svolte in primo grado dalla stessa la quale Parte_1
sia nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo che, in fase stragiudiziale, aveva sempre riconosciuto l'ultimazione delle opere, dolendosi, piuttosto, del mancato sgombero del cantiere.
In tal senso si legga, invero, la missiva del 18.3.2010, allegata alla produzione dell'appellante, nella quale l'allora difensore della CI
nell'intimare alla lo sgombero del cantiere, Parte_1 CP_2
riconosceva che i lavori erano stati interamente ultimati il 27.4.2009.
D'altra parte, alcun ulteriore elemento di prova permette di collocare in epoca diversa e successiva l'ultimazione delle opere.
pag. 23/32 Nemmeno, inoltre, e sostenibile che la perdurante presenza, sul cantiere, pure dopo l'ultimazione dei lavori, dei mezzi e delle attrezzature di proprieta della ditta appaltatrice, abbia impedito alla committente un'immediata riconoscibilita dei vizi.
Infatti, considerato che, per come correttamente sostenuto dal Giudice, quelli afferenti alla pavimentazione ed all'intonaco, erano difetti rilevabili ictu oculi senza necessita di dovere svolgere approfondite indagini, deve escludersi che la decorrenza del termine di decadenza possa essere differito ad un momento successivo rispetto all'indicata data di ultimazione dei lavori.
Infatti, non e ragionevole ritenere e non e stato, comunque, confortato da alcuna emergenza istruttoria, che la presenza delle attrezzature negli spazi esterni del cantiere abbia potuto, in qualche modo, impedire alla committente il tempestivo sopralluogo, finalizzato ad accertare la qualita dei lavori eseguiti all'interno degli edifici, o pregiudicato la percezione dei vizi sopra menzionati.
Conseguentemente, rispetto ai vizi relativi alla pavimentazione ed all'intonaco, correttamente il Giudice ha ritenuto essere maturata la decadenza della committente dalla garanzia ex art. 1667 c.c..
§ 8.
Del pari infondata risulta l'ulteriore censura, mediante la quale l'appellante si doleva dell'errato apprezzamento, da parte del Giudice, delle risultanze istruttorie, con specifico riferimento ai vizi degli impianti del gas e dell'acqua.
pag. 24/32 Infatti, appare condivisibile il rilievo del Giudice secondo il quale le ulteriori emergenze probatorie, e, in specie, le deposizioni dei testi non consentivano di sovvertire l'esito della CTU, in cui l'ausiliare aveva rilevato che non fosse possibile accertare la riconducibilita , sul piano causale, degli interventi realizzati dalla committente, dopo la conclusione dei lavori, con riferimento in particolare alla diversa ubicazione della caldaia o alla sostituzione e spostamento di parte delle tubazioni, ad un difetto di esecuzione dell'opera da parte della impresa appaltatrice.
Al riguardo, la Corte, condividendo il ragionamento del Tribunale, osserva che la deposizione del teste invocata Testimone_1
dall'appellante a supporto dei propri assunti, risulti oggettivamente generica, avendo il teste riferito di non meglio descritte perdite negli impianti e di anomalie, oltre che di una non corretta segnalazione della presenza di detti impianti.
Il teste de quo, invero, dichiarava che “che effettivamente vi erano delle perdite negli impianti e delle anomalie. In particolare, le tubazioni erano state interrate non a norma, senza alcuna segnalazione della loro esistenza e della tipologia di acqua o gas”,
La vaghezza delle risposte fornite dal teste, sia quanto all'individuazione dei punti dell'impianto in cui si manifestavano le perdite, che all'origine delle stesse, induce a ritenere non provata la riconducibilita causale delle stesse a difetti dell'opera.
pag. 25/32 Tra l'altro, la scarsa attendibilita della prova si ricava anche dall'ulteriore rilievo per cui, in primo grado, l'opponente non produceva alcuna risultanza documentale (quale, ad esempio, una fattura rilasciata a dall'impresa che eseguiva gli interventi), da cui poter Parte_1
desumere l'effettiva natura dei lavori svolti, dopo la fine dell'appalto, e gli eventuali difetti cui essi erano volti a rimediare.
§ 9.
Con gli ultimi due motivi di appello che, in quanto avvinti da intima connessione, possono essere trattati congiuntamente, l'appellante impugnava il capo della sentenza nel quale il Tribunale, in adesione alla
CTU, stabiliva il prezzo dell'appalto.
Sul punto, giova premettere che, secondo il Tribunale, “…Quanto al prezzo dell'appalto appare meritevole di condivisione l'iter logico argomentativo sostenuto dal CTU che, peraltro, non ha trovato smentita nell'espletata prova testimoniale da cui non è emerso, come sostenuto dall'opponente, uno specifico accordo tra le parti. Risulta piuttosto che le parti avessero voluto individuare un valore di massima, come indicato nell'offerta/preventivo, riservandosi poi, come tipicamente avviene negli appalti a misura, la esatta determinazione e quantificazione dei lavori in corso d'opera. Tanto è ricavabile anche dalla missiva del gennaio 2007 trasmessa dalla alla committente in cui si legge “le opere CP_2
previste nell'allegato computo … saranno realizzate a misura” (cfr. prod.
