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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/03/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE REL.
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1924/2021 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 9.10.2024, vertente
TRA
, (P.I. ), in persona del Sindaco e legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, alla Via Nicola Serra n. 95, presso lo studio dell'Avv. Angelo Coscarella, il quale lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
, (C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
, (C.F. , CodiceFiscale_2 Controparte_3 C.F._3
elettivamente domiciliati in Bisignano (CS), al Vico III la Motta 5, presso lo studio dall'Avv.
Carmelo Pisarro, il quale li rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATI
CONCLUSIONI:
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis: Parte_1
1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2027/2021, emessa dal Tribunale di Cosenza,
1 Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. AN NN RO nell'ambito del giudizio R.G. n. 4403/2014, pubblicata il 21.10.2021, notificata il 24.10.2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Voglia l'On.le
Tribunale adito rigettare integralmente l'atto di citazione presentato dal Sig.
[...]
per inammissibilità e manifesta infondatezza della domanda” e Parte_2 conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) disporre la rinnovazione della CTU atteso che il contenuto della espletata consulenza non ha fornito adeguate, logiche e convincenti risposte ai quesiti proposti;
4) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per , e : “…..rassegnano le Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
seguenti conclusioni:
Preliminarmente dichiarare la carenza di legittimazione passiva dei germani , CP_1
e CP_2 Controparte_3
Sempre in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'atto di gravame per i motivi esposti.
Nel merito si rassegnano le conclusioni già formulate nell'atto di costituzione che qui si riportano:
Piaccia alla Corte adita, rigettare l'appello e confermare l'impugnata sentenza in ogni sua parte”.
§1) La vicenda controversa e la sentenza di primo grado
Con atto di citazione notificato il 21.10.2014, ha convenuto in Parte_3 giudizio il dinanzi al Tribunale di Cosenza deducendo “ a causa dell'omessa Parte_1
manutenzione da parte del convenuto, il pozzetto di raccolta delle acque delle strade Pt_1
comunali è completamente tracimato provocando danni alla proprietà del convenuto per euro
126.748,00 (di cui euro 80.748,00 per la ricostruzione del muro di contenimento ed euro 46.000,00 per i danni subiti dal fabbricato)”, e chiedendo pertanto la condanna del al risarcimento Pt_1
di detti danni.
A fondamento della domanda, l'attore ha dedotto che:
➢ è proprietario di un fabbricato per civile abitazione con annessi corte e giardino, ubicato alla via Panoramica n. 47/49 di e sul confine di detta proprietà insiste un canale per Pt_1
lo smaltimento delle acque piovane provenienti dalle strade comunali;
2 ➢ nella notte tra l'11 e il 12 dicembre 2008, in seguito a intense piogge che hanno interessato la zona, si è verificata un'abbondante fuoriuscita delle acque dal pozzetto della condotta comunale posizionato in prossimità del confine della sua proprietà;
➢ per effetto di quanto sopra, il muro di contenimento, lungo 30 metri e posto al limite del giardino, è franato per circa 13 metri mentre il primo piano dell'edificio è stato invaso da una grande quantità di acqua e fango;
➢ il giorno antecedente all'accaduto, sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco per effettuare un sopralluogo al fine di verificare le cause dell'allagamento relativa a una proprietà posta a confine con quella dell'attore;
➢ in quell'occasione, con rapporto di intervento n. 9214/1 e 9214/2, i suddetti Vigili hanno accertato che l'allagamento è stato causato dalla mancanza di manutenzione del pozzetto e del canale di scolo, infatti, il pozzetto era ostruito da fogliame e vegetazione varia tanto da impedire il normale deflusso delle acque meteoriche;
➢ nonostante i ripetuti solleciti, il di solo dopo un anno ha emanato un Pt_1 Pt_1 verbale di somma urgenza per provvedere all'esecuzione dei lavori di ripristino del canale di raccolta su via Panoramica, stabilendo: 1) la demolizione e posa del nuovo pozzetto di raccolta a monte;
2) rimozione tubatura interrata del tratto a monte e a valle;
3) abbassamento livello quota canale rimozione terreno;
4) realizzazione canale a cielo aperto a monte e a valle;
5) opere di sistemazione muro in pietrame di Contenimento;
➢ tuttavia, le suddette opere non sono state realizzate e il mancato ripristino del canale di scolo e del pozzetto, ha continuato a causare continui allagamenti;
➢ di conseguenza e al fine di mettere in sicurezza la propria abitazione, ha provveduto alla ricostruzione del muro di contenimento in cemento armato, presentando una DIA unitamente alla relazione e al progetto;
➢ il costo complessivo per le realizzazioni delle suddette opere è pari a euro 126.748,00 (di cui euro 80.748,00 per la ricostruzione del muro di contenimento ed euro 46.000,00 per i danni subiti dal fabbricato).
➢ per le suddette ragioni, ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'ente comunale per tutti i danni subiti.
Incardinato il procedimento n. 4403/2014 R.G.A.C., con comparsa depositata il 13/02/2015 si è costituito in giudizio il , in persona del Sindaco pro tempore, per resistere Parte_1 all'azione e chiederne il rigetto perché infondata in fatto e in diritto.
3 Concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente, a mezzo di prova testimoniale e attraverso l'espletamento di due CTU (una a firma dell'Ing.
e l'altra a firma dell'Ing. ). Persona_1 Persona_2
In particolare, con provvedimento del 3/11/2017 il giudice ha disposto una nuova CTU e ha nominato a tal fine l'Ing. così motivando: “… essendo la relazione dell'Ing. Persona_2 Per_1 alquanto lacunosa, specie sotto il profilo dei danni lamentati dall'istante, non avendo il consulente, neppure in sede di chiarimenti, fornito risposte esaustive”.
