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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/02/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI IA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di AT, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 11237/2018 R.G.A.C., posta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.06.2024;
promossa da
e , Parte_1 Parte_2
rispettivamente nate a AT il 02.01.1952 (c.f. ) e l'1.11.1953 (c.f. C.F._1
), elettivamente domiciliate in AT, Via Conte Ruggero n. 37, presso lo C.F._2
studio dell'Avv. Antonino Ravì, che le rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato;
attrici
contro
e , Controparte_1 Controparte_2
rispettivamente nati a AT il 16.04.1949 (c.f. ) ed il 21.05.1981 (c.f. C.F._3
), elettivamente domiciliati in AT, Piazza G. Verga n. 7, presso lo studio C.F._4
dell'Avv. Francesco Blanco, che li rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuti pagina 1 di 10 Oggetto: annullamento contratto compravendita
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio dinnanzi al Tribunale di AT , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
al fine di sentire dichiarare l'annullabilità ai sensi dell'art. 428 c.c. dell'atto di compravendita del
[...]
06.11.2017 e del successivo atto di rettifica catastale ovvero, in subordine, condannare P_
e a corrispondere in favore delle attrici la differenza tra la somma
[...] Controparte_2
corrisposta a titolo di prezzo di vendita (€ 70.000,00) e quella accertata in base al valore di mercato;
con vittoria di spese e compensi.
In particolare, le attrici riferivano che, con atto di compravendita del 06.11.2017 (registrato a Giarre
il 15.11.2017 al n. 377527/IT) e successivo atto di rettifica catastale del 18.01.2018, Controparte_3
(madre delle attrici e della convenuta ) trasferiva la nuda proprietà a Controparte_1 P_
(per un sesto) ed a (per tre sesti), riservandosi il diritto di usufrutto,
[...] Controparte_2
dell'appartamento a piano rialzato del complesso “Acquamarina Due” sito in Letojanni, Via Torrente
Sillemi n. 10, e dell'appartamento al quinto piano dell'immobile sito in AT, Via Passo Gravina n.
70. Riferivano altresì che, con il medesimo atto di compravendita, trasferiva la nuda Controparte_3
proprietà per tre noni indivisi a e riservandosi il diritto di Controparte_1 Controparte_2
usufrutto, anche dell'appartamento a piano terra del fabbricato sito in AT, Via Palermo n. 196.
Deducevano, tuttavia, l'annullabilità degli atti di cui sopra dal momento che Controparte_3
all'epoca di stipulazione degli stessi, versava in uno stato di incapacità di intendere e di volere.
Si costituivano in giudizio e contestando in toto la Controparte_1 Controparte_2
domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e compensi.
pagina 2 di 10 Si costituiva altresì con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, aderendo Controparte_3
alla domanda proposta da e e conseguentemente chiedendo di Parte_1 Parte_2
dichiarare l'annullabilità ex art. 428 c.c. dell'atto di compravendita del 06.11.2017 e del successivo atto di rettifica catastale.
Veniva disposta ctu sul valore dei beni e successivamente a seguito del decesso di CP_3
avvenuto il 13.08.2023, il Giudice Istruttore con decreto del 02.10.2023 dichiarava
[...]
l'interruzione del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 300 c.p.c. Il procedimento veniva riassunto, con ricorso ex art. 303 c.p.c., da e . Parte_1 Parte_2
Si costituivano in giudizio e reiterando le eccezioni e Controparte_1 Controparte_2
richieste formulate in seno alla precedente comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza del 10.06.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da e è fondata e, per l'effetto, merita di Parte_1 Parte_2
essere accolta.
In particolare, deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 428 c.c. «Gli atti compiuti da persona che, sebbene
non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere e di
volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona
medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore.
L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia
derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o
altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente» (primo e secondo comma).
Dalla lettura della disposizione richiamata si evince quindi che, ai fini dell'annullamento dell'atto compiuto da soggetto incapace, è necessaria la sussistenza di due presupposti quali l'incapacità di intendere e di volere e la malafede dell'altro contraente.
pagina 3 di 10 Per costante giurisprudenza l'incapacità d'intendere o di volere, costituente causa di annullamento del negozio ai sensi dell'art. 428 c.c., consiste in un turbamento dei normali processi di formazione ed estrinsecazione della volontà, che può essere causato anche da grave malattia e deve essere tale comunque da impedire la capacità di cosciente e libera determinazione del soggetto (Cass. 26/5/2000,
n. 6999; Cass. 15/6/1995, n. 56; Cass. 10/2/1995, n. 1484; Cass. 5/4/1991, n. 3569; Cass. 12/7/1991, n.
7784).
