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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1327/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1327/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRETTI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FERRETTI
FRANCESCA
ATTORE
Contro
(C.F. Controparte_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. MARESCOTTI FABRIZIO, elettivamente domiciliato in P.IVA_1
VIA DANTE 34 BOLOGNA presso il difensore avv. MARESCOTTI FABRIZIO
CONVENUTO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. GIRARDI ANDREA e dell'avv. CP_3 P.IVA_2
GALAS LAURA ( VIA BRENNERO 139 TRENTO;
elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA BRENNERO 139 38121 TRENTO presso il difensore avv. GIRARDI ANDREA
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12-07-2022, conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Controparte_1 Controparte_4
Bologna in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro. Affermava di essere stato assunto dal , in data Parte_2
23-12-2002, con mansioni di Esecutore Tecnico addetto ai Servizi Cimiteriali, all'epoca gestiti dal , e di essere poi transitato con passaggio Parte_2 ContCont diretto alle dipendenze di , società a capitale pubblico detenuta dal consorzio dei Comuni di , e Monte San Pietro, con qualifica di Parte_2 Parte_3
Operaio addetto ai servizi Cimiteriali e con inquadramento al Livello 4 B del C.C.N.L.
CP_7 Cont Precisava che alle dipendenze della aveva acquisito la qualifica di Necroforo CP_8
Coordinatore della Squadra degli Operatori Cimiteriali, con inquadramento dapprima nel Livello 5° B e successivamente 5°. Affermava poi che in data 01-01-2019, era transitato direttamente alle dipendenze della con la quale era continuato CP_1 Controparte_9 il rapporto di lavoro. Precisava che in qualità di Coordinatore della Squadra degli operatori cimiteriali, si era sempre occupato dell'organizzazione e dei turni di lavoro, nonchè della manutenzione ordinaria, mentre per la manutenzione straordinaria, sia nel caso di segnalazioni esterne, sia nel caso che ne avesse rilevato direttamente l'esigenza, aveva sempre effettuato la verifica preliminare, allo scopo di valutare il tipo di intervento necessario e l'entità della spesa, riferendo poi al Geometra o all'Ing. nella loro veste CP_10 Per_1 rispettivamente di Consulente Tecnico e Legale Rappresentante della società convenuta. Proseguiva affermando che in data 25-06-2018, aveva ricevuto dalla Segreteria del di , via e mail, la segnalazione della caduta di calcinacci Pt_2 Parte_3 sull'angolo esterno di un edificio del cimitero, e mail nella quale gli si chiedeva di verificare i danni. Allegava di avere proceduto all'operazione, unitamente al collega Persona_2 utilizzando una scala estensibile in dotazione alla società convenuta, scala costituita da una parte fissa e da una parte mobile. Allegava poi che dopo avere montato la scala in modo da raggiungere l'altezza del cornicione, il ricorrente ed il collega l'avevano appoggiata all'angolo del Per_2 portico dietro il quale vi era la colonna da cui erano caduti i calcinacci, ed il ricorrente era salito sulla scala, mentre il collega la teneva ferma, fino a raggiungere Per_2
l'altezza del cornicione di circa 5 metri. Allegava ancora che, giunto all'altezza del cornicione, mentre lo visionava, la scala si era richiusa a causa di un malfunzionamento del sistema di blocco, e lo stesso ricorrente era precipitato in basso, con i piedi sui pioli, ed infine era caduto a terra in piedi, ed era poi ricaduto all'indietro, sbattendo la nuca su un cordolo di cemento.
pagina 2 di 8 Precisava di essere stato immediatamente soccorso e portato all'ospedale, dove gli era stata diagnosticata la frattura del polo inferiore della rotula destra con disinserzione del tendine rotuleo del ginocchio destro. CP_1 Proseguiva affermando che l' aveva riconosciuto l'eziologia lavorativa dell'infortunio, con un'invalidità permanente del 6% ed un'invalidità temporanea fino al 17-10-2018, ed aveva liquidato a titolo di danno biologico, la somma di Euro 4.807,33. Affermava poi che , compagnia assicuratrice di Controparte_12 [...]
aveva provveduto a liquidare al Controparte_13 ricorrente la somma di Euro 10.000,00 a titolo di danno differenziale, attribuendo al ricorrente un concorso di colpa nella misura del 70%. Affermava ancora che l'infortunio sul lavoro in questione, era stato oggetto di sentenza penale del Tribunale di Bologna N°2800/2021, passata in giudicato, che aveva riscontrato la violazione delle norme di prevenzione e tutela della salute in capo ad con violazione dell'art. Controparte_13 CP_2
2807 c.c. e degli art. 71 commi 1 e 4 del Dlgs N°81/2008, senza riconoscere alcun concorso di colpa in capo al danneggiato . Parte_1
Ribadiva quindi che la responsabilità del sinistro in oggetto era da scriversi in toto alla società convenuta, e chiedeva la condanna della stessa alla rifusione dell'intero danno differenziale, determinato complessivamente in 32.661,50 Euro, detratto quanto già CP_1 corrisposto allo stesso titolo dall' e dalla compagnia assicurativa, per complessivi Euro 14.807,33. Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat e con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio Controparte_13 eccependo in primo luogo di essere assicurata per la responsabilità civile, con
[...]
