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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/02/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
Registro generale Appello Lavoro n. 1012/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da
Dott. Giovanni Picciau Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliera est
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 328/2024 del Tribunale di Milano (est. dott.ssa Camilla Stefanizzi), promossa:
DA quale avente causa di rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Parte_1 Pt_2
Spadafora, Lorenzo Maratea ed elettivamente domiciliata in Milano, via Gonzaga n. 5 presso lo studio legale UC & AR appellante
CONTRO rappresentato e difeso dall'avv. Boris Infantino ed elettivamente CP_1
domiciliato in Piacenza, via Roma n. 48 presso lo studio del difensore appellato
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
APPELLANTE Voglia l'Ill.ma Sezione Lavoro della Corte d'Appello di Milano, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, così decidere:
IN VIA ISTRUTTORIA
- ammettere la prova testi riformando la decisione istruttoria assunta dal Tribunale di Milano, a mezzo della quale la prova testi non è stata assunta. Voglia la Corte di Appello ammettere i capi che seguono (nn. 1-14) con i testi indicati di seguito:
1. ha stipulato un rapporto contrattuale in essere con la la quale, a sua volta, Pt_2 Parte_1 ha in essere un contratto con la SDA;
è titolare degli automezzi (fra cui quelli per cui è Pt_1 causa);
1 2. in caso di danni agli automezzi, ha la facoltà di rivalersi su (si chiede Parte_1 Parte_2 che venga rammostrata al teste la documentazione);
3. il sig. opera in favore di con la qualifica di autista livello G1 e svolge le CP_1 Pt_2 funzioni di driver;
4. nel gennaio 2023 il Lavoratore, ha platealmente rappresentato il disprezzo CP_1 CP_ verso gli automezzi Ducato e Iveco Daily;
5. nel medesimo periodo, il Lavoratore ha manifestato in modo plateale che CP_1 avrebbe preferito la assegnazione di veicoli di marca Mercedes;
per effetto di questa circostanza, il sig. ha cominciato a rendere una prestazione via via sempre più negligente;
CP_1
6. nel mese di gennaio 2023, ha svolto la sua prestazione di lavoro come driver CP_1 operando in via esclusiva a bordo di due automezzi rientranti nel parco auto affidato a Pt_2 segnatamente:
- automezzo tg. FP701SC di proprietà di (numero di telaio ZCFCC35A505227512 – Daily) e Pt_2
- automezzo tg. SA di proprietà di - in sostituzione al primo fermo); Pt_1 CP_3
7. a seguito di guasti, due officine meccaniche e sono state CP_4 Controparte_5 affidatarie dei due automezzi per le riparazioni del caso;
8. all'esito della diagnostica effettuata dalle officine autorizzate e CP_4 Controparte_5 queste ultime hanno avuto modo di portare alla attenzione della Società ( ingenti danni Parte_2 ai serbatoi dei due automezzi. I danni ai serbatoi erano stati cagionati dalla presenza di impurità
e acqua al posto del carburante;
9. i danni sono stati determinati da parte delle officine cui sono stati affidati in EURO 5.312,46;
10. fatte le opportune verifiche, la Società ha concluso che il danno era da attribuire al Ricorrente, sig. , in quanto nessun altro driver aveva avuto in uso – nel periodo di CP_1 riferimento - gli automezzi;
11. nel gennaio 2023, il Lavoratore – è stato l'unico a impiegare gli automezzi danneggiati
(automezzo tg. FP701SC – numero di telaio ZCFCC35A505227512 – Daily e automezzo tg.
