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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 06/03/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N° 502/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sez. unica civile
Processo verbale d'udienza del procedimento n° 502/2022 R.G.A.C.
TRA
con avv. Marcello BR;
Parte_1
ATTORE
E
“ ”, in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1 avv.ti Leandra FIACCO e Elisabetta DI GIOVINE;
CONVENUTO
All'udienza del 06.03.2025, innanzi al G.O.T. avv. Antonio Giovenale
BARULLI, sono comparsi: per parte attrice l'avv. Claudio Parte_1
DI PIETRO in sostituzione dell'avv. Marcello BR e per parte convenuta ”, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., l'avv. Elisabetta DI GIOVINE anche in sostituzione dell'avv. Leandra FIACCO. Il G.O.T. invita i procuratori delle parti a discutere la causa ed a precisare le rispettive conclusioni. Ognuno di essi procuratori si riporta a ciascuno dei propri atti e scritti di causa rinnovando ogni difesa/eccezione/istanza apprestata/sollevata/avanzata, insistendo, previa reciproca impugnativa di quelli di parte avversa in ordine ai quali chiede il completo rigetto, per il relativo integrale accoglimento. I medesimi procuratori richiamano, infine, le conclusioni così come da ultimo rassegnate nelle rispettive Note conclusionali similmente insistendo, adversis reiectis, per il loro integrale accoglimento.
Il G.O.T. preso atto, dichiara chiusa la discussione e decide la causa pronunciando sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., del cui dispositivo e della cui concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto dà lettura in aula e della quale dispone l'allegazione, sì da formarne parte integrante, al presente verbale.
Il G.O.T.
avv. Antonio Giovenale BARULLI
1 Segue processo verbale d'udienza del 06.03.2025 – proc. n° 502/2022
R.G.A.C..
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
- Sez. Civile - in composizione monocratica, in persona del G.O.T. avv. BARULLI Antonio
Giovenale, all'udienza del 06.03.2025, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione, ha emesso, ex art. 281 sexies c.p.c. e disponendone l'allegazione all'odierno processo verbale, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 502/2022 R.G.A.C. e vertente
TRA
con avv. Marcello BR;
Parte_1
ATTORE
E
“ ”, in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1
avv.ti Leandra FIACCO e Elisabetta DI GIOVINE;
CONVENUTO
Oggetto:risarcimento danni da lesione personale.
Conclusioni: come in atti.
-=====================
Si rileva preliminarmente che ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato – in uno con il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. – ex L. 18.06.2009,
2 n° 69 ed applicabile anche ai procedimenti pendenti in primo grado, è omesso lo “svolgimento del processo”.
Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., “la motivazione della sentenza
di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della
decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Essa motivazione, inoltre ancora e comunque, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.L. 83/2015, convertito con L.
132/2015 che modifica il D.L. 179/2012 a sua volta convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012, nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza siccome delineati da Cass. SS.UU. n° 642/2015.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è risultata fondata sia in fatto sia in diritto e, pertanto, merita accoglimento seppur secondo le precisazioni di cui appresso.
Infatti, nell'ordine e con efficacia dirimentemente assorbente su ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata,
vi è che:
A) il convenuto non ha minimamente contestato, alla prima difesa in ipotesi giovevole a tanto e da individuarsi nella propria richiamata Comparsa di costituzione e risposta (né a tanto in ogni caso ha provveduto in prosieguo di giudizio), quanto riferito dall'attore circa lo stralcio di contenuto del
“rapporto d'intervento” della “Polizia Locale di Campobasso” (cfr. atto introduttivo, ivi pag. 2 e, di poi, 1^ Memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., ivi pag. 2) siccome asseritamente certificante, in particolare e benché non attestante l'invisibilità/imprevedibilità della stessa, l'assertivamente
3 riferita esistenza, in coincidenza del luogo/teatro del sinistro de quo, della
“striscia di materia melmosa e scivolosa” cosicché, sebbene tale “rapporto
