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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/06/2025, n. 1863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1863 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2054/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
nelle persone dei magistrati:
- Domenico Bonaretti Presidente relatore
- Alessandra Arceri Consigliere
- Cristina Ravera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di cui al n. r.g. 2054/2024, promossa con atto di citazione notificato in data
1.7.2024 e posta in deliberazione all'esito della discussione ex art. 350bis c.p.c. svoltasi all'udienza del 4.6.2025
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti, dall'avv. Andrea Zimbaldi ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, sito in Monza, via San Giovanni Bosco, n. 5,
Appellante
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Giorgio Maria Zamperetti ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Milano, viale Beatrice d'Este, n. 3/A,
Appellata pagina 1 di 12 Oggetto: rapporti societari
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Milano adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n° 5312/2024, quindicesima sezione civile – specializzata impresa “B”, Giudice Relatore Dott. Nicola Fascilla, resa in data 18/04/2024 e pubblicata in data 22/05/2024 notificata in data 3/6/2024, così giudicare: in via preliminare lo scrivente difensore insiste a che la Corte di Appello adita voglia ammettere o, in subordine, concedere un termine per formalizzare il deposito dell'atto di giuramento decisorio nei confronti del sig. , legale rappresentante della che lo scrivente, con il Controparte_2 CP_1
presente atto, formalmente
DEFERISCE sui seguenti capitoli di prova:
1) GI e giurando affermo o nego essere vero che la società da me rappresentata, CP_1 nell'anno 2002, ha ricevuto, dal sig. , a titolo di finanziamento soci, la Parte_1 somma di € 78.958,57”;
2) GI e giurando affermo o nego essere vero che la società da me rappresentata, CP_1 nell'anno 2003, ha ricevuto, dal sig. , a titolo di finanziamento soci, la Parte_1 somma di € 147.661,14”. nel merito in via principale in accoglimento del presente gravame, previa l'adozione di tutte le declaratorie di rito e non del caso concreto: previa conferma della sentenza impugnata nella parte in cui la in persona del CP_1
legale rappresentante pro-tempore, viene condannata a restituire al sig. , la Parte_1 minor somma di 15.000,00 oltre interessi al tasso di cui comma quarto dell'art.1284 c.c., accertare e dichiarare la debenza delle ulteriori somme versate dall'appellante a titolo di finanziamento soci e, precisamente, di: a) € 78.958,57 quale versamento del 2002; b) € 147.661,14 quale versamento del
2003; e per l'effetto, condannare la società (Codice Fiscale e Partita Iva CP_1 P.IVA_1
REA n° LC 215048), in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in
Merate (LC), via Pertini n°37/1, a corrispondere / restituire al sig. , la Parte_1 ulteriore somma di € 226.619,71 per capitale, cui accederanno gli interessi nella misura di cui al quarto comma dell'art.1284 c.c. dalla data della domanda giudiziale (intesa quale primo grado) sino pagina 2 di 12 al saldo effettivo, ovvero in quella somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di giudizio, il tutto con l'adozione di tutti i consequenziali provvedimenti del caso concreto. istanze istruttorie orali
Si insiste nella richiesta di ammissione della prova per interrogatorio formale del sig.
[...]
, legale rappresentante della e per testimoni sulle seguenti circostanze: Controparte_2 CP_1
1. vero che il sig. ha versato, in favore della società le seguenti Parte_1 CP_1
somme di denaro a titolo di finanziamento;
in particolare: - Anno 2002: € 78.958,57; - Anno 2003: €
147.661,14; - Anno 2009: € 150.000,00; per un totale di € 376.619,71.
2. vero che, su richiesta del sig. , la sig.ra , impiegata Parte_1 Persona_1
presso la annotava di proprio pugno tali somme su di un foglio consegnato a mani CP_1 all'odierno attore che si rammostra al teste quale doc.3).
Oltre all'interpello del legale rappresentante della si indica a testimone sui capitoli numeri CP_1
1 e 2: 1) la sig.ra c/o con sede in Merate (LC) via Sandro Pertini n°37/I. Persona_1 CP_1 ordinanza di esibizione/produzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c.
Si insiste a che l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano ordini alla società e/o alla Rag. CP_1
(commercialista della società appellata, residente in [...]), Persona_2 la produzione in giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art.210 c.p.c., dei bilanci dettagliati “CEE” relativi ai seguenti anni: 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 e 2022. in ogni caso
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA, CPA ed accessori, del doppio grado di giudizio
Per CP_1
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, rejectis contrariis, così giudicare:
1. Ravvisata l'inammissibilità e/o manifesta infondatezza del gravame, anche per l'esistenza di giudicato interno sulla intervenuta prescrizione del credito fatto valere, disporre ai sensi degli art.
348-bis e 350-bis c.p.c.