SA (Ducato) (in sostituzione al primo fermo); 12. nell'organizzazione di non vi è una rotazione da parte dei driver nella assegnazione Pt_2 degli automezzi che di regola sono rigidamente assegnati;
13. i tecnici (su tutti il sig. che hanno effettivamente riparato gli automezzi hanno Tes_1 potuto constatare che l'esiguo chilometraggio (pari a 1.108 km) rendeva non plausibile la riconducibilità del guasto alla difettosità del prodotto, ossia gli automezzi;
14. ha ottenuto l'esibizione della certificazione della purezza dei carburanti da parte della Pt_2 stazione di rifornimento alla quale si rivolge (Stazione AGIP/ENI - sita alla via Caorsana n. 41 in
Piacenza);
In caso di ammissione della prova per testi da parte della Corte di Appello si chiede l'audizione dei sigg.: 1) c/o Centro Riparazioni Piacentino S.p.A., via Piemonte n. 11, 29122 Testimone_2
Piacenza;
2) c/o Distributore AGIP/ENI alla via Caorsana n. 41 29122 Piacenza;
Testimone_3
3) domiciliato presso CP_6 Parte_1
4) domiciliato presso Controparte_7 Parte_1
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE in riforma della Sentenza qui gravata, resa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, GDL dott.ssa
Stefanizzi, voglia accogliere integralmente il presente appello e per l'effetto disporre la validazione della sanzione disciplinare irrogata nei confronti di con CP_1 diritto di Pt_1
a) di riottenere le somme originariamente trattenute e
2 b) di riprendere le trattenute, con restituzione in favore di (quale avente causa di Pt_1 Pt_2 delle somme che a tale titolo sono state pagate dall'Appellante; IN OGNI CASO: con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio nonché il rimborso forfettario ex art. 15 D.M. n. 585/94.
APPELLATO Piaccia alla Corte d'Appello, rigettata ogni altra istanza, respingere l'appello proposto perché infondato;
con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio del grado di appello.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.9.2024, la società quale avente causa di Parte_1 Pt_2
ha impugnato la sentenza n. 328/2024 del Tribunale di Milano che, in accoglimento del
[...]
ricorso promosso da ha dichiarato l'illegittimità della sanzione della sospensione CP_1
dal lavoro e dalla retribuzione per dieci giorni (dall'8 maggio al 19 maggio 2023) inflitta allo stesso con lettera del 22 febbraio 2023 ed ha condannato la società al versamento in favore del ricorrente della retribuzione trattenuta in relazione ai giorni di sospensione nella misura di €
795,84, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Ha conseguentemente dichiarato l'illegittimità della trattenuta a titolo risarcitorio operata dalla società con decorrenza da aprile 2023, nella misura di € 130,00 mensili ed ha condannato quest'ultima alla restituzione in favore del ricorrente di quanto trattenuto a tale titolo, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il Tribunale, premesse le seguenti circostanze:
-con lettera del 31.1.2023 la società contestava al lavoratore di aver intenzionalmente danneggiato due automezzi allo stesso affidati, sostanzialmente inserendo “impurità e acqua nel serbatoio al posto del carburante.”;
-con successiva lettera del 22.2.2023, la società, acquisite le giustificazioni del lavoratore, ammetteva l'assenza di prova circa l'intenzionalità della condotta contestata ma riteneva provata la mera colpa per una sorta di incuria nel controllo degli automezzi ed irrogava la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dall'8.5.2023 al 19.5.2023, mentre addebitava il danno, ammontante ad € 5.312,46, con trattenute sullo stipendio in quote da € 130 mensili;
tanto premesso, riteneva l'illegittimità della sanzione disciplinare perché la società, dopo aver contestato una condotta di sabotaggio, che può essere solo dolosa, nell'irrogare la sanzione aveva dedotto l'assenza di prova dell'intenzionalità.
Secondo il giudice, “La mancanza di prova dell'intenzionalità è affermazione del tutto inconsistente, posto che il fatto non può essere attribuito ad incuria.
3 In realtà, la mancanza di prova richiamata confessoriamente dalla datrice di lavoro nella lettera del 22 febbraio non può che riferirsi al fatto storico addebitato al lavoratore, ovvero l'aver contaminato il carburante presente nel serbatoio.
Il rilievo è dirimente e non appare davvero superabile. O v'è la prova che il ricorrente abbia inserito l'acqua nel serbatoio, o questa prova non è raggiunta.
In tal caso la sanzione non può essere semplicemente derubricata, perché non può essere irrogata affatto.
Il richiamo all'art. 32 CCNL risulta dunque inconferente posto che non può dirsi sussistente alcuna incuria nei comportamenti del lavoratore.
… la presenza di acqua nel carburante non può che essere rilevata in esito a una specifica analisi che chiaramente non incombe all'autista effettuare”.
Riteneva assorbiti e superati gli ulteriori rilievi mossi dalla difesa del lavoratore con particolare riferimento alla genericità della contestazione che pure riteneva evidente, “posto che il fatto storico della contaminazione del carburante viene attribuito al di fuori di alcun riferimento spazio-temporale.”.