d'intervento” non sia stato rinvenuto in atti (contrariamente alla sostenuta produzione dello stesso da parte attrice: cfr. ancora atto introduttivo, ivi sempre pag. 2), va prestato doveroso omaggio, in pregiudizio della posizione di esso convenuto, ai precetti di cui all'art. 115, 1° co., ultima parte, c.p.c.;
B) al di là di tale mancata attestazione, ma fermo comunque il fatto che le circostanze di tempo e di luogo del sinistro in parola siano dunque rimaste in tal guisa accertate, ad ogni modo (e non di meno) i testi escussi
(all'udienza del 12.10.2023), a seguito della pur ammessa prova testimoniale (con inimpugnata ordinanza resa all'udienza del 14.12.2022),
hanno raccontato/narrato, con dichiarazioni da valutarsi come genuine e veritiere giacché più che sufficientemente circostanziate, sostanzialmente coincidenti tra loro ed in linea con le allegazioni/argomentazioni fattuali di cui sin dall'atto introduttivo, della caduta a terra dell'attore e, soprattutto,
hanno riferito della non visibilità/non percepibilità – se non a seguito di un'apposita verifica volta a comprendere, a fronte dell'iniziale affermata inspiegabilità da parte dei testi stessi, le cause/ragioni della detta caduta –
di “sostanze melmose o scivolose” poiché “dello stesso colore del piano di
calpestio” (cfr. dichiarazioni del teste ) ovvero di una “sostanza Tes_1
viscida” (cfr. dichiarazioni del teste insistenti sul punto della Tes_2
ridetta caduta e tali da generare una situazione di pericolo occulto;
C) è rimasto proficuamente acclarato, quindi, lo an degli accadimenti fattuali sottesi alle lesioni sofferte oltre che ai consequenziali pregiudizi azionati, di talché il caso in esame non può che rientrare nella cornice normativa di
4 cui all'art. 2051 c.c. e ciò anche in quanto:
a) da un canto è rimasto indiscusso che il luogo/sito della ripetuta caduta ricadesse nell'ambito del demanio appartenente all'Ente convenuto;
b) da un altro canto esso convenuto non ha fornito alcun fruttuoso elemento:
- da un lato per contrastare vantaggiosamente la testé richiamata non visibilità/non percepibilità della detta situazione di pericolo;
- da un altro lato per suffragare, del pari vantaggiosamente, la sussistenza di un eventuale caso fortuito (ivi inclusa un'ipotetica condotta disattenta da parte attrice nella collocazione dei propri passi e sì da procedersi alla consequenziale applicazione di quanto sancito dall'art. 1227 c.c. ovvero alla relativa mitigazione in ordine agli effetti di cui all'art. 2051 cit.);
D) è rimasta altrettanto proficuamente dimostrata la compatibilità e la sussistenza del nesso eziologico tra i richiamati accadimenti fattuali e le similmente richiamate lesioni e ciò in forza delle risultanze della pur ammessa C.T.U. medico-legale che, in quanto apparsa come immune da vizi di metodo nonché logico-giuridici di sorta, come tale viene dal sottoscritto giudicante condivisa pienamente e così fatta propria nelle valutazioni, negli accertamenti condotti (altresì, in particolare, in punto di verificata sussistenza/soddisfazione del nesso eziologico tra eventi lesivi e danni sofferti: ivi pagg. 5 e 6) oltre che nei risultati conclusivi raggiunti (in termini di avvenuta individuazione in n° 7 punti percentuali di danno biologico micro-permanente – su cui tuttavia vedasi meglio appresso ai fini,
processuali, della chiesta liquidazione monetaria – nonché di I.T.A ed I.T.P.
nelle indicate percentuali e relativa durata);
5 E) in forza delle dette risultanze peritali vanno pertanto operati sia i dovuti conteggi (ovvero la sopra evocata monetarizzazione) sia la conseguente liquidazione – sebbene nei limiti delle riduzioni operate dall'ausiliario del
Giudice rispetto ai punti percentuali indicati da parte attrice (cfr. atto introduttivo, ivi pag. 8) in termini di danno biologico micro-permanente
[onde non incorrere nel vizio di c.d. ultra petita e così prestandosi doveroso omaggio ai precetti di cui all'art. 112 c.p.c. atteso che in ogni caso l'attore,
avendo invocato (cfr. atto introduttivo, ivi pag. 9) l'ammissione di poi disposta detta C.T.U., risulta essersi di fatto rimesso alle relative determinazioni] – e ciò, anche nel tendenziale perseguimento dell'uniformità e certezza del diritto, in applicazione delle cc.dd. “Tabelle
di liquidazione del danno da lesione alla persona”, predisposte ed all'attualità applicate dal Tribunale di Milano (aggiornamento al 05.06.2024
e siccome a detta data elaborate dallo “Osservatorio sulla giustizia civile di
Milano”), per la quantificazione economica dei danni biologici e da invalidità temporanea (assoluta e/o parziale);
c) sulla scorta di quanto testé precisato e procedendosi alla liquidazione c.d.