La prova della sussistenza dell'incapacità naturale al momento della conclusione del contratto incombe a chi ne chieda l'annullamento (Cass. 4/11/1983, n. 6506) e può essere data con ogni mezzo
(Cass. 17/3/1969, n. 853).
Ancora di recente, con riguardo al primo di tali presupposti (incapacità di intendere e di volere) la giurisprudenza della Suprema Corte è da tempo pacifica nel ritenere che «non occorre la totale
privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente la loro menomazione, tale comunque
da impedire la formazione di volontà cosciente, secondo un giudizio che è riservato al giudice del
merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato» (Cass. Civ. n.
15141/2021).
Ne consegue che, ai fini della sussistenza della situazione di incapacità di cui all'art. 428 c.c., deve ritenersi sufficiente un turbamento psichico tale da far venir meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e, quindi, tale da impedire la formazione in capo al medesimo di una volontà cosciente.
Quanto al presupposto della malafede, questa, consistendo nella «consapevolezza che l'altro
contraente abbia avuto della menomazione della sfera intellettiva o volitiva del contraente», deve risultare dal pregiudizio (anche solo potenziale) che deriva all'incapace dalla stipulazione del contratto ovvero dalla natura e qualità dello stesso (Cass. Civ. n. 1322/2024).
Secondo l'orientamento costante della Corte di Cassazione, quindi, la sussistenza di un grave pregiudizio, sebbene non sia richiesta quale causa di annullamento del contratto ai sensi dell'art. 428
c.c., costituisce indizio rivelatore dell'essenziale presupposto della malafede dell'altro contraente.
pagina 4 di 10 Ciò posto, nel caso di specie, ed hanno adeguatamente provato sia Parte_1 Parte_2
l'incapacità naturale della madre ( sia anche la malafede di e Controparte_3 Controparte_1
così assolvendo all'onere probandi di cui all'art. 2697 c.c. Controparte_2
Dagli elementi probatori versati in atti emerge infatti che all'epoca della Controparte_3
stipulazione del contratto di compravendita per cui è causa (06.11.2017), versava già in uno stato di incapacità naturale tale da non consentirle di comprendere ed apprezzare a pieno l'importanza di tale contratto.
Deve premettersi che il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge,
anche prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse e può, quindi, avvalersi – a maggior ragione – di una sentenza relativa proprio alla stato di capacità di cui si discute (Cass. 19/9/2000, n. 12422; Cass. 20/12/2001, n. 16069; Cass. 25/2/2003, n.
22821).
Ed invero, dalla ctu espletata nel corso del giudizio svolto dinnanzi al Tribunale di AT ed iscritto al numero di ruolo R.G. 12123/2016 risulta che «in atto n. Misterbianco Controparte_3
8/2/1925, risulta essere affetta da “Declino neuro cognitivo di grado lieve con decadimento mentale
senile, nella forma selettiva della restrizione della memoria operativa”. Per i motivi di ordine sanitario
già esposti, la odierna esaminante a oggi non si trova in una condizione di abituale infermità mentale
tale da renderla totalmente incapace di provvedere ai propri interessi né in una condizione che
legittimi eventuale statuizione di inabilitazione;
la conservava un sufficiente grado Controparte_3
di autonomia psichica nella cura dei propri interessi e sufficiente grado di capacità di intendere e di
volere certamente superiore a quello che dà ingresso e impone la stessa misura dell'inabilitazione,
ritenendo questo collegio sussistere in capo alla una accertata residua capacità Controparte_3
naturale in capo alla stessa, nei cui confronti è stato aperto il procedimento di interdizione-
inabilitazione. Si ritiene opportuno che la esaminante venga assistita per quegli aspetti che portano a
riflettere ed a valutare obiettivamente il contesto di tutti gli elementi di composizione di un argomento
pagina 5 di 10 o di una decisione, attraverso la misura di protezione introdotta dalla legge n. 6/2004».
Ne deriva che pur non versando in uno stato patologico tale da far venir meno in Controparte_3
modo assoluto le facoltà intellettive e volitive (e dunque tale da giustificare l'applicazione dell'istituto dell'interdizione o di quello dell'inabilitazione), era comunque affetta da un turbamento psichico che,
impendendole una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio di compravendita, rendeva necessaria l'applicazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno di cui agli artt. 404 ss. c.c.
(volto, com'è noto, a tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente).