, di cui chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in giudizio a manleva. Controparte_12
Nel merito eccepiva che il sinistro si era verificato per colpa assorbente del ricorrente, che pur non essendovi tenuto, in ragione delle mansioni assegnate, e senza che nessun superiore gli avesse impartito il relativo ordine, aveva effettuato un sopralluogo sullo stato di un cornicione situato a metri 5 di altezza, utilizzando una scala presente nel magazzino della società convenuta. Contestava poi la quantificazione del danno operata dal ricorrente.
Chiedeva quindi la reiezione delle domande di parte attrice. Con Ordinanza del 16-01-2023, il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, autorizzava la chiamata in giudizio di . Controparte_12
Si costituiva in giudizio , eccependo preliminarmente che le Controparte_12 condizioni di assicurazione prevedevano comunque una franchigia pari ad Euro 2.580,00 per ogni sinistro. Nel merito eccepiva che il sinistro si era verificato per colpa assorbente del ricorrente, che pur non essendovi tenuto in ragione della mansioni assegnate, e senza che nessun superiore gli avesse impartito il relativo ordine, aveva effettuato di sua iniziativa, un pagina 3 di 8 sopralluogo sullo stato di un cornicione situato a metri 5 di altezza, utilizzando una scala presente nel magazzino della società convenuta. Contestava poi la quantificazione del danno operata dal ricorrente.
Chiedeva quindi la reiezione delle domande di parte attrice. Il processo si svolgeva alle udienze del 16-01-2023, 22-05-2023, 30-06-2023, 27-09-2023, 30-10-2023, 15-04-2024, 01-07-2024, 15-01-2025. Venivano sentiti come testi , , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 [...]
. Tes_4 Testimone_5
Veniva disposta ed effettuata CTU Medico Legale. Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Circa la dinamica del sinistro, osserva il Tribunale che la stessa è stata compiutamente ed adeguatamente ricostruita nel processo penale, nel rispetto pieno del contraddittorio, con l'ausilio degli accertamenti svolti nell'immediatezza dell'infortunio da parte del servizio ispettivo dell'Ausl di Bologna e all'esito del confronto tra i tecnici delle parti, ed è stata descritta nella sentenza del Tribunale di Bologna N°2800/2021, passata in giudicato, che ha correttamente riscontrato la violazione delle norme di prevenzione e tutela della salute in capo ad Controparte_13
[...
con violazione dell'art. 2807 c.c. e degli art. 71 commi 1 e 4 del Dlgs N°81/2008. La correttezza della ricostruzione dei fatti operata dal Giudice Penale, si evince in particolare dal rapporto del sopralluogo effettuato subito dopo l'infortunio, dai tecnici dell'Ausl, come riportato nel documento N°26 di parte ricorrente, corredato dalle fotografie della scala dopo il sinistro, dove si evidenzia che l'elemento di blocco della scala fosse malfunzionante ed avesse determinato la chiusura della scala stessa, causando la caduta del ricorrente. Dal medesimo fascicolo fotografico si evince con chiarezza che la scala, appoggiata a terra, nello stato in cui si trovava dopo la caduta del signor presentava i primi Parte_1 due elementi sovrapposti ed appaiati, mentre il terzo elemento sporgeva ancora verso l'alto, a riprova della circostanza che era stato il secondo elemento della scala a cedere rientrando e sovrapponendosi al primo, mentre il terzo elemento era ancora aperto. A ciò si aggiunge in via logica che, come rilevato dal Giudice Penale, nella sentenza penale sopra indicata, “se a rientrare fosse stato invece il terzo elemento, e il secondo fosse rimasto nella posizione di apertura, dovendosi ritenere improbabile, proprio come sostenuto da controparte, il contemporaneo cedimento di entrambi gli elementi telescopici della scala, la caduta del sig. sarebbe avvenuta non Parte_1 verticalmente e insieme alla scala, che invece è rimasta appoggiata al muro, da un'altezza quasi prossima alla massima estensione della scala, con conseguenze ben più gravi di quelle verificatesi”.
pagina 4 di 8 Non sussistono quindi elementi che possano mettere in dubbio gli esiti degli accertamenti svolti in sede penale in ordine alla dinamica dell'incidente, con la conseguenza che la causa della caduta deve senz'altro ascriversi ad un malfunzionamento degli elementi di blocco della scala, ed è palesemente infondata ed incongrua, la ricostruzione di parte della dinamica dei fatti operata dalle società convenute, secondo cui “la scala si sarebbe richiusa su se stessa non per un suo malfunzionamento, quanto per lo scorretto posizionamento del meccanismo di blocco del terzo elemento, al momento della sua apertura nella massima estensione, da parte dello stesso infortunato, sig. . Parte_1
A quanto sopra detto si aggiunge che è provato ed incontestato che la scala in questione non fosse a norma, tanto che all'esito della vicenda giudiziaria oggetto del processo penale, i Responsabili di ed si sono Controparte_13 Controparte_13 trovati nella condizione di non potere nemmeno regolarizzare la scala in oggetto, sotto il profilo della sua adeguatezza alla normativa antiinfortunistica, ed hanno dovuto rottamarla. E' circostanza altrettanto incontestata, che la scala in oggetto, non fosse mai stata oggetto di manutenzione e verifiche nel corso degli anni. Sul punto, i testi e , hanno confermato che la Testimone_1 Testimone_6 scala in oggetto era stata utilizzata l'ultima volta nel 2015 e poi riposta in magazzino, senza ulteriori verifiche e controlli, fino al 2018. E' ugualmente provato ed è incontestato che Controparte_1 [...]
non solo fosse al corrente del tipo di interventi realizzati dal Controparte_4 ricorrente e delle condizioni di rischio cui lo stesso si trovava esposto, nel corso degli accertamenti preventivi di manutenzione, ma avesse sempre quantomeno avallato se non richiesto esplicitamente, tali condotte, poiché l'autonomia operativa attribuita allo stesso ricorrente, comprendeva prima di tutto la verifica preliminare dei problemi di manutenzione, per poi riferirne ai propri superiori in vista degli interventi da programmare, e tale autonomia si sostanziava in una piena libertà rispetto alle modalità con cui egli decideva di operare, dei cui risultati la società si è sempre avvantaggiata senza che i suoi superiori abbiano mai sollevato rilievi in proposito. Tale situazione ha trovato conferma documentale nello scambio di comunicazioni e-mail di cui al documento N°7 di parte ricorrente, e precisamente una mail in data 27-12-2017, con cui la signora dipendente di girava al sig. legale Tes_3 CP_1 Per_1 rappresentante della allora società datrice Se.Cim., e al stesso, una Parte_1 segnalazione ricevuta dal Comune di , relativa alla infiltrazione di acqua Parte_3 dal tetto nel sacrario dei partigiani sito all'interno del Cimitero comunale, con cui si chiedeva di fare una verifica, e nella risposta dl signor dopo circa un'ora, Parte_1 nella quale lo stesso riferiva di un intervento già effettuato, con corredo di Parte_1 foto di cui una scattata sul tetto, segnalando che “il problema deriva dal ristagno di acqua sul perimetro del tetto che evidentemente trova dei fori per infiltrarsi”, e dopo circa un'altra ora, l'Ing. legale rappresentante della convenuta, riferiva al Per_1
pagina 5 di 8 Comune di Zola Predosa “ ha fatto un paio di foto che fanno vedere con Pt_1 moltissima probabilità la causa dell'infiltrazione che ha segnalato”. CP_14
In tale circostanza, il fatto che il ricorrente avesse prontamente dato seguito alla richiesta di verifica, senza prima consultarsi con i tecnici della società, non è stato oggetto di alcuna contestazione da parte della società datrice di lavoro, a dimostrazione del fatto che le condizioni di rischio cui era esposto il signor erano conosciute, avallate Parte_1
e sostanzialmente richieste ed apprezzate. A riprova di quanto sopra argomentato, osserva il Tribunale che è provato ed incontestato che nel 2015, analogamente a quanto accaduto nell'incidente di cui è causa, in occasione della necessità di verificare il funzionamento dell'impianto delle luci votive, il ricorrente ha fatto un sopralluogo nel sottotetto del prospetto principale del cimitero con l'ausilio della stessa scala con cui si è verificato l'infortunio, aprendola fino alla sua massima estensione, senza che, neanche in questo caso, vi siano stati richiami o osservazioni, da parte dei suoi superiori riguardo alla necessità di utilizzare strumentazione più adeguata per le grandi altezze. Tale circostanza è stata confermata dai testi “Confermo che circa nel Testimone_1
2015 il ricorrente con il signor si è recato nel sottotetto del prospetto CP_15 principale del cimitero per verificare il funzionamento dell'impianto delle luci votive. Quel giorno ero presente, ricordo che è stato di pomeriggio e che per raggiungere il sottotetto il ricorrente ha utilizzato una scala telescopica che era in dotazione del cimitero fin da quando lo stesso era gestito direttamente dal Comune di Zola Predosa. Per arrivare al sottotetto in quell'occasione la scala è stata estesa fino alla massima estensione Confermo che la scala utilizzata nel 2018 era la stessa utilizzata nel 2015 di cui ho sopra riferito. A mio ricordare tra il 2015 e il 2018 non era stata più utilizzata. Prima del 2015 era stata usata ma non so dire per quale tipo di intervento” e
[...]
