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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/10/2025, n. 2243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2243 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 3333/2025 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. BOLDRINI SILVIA e dall'avv. Parte_1
ES GI
PARTE RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Emilia Conrotto
PARTE CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente chiedeva dichiarare tenuto e condannare l' al CP_1
pagamento dell'indennità di buonuscita pari ad euro 91.486,27 lordi al netto delle incidenze su detto TFS di rinnovi/adeguamenti retributivi contrattuali, non quantificati dall' convenuto, per i quali formulava espressa riserva di agire CP_1
in separato giudizio, oltre interessi oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
l' costituendosi in giudizio affermava che il competente ufficio aveva CP_1
disposto la liquidazione del TFS a favore della sig.ra sulla base dei dati Pt_1
dichiarati dall'ente di appartenenza, la prestazione era esigibile dall'8.12.2023 e pertanto gli interessi erano a contarsi dal 8.3.2024, la prestazione era stata pagina 1 di 2 liquidata per l'importo complessivo di euro 79.492,80, la prima rata di euro
49.999,98 lordi (netti euro 44.567, 72), comprensiva di interessi, era stata pagata con valuta 07-05-2025, la II^ rata sarebbe stata liquidata entro due mesi dalla
I^, chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere e il rigetto delle restanti domande;
il Procuratore di parte ricorrente aderiva alla richiesta: la giudice pertanto dichiara cessata la materia del contendere;
le spese di lite sono poste a carico dell' , soccombente virtuale, e sono CP_1
liquidate nella misura minima tenuto conto della ridotta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
P.Q.M.
visto l'art. 442 c.p.c. dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' a rimborsare CP_1
alla parte ricorrente le spese di lite liquidate in € 4.201,00 oltre rimb. 15%, CU,
IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avvocato Giacomo Lesca antistatario.
Così deciso in Torino, il 7 ottobre 2025.
LA GIUDICE
Dott.ssa Silvana CIRVILLERI
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 3333/2025 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. BOLDRINI SILVIA e dall'avv. Parte_1
ES GI
PARTE RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Emilia Conrotto
PARTE CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente chiedeva dichiarare tenuto e condannare l' al CP_1
pagamento dell'indennità di buonuscita pari ad euro 91.486,27 lordi al netto delle incidenze su detto TFS di rinnovi/adeguamenti retributivi contrattuali, non quantificati dall' convenuto, per i quali formulava espressa riserva di agire CP_1
in separato giudizio, oltre interessi oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
l' costituendosi in giudizio affermava che il competente ufficio aveva CP_1
disposto la liquidazione del TFS a favore della sig.ra sulla base dei dati Pt_1
dichiarati dall'ente di appartenenza, la prestazione era esigibile dall'8.12.2023 e pertanto gli interessi erano a contarsi dal 8.3.2024, la prestazione era stata pagina 1 di 2 liquidata per l'importo complessivo di euro 79.492,80, la prima rata di euro
49.999,98 lordi (netti euro 44.567, 72), comprensiva di interessi, era stata pagata con valuta 07-05-2025, la II^ rata sarebbe stata liquidata entro due mesi dalla
I^, chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere e il rigetto delle restanti domande;
il Procuratore di parte ricorrente aderiva alla richiesta: la giudice pertanto dichiara cessata la materia del contendere;
le spese di lite sono poste a carico dell' , soccombente virtuale, e sono CP_1
liquidate nella misura minima tenuto conto della ridotta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
P.Q.M.
visto l'art. 442 c.p.c. dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' a rimborsare CP_1
alla parte ricorrente le spese di lite liquidate in € 4.201,00 oltre rimb. 15%, CU,
IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avvocato Giacomo Lesca antistatario.
Così deciso in Torino, il 7 ottobre 2025.
LA GIUDICE
Dott.ssa Silvana CIRVILLERI
pagina 2 di 2