La condizione di incapacità di intendere e di volere in cui versava emerge altresì Controparte_3
dalle risultanze della ctu espletata nel corso del procedimento penale svolto avverso P_
e (R.G. n. 10511/2018), in cui si accerta che era «affetta
[...] Controparte_2 Controparte_3
da un disturbo neurocognitivo maggiore (secondo il DSM 5) o demenza (secondo la vecchia
nosografia) tipo alzheimer, attualmente allo stadio CDR 3 (grave) e, pertanto, sia persona
circonvenibile in quanto è incapace di procedere ad una adeguata analisi, giudizio, critica e previsione
dei propri atti».
Tali incapacità, peraltro, era stata accertata già in epoca precedente alla data di stipulazione del contratto di compravendita per cui è causa (06.11.2017). Si fa, in particolare, riferimento alla valutazione psicologica effettuata dal Servizio di Psicologia dell'A.S.P. di AT del 10.04.2014, in cui si accertava che la paziente presentava un «grave e globale decadimento delle funzioni cognitive in
paziente con demenza senile e grave compromissione delle autonomie quotidiane, che necessita di
assistenza continua». Nonché, al decreto di omologa di ATP del 22.12.2015 (eseguito nel procedimento iscritto al numero di ruolo R.G. 3777/2014), in cui il consulente tecnico designato affermava espressamente che fosse affetta da «demenza senile con decadimento Controparte_3
cognitivo e compromissione delle autonomie quotidiane».
pagina 6 di 10 Né, lo stato di incapacità naturale di risulta smentito dagli altri elementi probatori Controparte_3
e, nello specifico, dalla documentazione prodotta in giudizio da e Controparte_1 CP_2
(da cui, invece, risulterebbe la capacità di intendere e di volere della ormai de cuius), le cui
[...]
divergenze non consentono in ogni caso di giungere ad una diversa conclusione.
Ciò in quanto, anzitutto, le incongruenze tra i diversi certificati prodotti in giudizio devono comunque ritenersi superate alla luce delle dichiarazioni rese dalla stessa nel Controparte_3
procedimento iscritto al n. R.G. 5744/2017 dinnanzi al Giudice civile in sede di udienza domiciliare del
15.05.2018 («Sto con mia figlia da poco non ha molto, non glielo so dire da quando … non ricordo
l'ultima volta in cui sono andata in via Passo Gravina è casa mia … Io con le mie figlie ho buoni
rapporti. Ogni tanto vedo le mie figlie e , ogni tanto, quando loro possono, non mi ricordo Pt_2 CP_3
quando le ho viste l'ultima volta, ma non è passato molto tempo»), da cui si evince chiaramente il grave stato confusionale in cui la stessa versava. Tali dichiarazioni infatti dimostrano come CP_3
non avesse contezza né del periodo trascorso presso l'abitazione della figlia
[...] P_
(presso cui si trovava già dal novembre 2015) né dell'arco temporale decorso dall'ultimo
[...]
incontro con le altre due figlie, ed . Parte_1 Parte_2
In secondo luogo, si evidenzia che in ogni caso dalla documentazione prodotta dagli odierni convenuti non è possibile verificare gli esami obiettivi cui veniva sottoposta, all'esito Controparte_3
dei quali si giungeva ad affermare la capacità di intendere e di volere della stessa. Nessun riferimento a tali esami è infatti presente tanto nel certificato redatto dal dott. presso la Diagnostica Per_1
Neurologica s.r.l. quanto in quello redatto dal Dott. presso l'A.S.P. di AT. Persona_2
Alla luce delle considerazioni svolte può ritenersi provata l'incapacità naturale della al CP_3
momento della conclusione degli atti in questione, non dovendo il riferimento allo stato di incapacità di intendere e di volere essere inteso in senso assoluto in relazione a quel preciso momento, potendo aversi riguardo alle condizioni in cui il soggetto si trovava prima e dopo il compimento dell'atto (Cass.
2/3/1971, n. 522; Cass. 23/3/1979, n. 1670), ed essendo inoltre sufficiente che le facoltà intellettive o pagina 7 di 10 volitive, come nel caso di specie, risultino scemate in modo tale da impedire od ostacolare una seria valutazione dei propri atti (Cass. 11/2/1978, n. 619).
Quindi, gli elementi probatori sin qui esaminati consentono pertanto di ritenere sussistente in capo a il presupposto dell'incapacità naturale di cui all'art. 428 c.c., come interpretato dalla Controparte_3
giurisprudenza della Suprema Corte sopra richiamata, atteso che dall'esame degli stessi risulta che stipulava l'atto di compravendita ed il successivo atto di rettifica catastale per cui è Controparte_3
causa senza averne minima contezza.
Altresì sussistente deve ritenersi il presupposto della malafede di cui all'art. 428, comma 2, c.c., il quale nel caso di specie deve desumersi sia dalla condotta dagli stessi realizzata sia anche dalla sproporzione del prezzo di vendita.