La società con un primo motivo censura la sentenza, lamentando un errore del giudice consistito nell'aver attribuito al tema dell'elemento soggettivo nell'illecito disciplinare un'importanza che non ha, dato che secondo il CCNL l'autista è responsabile oggettivamente del danno arrecato in servizio all'automezzo e comunque il CCNL non assegna rilievo alla connotazione colposa o dolosa dell'elemento soggettivo.
Con il secondo motivo lamenta l'omessa istruttoria sulla disponibilità esclusiva dei mezzi in capo all'appellato.
Con il terzo motivo lamenta l'errore del giudice nell'aver attribuito valore confessorio alla lettera del 22.2.2023 con la quale era stata irrogata la sanzione, nella parte in cui era stata esclusa la sussistenza del fatto consistente nell'aver introdotto acqua nel carburante.
Contesta che si tratti di confessione, non avendo la stessa ad oggetto fatti ma solo una valutazione endo-procedimentale compiuta da una parte. Il giudice, comunque, ne avrebbe stravolto il significato riguardando la stessa solo l'elemento soggettivo e non il fatto sostanziale.
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello non è fondato per le ragioni di seguito esposte.
L'esame dei motivi di appello non può prescindere dall'esame del testo della lettera di contestazione disciplinare e della lettera di irrogazione della sanzione disciplinare.
La lettera di contestazione così si esprimeva:
4 “Sulla base di quanto emerso all'esito della diagnostica effettuata dalle officine autorizzate CP_4
e TO NI e PR NC (di seguito le “Officine”) la scrivente ha avuto modo di
[...]
apprendere che Lei ha provocato gravissimi danni agli automezzi a Lei affidati riportanti le targhe: tg FP701SC (oggetto di contratto di leasing); tg SA (concessa a noleggio).
Di seguito, i due mezzi saranno definiti come gli “Automezzi”.
In particolare, entrambe le Officine -all'esito delle operazioni di verifica effettuate- hanno portato alla nostra attenzione ingenti danni all'impianto di alimentazione dei due Automezzi: pompa iniezione, iniettori, filtri gasolio. I danni sono stati cagionati dalla presenza di impurità e acqua nel serbatoio al posto del carburante.
Fatte le opportune verifiche, è da escludere che quanto occorso possa essere attribuito a colpa o dolo del distributore ove di solito lei fa rifornimento e stante il fatto che abbiamo evidenza di certificazioni di purezza del carburante.
Al contrario, la responsabilità risulta integralmente da ascrivere a Lei.
Preliminarmente vale specificare che EL risulta essere stato unico affidatario degli Automezzi fino alla determinazione del danno riscontrato dalle Officine. Pare altresì significativo rilevare che altri suoi colleghi si sono rivolti al distributore da Lei impiegato per il rifornimento senza mai riportare danno alcuno ai veicoli affidati. Tale dato conforta la tesi che esonera da responsabilità il distributore.
Tanto detto, la condotta risulterebbe, quindi, ad ogni effetto, intenzionale in quanto il verificarsi del medesimo danno a carico di due distinti beni non è compatibile con la mera colpa, ma risulta, invece, indice di dolo. Tanto più che i danni sono stati preceduti da forme vistose di
CP_ insoddisfazione verso l'affidamento di automezzi a marca ed Iveco. I sigg. CP_6 CP_8
sono disponibili a confermare le Sue doglianze verso i veicoli affidati, il Parte_3
che fa supporre che sia stato Lei a sabotarli.
I danni riportati agli automezzi -a seguito dei summenzionati accadimenti- sono in corso di quantificazione e pongono un tema (per vero, gravissimo) di responsabilità di verso terze Pt_2
parti e ). Pt_1 CP_5
I danni saranno imputati alla Sua esclusiva responsabilità ed EL sarà tenuto a risarcire integralmente la Scrivente per il pregiudizio patito.
Pertanto, per quanto rappresentato, La invitiamo a fornirci le motivazioni e le opportune giustificazioni al comportamento assunto.