congiunta (repetita iuvant: derivante dall'applicazione delle richiamate
Tabelle ovvero dalle indicazioni del predetto “Osservatorio sulla Giustizia
civile di Milano”), al netto della c.d. “personalizzazione” del danno stesso
(giacché nel caso di specie insussistente poiché non allegata da parte attrice né comunque emergente nella ridetta C.T.U.):
a) del danno non patrimoniale conseguente a lesione micro-permanente dell'integrità psico-fisica della persona ed alla sua invalidità temporanea
(in termini assoluti e/o parziali), suscettibile di accertamento medico-
legale, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali sia relazionali medi
6 ovvero peculiari;
b) del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni ma tuttavia in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva” (anche nella vita di relazione e/o lavorativa), in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione,
dovrà consequenzialmente essere riconosciuta ad esso attore la complessiva somma pari ad Euro 20.788,30 – tuttavia di poi decurtata/limitata/ridotta, in rinnovato doveroso omaggio ai precetti di cui all'art. 112 c.p.c., sino ai domandati complessivi Euro 18.901,85 [cfr. atto introduttivo, ivi pag. 8,
laddove la pur avanzata ulteriore richiesta di risarcimento, in aggiunta o in via alternativa rispetto ai detti Euro 18.901,85 (“e/o in quella diversa somma
ritenuta di giustizia (…)”), tuttavia non specifica, necessariamente ai fini della sua effettiva proficuità, se essa ulteriore richiesta sia altresì relativa
(ovvero estesa) a somme maggiori dei ridetti Euro 18.901,85] e ciò con unico riferimento al ristoro del danno da lesione alla persona (non anche con riferimento al rimborso delle spese mediche per le ragioni di seguito esplicitate al punto che segue sub lett. e) ) – di cui:
a) Euro 10.752,64 per danno biologico risarcibile [Euro 2.089,92 (punto base in ragione della percentuale di danno biologico micro-permanente accertato) x 7 (punti percentuali di tale danno biologico) x 0,735
(coefficiente demoltiplicatore in ragione dell'età – 54 anni – del soggetto leso al momento dell'evento dannoso) = Euro 10.752,64];
b) Euro 2.688,16 per incremento “dolore” e “sofferenza soggettiva” [Euro
522,48 (25%, da 1 a 9 punti percentuali, del punto base di Euro 2.089,92)
x 7 (punti percentuali di danno biologico micro-permanente) x 0,735
(coefficiente demoltiplicatore sempre in ragione dell'età – 54 anni – di
7 esso ridetto soggetto leso al momento del detto evento dannoso) = Euro
2.688,16];
c) Euro 6.612,50 complessivi (al netto di alcun aumento personalizzato a tale specifico riguardo poiché in difetto di allegate e comprovate peculiarità) per gli accertati giorni di I.T.A. e di I.T.P., di cui:
- Euro 2.875,00 per 25 giorni di inabilità temporanea assoluta [Euro
115,00 (punto base I.T.A. di cui Euro 84,00 per danno biologico dinamico/relazionale ed Euro 31,00 per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile) x 25 giorni = Euro
2.875,00];
- Euro 1.293,75 per 15 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%
[Euro 115,00 (punto base I.T.A. testé evocato) x 15 giorni x 75% =
Euro 1.293,75];
- Euro 1.725,00 per 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%
[Euro 115,00 (punto base I.T.A. testé ri-evocato) x 30 giorni x 50%
- Euro 1.725,00];
- Euro 718,75 per 25 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%
[Euro 115,00 (punto base I.T.A. testé ri-evocato) x 25 giorni x 25%
- Euro 920,00];
d) Euro 0,00 per rimborso spese mediche poiché quelle di cui alla documentazione depositata dall'attore il 17.02.2024 (ed uniche allegate), sebbene individuate e ritenute in C.T.U. (ivi pag. 5) quali
“congrue, pertinenti e documentate in atti”, non possono essere tuttavia rimborsate in quanto tale documentazione è irrimediabilmente affetta da inammissibilità per essere stata depositata ben oltre i termini, perentori,
concessi (e fruiti) ex art. 183, 6° co., c.p.c..
8 A dette somme non possono essere addizionate quelle richieste (seppur già
incluse nella precisata somma di Euro 18.901,00) a titolo di non meglio specificato “danno morale” (cfr. ancora atto introduttivo, ivi sempre pag. 8) in quanto, contrariamente ragionando, da un lato si avrebbe un'indebita moltiplicazione del ristoro (posto quanto già sopra riconosciuto) e, da un altro lato ed in mancanza di alcun elemento/parametro in ipotesi utile, anche eventualmente ex art. 1226 c.c., si avrebbe che una qualunque determinazione al riguardo apparirebbe non già meramente discrezionale bensì illegittimamente arbitraria.
A tanto si aggiunge che gli specificati importi che precedono e di cui alle lett.
a)-c) vanno aumentati, all'esito della loro già precisata decurtazione/limitazione/riduzione, della chiesta rivalutazione monetaria (con decorrenza dalla data del 05.06.2024 di elaborazione, da parte dello
“Osservatorio sulla giustizia civile di Milano”, delle richiamate “Tabelle di
liquidazione del danno da lesione alla persona” all'attualità applicate dal
Tribunale di Milano, fino alla data dell'odierna pronuncia) nonché dei chiesti interessi legali da tale ultima data (momento in cui il debito di valore si trasforma in debito di valuta) fino all'effettivo soddisfo.