2. In ogni caso, respingere il gravame confermando la sentenza impugnata.
3. Con vittoria di spese e onorari.
pagina 3 di 12 FATTO E PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata in data 9.3.2022, ha convenuto Parte_1
in giudizio allegando: CP_1
- di essere stato socio della convenuta, con una quota di partecipazione pari al
33,33%, unitamente agli altri soci e;
Parte_1 Parte_2
- di avere versato, in favore di € 376.619,71 a titolo di finanziamento CP_1
soci (in particolare: € 78.958,57 nel 2002; € 147.661,14 nel 2003; € 150.000,00 nel 2009);
- che tali erogazioni erano state annotate personalmente da - Persona_1
impiegata presso - su di un foglio consegnato a mani all'attore ed CP_1
erano state regolarmente contabilizzate nei bilanci di esercizio chiusi ed approvati anno per anno dalla società;
- di avere ceduto al figlio l'intera partecipazione sociale e che, Controparte_3
nel relativo atto, era previsto che sarebbero state escluse dalla cessione tutte le poste attive e passive in essere tra l'attore e CP_1
- che aveva restituito all'attore, negli anni dal 2014 al 2017, soltanto la CP_1
somma di € 147.500,00.
Per tali ragioni, accertato e dichiarato il diritto alla restituzione delle somme versate in favore di l'attore ha chiesto la condanna della società al pagamento della CP_1
somma di € 229.119,71, oltre agli interessi legali dalla data della domanda sino al saldo effettivo, ovvero di quella somma maggiore o minore determinata in corso di causa in base alle evidenze contabili.
Si è costituita (26.10.2022) eccependo la prescrizione del diritto di credito CP_1
azionato e contestando la ricostruzione in fatto e diritto operata dall'attore, nonché, in subordine, l'inesigibilità, ex art. 2467 c.c., del credito attoreo.
Ha inoltre domandato in via riconvenzionale al Tribunale di:
pagina 4 di 12 - accertare la lesione dell'onore e del decoro della società cagionata CP_1
dalle plurime mails dal contenuto offensivo inviate dall'attore alla convenuta, e, per l'effetto, condannare il sig. al risarcimento del danno subìto; Pt_1
- accertato l'illecito di cui all'art. 4 lett. a) del D.Lgs. n. 7/2016 per le predette comunicazioni offensive, condannare l'attore al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della sanzione pecuniaria prevista dalla predetta norma;
- condannare ex art. 948 c.c. alla restituzione dei cespiti Parte_1
aziendali di proprietà della società (un rimorchio, un trattore, un motogeneratore) indebitamente trattenuti dall'attore.
All'esito della prima udienza, il primo giudice ha concesso i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
Per un verso, con la prima memoria istruttoria, l'attore ha chiarito che l'indicazione contenuta nell'atto di citazione circa l'importo già restituito dalla società convenuta era frutto di un errore materiale, dal momento che i pagamenti complessivamente eseguiti da ammontavano, in realtà, ad € 135.000,00. CP_1
Di conseguenza, la società risultava ancora debitrice nei confronti dell'attore della somma di euro 241.619,71.
Per altro verso, la convenuta , sempre in sede di memoria n. 1 ex art. 183 c. 6 cpc, CP_1
ha formulato in via riconvenzionale l'eccezione di compensazione dei controcrediti asseritamente vantati nei confronti del (in relazione all'importo di euro 2.747,98, Pt_1
versato da a titolo di sanzioni per violazioni del Codice della Strada commesse da CP_1 Pt_1
alla guida di un veicolo aziendale, nonché alla somma del danno eventualmente liquidata dal
[...]
Tribunale in suo favore).
All'esito del deposito delle memorie istruttorie, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni al 20 febbraio 2024 e ha disposto che la stessa si svolgesse secondo le modalità della trattazione scritta.
Nelle note scritte depositate per tale udienza, l'attore ha deferito il giuramento decisorio al legale rappresentante della società convenuta – il sig. – con il Parte_1
pagina 5 di 12 seguente testo: GI e giurando affermo o nego esser vero che la società CP_1
da me rappresentata, ha ricevuto dal sig. , a titolo di Parte_1
finanziamento soci, le seguenti somme di denaro: per l'anno 2002, € 78.958,57; per
l'anno 2003 € 147.661,14; per l'anno 2009 € 150.000 per un complessivo importo di €
376.619,71”.
All'esito, con sentenza n. 5312 resa il 18 aprile e pubblicata il 22 maggio 2024, il
Tribunale di Milano:
- ha ritenuto inammissibile il giuramento decisorio deferito dall'attore, rilevando che:
a. la capitolazione non era formulata in senso favorevole alla parte cui il giuramento era deferito;
b. la formulazione del giuramento ricomprendeva anche l'incasso della somma di
€ 150.000,00, in relazione alla quale la convenuta non aveva formulato specifiche contestazioni (a differenza dei versamenti riferiti agli anni 2002 e 2003), con la conseguenza che, prestando il giuramento e negando di avere ricevuto tale importo, il legale rappresentante della società avrebbe commesso il reato di falso giuramento;
c. quand'anche il giuramento fosse stato prestato dal sig. non Parte_1
ne sarebbe conseguita la decisione automatica della controversia (dovendosi dal giudice valutare le eccezioni di prescrizione ed esigibilità del credito restitutorio);
- nel merito, ha respinto le domande attoree con riferimento ai dedotti versamenti a titolo di finanziamento del 2002 e del 2003, rilevando che il diritto di restituzione risultava prescritto e che, in ogni caso, l'attore non aveva fornito alcun concreto elemento dal quale potesse evincersi l'esistenza di un credito restitutorio;
- ha accolto la domanda attorea relativa al finanziamento pari ad euro 150.000,00 versato nel 2009, osservando come la dazione non fosse stata contestata dalla società;
pagina 6 di 12 - avuto riguardo all'allegazione attorea – anch'essa non contestata – secondo cui la società aveva restituito al soltanto euro 135.000,00, ha condannato Pt_1 CP_1
al pagamento di euro 15.000,00 in favore dell'attore, oltre interessi ex art.
[...]
1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda (9 marzo 2022) al saldo;
- ha dichiarato inammissibile l'eccezione di compensazione svolta dalla convenuta in sede di prima memoria istruttoria, in quanto formulata tardivamente;
- ha respinto la domanda risarcitoria per lesione dell'onore e del decoro della società (dal momento che la parte convenuta si era limitata a chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale senza allegare alcuna ripercussione eziologicamente collegata alle mails offensive inoltrate dall'attore), nonché la connessa domanda di pagamento a favore della della sanzione pecuniaria civile per violazione Controparte_4
dell'art.
4. lett. a) d.lgs. n. 7/2016, ritenendo carente il presupposto di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo citato (“Il giudice decide sull'applicazione della sanzione civile pecuniaria al termine del giudizio, qualora accolga la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa”);
- ha accolto la domanda ex art. 948 c.c., rilevando osservando che le allegazioni attoree (di cui alla comparsa conclusionale) confermavano l'esistenza del diritto di proprietà della convenuta e ha quindi condannato il sig. a restituire alla Pt_1
società i beni mobili dallo stesso indebitamente trattenuti;
- stante la soccombenza reciproca, ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite.
Con atto di citazione notificato in data 1.7.2024, il sig. ha proposto Parte_1
appello avverso tale sentenza, lamentando che il Tribunale avrebbe erroneamente:
1. ritenuto inammissibile il giuramento decisorio;
2. omesso di riconoscere l'obbligo della società di restituire ad le Parte_1
somme da questi versate a titolo di finanziamento soci nel 2002 e nel 2003;
pagina 7 di 12 3. negato l'ammissione dell'interrogatorio formale del sig. legale Parte_1
rappresentante della e della testimonianza della sig.ra in CP_1 Persona_1
relazione ai capitoli di prova dedotti nelle memorie istruttorie;
4. disatteso l'istanza ex art. 210 cpc relativa ai bilanci della società per gli anni dal 2016 al 2022.
La causa è stata iscritta sub r.g. 2054/2024 e la prima udienza fissata per il giorno
12.3.2025.
si è costituita anche nel presente grado di giudizio (21.12.2024), contestando CP_1
ammissibilità e fondatezza del gravame avversario e chiedendone, dunque, il rigetto.
Alla prima udienza (12.3.2025) le parti, su invito dell'istruttore, hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata rinviata per la discussione davanti al Collegio, ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del giorno 4.6.2025 (con termine per il deposito di note conclusionali sino al 27.5.2025).
Fruiti i termini concessi, alla fissata udienza e all'esito della discussione, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Va innanzitutto osservato che, con il gravame avanzato in questa sede, il sig. Pt_1
attraverso quattro motivi, insiste per l'accoglimento della richiesta di
[...]
restituzione delle somme dallo stesso asseritamente versate nel 2002 e nel 2003 a titolo di finanziamento soci in favore di senza tuttavia impugnare il capo della CP_1
sentenza che, accogliendo l'eccezione svolta dalla società in comparsa di costituzione di primo grado, ha dichiarato prescritto il preteso diritto restitutorio dell'odierno appellante.
Nell'atto di impugnazione, la difesa del si limita a richiamare, nella parte Pt_1
dedicata alla ricostruzione del processo di primo grado, l'eccezione di prescrizione pagina 8 di 12 sollevata dalla società in comparsa di costituzione (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione in CP_1
appello), ma non viene formulata alcuna specifica censura rispetto alla relativa statuizione contenuta nella sentenza impugnata (cfr. pag. 6: “peraltro, le domande attoree di restituzione con riferimento agli allegati finanziamenti del 2002 e del 2003 risultano in ogni caso prescritte”).
Al riguardo, deve precisarsi che tale statuizione rappresenta un capo completamente autonomo della decisione gravata, risolutivo di una questione specificamente sollevata dalla difesa in primo grado, contestata dall'odierno appellante e accolta dal CP_1
Tribunale1.
Ne deriva che, ai sensi dell'art. 329, c. 2, cpc, il sig. deve ritenersi aver prestato Pt_1
acquiescenza a tale capo della sentenza, da considerarsi quindi ormai passato in giudicato.
Ciò premesso, la mancata impugnazione di tale statuizione determina l'assorbimento dell'intero appello svolto in questa sede dal sig. dal momento che l'esame - e Pt_1
l'eventuale accoglimento - dei singoli motivi di gravame articolati da quest'ultimo non condurrebbe in ogni caso al riconoscimento delle somme di cui viene chiesta la restituzione in questa sede.