Depositato l'elaborato peritale e i successivi chiarimenti, le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 19/03/2021 e la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con decreto del 21/10/2021, sono stati liquidati i compensi richiesti dai CTU e posti provvisoriamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Con sentenza n. 2027/2021 pubblicata il 21/10/2021, il Tribunale di Cosenza ha: 1) accolto la domanda e, per l'effetto, ha condannato il al pagamento della somma di € Parte_1
36.405,00 in favore dell'attore; 2) condannato il convenuto al rimborso delle spese processuali sostenute dall'attore, liquidate in € 786,00 per spese vive ed € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva;
3) posto definitivamente a carico di parte convenuta le spese di entrambe le CTU, liquidate con separato decreto.
In estrema sintesi, il Tribunale ha prima delineato il perimetro della vicenda evidenziando che oggetto di indagine è: 1) la verifica della correlazione o meno dei danni subiti dall'attore nella notte tra l'11 e il 12 dicembre 2008 (in particolare lo smottamento del terreno a monte, il conseguente crollo del muro di sostegno posto a valle e alle spalle dell'immobile di sua proprietà) all'inadeguatezza della condotta di scolo delle acque pubbliche e alla scarsa manutenzione del pozzetto di racconta, 2) l'eccezionalità o meno delle piogge intense abbattute sul territorio comunale.
Tuttavia, sulla base del petitum, circoscritto al solo risarcimento del danno subito, dal tema di indagine sono stati espressamente esclusi (perché trattasi di vicende successive rispetto ai fatti di causa): 1) la questione dei ritardi nella ricostruzione del muro di contenimento, 2) le asserite inadempienze del nel ripristino della condotta di scolo e del pozzetto. Parte_1
Precisato quanto sopra, il giudice di prime cure ha inquadrato la vicenda nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. e ha brevemente richiamato le regole dettate in materia di onere probatorio.
4 Si è, poi, soffermato sull'esame della portata eccezionale dell'evento atmosferico, verificatosi nella notte tra l'11 e il 12 dicembre 2008, e sulla possibilità o meno che esso possa assurgere a caso fortuito. Sulla base del complessivo compendio probatorio ha ritenuto, però, di condividere le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU, dott.ssa , in base alle quali più fattori Persona_2
avrebbero causato lo smottamento per cui è causa e nello specifico: 1) eccezionali eventi piovosi verificatisi nel territorio calabrese nel mese di dicembre 2008, 2) la scarsa manutenzione del canale di scolo e del pozzetto di raccolta delle acque piovane posti a monte del fabbricato.
Il giudice di prime cure ha successivamente dato atto della circostanza per cui l'inadeguatezza del pozzetto di cemento sia stata confermata anche in sede di espletamento della prova testimoniale.
In particolare, il teste ha riferito che la causa dell'allagamento “è stato Testimone_1
individuato in un intasamento di un pozzetto di cemento posto sopra il terreno che non permetteva all'acqua piovana di defluire lungo la tubazione collegata. Il pozzetto era completamento ostruito da rami, foglie e detriti. L'acqua a causa dell'occlusione del pozzetto defluiva lungo il pendio e raggiungeva le abitazioni”. Il teste volontario dei VVFF, ha ulteriormente Testimone_2 confermato che la causa dell'allagamento è dovuta “all'intasamento di un pozzetto di cemento posto a monte…a causa dell'occlusione riversava le acque sul costone sovrastante il fabbricato per cui è causa”. Mentre (teste di parte attrice), sul punto ha dichiarato che: “a Testimone_3
monte ci sta un pozzetto di smaltimento della condotta pubblica e questo pozzetto, posso dire, che
è spesso occluso e molte volte lo pulisco io stesso, avendo paura che la condotta di cui si parla possa tracimare bella mia proprietà. Anche perché è già successo altre volte che sono dovuto intervenire proprio perché la mia proprietà era stata invasa dalle acque tracimate dalla condotta.
Il pozzetto di cui parlo è aperto ed è privo di qualsiasi copertura protezione, come tutte le condotte… per quanto riguarda la pulizia e la manutenzione del pozzetto e della condotta, il non vi provvedeva ed io ho sempre avuto problemi in tal senso”. Pt_1
Infine, è stato evidenziato che, per costante giurisprudenza di legittimità, un eccezionale nubifragio non può escludere la responsabilità della p.a. nel caso in cui, come quello in esame, è stata accertata un'omessa manutenzione nel sistema di smaltimento delle acque piovane. In particolare, proprio perché non è emersa la prova che la causa dello smottamento del terreno e del crollo del muro in pietrame sia la conseguenza di un elemento esterno (la calamità naturale) tale da avere autonoma ed esclusiva incidenza causale, il Tribunale ha ritenuto che, secondo la regola del “più probabile che non”, il danno lamentato sia da ricollegare causalmente al canale di scolo e al pozzetto oggetto di custodia dell'ente comunale.
5 In relazione al quantum debeatur, il Tribunale ha condiviso la quantificazione operata dal consulente in ordine ai criteri e ai metodi adottati nella determinazione del danno ma limitatamente alla sola porzione di muro crollato in conseguenza dello smottamento, non essendo emersi elementi che hanno indotto a ritenere che la restante parte non investita dallo smottamento del terrapieno fosse necessariamente da demolire.
§ 2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
2.1. Avverso la detta sentenza, notificata il 24/10/2021, il , in persona del Parte_1
Sindaco pro tempore, ha proposto appello e contestuale istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza con atto di citazione notificato a mezzo pec il 23/11/2021 affidandolo ai motivi che si esamineranno.
Radicatosi il contraddittorio, in data 31/01/2022 si è costituito in giudizio Parte_2
per resistere al gravame e chiederne il rigetto.
[...]
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23/03/2022, con provvedimento del
29/03/2022 il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e ha rinviato la causa all'udienza del 10/01/2024, poi rinviata d'ufficio al 14/02/2024, per la precisazione delle conclusioni.
In data 26/01/2024, l'Avv. Carmelo Pisarro ha dato atto del decesso del proprio assistito,
[...]
avvenuto il 13/08/2022 e ha chiesto l'interruzione del giudizio. Parte_2
Con provvedimento depositato il 22/02/2024, la Corte ha dichiarato l'interruzione del giudizio.
