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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 23/10/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4933/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 08/08/2025 da:
Parte_1
con l'avv. MARCUZZO TIZIANO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. MUZZUPAPPA GIUSEPPE
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di
1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3
L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 06/07/1996 da
, trascritto al n. 10, Parte 2, Serie A, Anno Parte_1 Parte_2
1996 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Motta di Livenza;
alle seguenti condizioni:
1. I ricorrenti continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Si dà atto che, essendo entrambi i ricorrenti economicamente autosufficienti, nessun contributo al mantenimento personale.
3. Si dà atto che nessuna statuizione sul figlio nato ad [...] il [...], Per_1
), essendo lo stesso maggiorenne ed economicamente C.F._3
autosufficiente.
2 4. La figlia minore (nata ad [...] il [...], ) Per_2 C.F._4
continuerà ad essere affidata ad entrambi i genitori in via condivisa, con permanenza presso la madre e con facoltà del padre di frequentarla due giorni alla settimana (da individuarsi di volta in volta secondo le esigenze della minore, considerati anche gli impegni lavorativi dei medesimi genitori, con pernottamento o meno secondo quanto convenuto dai ricorrenti con la figlia), la metà dei giorni durante le vacanze natalizie e pasquali (con l'accorgimento che, ad anni alterni, un genitore trascorrerà con la predetta figlia Natale e la Pasquetta dell'anno seguente, mentre l'altro genitore il 26 dicembre e la
Pasqua successiva) e 15 giorni (consecutivi o meno) durante le vacanze estive. I
ricorrenti, sulla base delle richieste e la volontà della figlia (oramai sedicenne), potranno comunque derogare di volta in volta alle regole quivi concordate con riferimento al periodo di frequentazione del padre con la figlia, compatibilmente con le esigenze dei genitori e della medesima figlia.
5. A titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia il padre si obbliga Per_2
a corrispondere alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza da giugno
2025, la somma di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT con decorrenza da giugno 2026. In tale contributo devono intendersi comprese, sulla base del
Protocollo Famiglia in uso presso questo Tribunale, il vitto, l'abbigliamento, il contributo spese dell'abitazione, il materiale scolastico di cancelleria diverso da quello di inizio anno,
le uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, l'eventuale mensa scolastica, i medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), le spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), le spese per carburante e manutenzioni ordinarie dei mezzi di trasporto quando l'acquisto per la figlia dello stesso mezzo di trasporto sia avvenuto su decisione concorde dei genitori, la ricarica cellulare quando il cellulare sia
3 stato acquistato per la medesima figlia su decisione concorde dei genitori.
6. Tutte le spese straordinarie sono a carico di ciascun genitore per la quota del 50%
cadauno.
Devono intendersi spese straordinarie le seguenti, da sostenersi secondo le modalità di seguito indicate, in conformità alle indicazioni del Protocollo Famiglia adottato da questo
Tribunale:
spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione fra i genitori:
• spese scolastiche: iscrizioni, assicurazioni, tasse relative alla scuola presso istituti pubblici ed altresì relative a corsi scolastici pubblici già frequentati al momento del deposito del presente ricorso;
comunque tutte le predette spese anche se riferite a scuole private e paritarie in ipotesi di scelte condivise tra i genitori;
libri scolastici e materiale richiesto dalla scuola a inizio anno;
spese di trasporto extraurbano per la frequentazione di corsi scolastici e non, ove l'iscrizione sia stata concordata;
• spese sanitarie: spese sanitarie urgenti;
acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco); spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture sia pubbliche che private;
spese ortodontiche, oculistiche, sanitarie e terapeutiche in genere, effettuate tramite il S.S.N. in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
altre spese: spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato per la figlia su scelta concorde dei genitori;
spese relative ad un'unica attività sportiva per l'esborso che non superi il tetto mensile di € 50,00; spese scolastiche: tasse scolastiche ed iscrizioni a scuole pubbliche (anche universitarie); rette, iscrizioni e tasse di scuole private future;
spese alloggiative per frequentazione di università pubbliche e private,
nonché per corsi, master e stages post-universitari, ove fuori sede;
ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
prescuola e doposcuola;
4 spese di natura ludica, ricreativa o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura, danza) e corsi di informatica (ivi comprese le spese per supporti ed attrezzature specifiche); centri estivi, attività scoutistica o similare;
viaggi di istruzione,
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione spese straordinarie per le quali è richiesta la previa concertazione fra i genitori:
straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, motorino, moto);
spese sportive: attività sportiva (comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica).
spese mediche e sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche e oculistiche (comprese protesi) ed in genere spese sanitarie non effettuate tramite S.S.N;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, anche tramite
S.S.N, qualora comportino un esborso superiore agli € 50,00 mensili;
cicli di cure psicoterapeutiche, logopediche, fisioterapiche, termali (et similia).
I rimborsi per le spese ordinarie e per quelle straordinarie dovranno essere compiuti entro il giorno 10 di ogni mese, previa richiesta anche verbale corredata da idonea documentazione giustificativa delle medesime spese. Riguardo alle spese straordinarie per cui è richiesto il preventivo accordo (come sopra elencate), qualora uno dei genitori manifesti il proprio dissenso, l'altro dovrà formulare apposita richiesta di rimborso per iscritto, alla quale il predetto genitore dissenziente dovrà rispondere per iscritto ed entro dieci giorni, motivando il proprio diniego;
la mancata o ritardata risposta contenente la motivazione del diniego è considerata come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro trenta giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
7. Si dà atto che le detrazioni fiscali relative alla figlia saranno a favore di ciascun genitore
5 in misura del 50%, mentre l'assegno unico e universale verrà percepito per l'intero e così
trattenuto dalla signora . Parte_1
8. Si dà atto che i ricorrenti dovranno impegnarsi a rilasciare il proprio assenso,
all'occorrenza, al rilascio e al rinnovo del passaporto per la figlia minore . Per_2
9. Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 23/10/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott.ssa Daniela Ronzani
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