Nella non augurabile ipotesi che quanto rappresentato non sia sorretto da idonea giustificazione,
l'accaduto costituirebbe ragione di violazione dei principi e dei doveri di cui all'art. 32 del CCNL
5 applicato e quindi di ipotetico addebito secondo quanto previsto dall'art. 2106 del cc dell'art. 32 del CCNL applicato ed a Lei noti, oltre che a motivo di richiesta di risarcimento dei danni subiti.”.
Con lettera del 22.2.2023 la società, preso atto delle giustificazioni rese dal lavoratore, infliggeva la sanzione impugnata precisando “All'esito dell'istruttoria compiuta, la società, nonostante Lei qualifichi come “congetture” quelle a Lei mosse, da una parte, ha ritenuto confermata la sua responsabilità nella causazione del danno, ma, dall'altra, non ritiene di aver maturato una prova pienamente convincente circa l'intenzionalità della Sua condotta che per quanto precede è da qualificare come colposa e, quindi, non tale da determinare le condizioni per il licenziamento.”.
Richiamato l'art. 32 del CCNL, precisava “Ciò che è emerso si colloca perfettamente nella previsione del CCNL in quanto (al netto dell'assenza di prove decisive circa il dolo) è indubbio che Lei ha cagionato il danno con colpa (incuria) consentendo (in due casi) la contaminazione del carburante presente nel(i) serbatoi(o) degli automezzi a Lei affidati per ragioni di servizio.”
Dal confronto delle due lettere emerge in maniera evidente come la condotta sia del tutto differente nelle due missive, sia sotto l'aspetto oggettivo che sotto l'aspetto soggettivo.
Con la lettera di contestazione disciplinare è stata infatti addebitata al lavoratore una condotta commissiva, oltre che volontaria, consistita nell'aver materialmente inserito “impurità ed acqua nel serbatoio al posto del carburante”.
Invece, con la lettera di irrogazione della sanzione è stata ascritta al lavoratore una condotta omissiva e colposa, consistita nell'avere il lavoratore custodito in maniera negligente gli automezzi allo stesso affidati, non vigilando sugli stessi, tanto da consentire a terzi di contaminare il carburante.
È evidente come dette condotte si fondino su circostanze di fatto differenti -l'aver materialmente introdotto acqua ed impurità nel carburante, nel primo caso, e l'aver omesso la vigilanza e custodia sugli automezzi secondo diligenza, nel secondo caso-, con conseguente inammissibile modificazione della contestazione disciplinare ed illegittimità della sanzione comminata.
In punto di immutabilità della contestazione disciplinare, la Corte di Cassazione ha infatti precisato che “il principio di immutabilità della contestazione attiene al complesso degli elementi materiali connessi all'azione del dipendente e può dirsi violato solo ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle contestate, così da determinare una concreta menomazione del diritto di difesa dell'incolpato, e non quando il datore di lavoro proceda a un diverso apprezzamento o a una diversa qualificazione del medesimo fatto, come accade nell'ipotesi di modifica dell'elemento soggettivo dell'illecito.” (cfr. Cass. n. 11540/2020).
6 In ogni caso, pur a volere escludere una modificazione della contestazione disciplinare, manca nel caso in esame qualsiasi prova circa la condotta di incuria ascritta all'appellato e posta alla base dell'irrogata sanzione, oltre che in primis qualsiasi deduzione circa il tempo e il luogo dell'evento e soprattutto circa le modalità con le quali si sarebbe concretizzata l'incuria.
I capitoli di prova formulati dalla società nulla prevedono in proposito, essendo finalizzati a dimostrare semplicemente che gli automezzi erano stati danneggiati e che l'appellante ne era l'unico utilizzatore.
Circostanze queste del tutto neutre ai fini di una responsabilità, anche solo colposa, del lavoratore se non accompagnate dall'ulteriore prova che gli automezzi non solo erano utilizzati esclusivamente dall'appellato ma erano nella sua piena disponibilità tanto da essere dallo stesso custoditi all'esterno della società. Circostanze nemmeno dedotte dalla società.
Tra l'altro, la piena disponibilità degli automezzi o meglio il loro affidamento totale all'appellato è smentito nei fatti dalle stesse mansioni svolte dall'appellato che era stato assunto come mero autista.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione,
l'appello va respinto.
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 328/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 3.500,00 oltre spese generali ed oneri di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13 DPR n.
115/2002 e succ. mod.