Tanto emerso e rilevato e stante il quadro così delineatosi, resta in tal guisa ben poco di cui discutere cosicché, conclusivamente ed inoltre non essendo apparso in senso opposto alcun nuovo ed utile elemento di valutazione neanche in fase conclusionale e di discussione [a nulla valendo eventuali difese o allegazioni in ipotesi offerte (soprattutto ove costituenti inammissibili nova in quanto, come tali, tardive) ormai soltanto in fase decisionale ed in senso difforme rispetto a quelle della propria controparte, posto che le stesse non avrebbero comunque consentito lo sviluppo di un compiuto contraddittorio in quanto necessario
9 anche al fine di evitare una qualunque compromissione degli avversi diritti di difesa], rimanendo ribaditamente assorbito ogni altro motivo e/o questione sollevata, altresì in applicazione del principio della ragione c.d. più <>
(cfr. ex pluribus Cass. civ., Sez. III, 16.05.2006, n° 11356 e Cass. civ., Sez. III,
03.07.2013, n° 16630), la domanda va accolta, secondo le precisazioni enunciate, con relativa condanna di parte convenuta ai connessi e consequenziali pagamenti in favore di parte attrice.
Le spese ed i compensi di giudizio seguono la soccombenza così come determinatasi venendo in tal modo liquidati (tenuto conto, quanto ad esse spese,
delle sole documentate e del fatto che non vi è alcuna contezza degli esiti della richiesta, del 19.08.2022 da parte del funzionario incaricato ed in atti, di recupero di quelle dovute a titolo di C.U. ed ex art. 30, D.P.R. 115/2002)
interamente a carico di parte convenuta ed in favore di parte attrice [e per quest'ultima nei confronti del suo procuratore e difensore avv. Marcello
BR poiché dichiaratosi antistatario (cfr. atto introduttivo, ivi pag.
9)].
Il tutto nella misura ritenuta equa come da dispositivo che segue ed alla luce dei principi di cui al D.M. Giustizia 10.03.2014 n° 55 (e ss. mm. e ii..: cfr., da ultimo, D.M. Giustizia 13.08.2022 n° 147 in vigore dal 23.10.2022) in vigore dal 03.04.2014 – essendo l'attività difensiva terminata successivamente alla sua entrata in vigore (in alinea con Cass. SS.UU. 17406/12 nonché Cass.
18920/12) – in particolare valutati i relativi parametri e tenuto inoltre conto del pregio dell'attività concretamente espletata, della difficoltà e dell'effettivo valore del procedimento, nonché degli aumenti e delle diminuzioni normativamente previsti e consentiti (ex art. 4, 1° co., D.M. 55/14 cit. sugli importi medi così calcolati).
10 Ancora in ragione della soccombenza così come determinatasi, le spese ed i compensi per la C.T.U., già liquidati con Decreto del 10/12.04.2024, vengono definitivamente posti a carico di parte convenuta con conseguente diritto di ripetizione – fermo tra i contraddittori il vincolo di solidarietà passiva nei confronti del consulente – in capo a quello di essi contraddittori sulle somme che avesse eventualmente versato (o che dovesse eventualmente versare) in favore dello stesso consulente e siccome di competenza dell'altro/degli altri.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Campobasso – Sez. Civile – in composizione monocratica, in persona del G.O.T. avv. Antonio Giovenale BARULLI,
definitivamente pronunciando sull'azione promossa da parte di
[...]
contro ”, in persona del legale Pt_1 Controparte_1
rappresentante p.t., disattesa ogni diversa istanza, deduzione, eccezione e/o conclusione, così provvede:
1) accoglie, secondo le precisazioni di cui in parte motiva, la domanda;
2) condanna, per l'effetto, il convenuto ”, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma, così come determinata in parte Parte_1
motiva, pari ad Euro 18.901,85 di cui Euro 18.901,85 a titolo di risarcimento danni biologici permanenti e da inabilità temporanea assoluta e parziale
(oltre alla rivalutazione monetaria – sulla testé specificata somma – con decorrenza dalla data del 05.06.2024, siccome richiamata in parte motiva,
fino a quella odierna ed oltre agli interessi legali a decorrere dalla tale ultima data fino all'effettivo soddisfo) ed Euro 0,00 a titolo di rimborso spese mediche;
3) condanna, per l'ulteriore effetto, il convenuto Controparte_2
[...
[...] ”, in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione
[...]
in favore dell'attore – e per questi nei confronti del suo Parte_1
procuratore e difensore avv. Marcello BR poiché dichiaratosi antistatario – delle spese e dei compensi di giudizio liquidati in complessivi
Euro 2.538,50 di cui Euro 0,00 per spese, Euro 459,50 per la fase di studio,
Euro 388,50 per la fase introduttiva, Euro 840,00 per la fase istruttoria ed
Euro 850,50 per la fase decisoria oltre al 15% per rimborso spese forfettarie
ex art. 2, 2° co., D.M. 55/14, nonché C.A.P. ed I.V.A., ove dovuta, come per Legge;
4) pone, sempre per l'ulteriore effetto e con le prescrizioni di cui in parte motiva, definitivamente a carico del convenuto CP_1
”, in persona del legale rappresentante p.t., le spese ed i
[...]
compensi per la C.T.U. già liquidati con Decreto del 10/12.04.2024.
Così deciso, in Campobasso, all'udienza del 06.03.2025.
Demanda alla Cancelleria per l'allegazione al processo verbale dell'odierna e testé riprecisata udienza.
