TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/12/2025, n. 5268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5268 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 3/12/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa
Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 3739/2025, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
Controparte_1
Resistente
Sono presenti il Dott. , praticante abilitato al patrocinio, in sostituzione Parte_2
dell'Avv. ZI FIORE per parte ricorrente e l'Avv. Michele ABBATE, in sostituzione dell'Avv. Delia CERNIGLIARO, per l CP_1
Il Dr. dichiara che il lavoratore è stato integralmente pagato e chiede dichiararsi la Pt_2
cessazione della materia del contendere, con condanna dell' alle spese, per il principio CP_1
della soccombenza virtuale;
L'Avv. Abbate prende atto della dichiarazione e si associa alla prima richiesta, chiedendo la compensazione delle spese.
Si dà altresì atto della presenza in udienza della Dott.ssa Antonella FERINA, praticante dello studio FIORE.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 13.25 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
Addì _____________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________
TRIBUNALE DI PALERMO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in ______________________
persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, nella causa civile iscritta al
Per ___________________ n° 3739 R.G. L 2025, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
ZI FIORE, giusta procura a margine del ricorso ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, Via Il Cancelliere
Sammartino 6;
Ricorrente
C O N T R O
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria,
ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale
dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59;
Resistente
2 avente per oggetto: PRESTAZIONI A CARICO DEL FONDO DI
SOLIDARIETA' PER IL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
All'udienza del 3/12/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione,
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 2.000,00, CP_1
oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. ZI
FIORE.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/03/2025, , convenne in Parte_1
giudizio l' per il riconoscimento del diritto a percepire nell'ambito del proprio CP_1
trattamento economico, l'indennità integrativa prevista dall'art. 5 del D.M. n. 95269
del 7 aprile 2016 avente ad oggetto disposizioni relative al “Fondo di solidarietà per il
settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale”, per i periodi: indicati in ricorso e la condanna dell' a corrisponderle le correlative differenze, oltre accessori e CP_1
spese di lite.
L' si è costituito con memoria difensiva, deducendo che le originarie domande, CP_1
che non era stato possibile accogliere per incapienza del Fondo, sono state poi accolte,
atteso che in virtù di risparmi effettuati, alla seduta del Comitato Amministratore del
Fondo di Solidarietà per il settore del Trasporto Aereo e del Sistema Aeroportuale
3 dell'8/04/2025 era stato deliberato un aumento degli importi autorizzati per le deliberazioni
oggetto di uno stanziamento insufficiente al pagamento di tutte le prestazioni integrative
richieste per i beneficiari e lo scrivente ha provveduto a ripristinare le domande Pt_3
inizialmente respinte per la generalità dei lavoratori coinvolti tra cui la ricorrente, ed infine la
sede di Palermo ha tempestivamente provveduto, per quanto di sua competenza, ai relativi
pagamenti.
Ha chiesto, quindi, la cessazione della materia del contendere per le mensilità
liquidate ed il rigetto della domanda per i periodi per i quali non è stata fruita la CIG,
come da tabella riportata nella relazione istruttoria.
All'udienza del 3/12/2025 i procuratori delle parti hanno concordemente invocato la declaratoria della cessazione della materia del contendere, atteso che con l'avvenuto pagamento di tutte le spettanze, dichiarato dalla difesa del ricorrente, era venuta meno ogni effettiva posizione di contrasto fra le parti.
Va, quindi, disposto in conformità.
Poiché i residui pagamenti sono stati eseguiti, in epoca successiva al deposito del ricorso, per il principio della soccombenza virtuale, l va condannato al CP_1
pagamento delle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. ZI FIORE, che ne ha fatto richiesta, ai sensi dell'art. 93 cod.
proc. civ.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 3/12/2025.
IL GIUDICE
Dr. Fabio Civiletti
4 5
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 3/12/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa
Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 3739/2025, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
Controparte_1
Resistente
Sono presenti il Dott. , praticante abilitato al patrocinio, in sostituzione Parte_2
dell'Avv. ZI FIORE per parte ricorrente e l'Avv. Michele ABBATE, in sostituzione dell'Avv. Delia CERNIGLIARO, per l CP_1
Il Dr. dichiara che il lavoratore è stato integralmente pagato e chiede dichiararsi la Pt_2
cessazione della materia del contendere, con condanna dell' alle spese, per il principio CP_1
della soccombenza virtuale;
L'Avv. Abbate prende atto della dichiarazione e si associa alla prima richiesta, chiedendo la compensazione delle spese.
Si dà altresì atto della presenza in udienza della Dott.ssa Antonella FERINA, praticante dello studio FIORE.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 13.25 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
Addì _____________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________
TRIBUNALE DI PALERMO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in ______________________
persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, nella causa civile iscritta al
Per ___________________ n° 3739 R.G. L 2025, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
ZI FIORE, giusta procura a margine del ricorso ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, Via Il Cancelliere
Sammartino 6;
Ricorrente
C O N T R O
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria,
ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale
dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59;
Resistente
2 avente per oggetto: PRESTAZIONI A CARICO DEL FONDO DI
SOLIDARIETA' PER IL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
All'udienza del 3/12/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione,
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 2.000,00, CP_1
oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. ZI
FIORE.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/03/2025, , convenne in Parte_1
giudizio l' per il riconoscimento del diritto a percepire nell'ambito del proprio CP_1
trattamento economico, l'indennità integrativa prevista dall'art. 5 del D.M. n. 95269
del 7 aprile 2016 avente ad oggetto disposizioni relative al “Fondo di solidarietà per il
settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale”, per i periodi: indicati in ricorso e la condanna dell' a corrisponderle le correlative differenze, oltre accessori e CP_1
spese di lite.
L' si è costituito con memoria difensiva, deducendo che le originarie domande, CP_1
che non era stato possibile accogliere per incapienza del Fondo, sono state poi accolte,
atteso che in virtù di risparmi effettuati, alla seduta del Comitato Amministratore del
Fondo di Solidarietà per il settore del Trasporto Aereo e del Sistema Aeroportuale
3 dell'8/04/2025 era stato deliberato un aumento degli importi autorizzati per le deliberazioni
oggetto di uno stanziamento insufficiente al pagamento di tutte le prestazioni integrative
richieste per i beneficiari e lo scrivente ha provveduto a ripristinare le domande Pt_3
inizialmente respinte per la generalità dei lavoratori coinvolti tra cui la ricorrente, ed infine la
sede di Palermo ha tempestivamente provveduto, per quanto di sua competenza, ai relativi
pagamenti.
Ha chiesto, quindi, la cessazione della materia del contendere per le mensilità
liquidate ed il rigetto della domanda per i periodi per i quali non è stata fruita la CIG,
come da tabella riportata nella relazione istruttoria.
All'udienza del 3/12/2025 i procuratori delle parti hanno concordemente invocato la declaratoria della cessazione della materia del contendere, atteso che con l'avvenuto pagamento di tutte le spettanze, dichiarato dalla difesa del ricorrente, era venuta meno ogni effettiva posizione di contrasto fra le parti.
Va, quindi, disposto in conformità.
Poiché i residui pagamenti sono stati eseguiti, in epoca successiva al deposito del ricorso, per il principio della soccombenza virtuale, l va condannato al CP_1
pagamento delle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. ZI FIORE, che ne ha fatto richiesta, ai sensi dell'art. 93 cod.
proc. civ.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 3/12/2025.
IL GIUDICE
Dr. Fabio Civiletti
4 5