Milano, 5.12.2024
La Consigliera est Il Presidente
Maria Rosaria Cuomo Giovanni Picciau
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da
Dott. Giovanni Picciau Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliera est
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 328/2024 del Tribunale di Milano (est. dott.ssa Camilla Stefanizzi), promossa:
DA quale avente causa di rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Parte_1 Pt_2
Spadafora, Lorenzo Maratea ed elettivamente domiciliata in Milano, via Gonzaga n. 5 presso lo studio legale UC & AR appellante
CONTRO rappresentato e difeso dall'avv. Boris Infantino ed elettivamente CP_1
domiciliato in Piacenza, via Roma n. 48 presso lo studio del difensore appellato
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
APPELLANTE Voglia l'Ill.ma Sezione Lavoro della Corte d'Appello di Milano, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, così decidere:
IN VIA ISTRUTTORIA
- ammettere la prova testi riformando la decisione istruttoria assunta dal Tribunale di Milano, a mezzo della quale la prova testi non è stata assunta. Voglia la Corte di Appello ammettere i capi che seguono (nn. 1-14) con i testi indicati di seguito:
1. ha stipulato un rapporto contrattuale in essere con la la quale, a sua volta, Pt_2 Parte_1 ha in essere un contratto con la SDA;
è titolare degli automezzi (fra cui quelli per cui è Pt_1 causa);
1 2. in caso di danni agli automezzi, ha la facoltà di rivalersi su (si chiede Parte_1 Parte_2 che venga rammostrata al teste la documentazione);
3. il sig. opera in favore di con la qualifica di autista livello G1 e svolge le CP_1 Pt_2 funzioni di driver;
4. nel gennaio 2023 il Lavoratore, ha platealmente rappresentato il disprezzo CP_1 CP_ verso gli automezzi Ducato e Iveco Daily;
5. nel medesimo periodo, il Lavoratore ha manifestato in modo plateale che CP_1 avrebbe preferito la assegnazione di veicoli di marca Mercedes;
per effetto di questa circostanza, il sig. ha cominciato a rendere una prestazione via via sempre più negligente;
CP_1
6. nel mese di gennaio 2023, ha svolto la sua prestazione di lavoro come driver CP_1 operando in via esclusiva a bordo di due automezzi rientranti nel parco auto affidato a Pt_2 segnatamente:
- automezzo tg. FP701SC di proprietà di (numero di telaio ZCFCC35A505227512 – Daily) e Pt_2
- automezzo tg. SA di proprietà di - in sostituzione al primo fermo); Pt_1 CP_3
7. a seguito di guasti, due officine meccaniche e sono state CP_4 Controparte_5 affidatarie dei due automezzi per le riparazioni del caso;
8. all'esito della diagnostica effettuata dalle officine autorizzate e CP_4 Controparte_5 queste ultime hanno avuto modo di portare alla attenzione della Società ( ingenti danni Parte_2 ai serbatoi dei due automezzi. I danni ai serbatoi erano stati cagionati dalla presenza di impurità
e acqua al posto del carburante;
9. i danni sono stati determinati da parte delle officine cui sono stati affidati in EURO 5.312,46;
10. fatte le opportune verifiche, la Società ha concluso che il danno era da attribuire al Ricorrente, sig. , in quanto nessun altro driver aveva avuto in uso – nel periodo di CP_1 riferimento - gli automezzi;
11. nel gennaio 2023, il Lavoratore – è stato l'unico a impiegare gli automezzi danneggiati
(automezzo tg. FP701SC – numero di telaio ZCFCC35A505227512 – Daily e automezzo tg.