Con ricorso depositato l'8/03/2024, il , in persona del Sindaco pro tempore, ha Parte_1
provveduto alla riassunzione del giudizio citando , e Controparte_1 Controparte_2
, quali eredi di Controparte_3 Parte_2
Con comparsa depositata il 19/06/2024, si sono costituiti in giudizio i germani CP_1
e In via preliminare, essi hanno eccepito il
[...] Controparte_2 Controparte_3 difetto di legittimazione passiva in quanto erede legittima dell'appellato è da considerarsi solo madre degli esponenti e sorella del defunto Controparte_4 Parte_2
deceduto senza lasciare eredi in linea retta ma solo collaterali.
All'udienza del 10/07/2024, il Collegio ha rilevato che: 1) gli appellati, rispetto ai quali peraltro non vi è stata allegata la prova della notifica della riassunzione, hanno negato la propria legittimazione passiva;
2) il ha dedotto l'esistenza nei loro confronti di una Parte_1
delazione testamentaria che non risulta, però, documentata;
3) è necessario che l'ente appellante documenti la qualità di eredi degli appellati mediante deposito di idonea documentazione tale non essendo la certificazione dell'Agenzia delle Entrate.
6 Di conseguenza, è stato ordinato al Comune di di documentare, mediante produzione della Pt_1
scheda testamentaria o di altra idonea documentazione, la qualità di eredi di Parte_2
dei soggetti evocati in giudizio. Per consentire siffatto adempimento, la causa è stata
[...]
rinviata all'udienza del 9/10/2024.
Con le note di trattazione scritta depositate in data 7/10/2024, i germani hanno insistito CP_1 nell'eccezione sul difetto di legittimazione passiva.
Con le note di trattazione scritta depositate in data 8/10/2024, l'appellante ha impugnato e contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito nella comparsa di costituzione a seguito di riassunzione del processo interrotto e ai fini della prova della qualità di eredi dei convenuti ha allegato: 1) una successione telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate e le schede anagrafiche, 2) n. 2 visure storiche di immobili.
All'udienza del 9/10/2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, con provvedimento del 15/10/2024 depositato il 17/10/2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti in causa non hanno depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica.
2.2.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dagli appellati. Detta eccezione deve ritenersi superata alla luce della ulteriore documentazione prodotta dal comune di a seguito dell'ordinanza della Corte del 10 luglio 2024 e in particolare le Pt_1 visure per immobile dalle quali risulta l'attuale intestazione in capo a , Controparte_1
e degli immobili siti nel comune di cui si riferisce la domanda di CP_2 CP_3 Pt_1
risarcimento: nella visura viene espressamente indicato che l'attuale intestazione deriva da successione testamentaria di . Detta documentazione, peraltro, non è stata in Parte_2
alcun modo contestata dagli eredi che non hanno ritenuto neanche di fornire alcuna CP_1
ragionevole spiegazione alle risultanze della medesima che, allo stato, deve quindi ritenere che attesti che vi sia stata nei confronti dei una delazione testamentaria e che essi, con la CP_1 richiesta di voltura degli immobili, l'abbiano tacitamente accettata ( cfr. sul pruno Cass
10796/2009)
Con un unico motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza per “violazione dell'art.
2051 c.c.” e “violazione dell'art. 116 c.p.c.”.
7 In particolare, in relazione alla violazione dell'art. 116 c.p.c., lamenta il che il Parte_1
giudice di prime cure recependo le conclusioni della seconda CTU ha, comunque, errato nella valutazione delle risultanze della prova testimoniale e della documentazione versata in atti.
In primo luogo, partendo proprio dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, non è emersa alcuna effettiva dimensione dello smottamento per cui è causa.
Infatti, è stato il teste di parte attrice, (il Caposquadra dei Vigili del Fuoco Testimone_1 intervenuti tra la notte dell'11 e del 12 dicembre 2008), ad aver riferito che non vi sono stati smottamenti. Mentre, il progettista e direttore dei lavori incaricato da Parte_2
Ing. non ha fornito una quantificazione delle dimensioni dello
[...] Persona_3
smottamento e ha semplicemente dichiarato che il tipo di muro è stato scelto per consentire a di collegare il primo piano dell'abitazione al terreno retrostante. Parte_2
Inoltre, l'erroneità della sentenza gravata discenderebbe, anche dalla circostanza per cui, in realtà, non risultano provati in nessun modo i danni lamentati dall'attore.
Tale lacuna, non risulta colmata né in sede di espletamento della prova testimoniale e né alla luce delle conclusioni della CTU a firma dell'Ing. , perché quando è stato incardinato il Persona_2 giudizio di primo grado (a sei anni dall'evento) aveva già iniziato i lavori nella Parte_2
sua proprietà e lo stato dei luoghi risultava irrimediabilmente variato e “ampiamente rimaneggiato”.
Inoltre, il giudice di prime cure non ha considerato che dalla produzione documentale e dall'escussione dei testi è emerso che la costruzione del muro in cemento armato, dalle considerevoli dimensioni, era finalizzata alla realizzazione di una passerella in modo da collegare il primo piano dell'abitazione al terreno.
A comprovare ulteriormente l'assenza di prova sui danni lamentati, secondo l'appellante, vi è la circostanza per cui non risultano in atti delle fotografie che riproducono lo stato dei luoghi nell'immediatezza dell'evento pregiudizievole ma vi sono solo quelle rappresentanti il canale di scolo comunale, scattate verosimilmente a distanza di anni.
Il motivo è complessivamente fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito evidenziate.