“Confermo che circa nel 2015 il ricorrente con il collega Testimone_6 CP_15 aveva fatto un intervento nel sottotetto dell'edificio sul fronte strada per verificare il funzionamento delle luci votive. Per raggiungere il sottotetto aveva utilizzato la scala telescopica a tre elementi aprendola fino alla massima estensione. In quell'occasione non vi erano stati problemi. La scala era in dotazione al cimitero, è sempre stata li. A mio ricordare dopo il 2015 la scala non è stata più utilizzata”. E' quindi provato che la condotta tenuta dal ricorrente, nella fattispecie in esame, era ben conosciuta, attesa ed incentivata, dalla società datrice di lavoro, poiché la stessa consentiva una conoscenza e valutazione rapida dei problemi di manutenzione, nonostante i rischi cui era esposto il ricorrente. Ciò detto, sul punto inerente un asserito concorso di colpa del lavoratore, osserva il Tribunale che tale concorso di colpa può ritenersi sussistente, seppure in misura modesta, pari ad un 20%. Può ritenersi sussistente perché il signor era un operaio esperto, Parte_1 compiutamente formato, investito della Responsabilità di Coordinatore della Squadra dei Necrofori, che aveva frequentato il corso di aggiornamento per RLS ed un corso di Formazione per la qualifica di Preposto, e quindi poteva e doveva essere consapevole pagina 6 di 8 del rischio conseguente alle operazioni in altezza, ed a quell'altezza, mediante una scala ad estensione con elementi sovrapposti, rischio che non veniva meno per la circostanza che tale condotta fosse autorizzata ed attesa da parte dei preposti della società datrice di lavoro. Pertanto viene ritenuto un concorso di colpa del ricorrente nella causazione del sinistro di cui è causa, in misura pari al 20%, e si riduce proporzionalmente l'obbligo risarcitorio della società datrice di lavoro, e della società assicurativa chiamata a manleva( Cass Ordinanza N°27572/2024). Per quanto riguarda l'entità del Danno Differenziale, dalla Ctu medico legale svolta è emerso che , in conseguenza dell'infortunio in oggetto, ha riportato un Parte_1 danno biologico permanente del 9%, un'invalidità temporanea totale di gg.5, n'invalidità temporanea parziale al 75% di giorni 45, un'invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 30, ed un'invalidità temporanea parziale al 25% di giorni 40. Il danno biologico, liquidato secondo le ordinarie tabelle in uso al Tribunale di Milano, ammonta ad Euro 26.532,25. Le spese mediche riconosciute pertinenti dal CTU sono state di Euro 2.304,49. Complessivamente Euro 28.836,74. CP_1 Il danno Biologico liquidato dall' come accertato documentalmente ammonta ad 4.807,33 Euro, mentre la parte di danno differenziale già anticipata da CP_12 ammonta ad Euro 10.000,00. Complessivamente Euro 14.807,33. Residua un danno differenziale complessivo di Euro 14.029,41. Rilevato il concorso di colpa del danneggiato nella misura del 20%, il danno liquidabile ammonta ad Euro 9.040,00. E' incontestato che nei rapporti tra datore di lavoro ed Ente assicuratore, sia prevista un a franchigia di Euro 2.580,00. Le spese di Ctu, liquidate come da separato decreto, vengono poste a carico di tutte le parti in solido tra loro nei rapporti esterni, ed a carico del ricorrente nella misura del 20% e della società convenuta e della società chiamata in misura dell'80%. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono parzialmente compensate nella misura del 20%, stante il concorso di colpa accertato in capo al ricorrente. Per l'effetto, la società convenuta e la società chiamata vengono condannate a alla rifusione del restante 80% delle spese processuali a favore del ricorrente, somma liquidata in Euro 5.2000,00 per compensi professionali ed Euro 95,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione al Procuratore Antistatario.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara che l'infortunio sul lavoro occorso a in data 25-06-2018, è avvenuto per Parte_1 colpa della datrice di Lavoro nella Controparte_13 misura del 80% e con un concorso di colpa di del 20%, ed ha causato a Parte_1
pagina 7 di 8 un danno biologico permanente pari al 9%, un danno Biologico Parte_1 temporaneo al 100% di giorni 5, un danno biologico temporaneo al 75% di giorni 45, un danno biologico temporaneo al 50% di giorni 30, ed un danno biologico temporaneo al
25% di giorni 40. Condanna al risarcimento a favore Controparte_13 di , dell'80% del danno. Parte_1
Determina il danno complessivo in Euro 28.836,74. Determina la percentuale a carico di Controparte_13 in Euro 23.069,50. Determina il danno differenziale a carico di e Controparte_13 [...]
in Euro 9.040,00. CP_13
Condanna a corrispondere a Controparte_13
la somma di Euro 9.040,00 con interessi legali e rivalutazione Parte_1 monetaria secondo indici Istat, dalla data della presente sentenza al saldo. Condanna a tenere indenne e CP_12 Controparte_13 [...]
di quanto la stessa dovrà corrispondere a per CP_13 Parte_1
l'infortunio sul lavoro del 25-06-2018, detratta la franchigia di Euro 2.580,00. Compensa parzialmente tra le parti le spese processuali nella misura del 20%, e per l'effetto condanna e ed , Controparte_13 Controparte_13 CP_12 in solido tra loro, alla rifusione a favore di , del restante 80% delle Parte_1 spese processuali, liquidato in Euro 5.200,00 per compensi professionali ed Euro 95,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione al Procuratore Antistatario.
Pone le spese di Ctu, come liquidate con separato decreto, a carico di tutte le parti in solido tra loro nei rapporti esterni, ed in misura del 20% a carico del ricorrente e dell'80% a carico della società convenuta e della società chiamata, nei rapporti interni. Riserva nel termine di gg. 60 il deposito della motivazione.