Il G.O.T.
avv. Antonio Giovenale BARULLI
12
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sez. unica civile
Processo verbale d'udienza del procedimento n° 502/2022 R.G.A.C.
TRA
con avv. Marcello BR;
Parte_1
ATTORE
E
“ ”, in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1 avv.ti Leandra FIACCO e Elisabetta DI GIOVINE;
CONVENUTO
All'udienza del 06.03.2025, innanzi al G.O.T. avv. Antonio Giovenale
BARULLI, sono comparsi: per parte attrice l'avv. Claudio Parte_1
DI PIETRO in sostituzione dell'avv. Marcello BR e per parte convenuta ”, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., l'avv. Elisabetta DI GIOVINE anche in sostituzione dell'avv. Leandra FIACCO. Il G.O.T. invita i procuratori delle parti a discutere la causa ed a precisare le rispettive conclusioni. Ognuno di essi procuratori si riporta a ciascuno dei propri atti e scritti di causa rinnovando ogni difesa/eccezione/istanza apprestata/sollevata/avanzata, insistendo, previa reciproca impugnativa di quelli di parte avversa in ordine ai quali chiede il completo rigetto, per il relativo integrale accoglimento. I medesimi procuratori richiamano, infine, le conclusioni così come da ultimo rassegnate nelle rispettive Note conclusionali similmente insistendo, adversis reiectis, per il loro integrale accoglimento.
Il G.O.T. preso atto, dichiara chiusa la discussione e decide la causa pronunciando sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., del cui dispositivo e della cui concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto dà lettura in aula e della quale dispone l'allegazione, sì da formarne parte integrante, al presente verbale.
Il G.O.T.
avv. Antonio Giovenale BARULLI
1 Segue processo verbale d'udienza del 06.03.2025 – proc. n° 502/2022
R.G.A.C..
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
- Sez. Civile - in composizione monocratica, in persona del G.O.T. avv. BARULLI Antonio
Giovenale, all'udienza del 06.03.2025, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione, ha emesso, ex art. 281 sexies c.p.c. e disponendone l'allegazione all'odierno processo verbale, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 502/2022 R.G.A.C. e vertente
TRA
con avv. Marcello BR;
Parte_1
ATTORE
E
“ ”, in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1
avv.ti Leandra FIACCO e Elisabetta DI GIOVINE;
CONVENUTO
Oggetto:risarcimento danni da lesione personale.
Conclusioni: come in atti.
-=====================
Si rileva preliminarmente che ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato – in uno con il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. – ex L. 18.06.2009,
2 n° 69 ed applicabile anche ai procedimenti pendenti in primo grado, è omesso lo “svolgimento del processo”.
Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., “la motivazione della sentenza
di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della
decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Essa motivazione, inoltre ancora e comunque, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.L. 83/2015, convertito con L.
132/2015 che modifica il D.L. 179/2012 a sua volta convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012, nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza siccome delineati da Cass. SS.UU. n° 642/2015.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è risultata fondata sia in fatto sia in diritto e, pertanto, merita accoglimento seppur secondo le precisazioni di cui appresso.
Infatti, nell'ordine e con efficacia dirimentemente assorbente su ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata,
vi è che:
A) il convenuto non ha minimamente contestato, alla prima difesa in ipotesi giovevole a tanto e da individuarsi nella propria richiamata Comparsa di costituzione e risposta (né a tanto in ogni caso ha provveduto in prosieguo di giudizio), quanto riferito dall'attore circa lo stralcio di contenuto del
“rapporto d'intervento” della “Polizia Locale di Campobasso” (cfr. atto introduttivo, ivi pag. 2 e, di poi, 1^ Memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., ivi pag. 2) siccome asseritamente certificante, in particolare e benché non attestante l'invisibilità/imprevedibilità della stessa, l'assertivamente
3 riferita esistenza, in coincidenza del luogo/teatro del sinistro de quo, della
“striscia di materia melmosa e scivolosa” cosicché, sebbene tale “rapporto
d'intervento” non sia stato rinvenuto in atti (contrariamente alla sostenuta produzione dello stesso da parte attrice: cfr. ancora atto introduttivo, ivi sempre pag. 2), va prestato doveroso omaggio, in pregiudizio della posizione di esso convenuto, ai precetti di cui all'art. 115, 1° co., ultima parte, c.p.c.;