Deve qui in primo luogo osservarsi che benchè la prova orale richiesta dall'attore con molti testi vertesse specificamente sul collegamento tra le condizioni del fosso di scolo delle acque, e i danni che l'attore in primo grado ha sostenuto essergli derivati dalla tracimazione di quel fosso avvenuta nel dicembre 2008, in realtà la maggio parte dei testi è stata escussa su fatti successivi a quelli che si assume avvenuti nel dicembre del 2008 e su circostanze neanche capitolate. In particolare i testi
, , hanno solo Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7
8 riconosciuto le fatture che gli sono state mostrate e riferito sui lavori eseguiti sull'immobile dell'attore a distanza di molto tempo dal verificarsi del preteso sinistro. Quanto ai testi vigili del fuoco e essi hanno riferito esclusivamente in merito all'intervento di cui al Tes_1 CP_1 verbale in atti che è pacificamente avvenuto presso l'immobile di un soggetto diverso e, nella prospettazione di parte attrice, il giorno prima il verificarsi dell'evento. Tutto quello che i vigili hanno riferito riguarda quindi l'intervento di cui al verbale 9214 effettuato l'11 dicembre 2008 su richiesta e presso l'immobile di tale Da quel verbale e dalle deposizioni rese in Persona_4
udienza dai vigili intervenuti non è possibile ricavare alcun elemento utile in ordine agli eventuali danni subiti dall'immobile di Parte_2
Della derivazione del crollo del muro ( ma non degli altri danni ) della proprietà dal Parte_2
cattivo stato di manutenzione del fosso di scolo ha riferito il teste ma dalla sua Tes_3
deposizione non è dato evincere in alcun modo quali fossero le caratteristiche del muro, le dimensioni e lo stato di conservazione onde non è possibile ricostruire in termini di certezza né
l'an né il quantum del danno eventualmente derivato da quel crollo. Pacifico, peraltro, è che il muro originariamente presente sul fondo dell'attore era un semplice muro in pietrame, mentre quello che fu poi eretto in sostituzione fu un muro in cemento armato: è evidente che anche ove fosse stata raggiunta la prova che il crollo del muro fosse dipeso dal fatto del comune, all'attore sarebbe spettato al più il rimborso delle spese per la ricostruzione di un muro con le stesse caratteristiche di quello crollato e limitatamente alla lunghezza del fronte del crollo che lo stesso consulente ha individuato in soli 13 metri a fronte dei 30 poi realizzati, per scelta autonoma da
Va qui anche evidenziato che dalla stessa documentazione di parte attrice e, in Parte_2
particolare dalla relazione geologica, emerge che la scelta di realizzare il muro in cemento armato e con fondamenta è dipesa dalla costatazione della inidoneità allo scopo di contenimento di un muro privo di fondamenta: da tanto è possibile ragionevolmente desumere che il crollo del muro preesistente fu almeno in parte dovuto alle sue intrinseche insufficienti caratteristiche costruttive.
Quanto poi agli ulteriori pregiudizi lamentati all'interno del fabbricato deve registrarsi la stessa radicale mancanza di prova in ordine alla loro esistenza e, soprattutto, rispetto alla loro derivazione causale dall'allagamento derivante dal fosso di scolo comunale. In realtà sia la prima che la seconda consulenza tecnica d'ufficio descrivono il fabbricato di cui si discute come caratterizzato da un generale stato di abbandono e di pessima conservazione, con consequenziale impossibilità di distinguere nell'ambito del generale stato di degrado, i segni eventualmente derivanti dall'evento qui denunciato.
9 Tutte tali circostanze, per la verità, erano state correttamente evidenziate nella prima relazione di consulenza tecnica redatta in primo grado, le cui conclusioni sono state tuttavia ritenute insufficienti dal Tribunale che ha così disposto una seconda consulenza tecnica d'ufficio. La seconda consulenza effettuata a distanza di molti anni dal verificarsi del presunto smottamento e allagamento, non è in grado di fornire alcun elemento di certezza in ordine alla derivazione alla natura dei danni e alla loro derivazione causale dallo stato di manutenzione del fosso di scolo e del relativo pozzetto: la ricostruzione operata dal ctu, sebbene questi affermi di averla fondata su un rigoroso studio degli atti, appare, al contrario, assolutamente ipotetica e completamente sganciata da obiettive evidenze probatorie;
mentre il primo consulente aveva dato atto della completa mancanza di documentazione fotografica relativa al momento del sinistro, nella seconda relazione di consulenza tecnica con il titolo “ situazione all'epoca dello smottamento franoso” vengono allegate tre fotografie di cui il consulente non spiega l'origine e che appaiono assi poco rappresentative dello stati dei luoghi anche per la pessima qualità della riproduzione. Deve peraltro darsi atto che nella stessa produzione di parte attrice erano presenti delle foto che raffiguravano esclusivamente le condizioni del fosso di scolo mentre mancava completamente la rappresentazione dello stato del terreno e del fabbricato. La ricostruzione causale del consulente appare, pertanto, frutto di deduzioni logiche fondate sull'asserzioni della parte attrice e sulla interlocuzione svoltasi tra l'attore e il comune ma non suffragata, si ripete, da alcuna evidenza probatoria.
Alla luce di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere integralmente riformata e la domanda attrice rigettata.
2.3. Le spese processuali
La considerazione del particolare contesto in cui si inserisce la presente controversia, caratterizzato dalla conclamata esistenza di fenomeni di dissesto derivati dalle abbandonati precipitazioni, da una complessa interlocuzione stragiudiziale con il comune che abbia potuto fondare il ragionevole affidamento sul diritto al ristoro da parte dell'attore e quindi giustificare la sua iniziativa giudiziaria, giustifica la compensazione tra le parti in misura della metà delle spese di lite che, per il resto, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Deve darsi atto che dalla nota di iscrizione a ruolo emerge il mancato pagamento del contributo unificato da parte dell'appellante.
In ragione della disposta compensazione parziale delle spese di lite detto contributo andrà recuperato nella misura del 50% nei confronti di ciascuna parte.
Vanno infine poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno le spese di ctu già liquidate come da decreti in atti.
10
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
e avverso la sentenza n. 2027/2021 Controparte_2 Controparte_3
del Tribunale di Cosenza pubblicata il 21/10/2021, così provvede: in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda risarcitoria proposta da;
Parte_2
condanna , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
al pagamento delle spese di lite che, già compensate della metà, liquida per il
[...] primo grado in € 3.808 per compensi e per il secondo grado in € 4.995 per compensi di avvocato;
pone a carico di entrambe le parti nella misura del 50% il contributo unificato non versato al momento dell'iscrizione a ruolo.
Così deciso il 19 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Silvana Ferriero dott.ssa Carmela Ruberto
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE REL.