.” Parte_1
pag. 26/32 Cio posto, il primo Giudice riteneva che “…A fronte di tale motivata ricostruzione, del tutto generiche risultano le contestazioni sollevate dall'opponente circa l'asserita inattendibilità e/o inutilizzabilità della
CTU rilevato che essa risulta pienamente aderente al petitum giudiziale, azionato nella presente fase di merito, oltre che rilevante ai fini del decidere e posto che non vengono sollevate specifiche contestazioni circa il criterio di computo utilizzato o i parametri tecnici adoperati dal perito, che pertanto vanno ritenuti correttamente applicati al caso di specie. Ai fini della quantificazione dei costi dell'appalto può quindi farsi riferimento alle risultanze della CTU espletata nella fase di ATP”.
§ 10.
Tanto premesso, deve rilevarsi che l'appellante, invero, riproponendo le argomentazioni svolte in primo grado, sosteneva: che l'appalto era stato affidato alla sulla base del preventivo dalla medesima CP_2
formulato nel 2007 per euro 516.266,58, da considerarsi, ad onta di quanto ritenuto da controparte, vincolante e non mera indicazione di massima del costo delle opere;
che, il versamento della somma di euro
1.083.063,00 risultava motivata solo dalla successiva autorizzazione, da parte del Comune di Montemiletto, della variante progettuale, con la quale i lavori venivano estesi anche ad altro edificio (edificio D).
La committente, tuttavia, evidenziava che, dei lavori indicati nell'offerta, la aveva omesso di eseguire opere pari al 36% di quelle CP_2
commissionate e che, inoltre, non aveva sostenuto, come pure era suo obbligo fare, i costi di acquisto dei materiali, con la conseguenza che le pag. 27/32 somme, ad essa corrisposte, dovevano intendersi eccedenti rispetto a quanto dovuto.
L'appellante, dunque, censurava la valutazione delle prove, come operata dal primo giudice, sostenendo che la documentazione in atti e le prove testimoniali acquisite confermassero le proprie deduzioni.
Conseguentemente, richiedeva la ripetizione di quanto da essa versato in eccedenza.
Sulla scorta di tali rilievi, l'appellante richiedeva, pertanto, la rinnovazione della CTU allo scopo di accertare le opere effettivamente realizzate, i danni patiti dalla committente e le divergenze contabili sopra evidenziate.
§ 11.
I motivi devono essere dichiarati inammissibili per difetto di specificita ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Al riguardo, si deve rammentare che la disposizione dell'art. 342 c.p.c., come modificato dall'art. 3, co. 26, lett. a), del D. Lgs. n. 149 del 2022 e, da ultimo, dall'art. 3 co. 4 lett. b), del D. Lgs. n. 164 del 2024, applicabile ratione temporis all'impugnazione in esame, dispone che: “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo
163 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:
pag. 28/32 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Come già ritenuto dalla giurisprudenza in relazione alla previgente formulazione della medesima norma, modificata dalla novella del 2012,
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. sez. U., sentenza 16/11/2017, n. 27199).
Nella specie, l'appellante, pur avendo individuato i capi della sentenza che intendeva impugnare, si limitava ad una mera riproposizione delle difese gia svolte in primo grado e, dal Tribunale, interamente valutate.
I motivi di appello in esame, invece, non contenevano alcuna indicazione puntale ne delle violazioni di legge che il Giudice di prime cure aveva in tesi compiuto, ne , tantomeno, delle argomentazioni dirette a fare emergere l'erroneita del percorso argomentativo della pronuncia.
Invero, pur affermando che le proprie deduzioni Parte_1
trovassero conforto nelle risultanze probatorie in atti, non si curava di pag. 29/32 individuare ne le diverse prove, che il giudice avrebbe dovuto valorizzare, ne il diverso apprezzamento, in tesi corretto, di quelle considerate in sentenza.
In particolare, pur allegando la natura vincolante, quanto al prezzo in esso indicato, del preventivo inizialmente formulato da , CP_2
l'istante non adduceva alcuna argomentazione idonea a sorreggere tale assunto ed a superare la valenza probatoria, correttamente apprezzata dal Giudice, del dato testuale del medesimo preventivo, nel quale si legge che la si impegnava a realizzare le opere “a misura”. CP_2
Del pari, riguardo agli esiti della CTU, si limitava a Parte_1
ribadire, peraltro con una enunciazione meramente assertiva, che il perito avesse superato i limiti dei quesiti allo stesso rivolti, senza in alcun modo motivare tale allegazione, non curandosi neppure di riportare i quesiti rivoltigli.
D'altra parte, tale allegazione, come dinanzi gia chiarito, risulta anche infondata nel merito.
Per tutte le ragioni sopra esposte la gravata sentenza deve essere integralmente confermata.
§ 12.
Quanto alle spese processuali del grado di appello, le stesse debbono seguire la soccombenza dell'appellante tenuto conto del rigetto della proposta impugnazione.
pag. 30/32 La relativa liquidazione viene operata, come in dispositivo, a norma del
D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, con applicazione dello scaglione delle cause di valore compreso tra 260.001,00 e
520.000,00, secondo il criterio del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari minimi per tutte le fasi processuali stante la non elevata complessita delle questioni trattate.
Le spese processuali debbono essere distratte in favore dell'Avv. Claudio
Sara, dichiaratosi antistatario.
Deve, da ultimo, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza in epigrafe indicata, così Parte_1
provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore del procuratore Parte_1
antistatario, Avv. Claudio Sara, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro € 10.060,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) da atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte di Pt_1
pag. 31/32 di un ulteriore importo pari al contributo unificato Parte_1
dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 18/12/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
La bozza della presente sentenza e stata redatta con la collaborazione del MOT, dott.ssa Tania Maio.
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