B) al di là di tale mancata attestazione, ma fermo comunque il fatto che le circostanze di tempo e di luogo del sinistro in parola siano dunque rimaste in tal guisa accertate, ad ogni modo (e non di meno) i testi escussi
(all'udienza del 12.10.2023), a seguito della pur ammessa prova testimoniale (con inimpugnata ordinanza resa all'udienza del 14.12.2022),
hanno raccontato/narrato, con dichiarazioni da valutarsi come genuine e veritiere giacché più che sufficientemente circostanziate, sostanzialmente coincidenti tra loro ed in linea con le allegazioni/argomentazioni fattuali di cui sin dall'atto introduttivo, della caduta a terra dell'attore e, soprattutto,
hanno riferito della non visibilità/non percepibilità – se non a seguito di un'apposita verifica volta a comprendere, a fronte dell'iniziale affermata inspiegabilità da parte dei testi stessi, le cause/ragioni della detta caduta –
di “sostanze melmose o scivolose” poiché “dello stesso colore del piano di
calpestio” (cfr. dichiarazioni del teste ) ovvero di una “sostanza Tes_1
viscida” (cfr. dichiarazioni del teste insistenti sul punto della Tes_2
ridetta caduta e tali da generare una situazione di pericolo occulto;
C) è rimasto proficuamente acclarato, quindi, lo an degli accadimenti fattuali sottesi alle lesioni sofferte oltre che ai consequenziali pregiudizi azionati, di talché il caso in esame non può che rientrare nella cornice normativa di
4 cui all'art. 2051 c.c. e ciò anche in quanto:
a) da un canto è rimasto indiscusso che il luogo/sito della ripetuta caduta ricadesse nell'ambito del demanio appartenente all'Ente convenuto;
b) da un altro canto esso convenuto non ha fornito alcun fruttuoso elemento:
- da un lato per contrastare vantaggiosamente la testé richiamata non visibilità/non percepibilità della detta situazione di pericolo;
- da un altro lato per suffragare, del pari vantaggiosamente, la sussistenza di un eventuale caso fortuito (ivi inclusa un'ipotetica condotta disattenta da parte attrice nella collocazione dei propri passi e sì da procedersi alla consequenziale applicazione di quanto sancito dall'art. 1227 c.c. ovvero alla relativa mitigazione in ordine agli effetti di cui all'art. 2051 cit.);
D) è rimasta altrettanto proficuamente dimostrata la compatibilità e la sussistenza del nesso eziologico tra i richiamati accadimenti fattuali e le similmente richiamate lesioni e ciò in forza delle risultanze della pur ammessa C.T.U. medico-legale che, in quanto apparsa come immune da vizi di metodo nonché logico-giuridici di sorta, come tale viene dal sottoscritto giudicante condivisa pienamente e così fatta propria nelle valutazioni, negli accertamenti condotti (altresì, in particolare, in punto di verificata sussistenza/soddisfazione del nesso eziologico tra eventi lesivi e danni sofferti: ivi pagg. 5 e 6) oltre che nei risultati conclusivi raggiunti (in termini di avvenuta individuazione in n° 7 punti percentuali di danno biologico micro-permanente – su cui tuttavia vedasi meglio appresso ai fini,
processuali, della chiesta liquidazione monetaria – nonché di I.T.A ed I.T.P.
nelle indicate percentuali e relativa durata);
5 E) in forza delle dette risultanze peritali vanno pertanto operati sia i dovuti conteggi (ovvero la sopra evocata monetarizzazione) sia la conseguente liquidazione – sebbene nei limiti delle riduzioni operate dall'ausiliario del
Giudice rispetto ai punti percentuali indicati da parte attrice (cfr. atto introduttivo, ivi pag. 8) in termini di danno biologico micro-permanente
[onde non incorrere nel vizio di c.d. ultra petita e così prestandosi doveroso omaggio ai precetti di cui all'art. 112 c.p.c. atteso che in ogni caso l'attore,
avendo invocato (cfr. atto introduttivo, ivi pag. 9) l'ammissione di poi disposta detta C.T.U., risulta essersi di fatto rimesso alle relative determinazioni] – e ciò, anche nel tendenziale perseguimento dell'uniformità e certezza del diritto, in applicazione delle cc.dd. “Tabelle
di liquidazione del danno da lesione alla persona”, predisposte ed all'attualità applicate dal Tribunale di Milano (aggiornamento al 05.06.2024
e siccome a detta data elaborate dallo “Osservatorio sulla giustizia civile di
Milano”), per la quantificazione economica dei danni biologici e da invalidità temporanea (assoluta e/o parziale);
c) sulla scorta di quanto testé precisato e procedendosi alla liquidazione c.d.