Ed invero, gli elementi probatori versati in atti consentono di affermare la malafede di P_
e avendo quest'ultimi, seppure pienamente consapevoli della
[...] Controparte_2
menomazione della sfera intellettiva e volitiva di indotto la de cuius a stipulare il Controparte_3
contratto di compravendita per cui è causa, di cui risultava non esserne consapevole e Controparte_3
cosciente.
A conferma di ciò, la CTU espletata nel procedimento penale di cui sopra accertava che lo stato di incapacità di intendere e di volere era «riconoscibile anche da persone non esperte in ambito
psichiatrico o patologico e a maggior ragione dalla figlia e dal nipote P_ CP_2
con i quali convive ed ha una frequentazione continua ed esclusiva da almeno tre anni». Nonché, il
Tribunale di AT, con sentenza n. 6960/2023, dichiarava gli odierni convenuti colpevoli del reato di cui al combinato disposto degli artt. 110 e 605 c.p. avendo quest'ultimi abusato «delle difficoltà di
movimento e di deficit cognitivo funzionale» che affliggeva «impedendo ogni Controparte_3
contatto anche telefonico ed ogni incontro con le altre figlie e gli altri familiari, prelevandola dalla
casa di cura Madonna del Rosario e conducendola presso la propria abitazione ove appunto veniva
privata della libertà di incontrare e sentire le altre figlie» sequestrando così quest'ultima.
pagina 8 di 10 Ciò posto, l'annullamento di un contratto per incapacità di intendere e di volere, ai sensi dell'art. 428
c.c. non può essere pronunciato se manchi la prova del pregiudizio derivato all'incapace dal compimento dell'atto o comunque della malafede dell'altro contraente (Cass. 6/8/1990, n. 7914; Cass.
6/4/1987, n. 3321; Cass. 28/5/1982, n. 3693). La giurisprudenza più recente ha precisato che per l'annullamento di un contratto, inoltre, occorre altresì, ai sensi del secondo comma dell'art. 428 c.c., che risulti la malafede dell'altro contraente, che consiste unicamente nella consapevolezza che quest'ultimo abbia della menomazione dell'altro nella sfera intellettiva e volitiva ed un cui indice rivelatore può
esser costituito dal pregiudizio effettivo o potenziale arrecato dal contratto al soggetto incapace (cfr.
Trib. Napoli, Sez. IX, 17/04/2007; Trib. Cassino, 21/02/2008). Laddove, in concreto, tale pregiudizio si sia verificato, esso tuttavia ben può costituire un sintomo rivelatore di detta malafede (Cass. civ., Sez.
II, 09/08/2007, n.17583; Cass. civ. Sez. V, 24/03/2006, n. 6657).
Nella specie la malafede di e deve altresì desumersi dalla Controparte_1 CP_2 CP_2
sproporzione del prezzo di vendita del contratto per cui è causa (€ 70.000,00) e quello corrispondente al valore di mercato.
Al riguardo, devono richiamarsi le risultanze della ctu-tecnica espletata nel presente giudizio,
secondo cui «Il valore del totale delle quote trasferite per la nuda proprietà in forza dei predetti atti
notarili è pari ad € 155.096,67» rispetto, invece, ad un prezzo di vendita notevolmente inferiore (pari a soli € 70.000,00) e dunque pregiudizievole nei confronti Controparte_3
Ne deriva pertanto che, nel caso di specie, sussistono alla luce delle risultanze probatorie i presupposti (incapacità di intendere e di volere e malafede dell'altro contraente) richiesti ai fini dell'annullabilità di cui all'art. 428 c.c.
Sicché, la domanda attorea merita di essere accolta e, per l'effetto, l'atto di compravendita del
06.11.2017 e successivo atto di rettifica notarile del 18.01.2017 devono dichiararsi annullati ai sensi e per gli effetti dell'art. 428 c.c.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di e Controparte_1
pagina 9 di 10 e liquidate come in dispositivo. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di AT – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione, da e contro e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e nei confronti di disattesa ogni ulteriore istanza così provvede: Controparte_2 Controparte_3
1. annulla ex art. 428 c.c. il contratto di compravendità del 06.11.2017 (rogato a Giarre il
15.11.2017 n. 3775/IT) e l'atto di rettifica catastale del 18.01.2018 (rogato a Giarre il
31.01.2018, n. 383/IT);
2. condanna e al pagamento delle spese del giudizio, in Controparte_1 Controparte_2
favore di , , liquidate in complessivi € 5.800,00 per compensi, € Parte_1 Parte_2
545.00 per spese, € 1549.91 per rimborso compensi ctu, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in AT addì 12.02.2025
Il Giudice
(dott. Giorgio Marino)
pagina 10 di 10
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI IA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di AT, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 11237/2018 R.G.A.C., posta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.06.2024;
promossa da
e , Parte_1 Parte_2
rispettivamente nate a AT il 02.01.1952 (c.f. ) e l'1.11.1953 (c.f. C.F._1
), elettivamente domiciliate in AT, Via Conte Ruggero n. 37, presso lo C.F._2
studio dell'Avv. Antonino Ravì, che le rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato;
attrici
contro
e , Controparte_1 Controparte_2
rispettivamente nati a AT il 16.04.1949 (c.f. ) ed il 21.05.1981 (c.f. C.F._3
), elettivamente domiciliati in AT, Piazza G. Verga n. 7, presso lo studio C.F._4
dell'Avv. Francesco Blanco, che li rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuti pagina 1 di 10 Oggetto: annullamento contratto compravendita
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio dinnanzi al Tribunale di AT , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
al fine di sentire dichiarare l'annullabilità ai sensi dell'art. 428 c.c. dell'atto di compravendita del
[...]