SA (Ducato) (in sostituzione al primo fermo); 12. nell'organizzazione di non vi è una rotazione da parte dei driver nella assegnazione Pt_2 degli automezzi che di regola sono rigidamente assegnati;
13. i tecnici (su tutti il sig. che hanno effettivamente riparato gli automezzi hanno Tes_1 potuto constatare che l'esiguo chilometraggio (pari a 1.108 km) rendeva non plausibile la riconducibilità del guasto alla difettosità del prodotto, ossia gli automezzi;
14. ha ottenuto l'esibizione della certificazione della purezza dei carburanti da parte della Pt_2 stazione di rifornimento alla quale si rivolge (Stazione AGIP/ENI - sita alla via Caorsana n. 41 in
Piacenza);
In caso di ammissione della prova per testi da parte della Corte di Appello si chiede l'audizione dei sigg.: 1) c/o Centro Riparazioni Piacentino S.p.A., via Piemonte n. 11, 29122 Testimone_2
Piacenza;
2) c/o Distributore AGIP/ENI alla via Caorsana n. 41 29122 Piacenza;
Testimone_3
3) domiciliato presso CP_6 Parte_1
4) domiciliato presso Controparte_7 Parte_1
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE in riforma della Sentenza qui gravata, resa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, GDL dott.ssa
Stefanizzi, voglia accogliere integralmente il presente appello e per l'effetto disporre la validazione della sanzione disciplinare irrogata nei confronti di con CP_1 diritto di Pt_1
a) di riottenere le somme originariamente trattenute e
2 b) di riprendere le trattenute, con restituzione in favore di (quale avente causa di Pt_1 Pt_2 delle somme che a tale titolo sono state pagate dall'Appellante; IN OGNI CASO: con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio nonché il rimborso forfettario ex art. 15 D.M. n. 585/94.
APPELLATO Piaccia alla Corte d'Appello, rigettata ogni altra istanza, respingere l'appello proposto perché infondato;
con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio del grado di appello.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.9.2024, la società quale avente causa di Parte_1 Pt_2
ha impugnato la sentenza n. 328/2024 del Tribunale di Milano che, in accoglimento del
[...]
ricorso promosso da ha dichiarato l'illegittimità della sanzione della sospensione CP_1
dal lavoro e dalla retribuzione per dieci giorni (dall'8 maggio al 19 maggio 2023) inflitta allo stesso con lettera del 22 febbraio 2023 ed ha condannato la società al versamento in favore del ricorrente della retribuzione trattenuta in relazione ai giorni di sospensione nella misura di €
795,84, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Ha conseguentemente dichiarato l'illegittimità della trattenuta a titolo risarcitorio operata dalla società con decorrenza da aprile 2023, nella misura di € 130,00 mensili ed ha condannato quest'ultima alla restituzione in favore del ricorrente di quanto trattenuto a tale titolo, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il Tribunale, premesse le seguenti circostanze:
-con lettera del 31.1.2023 la società contestava al lavoratore di aver intenzionalmente danneggiato due automezzi allo stesso affidati, sostanzialmente inserendo “impurità e acqua nel serbatoio al posto del carburante.”;
-con successiva lettera del 22.2.2023, la società, acquisite le giustificazioni del lavoratore, ammetteva l'assenza di prova circa l'intenzionalità della condotta contestata ma riteneva provata la mera colpa per una sorta di incuria nel controllo degli automezzi ed irrogava la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dall'8.5.2023 al 19.5.2023, mentre addebitava il danno, ammontante ad € 5.312,46, con trattenute sullo stipendio in quote da € 130 mensili;
tanto premesso, riteneva l'illegittimità della sanzione disciplinare perché la società, dopo aver contestato una condotta di sabotaggio, che può essere solo dolosa, nell'irrogare la sanzione aveva dedotto l'assenza di prova dell'intenzionalità.
Secondo il giudice, “La mancanza di prova dell'intenzionalità è affermazione del tutto inconsistente, posto che il fatto non può essere attribuito ad incuria.
3 In realtà, la mancanza di prova richiamata confessoriamente dalla datrice di lavoro nella lettera del 22 febbraio non può che riferirsi al fatto storico addebitato al lavoratore, ovvero l'aver contaminato il carburante presente nel serbatoio.
Il rilievo è dirimente e non appare davvero superabile. O v'è la prova che il ricorrente abbia inserito l'acqua nel serbatoio, o questa prova non è raggiunta.
In tal caso la sanzione non può essere semplicemente derubricata, perché non può essere irrogata affatto.
Il richiamo all'art. 32 CCNL risulta dunque inconferente posto che non può dirsi sussistente alcuna incuria nei comportamenti del lavoratore.
… la presenza di acqua nel carburante non può che essere rilevata in esito a una specifica analisi che chiaramente non incombe all'autista effettuare”.
Riteneva assorbiti e superati gli ulteriori rilievi mossi dalla difesa del lavoratore con particolare riferimento alla genericità della contestazione che pure riteneva evidente, “posto che il fatto storico della contaminazione del carburante viene attribuito al di fuori di alcun riferimento spazio-temporale.”.