Infatti:
- quanto al primo motivo d'appello, anche a ritenere ammissibile il giuramento decisorio, se il legale rappresentante di giurasse nel senso che la società ebbe CP_1
a ricevere le somme de quibus a titolo di finanziamento, nessun obbligo di restituzione ormai più sussisterebbe in capo alla stessa, dal momento che è stato accertato con sentenza passata in giudicato che il diritto di credito dell'odierno appellante si è prescritto;
- nemmeno l'esame del secondo motivo d'appello, relativo al mancato riconoscimento dei pretesi versamenti effettuati nel 2002 e 2003, avrebbe alcuna valenza, poiché, anche se fosse provata l'esistenza di un obbligo restitutorio della società, il relativo diritto sarebbe ormai estinto ex art. 2934 c.c.;
- parimenti superflua risulterebbe la disamina del terzo e del quarto motivo di impugnazione, relativi alla mancata ammissione da parte del giudice di prime cure delle istanze istruttorie e dell'ordine di esibizione dei bilanci della società appellata, essendo tali mezzi istruttori strumentali alla dimostrazione degli avvenuti versamenti nel 2002 e nel 2003.
Deve poi osservarsi che non paiono condivisibili le deduzioni svolte dall'appellante in sede di note conclusionali di appello, secondo cui il giudicato interno non si sarebbe formato per avere egli impugnato - con il primo motivo di appello - la parte della sentenza in cui il Tribunale ha escluso l'ammissibilità del giuramento in quanto esso non possedeva il requisito della decisorietà automatica della controversia (essendo necessari ulteriori accertamenti in merito alle eccezioni di prescrizione ed esigibilità del credito restitutorio).
Il fatto che il abbia impugnato il capo della sentenza espressamente riferito al Pt_1
giuramento decisorio non può certo tradursi nell'estensione dell'impugnazione anche alla distinta statuizione - contenuta nel successivo capo della motivazione relativo al merito delle domande attoree - con cui il primo giudice ha accolto l'eccezione di prescrizione svolta dalla società convenuta.
In primo luogo, come già sopra osservato, l'atto d'appello non contiene alcuna censura o rilievo critico in ordine alla dichiarata prescrizione del preteso diritto restitutorio, nemmeno nella parte riguardante l'impugnazione della mancata ammissione del giuramento.
In secondo luogo, appare evidente che contestare le ragioni per cui il Tribunale ha ritenuto inammissibile il giuramento decisorio è cosa ben distinta dal censurare la pagina 10 di 12 statuizione con cui il primo giudice ha accertato l'intervenuta prescrizione del diritto di credito.
I due profili, infatti, operano su piani differenti: l'uno sostanziale, relativo all'estinzione del diritto di credito azionato dal l'altro processuale, inerente Pt_1
all'inammissibilità - dovuta alla formulazione e alla mancanza dei requisiti richiesti ex lege - di uno specifico mezzo istruttorio.
In definitiva, la tesi secondo cui le doglianze formulate in merito alla mancata ammissione del giuramento decisorio implicherebbero automaticamente l'impugnazione della statuizione sulla prescrizione dei versamenti effettuati negli anni 2002 e 2003 non può ritenersi fondata.
Per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato.
Quanto, infine, alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'impegno difensivo in concreto richiesto e prestato dai difensori delle parti, nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii, pare congruo liquidarle secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento (52.000,00-260.000,00) e dunque in complessivi € 4.997,00 (di cui euro 1.489,00 per la fase di studio, euro 956,00 per la fase introduttiva ed euro 2.552,00 per la fase decisionale, nulla per la fase istruttoria, che non si è svolta), oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) respinge l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Milano n. 5312, resa il 18 aprile e pubblicata il 22 maggio 2024, sentenza che dunque conferma;
pagina 11 di 12 2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di delle ulteriori spese CP_1
del grado, che liquida in euro 4.997,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
3) dà atto che sussistono, in capo a parte appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 – bis art. 13 cit.
Milano, 4 giugno 2025
Il presidente est.