06.11.2017 e del successivo atto di rettifica catastale ovvero, in subordine, condannare P_
e a corrispondere in favore delle attrici la differenza tra la somma
[...] Controparte_2
corrisposta a titolo di prezzo di vendita (€ 70.000,00) e quella accertata in base al valore di mercato;
con vittoria di spese e compensi.
In particolare, le attrici riferivano che, con atto di compravendita del 06.11.2017 (registrato a Giarre
il 15.11.2017 al n. 377527/IT) e successivo atto di rettifica catastale del 18.01.2018, Controparte_3
(madre delle attrici e della convenuta ) trasferiva la nuda proprietà a Controparte_1 P_
(per un sesto) ed a (per tre sesti), riservandosi il diritto di usufrutto,
[...] Controparte_2
dell'appartamento a piano rialzato del complesso “Acquamarina Due” sito in Letojanni, Via Torrente
Sillemi n. 10, e dell'appartamento al quinto piano dell'immobile sito in AT, Via Passo Gravina n.
70. Riferivano altresì che, con il medesimo atto di compravendita, trasferiva la nuda Controparte_3
proprietà per tre noni indivisi a e riservandosi il diritto di Controparte_1 Controparte_2
usufrutto, anche dell'appartamento a piano terra del fabbricato sito in AT, Via Palermo n. 196.
Deducevano, tuttavia, l'annullabilità degli atti di cui sopra dal momento che Controparte_3
all'epoca di stipulazione degli stessi, versava in uno stato di incapacità di intendere e di volere.
Si costituivano in giudizio e contestando in toto la Controparte_1 Controparte_2
domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e compensi.
pagina 2 di 10 Si costituiva altresì con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, aderendo Controparte_3
alla domanda proposta da e e conseguentemente chiedendo di Parte_1 Parte_2
dichiarare l'annullabilità ex art. 428 c.c. dell'atto di compravendita del 06.11.2017 e del successivo atto di rettifica catastale.
Veniva disposta ctu sul valore dei beni e successivamente a seguito del decesso di CP_3
avvenuto il 13.08.2023, il Giudice Istruttore con decreto del 02.10.2023 dichiarava
[...]
l'interruzione del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 300 c.p.c. Il procedimento veniva riassunto, con ricorso ex art. 303 c.p.c., da e . Parte_1 Parte_2
Si costituivano in giudizio e reiterando le eccezioni e Controparte_1 Controparte_2
richieste formulate in seno alla precedente comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza del 10.06.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da e è fondata e, per l'effetto, merita di Parte_1 Parte_2
essere accolta.
In particolare, deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 428 c.c. «Gli atti compiuti da persona che, sebbene
non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere e di
volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona
medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore.
L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia
derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o
altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente» (primo e secondo comma).
Dalla lettura della disposizione richiamata si evince quindi che, ai fini dell'annullamento dell'atto compiuto da soggetto incapace, è necessaria la sussistenza di due presupposti quali l'incapacità di intendere e di volere e la malafede dell'altro contraente.
pagina 3 di 10 Per costante giurisprudenza l'incapacità d'intendere o di volere, costituente causa di annullamento del negozio ai sensi dell'art. 428 c.c., consiste in un turbamento dei normali processi di formazione ed estrinsecazione della volontà, che può essere causato anche da grave malattia e deve essere tale comunque da impedire la capacità di cosciente e libera determinazione del soggetto (Cass. 26/5/2000,
n. 6999; Cass. 15/6/1995, n. 56; Cass. 10/2/1995, n. 1484; Cass. 5/4/1991, n. 3569; Cass. 12/7/1991, n.
7784).