La società con un primo motivo censura la sentenza, lamentando un errore del giudice consistito nell'aver attribuito al tema dell'elemento soggettivo nell'illecito disciplinare un'importanza che non ha, dato che secondo il CCNL l'autista è responsabile oggettivamente del danno arrecato in servizio all'automezzo e comunque il CCNL non assegna rilievo alla connotazione colposa o dolosa dell'elemento soggettivo.
Con il secondo motivo lamenta l'omessa istruttoria sulla disponibilità esclusiva dei mezzi in capo all'appellato.
Con il terzo motivo lamenta l'errore del giudice nell'aver attribuito valore confessorio alla lettera del 22.2.2023 con la quale era stata irrogata la sanzione, nella parte in cui era stata esclusa la sussistenza del fatto consistente nell'aver introdotto acqua nel carburante.
Contesta che si tratti di confessione, non avendo la stessa ad oggetto fatti ma solo una valutazione endo-procedimentale compiuta da una parte. Il giudice, comunque, ne avrebbe stravolto il significato riguardando la stessa solo l'elemento soggettivo e non il fatto sostanziale.
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello non è fondato per le ragioni di seguito esposte.
L'esame dei motivi di appello non può prescindere dall'esame del testo della lettera di contestazione disciplinare e della lettera di irrogazione della sanzione disciplinare.
La lettera di contestazione così si esprimeva:
4 “Sulla base di quanto emerso all'esito della diagnostica effettuata dalle officine autorizzate CP_4
e TO NI e PR NC (di seguito le “Officine”) la scrivente ha avuto modo di
[...]
apprendere che Lei ha provocato gravissimi danni agli automezzi a Lei affidati riportanti le targhe: tg FP701SC (oggetto di contratto di leasing); tg SA (concessa a noleggio).
Di seguito, i due mezzi saranno definiti come gli “Automezzi”.
In particolare, entrambe le Officine -all'esito delle operazioni di verifica effettuate- hanno portato alla nostra attenzione ingenti danni all'impianto di alimentazione dei due Automezzi: pompa iniezione, iniettori, filtri gasolio. I danni sono stati cagionati dalla presenza di impurità e acqua nel serbatoio al posto del carburante.
Fatte le opportune verifiche, è da escludere che quanto occorso possa essere attribuito a colpa o dolo del distributore ove di solito lei fa rifornimento e stante il fatto che abbiamo evidenza di certificazioni di purezza del carburante.
Al contrario, la responsabilità risulta integralmente da ascrivere a Lei.
Preliminarmente vale specificare che EL risulta essere stato unico affidatario degli Automezzi fino alla determinazione del danno riscontrato dalle Officine. Pare altresì significativo rilevare che altri suoi colleghi si sono rivolti al distributore da Lei impiegato per il rifornimento senza mai riportare danno alcuno ai veicoli affidati. Tale dato conforta la tesi che esonera da responsabilità il distributore.
Tanto detto, la condotta risulterebbe, quindi, ad ogni effetto, intenzionale in quanto il verificarsi del medesimo danno a carico di due distinti beni non è compatibile con la mera colpa, ma risulta, invece, indice di dolo. Tanto più che i danni sono stati preceduti da forme vistose di
CP_ insoddisfazione verso l'affidamento di automezzi a marca ed Iveco. I sigg. CP_6 CP_8
sono disponibili a confermare le Sue doglianze verso i veicoli affidati, il Parte_3
che fa supporre che sia stato Lei a sabotarli.
I danni riportati agli automezzi -a seguito dei summenzionati accadimenti- sono in corso di quantificazione e pongono un tema (per vero, gravissimo) di responsabilità di verso terze Pt_2
parti e ). Pt_1 CP_5
I danni saranno imputati alla Sua esclusiva responsabilità ed EL sarà tenuto a risarcire integralmente la Scrivente per il pregiudizio patito.
Pertanto, per quanto rappresentato, La invitiamo a fornirci le motivazioni e le opportune giustificazioni al comportamento assunto.
Nella non augurabile ipotesi che quanto rappresentato non sia sorretto da idonea giustificazione,
l'accaduto costituirebbe ragione di violazione dei principi e dei doveri di cui all'art. 32 del CCNL
5 applicato e quindi di ipotetico addebito secondo quanto previsto dall'art. 2106 del cc dell'art. 32 del CCNL applicato ed a Lei noti, oltre che a motivo di richiesta di risarcimento dei danni subiti.”.
