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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12839/2024 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 06/04/1973), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. FORTUNATO LUCA;
(SASSARI (SS), 30/08/1974), con il patrocinio dell'avv. CP_1
CANDIOLI ALESSANDRO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Ricorso congiunto per separazione personale dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Il IG. si impegna, entro 6 mesi dalla Parte_1
omologazione, a trasferire la propria residenza;
3) Salvo quanto previsto al punto n. 4, il IG. Parte_1
si impegna, entro 6 mesi dalla omologazione, a trasferire a titolo gratuito,
libero da pegni, ipoteche e vincoli pregiudizievoli, a proprie esclusive spese,
alla figlia IG.ra il diritto di nuda proprietà Parte_2
sull'immobile sito in Roma alla Via Tor De Schiavi n. 120, int. 8 censito al
N.C.E.U. del Comune di Roma al foglio 943, part. 411, sub 13;
4) Salvo quanto previsto al punto n. 3, entro il medesimo termine, il IG.
si impegna a trasferire a titolo gratuito, libero da Parte_1
pegni, ipoteche e vincoli pregiudizievoli, a proprie esclusive spese, alla IG.ra il diritto di usufrutto sull'immobile sito in Roma alla Via Tor CP_1
De Schiavi n. 120, int. 8 censito al N.C.E.U. del Comune di Roma al foglio
943, part. 411, sub 13;
5) Il IG. corrisponderà, entro il giorno Parte_1
quindici di ogni mese, alla IG.ra , a mezzo bonifico sul conto CP_1
corrente intestato alla stessa avente iban: CP_2
[...], quale contributo al mantenimento della figlia un importo mensile di € 700,00 (euro Parte_2 settecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, oltre il 50% delle spese straordinarie in conformità a quanto previsto dal protocollo di intesa del
Tribunale e COA, previa esibizione dei giustificativi di spesa;
6) La figlia maggiorenne continuerà a richiedere Parte_2
e percepire direttamente l'assegno unico;
7) Il IG. corrisponderà, entro il giorno Parte_1
quindici di ogni mese, alla IG.ra , a mezzo bonifico sul conto CP_1
corrente intestato alla stessa avente iban CP_2
[...], quale contributo al mantenimento, un importo mensile di € 300,00 (euro trecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
8) Il sig. si farà esclusivo carico del Parte_1
pagamento dei ratei del finanziamento contratto con Banca PSA, per l'acquisto della autovettura modello Citroen C1 targa GH 359 TX che rimarrà in uso esclusivo alla IG.ra ; con la precisazione che CP_1
le spese di assicurazione, manutenzione, revisione, bollo restano a carico del
IG. . Parte_1
9) I coniugi dichiarano che hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e che, ad eccezione di quanto sopra previsto,
non hanno nulla pretendere l'uno dall'altro.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12839/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 06/04/1973) e (SASSARI
[...] CP_1
(SS), 30/08/1974) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data
13/05/2000, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 181, Parte II, Serie A03, Anno 2000, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 7/1/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi