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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 07/04/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1081/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ); Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f. ); Parte_2 CodiceFiscale_2
(c.f. ); Parte_3 CodiceFiscale_3
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Naso del Foro di Roma (c.f.
e dall'avv. Cinzia Ganzerli del Foro di Mantova C.F._4
(c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio C.F._5
di quest'ultima sito in Mantova, via Chiassi n. 54
ricorrenti contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_2
(C.F. ), in persona del Direttore Generale l.r.p.t.; P.IVA_2
(C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_2
persona del Dirigente l.r.p.t.;
convenuti contumaci OGGETTO: “Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente per la formazione e l'aggiornamento previsto dall'art. 1 Legge n.
107/2015”.
Per le ricorrenti: “A) accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti, quali docenti assunti con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto;
B) Condannare il (già Controparte_1 [...]
) a mettere a disposizione delle parti ricorrenti gli importi Controparte_1
complessivi, come di seguito specificato, tramite il sistema della Carta elettronica:
€ 1.000,00 a per gli anni scolastici 2022/23, Parte_1
2023/24;
€ 500,00 a per l'anno scolastico 2023/24; Parte_2
€ 1.500,00 a per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23, Parte_3
2023/24; per la somma totale di € 3.000,00 (come sopra suddivisi), oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.11.2024, le sopra indicate ricorrenti chiedono l'accertamento del diritto al beneficio economico di €
Pag. 2 di 10 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1
Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del a mettere a disposizione, Controparte_1
in favore di ogni ricorrente, le somme ris pettivamente specificate nelle rassegnate conclusioni.
Le ricorrenti allegano di avere prestato servizio, in qualità di docenti alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- negli anni scolastici 2022/2023 e Parte_1
2023/2024;
- nell'anno scolastico 2023/2024; Parte_2
- negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e Parte_3
2023/2024.
In esecuzione di questi contratti, le ricorr enti deducono di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Pag. 3 di 10 Dai fatti allegati risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavorator i a tempo indeterminato.
Stante la ritualità della notifica, le parti convenute non si costituiscono e vengono dichiarate formalmente contumaci all'udienza cartolare del 04.04.2025, all'esito della quale la causa – istruita documentalmente – viene posta in decisione.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che le ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al te rmine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che:
- la ricorrente ha prestato attività di Parte_1
docenza nell'anno scolastico 2022/2023 con contratto decorrente dal 01.09.2022 al 30.06.2023; nell'anno scolastico
2023/2024 con contratto decorrente dal 01.09.2023 al
30.06.2024;
- la ricorrente ha prestato attività di docenza Parte_2
nell'anno scolastico 2023/2024 con contratto decorrente dal
21.09.2023 al 30.06.2024;
- la ricorrente ha prestato attività di docenza Parte_3
nell'anno scolastico 2021/2022 con contratti brevi decorrenti dal 11.10.2021 al 30.06.2022; nell'anno scolastico 2022/2023
Pag. 4 di 10 con contratto decorrente dal 12.09.2022 al 30.06.2023; nell'anno scolastico 2023/2024 con contratto decorrente dal
01.09.2023 al 30.06.2024.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_4
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale d ell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma
Pag. 5 di 10 di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa os ta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.20 22, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato
Pag. 6 di 10 che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà a i principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguen te principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dalle ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (cfr. copie di contratti di lavoro), le ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività d idattiche negli anni scolastici sopra indicati,
Pag. 7 di 10 stante altresì la prova del presupposto della loro permanenza nel sistema delle docenze scolastiche al momento del deposito del ricorso, come risulta dalle G.P.S. 2024/2026 prodotte in atti.
La prova dell'attività di docenza concretamente svolta non è Contro contestata, a fronte della contumacia del .
La domanda cumulativa deve trovare accoglimento e il va condannato a riconoscere alle ricorrenti l'utilizzo CP_1
della carta docente per gli anni scolastici ris pettivamente richiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro
500,00 annui ovvero per la complessiva somma richiesta, quale valore della controversia, pari ad € 3.000,00 sulla base della documentazione prodotta.
Per tutto quanto sopra esposto, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, tenuto conto dei valori minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ed aggiornati dal D.M.