Con lettera del 22.2.2023 la società, preso atto delle giustificazioni rese dal lavoratore, infliggeva la sanzione impugnata precisando “All'esito dell'istruttoria compiuta, la società, nonostante Lei qualifichi come “congetture” quelle a Lei mosse, da una parte, ha ritenuto confermata la sua responsabilità nella causazione del danno, ma, dall'altra, non ritiene di aver maturato una prova pienamente convincente circa l'intenzionalità della Sua condotta che per quanto precede è da qualificare come colposa e, quindi, non tale da determinare le condizioni per il licenziamento.”.
Richiamato l'art. 32 del CCNL, precisava “Ciò che è emerso si colloca perfettamente nella previsione del CCNL in quanto (al netto dell'assenza di prove decisive circa il dolo) è indubbio che Lei ha cagionato il danno con colpa (incuria) consentendo (in due casi) la contaminazione del carburante presente nel(i) serbatoi(o) degli automezzi a Lei affidati per ragioni di servizio.”
Dal confronto delle due lettere emerge in maniera evidente come la condotta sia del tutto differente nelle due missive, sia sotto l'aspetto oggettivo che sotto l'aspetto soggettivo.
Con la lettera di contestazione disciplinare è stata infatti addebitata al lavoratore una condotta commissiva, oltre che volontaria, consistita nell'aver materialmente inserito “impurità ed acqua nel serbatoio al posto del carburante”.
Invece, con la lettera di irrogazione della sanzione è stata ascritta al lavoratore una condotta omissiva e colposa, consistita nell'avere il lavoratore custodito in maniera negligente gli automezzi allo stesso affidati, non vigilando sugli stessi, tanto da consentire a terzi di contaminare il carburante.
È evidente come dette condotte si fondino su circostanze di fatto differenti -l'aver materialmente introdotto acqua ed impurità nel carburante, nel primo caso, e l'aver omesso la vigilanza e custodia sugli automezzi secondo diligenza, nel secondo caso-, con conseguente inammissibile modificazione della contestazione disciplinare ed illegittimità della sanzione comminata.
In punto di immutabilità della contestazione disciplinare, la Corte di Cassazione ha infatti precisato che “il principio di immutabilità della contestazione attiene al complesso degli elementi materiali connessi all'azione del dipendente e può dirsi violato solo ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle contestate, così da determinare una concreta menomazione del diritto di difesa dell'incolpato, e non quando il datore di lavoro proceda a un diverso apprezzamento o a una diversa qualificazione del medesimo fatto, come accade nell'ipotesi di modifica dell'elemento soggettivo dell'illecito.” (cfr. Cass. n. 11540/2020).
6 In ogni caso, pur a volere escludere una modificazione della contestazione disciplinare, manca nel caso in esame qualsiasi prova circa la condotta di incuria ascritta all'appellato e posta alla base dell'irrogata sanzione, oltre che in primis qualsiasi deduzione circa il tempo e il luogo dell'evento e soprattutto circa le modalità con le quali si sarebbe concretizzata l'incuria.
I capitoli di prova formulati dalla società nulla prevedono in proposito, essendo finalizzati a dimostrare semplicemente che gli automezzi erano stati danneggiati e che l'appellante ne era l'unico utilizzatore.
Circostanze queste del tutto neutre ai fini di una responsabilità, anche solo colposa, del lavoratore se non accompagnate dall'ulteriore prova che gli automezzi non solo erano utilizzati esclusivamente dall'appellato ma erano nella sua piena disponibilità tanto da essere dallo stesso custoditi all'esterno della società. Circostanze nemmeno dedotte dalla società.
Tra l'altro, la piena disponibilità degli automezzi o meglio il loro affidamento totale all'appellato è smentito nei fatti dalle stesse mansioni svolte dall'appellato che era stato assunto come mero autista.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione,
l'appello va respinto.
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 328/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 3.500,00 oltre spese generali ed oneri di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13 DPR n.
115/2002 e succ. mod.
Milano, 5.12.2024
La Consigliera est Il Presidente
Maria Rosaria Cuomo Giovanni Picciau
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