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1924/2021 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 9.10.2024, vertente
TRA
, (P.I. ), in persona del Sindaco e legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, alla Via Nicola Serra n. 95, presso lo studio dell'Avv. Angelo Coscarella, il quale lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
, (C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
, (C.F. , CodiceFiscale_2 Controparte_3 C.F._3
elettivamente domiciliati in Bisignano (CS), al Vico III la Motta 5, presso lo studio dall'Avv.
Carmelo Pisarro, il quale li rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATI
CONCLUSIONI:
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis: Parte_1
1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2027/2021, emessa dal Tribunale di Cosenza,
1 Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. AN NN RO nell'ambito del giudizio R.G. n. 4403/2014, pubblicata il 21.10.2021, notificata il 24.10.2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Voglia l'On.le
Tribunale adito rigettare integralmente l'atto di citazione presentato dal Sig.
[...]
per inammissibilità e manifesta infondatezza della domanda” e Parte_2 conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) disporre la rinnovazione della CTU atteso che il contenuto della espletata consulenza non ha fornito adeguate, logiche e convincenti risposte ai quesiti proposti;
4) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per , e : “…..rassegnano le Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
seguenti conclusioni:
Preliminarmente dichiarare la carenza di legittimazione passiva dei germani , CP_1
e CP_2 Controparte_3
Sempre in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'atto di gravame per i motivi esposti.
Nel merito si rassegnano le conclusioni già formulate nell'atto di costituzione che qui si riportano:
Piaccia alla Corte adita, rigettare l'appello e confermare l'impugnata sentenza in ogni sua parte”.
§1) La vicenda controversa e la sentenza di primo grado
Con atto di citazione notificato il 21.10.2014, ha convenuto in Parte_3 giudizio il dinanzi al Tribunale di Cosenza deducendo “ a causa dell'omessa Parte_1
manutenzione da parte del convenuto, il pozzetto di raccolta delle acque delle strade Pt_1
comunali è completamente tracimato provocando danni alla proprietà del convenuto per euro
126.748,00 (di cui euro 80.748,00 per la ricostruzione del muro di contenimento ed euro 46.000,00 per i danni subiti dal fabbricato)”, e chiedendo pertanto la condanna del al risarcimento Pt_1
di detti danni.
A fondamento della domanda, l'attore ha dedotto che:
➢ è proprietario di un fabbricato per civile abitazione con annessi corte e giardino, ubicato alla via Panoramica n. 47/49 di e sul confine di detta proprietà insiste un canale per Pt_1
lo smaltimento delle acque piovane provenienti dalle strade comunali;
2 ➢ nella notte tra l'11 e il 12 dicembre 2008, in seguito a intense piogge che hanno interessato la zona, si è verificata un'abbondante fuoriuscita delle acque dal pozzetto della condotta comunale posizionato in prossimità del confine della sua proprietà;
➢ per effetto di quanto sopra, il muro di contenimento, lungo 30 metri e posto al limite del giardino, è franato per circa 13 metri mentre il primo piano dell'edificio è stato invaso da una grande quantità di acqua e fango;
➢ il giorno antecedente all'accaduto, sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco per effettuare un sopralluogo al fine di verificare le cause dell'allagamento relativa a una proprietà posta a confine con quella dell'attore;
➢ in quell'occasione, con rapporto di intervento n. 9214/1 e 9214/2, i suddetti Vigili hanno accertato che l'allagamento è stato causato dalla mancanza di manutenzione del pozzetto e del canale di scolo, infatti, il pozzetto era ostruito da fogliame e vegetazione varia tanto da impedire il normale deflusso delle acque meteoriche;
➢ nonostante i ripetuti solleciti, il di solo dopo un anno ha emanato un Pt_1 Pt_1 verbale di somma urgenza per provvedere all'esecuzione dei lavori di ripristino del canale di raccolta su via Panoramica, stabilendo: 1) la demolizione e posa del nuovo pozzetto di raccolta a monte;
2) rimozione tubatura interrata del tratto a monte e a valle;
3) abbassamento livello quota canale rimozione terreno;
4) realizzazione canale a cielo aperto a monte e a valle;
5) opere di sistemazione muro in pietrame di Contenimento;
➢ tuttavia, le suddette opere non sono state realizzate e il mancato ripristino del canale di scolo e del pozzetto, ha continuato a causare continui allagamenti;
➢ di conseguenza e al fine di mettere in sicurezza la propria abitazione, ha provveduto alla ricostruzione del muro di contenimento in cemento armato, presentando una DIA unitamente alla relazione e al progetto;
➢ il costo complessivo per le realizzazioni delle suddette opere è pari a euro 126.748,00 (di cui euro 80.748,00 per la ricostruzione del muro di contenimento ed euro 46.000,00 per i danni subiti dal fabbricato).
➢ per le suddette ragioni, ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'ente comunale per tutti i danni subiti.
Incardinato il procedimento n. 4403/2014 R.G.A.C., con comparsa depositata il 13/02/2015 si è costituito in giudizio il , in persona del Sindaco pro tempore, per resistere Parte_1 all'azione e chiederne il rigetto perché infondata in fatto e in diritto.
3 Concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente, a mezzo di prova testimoniale e attraverso l'espletamento di due CTU (una a firma dell'Ing.
e l'altra a firma dell'Ing. ). Persona_1 Persona_2
In particolare, con provvedimento del 3/11/2017 il giudice ha disposto una nuova CTU e ha nominato a tal fine l'Ing. così motivando: “… essendo la relazione dell'Ing. Persona_2 Per_1 alquanto lacunosa, specie sotto il profilo dei danni lamentati dall'istante, non avendo il consulente, neppure in sede di chiarimenti, fornito risposte esaustive”.