Bologna 15-01-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1327/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRETTI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FERRETTI
FRANCESCA
ATTORE
Contro
(C.F. Controparte_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. MARESCOTTI FABRIZIO, elettivamente domiciliato in P.IVA_1
VIA DANTE 34 BOLOGNA presso il difensore avv. MARESCOTTI FABRIZIO
CONVENUTO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. GIRARDI ANDREA e dell'avv. CP_3 P.IVA_2
GALAS LAURA ( VIA BRENNERO 139 TRENTO;
elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA BRENNERO 139 38121 TRENTO presso il difensore avv. GIRARDI ANDREA
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12-07-2022, conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Controparte_1 Controparte_4
Bologna in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro. Affermava di essere stato assunto dal , in data Parte_2
23-12-2002, con mansioni di Esecutore Tecnico addetto ai Servizi Cimiteriali, all'epoca gestiti dal , e di essere poi transitato con passaggio Parte_2 ContCont diretto alle dipendenze di , società a capitale pubblico detenuta dal consorzio dei Comuni di , e Monte San Pietro, con qualifica di Parte_2 Parte_3
Operaio addetto ai servizi Cimiteriali e con inquadramento al Livello 4 B del C.C.N.L.
CP_7 Cont Precisava che alle dipendenze della aveva acquisito la qualifica di Necroforo CP_8
Coordinatore della Squadra degli Operatori Cimiteriali, con inquadramento dapprima nel Livello 5° B e successivamente 5°. Affermava poi che in data 01-01-2019, era transitato direttamente alle dipendenze della con la quale era continuato CP_1 Controparte_9 il rapporto di lavoro. Precisava che in qualità di Coordinatore della Squadra degli operatori cimiteriali, si era sempre occupato dell'organizzazione e dei turni di lavoro, nonchè della manutenzione ordinaria, mentre per la manutenzione straordinaria, sia nel caso di segnalazioni esterne, sia nel caso che ne avesse rilevato direttamente l'esigenza, aveva sempre effettuato la verifica preliminare, allo scopo di valutare il tipo di intervento necessario e l'entità della spesa, riferendo poi al Geometra o all'Ing. nella loro veste CP_10 Per_1 rispettivamente di Consulente Tecnico e Legale Rappresentante della società convenuta. Proseguiva affermando che in data 25-06-2018, aveva ricevuto dalla Segreteria del di , via e mail, la segnalazione della caduta di calcinacci Pt_2 Parte_3 sull'angolo esterno di un edificio del cimitero, e mail nella quale gli si chiedeva di verificare i danni. Allegava di avere proceduto all'operazione, unitamente al collega Persona_2 utilizzando una scala estensibile in dotazione alla società convenuta, scala costituita da una parte fissa e da una parte mobile. Allegava poi che dopo avere montato la scala in modo da raggiungere l'altezza del cornicione, il ricorrente ed il collega l'avevano appoggiata all'angolo del Per_2 portico dietro il quale vi era la colonna da cui erano caduti i calcinacci, ed il ricorrente era salito sulla scala, mentre il collega la teneva ferma, fino a raggiungere Per_2
l'altezza del cornicione di circa 5 metri. Allegava ancora che, giunto all'altezza del cornicione, mentre lo visionava, la scala si era richiusa a causa di un malfunzionamento del sistema di blocco, e lo stesso ricorrente era precipitato in basso, con i piedi sui pioli, ed infine era caduto a terra in piedi, ed era poi ricaduto all'indietro, sbattendo la nuca su un cordolo di cemento.
pagina 2 di 8 Precisava di essere stato immediatamente soccorso e portato all'ospedale, dove gli era stata diagnosticata la frattura del polo inferiore della rotula destra con disinserzione del tendine rotuleo del ginocchio destro. CP_1 Proseguiva affermando che l' aveva riconosciuto l'eziologia lavorativa dell'infortunio, con un'invalidità permanente del 6% ed un'invalidità temporanea fino al 17-10-2018, ed aveva liquidato a titolo di danno biologico, la somma di Euro 4.807,33. Affermava poi che , compagnia assicuratrice di Controparte_12 [...]
aveva provveduto a liquidare al Controparte_13 ricorrente la somma di Euro 10.000,00 a titolo di danno differenziale, attribuendo al ricorrente un concorso di colpa nella misura del 70%. Affermava ancora che l'infortunio sul lavoro in questione, era stato oggetto di sentenza penale del Tribunale di Bologna N°2800/2021, passata in giudicato, che aveva riscontrato la violazione delle norme di prevenzione e tutela della salute in capo ad con violazione dell'art. Controparte_13 CP_2
2807 c.c. e degli art. 71 commi 1 e 4 del Dlgs N°81/2008, senza riconoscere alcun concorso di colpa in capo al danneggiato . Parte_1
Ribadiva quindi che la responsabilità del sinistro in oggetto era da scriversi in toto alla società convenuta, e chiedeva la condanna della stessa alla rifusione dell'intero danno differenziale, determinato complessivamente in 32.661,50 Euro, detratto quanto già CP_1 corrisposto allo stesso titolo dall' e dalla compagnia assicurativa, per complessivi Euro 14.807,33. Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat e con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio Controparte_13 eccependo in primo luogo di essere assicurata per la responsabilità civile, con
[...]