147/2022 per le controversie di lavoro;
considerati il valore effettivo della controversia, le sole fasi di studio ed introduttiva
(data l'assenza di attività istruttoria e il mero riportarsi agli introduttivi nella fase decisoria), il numero delle parti aventi la stessa posizione proces suale (che giustifica l'aumento ex art. 4 comma 2 D.M. citato), il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (un'unica questione, ormai oggetto di numerose pronunce, che giustifica la riduzione ex art. 4 comma 4 D.M. citato), i contrasti giurisprudenziali sull'oggetto del giudizio.
Pag. 8 di 10 Sul punto, non si rinvengono ragioni per compensare le spese di lite sulla base della novità della questione trattata, atteso che la decisione della C.G.U.E. è del maggio 2022 e la presente causa
è stata introdotta il 06.11.2024 e che nell'affrontare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 comma II
c.p.c., come da ultimo modificato dall'art. 13 comma I
D.L.132/2014 convertito con modificazione nella L. n.
162/2014, la Corte Costituzion ale ha rilevato che l'assoluta novità della questione sia riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza (Corte Costituzionale n. 77/2018), mentre nel caso in esame, all'epoca del deposito del ricorso ed ancor più della decisione, era già intervenuta C.G.U.E. 2022 (maggio) e
CdS, pubblicata il 16.03.2022, senza che il Ministero abbia inteso modificare la propria azione e quindi dando vita al presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando nella causa n. 1081/2024
R.G.L.:
1) dichiara il diritto de lle ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le s tesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento rispettivamente:
Pag. 9 di 10 - agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 per un importo di €
1.000,00, a favore di;
Parte_1
- all'anno scolastico 2023/2024 per un importo di € 500,00, a favore di Parte_2
- agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per un importo di € 1.500,00, a favore di Parte_3
2) Condanna il , in Controparte_1
persona del pro tempore, a rifondere alle ricorrenti, CP_6
con distrazione in favore dei procuratori antistatari, le spese del giudizio, liquidate in euro 49,00 per esborsi e in euro 735,84 per compensi, oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, 7/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
Pag. 10 di 10
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1081/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ); Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f. ); Parte_2 CodiceFiscale_2
(c.f. ); Parte_3 CodiceFiscale_3
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Naso del Foro di Roma (c.f.
e dall'avv. Cinzia Ganzerli del Foro di Mantova C.F._4
(c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio C.F._5
di quest'ultima sito in Mantova, via Chiassi n. 54
ricorrenti contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_2
(C.F. ), in persona del Direttore Generale l.r.p.t.; P.IVA_2
(C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_2
persona del Dirigente l.r.p.t.;
convenuti contumaci OGGETTO: “Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente per la formazione e l'aggiornamento previsto dall'art. 1 Legge n.
107/2015”.
Per le ricorrenti: “A) accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti, quali docenti assunti con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto;
B) Condannare il (già Controparte_1 [...]
) a mettere a disposizione delle parti ricorrenti gli importi Controparte_1
complessivi, come di seguito specificato, tramite il sistema della Carta elettronica:
€ 1.000,00 a per gli anni scolastici 2022/23, Parte_1
2023/24;
€ 500,00 a per l'anno scolastico 2023/24; Parte_2
€ 1.500,00 a per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23, Parte_3
2023/24; per la somma totale di € 3.000,00 (come sopra suddivisi), oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.11.2024, le sopra indicate ricorrenti chiedono l'accertamento del diritto al beneficio economico di €
Pag. 2 di 10 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1
Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del a mettere a disposizione, Controparte_1
in favore di ogni ricorrente, le somme ris pettivamente specificate nelle rassegnate conclusioni.
Le ricorrenti allegano di avere prestato servizio, in qualità di docenti alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- negli anni scolastici 2022/2023 e Parte_1
2023/2024;
- nell'anno scolastico 2023/2024; Parte_2
- negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e Parte_3
2023/2024.
In esecuzione di questi contratti, le ricorr enti deducono di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Pag. 3 di 10 Dai fatti allegati risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavorator i a tempo indeterminato.