Depositato l'elaborato peritale e i successivi chiarimenti, le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 19/03/2021 e la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con decreto del 21/10/2021, sono stati liquidati i compensi richiesti dai CTU e posti provvisoriamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Con sentenza n. 2027/2021 pubblicata il 21/10/2021, il Tribunale di Cosenza ha: 1) accolto la domanda e, per l'effetto, ha condannato il al pagamento della somma di € Parte_1
36.405,00 in favore dell'attore; 2) condannato il convenuto al rimborso delle spese processuali sostenute dall'attore, liquidate in € 786,00 per spese vive ed € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva;
3) posto definitivamente a carico di parte convenuta le spese di entrambe le CTU, liquidate con separato decreto.
In estrema sintesi, il Tribunale ha prima delineato il perimetro della vicenda evidenziando che oggetto di indagine è: 1) la verifica della correlazione o meno dei danni subiti dall'attore nella notte tra l'11 e il 12 dicembre 2008 (in particolare lo smottamento del terreno a monte, il conseguente crollo del muro di sostegno posto a valle e alle spalle dell'immobile di sua proprietà) all'inadeguatezza della condotta di scolo delle acque pubbliche e alla scarsa manutenzione del pozzetto di racconta, 2) l'eccezionalità o meno delle piogge intense abbattute sul territorio comunale.
Tuttavia, sulla base del petitum, circoscritto al solo risarcimento del danno subito, dal tema di indagine sono stati espressamente esclusi (perché trattasi di vicende successive rispetto ai fatti di causa): 1) la questione dei ritardi nella ricostruzione del muro di contenimento, 2) le asserite inadempienze del nel ripristino della condotta di scolo e del pozzetto. Parte_1
Precisato quanto sopra, il giudice di prime cure ha inquadrato la vicenda nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. e ha brevemente richiamato le regole dettate in materia di onere probatorio.
4 Si è, poi, soffermato sull'esame della portata eccezionale dell'evento atmosferico, verificatosi nella notte tra l'11 e il 12 dicembre 2008, e sulla possibilità o meno che esso possa assurgere a caso fortuito. Sulla base del complessivo compendio probatorio ha ritenuto, però, di condividere le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU, dott.ssa , in base alle quali più fattori Persona_2
avrebbero causato lo smottamento per cui è causa e nello specifico: 1) eccezionali eventi piovosi verificatisi nel territorio calabrese nel mese di dicembre 2008, 2) la scarsa manutenzione del canale di scolo e del pozzetto di raccolta delle acque piovane posti a monte del fabbricato.
Il giudice di prime cure ha successivamente dato atto della circostanza per cui l'inadeguatezza del pozzetto di cemento sia stata confermata anche in sede di espletamento della prova testimoniale.
In particolare, il teste ha riferito che la causa dell'allagamento “è stato Testimone_1
individuato in un intasamento di un pozzetto di cemento posto sopra il terreno che non permetteva all'acqua piovana di defluire lungo la tubazione collegata. Il pozzetto era completamento ostruito da rami, foglie e detriti. L'acqua a causa dell'occlusione del pozzetto defluiva lungo il pendio e raggiungeva le abitazioni”. Il teste volontario dei VVFF, ha ulteriormente Testimone_2 confermato che la causa dell'allagamento è dovuta “all'intasamento di un pozzetto di cemento posto a monte…a causa dell'occlusione riversava le acque sul costone sovrastante il fabbricato per cui è causa”. Mentre (teste di parte attrice), sul punto ha dichiarato che: “a Testimone_3
monte ci sta un pozzetto di smaltimento della condotta pubblica e questo pozzetto, posso dire, che
è spesso occluso e molte volte lo pulisco io stesso, avendo paura che la condotta di cui si parla possa tracimare bella mia proprietà. Anche perché è già successo altre volte che sono dovuto intervenire proprio perché la mia proprietà era stata invasa dalle acque tracimate dalla condotta.
Il pozzetto di cui parlo è aperto ed è privo di qualsiasi copertura protezione, come tutte le condotte… per quanto riguarda la pulizia e la manutenzione del pozzetto e della condotta, il non vi provvedeva ed io ho sempre avuto problemi in tal senso”. Pt_1
Infine, è stato evidenziato che, per costante giurisprudenza di legittimità, un eccezionale nubifragio non può escludere la responsabilità della p.a. nel caso in cui, come quello in esame, è stata accertata un'omessa manutenzione nel sistema di smaltimento delle acque piovane. In particolare, proprio perché non è emersa la prova che la causa dello smottamento del terreno e del crollo del muro in pietrame sia la conseguenza di un elemento esterno (la calamità naturale) tale da avere autonoma ed esclusiva incidenza causale, il Tribunale ha ritenuto che, secondo la regola del “più probabile che non”, il danno lamentato sia da ricollegare causalmente al canale di scolo e al pozzetto oggetto di custodia dell'ente comunale.
5 In relazione al quantum debeatur, il Tribunale ha condiviso la quantificazione operata dal consulente in ordine ai criteri e ai metodi adottati nella determinazione del danno ma limitatamente alla sola porzione di muro crollato in conseguenza dello smottamento, non essendo emersi elementi che hanno indotto a ritenere che la restante parte non investita dallo smottamento del terrapieno fosse necessariamente da demolire.
§ 2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
2.1. Avverso la detta sentenza, notificata il 24/10/2021, il , in persona del Parte_1
Sindaco pro tempore, ha proposto appello e contestuale istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza con atto di citazione notificato a mezzo pec il 23/11/2021 affidandolo ai motivi che si esamineranno.
Radicatosi il contraddittorio, in data 31/01/2022 si è costituito in giudizio Parte_2
per resistere al gravame e chiederne il rigetto.
[...]
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23/03/2022, con provvedimento del
29/03/2022 il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e ha rinviato la causa all'udienza del 10/01/2024, poi rinviata d'ufficio al 14/02/2024, per la precisazione delle conclusioni.
In data 26/01/2024, l'Avv. Carmelo Pisarro ha dato atto del decesso del proprio assistito,
[...]
avvenuto il 13/08/2022 e ha chiesto l'interruzione del giudizio. Parte_2
Con provvedimento depositato il 22/02/2024, la Corte ha dichiarato l'interruzione del giudizio.