La prova della sussistenza dell'incapacità naturale al momento della conclusione del contratto incombe a chi ne chieda l'annullamento (Cass. 4/11/1983, n. 6506) e può essere data con ogni mezzo
(Cass. 17/3/1969, n. 853).
Ancora di recente, con riguardo al primo di tali presupposti (incapacità di intendere e di volere) la giurisprudenza della Suprema Corte è da tempo pacifica nel ritenere che «non occorre la totale
privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente la loro menomazione, tale comunque
da impedire la formazione di volontà cosciente, secondo un giudizio che è riservato al giudice del
merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato» (Cass. Civ. n.
15141/2021).
Ne consegue che, ai fini della sussistenza della situazione di incapacità di cui all'art. 428 c.c., deve ritenersi sufficiente un turbamento psichico tale da far venir meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e, quindi, tale da impedire la formazione in capo al medesimo di una volontà cosciente.
Quanto al presupposto della malafede, questa, consistendo nella «consapevolezza che l'altro
contraente abbia avuto della menomazione della sfera intellettiva o volitiva del contraente», deve risultare dal pregiudizio (anche solo potenziale) che deriva all'incapace dalla stipulazione del contratto ovvero dalla natura e qualità dello stesso (Cass. Civ. n. 1322/2024).
Secondo l'orientamento costante della Corte di Cassazione, quindi, la sussistenza di un grave pregiudizio, sebbene non sia richiesta quale causa di annullamento del contratto ai sensi dell'art. 428
c.c., costituisce indizio rivelatore dell'essenziale presupposto della malafede dell'altro contraente.
pagina 4 di 10 Ciò posto, nel caso di specie, ed hanno adeguatamente provato sia Parte_1 Parte_2
l'incapacità naturale della madre ( sia anche la malafede di e Controparte_3 Controparte_1
così assolvendo all'onere probandi di cui all'art. 2697 c.c. Controparte_2
Dagli elementi probatori versati in atti emerge infatti che all'epoca della Controparte_3
stipulazione del contratto di compravendita per cui è causa (06.11.2017), versava già in uno stato di incapacità naturale tale da non consentirle di comprendere ed apprezzare a pieno l'importanza di tale contratto.
Deve premettersi che il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge,
anche prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse e può, quindi, avvalersi – a maggior ragione – di una sentenza relativa proprio alla stato di capacità di cui si discute (Cass. 19/9/2000, n. 12422; Cass. 20/12/2001, n. 16069; Cass. 25/2/2003, n.
22821).
Ed invero, dalla ctu espletata nel corso del giudizio svolto dinnanzi al Tribunale di AT ed iscritto al numero di ruolo R.G. 12123/2016 risulta che «in atto n. Misterbianco Controparte_3
8/2/1925, risulta essere affetta da “Declino neuro cognitivo di grado lieve con decadimento mentale
senile, nella forma selettiva della restrizione della memoria operativa”. Per i motivi di ordine sanitario
già esposti, la odierna esaminante a oggi non si trova in una condizione di abituale infermità mentale
tale da renderla totalmente incapace di provvedere ai propri interessi né in una condizione che
legittimi eventuale statuizione di inabilitazione;
la conservava un sufficiente grado Controparte_3
di autonomia psichica nella cura dei propri interessi e sufficiente grado di capacità di intendere e di
volere certamente superiore a quello che dà ingresso e impone la stessa misura dell'inabilitazione,
ritenendo questo collegio sussistere in capo alla una accertata residua capacità Controparte_3
naturale in capo alla stessa, nei cui confronti è stato aperto il procedimento di interdizione-
inabilitazione. Si ritiene opportuno che la esaminante venga assistita per quegli aspetti che portano a
riflettere ed a valutare obiettivamente il contesto di tutti gli elementi di composizione di un argomento
pagina 5 di 10 o di una decisione, attraverso la misura di protezione introdotta dalla legge n. 6/2004».
Ne deriva che pur non versando in uno stato patologico tale da far venir meno in Controparte_3
modo assoluto le facoltà intellettive e volitive (e dunque tale da giustificare l'applicazione dell'istituto dell'interdizione o di quello dell'inabilitazione), era comunque affetta da un turbamento psichico che,
impendendole una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio di compravendita, rendeva necessaria l'applicazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno di cui agli artt. 404 ss. c.c.
(volto, com'è noto, a tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente).
