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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 05/12/2024, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1162 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: ““riconoscimento integrale dell'anzianità maturata sia ai fini giuridici che economici”, e vertenteTRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: ), elettivamente domiciliate in Salerno alla Via Irno C.F._2
11, presso lo studio dell'avv. Gianfranco Nunziata, dalla quale sono rappresentate e difese, come da procura agli atti;
RICORRENTI
E
[...]
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t (c.f.: ), rappresentati e P.IVA_1 difesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 417bis c.p.c., congiuntamente e disgiuntamente dal Dirigente p.t. Dott.ssa e dal dott. (CF: CP_2 Controparte_3
) e dalla Dott.ssa Consiglia (CF: C.F._3 Persona_1
) elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio presso C.F._4
l' , via Controparte_4
Monticelli-loc Fuorni, Email_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note all'udienza del 05.12.2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.10.2020 le ricorrenti e Parte_1 [...]
collaboratrici scolastiche (personale ATA), immesse in ruolo Parte_2 dall'1.09.2008 ed in servizio presso il Primo Circolo di Agropoli e il CP_5 di Agropoli (SA) chiedevano il ricalcolo della sua anzianità di servizio – ai fini della ricostruzione della carriera - perché nonostante avevano una complessiva anzianità di n. 6 anni e 7 anni di preruolo deducevano che nei decreti di ricostruzione della carriera non veniva valutato interamente il servizio prestato durante il cd. «precariato», a fini giuridici ed economici, in modo analogo a quanto accade con il personale di ruolo. Quindi, concludevano: annullare e/o disapplicare i decreti di ricostruzione della carriera n. 231 del 2009 e n. 110 del 2010. Accertare e dichiarare l'illegittimità, e/o annullare e/o disapplicare il D.P.R. 399/1988 e il D.Lgs. n. 297/1994 artt. 569, 570 e ss. nonché le disposizioni di cui il C.C.N.L. Comparto Scuola che non riconoscono al personale assunto con contratti a tempo determinato la totale anzianità maturata. Istauratosi il contradittorio si costituiva l'Amministrazione resistente, contestando la domanda ed eccependo la prescrizione quinquennale e la mancata violazione del principio di non discriminazione. La domanda proposta dalle ricorrenti è fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione. In primis occorre rigettare l'eccezione di prescrizione avanzata da parte resistente. Infatti la ricostruzione della carriera non soggiace alla prescrizione decennale;
inoltre alla luce dell'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia, ed in particolare delle recenti pronunce della Corte di Cassazione, è stata sancita la non prescrittibilità del diritto alla ricostruzione della carriera sulla base dell'effettiva anzianità di servizio;
principi applicabili sia al personale docente, sia al personale ATA. In particolare la Corte di Cassazione recentemente ha chiarito che “L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti.” (cfr. Cass. Civ Sez. lavoro Ord., 30/01/2020, n. 2232). Per quanto concerne il merito della presente causa, le ricorrenti hanno chiesto che la ricostruzione della carriera tenga conto interamente del servizio svolto pre-ruolo e conseguentemente hanno richiesto la progressione retributiva invocando il principio di non discriminazione. Tanto premesso va dedotto che in materia la Corte di Cassazione ha recentemente statuito che “Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei
Pag. 2 di 4 richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato” (Cass. civ. sez. lav., 05/08/2019, n.20918). Infatti, la Corte di Cassazione, applicando il principio di non discriminazione ha sancito altresì che “L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (sentenza n. 31150/2019). Pertanto, alla luce delle Sentenze sopra richiamate occorre accogliere la domanda delle ricorrenti. Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 14.10.2022 da e del Parte_1 Parte_2
, , Controparte_1 Controparte_1 [...]
in persona del p.t., ogni avversa istanza, deduzione ed Controparte_1 CP_6 eccezione reietta, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto riconosciuto l'invocato diritto condanna il Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. alla ricostruzione della
[...] carriera delle ricorrenti con computo integrale, ai fini giuridici ed economici, di tutto il servizio pre-ruolo senza alcuna decurtazione;
- condanna il Controparte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t. al
[...] pagamento delle spese di lite in favore delle parti ricorrenti e Parte_1 [...]
che liquida in euro 1.900,00, oltre rimborso forfettario, IVA e quanto Parte_2 altro dovuto per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Vallo della Lucania 05 dicembre 2024
IL GDL
Dott. Mario Miele
Pag. 3 di 4 Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1162 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: ““riconoscimento integrale dell'anzianità maturata sia ai fini giuridici che economici”, e vertenteTRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: ), elettivamente domiciliate in Salerno alla Via Irno C.F._2
11, presso lo studio dell'avv. Gianfranco Nunziata, dalla quale sono rappresentate e difese, come da procura agli atti;
RICORRENTI
E
[...]