Con ricorso depositato l'8/03/2024, il , in persona del Sindaco pro tempore, ha Parte_1
provveduto alla riassunzione del giudizio citando , e Controparte_1 Controparte_2
, quali eredi di Controparte_3 Parte_2
Con comparsa depositata il 19/06/2024, si sono costituiti in giudizio i germani CP_1
e In via preliminare, essi hanno eccepito il
[...] Controparte_2 Controparte_3 difetto di legittimazione passiva in quanto erede legittima dell'appellato è da considerarsi solo madre degli esponenti e sorella del defunto Controparte_4 Parte_2
deceduto senza lasciare eredi in linea retta ma solo collaterali.
All'udienza del 10/07/2024, il Collegio ha rilevato che: 1) gli appellati, rispetto ai quali peraltro non vi è stata allegata la prova della notifica della riassunzione, hanno negato la propria legittimazione passiva;
2) il ha dedotto l'esistenza nei loro confronti di una Parte_1
delazione testamentaria che non risulta, però, documentata;
3) è necessario che l'ente appellante documenti la qualità di eredi degli appellati mediante deposito di idonea documentazione tale non essendo la certificazione dell'Agenzia delle Entrate.
6 Di conseguenza, è stato ordinato al Comune di di documentare, mediante produzione della Pt_1
scheda testamentaria o di altra idonea documentazione, la qualità di eredi di Parte_2
dei soggetti evocati in giudizio. Per consentire siffatto adempimento, la causa è stata
[...]
rinviata all'udienza del 9/10/2024.
Con le note di trattazione scritta depositate in data 7/10/2024, i germani hanno insistito CP_1 nell'eccezione sul difetto di legittimazione passiva.
Con le note di trattazione scritta depositate in data 8/10/2024, l'appellante ha impugnato e contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito nella comparsa di costituzione a seguito di riassunzione del processo interrotto e ai fini della prova della qualità di eredi dei convenuti ha allegato: 1) una successione telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate e le schede anagrafiche, 2) n. 2 visure storiche di immobili.
All'udienza del 9/10/2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, con provvedimento del 15/10/2024 depositato il 17/10/2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti in causa non hanno depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica.
2.2.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dagli appellati. Detta eccezione deve ritenersi superata alla luce della ulteriore documentazione prodotta dal comune di a seguito dell'ordinanza della Corte del 10 luglio 2024 e in particolare le Pt_1 visure per immobile dalle quali risulta l'attuale intestazione in capo a , Controparte_1
e degli immobili siti nel comune di cui si riferisce la domanda di CP_2 CP_3 Pt_1
risarcimento: nella visura viene espressamente indicato che l'attuale intestazione deriva da successione testamentaria di . Detta documentazione, peraltro, non è stata in Parte_2
alcun modo contestata dagli eredi che non hanno ritenuto neanche di fornire alcuna CP_1
ragionevole spiegazione alle risultanze della medesima che, allo stato, deve quindi ritenere che attesti che vi sia stata nei confronti dei una delazione testamentaria e che essi, con la CP_1 richiesta di voltura degli immobili, l'abbiano tacitamente accettata ( cfr. sul pruno Cass
10796/2009)
Con un unico motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza per “violazione dell'art.
2051 c.c.” e “violazione dell'art. 116 c.p.c.”.
7 In particolare, in relazione alla violazione dell'art. 116 c.p.c., lamenta il che il Parte_1
giudice di prime cure recependo le conclusioni della seconda CTU ha, comunque, errato nella valutazione delle risultanze della prova testimoniale e della documentazione versata in atti.
In primo luogo, partendo proprio dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, non è emersa alcuna effettiva dimensione dello smottamento per cui è causa.
Infatti, è stato il teste di parte attrice, (il Caposquadra dei Vigili del Fuoco Testimone_1 intervenuti tra la notte dell'11 e del 12 dicembre 2008), ad aver riferito che non vi sono stati smottamenti. Mentre, il progettista e direttore dei lavori incaricato da Parte_2
Ing. non ha fornito una quantificazione delle dimensioni dello
[...] Persona_3
smottamento e ha semplicemente dichiarato che il tipo di muro è stato scelto per consentire a di collegare il primo piano dell'abitazione al terreno retrostante. Parte_2
Inoltre, l'erroneità della sentenza gravata discenderebbe, anche dalla circostanza per cui, in realtà, non risultano provati in nessun modo i danni lamentati dall'attore.
Tale lacuna, non risulta colmata né in sede di espletamento della prova testimoniale e né alla luce delle conclusioni della CTU a firma dell'Ing. , perché quando è stato incardinato il Persona_2 giudizio di primo grado (a sei anni dall'evento) aveva già iniziato i lavori nella Parte_2
sua proprietà e lo stato dei luoghi risultava irrimediabilmente variato e “ampiamente rimaneggiato”.
Inoltre, il giudice di prime cure non ha considerato che dalla produzione documentale e dall'escussione dei testi è emerso che la costruzione del muro in cemento armato, dalle considerevoli dimensioni, era finalizzata alla realizzazione di una passerella in modo da collegare il primo piano dell'abitazione al terreno.
A comprovare ulteriormente l'assenza di prova sui danni lamentati, secondo l'appellante, vi è la circostanza per cui non risultano in atti delle fotografie che riproducono lo stato dei luoghi nell'immediatezza dell'evento pregiudizievole ma vi sono solo quelle rappresentanti il canale di scolo comunale, scattate verosimilmente a distanza di anni.
Il motivo è complessivamente fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito evidenziate.