Domenico Bonaretti
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Giova richiamare sul punto il principio saldamente invalso nella giurisprudenza di legittimità secondo cui:
“Costituisce capo autonomo della sentenza –come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato interno– solo quello che risolva una questione controversa tra le parti, caratterizzata da una propria individualità e una propria autonomia, sì da integrare, in astratto, gli estremi di un decisum affatto indipendente, ma non anche quello relativo ad affermazioni che costituiscano mera premessa logica della statuizione in concreto adottata. Si configura, di conseguenza, acquiescenza parziale, e dunque giudicato interno, ogni qualvolta la parte interessata non proponga impugnazione avverso una statuizione che esaurisca un tema che abbia formato oggetto di discussione tra le parti” (cfr. Cass. 34596/2024; in termini, tra le altre: Cass. 27204/2024; 8208/2024; 33011/2023; 4737/2022; 2041/2022; 34823/2021). pagina 9 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
nelle persone dei magistrati:
- Domenico Bonaretti Presidente relatore
- Alessandra Arceri Consigliere
- Cristina Ravera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di cui al n. r.g. 2054/2024, promossa con atto di citazione notificato in data
1.7.2024 e posta in deliberazione all'esito della discussione ex art. 350bis c.p.c. svoltasi all'udienza del 4.6.2025
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti, dall'avv. Andrea Zimbaldi ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, sito in Monza, via San Giovanni Bosco, n. 5,
Appellante
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Giorgio Maria Zamperetti ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Milano, viale Beatrice d'Este, n. 3/A,
Appellata pagina 1 di 12 Oggetto: rapporti societari
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Milano adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n° 5312/2024, quindicesima sezione civile – specializzata impresa “B”, Giudice Relatore Dott. Nicola Fascilla, resa in data 18/04/2024 e pubblicata in data 22/05/2024 notificata in data 3/6/2024, così giudicare: in via preliminare lo scrivente difensore insiste a che la Corte di Appello adita voglia ammettere o, in subordine, concedere un termine per formalizzare il deposito dell'atto di giuramento decisorio nei confronti del sig. , legale rappresentante della che lo scrivente, con il Controparte_2 CP_1
presente atto, formalmente
DEFERISCE sui seguenti capitoli di prova:
1) GI e giurando affermo o nego essere vero che la società da me rappresentata, CP_1 nell'anno 2002, ha ricevuto, dal sig. , a titolo di finanziamento soci, la Parte_1 somma di € 78.958,57”;
2) GI e giurando affermo o nego essere vero che la società da me rappresentata, CP_1 nell'anno 2003, ha ricevuto, dal sig. , a titolo di finanziamento soci, la Parte_1 somma di € 147.661,14”. nel merito in via principale in accoglimento del presente gravame, previa l'adozione di tutte le declaratorie di rito e non del caso concreto: previa conferma della sentenza impugnata nella parte in cui la in persona del CP_1
legale rappresentante pro-tempore, viene condannata a restituire al sig. , la Parte_1 minor somma di 15.000,00 oltre interessi al tasso di cui comma quarto dell'art.1284 c.c., accertare e dichiarare la debenza delle ulteriori somme versate dall'appellante a titolo di finanziamento soci e, precisamente, di: a) € 78.958,57 quale versamento del 2002; b) € 147.661,14 quale versamento del
2003; e per l'effetto, condannare la società (Codice Fiscale e Partita Iva CP_1 P.IVA_1
REA n° LC 215048), in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in
Merate (LC), via Pertini n°37/1, a corrispondere / restituire al sig. , la Parte_1 ulteriore somma di € 226.619,71 per capitale, cui accederanno gli interessi nella misura di cui al quarto comma dell'art.1284 c.c. dalla data della domanda giudiziale (intesa quale primo grado) sino pagina 2 di 12 al saldo effettivo, ovvero in quella somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di giudizio, il tutto con l'adozione di tutti i consequenziali provvedimenti del caso concreto. istanze istruttorie orali
Si insiste nella richiesta di ammissione della prova per interrogatorio formale del sig.
[...]
, legale rappresentante della e per testimoni sulle seguenti circostanze: Controparte_2 CP_1
1. vero che il sig. ha versato, in favore della società le seguenti Parte_1 CP_1
somme di denaro a titolo di finanziamento;
in particolare: - Anno 2002: € 78.958,57; - Anno 2003: €
147.661,14; - Anno 2009: € 150.000,00; per un totale di € 376.619,71.
2. vero che, su richiesta del sig. , la sig.ra , impiegata Parte_1 Persona_1
presso la annotava di proprio pugno tali somme su di un foglio consegnato a mani CP_1 all'odierno attore che si rammostra al teste quale doc.3).
Oltre all'interpello del legale rappresentante della si indica a testimone sui capitoli numeri CP_1
1 e 2: 1) la sig.ra c/o con sede in Merate (LC) via Sandro Pertini n°37/I. Persona_1 CP_1 ordinanza di esibizione/produzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c.
Si insiste a che l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano ordini alla società e/o alla Rag. CP_1
(commercialista della società appellata, residente in [...]), Persona_2 la produzione in giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art.210 c.p.c., dei bilanci dettagliati “CEE” relativi ai seguenti anni: 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 e 2022. in ogni caso
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA, CPA ed accessori, del doppio grado di giudizio
Per CP_1
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, rejectis contrariis, così giudicare:
1. Ravvisata l'inammissibilità e/o manifesta infondatezza del gravame, anche per l'esistenza di giudicato interno sulla intervenuta prescrizione del credito fatto valere, disporre ai sensi degli art.
348-bis e 350-bis c.p.c.