congiunta (repetita iuvant: derivante dall'applicazione delle richiamate
Tabelle ovvero dalle indicazioni del predetto “Osservatorio sulla Giustizia
civile di Milano”), al netto della c.d. “personalizzazione” del danno stesso
(giacché nel caso di specie insussistente poiché non allegata da parte attrice né comunque emergente nella ridetta C.T.U.):
a) del danno non patrimoniale conseguente a lesione micro-permanente dell'integrità psico-fisica della persona ed alla sua invalidità temporanea
(in termini assoluti e/o parziali), suscettibile di accertamento medico-
legale, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali sia relazionali medi
6 ovvero peculiari;
b) del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni ma tuttavia in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva” (anche nella vita di relazione e/o lavorativa), in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione,
dovrà consequenzialmente essere riconosciuta ad esso attore la complessiva somma pari ad Euro 20.788,30 – tuttavia di poi decurtata/limitata/ridotta, in rinnovato doveroso omaggio ai precetti di cui all'art. 112 c.p.c., sino ai domandati complessivi Euro 18.901,85 [cfr. atto introduttivo, ivi pag. 8,
laddove la pur avanzata ulteriore richiesta di risarcimento, in aggiunta o in via alternativa rispetto ai detti Euro 18.901,85 (“e/o in quella diversa somma
ritenuta di giustizia (…)”), tuttavia non specifica, necessariamente ai fini della sua effettiva proficuità, se essa ulteriore richiesta sia altresì relativa
(ovvero estesa) a somme maggiori dei ridetti Euro 18.901,85] e ciò con unico riferimento al ristoro del danno da lesione alla persona (non anche con riferimento al rimborso delle spese mediche per le ragioni di seguito esplicitate al punto che segue sub lett. e) ) – di cui:
a) Euro 10.752,64 per danno biologico risarcibile [Euro 2.089,92 (punto base in ragione della percentuale di danno biologico micro-permanente accertato) x 7 (punti percentuali di tale danno biologico) x 0,735
(coefficiente demoltiplicatore in ragione dell'età – 54 anni – del soggetto leso al momento dell'evento dannoso) = Euro 10.752,64];
b) Euro 2.688,16 per incremento “dolore” e “sofferenza soggettiva” [Euro
522,48 (25%, da 1 a 9 punti percentuali, del punto base di Euro 2.089,92)
x 7 (punti percentuali di danno biologico micro-permanente) x 0,735
(coefficiente demoltiplicatore sempre in ragione dell'età – 54 anni – di
7 esso ridetto soggetto leso al momento del detto evento dannoso) = Euro
2.688,16];
c) Euro 6.612,50 complessivi (al netto di alcun aumento personalizzato a tale specifico riguardo poiché in difetto di allegate e comprovate peculiarità) per gli accertati giorni di I.T.A. e di I.T.P., di cui:
- Euro 2.875,00 per 25 giorni di inabilità temporanea assoluta [Euro
115,00 (punto base I.T.A. di cui Euro 84,00 per danno biologico dinamico/relazionale ed Euro 31,00 per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile) x 25 giorni = Euro
2.875,00];
- Euro 1.293,75 per 15 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%
[Euro 115,00 (punto base I.T.A. testé evocato) x 15 giorni x 75% =
Euro 1.293,75];
- Euro 1.725,00 per 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%
[Euro 115,00 (punto base I.T.A. testé ri-evocato) x 30 giorni x 50%
- Euro 1.725,00];
- Euro 718,75 per 25 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%
[Euro 115,00 (punto base I.T.A. testé ri-evocato) x 25 giorni x 25%
- Euro 920,00];
d) Euro 0,00 per rimborso spese mediche poiché quelle di cui alla documentazione depositata dall'attore il 17.02.2024 (ed uniche allegate), sebbene individuate e ritenute in C.T.U. (ivi pag. 5) quali
“congrue, pertinenti e documentate in atti”, non possono essere tuttavia rimborsate in quanto tale documentazione è irrimediabilmente affetta da inammissibilità per essere stata depositata ben oltre i termini, perentori,
concessi (e fruiti) ex art. 183, 6° co., c.p.c..
8 A dette somme non possono essere addizionate quelle richieste (seppur già
incluse nella precisata somma di Euro 18.901,00) a titolo di non meglio specificato “danno morale” (cfr. ancora atto introduttivo, ivi sempre pag. 8) in quanto, contrariamente ragionando, da un lato si avrebbe un'indebita moltiplicazione del ristoro (posto quanto già sopra riconosciuto) e, da un altro lato ed in mancanza di alcun elemento/parametro in ipotesi utile, anche eventualmente ex art. 1226 c.c., si avrebbe che una qualunque determinazione al riguardo apparirebbe non già meramente discrezionale bensì illegittimamente arbitraria.
A tanto si aggiunge che gli specificati importi che precedono e di cui alle lett.
a)-c) vanno aumentati, all'esito della loro già precisata decurtazione/limitazione/riduzione, della chiesta rivalutazione monetaria (con decorrenza dalla data del 05.06.2024 di elaborazione, da parte dello
“Osservatorio sulla giustizia civile di Milano”, delle richiamate “Tabelle di
liquidazione del danno da lesione alla persona” all'attualità applicate dal
Tribunale di Milano, fino alla data dell'odierna pronuncia) nonché dei chiesti interessi legali da tale ultima data (momento in cui il debito di valore si trasforma in debito di valuta) fino all'effettivo soddisfo.