Deve qui in primo luogo osservarsi che benchè la prova orale richiesta dall'attore con molti testi vertesse specificamente sul collegamento tra le condizioni del fosso di scolo delle acque, e i danni che l'attore in primo grado ha sostenuto essergli derivati dalla tracimazione di quel fosso avvenuta nel dicembre 2008, in realtà la maggio parte dei testi è stata escussa su fatti successivi a quelli che si assume avvenuti nel dicembre del 2008 e su circostanze neanche capitolate. In particolare i testi
, , hanno solo Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7
8 riconosciuto le fatture che gli sono state mostrate e riferito sui lavori eseguiti sull'immobile dell'attore a distanza di molto tempo dal verificarsi del preteso sinistro. Quanto ai testi vigili del fuoco e essi hanno riferito esclusivamente in merito all'intervento di cui al Tes_1 CP_1 verbale in atti che è pacificamente avvenuto presso l'immobile di un soggetto diverso e, nella prospettazione di parte attrice, il giorno prima il verificarsi dell'evento. Tutto quello che i vigili hanno riferito riguarda quindi l'intervento di cui al verbale 9214 effettuato l'11 dicembre 2008 su richiesta e presso l'immobile di tale Da quel verbale e dalle deposizioni rese in Persona_4
udienza dai vigili intervenuti non è possibile ricavare alcun elemento utile in ordine agli eventuali danni subiti dall'immobile di Parte_2
Della derivazione del crollo del muro ( ma non degli altri danni ) della proprietà dal Parte_2
cattivo stato di manutenzione del fosso di scolo ha riferito il teste ma dalla sua Tes_3
deposizione non è dato evincere in alcun modo quali fossero le caratteristiche del muro, le dimensioni e lo stato di conservazione onde non è possibile ricostruire in termini di certezza né
l'an né il quantum del danno eventualmente derivato da quel crollo. Pacifico, peraltro, è che il muro originariamente presente sul fondo dell'attore era un semplice muro in pietrame, mentre quello che fu poi eretto in sostituzione fu un muro in cemento armato: è evidente che anche ove fosse stata raggiunta la prova che il crollo del muro fosse dipeso dal fatto del comune, all'attore sarebbe spettato al più il rimborso delle spese per la ricostruzione di un muro con le stesse caratteristiche di quello crollato e limitatamente alla lunghezza del fronte del crollo che lo stesso consulente ha individuato in soli 13 metri a fronte dei 30 poi realizzati, per scelta autonoma da
Va qui anche evidenziato che dalla stessa documentazione di parte attrice e, in Parte_2
particolare dalla relazione geologica, emerge che la scelta di realizzare il muro in cemento armato e con fondamenta è dipesa dalla costatazione della inidoneità allo scopo di contenimento di un muro privo di fondamenta: da tanto è possibile ragionevolmente desumere che il crollo del muro preesistente fu almeno in parte dovuto alle sue intrinseche insufficienti caratteristiche costruttive.
Quanto poi agli ulteriori pregiudizi lamentati all'interno del fabbricato deve registrarsi la stessa radicale mancanza di prova in ordine alla loro esistenza e, soprattutto, rispetto alla loro derivazione causale dall'allagamento derivante dal fosso di scolo comunale. In realtà sia la prima che la seconda consulenza tecnica d'ufficio descrivono il fabbricato di cui si discute come caratterizzato da un generale stato di abbandono e di pessima conservazione, con consequenziale impossibilità di distinguere nell'ambito del generale stato di degrado, i segni eventualmente derivanti dall'evento qui denunciato.
9 Tutte tali circostanze, per la verità, erano state correttamente evidenziate nella prima relazione di consulenza tecnica redatta in primo grado, le cui conclusioni sono state tuttavia ritenute insufficienti dal Tribunale che ha così disposto una seconda consulenza tecnica d'ufficio. La seconda consulenza effettuata a distanza di molti anni dal verificarsi del presunto smottamento e allagamento, non è in grado di fornire alcun elemento di certezza in ordine alla derivazione alla natura dei danni e alla loro derivazione causale dallo stato di manutenzione del fosso di scolo e del relativo pozzetto: la ricostruzione operata dal ctu, sebbene questi affermi di averla fondata su un rigoroso studio degli atti, appare, al contrario, assolutamente ipotetica e completamente sganciata da obiettive evidenze probatorie;
mentre il primo consulente aveva dato atto della completa mancanza di documentazione fotografica relativa al momento del sinistro, nella seconda relazione di consulenza tecnica con il titolo “ situazione all'epoca dello smottamento franoso” vengono allegate tre fotografie di cui il consulente non spiega l'origine e che appaiono assi poco rappresentative dello stati dei luoghi anche per la pessima qualità della riproduzione. Deve peraltro darsi atto che nella stessa produzione di parte attrice erano presenti delle foto che raffiguravano esclusivamente le condizioni del fosso di scolo mentre mancava completamente la rappresentazione dello stato del terreno e del fabbricato. La ricostruzione causale del consulente appare, pertanto, frutto di deduzioni logiche fondate sull'asserzioni della parte attrice e sulla interlocuzione svoltasi tra l'attore e il comune ma non suffragata, si ripete, da alcuna evidenza probatoria.
Alla luce di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere integralmente riformata e la domanda attrice rigettata.
2.3. Le spese processuali
La considerazione del particolare contesto in cui si inserisce la presente controversia, caratterizzato dalla conclamata esistenza di fenomeni di dissesto derivati dalle abbandonati precipitazioni, da una complessa interlocuzione stragiudiziale con il comune che abbia potuto fondare il ragionevole affidamento sul diritto al ristoro da parte dell'attore e quindi giustificare la sua iniziativa giudiziaria, giustifica la compensazione tra le parti in misura della metà delle spese di lite che, per il resto, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Deve darsi atto che dalla nota di iscrizione a ruolo emerge il mancato pagamento del contributo unificato da parte dell'appellante.
In ragione della disposta compensazione parziale delle spese di lite detto contributo andrà recuperato nella misura del 50% nei confronti di ciascuna parte.
Vanno infine poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno le spese di ctu già liquidate come da decreti in atti.
10
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
e avverso la sentenza n. 2027/2021 Controparte_2 Controparte_3
del Tribunale di Cosenza pubblicata il 21/10/2021, così provvede: in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda risarcitoria proposta da;
Parte_2
condanna , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
al pagamento delle spese di lite che, già compensate della metà, liquida per il
[...] primo grado in € 3.808 per compensi e per il secondo grado in € 4.995 per compensi di avvocato;
pone a carico di entrambe le parti nella misura del 50% il contributo unificato non versato al momento dell'iscrizione a ruolo.
Così deciso il 19 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Silvana Ferriero dott.ssa Carmela Ruberto
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