2. In ogni caso, respingere il gravame confermando la sentenza impugnata.
3. Con vittoria di spese e onorari.
pagina 3 di 12 FATTO E PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata in data 9.3.2022, ha convenuto Parte_1
in giudizio allegando: CP_1
- di essere stato socio della convenuta, con una quota di partecipazione pari al
33,33%, unitamente agli altri soci e;
Parte_1 Parte_2
- di avere versato, in favore di € 376.619,71 a titolo di finanziamento CP_1
soci (in particolare: € 78.958,57 nel 2002; € 147.661,14 nel 2003; € 150.000,00 nel 2009);
- che tali erogazioni erano state annotate personalmente da - Persona_1
impiegata presso - su di un foglio consegnato a mani all'attore ed CP_1
erano state regolarmente contabilizzate nei bilanci di esercizio chiusi ed approvati anno per anno dalla società;
- di avere ceduto al figlio l'intera partecipazione sociale e che, Controparte_3
nel relativo atto, era previsto che sarebbero state escluse dalla cessione tutte le poste attive e passive in essere tra l'attore e CP_1
- che aveva restituito all'attore, negli anni dal 2014 al 2017, soltanto la CP_1
somma di € 147.500,00.
Per tali ragioni, accertato e dichiarato il diritto alla restituzione delle somme versate in favore di l'attore ha chiesto la condanna della società al pagamento della CP_1
somma di € 229.119,71, oltre agli interessi legali dalla data della domanda sino al saldo effettivo, ovvero di quella somma maggiore o minore determinata in corso di causa in base alle evidenze contabili.
Si è costituita (26.10.2022) eccependo la prescrizione del diritto di credito CP_1
azionato e contestando la ricostruzione in fatto e diritto operata dall'attore, nonché, in subordine, l'inesigibilità, ex art. 2467 c.c., del credito attoreo.
Ha inoltre domandato in via riconvenzionale al Tribunale di:
pagina 4 di 12 - accertare la lesione dell'onore e del decoro della società cagionata CP_1
dalle plurime mails dal contenuto offensivo inviate dall'attore alla convenuta, e, per l'effetto, condannare il sig. al risarcimento del danno subìto; Pt_1
- accertato l'illecito di cui all'art. 4 lett. a) del D.Lgs. n. 7/2016 per le predette comunicazioni offensive, condannare l'attore al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della sanzione pecuniaria prevista dalla predetta norma;
- condannare ex art. 948 c.c. alla restituzione dei cespiti Parte_1
aziendali di proprietà della società (un rimorchio, un trattore, un motogeneratore) indebitamente trattenuti dall'attore.
All'esito della prima udienza, il primo giudice ha concesso i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
Per un verso, con la prima memoria istruttoria, l'attore ha chiarito che l'indicazione contenuta nell'atto di citazione circa l'importo già restituito dalla società convenuta era frutto di un errore materiale, dal momento che i pagamenti complessivamente eseguiti da ammontavano, in realtà, ad € 135.000,00. CP_1
Di conseguenza, la società risultava ancora debitrice nei confronti dell'attore della somma di euro 241.619,71.
Per altro verso, la convenuta , sempre in sede di memoria n. 1 ex art. 183 c. 6 cpc, CP_1
ha formulato in via riconvenzionale l'eccezione di compensazione dei controcrediti asseritamente vantati nei confronti del (in relazione all'importo di euro 2.747,98, Pt_1
versato da a titolo di sanzioni per violazioni del Codice della Strada commesse da CP_1 Pt_1
alla guida di un veicolo aziendale, nonché alla somma del danno eventualmente liquidata dal
[...]
Tribunale in suo favore).
All'esito del deposito delle memorie istruttorie, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni al 20 febbraio 2024 e ha disposto che la stessa si svolgesse secondo le modalità della trattazione scritta.
Nelle note scritte depositate per tale udienza, l'attore ha deferito il giuramento decisorio al legale rappresentante della società convenuta – il sig. – con il Parte_1
pagina 5 di 12 seguente testo: GI e giurando affermo o nego esser vero che la società CP_1
da me rappresentata, ha ricevuto dal sig. , a titolo di Parte_1
finanziamento soci, le seguenti somme di denaro: per l'anno 2002, € 78.958,57; per
l'anno 2003 € 147.661,14; per l'anno 2009 € 150.000 per un complessivo importo di €
376.619,71”.
All'esito, con sentenza n. 5312 resa il 18 aprile e pubblicata il 22 maggio 2024, il
Tribunale di Milano:
- ha ritenuto inammissibile il giuramento decisorio deferito dall'attore, rilevando che:
a. la capitolazione non era formulata in senso favorevole alla parte cui il giuramento era deferito;
b. la formulazione del giuramento ricomprendeva anche l'incasso della somma di
€ 150.000,00, in relazione alla quale la convenuta non aveva formulato specifiche contestazioni (a differenza dei versamenti riferiti agli anni 2002 e 2003), con la conseguenza che, prestando il giuramento e negando di avere ricevuto tale importo, il legale rappresentante della società avrebbe commesso il reato di falso giuramento;
c. quand'anche il giuramento fosse stato prestato dal sig. non Parte_1
ne sarebbe conseguita la decisione automatica della controversia (dovendosi dal giudice valutare le eccezioni di prescrizione ed esigibilità del credito restitutorio);
- nel merito, ha respinto le domande attoree con riferimento ai dedotti versamenti a titolo di finanziamento del 2002 e del 2003, rilevando che il diritto di restituzione risultava prescritto e che, in ogni caso, l'attore non aveva fornito alcun concreto elemento dal quale potesse evincersi l'esistenza di un credito restitutorio;
- ha accolto la domanda attorea relativa al finanziamento pari ad euro 150.000,00 versato nel 2009, osservando come la dazione non fosse stata contestata dalla società;
pagina 6 di 12 - avuto riguardo all'allegazione attorea – anch'essa non contestata – secondo cui la società aveva restituito al soltanto euro 135.000,00, ha condannato Pt_1 CP_1
al pagamento di euro 15.000,00 in favore dell'attore, oltre interessi ex art.