Tanto emerso e rilevato e stante il quadro così delineatosi, resta in tal guisa ben poco di cui discutere cosicché, conclusivamente ed inoltre non essendo apparso in senso opposto alcun nuovo ed utile elemento di valutazione neanche in fase conclusionale e di discussione [a nulla valendo eventuali difese o allegazioni in ipotesi offerte (soprattutto ove costituenti inammissibili nova in quanto, come tali, tardive) ormai soltanto in fase decisionale ed in senso difforme rispetto a quelle della propria controparte, posto che le stesse non avrebbero comunque consentito lo sviluppo di un compiuto contraddittorio in quanto necessario
9 anche al fine di evitare una qualunque compromissione degli avversi diritti di difesa], rimanendo ribaditamente assorbito ogni altro motivo e/o questione sollevata, altresì in applicazione del principio della ragione c.d. più <>
(cfr. ex pluribus Cass. civ., Sez. III, 16.05.2006, n° 11356 e Cass. civ., Sez. III,
03.07.2013, n° 16630), la domanda va accolta, secondo le precisazioni enunciate, con relativa condanna di parte convenuta ai connessi e consequenziali pagamenti in favore di parte attrice.
Le spese ed i compensi di giudizio seguono la soccombenza così come determinatasi venendo in tal modo liquidati (tenuto conto, quanto ad esse spese,
delle sole documentate e del fatto che non vi è alcuna contezza degli esiti della richiesta, del 19.08.2022 da parte del funzionario incaricato ed in atti, di recupero di quelle dovute a titolo di C.U. ed ex art. 30, D.P.R. 115/2002)
interamente a carico di parte convenuta ed in favore di parte attrice [e per quest'ultima nei confronti del suo procuratore e difensore avv. Marcello
BR poiché dichiaratosi antistatario (cfr. atto introduttivo, ivi pag.
9)].
Il tutto nella misura ritenuta equa come da dispositivo che segue ed alla luce dei principi di cui al D.M. Giustizia 10.03.2014 n° 55 (e ss. mm. e ii..: cfr., da ultimo, D.M. Giustizia 13.08.2022 n° 147 in vigore dal 23.10.2022) in vigore dal 03.04.2014 – essendo l'attività difensiva terminata successivamente alla sua entrata in vigore (in alinea con Cass. SS.UU. 17406/12 nonché Cass.
18920/12) – in particolare valutati i relativi parametri e tenuto inoltre conto del pregio dell'attività concretamente espletata, della difficoltà e dell'effettivo valore del procedimento, nonché degli aumenti e delle diminuzioni normativamente previsti e consentiti (ex art. 4, 1° co., D.M. 55/14 cit. sugli importi medi così calcolati).
10 Ancora in ragione della soccombenza così come determinatasi, le spese ed i compensi per la C.T.U., già liquidati con Decreto del 10/12.04.2024, vengono definitivamente posti a carico di parte convenuta con conseguente diritto di ripetizione – fermo tra i contraddittori il vincolo di solidarietà passiva nei confronti del consulente – in capo a quello di essi contraddittori sulle somme che avesse eventualmente versato (o che dovesse eventualmente versare) in favore dello stesso consulente e siccome di competenza dell'altro/degli altri.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Campobasso – Sez. Civile – in composizione monocratica, in persona del G.O.T. avv. Antonio Giovenale BARULLI,
definitivamente pronunciando sull'azione promossa da parte di
[...]
contro ”, in persona del legale Pt_1 Controparte_1
rappresentante p.t., disattesa ogni diversa istanza, deduzione, eccezione e/o conclusione, così provvede:
1) accoglie, secondo le precisazioni di cui in parte motiva, la domanda;
2) condanna, per l'effetto, il convenuto ”, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma, così come determinata in parte Parte_1
motiva, pari ad Euro 18.901,85 di cui Euro 18.901,85 a titolo di risarcimento danni biologici permanenti e da inabilità temporanea assoluta e parziale
(oltre alla rivalutazione monetaria – sulla testé specificata somma – con decorrenza dalla data del 05.06.2024, siccome richiamata in parte motiva,
fino a quella odierna ed oltre agli interessi legali a decorrere dalla tale ultima data fino all'effettivo soddisfo) ed Euro 0,00 a titolo di rimborso spese mediche;
3) condanna, per l'ulteriore effetto, il convenuto Controparte_2
[...
[...] ”, in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione
[...]
in favore dell'attore – e per questi nei confronti del suo Parte_1
procuratore e difensore avv. Marcello BR poiché dichiaratosi antistatario – delle spese e dei compensi di giudizio liquidati in complessivi
Euro 2.538,50 di cui Euro 0,00 per spese, Euro 459,50 per la fase di studio,
Euro 388,50 per la fase introduttiva, Euro 840,00 per la fase istruttoria ed
Euro 850,50 per la fase decisoria oltre al 15% per rimborso spese forfettarie
ex art. 2, 2° co., D.M. 55/14, nonché C.A.P. ed I.V.A., ove dovuta, come per Legge;
4) pone, sempre per l'ulteriore effetto e con le prescrizioni di cui in parte motiva, definitivamente a carico del convenuto CP_1
”, in persona del legale rappresentante p.t., le spese ed i
[...]
compensi per la C.T.U. già liquidati con Decreto del 10/12.04.2024.
Così deciso, in Campobasso, all'udienza del 06.03.2025.
Demanda alla Cancelleria per l'allegazione al processo verbale dell'odierna e testé riprecisata udienza.
Il G.O.T.
avv. Antonio Giovenale BARULLI
12