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t (c.f.: ), rappresentati e P.IVA_1 difesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 417bis c.p.c., congiuntamente e disgiuntamente dal Dirigente p.t. Dott.ssa e dal dott. (CF: CP_2 Controparte_3
) e dalla Dott.ssa Consiglia (CF: C.F._3 Persona_1
) elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio presso C.F._4
l' , via Controparte_4
Monticelli-loc Fuorni, Email_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note all'udienza del 05.12.2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.10.2020 le ricorrenti e Parte_1 [...]
collaboratrici scolastiche (personale ATA), immesse in ruolo Parte_2 dall'1.09.2008 ed in servizio presso il Primo Circolo di Agropoli e il CP_5 di Agropoli (SA) chiedevano il ricalcolo della sua anzianità di servizio – ai fini della ricostruzione della carriera - perché nonostante avevano una complessiva anzianità di n. 6 anni e 7 anni di preruolo deducevano che nei decreti di ricostruzione della carriera non veniva valutato interamente il servizio prestato durante il cd. «precariato», a fini giuridici ed economici, in modo analogo a quanto accade con il personale di ruolo. Quindi, concludevano: annullare e/o disapplicare i decreti di ricostruzione della carriera n. 231 del 2009 e n. 110 del 2010. Accertare e dichiarare l'illegittimità, e/o annullare e/o disapplicare il D.P.R. 399/1988 e il D.Lgs. n. 297/1994 artt. 569, 570 e ss. nonché le disposizioni di cui il C.C.N.L. Comparto Scuola che non riconoscono al personale assunto con contratti a tempo determinato la totale anzianità maturata. Istauratosi il contradittorio si costituiva l'Amministrazione resistente, contestando la domanda ed eccependo la prescrizione quinquennale e la mancata violazione del principio di non discriminazione. La domanda proposta dalle ricorrenti è fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione. In primis occorre rigettare l'eccezione di prescrizione avanzata da parte resistente. Infatti la ricostruzione della carriera non soggiace alla prescrizione decennale;
inoltre alla luce dell'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia, ed in particolare delle recenti pronunce della Corte di Cassazione, è stata sancita la non prescrittibilità del diritto alla ricostruzione della carriera sulla base dell'effettiva anzianità di servizio;
principi applicabili sia al personale docente, sia al personale ATA. In particolare la Corte di Cassazione recentemente ha chiarito che “L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti.” (cfr. Cass. Civ Sez. lavoro Ord., 30/01/2020, n. 2232). Per quanto concerne il merito della presente causa, le ricorrenti hanno chiesto che la ricostruzione della carriera tenga conto interamente del servizio svolto pre-ruolo e conseguentemente hanno richiesto la progressione retributiva invocando il principio di non discriminazione. Tanto premesso va dedotto che in materia la Corte di Cassazione ha recentemente statuito che “Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei
Pag. 2 di 4 richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato” (Cass. civ. sez. lav., 05/08/2019, n.20918). Infatti, la Corte di Cassazione, applicando il principio di non discriminazione ha sancito altresì che “L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (sentenza n. 31150/2019). Pertanto, alla luce delle Sentenze sopra richiamate occorre accogliere la domanda delle ricorrenti. Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 14.10.2022 da e del Parte_1 Parte_2
, , Controparte_1 Controparte_1 [...]
in persona del p.t., ogni avversa istanza, deduzione ed Controparte_1 CP_6 eccezione reietta, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto riconosciuto l'invocato diritto condanna il Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. alla ricostruzione della
[...] carriera delle ricorrenti con computo integrale, ai fini giuridici ed economici, di tutto il servizio pre-ruolo senza alcuna decurtazione;
- condanna il Controparte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t. al
[...] pagamento delle spese di lite in favore delle parti ricorrenti e Parte_1 [...]
che liquida in euro 1.900,00, oltre rimborso forfettario, IVA e quanto Parte_2 altro dovuto per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Vallo della Lucania 05 dicembre 2024
IL GDL
Dott. Mario Miele
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