La condizione di incapacità di intendere e di volere in cui versava emerge altresì Controparte_3
dalle risultanze della ctu espletata nel corso del procedimento penale svolto avverso P_
e (R.G. n. 10511/2018), in cui si accerta che era «affetta
[...] Controparte_2 Controparte_3
da un disturbo neurocognitivo maggiore (secondo il DSM 5) o demenza (secondo la vecchia
nosografia) tipo alzheimer, attualmente allo stadio CDR 3 (grave) e, pertanto, sia persona
circonvenibile in quanto è incapace di procedere ad una adeguata analisi, giudizio, critica e previsione
dei propri atti».
Tali incapacità, peraltro, era stata accertata già in epoca precedente alla data di stipulazione del contratto di compravendita per cui è causa (06.11.2017). Si fa, in particolare, riferimento alla valutazione psicologica effettuata dal Servizio di Psicologia dell'A.S.P. di AT del 10.04.2014, in cui si accertava che la paziente presentava un «grave e globale decadimento delle funzioni cognitive in
paziente con demenza senile e grave compromissione delle autonomie quotidiane, che necessita di
assistenza continua». Nonché, al decreto di omologa di ATP del 22.12.2015 (eseguito nel procedimento iscritto al numero di ruolo R.G. 3777/2014), in cui il consulente tecnico designato affermava espressamente che fosse affetta da «demenza senile con decadimento Controparte_3
cognitivo e compromissione delle autonomie quotidiane».
pagina 6 di 10 Né, lo stato di incapacità naturale di risulta smentito dagli altri elementi probatori Controparte_3
e, nello specifico, dalla documentazione prodotta in giudizio da e Controparte_1 CP_2
(da cui, invece, risulterebbe la capacità di intendere e di volere della ormai de cuius), le cui
[...]
divergenze non consentono in ogni caso di giungere ad una diversa conclusione.
Ciò in quanto, anzitutto, le incongruenze tra i diversi certificati prodotti in giudizio devono comunque ritenersi superate alla luce delle dichiarazioni rese dalla stessa nel Controparte_3
procedimento iscritto al n. R.G. 5744/2017 dinnanzi al Giudice civile in sede di udienza domiciliare del
15.05.2018 («Sto con mia figlia da poco non ha molto, non glielo so dire da quando … non ricordo
l'ultima volta in cui sono andata in via Passo Gravina è casa mia … Io con le mie figlie ho buoni
rapporti. Ogni tanto vedo le mie figlie e , ogni tanto, quando loro possono, non mi ricordo Pt_2 CP_3
quando le ho viste l'ultima volta, ma non è passato molto tempo»), da cui si evince chiaramente il grave stato confusionale in cui la stessa versava. Tali dichiarazioni infatti dimostrano come CP_3
non avesse contezza né del periodo trascorso presso l'abitazione della figlia
[...] P_
(presso cui si trovava già dal novembre 2015) né dell'arco temporale decorso dall'ultimo
[...]
incontro con le altre due figlie, ed . Parte_1 Parte_2
In secondo luogo, si evidenzia che in ogni caso dalla documentazione prodotta dagli odierni convenuti non è possibile verificare gli esami obiettivi cui veniva sottoposta, all'esito Controparte_3
dei quali si giungeva ad affermare la capacità di intendere e di volere della stessa. Nessun riferimento a tali esami è infatti presente tanto nel certificato redatto dal dott. presso la Diagnostica Per_1
Neurologica s.r.l. quanto in quello redatto dal Dott. presso l'A.S.P. di AT. Persona_2
Alla luce delle considerazioni svolte può ritenersi provata l'incapacità naturale della al CP_3
momento della conclusione degli atti in questione, non dovendo il riferimento allo stato di incapacità di intendere e di volere essere inteso in senso assoluto in relazione a quel preciso momento, potendo aversi riguardo alle condizioni in cui il soggetto si trovava prima e dopo il compimento dell'atto (Cass.
2/3/1971, n. 522; Cass. 23/3/1979, n. 1670), ed essendo inoltre sufficiente che le facoltà intellettive o pagina 7 di 10 volitive, come nel caso di specie, risultino scemate in modo tale da impedire od ostacolare una seria valutazione dei propri atti (Cass. 11/2/1978, n. 619).
Quindi, gli elementi probatori sin qui esaminati consentono pertanto di ritenere sussistente in capo a il presupposto dell'incapacità naturale di cui all'art. 428 c.c., come interpretato dalla Controparte_3
giurisprudenza della Suprema Corte sopra richiamata, atteso che dall'esame degli stessi risulta che stipulava l'atto di compravendita ed il successivo atto di rettifica catastale per cui è Controparte_3
causa senza averne minima contezza.
Altresì sussistente deve ritenersi il presupposto della malafede di cui all'art. 428, comma 2, c.c., il quale nel caso di specie deve desumersi sia dalla condotta dagli stessi realizzata sia anche dalla sproporzione del prezzo di vendita.