[...]
1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda (9 marzo 2022) al saldo;
- ha dichiarato inammissibile l'eccezione di compensazione svolta dalla convenuta in sede di prima memoria istruttoria, in quanto formulata tardivamente;
- ha respinto la domanda risarcitoria per lesione dell'onore e del decoro della società (dal momento che la parte convenuta si era limitata a chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale senza allegare alcuna ripercussione eziologicamente collegata alle mails offensive inoltrate dall'attore), nonché la connessa domanda di pagamento a favore della della sanzione pecuniaria civile per violazione Controparte_4
dell'art.
4. lett. a) d.lgs. n. 7/2016, ritenendo carente il presupposto di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo citato (“Il giudice decide sull'applicazione della sanzione civile pecuniaria al termine del giudizio, qualora accolga la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa”);
- ha accolto la domanda ex art. 948 c.c., rilevando osservando che le allegazioni attoree (di cui alla comparsa conclusionale) confermavano l'esistenza del diritto di proprietà della convenuta e ha quindi condannato il sig. a restituire alla Pt_1
società i beni mobili dallo stesso indebitamente trattenuti;
- stante la soccombenza reciproca, ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite.
Con atto di citazione notificato in data 1.7.2024, il sig. ha proposto Parte_1
appello avverso tale sentenza, lamentando che il Tribunale avrebbe erroneamente:
1. ritenuto inammissibile il giuramento decisorio;
2. omesso di riconoscere l'obbligo della società di restituire ad le Parte_1
somme da questi versate a titolo di finanziamento soci nel 2002 e nel 2003;
pagina 7 di 12 3. negato l'ammissione dell'interrogatorio formale del sig. legale Parte_1
rappresentante della e della testimonianza della sig.ra in CP_1 Persona_1
relazione ai capitoli di prova dedotti nelle memorie istruttorie;
4. disatteso l'istanza ex art. 210 cpc relativa ai bilanci della società per gli anni dal 2016 al 2022.
La causa è stata iscritta sub r.g. 2054/2024 e la prima udienza fissata per il giorno
12.3.2025.
si è costituita anche nel presente grado di giudizio (21.12.2024), contestando CP_1
ammissibilità e fondatezza del gravame avversario e chiedendone, dunque, il rigetto.
Alla prima udienza (12.3.2025) le parti, su invito dell'istruttore, hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata rinviata per la discussione davanti al Collegio, ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del giorno 4.6.2025 (con termine per il deposito di note conclusionali sino al 27.5.2025).
Fruiti i termini concessi, alla fissata udienza e all'esito della discussione, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Va innanzitutto osservato che, con il gravame avanzato in questa sede, il sig. Pt_1
attraverso quattro motivi, insiste per l'accoglimento della richiesta di
[...]
restituzione delle somme dallo stesso asseritamente versate nel 2002 e nel 2003 a titolo di finanziamento soci in favore di senza tuttavia impugnare il capo della CP_1
sentenza che, accogliendo l'eccezione svolta dalla società in comparsa di costituzione di primo grado, ha dichiarato prescritto il preteso diritto restitutorio dell'odierno appellante.
Nell'atto di impugnazione, la difesa del si limita a richiamare, nella parte Pt_1
dedicata alla ricostruzione del processo di primo grado, l'eccezione di prescrizione pagina 8 di 12 sollevata dalla società in comparsa di costituzione (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione in CP_1
appello), ma non viene formulata alcuna specifica censura rispetto alla relativa statuizione contenuta nella sentenza impugnata (cfr. pag. 6: “peraltro, le domande attoree di restituzione con riferimento agli allegati finanziamenti del 2002 e del 2003 risultano in ogni caso prescritte”).
Al riguardo, deve precisarsi che tale statuizione rappresenta un capo completamente autonomo della decisione gravata, risolutivo di una questione specificamente sollevata dalla difesa in primo grado, contestata dall'odierno appellante e accolta dal CP_1
Tribunale1.
Ne deriva che, ai sensi dell'art. 329, c. 2, cpc, il sig. deve ritenersi aver prestato Pt_1
acquiescenza a tale capo della sentenza, da considerarsi quindi ormai passato in giudicato.
Ciò premesso, la mancata impugnazione di tale statuizione determina l'assorbimento dell'intero appello svolto in questa sede dal sig. dal momento che l'esame - e Pt_1
l'eventuale accoglimento - dei singoli motivi di gravame articolati da quest'ultimo non condurrebbe in ogni caso al riconoscimento delle somme di cui viene chiesta la restituzione in questa sede.