, di cui chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in giudizio a manleva. Controparte_12
Nel merito eccepiva che il sinistro si era verificato per colpa assorbente del ricorrente, che pur non essendovi tenuto, in ragione delle mansioni assegnate, e senza che nessun superiore gli avesse impartito il relativo ordine, aveva effettuato un sopralluogo sullo stato di un cornicione situato a metri 5 di altezza, utilizzando una scala presente nel magazzino della società convenuta. Contestava poi la quantificazione del danno operata dal ricorrente.
Chiedeva quindi la reiezione delle domande di parte attrice. Con Ordinanza del 16-01-2023, il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, autorizzava la chiamata in giudizio di . Controparte_12
Si costituiva in giudizio , eccependo preliminarmente che le Controparte_12 condizioni di assicurazione prevedevano comunque una franchigia pari ad Euro 2.580,00 per ogni sinistro. Nel merito eccepiva che il sinistro si era verificato per colpa assorbente del ricorrente, che pur non essendovi tenuto in ragione della mansioni assegnate, e senza che nessun superiore gli avesse impartito il relativo ordine, aveva effettuato di sua iniziativa, un pagina 3 di 8 sopralluogo sullo stato di un cornicione situato a metri 5 di altezza, utilizzando una scala presente nel magazzino della società convenuta. Contestava poi la quantificazione del danno operata dal ricorrente.
Chiedeva quindi la reiezione delle domande di parte attrice. Il processo si svolgeva alle udienze del 16-01-2023, 22-05-2023, 30-06-2023, 27-09-2023, 30-10-2023, 15-04-2024, 01-07-2024, 15-01-2025. Venivano sentiti come testi , , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 [...]
. Tes_4 Testimone_5
Veniva disposta ed effettuata CTU Medico Legale. Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Circa la dinamica del sinistro, osserva il Tribunale che la stessa è stata compiutamente ed adeguatamente ricostruita nel processo penale, nel rispetto pieno del contraddittorio, con l'ausilio degli accertamenti svolti nell'immediatezza dell'infortunio da parte del servizio ispettivo dell'Ausl di Bologna e all'esito del confronto tra i tecnici delle parti, ed è stata descritta nella sentenza del Tribunale di Bologna N°2800/2021, passata in giudicato, che ha correttamente riscontrato la violazione delle norme di prevenzione e tutela della salute in capo ad Controparte_13
[...
con violazione dell'art. 2807 c.c. e degli art. 71 commi 1 e 4 del Dlgs N°81/2008. La correttezza della ricostruzione dei fatti operata dal Giudice Penale, si evince in particolare dal rapporto del sopralluogo effettuato subito dopo l'infortunio, dai tecnici dell'Ausl, come riportato nel documento N°26 di parte ricorrente, corredato dalle fotografie della scala dopo il sinistro, dove si evidenzia che l'elemento di blocco della scala fosse malfunzionante ed avesse determinato la chiusura della scala stessa, causando la caduta del ricorrente. Dal medesimo fascicolo fotografico si evince con chiarezza che la scala, appoggiata a terra, nello stato in cui si trovava dopo la caduta del signor presentava i primi Parte_1 due elementi sovrapposti ed appaiati, mentre il terzo elemento sporgeva ancora verso l'alto, a riprova della circostanza che era stato il secondo elemento della scala a cedere rientrando e sovrapponendosi al primo, mentre il terzo elemento era ancora aperto. A ciò si aggiunge in via logica che, come rilevato dal Giudice Penale, nella sentenza penale sopra indicata, “se a rientrare fosse stato invece il terzo elemento, e il secondo fosse rimasto nella posizione di apertura, dovendosi ritenere improbabile, proprio come sostenuto da controparte, il contemporaneo cedimento di entrambi gli elementi telescopici della scala, la caduta del sig. sarebbe avvenuta non Parte_1 verticalmente e insieme alla scala, che invece è rimasta appoggiata al muro, da un'altezza quasi prossima alla massima estensione della scala, con conseguenze ben più gravi di quelle verificatesi”.
pagina 4 di 8 Non sussistono quindi elementi che possano mettere in dubbio gli esiti degli accertamenti svolti in sede penale in ordine alla dinamica dell'incidente, con la conseguenza che la causa della caduta deve senz'altro ascriversi ad un malfunzionamento degli elementi di blocco della scala, ed è palesemente infondata ed incongrua, la ricostruzione di parte della dinamica dei fatti operata dalle società convenute, secondo cui “la scala si sarebbe richiusa su se stessa non per un suo malfunzionamento, quanto per lo scorretto posizionamento del meccanismo di blocco del terzo elemento, al momento della sua apertura nella massima estensione, da parte dello stesso infortunato, sig. . Parte_1
A quanto sopra detto si aggiunge che è provato ed incontestato che la scala in questione non fosse a norma, tanto che all'esito della vicenda giudiziaria oggetto del processo penale, i Responsabili di ed si sono Controparte_13 Controparte_13 trovati nella condizione di non potere nemmeno regolarizzare la scala in oggetto, sotto il profilo della sua adeguatezza alla normativa antiinfortunistica, ed hanno dovuto rottamarla. E' circostanza altrettanto incontestata, che la scala in oggetto, non fosse mai stata oggetto di manutenzione e verifiche nel corso degli anni. Sul punto, i testi e , hanno confermato che la Testimone_1 Testimone_6 scala in oggetto era stata utilizzata l'ultima volta nel 2015 e poi riposta in magazzino, senza ulteriori verifiche e controlli, fino al 2018. E' ugualmente provato ed è incontestato che Controparte_1 [...]