Stante la ritualità della notifica, le parti convenute non si costituiscono e vengono dichiarate formalmente contumaci all'udienza cartolare del 04.04.2025, all'esito della quale la causa – istruita documentalmente – viene posta in decisione.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che le ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al te rmine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che:
- la ricorrente ha prestato attività di Parte_1
docenza nell'anno scolastico 2022/2023 con contratto decorrente dal 01.09.2022 al 30.06.2023; nell'anno scolastico
2023/2024 con contratto decorrente dal 01.09.2023 al
30.06.2024;
- la ricorrente ha prestato attività di docenza Parte_2
nell'anno scolastico 2023/2024 con contratto decorrente dal
21.09.2023 al 30.06.2024;
- la ricorrente ha prestato attività di docenza Parte_3
nell'anno scolastico 2021/2022 con contratti brevi decorrenti dal 11.10.2021 al 30.06.2022; nell'anno scolastico 2022/2023
Pag. 4 di 10 con contratto decorrente dal 12.09.2022 al 30.06.2023; nell'anno scolastico 2023/2024 con contratto decorrente dal
01.09.2023 al 30.06.2024.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_4
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale d ell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma
Pag. 5 di 10 di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa os ta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.20 22, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato
Pag. 6 di 10 che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà a i principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguen te principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dalle ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (cfr. copie di contratti di lavoro), le ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività d idattiche negli anni scolastici sopra indicati,
Pag. 7 di 10 stante altresì la prova del presupposto della loro permanenza nel sistema delle docenze scolastiche al momento del deposito del ricorso, come risulta dalle G.P.S. 2024/2026 prodotte in atti.
La prova dell'attività di docenza concretamente svolta non è Contro contestata, a fronte della contumacia del .
La domanda cumulativa deve trovare accoglimento e il va condannato a riconoscere alle ricorrenti l'utilizzo CP_1
della carta docente per gli anni scolastici ris pettivamente richiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro
500,00 annui ovvero per la complessiva somma richiesta, quale valore della controversia, pari ad € 3.000,00 sulla base della documentazione prodotta.
Per tutto quanto sopra esposto, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, tenuto conto dei valori minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ed aggiornati dal D.M.
147/2022 per le controversie di lavoro;
considerati il valore effettivo della controversia, le sole fasi di studio ed introduttiva
(data l'assenza di attività istruttoria e il mero riportarsi agli introduttivi nella fase decisoria), il numero delle parti aventi la stessa posizione proces suale (che giustifica l'aumento ex art. 4 comma 2 D.M. citato), il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (un'unica questione, ormai oggetto di numerose pronunce, che giustifica la riduzione ex art. 4 comma 4 D.M. citato), i contrasti giurisprudenziali sull'oggetto del giudizio.
Pag. 8 di 10 Sul punto, non si rinvengono ragioni per compensare le spese di lite sulla base della novità della questione trattata, atteso che la decisione della C.G.U.E. è del maggio 2022 e la presente causa
è stata introdotta il 06.11.2024 e che nell'affrontare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 comma II
c.p.c., come da ultimo modificato dall'art. 13 comma I
D.L.132/2014 convertito con modificazione nella L. n.
162/2014, la Corte Costituzion ale ha rilevato che l'assoluta novità della questione sia riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza (Corte Costituzionale n. 77/2018), mentre nel caso in esame, all'epoca del deposito del ricorso ed ancor più della decisione, era già intervenuta C.G.U.E. 2022 (maggio) e
CdS, pubblicata il 16.03.2022, senza che il Ministero abbia inteso modificare la propria azione e quindi dando vita al presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando nella causa n. 1081/2024
R.G.L.:
1) dichiara il diritto de lle ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le s tesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento rispettivamente:
Pag. 9 di 10 - agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 per un importo di €
1.000,00, a favore di;
Parte_1
- all'anno scolastico 2023/2024 per un importo di € 500,00, a favore di Parte_2
- agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per un importo di € 1.500,00, a favore di Parte_3
2) Condanna il , in Controparte_1
persona del pro tempore, a rifondere alle ricorrenti, CP_6
con distrazione in favore dei procuratori antistatari, le spese del giudizio, liquidate in euro 49,00 per esborsi e in euro 735,84 per compensi, oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, 7/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
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