Infatti:
- quanto al primo motivo d'appello, anche a ritenere ammissibile il giuramento decisorio, se il legale rappresentante di giurasse nel senso che la società ebbe CP_1
a ricevere le somme de quibus a titolo di finanziamento, nessun obbligo di restituzione ormai più sussisterebbe in capo alla stessa, dal momento che è stato accertato con sentenza passata in giudicato che il diritto di credito dell'odierno appellante si è prescritto;
- nemmeno l'esame del secondo motivo d'appello, relativo al mancato riconoscimento dei pretesi versamenti effettuati nel 2002 e 2003, avrebbe alcuna valenza, poiché, anche se fosse provata l'esistenza di un obbligo restitutorio della società, il relativo diritto sarebbe ormai estinto ex art. 2934 c.c.;
- parimenti superflua risulterebbe la disamina del terzo e del quarto motivo di impugnazione, relativi alla mancata ammissione da parte del giudice di prime cure delle istanze istruttorie e dell'ordine di esibizione dei bilanci della società appellata, essendo tali mezzi istruttori strumentali alla dimostrazione degli avvenuti versamenti nel 2002 e nel 2003.
Deve poi osservarsi che non paiono condivisibili le deduzioni svolte dall'appellante in sede di note conclusionali di appello, secondo cui il giudicato interno non si sarebbe formato per avere egli impugnato - con il primo motivo di appello - la parte della sentenza in cui il Tribunale ha escluso l'ammissibilità del giuramento in quanto esso non possedeva il requisito della decisorietà automatica della controversia (essendo necessari ulteriori accertamenti in merito alle eccezioni di prescrizione ed esigibilità del credito restitutorio).
Il fatto che il abbia impugnato il capo della sentenza espressamente riferito al Pt_1
giuramento decisorio non può certo tradursi nell'estensione dell'impugnazione anche alla distinta statuizione - contenuta nel successivo capo della motivazione relativo al merito delle domande attoree - con cui il primo giudice ha accolto l'eccezione di prescrizione svolta dalla società convenuta.
In primo luogo, come già sopra osservato, l'atto d'appello non contiene alcuna censura o rilievo critico in ordine alla dichiarata prescrizione del preteso diritto restitutorio, nemmeno nella parte riguardante l'impugnazione della mancata ammissione del giuramento.
In secondo luogo, appare evidente che contestare le ragioni per cui il Tribunale ha ritenuto inammissibile il giuramento decisorio è cosa ben distinta dal censurare la pagina 10 di 12 statuizione con cui il primo giudice ha accertato l'intervenuta prescrizione del diritto di credito.
I due profili, infatti, operano su piani differenti: l'uno sostanziale, relativo all'estinzione del diritto di credito azionato dal l'altro processuale, inerente Pt_1
all'inammissibilità - dovuta alla formulazione e alla mancanza dei requisiti richiesti ex lege - di uno specifico mezzo istruttorio.
In definitiva, la tesi secondo cui le doglianze formulate in merito alla mancata ammissione del giuramento decisorio implicherebbero automaticamente l'impugnazione della statuizione sulla prescrizione dei versamenti effettuati negli anni 2002 e 2003 non può ritenersi fondata.
Per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato.
Quanto, infine, alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'impegno difensivo in concreto richiesto e prestato dai difensori delle parti, nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii, pare congruo liquidarle secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento (52.000,00-260.000,00) e dunque in complessivi € 4.997,00 (di cui euro 1.489,00 per la fase di studio, euro 956,00 per la fase introduttiva ed euro 2.552,00 per la fase decisionale, nulla per la fase istruttoria, che non si è svolta), oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) respinge l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Milano n. 5312, resa il 18 aprile e pubblicata il 22 maggio 2024, sentenza che dunque conferma;
pagina 11 di 12 2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di delle ulteriori spese CP_1
del grado, che liquida in euro 4.997,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
3) dà atto che sussistono, in capo a parte appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 – bis art. 13 cit.
Milano, 4 giugno 2025
Il presidente est.
Domenico Bonaretti
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Giova richiamare sul punto il principio saldamente invalso nella giurisprudenza di legittimità secondo cui:
“Costituisce capo autonomo della sentenza –come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato interno– solo quello che risolva una questione controversa tra le parti, caratterizzata da una propria individualità e una propria autonomia, sì da integrare, in astratto, gli estremi di un decisum affatto indipendente, ma non anche quello relativo ad affermazioni che costituiscano mera premessa logica della statuizione in concreto adottata. Si configura, di conseguenza, acquiescenza parziale, e dunque giudicato interno, ogni qualvolta la parte interessata non proponga impugnazione avverso una statuizione che esaurisca un tema che abbia formato oggetto di discussione tra le parti” (cfr. Cass. 34596/2024; in termini, tra le altre: Cass. 27204/2024; 8208/2024; 33011/2023; 4737/2022; 2041/2022; 34823/2021). pagina 9 di 12