non solo fosse al corrente del tipo di interventi realizzati dal Controparte_4 ricorrente e delle condizioni di rischio cui lo stesso si trovava esposto, nel corso degli accertamenti preventivi di manutenzione, ma avesse sempre quantomeno avallato se non richiesto esplicitamente, tali condotte, poiché l'autonomia operativa attribuita allo stesso ricorrente, comprendeva prima di tutto la verifica preliminare dei problemi di manutenzione, per poi riferirne ai propri superiori in vista degli interventi da programmare, e tale autonomia si sostanziava in una piena libertà rispetto alle modalità con cui egli decideva di operare, dei cui risultati la società si è sempre avvantaggiata senza che i suoi superiori abbiano mai sollevato rilievi in proposito. Tale situazione ha trovato conferma documentale nello scambio di comunicazioni e-mail di cui al documento N°7 di parte ricorrente, e precisamente una mail in data 27-12-2017, con cui la signora dipendente di girava al sig. legale Tes_3 CP_1 Per_1 rappresentante della allora società datrice Se.Cim., e al stesso, una Parte_1 segnalazione ricevuta dal Comune di , relativa alla infiltrazione di acqua Parte_3 dal tetto nel sacrario dei partigiani sito all'interno del Cimitero comunale, con cui si chiedeva di fare una verifica, e nella risposta dl signor dopo circa un'ora, Parte_1 nella quale lo stesso riferiva di un intervento già effettuato, con corredo di Parte_1 foto di cui una scattata sul tetto, segnalando che “il problema deriva dal ristagno di acqua sul perimetro del tetto che evidentemente trova dei fori per infiltrarsi”, e dopo circa un'altra ora, l'Ing. legale rappresentante della convenuta, riferiva al Per_1
pagina 5 di 8 Comune di Zola Predosa “ ha fatto un paio di foto che fanno vedere con Pt_1 moltissima probabilità la causa dell'infiltrazione che ha segnalato”. CP_14
In tale circostanza, il fatto che il ricorrente avesse prontamente dato seguito alla richiesta di verifica, senza prima consultarsi con i tecnici della società, non è stato oggetto di alcuna contestazione da parte della società datrice di lavoro, a dimostrazione del fatto che le condizioni di rischio cui era esposto il signor erano conosciute, avallate Parte_1
e sostanzialmente richieste ed apprezzate. A riprova di quanto sopra argomentato, osserva il Tribunale che è provato ed incontestato che nel 2015, analogamente a quanto accaduto nell'incidente di cui è causa, in occasione della necessità di verificare il funzionamento dell'impianto delle luci votive, il ricorrente ha fatto un sopralluogo nel sottotetto del prospetto principale del cimitero con l'ausilio della stessa scala con cui si è verificato l'infortunio, aprendola fino alla sua massima estensione, senza che, neanche in questo caso, vi siano stati richiami o osservazioni, da parte dei suoi superiori riguardo alla necessità di utilizzare strumentazione più adeguata per le grandi altezze. Tale circostanza è stata confermata dai testi “Confermo che circa nel Testimone_1
2015 il ricorrente con il signor si è recato nel sottotetto del prospetto CP_15 principale del cimitero per verificare il funzionamento dell'impianto delle luci votive. Quel giorno ero presente, ricordo che è stato di pomeriggio e che per raggiungere il sottotetto il ricorrente ha utilizzato una scala telescopica che era in dotazione del cimitero fin da quando lo stesso era gestito direttamente dal Comune di Zola Predosa. Per arrivare al sottotetto in quell'occasione la scala è stata estesa fino alla massima estensione Confermo che la scala utilizzata nel 2018 era la stessa utilizzata nel 2015 di cui ho sopra riferito. A mio ricordare tra il 2015 e il 2018 non era stata più utilizzata. Prima del 2015 era stata usata ma non so dire per quale tipo di intervento” e
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“Confermo che circa nel 2015 il ricorrente con il collega Testimone_6 CP_15 aveva fatto un intervento nel sottotetto dell'edificio sul fronte strada per verificare il funzionamento delle luci votive. Per raggiungere il sottotetto aveva utilizzato la scala telescopica a tre elementi aprendola fino alla massima estensione. In quell'occasione non vi erano stati problemi. La scala era in dotazione al cimitero, è sempre stata li. A mio ricordare dopo il 2015 la scala non è stata più utilizzata”. E' quindi provato che la condotta tenuta dal ricorrente, nella fattispecie in esame, era ben conosciuta, attesa ed incentivata, dalla società datrice di lavoro, poiché la stessa consentiva una conoscenza e valutazione rapida dei problemi di manutenzione, nonostante i rischi cui era esposto il ricorrente. Ciò detto, sul punto inerente un asserito concorso di colpa del lavoratore, osserva il Tribunale che tale concorso di colpa può ritenersi sussistente, seppure in misura modesta, pari ad un 20%. Può ritenersi sussistente perché