Articolo 3 della Legge 25 febbraio 1963, n. 327
Articolo 2Articolo 4
Versione
16 aprile 1963
Art. 3.
In deroga all' articolo 971 del Codice civile , l'affrancazione puo' esercitarsi subito dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 16 aprile 1963
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