Ed invero, gli elementi probatori versati in atti consentono di affermare la malafede di P_
e avendo quest'ultimi, seppure pienamente consapevoli della
[...] Controparte_2
menomazione della sfera intellettiva e volitiva di indotto la de cuius a stipulare il Controparte_3
contratto di compravendita per cui è causa, di cui risultava non esserne consapevole e Controparte_3
cosciente.
A conferma di ciò, la CTU espletata nel procedimento penale di cui sopra accertava che lo stato di incapacità di intendere e di volere era «riconoscibile anche da persone non esperte in ambito
psichiatrico o patologico e a maggior ragione dalla figlia e dal nipote P_ CP_2
con i quali convive ed ha una frequentazione continua ed esclusiva da almeno tre anni». Nonché, il
Tribunale di AT, con sentenza n. 6960/2023, dichiarava gli odierni convenuti colpevoli del reato di cui al combinato disposto degli artt. 110 e 605 c.p. avendo quest'ultimi abusato «delle difficoltà di
movimento e di deficit cognitivo funzionale» che affliggeva «impedendo ogni Controparte_3
contatto anche telefonico ed ogni incontro con le altre figlie e gli altri familiari, prelevandola dalla
casa di cura Madonna del Rosario e conducendola presso la propria abitazione ove appunto veniva
privata della libertà di incontrare e sentire le altre figlie» sequestrando così quest'ultima.
pagina 8 di 10 Ciò posto, l'annullamento di un contratto per incapacità di intendere e di volere, ai sensi dell'art. 428
c.c. non può essere pronunciato se manchi la prova del pregiudizio derivato all'incapace dal compimento dell'atto o comunque della malafede dell'altro contraente (Cass. 6/8/1990, n. 7914; Cass.
6/4/1987, n. 3321; Cass. 28/5/1982, n. 3693). La giurisprudenza più recente ha precisato che per l'annullamento di un contratto, inoltre, occorre altresì, ai sensi del secondo comma dell'art. 428 c.c., che risulti la malafede dell'altro contraente, che consiste unicamente nella consapevolezza che quest'ultimo abbia della menomazione dell'altro nella sfera intellettiva e volitiva ed un cui indice rivelatore può
esser costituito dal pregiudizio effettivo o potenziale arrecato dal contratto al soggetto incapace (cfr.
Trib. Napoli, Sez. IX, 17/04/2007; Trib. Cassino, 21/02/2008). Laddove, in concreto, tale pregiudizio si sia verificato, esso tuttavia ben può costituire un sintomo rivelatore di detta malafede (Cass. civ., Sez.
II, 09/08/2007, n.17583; Cass. civ. Sez. V, 24/03/2006, n. 6657).
Nella specie la malafede di e deve altresì desumersi dalla Controparte_1 CP_2 CP_2
sproporzione del prezzo di vendita del contratto per cui è causa (€ 70.000,00) e quello corrispondente al valore di mercato.
Al riguardo, devono richiamarsi le risultanze della ctu-tecnica espletata nel presente giudizio,
secondo cui «Il valore del totale delle quote trasferite per la nuda proprietà in forza dei predetti atti
notarili è pari ad € 155.096,67» rispetto, invece, ad un prezzo di vendita notevolmente inferiore (pari a soli € 70.000,00) e dunque pregiudizievole nei confronti Controparte_3
Ne deriva pertanto che, nel caso di specie, sussistono alla luce delle risultanze probatorie i presupposti (incapacità di intendere e di volere e malafede dell'altro contraente) richiesti ai fini dell'annullabilità di cui all'art. 428 c.c.
Sicché, la domanda attorea merita di essere accolta e, per l'effetto, l'atto di compravendita del
06.11.2017 e successivo atto di rettifica notarile del 18.01.2017 devono dichiararsi annullati ai sensi e per gli effetti dell'art. 428 c.c.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di e Controparte_1
pagina 9 di 10 e liquidate come in dispositivo. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di AT – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione, da e contro e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e nei confronti di disattesa ogni ulteriore istanza così provvede: Controparte_2 Controparte_3
1. annulla ex art. 428 c.c. il contratto di compravendità del 06.11.2017 (rogato a Giarre il
15.11.2017 n. 3775/IT) e l'atto di rettifica catastale del 18.01.2018 (rogato a Giarre il
31.01.2018, n. 383/IT);
2. condanna e al pagamento delle spese del giudizio, in Controparte_1 Controparte_2
favore di , , liquidate in complessivi € 5.800,00 per compensi, € Parte_1 Parte_2
545.00 per spese, € 1549.91 per rimborso compensi ctu, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in AT addì 12.02.2025
Il Giudice
(dott. Giorgio Marino)
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