il signor era un operaio esperto, Parte_1 compiutamente formato, investito della Responsabilità di Coordinatore della Squadra dei Necrofori, che aveva frequentato il corso di aggiornamento per RLS ed un corso di Formazione per la qualifica di Preposto, e quindi poteva e doveva essere consapevole pagina 6 di 8 del rischio conseguente alle operazioni in altezza, ed a quell'altezza, mediante una scala ad estensione con elementi sovrapposti, rischio che non veniva meno per la circostanza che tale condotta fosse autorizzata ed attesa da parte dei preposti della società datrice di lavoro. Pertanto viene ritenuto un concorso di colpa del ricorrente nella causazione del sinistro di cui è causa, in misura pari al 20%, e si riduce proporzionalmente l'obbligo risarcitorio della società datrice di lavoro, e della società assicurativa chiamata a manleva( Cass Ordinanza N°27572/2024). Per quanto riguarda l'entità del Danno Differenziale, dalla Ctu medico legale svolta è emerso che , in conseguenza dell'infortunio in oggetto, ha riportato un Parte_1 danno biologico permanente del 9%, un'invalidità temporanea totale di gg.5, n'invalidità temporanea parziale al 75% di giorni 45, un'invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 30, ed un'invalidità temporanea parziale al 25% di giorni 40. Il danno biologico, liquidato secondo le ordinarie tabelle in uso al Tribunale di Milano, ammonta ad Euro 26.532,25. Le spese mediche riconosciute pertinenti dal CTU sono state di Euro 2.304,49. Complessivamente Euro 28.836,74. CP_1 Il danno Biologico liquidato dall' come accertato documentalmente ammonta ad 4.807,33 Euro, mentre la parte di danno differenziale già anticipata da CP_12 ammonta ad Euro 10.000,00. Complessivamente Euro 14.807,33. Residua un danno differenziale complessivo di Euro 14.029,41. Rilevato il concorso di colpa del danneggiato nella misura del 20%, il danno liquidabile ammonta ad Euro 9.040,00. E' incontestato che nei rapporti tra datore di lavoro ed Ente assicuratore, sia prevista un a franchigia di Euro 2.580,00. Le spese di Ctu, liquidate come da separato decreto, vengono poste a carico di tutte le parti in solido tra loro nei rapporti esterni, ed a carico del ricorrente nella misura del 20% e della società convenuta e della società chiamata in misura dell'80%. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono parzialmente compensate nella misura del 20%, stante il concorso di colpa accertato in capo al ricorrente. Per l'effetto, la società convenuta e la società chiamata vengono condannate a alla rifusione del restante 80% delle spese processuali a favore del ricorrente, somma liquidata in Euro 5.2000,00 per compensi professionali ed Euro 95,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione al Procuratore Antistatario.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara che l'infortunio sul lavoro occorso a in data 25-06-2018, è avvenuto per Parte_1 colpa della datrice di Lavoro nella Controparte_13 misura del 80% e con un concorso di colpa di del 20%, ed ha causato a Parte_1
pagina 7 di 8 un danno biologico permanente pari al 9%, un danno Biologico Parte_1 temporaneo al 100% di giorni 5, un danno biologico temporaneo al 75% di giorni 45, un danno biologico temporaneo al 50% di giorni 30, ed un danno biologico temporaneo al
25% di giorni 40. Condanna al risarcimento a favore Controparte_13 di , dell'80% del danno. Parte_1
Determina il danno complessivo in Euro 28.836,74. Determina la percentuale a carico di Controparte_13 in Euro 23.069,50. Determina il danno differenziale a carico di e Controparte_13 [...]
in Euro 9.040,00. CP_13
Condanna a corrispondere a Controparte_13
la somma di Euro 9.040,00 con interessi legali e rivalutazione Parte_1 monetaria secondo indici Istat, dalla data della presente sentenza al saldo. Condanna a tenere indenne e CP_12 Controparte_13 [...]
di quanto la stessa dovrà corrispondere a per CP_13 Parte_1
l'infortunio sul lavoro del 25-06-2018, detratta la franchigia di Euro 2.580,00. Compensa parzialmente tra le parti le spese processuali nella misura del 20%, e per l'effetto condanna e ed , Controparte_13 Controparte_13 CP_12 in solido tra loro, alla rifusione a favore di , del restante 80% delle Parte_1 spese processuali, liquidato in Euro 5.200,00 per compensi professionali ed Euro 95,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione al Procuratore Antistatario.
Pone le spese di Ctu, come liquidate con separato decreto, a carico di tutte le parti in solido tra loro nei rapporti esterni, ed in misura del 20% a carico del ricorrente e dell'80% a carico della società convenuta e della società chiamata, nei rapporti interni. Riserva nel termine di gg. 60 il deposito della motivazione.
Bologna 15-01-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
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